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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/07/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana - In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Anna L. Fanelli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 5146/24 R.G. ed iniziato con atto di citazione dd. 6/09/24 da e Controparte_1 CP_2 con avv. Peter Močnik
- attori - contro
1) , Controparte_3 Controparte_4 con sede legale in Duino Aurisina / Devin Nabrežina, località Prepotto / Praprot, 10/E, in persona del vicepresidente in carica , CP_5 con avv. S. Chiappini
2) , in persona del Sindaco in carica, Controparte_6 contumace
- parti convenute - avente ad oggetto: usucapione immobiliare.
Conclusioni conformi degli attori:
Nel merito:
1. Accertare e dichiarare che gli attori e in atti identificati, sono divenuti Controparte_7 CP_2 proprietari per usucapione ultraventennale del fondo censito con p.c.t. 1328/10 (p.c.n. 1328/10) in P.T. 94 c.t. 6° del c.c. di San Pelagio come identificata con contorno in verde tra le lettere nella Figura Parte_1 rilevata nell'elaborato del geom. (doc. 8), autorizzandoli all'intavolazione al loro nome del CP_8 diritto di proprietà di tali beni, ciascuno per ½ p.i., previa escorporazione dalla P.T. 94 di San Pelagio ed incorporazione nella P.T. 266 di proprietà attorea (doc. 9);
2. Senza spese in caso di non opposizione.
Conclusioni della parte convenuta 1): pagina 1 di 3 voglia l'Ill.mo Tribunale accogliere la richiesta attorea senza pronuncia sulle spese a carico della convenuta.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
e hanno citato in giudizio il e und CP_1 CP_2 Controparte_6 CP_3 CP_3
/ per sentir accogliere le Controparte_3 Controparte_4 CP_4 conclusioni in epigrafe, esponendo in particolare quanto segue:
“
1. Gli odierni attori, possiedono assieme ai propri predecessori e danti causa da oltre un secolo in modo pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto il fondo censito con p.c.t. 1328/10, medesima p.c.n., in natura prato di 151 mq, attiguo e parte integrante del compendio immobiliare costituito dalla loro abitazione sita in CP_4
e censita come p.c.ed. 92 e p.c.n. 1181/1 in P.T. 266 c.t. 1° di San Pelagio (docc. 3 – 4).
2. Il fondo oggetto della presente causa, visibile in giallo nella mappa catastale (doc. 5), è identificato con la
p.c.n. 1328/10 orlato in verde e racchiuso tra le lettere , come da elaborato del geom. Parte_1 [...]
del 10/05/2024 (doc. 6). Il fondo risulta recintato con muratura in pietra a secco e. comprende anche CP_8 parte di una legnaia, parte della quale rientra nella proprietà degli attori, racchiusa tra le lettere B-C-F-G-B nell'elaborato con fotografie del geom. con relative foto dei luoghi (doc. 8), Lo stesso tecnico CP_8 ha descritto il tutto nella sua Relazione del 15/05/2024 (doc. 7), ove si identifica anche la pertinenza legnaia.
3. La porzione di fondo di cui si chiede l'acquisto per usucapione è in pratica nella medesima situazione di fatto da molti decenni e non è mai stata usufruita da alcun altro se non dagli attori, dai loro predecessori e danti causa, perché costituiva, appunto, porzione del giardino dell'abitazione della famiglia CP_2
4. I suddetti fondi nella loro consistenza attuale sono tavolarmente iscritti a “ CP_3 [...]
(catastalmente Comunità di e ), cioè alla locale Controparte_3 CP_4 CP_4
Comunella ovvero proprietà collettiva e ciò sin dall'impianto del Libro fondiario.
Trattasi di proprietà collettiva di tipo germanico, regolata all'epoca nel Codice Civile Austriaco e dalla legge
178/2017, rappresentata dal primo dei convenuti epigrafati (docc 1 - 2), riconosciuto come persona giuridica.
Viene qui notiziato della presente causa anche il Comune in cui si trovano i fondi oggetto di usucapione, per il caso ritenga vi siano eventuali richieste su tali realità, onde accertare in via definitiva e nei confronti di tutti i soggetti con possibile interesse in causa l'acquisto originario del diritto di proprietà.
5. Gli attori hanno esperito il procedimento di mediazione previsto per legge, ma senza risultato, poiché nessuno dei convenuti si è presentato all'incontro di conciliazione (doc. 10)”.
