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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 18/11/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2457/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 18 novembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa EN IN, sono comparsi:
- per parte attrice l'avv. ARMANDO ALTAVILLA con la parte Parte_1 personalmente;
- per parte convenuta l'avv. ANTONELLA CALUSSI con la Controparte_1 parte personalmente.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 14/10/2025. Rileva l'inconferenza delle deduzioni di controparte in ordine alle vicende della separazione, in quanto successiva ai fatti per cui si discute;
sull'allontanamento del sig. dalla casa coniugale, che lui afferma essere Pt_1 avvenuto per motivi di lavoro in costanza di residenza presso la casa coniugale, non è sovrapponibile alla dichiarata ignoranza circa lo stato di salute della moglie;
infine, con riferimento all'aspettativa, mancherebbero comunque i presupposti di fatto, dal momento che da una parte la stessa avrebbe come presupposto lo stato di bisogno della madre che dall'altra parte viene negato dallo stesso convenuto.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 15/10/2025. Contesta quanto dedotto da controparte sia nelle note difensive conclusionali sia all'odierna udienza;
rileva che la legge preclude la richiesta di aspettative nei soli casi di supplenze brevi;
evidenzia, altresì, che dopo il deposito delle note conclusionali è pervenuta notizia dell'assunzione a tempo indeterminato dell'attore
1 R.G. 2457/2024 come insegnante;
contesta in ogni caso anche sotto il profilo di tardività, la richiesta di pubblicazione della sentenza, sulla cui domanda non è dato capire l'appiglio normativo, essendo ancorata alla sola attività professionale del sig. Pt_1
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
2 R.G. 2457/2024 N. 2457/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, nella persona del giudice unico Dott.ssa EN IN, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2457/2024 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ND AV del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Massa e Cozzile, Largo La Pira n. 10, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
NT AL del Foro di Arezzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Arezzo, Via Antonio Garbasso n. 42, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
In punto: responsabilità extracontrattuale – danno endofamiliare.
Conclusioni di parte attrice:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 14/10/2025:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare la responsabilità per fatto illecito del sig. che, Controparte_1 essendosi allontanato dalla casa coniugale, ha abbandonato la moglie in Parte_2 uno stato di bisogno dovuto ad una situazione di progressiva e grave compromissione
3 R.G. 2457/2024 fisica e psicologica, ed ha di conseguenza lasciato al figlio il compito Parte_1 irrinunciabile di accudire la madre sia materialmente che emotivamente;
- per l'effetto condannare il sig. al risarcimento del danno subito da Controparte_1 che, per affrontare lo stato di bisogno della madre Angela, prestandole la Parte_1 necessaria assistenza morale e materiale, ha dovuto rinunciare ad un incarico di insegnante a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo di NU e quantificato in complessivi € 39.570,94 come meglio specificato in narrativa, o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito della espletanda istruttoria.
- Condannare altresì il Sig. a risarcire al figlio le spese sostenute Controparte_1 Pt_1 per acquisire titoli ulteriori al fine di potere nuovamente accedere a concorsi per
l'insegnamento e conseguire un nuovo contratto a tempo indeterminato quantificate in €
4.966,00 o in quella somma che risulterà di giustizia all'esito della espletanda istruttoria ed € 480,48 per spese legali di assistenza nei rapporti con l'istituto NU di Treviso.
- Condannare infine il Sig. a risarcire al figlio i danni in termini di Controparte_1 Pt_1 tempo, impegno, spese di trasporto ed ogni altra, anche non documentabile, riconducibile all'attività necessaria per l'acquisizione del titolo conseguito presso l'Università PEGASO
e in corso di conseguimento presso l'Università di Firenze da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. in € 5.000,00 o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Conclusioni di parte convenuta:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 15/10/2025 e dunque come in comparsa di costituzione e risposta:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa, in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva del sig.
