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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/05/2025, n. 6510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6510 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
RGAC 67248 ANNO 2022 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 67248 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 30 gennaio 2025 e vertente
TRA
(cf ), in persona del legale rappresentante protempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza A. Mancini n. 4 presso lo studio dell'avv. Letizia
Esposito che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORE
E
(cf ), in persona del Presidente protempore, elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi n. 19 presso lo studio dell'avv. Giorgio Carnevali
che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2043 cc
CONCLUSIONI TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 gennaio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società attrice, nella qualità di cessionaria del credito vantata da quale proprietario del veicolo Nissan CR targato CP_2
FY380PP che aveva ceduto il diritto al risarcimento del danno asseritamente spettante allo stesso per effetto dell'incidente avvenuto il 17 aprile 2020, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la al fine di veder accertare la responsabilità della CP_1
stessa per il sinistro avvenuto il giorno 17 aprile 2020 alle ore 00,00 in Roma, lungo il
Grande Raccordo Anulare all'altezza del KM 20,200 in corsia laterale esterna, e per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti.
A fondamento della domanda ha dedotto che il giorno 17 aprile 2020ed il veciolo di proprietà de cedente aveva investito il corpo di un cinghiale morto ed ave a perso il controllo andando ad urtare contro il guard rail.
Ha indicato che dieci minuti prima di tale incidente un altro veicolo un autocarro Iveco
targato EK267AH aveva investito con la parte anteriore un cinghiale che stava attraversando la strada da destra verso sinistra.
Sul posto era intervenuta la Polizia Stradale la quale aveva redatto il verbale in relazione all'incidente.
Ritenendo che la responsabilità dovesse essere ascritta alla aveva richiesto CP_1
alla stessa il risarcimento del danno ricevendo dalla stessa un diniego di responsabilità,
come fatto anche dagli altri Enti ai quali era stata inviata analoga richiesta (Anas, e la città
metropolitana di Roma Capitale.
RGAC 67248 ANNO 2022 Pag. 2 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Non avendo ottenuto il risarcimento del danno, quantificato in euro 15.000 pari al costo della riparazione del veicolo, ha introdotto il presente giudizio nei confronti della CP_1
che doveva rispondere del comportamento della fauna selvatica.
[...]
Si è costituita la eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in CP_1
quanto la strada sulla quale si era verificato il sinistro non rientrava tra quelle di demanio regionale in quanto sussisteva la legittimazione dell'Anas, unico soggetto tenuto agli eventuali lavori di messa in sicurezza della stessa in caso di sussistenza di un rischio specifico di attraversamento da parte di fauna selvatico ivi compresa la installazione di segnaletica.
Ha dedotto, inoltre, inoltre che la responsabilità, secondo il più recente orientamente della corte di cassazione doveva essere ricondotta non all'articolo 2052 ma all'articolo 2043
essendo lo stato di libertà della fauna selvatica incompatibile con la esistenza di un obbligo di custodia in capo alla pubblica amministrazione non essendo equiparabile la fauna selvatica al comune bestiame oggetto di allevamento.
D'altra parte la titolarità della fauna selvatica deve essere ricondotta allo Stato e non ai singoli Enti locali che sono incaricati unicamente del controllo della specie e non della eventuale eliminazione, attività di controllo che viene esercitata con la individuazione dei branchi di cinghiali presenti sul territorio e la elaborazione di piani di abbattimento nei limiti previsto.
Nel merito ha contestato la ricostruzione operata dal proprietario del veicolo incidentato che aveva dichiarato al proprio medico di aver investito un animale che attraversava la carreggiata e non un animale già deceduto presente sull'asfalto, circostanza dichiarata anche nella dichiarazione resa nella fase stragiudiziale.
Di conseguenza era onere dell'attore, ai sensi dell'articolo 2043 cc fornire a prova di tutti gli elementi della fattispecie dalla quale intende far derivare il suo diritto al risarcimento del
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danno, provando, inoltre, la presenza di una colonia in zona e della pregressa segnalazione del passaggio di fauna selvatica nella zona.
Ha dedotto, inoltre, che la responsabilità dell'incidente doveva essere ricondotta al comportamento imprudente del conducente tenuto conto che nella prospettazione del conducente, il cinghiale non era comparso improvvisamente, ma il coro si trovava fermo sulla strada.
Inoltre, la entità dei danni riportati dal veicolo deponeva per il transito ad una velocità non compatibile con lo stato dei luoghi, tenendo conto del fatto che l'incidente di era verificato in orario notturno e che era onere dell'attore provare la cola della pubblica amministrazione nella gestione della fauna selvatica.
Ha depositato la documentazione della in relazione alle attività poste in CP_1
essere per la gestione della fauna selvatica censita.
Ha contestato, infine, la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.
Respinte le richieste istruttorie ritenute non rilevanti ai fini del decidere, revocata la consulenza tecnica disposta non essendo presente in atti una documentazione dei danni riportati dal veicolo ma solo una descrizione di quelli visibili da parte della Polizia della
Strada mente come documentazione della riparazione era stata depositata una pre-fattura nella quale era indicato solo il costo della riparazione senza alcun indicazione di cosa in concreto sarebbe stato sostituito o riparato, , la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 30 gennaio 2025 ove le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre evidenziare come la società attrice abbia fondato la richiesta risarcitoria sull'articolo ,2052 cc facendo leva sulla giurisprudenza della corte di cassazione più risalente che riconduceva i danni cagionati dalla fauna selvatica a tale ipotesi di responsabilità.
RGAC 67248 ANNO 2022 Pag. 4 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
In realtà la più recente giurisprudenza della corte di cassazione si è orientata sulla applicabilità, nel caso di danni cagionati da fauna selvatica dell'articolo 2043 con la conseguenza che dul danneggiato grava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico preposto, la cui eventuale omissione rispetto alla predisposizione di segnali o di altri presidi a tutela dei veicoli circolanti, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo sussistente sulla strada (Cass. Sez. VI-III, 24 marzo 2021, n. 8206)
D'altra parte, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la l.
n. 157 del 1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3)
ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle
Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della l. n. 142 del
1990 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la , anche in caso di delega di funzioni CP_1
alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni. Cass. Sez. III, 8 febbraio 2023, n. 3745)
Nel caso di specie inoltre non appare essere attribuita alla la gestione della CP_1
viabilità e quindi la eventuale apposizione di cartelli di pericolo, gravando sulla regione solo lo svolgimento delle funzioni per la gestione , in censimento e la informazione sulle colonie censite di animali selvatici attività che risulta essere stata provata dalla documentazione prodotta dalla , tenuto conto che non risulta essere stata contestata la circostanza CP_1
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che il Grande Raccordo Anulare dove si è verificato l'incidente rientrasse nella viabilità
facente capo alla Regione.
Come già evidenziato la domanda basata sull'articolo 2052 da parte della società attrice deve essere respinta, non rientrando la fauna selvatica nel quadro degli animali oggetto di tale norma che postula che si tratti di animali suscettibili di custodia, anche nel caso di riqualificazione della domanda ai sensi dell'articolo 2043 cc era, comunque onere dell'attore provare che sussistesse una situazione tale da rendere necessaria la presenza di idonea segnaletica sulla strada e la installazione di eventuali recinzioni da parte dei soggetti tenuti a tali adempimenti ed a carico della l'obbligo di segnalare la CP_1
presenza di un eventuale branco di cinghiali nella zona che potesse far ritenere probabile la invasione della sede stradale da parte di un animale.
Al tempo stesso incombeva sull'attore l'onere di provare le modalità di causazione dell'incidente.
L'attore nell'atto di citazione ha dedotto che il giorno 17 aprile 2020, verso le ore 00,00
stava percorrendo il Grande Raccordo Anulare quando giunto all'altezza del km 20,200 il veicolo Nissan CR del cedente aveva urtato un ostacolo con la parte anteriore sottostante destra del veicolo sulla corsia di sorpasso ed aveva perso il controllo del veicolo finendo contro il guard rail.
La Polizia stradale ave raccolto anche la dichiarazione id un conducente di un furgone che aveva indicato di aver investito un cinghiale che stava attraversando la corsia di destra da destra verso sinistra proiettando più avanti l'animale che poi aveva sormontato. Dal
verbale risulta che il tratto ove avvenne l'incidente era rettilineo e lievemente ascendente e che la illuminazione pubblica era presente e funzionante.
