Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza del
19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 21643/2023 R.G. promossa da:
, C.F. rappr. e dif. dall'avv. TODISCO Parte_1 C.F._1
ARNALDO come da procura in atti,
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CALIENDO Controparte_1
MARIO, come da procura in atti,
RESISTENTE
e rappr. e dif. dall'avv. ELBERTI MAURO, come da procura generale in atti, CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a preavviso di fermo amministrativo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.11.23, la ricorrente proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 07180202300018458000, notificato in data
15.11.2023, relativo al veicolo di sua proprietà, autovettura tg. FS110XX, afferente all'avviso di addebito n. 37120220008981812000, asseritamente notificato il 17/08/2022, riguardante l'iscrizione a ruolo di Contributi I.V.S., somme aggiuntive e Spese di notifica anno 2020
dell'opposizione, la mancata notifica del predetto avviso di addebito.
Si costituiva l' che evidenziava la sua carenza di Controparte_1
legittimazione passiva rispetto al procedimento notificatorio dell'avviso di addebito, di competenza dell' chiedendo rigettarsi il ricorso. CP_2
L' eccepiva la tardività e l'inammissibilità dell'opposizione stante la regolare notifica CP_2
dell'avviso di addebito sotteso al preavviso di fermo, che rende incontrovertibile il credito dell' in esso contenuto;
ne chiedeva quindi il rigetto. CP_2
All'odierna udienza, ritenuto di poter decidere la causa sulla base degli atti, la stessa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
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Deve esaminarsi, in primo luogo, la sussistenza della notifica dell'avviso di addebito sotteso al preavviso di fermo, impugnato in questa sede, contestata dall'opponente.
La censura è infondata.
Dalla documentazione prodotta dall' invero, si rileva che l'avviso di addebito posto a CP_2
fondamento del preavviso di fermo amministrativo è stato notificato all'opponente, all'indirizzo di residenza della stessa (non vi è nessuna contestazione sul punto) e consegnato al in data 17/8/22. Parte_2
Sul punto si osserva che la parte ricorrente, alla prima udienza, si è riservata di proporre querela di falso al fine disconoscere la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento.
Al riguardo, in questa sede si ribadisce, come già osservato nell'ordinanza resa all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 19.6.24, che la in più occasioni ha avuto modo di chiarire che: “la relazione dell'ufficiale notificante non fornisce la prova della veridicita' sostanziale delle dichiarazioni rese dal destinatario ovvero consegnatario dell'atto notificato, sicche', ad esempio, le enunciazioni relative ai rapporti tra quest'ultimo e la persona cui l'atto e' destinato, o circa la verita' intrinseca delle dichiarazioni ricevute dall'ufficiale giudiziario notificante, fanno fede fino a prova contraria, con la conseguenza che in relazione a queste, la parte interessata puo' fornire la prova della loro intrinseca inesattezza con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso (tra le molte Cass. 5 dicembre 2012, n. 21817; Cass. 7 marzo 2012, n. 3516; Cass. 24 luglio 2000, n. 9658). In particolare, poiche' la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attivita' direttamente svolte dall'ufficiale giudiziario, fanno piena prova fino a querela di falso (Cass. 29 marzo 2016, n. 6046; Cass.
5 dicembre 2012, n. 21817, concernente attestazione di mancato rinvenimento del legale rappresentante della societa' presso la sede con conseguente consegna dell'atto a persona qualificatasi come addetta alla ricezione;
Cass. 22 febbraio 2010, n. 4193, riguardante attestazione del compimento di tutte le formalita' prescritte;
Cass. 27 ottobre 2008, n. 25860) L'efficacia fidefacente opera, in particolare, per l'attestazione con cui l'ufficiale notificante da' atto dell'avvenuta notificazione, apponendovi la data e la firma (Cass. 18 settembre 2003, n. 13748). Non tutte le attestazioni contenute nella relazione di notifica sono destinate tuttavia a far fede fino a querela di falso, ma soltanto quelle riguardanti attivita' svolte dall'ufficiale notificante ovvero fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono assistite da pubblica fede le attestazioni rilasciate dallo stesso ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche che gli sono commesse in relazione all'atto notificato (Cass. 1 giugno 1999, n.
5305), e, quindi, il contenuto intrinseco delle notizie apprese dai vicini, in quanto terzi rispetto alle parti dell'atto da notificare (Cass. 27 ottobre 2008, n. 25860) e tutte le altre circostanze, quali, ad esempio,
l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario (Cass. 8 agosto
2013, n. 19021), la qualita' di persona di famiglia o di addetta alla casa o all'ufficio di chi ha ricevuto l'atto (Cass. 17 dicembre 2014, n. 26501; Cass. 12 marzo 2012, n. 3906; Cass. 11 aprile 1996, n.
3403), o, ancora, l'effettivita' della sede della societa' destinataria o la qualita' della persona consegnataria dell'atto, che non sono frutto - di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma piuttosto di indicazioni da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte (Cass. 11 aprile 2000, n. 4590). In relazione a queste ultime circostanze, assistite comunque da una presunzione di veridicita', la parte interessata puo' fornire la prova della loro intrinseca inesattezza, con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso
(Cass. 28 giugno 2000, n. 8799; Cass. 3 ottobre 1998, n. 9826).” (Corte di Cassazione|Sezione 6
1|Civile|Ordinanza|13 dicembre 2017| n. 29974).
Alla luce dei principi espressi dalla SC, si reputa che nel caso in esame la veridicità in ordine alla qualità della persona consegnataria dell'atto (contestando, come detto, la parte di aver sottoscritto la cartolina di ricevimento) avrebbe dovuto costituire oggetto di prova con tutti i mezzi consentiti, non essendo assistita da fede privilegiata;
di qui, la non necessità della proposizione della querela di falso.
La parte, tuttavia, non ha articolato nessuna prova testimoniale né ha prodotto prova documentale in relazione alla circostanza dedotta di non essere in casa al momento della consegna dell'avviso di addebito in quanto in vacanza altrove e, quindi, di non aver sottoscritto la cartolina di ricevimento dell'atto.
Peraltro, in tema di avviso di addebito notificato a mezzo posta ordinaria, si osserva che la
S. C. ha, più volte, chiarito che “In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell'art. 14 della l.
n. 890 del 1982, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione.” (Sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016)
In conclusione, ritenuta la ritualità della notifica dell'avviso di addebito, sotteso al preavviso di fermo impugnato, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite con l' seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
avuto CP_2
riguardo ai motivi della decisione si compensano le spese con l' Controparte_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell' delle spese del giudizio che si CP_2
liquidano in € 1.312,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
compensa le spese con CP_4 Napoli, così deciso in data 19/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato