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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/05/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
15926/2017
T R A
, COD. FISC. , rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Giuseppe Eugenio Minervini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Bari, alla via
Capruzzi n. 240
- ATTRICE –
E
COD. FISC. , in persona del Sindaco e legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Di Leo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via Piccinni n. 33,
- CONVENUTO -
All'udienza del 24.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e come qui si riportano: PER L' ATTRICE: ( dalla comparsa conclusionale ) “… dichiarare la responsabilità del CP_1
per le lesioni patite dalla sig.ra e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei
[...] Parte_1
danni patiti dall'attrice a causa della omessa manutenzione del marciapiede e della conseguente caduta occorsa alla stessa ed alle lesioni patite;
condannare il in persona del Sindaco pro CP_1
tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, aumentate ex art. 96 cpc. per la temerarietà del comportamento processuale del con condanna dell'ente convenuto al CP_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da attribuire al sottoscritto avvocato che si dichiara distrattario…”
PER IL CONVENUTO: ( dalla comparsa conclusionale ) “ …. in via principale nel merito rigettare la domanda attrice per come formulata nei confronti del perché infondata in fatto, in CP_1
diritto, oltre che non provata, per le ragioni esposte in narrativa;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la ricorrenza del concorso di responsabilità tra parte attrice e l'odierna convenuta in relazione all'evento dannoso dedotto in contesa,
ponendo quindi ogni eventuale emananda pronuncia, ancorché per gli importi inferiori che, se del caso,
saranno accertati in corso di causa, a carico percentuale delle parti in causa;
spese secondo la soccombenza…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato il giorno 12.10.2017,
l'attrice conveniva in giudizio il al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“dichiarare il persona del Sindaco pro tempore, unico responsabile dell'incidente occorso CP_1
alla sig.ra , in Bari in via in Via Giulio Petroni, all'altezza del civico 27, il 19/06/2015, e Parte_1
conseguentemente condannarlo al risarcimento dei danni e delle lesioni mediante il pagamento, in favore dell'odierno attore, delle seguenti somme: euro 28.698,00 per danno biologico da invalidità permanente
[…]; euro 14349,00 per danno morale da invalidità permanente (50 % del danno biologico) , euro
3445,52 per invalidità temporanea totale (gg. 52 x66,26); euro 993,90 per invalidità temporanea parziale
(gg. 30 x 33,13) ; euro 2219,71 per danno morale pe invalidità temporanea totale e parziale […]; euro
1322,62 per spese mediche;
euro 480,00 per spese di consulenza medico legale;
euro 300,00 per orologio, pari ad una somma di € 51.808,75; condannare esso convenuto al pagamento della spese diritti pag. 2/7 ed onorari del presente giudizio.”. Deduceva che in data 19.06.2015 verso le ore 19,00 mentre percorreva la via Giulio Petroni in Bari, giunta all'altezza del civico n.27 cadeva rovinosamente a causa di una insidiosa alterazione della pavimentazione del marciapiede non visibile, anche per la diversa colorazione del ridetto marciapiede;
che il giorno seguente a seguito dell'aggravarsi del dolore al piede destro e dell'aumento della tumefazione e gonfiore dello stesso ricorreva alle cure dei sanitari dell'Ospedale San
Paolo di Bari ove in data 20.06.2015 le veniva diagnosticata la frattura del collo 5° metatarsale dx;
che in
Per data 23.09.2015 il suo consulente tecnico di parte, prof. , redigeva relazione medico legale in cui individuava la durata complessiva della malattia in giorni 94 ( di cui 30 di ITT, 30 di ITP al 75%, 20 di
ITP al 50%, 14 di ITP al al 25%) con postumi permanenti nella misura del 5%. Nonostante la regolare notifica della citazione il convenuto non si costituiva in giudizio per cui all'udienza del CP_1
6.02.2018 ne veniva dichiarata la contumacia;
concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. nel corso del giudizio erano escussi i testi e . Con comparsa di risposta depositata Testimone_1 Testimone_2