Nella ricostruzione non appare ben chiaro come il cinghiale sospinto più avanti di una decina di metri per effetto dell'urto da parte del furgone possa essere stato sormontato dal
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Furgone che procedeva sulla corsia di destra per poi trovarsi sulla corsia di sorpasso dove era stato urtato dal veicolo Nissan CR.
Occorre indicare, poi, che sul verbale depositata della Polizia Stradale non risulta presente alcun riferimento alla carcassa del cinghiale di cui non risulta la presenza al momento dell'arrivo della Polizia Stradale.
Sotto questo aspetto non risulta provato che l'incidente sia stato determinato dal cinghiale,
considerando che il veicolo Nissan si era diretto verso destra urtando dieci metri di guard rail danneggiandolo.
Di conseguenza in relazione al risarcimento richiesto in relazione alla Nissan si deve ritenere che la società attrice non abbia fornito la prova che l'incidente sia stato causato dalla presenza di un cinghiale.
D'altra parte, risulta che sulla strada era presente illuminazione pubblica e che di conseguenza, considerate le dimensioni medie di un cinghiale, lo stesso era visibile ove il conducente del veicolo avesse tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi, CP_3
potendo quindi evitare l'impatto non essendo improvvisa la presenza dello stesso essendo il secondo incidente avvenuto 10 minuti dopo il primo.
Nulla risulta provato poi in relazione alla conoscenza della presenza di una colonia di cinghiali nella zona né risultano essere stati introdotti riscontri specifici dai quali rilevare che su detta via si fossero verificati precedenti incidenti non essendo state indicate specifiche segnalazioni da parte della Polizia Municipale o della Polizia Stradale.
Sull'asfalto non risultano riscontrate tracce del sinistro non essendo visibile neppure la traccia di trascinamento del cinghiale nel caso che lo stesso fosse stato investito ed in parte sormontato.
D'altra parte, non si comprende la ragione per la quale la Polizia Stradale nel documentare l'incidente e lo stato del veicolo al momento dell'arrivo abbia rimosso il cinghiale senza
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neppure dare atto della sua presenza o della sua collocazione sulla strada nello schizzo realizzato.
In ogni caso al di là della verificazione del contatto tra il veicolo ed il cinghiale, la azione introdotta nei confronti della ipotizza che venga provato un comportamento CP_1
colposo della stessa sostanziato nella mancata rilevazione della presenza di una colonia di cinghiali insediata nella zona, nella mancata comunicazione di tale circostanza agli Enti
preposti alla viabilità al fine della predisposizione di eventuale segnaletica di pericolo o la utilizzazione di presidi diretti ad evitare l'attraversamento della strada da parte del cinghiale
Tuttavia, l'attore non ha in alcun modo provato che nella zona fosse insediato un branco di cinghiali o che fossero state operate delle segnalazioni della presenza di cinghiali nella zona al fine di far ritenere probabile la presenza di cinghiali sulla strada e non solo possibile, essendo tale possibilità presente su tutte le strade che passano accanto a campi o boscaglie.
Tuttavia, la segnaletica di pericolo deve essere installata in presenza di una probabilità e non una mera possibilità della verificazione dell'evento, in quanto, in quest'ultimo caso, i segnali e le eventuali recinzioni dovrebbero essere installati su qualsiasi strada perché
ovunque vi può essere la possibilità che un animale attraversi la strada.
Non essendo stato fornito alcun elemento o riscontro in tal senso, ritiene il giudicante che il fatto debba essere inquadrato nel caso fortuito essendosi verificato in assenza di pregressi avvistamenti o della individuazione della presenza di un branco – circostanza che avrebbe potuto essere ottenuta mediante la richiesta agli enti preposti in ordine al fatto che fosse stata schedata la presenza di cinghiali nella zona ove si era verificato l'incidente -
circostanza che avrebbe imposto la adozione di iniziative dirette ad avvertire la collettività
del possibile pericolo.
