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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4563 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5056/2024 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola 8.10.2024 n. 2721), vertente tra
, in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime del- Parte_1
la Strada, p.Iva , n. di iscrizione al Registro delle imprese di Trevi- P.IVA_1 P.IVA_2
so, in persona della procuratrice speciale , rappresentata e difesa, giusta Parte_2
procura in atti, dall'avv. Tiziana Coppola, c.f. , appellante C.F._1
e
, c.f. , in proprio e quale madre esercente la re- Controparte_1 C.F._2
sponsabilità genitoriale sul minore , c.f. quale erede Persona_1 C.F._3
di , c.f. , nato a [...] il [...], deceduto in Nola Persona_2 C.F._4
il 14.02.2020, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Romano, c.f. , C.F._5
appellata
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 16.09.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
All'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 16.09.2025 la causa è stata assegnata alla deci- sione del collegio, il quale osserva quanto segue.
1 La vicenda processuale
1. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola la Persona_2 Parte_1
quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (d'ora in- nanzi indicato anche come FGVS) per sentirla condannare al pagamento della somma di €
141.371,33 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conse- guenza di un sinistro verificatosi il 26.06.2011 per colpa esclusiva del conducente di un'auto- vettura non identificata. Spiegò l'attore che verso le ore 19.00 di quel giorno si trovava in territorio di Pomigliano d'Arco e percorreva la SS 162 Acerra-Pomigliano in direzione Pomi- gliano alla guida del motociclo Triumph Street Triple targato DV52496 di proprietà di Tes_1
; dopo aver imboccato l'incrocio per Pomigliano centro, Via Passariello, fu tampona-
[...]
to da un'autovettura di colore grigio metallizzato, per cui perse il controllo del motociclo, che, dopo un testacoda, urtò contro il guard rail. Trasportato in ambulanza al presidio ospe- daliero di Nola S. Maria della Pietà, fu trasferito il giorno dopo all'ospedale Persona_2
Cardarelli di Napoli con diagnosi di politrauma.
Nel costituirsi in giudizio, eccepì la prescrizione del diritto azionato, Parte_1
l'improcedibilità della domanda ex art. 148 CdA, la nullità dell'atto di citazione per genericità dell'oggetto e della causa petendi, l'infondatezza della domanda nel merito per l'inverosimi- glianza della ricostruzione del sinistro come allegata e l'insufficienza delle prove offerte.
In seguito al decesso di avvenuto in corso di causa, si costituirono i suoi Persona_2
eredi e , facendo proprie le conclusioni del de cuius. Controparte_1 Persona_1
2. Con sentenza 8.10.2024 n. 2721, il Tribunale di Nola ha accolto la domanda, ritenendo la colpa esclusiva del conducente ignoto dell'autovettura pirata;
ha condannato Parte_1
quale impresa designata per la gestione del FGVS al pagamento, in favore di
[...] CP_1
e , della somma di € 66.406,25 già rivalutata all'attualità, oltre in-
[...] Persona_1
teressi legali dal giorno del fatto fino alla pubblicazione della sentenza sulla somma devalu- tata e via via rivalutata anno per anno, nonché gli interessi al tasso legale sulla somma liqui- data in sentenza fino al saldo effettivo;
ha infine condannato al pagamento Parte_1
delle spese di c.t.u., come da separato decreto, e delle spese di lite, liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfetario di spese generali, IVA e CPA.
3. ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: «(…) ride- Parte_1
terminare l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno a favore degli eredi di Per_2
2 che si quantifica in euro 23.958,25 oltre interessi, somma già corrisposta a parte Per_2
appellata o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e giusta sempre in applica- zione del chiesto principio della premorienza. C. Per effetto rideterminare i compensi al diver- so e inferiore scaglione con implicita restituzione/compensazione con quanto già corrisposto in parziale esecuzione della sentenza appellata;
D. Condannare parte appellata al pagamen- to di spese e competenze del presente grado di giudizio».
4. Nel costituirsi in giudizio, , in proprio e quale esercente la responsa- Controparte_1
bilità genitoriale sul minore , ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di Persona_1
spese.
5. Con il primo motivo di appello, – premesso che è dece- Parte_1 Persona_2
duto il 14.02.2020 per circostanze indipendenti dal sinistro oggetto di causa – deduce che,
«quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statica
e diventa un dato noto per essere il danneggiato deceduto per circostanze autonome dall'e- vento lesivo, la liquidazione del danno biologico, essendo lo stesso costituito dalle ripercus- sioni negative all'integrità psicofisica, va parametrata alla durata effettiva della stessa». Per- tanto, «qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia de- ceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illeci- to, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto dan- neggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché
l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono iure successionis va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva». Sicché «il Giudice di primo grado, nella liquidazione del danno biologico richiesto dagli eredi, avrebbe dovuto, considerato che vi era certezza sul momento della morte del danneggiato e quindi la durata della vita non era più legata a una probabilità statistica ma a un dato noto e certo, correlare il danno biologico alla durata effettiva della vita».
Con il secondo motivo di appello, in realtà un corollario del primo, de- Parte_1
duce che, in conseguenza della riduzione della somma dovuta agli eredi di , Persona_2
dovrà procedersi a una nuova liquidazione dei compensi professionali di primo grado, da ragguagliarsi allo scaglione inferiore.
6. replica che l'eccezione di premorienza «inerente la liquidazione del Controparte_1
danno iure successionis, come nel caso di cui ci si occupa in cui il danneggiato è venuto a
3 mancare, prima che gli sia stato liquidato il risarcimento, controparte doveva sollevarla nel giudizio di primo grado non oltre l'udienza di costituzione degli eredi, in quanto trattasi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo gra- do, e ciò nel giudizio di primo grado non è stato fatto. Difatti la difesa di controparte non ha sollevato nessuna contestazione inerente la morte del e relativamente alla cd Premo- Per_2
rienza e sulla relativa quantificazione in corso di causa, ma solo nella comparsa conclusiona- le, e ciò è uno dei primi elementi che rendono l'appello proposto destituito di ogni fondamen- to sia in fatto che in diritto, in quanto in via generale, in appello non possono proporsi do- mande nuove e nuove eccezioni, l'articolo 345 del codice di procedura civile, infatti, dispone innanzitutto che eventuali nuove domande vanno dichiarate inammissibili d'ufficio. Per quan- to concerne l'eccezione inerente la liquidazione del danno iure successionis, come nel caso di cui ci si occupa in cui il danneggiato è venuto a mancare, prima che gli sia stato liquidato il risarcimento, la durata della vita è nota, non costituendo più un dato incerto e presunto (ba- sato cioè sulla mortalità media della popolazione) ma un dato reale: ne deriva che il giudice, nel liquidare il danno da premorienza, deve tenere conto non della vita media futura presu- mibile della vittima ma della vita effettivamente vissuta, ma difatti il dott. Controparte_2
effettua la CTU esclusivamente sulla documentazione medica, dando atto della morte del
, ed il punteggio riconosciuto è considerato all'attualità sia tenendo conto Persona_2
della morte del ed è infatti pari al 15%, e il Giudice di primo grado si attiene inte- Per_2
gralmente alla sentenza senza fare alcun riferimento alla cd Premorienza».
Sul secondo motivo di appello, deduce che «parte appellante sostiene Controparte_1
che quale conseguenza logica dell'errore nel quale è incorso il Giudice di primo grado e della chiesta riforma della sentenza, anche le spese di lite andranno determinate rapportandole al diverso scaglione, si evidenzia alla Ill.ma Corte di Appello che anche in tal caso sarebbero comunque congrue».
7. L'appello è fondato.
7.1. La premorienza di non è oggetto di un'eccezione per la quale valga Persona_2
un termine processuale di decadenza, ma un fatto storico acquisito al processo, tanto da aver dato luogo già in primo grado alla costituzione degli eredi. Un fatto storico suscettibile di incidere nella liquidazione del danno, onde l'eventuale errore del c.t.u. (e di conseguenza del giudice), che non ne abbia tenuto conto, può essere contestato anche per la prima volta
4 in appello, purché si configuri come argomentazione difensiva (art. 195, 3° comma, c.p.c.) e non implichi la produzione di nuovi mezzi istruttori [Cass. ord. 11.10.2024 n. 26525; Cass. ord.
1.09.2022 n. 25823; Cass. SSUU 21.02.2022 n. 5624].
Pertanto poteva ben contestare in appello il calcolo operato dal c.t.u., nella Parte_1
parte in cui non tiene conto della premorienza di . Peraltro, non ha Persona_2 Pt_1
contestato la stima delle lesioni da parte del c.t.u., ma soltanto la circostanza che il consu- lente e poi il Tribunale non abbiano tenuto conto, nel liquidare il danno, che la stima doveva essere parametrata non alla durata media ipotetica della vita del danneggiato, ma alla sua durata effettiva. Pertanto ha sollevato una critica alla statuizione del Tribunale, la Pt_1
cui sede naturale è proprio l'atto di impugnazione.