e/o il difetto di legittimazione passiva del sig. e nel merito Parte_1 Controparte_1 respingere tutte le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
4 R.G. 2457/2024 Con condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c ai danni da liquidarsi in via equitativa a favore del sig. per lite temeraria. Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%,
i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
In via istruttoria: omissis”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Attivata senza esito positivo procedura di negoziazione assistita, con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza della condotta di allontanamento e progressivo abbandono della moglie – nonché madre dell'odierno attore – sig.ra Parte_2
In particolare, a sostegno della domanda spiegata, parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze:
- il rapporto tra i propri genitori e da sempre Controparte_1 Parte_2 caratterizzato da attriti e liti accese, sarebbe entrato definitivamente in crisi nel mese di luglio 2022, quando la sig.ra scoprì la relazione extra coniugale intrattenuta dal Pt_2 marito;
- in seguito a tale episodio, il sig. lasciò la casa coniugale, non curandosi più dello Pt_1 stato di salute della moglie, già affetta da gravi problemi alla vista;
- peraltro, in quello stesso periodo, la stessa si sottopose ad ulteriori controlli medici, i quali riscontrarono la presenza di un fibroma uterino e di un sospetto carcinoma mammario al seno destro;
nei mesi successivi, pertanto, quest'ultima dovette affrontare un complesso iter diagnostico, rispetto al quale il sig. avrebbe mostrato il più totale disinteresse;
Pt_1
- nonostante il difficile quadro familiare, l'attore – di professione insegnante – decise di partecipare al concorso per ottenere una cattedra a tempo indeterminato presso l'USR
Veneto, risultando vincitore e assegnatario presso l'IC di NU (TV);
5 R.G. 2457/2024 - tuttavia, stanti le condizioni di salute della madre – che, nel frattempo, aveva dato segni di cedimento psicologico – e il completo disinteresse manifestato dal padre, il sig.
[...] decise di rinunciare al posto di lavoro come insegnante a tempo indeterminato, Pt_1 facendosi carico in via esclusiva della cura della sig.ra Pt_2
Tanto premesso in fatto e ritenuto che la condotta omissiva del padre – contraria a quei doveri di solidarietà minima sussistenti anche tra coniugi separati – sia da porre in correlazione con il danno patito, consistente nella perdita patrimoniale derivante dalla mancata accettazione dell'incarico di insegnante a tempo indeterminato, oltre che nelle spese successivamente sostenute per ottenere nuovi titoli, parte attrice ha concluso per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05/03/2025 si è costituito in giudizio il sig. eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione Controparte_1 attiva dell'attore, atteso che la condotta illecita in ipotesi posta in essere dal sig. – Pt_1 in quanto attinente alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio - vedrebbe la madre dell'attore, sig.ra quale titolare della legittimazione attiva e non il sig. Parte_2
nel merito, parte convenuta ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed Parte_1 argomentato, sia in punto di an che di quantum debeatur, insistendo dunque per il rigetto della domanda attorea.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previo deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, la causa è stata istruita documentalmente;
dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
Fatta applicazione del principio processuale della ragione più liquida così come desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.-, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice è infondata e, pertanto, deve essere rigettata già per l'assorbente e dirimente assoluto difetto di prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta asseritamente illecita posta in essere dal convenuto e il danno evento lamentato dall'attore.
6 R.G. 2457/2024 Il sig. agisce in giudizio nei confronti del padre, sig. al fine Parte_1 Controparte_1 di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali – quantificati in complessivi €
45.016,94 – subiti per aver dovuto sostituire quest'ultimo, inadempiente ai propri doveri di coniuge, nella cura e assistenza alla madre, sig.ra Parte_2
In particolare, il totale disinteresse manifestato dal sig. nei confronti delle Pt_1 condizioni di salute della sig.ra avrebbe costretto l'attore a rinunciare al posto di Pt_2 ruolo (e ai relativi emolumenti) nel frattempo vinto presso un istituto scolastico situato in
Veneto e ciò al fine di potersi prendere cura della madre in un momento di particolare fragilità fisica e psicologica della stessa. Inoltre, la condotta del convenuto avrebbe costretto l'attore a sostenere spese per acquisire titoli ulteriori al fine di potere nuovamente accedere a concorsi per l'insegnamento e conseguire un nuovo contratto a tempo indeterminato, oltre che ad impegnare tempo e spese anche di trasporto per l'acquisizione del titolo conseguito presso l'Università PEGASO e in corso di conseguimento presso l'Università di Firenze.
