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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5912/2022 R.G.A.L, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Martorelli n. 36, Parte_1
presso lo studio degli Avv.ti Stefano Cavalcanti e Stefania Cortese che la rappresentano e difendono - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore - convenuta contumace
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Accertare e dichiarare lo svolgimento da parte della
ricorrente di prestazioni aggiuntive e comunque di attività lavorativa oltre l'orario ed i
turni ordinari di lavoro nel periodo di cui in premessa (giugno - settembre 2018) e per
l'effetto, per le causali in fatto ed in Diritto di cui in premessa riconoscere il diritto della
medesima a percepire l'integrazione della retribuzione nella misura di € 1.764,00, ovvero
in quella maggiore o minore somma che riterrà di giustizia. In via subordinata accertare il
Co diritto della ricorrente, quale dipendente dell' , a percepire la sopraindicata somma,
per le ragioni in fatto ed in diritto di cui in premessa, anche ai sensi e per gli effetti di cui
1 agli artt. 2099, 2108, 2126 c.c. ed in base alla normativa richiamata in premessa ed a
quella vigente. In via ulteriormente gradata, riconoscere il credito della ricorrente ex art.
2041 c.c. in base ai crediti sopra descritti, ovvero nella misura che sarà stabilita dall'On.
Tribunale adito in base ai criteri indicati in premessa, ovvero in base ai criteri che vorrà
stabilire in giustizia. Con l'aggiunta di ogni conseguente e legittima statuizione del caso,
anche sotto il profilo previdenziale …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare alle dipendenze dell'
[...]
come collaboratrice professionale sanitaria - infermiera per un orario di 36 ore CP_1
settimanali; che nel 2018, per i mesi da giugno a settembre, aveva effettuato prestazioni aggiuntive per 84 ore complessive (12 ore a giugno e 24 ore per i restanti mesi); che tali prestazioni erano state compiute previo ordine di servizio del Direttore del reparto,
secondo la previsione del DL 402/2001 e la deliberazione del Direttore generale n.
290/2010; che per le prestazioni aggiuntive era prevista una paga oraria di €. 21,00, come da deliberazione del Direttore generale n. 22/2018; che aveva dunque diritto alla retribuzione per le prestazioni aggiuntive espletate, in subordine ex art. 2126 c.c. ed in ulteriore subordine ex art. 2041 c.c.; che la richiesta in sede amministrativa non aveva avuto esito positivo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente non si è costituita in giudizio, sicché va dichiarata la sua contumacia.
All'esito della prova espletata la causa è stata rinvia per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 17.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda è inammissibile per genericità in relazione alla richiesta incompiuta di ogni conseguente e legittima statuizione del caso, anche sotto il profilo previdenziale.
Per il resto, la pretesa azionata ha trovato conferma documentale (in particolare all. n. 4
delle produzioni di parte ricorrente, relativo alle prestazioni aggiuntive anche della ricorrente) e testimoniale, evidenziandosi che i testi escussi all'udienza del 19.9.2023
hanno confermato le prestazioni rese per diretta conoscenza.
In relazione al quantum, si ritiene di dar seguito alla quantificazione operata dalla parte ricorrente, che appare corretta e fondata sulla previsione della paga oraria indicata con deliberazione del Direttore generale n. 22 del 23.1.2018.
La domanda deve dunque accogliersi nei termini in cui è formulata, con condanna della parte resistente al pagamento della somma di €. 1.764,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3,
c.p.c. [che costituiscono accessori inscindibili del credito di lavoro e, dunque, da riconoscere d'ufficio, indipendentemente da specifica domanda del lavoratore (cfr. Cass.