7.2. Nel merito, la giurisprudenza di legittimità maggioritaria e consolidatasi da tempo ha statuito che “in tema di risarcimento del danno biologico, la liquidazione va parametrata alla durata effettiva della vita, se questa è più breve – per cause indipendenti dal sinistro oggetto del giudizio – rispetto a quella attesa o corrispondente alla vita media, assumendo esclusiva rilevanza la sofferenza effettivamente patita per il residuo tempo di durata della vita, nel ri- spetto del fondamentale principio di contenimento di qualunque forma di risarcimento all'effettivo pregiudizio arrecato” [Cass. 26.05.2016 n. 10897].
Per calcolare il danno da premorienza, la giurisprudenza di legittimità ha individuato dei criteri: “qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito,
l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parame- trato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità per- manente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti” [Cass. ord.
29.05.2024 n. 15112; Cass. ord. 29.12.2021 n. 41933].
In particolare, la Corte di cassazione, nella sentenza n. 41933/2021, ha illustrato, puntual- mente, un ragionevole criterio di calcolo, rispettoso del principio di equità: “Osserva la Corte che, ragionando in astratto, le tecniche di liquidazione possono essere diverse;
appare prefe- ribile, però, un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità. Ciò si-
5 gnifica che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di par- tenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che deri- vano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di soprav- vivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire a un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equi- tà”.
Pertanto, per liquidare il danno biologico jure hereditatis spettante ai suoi eredi, deve te- nersi conto che , nato il [...], al momento del sinistro (26.06.2011) Persona_2
aveva circa 32 anni ed è vissuto ancora fino al 14.02.2020 (data del decesso) e dunque per circa nove anni. L'età media (ossia l'aspettativa di vita) del maschio, secondo gli indici Istat, è pari a 83 anni.
Il Tribunale ha riconosciuto, per il 15% di invalidità permanente (non contestato), l'importo di € 40.706,00 riferibile a un'aspettativa di vita (dai 32 agli 83 anni) di 51 anni e dunque l'im- porto di € 798,16 per ogni anno, da moltiplicarsi per i nove anni di vita successivi al sinistro, per complessivi € 7.183,44. Vanno aggiunti gli ulteriori importi (non contestati in appello) di
€ 6.900,00 per i 60 giorni di ITT, € 2.587,50 per i 30 giorni di ITP al 75%, € 2.587,50 per i 45 giorni di ITP al 50 %, € 1.006,25 per i 35 giorni al 25% per un totale di € 20.264,69= già rivalu- tato all'attualità, oltre interessi legali (come stabilito dal Tribunale) dal giorno del fatto fino alla pubblicazione della sentenza sulla somma devalutata e via via rivalutata anno per anno in base agli indici Istat sull'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, nonché gli interessi al tasso legale sulla somma liquidata in sentenza fino al saldo effettivo.
La riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione delle spese di primo grado che, in uno a quelle di appello, vanno poste a carico di se- Parte_1
condo il principio della soccombenza, che va riferita all'esito globale della lite tra primo e se- condo grado. Importi stabiliti in base al DM 55\2014 e successive modifiche, scaglione fino a
€ 26.000,00.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in qualità di impresa designata per la Regione Campania per Parte_1
6 la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, nei confronti di Controparte_3
nella, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore ER
, avverso la sentenza del Tribunale di Nola 8.10.2024 n. 2721, così provvede:
[...]
a) in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara te- nuta e condanna al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_1
somma di € 20.264,69= già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dal giorno del fatto fi- no alla pubblicazione della sentenza sulla somma devalutata e via via rivalutata anno per an- no in base agli indici Istat sull'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impie- gati, nonché interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo effettivo;
b) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite, liquidate:
-- per il primo grado in € 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre iva, cpa, contributo unificato nei limiti del dovuto ed effettivamente pagato, con distrazione in favore dell'avv. Vincenza Romano, dichiaratasi antistataria;
-- per il presente grado, in € 2.906,00 per compensi ed € 435,90 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre iva, cpa;
c) conferma la statuizione di primo grado in merito alle spese di c.t.u. a carico di
[...]