Si è costituita la sola la quale ha pure concluso come in epigrafe, confermando che “E' notorio infatti CP_3 che la porzione di terreno oggetto di causa costituisce parte del giardino dell'abitazione della famiglia e CP_2 ciò da sempre, ragion per cui gli odierni attori in proprio e in virtù del possesso trasmesso dai loro dante causa hanno continuativamente utilizzato il fondo da oltre vent'anni e senza molestia alcuna”.
Il Giudice, ritenuta la superfluità di ulteriori attività processuali, visto l'art. 281 quinquies c.p.c., ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Tutto ciò premesso, la domanda di usucapione in esame merita accoglimento. pagina 2 di 3 Ed invero, la fondatezza in fatto e diritto degli assunti attorei trova già un primo riscontro nei documenti prodotti, da cui si desume che effettivamente i NT hanno esercitato, per oltre 20 anni e in modo esclusivo, il possesso pacifico e continuato sul bene in questione, da sempre facente parte dell'immobile già di proprietà e comunque nella loro disponibilità esclusiva.
Il contegno delle parti è altresì significativo, avendo reso la chiare ammissioni confessorie ed CP_3 espresso piena adesione alle domande, mentre il non si è nemmeno costituito in Controparte_6 giudizio, benché regolarmente citato.
Possono dunque ritenersi sufficientemente dimostrati i requisiti del valido possesso ad usucapionem in capo agli istanti, sia sotto il profilo obiettivo della continuità, pacificità ed ultraventennalità del godimento di un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà in via esclusiva, sia con riferimento al profilo psicologico.
Le spese vanno compensate, stante la mancata resistenza, come anche richiesto.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che gli attori e sono divenuti proprietari per usucapione ex art. 1158 c.c. del fondo Controparte_1 CP_2 censito con p.c.t. 1328/10 (p.c.n. 1328/10) in P.T. 94 c.t. 6° del c.c. di San Pelagio, come identificata con contorno in verde tra le lettere nella Figura rilevata nell'elaborato del geom. Parte_1 CP_8
(doc. 8), autorizzandoli all'intavolazione al loro nome del diritto di proprietà di tali beni, ciascuno per ½ p.i., previa escorporazione dalla P.T. 94 di San Pelagio ed incorporazione nella P.T. 266 di proprietà attorea (doc. 9).
Spese compensate.
Così deciso a Trieste, l'8/07/25
Il Giudice dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Anna L. Fanelli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 5146/24 R.G. ed iniziato con atto di citazione dd. 6/09/24 da e Controparte_1 CP_2 con avv. Peter Močnik
- attori - contro
1) , Controparte_3 Controparte_4 con sede legale in Duino Aurisina / Devin Nabrežina, località Prepotto / Praprot, 10/E, in persona del vicepresidente in carica , CP_5 con avv. S. Chiappini
2) , in persona del Sindaco in carica, Controparte_6 contumace
- parti convenute - avente ad oggetto: usucapione immobiliare.
Conclusioni conformi degli attori:
Nel merito:
1. Accertare e dichiarare che gli attori e in atti identificati, sono divenuti Controparte_7 CP_2 proprietari per usucapione ultraventennale del fondo censito con p.c.t. 1328/10 (p.c.n. 1328/10) in P.T. 94 c.t. 6° del c.c. di San Pelagio come identificata con contorno in verde tra le lettere nella Figura Parte_1 rilevata nell'elaborato del geom. (doc. 8), autorizzandoli all'intavolazione al loro nome del CP_8 diritto di proprietà di tali beni, ciascuno per ½ p.i., previa escorporazione dalla P.T. 94 di San Pelagio ed incorporazione nella P.T. 266 di proprietà attorea (doc. 9);
2. Senza spese in caso di non opposizione.
Conclusioni della parte convenuta 1): pagina 1 di 3 voglia l'Ill.mo Tribunale accogliere la richiesta attorea senza pronuncia sulle spese a carico della convenuta.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
e hanno citato in giudizio il e und CP_1 CP_2 Controparte_6 CP_3 CP_3
/ per sentir accogliere le Controparte_3 Controparte_4 CP_4 conclusioni in epigrafe, esponendo in particolare quanto segue:
“
1. Gli odierni attori, possiedono assieme ai propri predecessori e danti causa da oltre un secolo in modo pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto il fondo censito con p.c.t. 1328/10, medesima p.c.n., in natura prato di 151 mq, attiguo e parte integrante del compendio immobiliare costituito dalla loro abitazione sita in CP_4
e censita come p.c.ed. 92 e p.c.n. 1181/1 in P.T. 266 c.t. 1° di San Pelagio (docc. 3 – 4).