SS. UU. 16036/2010)], con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 ex art. 22, comma 36, della legge 724/1994.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la distrazione chiesta da ultimo con le note scritte depositate il 13.12.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la contumacia di parte convenuta;
3 accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 1.764,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16,
comma 6, della legge 412/1991;
condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite,
che si liquidano in €. 49,00 per esborsi ed €. 1.313,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Si comunichi
Cosenza, 13.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5912/2022 R.G.A.L, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Martorelli n. 36, Parte_1
presso lo studio degli Avv.ti Stefano Cavalcanti e Stefania Cortese che la rappresentano e difendono - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore - convenuta contumace
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Accertare e dichiarare lo svolgimento da parte della
ricorrente di prestazioni aggiuntive e comunque di attività lavorativa oltre l'orario ed i
turni ordinari di lavoro nel periodo di cui in premessa (giugno - settembre 2018) e per
l'effetto, per le causali in fatto ed in Diritto di cui in premessa riconoscere il diritto della
medesima a percepire l'integrazione della retribuzione nella misura di € 1.764,00, ovvero
in quella maggiore o minore somma che riterrà di giustizia. In via subordinata accertare il
Co diritto della ricorrente, quale dipendente dell' , a percepire la sopraindicata somma,
per le ragioni in fatto ed in diritto di cui in premessa, anche ai sensi e per gli effetti di cui
1 agli artt. 2099, 2108, 2126 c.c. ed in base alla normativa richiamata in premessa ed a
quella vigente. In via ulteriormente gradata, riconoscere il credito della ricorrente ex art.
2041 c.c. in base ai crediti sopra descritti, ovvero nella misura che sarà stabilita dall'On.
Tribunale adito in base ai criteri indicati in premessa, ovvero in base ai criteri che vorrà
stabilire in giustizia. Con l'aggiunta di ogni conseguente e legittima statuizione del caso,
anche sotto il profilo previdenziale …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare alle dipendenze dell'
[...]
come collaboratrice professionale sanitaria - infermiera per un orario di 36 ore CP_1
settimanali; che nel 2018, per i mesi da giugno a settembre, aveva effettuato prestazioni aggiuntive per 84 ore complessive (12 ore a giugno e 24 ore per i restanti mesi); che tali prestazioni erano state compiute previo ordine di servizio del Direttore del reparto,
secondo la previsione del DL 402/2001 e la deliberazione del Direttore generale n.
290/2010; che per le prestazioni aggiuntive era prevista una paga oraria di €. 21,00, come da deliberazione del Direttore generale n. 22/2018; che aveva dunque diritto alla retribuzione per le prestazioni aggiuntive espletate, in subordine ex art. 2126 c.c. ed in ulteriore subordine ex art. 2041 c.c.; che la richiesta in sede amministrativa non aveva avuto esito positivo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente non si è costituita in giudizio, sicché va dichiarata la sua contumacia.
All'esito della prova espletata la causa è stata rinvia per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 17.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda è inammissibile per genericità in relazione alla richiesta incompiuta di ogni conseguente e legittima statuizione del caso, anche sotto il profilo previdenziale.
Per il resto, la pretesa azionata ha trovato conferma documentale (in particolare all. n. 4
delle produzioni di parte ricorrente, relativo alle prestazioni aggiuntive anche della ricorrente) e testimoniale, evidenziandosi che i testi escussi all'udienza del 19.9.2023
hanno confermato le prestazioni rese per diretta conoscenza.
In relazione al quantum, si ritiene di dar seguito alla quantificazione operata dalla parte ricorrente, che appare corretta e fondata sulla previsione della paga oraria indicata con deliberazione del Direttore generale n. 22 del 23.1.2018.
La domanda deve dunque accogliersi nei termini in cui è formulata, con condanna della parte resistente al pagamento della somma di €. 1.764,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3,
c.p.c. [che costituiscono accessori inscindibili del credito di lavoro e, dunque, da riconoscere d'ufficio, indipendentemente da specifica domanda del lavoratore (cfr. Cass.
SS. UU. 16036/2010)], con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 ex art. 22, comma 36, della legge 724/1994.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la distrazione chiesta da ultimo con le note scritte depositate il 13.12.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la contumacia di parte convenuta;
3 accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 1.764,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16,
comma 6, della legge 412/1991;
condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite,
che si liquidano in €. 49,00 per esborsi ed €. 1.313,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Si comunichi
Cosenza, 13.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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