Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2024, n. 38276
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Sentenza 16 ottobre 2024

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In tema di mandato di arresto europeo processuale, il giudice che non ritenga di subordinarne l'esecuzione alla condizione che il consegnando, all'esito del processo, sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza eventualmente irrogate nello Stato di emissione è tenuto a motivare specificamente le ragioni di tale scelta, avuto riguardo alle esigenze di reinserimento sociale del condannato, indicando gli elementi considerati e i relativi criteri di valutazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2024, n. 38276
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38276
    Data del deposito : 16 ottobre 2024

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