. Parte_1
Così deciso in Napoli il 23 settembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
7
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5056/2024 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola 8.10.2024 n. 2721), vertente tra
, in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime del- Parte_1
la Strada, p.Iva , n. di iscrizione al Registro delle imprese di Trevi- P.IVA_1 P.IVA_2
so, in persona della procuratrice speciale , rappresentata e difesa, giusta Parte_2
procura in atti, dall'avv. Tiziana Coppola, c.f. , appellante C.F._1
e
, c.f. , in proprio e quale madre esercente la re- Controparte_1 C.F._2
sponsabilità genitoriale sul minore , c.f. quale erede Persona_1 C.F._3
di , c.f. , nato a [...] il [...], deceduto in Nola Persona_2 C.F._4
il 14.02.2020, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Romano, c.f. , C.F._5
appellata
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 16.09.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
All'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 16.09.2025 la causa è stata assegnata alla deci- sione del collegio, il quale osserva quanto segue.
1 La vicenda processuale
1. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola la Persona_2 Parte_1
quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (d'ora in- nanzi indicato anche come FGVS) per sentirla condannare al pagamento della somma di €
141.371,33 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conse- guenza di un sinistro verificatosi il 26.06.2011 per colpa esclusiva del conducente di un'auto- vettura non identificata. Spiegò l'attore che verso le ore 19.00 di quel giorno si trovava in territorio di Pomigliano d'Arco e percorreva la SS 162 Acerra-Pomigliano in direzione Pomi- gliano alla guida del motociclo Triumph Street Triple targato DV52496 di proprietà di Tes_1
; dopo aver imboccato l'incrocio per Pomigliano centro, Via Passariello, fu tampona-
[...]
to da un'autovettura di colore grigio metallizzato, per cui perse il controllo del motociclo, che, dopo un testacoda, urtò contro il guard rail. Trasportato in ambulanza al presidio ospe- daliero di Nola S. Maria della Pietà, fu trasferito il giorno dopo all'ospedale Persona_2
Cardarelli di Napoli con diagnosi di politrauma.
Nel costituirsi in giudizio, eccepì la prescrizione del diritto azionato, Parte_1
l'improcedibilità della domanda ex art. 148 CdA, la nullità dell'atto di citazione per genericità dell'oggetto e della causa petendi, l'infondatezza della domanda nel merito per l'inverosimi- glianza della ricostruzione del sinistro come allegata e l'insufficienza delle prove offerte.
In seguito al decesso di avvenuto in corso di causa, si costituirono i suoi Persona_2
eredi e , facendo proprie le conclusioni del de cuius. Controparte_1 Persona_1
2. Con sentenza 8.10.2024 n. 2721, il Tribunale di Nola ha accolto la domanda, ritenendo la colpa esclusiva del conducente ignoto dell'autovettura pirata;
ha condannato Parte_1
quale impresa designata per la gestione del FGVS al pagamento, in favore di
[...] CP_1
e , della somma di € 66.406,25 già rivalutata all'attualità, oltre in-
[...] Persona_1
teressi legali dal giorno del fatto fino alla pubblicazione della sentenza sulla somma devalu- tata e via via rivalutata anno per anno, nonché gli interessi al tasso legale sulla somma liqui- data in sentenza fino al saldo effettivo;
ha infine condannato al pagamento Parte_1
delle spese di c.t.u., come da separato decreto, e delle spese di lite, liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfetario di spese generali, IVA e CPA.
3. ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: «(…) ride- Parte_1
terminare l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno a favore degli eredi di Per_2
2 che si quantifica in euro 23.958,25 oltre interessi, somma già corrisposta a parte Per_2
appellata o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e giusta sempre in applica- zione del chiesto principio della premorienza. C. Per effetto rideterminare i compensi al diver- so e inferiore scaglione con implicita restituzione/compensazione con quanto già corrisposto in parziale esecuzione della sentenza appellata;
D. Condannare parte appellata al pagamen- to di spese e competenze del presente grado di giudizio».
4. Nel costituirsi in giudizio, , in proprio e quale esercente la responsa- Controparte_1
bilità genitoriale sul minore , ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di Persona_1
spese.