Ebbene, a prescindere dall'esame della condotta asseritamente illecita posta in essere dal sig. concretatasi nel dedotto disinteresse manifestato da quest'ultimo nei confronti Pt_1 della ex coniuge sig.ra nel caso di specie difetta in toto il nesso di Parte_2 causalità materiale, quale elemento costituivo dell'illecito che lega, secondo il criterio del
“più probabile che non”, la condotta contestata all'evento di danno dedotto in giudizio.
Difatti, dall'esame degli scritti difensivi emerge che la decisione del sig. di Parte_1 rinunciare al contratto a tempo indeterminato presso l'IC di NU (TV) è stata una scelta comunque discrezionale di quest'ultimo, così come quella di sostenere altre spese e costi per l'acquisizione di titoli ulteriori e l'accesso ad altri concorsi per l'insegnamento, la quale non può dirsi in alcun modo causalmente riconducibile alla condotta tenuta dal padre;
a ben vedere, a fronte del delicato quadro familiare descritto, l'attore avrebbe potuto optare per soluzioni alternative (anche, in ipotesi, coinvolgendo altri parenti della sig.ra o Pt_2 soggetti terzi) tali da consentirgli di accettare l'incarico di ruolo senza, con ciò, rinunciare alla cura della propria madre.
7 R.G. 2457/2024 Né viene specificamente dedotto in alcun modo l'esistenza di oggettivi impedimenti a soluzioni alternative per la cura della madre rispetto alla rinuncia all'occasione di lavoro da parte del figlio.
La dedotta assenza paterna e la contestuale necessità di assistere la sig.ra in altri Pt_2 termini, non hanno rappresentato fattori oggettivamente impeditivi all'accettazione dell'incarico a tempo indeterminato da parte del sig. Parte_1
Ne deriva, pertanto, che alcun nesso di causa possa essere ravvisato tra il dedotto disinteresse paterno e la decisione adottata dal figlio, dal momento che la stessa è stata presa da quest'ultimo in piena autonomia, alla luce di considerazioni che – per quanto attinenti anche alla sfera familiare – non possono che ritenersi prettamente personali;
come tale, detta rinuncia non può in alcun modo costituire conseguenza eziologicamente riconducibile alla condotta paterna.
Al convenuto, pertanto, non possono essere addebitate le conseguenze economiche pregiudizievoli lamentate dall'attore, posto che queste ultime risultano essere frutto di scelte - lo si ribadisce - adottate autonomamente da quest'ultimo, delle cui ricadute non può essere chiamato a rispondere un soggetto terzo.
Al rigetto della domanda risarcitoria consegue il rigetto della domanda, seppur tardiva, di pubblicazione della presente sentenza.
Spese di lite e domanda ex art. 96 c.p.c.-.
Con riferimento alla domanda per lite temeraria avanzata da parte convenuta, si ritengono insussistenti i presupposti per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.-.
Sul punto, è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui - stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza - in caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e di contemporaneo accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non è configurabile un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, mancando una pluralità di domande effettivamente contrapposte, ragion per cui non può essere disposta la compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92
c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 9532/2017; Cass. Civ. n. 11792/2018; Cass. Civ. 22951/2019).
8 R.G. 2457/2024 Tanto chiarito, le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste integralmente a carico di parte attrice.
Esse vengono liquidate in favore di parte convenuta secondo i parametri medi di cui al DM
55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore dichiarato della controversia (€ 50.017,42), ridotto del 50% il compenso dovuto per la fase istruttoria/di trattazione, posto che al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. non è seguita alcuna attività di tale natura e ridotto, altresì, del 50% il compenso dovuto per la fase decisionale, stante la pronuncia della presente sentenza con il rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Medesimi parametri per la procedura di negoziazione assistita, limitatamente alle sole fasi di attivazione e negoziazione.
