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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/07/2025, n. 3554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3554 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. 11387/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai magistrati dott. Sonia Di Gesu Presidente
dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11387/2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliata in Randazzo (CT), Via G. Bonaventura n° C.F._1
28/B (CT), presso lo studio dell'avv. SCUDERI ALFIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Piazza Municipio, Randazzo (CT), presso C.F._2
1 lo studio dell'avv. DEL CAMPO LUDOVICO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16.06.2025 sulle conclusioni precisate congiuntamente come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.10.2020 , premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Randazzo (CT) il 12/09/2012 e che dalla Controparte_1
loro unione è nato il figlio in data 07.09.2013, ha chiesto a questo Tribunale Persona_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del coniuge. Ha
esposto che di fatto il marito ha lasciato la casa coniugale, ove la stessa ha continuato a risiedere con il figlio, sin dal maggio 2020 ed ha chiesto la regolamentazione degli incontri con il padre e di porre a carico del resistente un contributo di mantenimento per sé e per il minore.
Si è costituito con comparsa del 10.06.2021 il quale, aderendo alla domanda CP_2
volta ad ottenere la pronuncia della separazione personale, si è opposto alla richiesta di addebito ed ha contestato l'entità del mantenimento.
All'udienza del 17.06.2021, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha adottato, con successiva ordinanza ex art. 708 c.p.c., i provvedimenti urgenti a tutela dei coniugi e della prole e rimesso la causa innanzi al giudice istruttore per la fase contenziosa.
Esaurita l'attività istruttoria, all'udienza del 16.06.2025 le parti, rinunciate espressamente le reciproche e precedenti domande, hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta come da
2 accordo sottoscritto in data 15/03/2025 e depositato telematicamente, chiedendo la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e saranno liberi di fissare la
propria residenza ovunque riterranno opportuno;
2) la SI.ra e il SI. , avendo già definito ogni aspetto di carattere patrimoniale ed Pt_1 CP_2
economico tra loro, dichiarano di nulla reciprocamente avere a pretendere, rinunciando la
SI.ra al già riconosciuto assegno di mantenimento della stessa con decorrenza dal mese Pt_1
di aprile 2025;
3) resta fermo ogni provvedimento adottato con l'Ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. del
20.06.2021 per il caso di discordanza nella regolamentazione dei rapporti con il figlio
[...]
, che rimarrà comunque collocato prevalentemente presso la madre ma con Per_2
affidamento congiunto;
4) il SI. , sempre con decorrenza dal mese di aprile 2025, verserà a titolo di contributo CP_2
per mantenimento del proprio figlio la somma di € 300,00 mensili direttamente alla SI.ra
, entro e non oltre giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Pt_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per il figlio;
5) il SI. autorizza la SI.ra a chiedere ed incassare personalmente l'assegno unico CP_2 Pt_1
per il figlio e/o qualsiasi altro sussidio e/o contributo spettante per lo stesso dall'INPS e/o da
altri Enti (es. Comune, Regione, etc.);
6) le spese di giudizio dovranno intendersi interamente compensate.”
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto;
pertanto, tutte le altre domande delle parti vanno ritenute abbandonate.
Le domande delle parti, precisate in maniera congiunta, sono fondate e vanno accolte.
3 Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Ciò posto, possono trovare accoglimento le determinazioni delle parti in relazione all'affidamento e collocamento del figlio minorenne che sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso la madre.
Le modalità del diritto di visita, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche, vanno disposte in conformità a quanto richiesto dalle parti come statuito nell'
ordinanza presidenziale del 20/06/2021 e disciplinate come in dispositivo.
Va disposto, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, che contribuisca al CP_2
mantenimento del figlio , attraverso il versamento di un assegno mensile di Persona_2
mantenimento di € 300,00, da versare in favore di entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie con decorrenza aprile 2025.
Il Tribunale prende altresì atto che le parti hanno concordato che il c.d. assegno unico erogato in favore del figlio minorenne venga percepito in via esclusiva dalla ricorrente.
Gli accordi raggiunti sono meritevoli di essere accolti in quanto le condizioni in esso contenute non sono contrarie alle norme imperative ed appaiono congrue ed idonee a tutelare gli interessi della prole minorenne.