2. Il fondo oggetto della presente causa, visibile in giallo nella mappa catastale (doc. 5), è identificato con la
p.c.n. 1328/10 orlato in verde e racchiuso tra le lettere , come da elaborato del geom. Parte_1 [...]
del 10/05/2024 (doc. 6). Il fondo risulta recintato con muratura in pietra a secco e. comprende anche CP_8 parte di una legnaia, parte della quale rientra nella proprietà degli attori, racchiusa tra le lettere B-C-F-G-B nell'elaborato con fotografie del geom. con relative foto dei luoghi (doc. 8), Lo stesso tecnico CP_8 ha descritto il tutto nella sua Relazione del 15/05/2024 (doc. 7), ove si identifica anche la pertinenza legnaia.
3. La porzione di fondo di cui si chiede l'acquisto per usucapione è in pratica nella medesima situazione di fatto da molti decenni e non è mai stata usufruita da alcun altro se non dagli attori, dai loro predecessori e danti causa, perché costituiva, appunto, porzione del giardino dell'abitazione della famiglia CP_2
4. I suddetti fondi nella loro consistenza attuale sono tavolarmente iscritti a “ CP_3 [...]
(catastalmente Comunità di e ), cioè alla locale Controparte_3 CP_4 CP_4
Comunella ovvero proprietà collettiva e ciò sin dall'impianto del Libro fondiario.
Trattasi di proprietà collettiva di tipo germanico, regolata all'epoca nel Codice Civile Austriaco e dalla legge
178/2017, rappresentata dal primo dei convenuti epigrafati (docc 1 - 2), riconosciuto come persona giuridica.
Viene qui notiziato della presente causa anche il Comune in cui si trovano i fondi oggetto di usucapione, per il caso ritenga vi siano eventuali richieste su tali realità, onde accertare in via definitiva e nei confronti di tutti i soggetti con possibile interesse in causa l'acquisto originario del diritto di proprietà.
5. Gli attori hanno esperito il procedimento di mediazione previsto per legge, ma senza risultato, poiché nessuno dei convenuti si è presentato all'incontro di conciliazione (doc. 10)”.
Si è costituita la sola la quale ha pure concluso come in epigrafe, confermando che “E' notorio infatti CP_3 che la porzione di terreno oggetto di causa costituisce parte del giardino dell'abitazione della famiglia e CP_2 ciò da sempre, ragion per cui gli odierni attori in proprio e in virtù del possesso trasmesso dai loro dante causa hanno continuativamente utilizzato il fondo da oltre vent'anni e senza molestia alcuna”.
Il Giudice, ritenuta la superfluità di ulteriori attività processuali, visto l'art. 281 quinquies c.p.c., ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Tutto ciò premesso, la domanda di usucapione in esame merita accoglimento. pagina 2 di 3 Ed invero, la fondatezza in fatto e diritto degli assunti attorei trova già un primo riscontro nei documenti prodotti, da cui si desume che effettivamente i NT hanno esercitato, per oltre 20 anni e in modo esclusivo, il possesso pacifico e continuato sul bene in questione, da sempre facente parte dell'immobile già di proprietà e comunque nella loro disponibilità esclusiva.
Il contegno delle parti è altresì significativo, avendo reso la chiare ammissioni confessorie ed CP_3 espresso piena adesione alle domande, mentre il non si è nemmeno costituito in Controparte_6 giudizio, benché regolarmente citato.
Possono dunque ritenersi sufficientemente dimostrati i requisiti del valido possesso ad usucapionem in capo agli istanti, sia sotto il profilo obiettivo della continuità, pacificità ed ultraventennalità del godimento di un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà in via esclusiva, sia con riferimento al profilo psicologico.
Le spese vanno compensate, stante la mancata resistenza, come anche richiesto.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che gli attori e sono divenuti proprietari per usucapione ex art. 1158 c.c. del fondo Controparte_1 CP_2 censito con p.c.t. 1328/10 (p.c.n. 1328/10) in P.T. 94 c.t. 6° del c.c. di San Pelagio, come identificata con contorno in verde tra le lettere nella Figura rilevata nell'elaborato del geom. Parte_1 CP_8
(doc. 8), autorizzandoli all'intavolazione al loro nome del diritto di proprietà di tali beni, ciascuno per ½ p.i., previa escorporazione dalla P.T. 94 di San Pelagio ed incorporazione nella P.T. 266 di proprietà attorea (doc. 9).
Spese compensate.
Così deciso a Trieste, l'8/07/25
Il Giudice dott.ssa Anna L. Fanelli
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