Articolo 13 della Legge 9 agosto 1954, n. 645
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 settembre 1954
Art. 13. (Misura delle tasse - Modalita' e termini per il pagamento).

Le tasse dovute per le scuole e gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica sono stabilite, per l'anno scolastico 1954-55, come dall'annessa tabella A.
Le tabelle B e C stabiliscono le misure delle tasse medesime per gli anni scolastici 1955-56 e 1956-57 rispettivamente.
A decorrere dall'anno scolastico 1957-58 le tasse per le scuole e gli istituti di cui al primo comma sono dovute nella misura stabilita dall'annessa tabella D.
Le tasse di frequenza possono essere pagate in piu' rate.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per il tesoro, saranno stabiliti i modi e i termini di pagamento delle tasse di cui alla presente legge.
Entrata in vigore il 1 settembre 1954