il 15.10.2021 si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda e depositando la CP_1
documentazione di cui il Giudice aveva richiesto l'esibizione ex art. 210 c.p.c. Era quindi disposta ed espletata C.T.U. a mezzo del dott. quindi la causa era rinviata per la precisazione Persona_2
delle conclusioni e viene ora in decisione. Deve preliminarmente rilevarsi come la quantificazione del danno sin dall'atto di citazione risulti evidentemente frutto di un errore materiale atteso che le conclusioni non sono in sintonia con gli esiti della consulenza tecnica di parte: basti rilevare che nelle conclusioni parte attrice quantifica il danno da postumi permanenti come se tali postumi fossero stati del 18% laddove nella perizia sono indicati nella diversa misura del 5%; ancora indica 52 giorni di ITT laddove in perizia di parte le sono riconosciuti solo 30 giorni di ITT e indica 30 giorni di ITP al 50% laddove in perizia sono invece indicati 64 giorni di ITP ( peraltro modulata ). Nel merito la domanda non è fondata. L'attrice ha invocato quale titolo risarcitorio l'art. 2051 c.c. La fattispecie deve essere in effetti inquadrata nell'alveo dell'art.2051 c.c., in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale, a mente del quale è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è
esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere pag. 3/7 costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno però temperati, alla luce dell'applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete (cfr. Cassazione civile sez. VI,
17/11/2021, n.34886, Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019,
n.16149). Di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che "… tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece,
per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 04-03-2022,
n. 7173). Tale orientamento, condiviso da questo giudicante, è ormai seguito, in maniera consolidata anche dagli altri giudici di questo Tribunale e dalla Corte d'Appello di Bari ( cfr. Corte d'Appello di Bari
n. 983 del 16.06.2022 ). Parte attrice deduce una “alterazione della pavimentazione del marciapiede”,
senza specificare in cosa consista tale alterazione ( mattonella rotta, mattonella mancante, mattonella instabile etc); deduce poi che tale alterazione non sarebbe stata percepibile “per la diversa colorazione del ridetto marciapiede”, senza specificare concretamente in quale maniera tale diversa colorazione avrebbe influito sulla non visibilità della “alterazione” ( anzi sembrerebbe più logico affermare che la diversa colorazione di varie parti di un marciapiede renda maggiormente visibili eventuali insidie o alterazioni dello stesso). Parte attrice deduce di essere caduta in prossimità del civico 27 della via Giulio Petroni non descrivendo in alcun modo il punto esatto della caduta ma allegando diverse fotografie dalle quali non appare desumibile con certezza quale fosse il punto esatto in cui era presente la dedotta alterazione. In
particolare, la foto sub. n. 1 ( che ritrae un luogo, di per sé, del tutto irriconoscibile ) non sembra in alcun modo riferirsi ai luoghi di causa atteso che, ritrae una marmetta mancante, situazione non ritratta dalle altre fotografie, ed atteso che la colorazione delle marmette appare diversa da quella di tutte le marmette delle altre fotografie;
in nessuna delle fotografie allegate è, poi, visibile l'indicazione del civico 27 per cui pag. 4/7 l'esatto punto della caduta appare del tutto indeterminato. Anche le testimonianze assunte nel corso del giudizio, quando il convenuto non era ancora costituito, non appaiono rilevanti ai fini della individuazione del punto esatto della caduta ( le dichiarazioni dei testi sul punto appaiono del tutto generiche ) e risultano peraltro inattendibili. Il teste conferma acriticamente tutte le circostanze Tes_1
per cui conferma la circostanza sub. 3 anche laddove la stessa si riferisce ad eventi avvenuti il giorno successivo in cui non era certo presente;
riconosce le fotografie senza notare le particolarità della fotografia n. 1 che non appare immediatamente riferibile ai luoghi di causa. Il teste riconosce ( Tes_2