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In questa situazione ritiene il giudicante che deve essere respinta la domanda attrice non avendo lo stesso assolto all'onere probatorio che sullo stesso gravava in relazione alla domanda proposta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidare come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando sulla domanda della società Parte_1
CP_ nei confronti della
[...] CP_1
• rigetta la comanda attrice;
• condanna la società a rimborsare alla le spese Controparte_4 CP_1
del presente giudizio, spese che liquida in euro 4.000, di cui euro 4.000 per gli onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il giorno 25 aprile 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 67248 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 30 gennaio 2025 e vertente
TRA
(cf ), in persona del legale rappresentante protempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza A. Mancini n. 4 presso lo studio dell'avv. Letizia
Esposito che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORE
E
(cf ), in persona del Presidente protempore, elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi n. 19 presso lo studio dell'avv. Giorgio Carnevali
che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2043 cc
CONCLUSIONI TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 gennaio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società attrice, nella qualità di cessionaria del credito vantata da quale proprietario del veicolo Nissan CR targato CP_2
FY380PP che aveva ceduto il diritto al risarcimento del danno asseritamente spettante allo stesso per effetto dell'incidente avvenuto il 17 aprile 2020, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la al fine di veder accertare la responsabilità della CP_1
stessa per il sinistro avvenuto il giorno 17 aprile 2020 alle ore 00,00 in Roma, lungo il
Grande Raccordo Anulare all'altezza del KM 20,200 in corsia laterale esterna, e per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti.
A fondamento della domanda ha dedotto che il giorno 17 aprile 2020ed il veciolo di proprietà de cedente aveva investito il corpo di un cinghiale morto ed ave a perso il controllo andando ad urtare contro il guard rail.
Ha indicato che dieci minuti prima di tale incidente un altro veicolo un autocarro Iveco
targato EK267AH aveva investito con la parte anteriore un cinghiale che stava attraversando la strada da destra verso sinistra.
Sul posto era intervenuta la Polizia Stradale la quale aveva redatto il verbale in relazione all'incidente.
Ritenendo che la responsabilità dovesse essere ascritta alla aveva richiesto CP_1
alla stessa il risarcimento del danno ricevendo dalla stessa un diniego di responsabilità,
come fatto anche dagli altri Enti ai quali era stata inviata analoga richiesta (Anas, e la città
metropolitana di Roma Capitale.
RGAC 67248 ANNO 2022 Pag. 2 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Non avendo ottenuto il risarcimento del danno, quantificato in euro 15.000 pari al costo della riparazione del veicolo, ha introdotto il presente giudizio nei confronti della CP_1
che doveva rispondere del comportamento della fauna selvatica.
[...]
Si è costituita la eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in CP_1
quanto la strada sulla quale si era verificato il sinistro non rientrava tra quelle di demanio regionale in quanto sussisteva la legittimazione dell'Anas, unico soggetto tenuto agli eventuali lavori di messa in sicurezza della stessa in caso di sussistenza di un rischio specifico di attraversamento da parte di fauna selvatico ivi compresa la installazione di segnaletica.
Ha dedotto, inoltre, inoltre che la responsabilità, secondo il più recente orientamente della corte di cassazione doveva essere ricondotta non all'articolo 2052 ma all'articolo 2043
essendo lo stato di libertà della fauna selvatica incompatibile con la esistenza di un obbligo di custodia in capo alla pubblica amministrazione non essendo equiparabile la fauna selvatica al comune bestiame oggetto di allevamento.
D'altra parte la titolarità della fauna selvatica deve essere ricondotta allo Stato e non ai singoli Enti locali che sono incaricati unicamente del controllo della specie e non della eventuale eliminazione, attività di controllo che viene esercitata con la individuazione dei branchi di cinghiali presenti sul territorio e la elaborazione di piani di abbattimento nei limiti previsto.
Nel merito ha contestato la ricostruzione operata dal proprietario del veicolo incidentato che aveva dichiarato al proprio medico di aver investito un animale che attraversava la carreggiata e non un animale già deceduto presente sull'asfalto, circostanza dichiarata anche nella dichiarazione resa nella fase stragiudiziale.
Di conseguenza era onere dell'attore, ai sensi dell'articolo 2043 cc fornire a prova di tutti gli elementi della fattispecie dalla quale intende far derivare il suo diritto al risarcimento del
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Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
danno, provando, inoltre, la presenza di una colonia in zona e della pregressa segnalazione del passaggio di fauna selvatica nella zona.
Ha dedotto, inoltre, che la responsabilità dell'incidente doveva essere ricondotta al comportamento imprudente del conducente tenuto conto che nella prospettazione del conducente, il cinghiale non era comparso improvvisamente, ma il coro si trovava fermo sulla strada.