Si precisa che il compenso così liquidato non supera il quantum richiesto in nota spese dall'avvocato di parte convenuta, considerato che la suddetta nota spese attiene unicamente alla liquidazione del compenso relativo all'attività svolta nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott.ssa EN IN, definitivamente pronunziando nel presente giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta le domande di parte attrice;
condanna alla refusione delle spese di lite in favore di liquidate in € Parte_1 Controparte_1
6.868,00 per compensi (€ 5.261,00 per compensi + € 1.607,00 per spese di negoziazione assistita), oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia il 18 novembre 2025
9 R.G. 2457/2024 Il Giudice
Dott.ssa EN IN
10 R.G. 2457/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 18 novembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa EN IN, sono comparsi:
- per parte attrice l'avv. ARMANDO ALTAVILLA con la parte Parte_1 personalmente;
- per parte convenuta l'avv. ANTONELLA CALUSSI con la Controparte_1 parte personalmente.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 14/10/2025. Rileva l'inconferenza delle deduzioni di controparte in ordine alle vicende della separazione, in quanto successiva ai fatti per cui si discute;
sull'allontanamento del sig. dalla casa coniugale, che lui afferma essere Pt_1 avvenuto per motivi di lavoro in costanza di residenza presso la casa coniugale, non è sovrapponibile alla dichiarata ignoranza circa lo stato di salute della moglie;
infine, con riferimento all'aspettativa, mancherebbero comunque i presupposti di fatto, dal momento che da una parte la stessa avrebbe come presupposto lo stato di bisogno della madre che dall'altra parte viene negato dallo stesso convenuto.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 15/10/2025. Contesta quanto dedotto da controparte sia nelle note difensive conclusionali sia all'odierna udienza;
rileva che la legge preclude la richiesta di aspettative nei soli casi di supplenze brevi;
evidenzia, altresì, che dopo il deposito delle note conclusionali è pervenuta notizia dell'assunzione a tempo indeterminato dell'attore
1 R.G. 2457/2024 come insegnante;
contesta in ogni caso anche sotto il profilo di tardività, la richiesta di pubblicazione della sentenza, sulla cui domanda non è dato capire l'appiglio normativo, essendo ancorata alla sola attività professionale del sig. Pt_1
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
2 R.G. 2457/2024 N. 2457/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, nella persona del giudice unico Dott.ssa EN IN, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2457/2024 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ND AV del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Massa e Cozzile, Largo La Pira n. 10, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
NT AL del Foro di Arezzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Arezzo, Via Antonio Garbasso n. 42, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
In punto: responsabilità extracontrattuale – danno endofamiliare.
Conclusioni di parte attrice:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 14/10/2025:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare la responsabilità per fatto illecito del sig. che, Controparte_1 essendosi allontanato dalla casa coniugale, ha abbandonato la moglie in Parte_2 uno stato di bisogno dovuto ad una situazione di progressiva e grave compromissione
3 R.G. 2457/2024 fisica e psicologica, ed ha di conseguenza lasciato al figlio il compito Parte_1 irrinunciabile di accudire la madre sia materialmente che emotivamente;
- per l'effetto condannare il sig. al risarcimento del danno subito da Controparte_1 che, per affrontare lo stato di bisogno della madre Angela, prestandole la Parte_1 necessaria assistenza morale e materiale, ha dovuto rinunciare ad un incarico di insegnante a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo di NU e quantificato in complessivi € 39.570,94 come meglio specificato in narrativa, o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito della espletanda istruttoria.
- Condannare altresì il Sig. a risarcire al figlio le spese sostenute Controparte_1 Pt_1 per acquisire titoli ulteriori al fine di potere nuovamente accedere a concorsi per
l'insegnamento e conseguire un nuovo contratto a tempo indeterminato quantificate in €
4.966,00 o in quella somma che risulterà di giustizia all'esito della espletanda istruttoria ed € 480,48 per spese legali di assistenza nei rapporti con l'istituto NU di Treviso.
- Condannare infine il Sig. a risarcire al figlio i danni in termini di Controparte_1 Pt_1 tempo, impegno, spese di trasporto ed ogni altra, anche non documentabile, riconducibile all'attività necessaria per l'acquisizione del titolo conseguito presso l'Università PEGASO
e in corso di conseguimento presso l'Università di Firenze da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. in € 5.000,00 o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Conclusioni di parte convenuta:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 15/10/2025 e dunque come in comparsa di costituzione e risposta:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa, in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva del sig.