5. Con il primo motivo di appello, – premesso che è dece- Parte_1 Persona_2
duto il 14.02.2020 per circostanze indipendenti dal sinistro oggetto di causa – deduce che,
«quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statica
e diventa un dato noto per essere il danneggiato deceduto per circostanze autonome dall'e- vento lesivo, la liquidazione del danno biologico, essendo lo stesso costituito dalle ripercus- sioni negative all'integrità psicofisica, va parametrata alla durata effettiva della stessa». Per- tanto, «qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia de- ceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illeci- to, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto dan- neggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché
l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono iure successionis va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva». Sicché «il Giudice di primo grado, nella liquidazione del danno biologico richiesto dagli eredi, avrebbe dovuto, considerato che vi era certezza sul momento della morte del danneggiato e quindi la durata della vita non era più legata a una probabilità statistica ma a un dato noto e certo, correlare il danno biologico alla durata effettiva della vita».
Con il secondo motivo di appello, in realtà un corollario del primo, de- Parte_1
duce che, in conseguenza della riduzione della somma dovuta agli eredi di , Persona_2
dovrà procedersi a una nuova liquidazione dei compensi professionali di primo grado, da ragguagliarsi allo scaglione inferiore.
6. replica che l'eccezione di premorienza «inerente la liquidazione del Controparte_1
danno iure successionis, come nel caso di cui ci si occupa in cui il danneggiato è venuto a
3 mancare, prima che gli sia stato liquidato il risarcimento, controparte doveva sollevarla nel giudizio di primo grado non oltre l'udienza di costituzione degli eredi, in quanto trattasi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo gra- do, e ciò nel giudizio di primo grado non è stato fatto. Difatti la difesa di controparte non ha sollevato nessuna contestazione inerente la morte del e relativamente alla cd Premo- Per_2
rienza e sulla relativa quantificazione in corso di causa, ma solo nella comparsa conclusiona- le, e ciò è uno dei primi elementi che rendono l'appello proposto destituito di ogni fondamen- to sia in fatto che in diritto, in quanto in via generale, in appello non possono proporsi do- mande nuove e nuove eccezioni, l'articolo 345 del codice di procedura civile, infatti, dispone innanzitutto che eventuali nuove domande vanno dichiarate inammissibili d'ufficio. Per quan- to concerne l'eccezione inerente la liquidazione del danno iure successionis, come nel caso di cui ci si occupa in cui il danneggiato è venuto a mancare, prima che gli sia stato liquidato il risarcimento, la durata della vita è nota, non costituendo più un dato incerto e presunto (ba- sato cioè sulla mortalità media della popolazione) ma un dato reale: ne deriva che il giudice, nel liquidare il danno da premorienza, deve tenere conto non della vita media futura presu- mibile della vittima ma della vita effettivamente vissuta, ma difatti il dott. Controparte_2
effettua la CTU esclusivamente sulla documentazione medica, dando atto della morte del
, ed il punteggio riconosciuto è considerato all'attualità sia tenendo conto Persona_2
della morte del ed è infatti pari al 15%, e il Giudice di primo grado si attiene inte- Per_2
gralmente alla sentenza senza fare alcun riferimento alla cd Premorienza».
Sul secondo motivo di appello, deduce che «parte appellante sostiene Controparte_1
che quale conseguenza logica dell'errore nel quale è incorso il Giudice di primo grado e della chiesta riforma della sentenza, anche le spese di lite andranno determinate rapportandole al diverso scaglione, si evidenzia alla Ill.ma Corte di Appello che anche in tal caso sarebbero comunque congrue».
7. L'appello è fondato.
7.1. La premorienza di non è oggetto di un'eccezione per la quale valga Persona_2
un termine processuale di decadenza, ma un fatto storico acquisito al processo, tanto da aver dato luogo già in primo grado alla costituzione degli eredi. Un fatto storico suscettibile di incidere nella liquidazione del danno, onde l'eventuale errore del c.t.u. (e di conseguenza del giudice), che non ne abbia tenuto conto, può essere contestato anche per la prima volta
4 in appello, purché si configuri come argomentazione difensiva (art. 195, 3° comma, c.p.c.) e non implichi la produzione di nuovi mezzi istruttori [Cass. ord. 11.10.2024 n. 26525; Cass. ord.
1.09.2022 n. 25823; Cass. SSUU 21.02.2022 n. 5624].
Pertanto poteva ben contestare in appello il calcolo operato dal c.t.u., nella Parte_1
parte in cui non tiene conto della premorienza di . Peraltro, non ha Persona_2 Pt_1
contestato la stima delle lesioni da parte del c.t.u., ma soltanto la circostanza che il consu- lente e poi il Tribunale non abbiano tenuto conto, nel liquidare il danno, che la stima doveva essere parametrata non alla durata media ipotetica della vita del danneggiato, ma alla sua durata effettiva. Pertanto ha sollevato una critica alla statuizione del Tribunale, la Pt_1
cui sede naturale è proprio l'atto di impugnazione.
