Cass. civ., sez. III, sentenza 29/12/1970, n. 2771
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Sentenza 29 dicembre 1970

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Il giudizio sull'efficacia causale, nella produzione dell'evento dannoso, del comportamento del conducente di un autoveicolo in circolazione, attiene al merito, ed e insindacabile in Sede di legittimita, ove non manchi una congrua e corretta motivazione. ( Conf 619'70, mass n 345773).*

Nel caso di svolta a sinistra, l'Obbligo di ispezionare la strada a tergo, da osservarsi come regola di comune prudenza anche quando per il veicolo sopraggiungente esista il divieto di sorpasso, si riferisce al momento che precede la manovra, poiche nella seconda fase, che e quella propriamente nella quale la manovra stessa viene eseguita, il conducente del veicolo che svolta non puo distrarre la propria attenzione dal normale campo visivo. ( Conf 1768'69, mass n 340825).*

E compito del giudice di merito procedere alla ricostruzione delle modalita di un incidente stradale e valutare quali delle violazioni riscontrate abbiano avuto efficienza causale nella produzione dell'evento dannoso. ( Conf sent 1001'70, mass n 346506).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/12/1970, n. 2771
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2771
    Data del deposito : 29 dicembre 1970

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