Inoltre, la entità dei danni riportati dal veicolo deponeva per il transito ad una velocità non compatibile con lo stato dei luoghi, tenendo conto del fatto che l'incidente di era verificato in orario notturno e che era onere dell'attore provare la cola della pubblica amministrazione nella gestione della fauna selvatica.
Ha depositato la documentazione della in relazione alle attività poste in CP_1
essere per la gestione della fauna selvatica censita.
Ha contestato, infine, la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.
Respinte le richieste istruttorie ritenute non rilevanti ai fini del decidere, revocata la consulenza tecnica disposta non essendo presente in atti una documentazione dei danni riportati dal veicolo ma solo una descrizione di quelli visibili da parte della Polizia della
Strada mente come documentazione della riparazione era stata depositata una pre-fattura nella quale era indicato solo il costo della riparazione senza alcun indicazione di cosa in concreto sarebbe stato sostituito o riparato, , la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 30 gennaio 2025 ove le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre evidenziare come la società attrice abbia fondato la richiesta risarcitoria sull'articolo ,2052 cc facendo leva sulla giurisprudenza della corte di cassazione più risalente che riconduceva i danni cagionati dalla fauna selvatica a tale ipotesi di responsabilità.
RGAC 67248 ANNO 2022 Pag. 4 di 9 G.U. Roberto Parziale
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In realtà la più recente giurisprudenza della corte di cassazione si è orientata sulla applicabilità, nel caso di danni cagionati da fauna selvatica dell'articolo 2043 con la conseguenza che dul danneggiato grava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico preposto, la cui eventuale omissione rispetto alla predisposizione di segnali o di altri presidi a tutela dei veicoli circolanti, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo sussistente sulla strada (Cass. Sez. VI-III, 24 marzo 2021, n. 8206)
D'altra parte, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la l.
n. 157 del 1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3)
ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle
Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della l. n. 142 del
1990 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la , anche in caso di delega di funzioni CP_1
alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni. Cass. Sez. III, 8 febbraio 2023, n. 3745)
Nel caso di specie inoltre non appare essere attribuita alla la gestione della CP_1
viabilità e quindi la eventuale apposizione di cartelli di pericolo, gravando sulla regione solo lo svolgimento delle funzioni per la gestione , in censimento e la informazione sulle colonie censite di animali selvatici attività che risulta essere stata provata dalla documentazione prodotta dalla , tenuto conto che non risulta essere stata contestata la circostanza CP_1
RGAC 67248 ANNO 2022 Pag. 5 di 9 G.U. Roberto Parziale
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che il Grande Raccordo Anulare dove si è verificato l'incidente rientrasse nella viabilità
facente capo alla Regione.
Come già evidenziato la domanda basata sull'articolo 2052 da parte della società attrice deve essere respinta, non rientrando la fauna selvatica nel quadro degli animali oggetto di tale norma che postula che si tratti di animali suscettibili di custodia, anche nel caso di riqualificazione della domanda ai sensi dell'articolo 2043 cc era, comunque onere dell'attore provare che sussistesse una situazione tale da rendere necessaria la presenza di idonea segnaletica sulla strada e la installazione di eventuali recinzioni da parte dei soggetti tenuti a tali adempimenti ed a carico della l'obbligo di segnalare la CP_1
presenza di un eventuale branco di cinghiali nella zona che potesse far ritenere probabile la invasione della sede stradale da parte di un animale.
Al tempo stesso incombeva sull'attore l'onere di provare le modalità di causazione dell'incidente.
L'attore nell'atto di citazione ha dedotto che il giorno 17 aprile 2020, verso le ore 00,00
stava percorrendo il Grande Raccordo Anulare quando giunto all'altezza del km 20,200 il veicolo Nissan CR del cedente aveva urtato un ostacolo con la parte anteriore sottostante destra del veicolo sulla corsia di sorpasso ed aveva perso il controllo del veicolo finendo contro il guard rail.
La Polizia stradale ave raccolto anche la dichiarazione id un conducente di un furgone che aveva indicato di aver investito un cinghiale che stava attraversando la corsia di destra da destra verso sinistra proiettando più avanti l'animale che poi aveva sormontato. Dal
verbale risulta che il tratto ove avvenne l'incidente era rettilineo e lievemente ascendente e che la illuminazione pubblica era presente e funzionante.