anche lui ) acriticamente e senza distinzioni le fotografie mostrategli e riferisce che all'attrice “dolevano le gambe” laddove invece la stessa si era procurata una frattura di un osso del piede. Deve poi rilevarsi come non fu richiesto l'intervento delle autorità. La circostanza, infine, che l'attrice si sia recata al pronto soccorso il giorno successivo all'evento, comporta che non sia certo che la lesione si sia prodotta con le modalità descritte e che non fosse invece riferibile a fatti successivi. Deve peraltro rilevarsi che lo stato dei luoghi non appare, alla luce delle medesime fotografie allegate agli atti, di per sé fonte di insidia in quanto facilmente percepibile con l'ordinaria diligenza da chi fruisce della strada;
in effetti il sinistro si sarebbe verificato in una giornata di metà giugno intorno alle ore 19,00 quando sussistono normali condizioni di visibilità naturale. Data la conformazione dei luoghi anche qualora la dinamica del sinistro fosse stata quella dedotta da parte attrice, l'impatto dovrebbe comunque ritenersi conseguenza di un uso anomalo della strada ( derivante presumibilmente da disattenzione dell'utente ) e non conseguenza inevitabile dell'uso della cosa. Ed infatti quando una situazione di potenziale pericolo avrebbe potuto essere superata attraverso un comportamento “ordinariamente cauto” del danneggiato, come per il caso in questione, la cosa oggetto di custodia va ridotta a semplice occasione dell'evento dannoso e deve ritenersi integrato il caso fortuito. A prescindere dallo stato dei luoghi al momento del sinistro, deve peraltro rilevasi come a fronte della contestazione sull'an da parte del convenuto, siano emerse delle evidenti lacune nella descrizione della dinamica del sinistro come già innanzi evidenziate. Deve pertanto ritenersi che non sia stata provata l'esatta dinamica dei fatti né che sia stata provata la sussistenza di un nesso causale tra l'evento e lo stato dei luoghi dovendosi invece ritenere che la caduta fosse da ricollegarsi a responsabilità della stessa attrice e causata da una sua disattenzione. Le considerazioni che precedono circa la mancanza di prova del nesso causale rilevano anche ai fini dell'insussistenza di una eventuale pag. 5/7 responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico del convenuto. Risulta infatti evidente che nel caso di specie anche qualora fosse stato dimostrato che l'attrice era caduta come indicato in citazione, non ricorrerebbe,
perché non sussistente, il carattere oggettivo costituito dalla non visibilità dell'insidia, che si ha allorché
la strada nasconda una irregolarità non evitabile dall'utente con l'ordinaria diligenza e neppure prevedibile nel suo sorgere ( tipico caso di imprevedibilità sarebbe infatti quello della buca non preesistente che si formi al passaggio del pedone per un improvviso cedimento del manto stradale ), tanto più che gli utenti della strada sono, come noto, gravati in coerenza con il principio di autoresponsabilità da un onere di attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario del bene onde salvaguardare appunto la propria personale incolumità. L'attrice era, invero, nelle condizioni di avere piena e diretta contezza delle condizioni della strada e dell'eventuale pericolo ad esse connesso, atteso che non è stata dedotta un'immutazione repentina e non prevedibile dello stato dei luoghi, verificatasi nel momento del passaggio dell'attrice. Ne consegue che va esclusa la responsabilità del convenuto, in quanto all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento. Deve pertanto rigettarsi la domanda.
In considerazione dell'andamento del giudizio devono porsi definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U. nonché le spese processuali di parte convenuta liquidate come da dispositivo,
e sulla base del valore effettivo della domanda ( non tenendo conto dell'evidente errore materiale in cui era incorsa l'attrice nella quntificazione del danno ).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del in persona Parte_1 CP_1
del e legale rappresentante pro-tempore, così provvede: CP_2
- rigetta la domanda proposta dall'attrice;
-pone definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U.;
pag. 6/7 - condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali del convenuto che liquida in €. CP_1
2.540,00 oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e CAP come per legge.