e/o il difetto di legittimazione passiva del sig. e nel merito Parte_1 Controparte_1 respingere tutte le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
4 R.G. 2457/2024 Con condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c ai danni da liquidarsi in via equitativa a favore del sig. per lite temeraria. Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%,
i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
In via istruttoria: omissis”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Attivata senza esito positivo procedura di negoziazione assistita, con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza della condotta di allontanamento e progressivo abbandono della moglie – nonché madre dell'odierno attore – sig.ra Parte_2
In particolare, a sostegno della domanda spiegata, parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze:
- il rapporto tra i propri genitori e da sempre Controparte_1 Parte_2 caratterizzato da attriti e liti accese, sarebbe entrato definitivamente in crisi nel mese di luglio 2022, quando la sig.ra scoprì la relazione extra coniugale intrattenuta dal Pt_2 marito;
- in seguito a tale episodio, il sig. lasciò la casa coniugale, non curandosi più dello Pt_1 stato di salute della moglie, già affetta da gravi problemi alla vista;
- peraltro, in quello stesso periodo, la stessa si sottopose ad ulteriori controlli medici, i quali riscontrarono la presenza di un fibroma uterino e di un sospetto carcinoma mammario al seno destro;
nei mesi successivi, pertanto, quest'ultima dovette affrontare un complesso iter diagnostico, rispetto al quale il sig. avrebbe mostrato il più totale disinteresse;
Pt_1
- nonostante il difficile quadro familiare, l'attore – di professione insegnante – decise di partecipare al concorso per ottenere una cattedra a tempo indeterminato presso l'USR
Veneto, risultando vincitore e assegnatario presso l'IC di NU (TV);
5 R.G. 2457/2024 - tuttavia, stanti le condizioni di salute della madre – che, nel frattempo, aveva dato segni di cedimento psicologico – e il completo disinteresse manifestato dal padre, il sig.
[...] decise di rinunciare al posto di lavoro come insegnante a tempo indeterminato, Pt_1 facendosi carico in via esclusiva della cura della sig.ra Pt_2
Tanto premesso in fatto e ritenuto che la condotta omissiva del padre – contraria a quei doveri di solidarietà minima sussistenti anche tra coniugi separati – sia da porre in correlazione con il danno patito, consistente nella perdita patrimoniale derivante dalla mancata accettazione dell'incarico di insegnante a tempo indeterminato, oltre che nelle spese successivamente sostenute per ottenere nuovi titoli, parte attrice ha concluso per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05/03/2025 si è costituito in giudizio il sig. eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione Controparte_1 attiva dell'attore, atteso che la condotta illecita in ipotesi posta in essere dal sig. – Pt_1 in quanto attinente alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio - vedrebbe la madre dell'attore, sig.ra quale titolare della legittimazione attiva e non il sig. Parte_2
nel merito, parte convenuta ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed Parte_1 argomentato, sia in punto di an che di quantum debeatur, insistendo dunque per il rigetto della domanda attorea.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previo deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, la causa è stata istruita documentalmente;
dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
Fatta applicazione del principio processuale della ragione più liquida così come desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.-, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice è infondata e, pertanto, deve essere rigettata già per l'assorbente e dirimente assoluto difetto di prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta asseritamente illecita posta in essere dal convenuto e il danno evento lamentato dall'attore.
6 R.G. 2457/2024 Il sig. agisce in giudizio nei confronti del padre, sig. al fine Parte_1 Controparte_1 di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali – quantificati in complessivi €
45.016,94 – subiti per aver dovuto sostituire quest'ultimo, inadempiente ai propri doveri di coniuge, nella cura e assistenza alla madre, sig.ra Parte_2
In particolare, il totale disinteresse manifestato dal sig. nei confronti delle Pt_1 condizioni di salute della sig.ra avrebbe costretto l'attore a rinunciare al posto di Pt_2 ruolo (e ai relativi emolumenti) nel frattempo vinto presso un istituto scolastico situato in
Veneto e ciò al fine di potersi prendere cura della madre in un momento di particolare fragilità fisica e psicologica della stessa. Inoltre, la condotta del convenuto avrebbe costretto l'attore a sostenere spese per acquisire titoli ulteriori al fine di potere nuovamente accedere a concorsi per l'insegnamento e conseguire un nuovo contratto a tempo indeterminato, oltre che ad impegnare tempo e spese anche di trasporto per l'acquisizione del titolo conseguito presso l'Università PEGASO e in corso di conseguimento presso l'Università di Firenze.