La natura della causa e l'esito congiunto consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
-pronuncia la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. dei coniugi , CP_2
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], che Parte_1
hanno contratto matrimonio in Randazzo (CT) in data 12/09/2012, iscritto nei registri dello
Stato Civile di quel Comune nell'anno 2012, numero 31, parte II, serie A;
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori, Persona_2
con collocamento presso la ricorrente;
Parte_1
-dispone sugli incontri tra padre e figlio come in parte motiva;
- dispone che il resistente contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1 [...]
versando a entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile Per_2 Parte_1
dell'importo complessivo di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT
di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza aprile 2025;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
-manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
all'Ufficiale di stato civile del Comune di Randazzo (CT) per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
27.06.25
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai magistrati dott. Sonia Di Gesu Presidente
dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11387/2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliata in Randazzo (CT), Via G. Bonaventura n° C.F._1
28/B (CT), presso lo studio dell'avv. SCUDERI ALFIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Piazza Municipio, Randazzo (CT), presso C.F._2
1 lo studio dell'avv. DEL CAMPO LUDOVICO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16.06.2025 sulle conclusioni precisate congiuntamente come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.10.2020 , premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Randazzo (CT) il 12/09/2012 e che dalla Controparte_1
loro unione è nato il figlio in data 07.09.2013, ha chiesto a questo Tribunale Persona_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del coniuge. Ha
esposto che di fatto il marito ha lasciato la casa coniugale, ove la stessa ha continuato a risiedere con il figlio, sin dal maggio 2020 ed ha chiesto la regolamentazione degli incontri con il padre e di porre a carico del resistente un contributo di mantenimento per sé e per il minore.
Si è costituito con comparsa del 10.06.2021 il quale, aderendo alla domanda CP_2
volta ad ottenere la pronuncia della separazione personale, si è opposto alla richiesta di addebito ed ha contestato l'entità del mantenimento.
All'udienza del 17.06.2021, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha adottato, con successiva ordinanza ex art. 708 c.p.c., i provvedimenti urgenti a tutela dei coniugi e della prole e rimesso la causa innanzi al giudice istruttore per la fase contenziosa.
Esaurita l'attività istruttoria, all'udienza del 16.06.2025 le parti, rinunciate espressamente le reciproche e precedenti domande, hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta come da
2 accordo sottoscritto in data 15/03/2025 e depositato telematicamente, chiedendo la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e saranno liberi di fissare la
propria residenza ovunque riterranno opportuno;
2) la SI.ra e il SI. , avendo già definito ogni aspetto di carattere patrimoniale ed Pt_1 CP_2
economico tra loro, dichiarano di nulla reciprocamente avere a pretendere, rinunciando la
SI.ra al già riconosciuto assegno di mantenimento della stessa con decorrenza dal mese Pt_1
di aprile 2025;
3) resta fermo ogni provvedimento adottato con l'Ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. del
20.06.2021 per il caso di discordanza nella regolamentazione dei rapporti con il figlio
[...]
, che rimarrà comunque collocato prevalentemente presso la madre ma con Per_2
affidamento congiunto;
4) il SI. , sempre con decorrenza dal mese di aprile 2025, verserà a titolo di contributo CP_2
per mantenimento del proprio figlio la somma di € 300,00 mensili direttamente alla SI.ra
, entro e non oltre giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Pt_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per il figlio;
5) il SI. autorizza la SI.ra a chiedere ed incassare personalmente l'assegno unico CP_2 Pt_1
per il figlio e/o qualsiasi altro sussidio e/o contributo spettante per lo stesso dall'INPS e/o da
altri Enti (es. Comune, Regione, etc.);
6) le spese di giudizio dovranno intendersi interamente compensate.”
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto;
pertanto, tutte le altre domande delle parti vanno ritenute abbandonate.
Le domande delle parti, precisate in maniera congiunta, sono fondate e vanno accolte.
3 Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Ciò posto, possono trovare accoglimento le determinazioni delle parti in relazione all'affidamento e collocamento del figlio minorenne che sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso la madre.
Le modalità del diritto di visita, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche, vanno disposte in conformità a quanto richiesto dalle parti come statuito nell'
ordinanza presidenziale del 20/06/2021 e disciplinate come in dispositivo.
Va disposto, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, che contribuisca al CP_2
mantenimento del figlio , attraverso il versamento di un assegno mensile di Persona_2
mantenimento di € 300,00, da versare in favore di entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie con decorrenza aprile 2025.
Il Tribunale prende altresì atto che le parti hanno concordato che il c.d. assegno unico erogato in favore del figlio minorenne venga percepito in via esclusiva dalla ricorrente.
Gli accordi raggiunti sono meritevoli di essere accolti in quanto le condizioni in esso contenute non sono contrarie alle norme imperative ed appaiono congrue ed idonee a tutelare gli interessi della prole minorenne.
La natura della causa e l'esito congiunto consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
-pronuncia la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. dei coniugi , CP_2
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], che Parte_1
hanno contratto matrimonio in Randazzo (CT) in data 12/09/2012, iscritto nei registri dello
Stato Civile di quel Comune nell'anno 2012, numero 31, parte II, serie A;
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori, Persona_2
con collocamento presso la ricorrente;
Parte_1
-dispone sugli incontri tra padre e figlio come in parte motiva;
- dispone che il resistente contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1 [...]
versando a entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile Per_2 Parte_1
dell'importo complessivo di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT
di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza aprile 2025;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
-manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
all'Ufficiale di stato civile del Comune di Randazzo (CT) per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
27.06.25
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu
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