Nella ricostruzione non appare ben chiaro come il cinghiale sospinto più avanti di una decina di metri per effetto dell'urto da parte del furgone possa essere stato sormontato dal
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Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Furgone che procedeva sulla corsia di destra per poi trovarsi sulla corsia di sorpasso dove era stato urtato dal veicolo Nissan CR.
Occorre indicare, poi, che sul verbale depositata della Polizia Stradale non risulta presente alcun riferimento alla carcassa del cinghiale di cui non risulta la presenza al momento dell'arrivo della Polizia Stradale.
Sotto questo aspetto non risulta provato che l'incidente sia stato determinato dal cinghiale,
considerando che il veicolo Nissan si era diretto verso destra urtando dieci metri di guard rail danneggiandolo.
Di conseguenza in relazione al risarcimento richiesto in relazione alla Nissan si deve ritenere che la società attrice non abbia fornito la prova che l'incidente sia stato causato dalla presenza di un cinghiale.
D'altra parte, risulta che sulla strada era presente illuminazione pubblica e che di conseguenza, considerate le dimensioni medie di un cinghiale, lo stesso era visibile ove il conducente del veicolo avesse tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi, CP_3
potendo quindi evitare l'impatto non essendo improvvisa la presenza dello stesso essendo il secondo incidente avvenuto 10 minuti dopo il primo.
Nulla risulta provato poi in relazione alla conoscenza della presenza di una colonia di cinghiali nella zona né risultano essere stati introdotti riscontri specifici dai quali rilevare che su detta via si fossero verificati precedenti incidenti non essendo state indicate specifiche segnalazioni da parte della Polizia Municipale o della Polizia Stradale.
Sull'asfalto non risultano riscontrate tracce del sinistro non essendo visibile neppure la traccia di trascinamento del cinghiale nel caso che lo stesso fosse stato investito ed in parte sormontato.
D'altra parte, non si comprende la ragione per la quale la Polizia Stradale nel documentare l'incidente e lo stato del veicolo al momento dell'arrivo abbia rimosso il cinghiale senza
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neppure dare atto della sua presenza o della sua collocazione sulla strada nello schizzo realizzato.
In ogni caso al di là della verificazione del contatto tra il veicolo ed il cinghiale, la azione introdotta nei confronti della ipotizza che venga provato un comportamento CP_1
colposo della stessa sostanziato nella mancata rilevazione della presenza di una colonia di cinghiali insediata nella zona, nella mancata comunicazione di tale circostanza agli Enti
preposti alla viabilità al fine della predisposizione di eventuale segnaletica di pericolo o la utilizzazione di presidi diretti ad evitare l'attraversamento della strada da parte del cinghiale
Tuttavia, l'attore non ha in alcun modo provato che nella zona fosse insediato un branco di cinghiali o che fossero state operate delle segnalazioni della presenza di cinghiali nella zona al fine di far ritenere probabile la presenza di cinghiali sulla strada e non solo possibile, essendo tale possibilità presente su tutte le strade che passano accanto a campi o boscaglie.
Tuttavia, la segnaletica di pericolo deve essere installata in presenza di una probabilità e non una mera possibilità della verificazione dell'evento, in quanto, in quest'ultimo caso, i segnali e le eventuali recinzioni dovrebbero essere installati su qualsiasi strada perché
ovunque vi può essere la possibilità che un animale attraversi la strada.
Non essendo stato fornito alcun elemento o riscontro in tal senso, ritiene il giudicante che il fatto debba essere inquadrato nel caso fortuito essendosi verificato in assenza di pregressi avvistamenti o della individuazione della presenza di un branco – circostanza che avrebbe potuto essere ottenuta mediante la richiesta agli enti preposti in ordine al fatto che fosse stata schedata la presenza di cinghiali nella zona ove si era verificato l'incidente -
circostanza che avrebbe imposto la adozione di iniziative dirette ad avvertire la collettività
del possibile pericolo.
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Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
In questa situazione ritiene il giudicante che deve essere respinta la domanda attrice non avendo lo stesso assolto all'onere probatorio che sullo stesso gravava in relazione alla domanda proposta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidare come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando sulla domanda della società Parte_1
CP_ nei confronti della
[...] CP_1
• rigetta la comanda attrice;
• condanna la società a rimborsare alla le spese Controparte_4 CP_1
del presente giudizio, spese che liquida in euro 4.000, di cui euro 4.000 per gli onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il giorno 25 aprile 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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