Ebbene, a prescindere dall'esame della condotta asseritamente illecita posta in essere dal sig. concretatasi nel dedotto disinteresse manifestato da quest'ultimo nei confronti Pt_1 della ex coniuge sig.ra nel caso di specie difetta in toto il nesso di Parte_2 causalità materiale, quale elemento costituivo dell'illecito che lega, secondo il criterio del
“più probabile che non”, la condotta contestata all'evento di danno dedotto in giudizio.
Difatti, dall'esame degli scritti difensivi emerge che la decisione del sig. di Parte_1 rinunciare al contratto a tempo indeterminato presso l'IC di NU (TV) è stata una scelta comunque discrezionale di quest'ultimo, così come quella di sostenere altre spese e costi per l'acquisizione di titoli ulteriori e l'accesso ad altri concorsi per l'insegnamento, la quale non può dirsi in alcun modo causalmente riconducibile alla condotta tenuta dal padre;
a ben vedere, a fronte del delicato quadro familiare descritto, l'attore avrebbe potuto optare per soluzioni alternative (anche, in ipotesi, coinvolgendo altri parenti della sig.ra o Pt_2 soggetti terzi) tali da consentirgli di accettare l'incarico di ruolo senza, con ciò, rinunciare alla cura della propria madre.
7 R.G. 2457/2024 Né viene specificamente dedotto in alcun modo l'esistenza di oggettivi impedimenti a soluzioni alternative per la cura della madre rispetto alla rinuncia all'occasione di lavoro da parte del figlio.
La dedotta assenza paterna e la contestuale necessità di assistere la sig.ra in altri Pt_2 termini, non hanno rappresentato fattori oggettivamente impeditivi all'accettazione dell'incarico a tempo indeterminato da parte del sig. Parte_1
Ne deriva, pertanto, che alcun nesso di causa possa essere ravvisato tra il dedotto disinteresse paterno e la decisione adottata dal figlio, dal momento che la stessa è stata presa da quest'ultimo in piena autonomia, alla luce di considerazioni che – per quanto attinenti anche alla sfera familiare – non possono che ritenersi prettamente personali;
come tale, detta rinuncia non può in alcun modo costituire conseguenza eziologicamente riconducibile alla condotta paterna.
Al convenuto, pertanto, non possono essere addebitate le conseguenze economiche pregiudizievoli lamentate dall'attore, posto che queste ultime risultano essere frutto di scelte - lo si ribadisce - adottate autonomamente da quest'ultimo, delle cui ricadute non può essere chiamato a rispondere un soggetto terzo.
Al rigetto della domanda risarcitoria consegue il rigetto della domanda, seppur tardiva, di pubblicazione della presente sentenza.
Spese di lite e domanda ex art. 96 c.p.c.-.
Con riferimento alla domanda per lite temeraria avanzata da parte convenuta, si ritengono insussistenti i presupposti per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.-.
Sul punto, è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui - stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza - in caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e di contemporaneo accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non è configurabile un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, mancando una pluralità di domande effettivamente contrapposte, ragion per cui non può essere disposta la compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92
c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 9532/2017; Cass. Civ. n. 11792/2018; Cass. Civ. 22951/2019).
8 R.G. 2457/2024 Tanto chiarito, le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste integralmente a carico di parte attrice.
Esse vengono liquidate in favore di parte convenuta secondo i parametri medi di cui al DM
55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore dichiarato della controversia (€ 50.017,42), ridotto del 50% il compenso dovuto per la fase istruttoria/di trattazione, posto che al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. non è seguita alcuna attività di tale natura e ridotto, altresì, del 50% il compenso dovuto per la fase decisionale, stante la pronuncia della presente sentenza con il rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Medesimi parametri per la procedura di negoziazione assistita, limitatamente alle sole fasi di attivazione e negoziazione.
Si precisa che il compenso così liquidato non supera il quantum richiesto in nota spese dall'avvocato di parte convenuta, considerato che la suddetta nota spese attiene unicamente alla liquidazione del compenso relativo all'attività svolta nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott.ssa EN IN, definitivamente pronunziando nel presente giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta le domande di parte attrice;
condanna alla refusione delle spese di lite in favore di liquidate in € Parte_1 Controparte_1
6.868,00 per compensi (€ 5.261,00 per compensi + € 1.607,00 per spese di negoziazione assistita), oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia il 18 novembre 2025
9 R.G. 2457/2024 Il Giudice
Dott.ssa EN IN
10 R.G. 2457/2024