7.2. Nel merito, la giurisprudenza di legittimità maggioritaria e consolidatasi da tempo ha statuito che “in tema di risarcimento del danno biologico, la liquidazione va parametrata alla durata effettiva della vita, se questa è più breve – per cause indipendenti dal sinistro oggetto del giudizio – rispetto a quella attesa o corrispondente alla vita media, assumendo esclusiva rilevanza la sofferenza effettivamente patita per il residuo tempo di durata della vita, nel ri- spetto del fondamentale principio di contenimento di qualunque forma di risarcimento all'effettivo pregiudizio arrecato” [Cass. 26.05.2016 n. 10897].
Per calcolare il danno da premorienza, la giurisprudenza di legittimità ha individuato dei criteri: “qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito,
l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parame- trato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità per- manente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti” [Cass. ord.
29.05.2024 n. 15112; Cass. ord. 29.12.2021 n. 41933].
In particolare, la Corte di cassazione, nella sentenza n. 41933/2021, ha illustrato, puntual- mente, un ragionevole criterio di calcolo, rispettoso del principio di equità: “Osserva la Corte che, ragionando in astratto, le tecniche di liquidazione possono essere diverse;
appare prefe- ribile, però, un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità. Ciò si-
5 gnifica che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di par- tenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che deri- vano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di soprav- vivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire a un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equi- tà”.
Pertanto, per liquidare il danno biologico jure hereditatis spettante ai suoi eredi, deve te- nersi conto che , nato il [...], al momento del sinistro (26.06.2011) Persona_2
aveva circa 32 anni ed è vissuto ancora fino al 14.02.2020 (data del decesso) e dunque per circa nove anni. L'età media (ossia l'aspettativa di vita) del maschio, secondo gli indici Istat, è pari a 83 anni.
Il Tribunale ha riconosciuto, per il 15% di invalidità permanente (non contestato), l'importo di € 40.706,00 riferibile a un'aspettativa di vita (dai 32 agli 83 anni) di 51 anni e dunque l'im- porto di € 798,16 per ogni anno, da moltiplicarsi per i nove anni di vita successivi al sinistro, per complessivi € 7.183,44. Vanno aggiunti gli ulteriori importi (non contestati in appello) di
€ 6.900,00 per i 60 giorni di ITT, € 2.587,50 per i 30 giorni di ITP al 75%, € 2.587,50 per i 45 giorni di ITP al 50 %, € 1.006,25 per i 35 giorni al 25% per un totale di € 20.264,69= già rivalu- tato all'attualità, oltre interessi legali (come stabilito dal Tribunale) dal giorno del fatto fino alla pubblicazione della sentenza sulla somma devalutata e via via rivalutata anno per anno in base agli indici Istat sull'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, nonché gli interessi al tasso legale sulla somma liquidata in sentenza fino al saldo effettivo.
La riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione delle spese di primo grado che, in uno a quelle di appello, vanno poste a carico di se- Parte_1
condo il principio della soccombenza, che va riferita all'esito globale della lite tra primo e se- condo grado. Importi stabiliti in base al DM 55\2014 e successive modifiche, scaglione fino a
€ 26.000,00.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in qualità di impresa designata per la Regione Campania per Parte_1
6 la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, nei confronti di Controparte_3
nella, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore ER
, avverso la sentenza del Tribunale di Nola 8.10.2024 n. 2721, così provvede:
[...]
a) in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara te- nuta e condanna al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_1
somma di € 20.264,69= già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dal giorno del fatto fi- no alla pubblicazione della sentenza sulla somma devalutata e via via rivalutata anno per an- no in base agli indici Istat sull'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impie- gati, nonché interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo effettivo;
b) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite, liquidate:
-- per il primo grado in € 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre iva, cpa, contributo unificato nei limiti del dovuto ed effettivamente pagato, con distrazione in favore dell'avv. Vincenza Romano, dichiaratasi antistataria;
-- per il presente grado, in € 2.906,00 per compensi ed € 435,90 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre iva, cpa;
c) conferma la statuizione di primo grado in merito alle spese di c.t.u. a carico di
[...]
. Parte_1
Così deciso in Napoli il 23 settembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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