Bari, 23.05.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
15926/2017
T R A
, COD. FISC. , rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Giuseppe Eugenio Minervini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Bari, alla via
Capruzzi n. 240
- ATTRICE –
E
COD. FISC. , in persona del Sindaco e legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Di Leo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via Piccinni n. 33,
- CONVENUTO -
All'udienza del 24.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e come qui si riportano: PER L' ATTRICE: ( dalla comparsa conclusionale ) “… dichiarare la responsabilità del CP_1
per le lesioni patite dalla sig.ra e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei
[...] Parte_1
danni patiti dall'attrice a causa della omessa manutenzione del marciapiede e della conseguente caduta occorsa alla stessa ed alle lesioni patite;
condannare il in persona del Sindaco pro CP_1
tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, aumentate ex art. 96 cpc. per la temerarietà del comportamento processuale del con condanna dell'ente convenuto al CP_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da attribuire al sottoscritto avvocato che si dichiara distrattario…”
PER IL CONVENUTO: ( dalla comparsa conclusionale ) “ …. in via principale nel merito rigettare la domanda attrice per come formulata nei confronti del perché infondata in fatto, in CP_1
diritto, oltre che non provata, per le ragioni esposte in narrativa;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la ricorrenza del concorso di responsabilità tra parte attrice e l'odierna convenuta in relazione all'evento dannoso dedotto in contesa,
ponendo quindi ogni eventuale emananda pronuncia, ancorché per gli importi inferiori che, se del caso,
saranno accertati in corso di causa, a carico percentuale delle parti in causa;
spese secondo la soccombenza…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato il giorno 12.10.2017,
l'attrice conveniva in giudizio il al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“dichiarare il persona del Sindaco pro tempore, unico responsabile dell'incidente occorso CP_1
alla sig.ra , in Bari in via in Via Giulio Petroni, all'altezza del civico 27, il 19/06/2015, e Parte_1
conseguentemente condannarlo al risarcimento dei danni e delle lesioni mediante il pagamento, in favore dell'odierno attore, delle seguenti somme: euro 28.698,00 per danno biologico da invalidità permanente
[…]; euro 14349,00 per danno morale da invalidità permanente (50 % del danno biologico) , euro
3445,52 per invalidità temporanea totale (gg. 52 x66,26); euro 993,90 per invalidità temporanea parziale
(gg. 30 x 33,13) ; euro 2219,71 per danno morale pe invalidità temporanea totale e parziale […]; euro
1322,62 per spese mediche;
euro 480,00 per spese di consulenza medico legale;
euro 300,00 per orologio, pari ad una somma di € 51.808,75; condannare esso convenuto al pagamento della spese diritti pag. 2/7 ed onorari del presente giudizio.”. Deduceva che in data 19.06.2015 verso le ore 19,00 mentre percorreva la via Giulio Petroni in Bari, giunta all'altezza del civico n.27 cadeva rovinosamente a causa di una insidiosa alterazione della pavimentazione del marciapiede non visibile, anche per la diversa colorazione del ridetto marciapiede;
che il giorno seguente a seguito dell'aggravarsi del dolore al piede destro e dell'aumento della tumefazione e gonfiore dello stesso ricorreva alle cure dei sanitari dell'Ospedale San
Paolo di Bari ove in data 20.06.2015 le veniva diagnosticata la frattura del collo 5° metatarsale dx;
che in
Per data 23.09.2015 il suo consulente tecnico di parte, prof. , redigeva relazione medico legale in cui individuava la durata complessiva della malattia in giorni 94 ( di cui 30 di ITT, 30 di ITP al 75%, 20 di
ITP al 50%, 14 di ITP al al 25%) con postumi permanenti nella misura del 5%. Nonostante la regolare notifica della citazione il convenuto non si costituiva in giudizio per cui all'udienza del CP_1
6.02.2018 ne veniva dichiarata la contumacia;
concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. nel corso del giudizio erano escussi i testi e . Con comparsa di risposta depositata Testimone_1 Testimone_2
il 15.10.2021 si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda e depositando la CP_1
documentazione di cui il Giudice aveva richiesto l'esibizione ex art. 210 c.p.c. Era quindi disposta ed espletata C.T.U. a mezzo del dott. quindi la causa era rinviata per la precisazione Persona_2
delle conclusioni e viene ora in decisione. Deve preliminarmente rilevarsi come la quantificazione del danno sin dall'atto di citazione risulti evidentemente frutto di un errore materiale atteso che le conclusioni non sono in sintonia con gli esiti della consulenza tecnica di parte: basti rilevare che nelle conclusioni parte attrice quantifica il danno da postumi permanenti come se tali postumi fossero stati del 18% laddove nella perizia sono indicati nella diversa misura del 5%; ancora indica 52 giorni di ITT laddove in perizia di parte le sono riconosciuti solo 30 giorni di ITT e indica 30 giorni di ITP al 50% laddove in perizia sono invece indicati 64 giorni di ITP ( peraltro modulata ). Nel merito la domanda non è fondata. L'attrice ha invocato quale titolo risarcitorio l'art. 2051 c.c. La fattispecie deve essere in effetti inquadrata nell'alveo dell'art.2051 c.c., in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale, a mente del quale è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è
esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere pag. 3/7 costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno però temperati, alla luce dell'applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete (cfr. Cassazione civile sez. VI,
17/11/2021, n.34886, Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019,
n.16149). Di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che "… tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece,
per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 04-03-2022,
n. 7173). Tale orientamento, condiviso da questo giudicante, è ormai seguito, in maniera consolidata anche dagli altri giudici di questo Tribunale e dalla Corte d'Appello di Bari ( cfr. Corte d'Appello di Bari
n. 983 del 16.06.2022 ). Parte attrice deduce una “alterazione della pavimentazione del marciapiede”,
senza specificare in cosa consista tale alterazione ( mattonella rotta, mattonella mancante, mattonella instabile etc); deduce poi che tale alterazione non sarebbe stata percepibile “per la diversa colorazione del ridetto marciapiede”, senza specificare concretamente in quale maniera tale diversa colorazione avrebbe influito sulla non visibilità della “alterazione” ( anzi sembrerebbe più logico affermare che la diversa colorazione di varie parti di un marciapiede renda maggiormente visibili eventuali insidie o alterazioni dello stesso). Parte attrice deduce di essere caduta in prossimità del civico 27 della via Giulio Petroni non descrivendo in alcun modo il punto esatto della caduta ma allegando diverse fotografie dalle quali non appare desumibile con certezza quale fosse il punto esatto in cui era presente la dedotta alterazione. In
particolare, la foto sub. n. 1 ( che ritrae un luogo, di per sé, del tutto irriconoscibile ) non sembra in alcun modo riferirsi ai luoghi di causa atteso che, ritrae una marmetta mancante, situazione non ritratta dalle altre fotografie, ed atteso che la colorazione delle marmette appare diversa da quella di tutte le marmette delle altre fotografie;
in nessuna delle fotografie allegate è, poi, visibile l'indicazione del civico 27 per cui pag. 4/7 l'esatto punto della caduta appare del tutto indeterminato. Anche le testimonianze assunte nel corso del giudizio, quando il convenuto non era ancora costituito, non appaiono rilevanti ai fini della individuazione del punto esatto della caduta ( le dichiarazioni dei testi sul punto appaiono del tutto generiche ) e risultano peraltro inattendibili. Il teste conferma acriticamente tutte le circostanze Tes_1
per cui conferma la circostanza sub. 3 anche laddove la stessa si riferisce ad eventi avvenuti il giorno successivo in cui non era certo presente;
riconosce le fotografie senza notare le particolarità della fotografia n. 1 che non appare immediatamente riferibile ai luoghi di causa. Il teste riconosce ( Tes_2
anche lui ) acriticamente e senza distinzioni le fotografie mostrategli e riferisce che all'attrice “dolevano le gambe” laddove invece la stessa si era procurata una frattura di un osso del piede. Deve poi rilevarsi come non fu richiesto l'intervento delle autorità. La circostanza, infine, che l'attrice si sia recata al pronto soccorso il giorno successivo all'evento, comporta che non sia certo che la lesione si sia prodotta con le modalità descritte e che non fosse invece riferibile a fatti successivi. Deve peraltro rilevarsi che lo stato dei luoghi non appare, alla luce delle medesime fotografie allegate agli atti, di per sé fonte di insidia in quanto facilmente percepibile con l'ordinaria diligenza da chi fruisce della strada;
in effetti il sinistro si sarebbe verificato in una giornata di metà giugno intorno alle ore 19,00 quando sussistono normali condizioni di visibilità naturale. Data la conformazione dei luoghi anche qualora la dinamica del sinistro fosse stata quella dedotta da parte attrice, l'impatto dovrebbe comunque ritenersi conseguenza di un uso anomalo della strada ( derivante presumibilmente da disattenzione dell'utente ) e non conseguenza inevitabile dell'uso della cosa. Ed infatti quando una situazione di potenziale pericolo avrebbe potuto essere superata attraverso un comportamento “ordinariamente cauto” del danneggiato, come per il caso in questione, la cosa oggetto di custodia va ridotta a semplice occasione dell'evento dannoso e deve ritenersi integrato il caso fortuito. A prescindere dallo stato dei luoghi al momento del sinistro, deve peraltro rilevasi come a fronte della contestazione sull'an da parte del convenuto, siano emerse delle evidenti lacune nella descrizione della dinamica del sinistro come già innanzi evidenziate. Deve pertanto ritenersi che non sia stata provata l'esatta dinamica dei fatti né che sia stata provata la sussistenza di un nesso causale tra l'evento e lo stato dei luoghi dovendosi invece ritenere che la caduta fosse da ricollegarsi a responsabilità della stessa attrice e causata da una sua disattenzione. Le considerazioni che precedono circa la mancanza di prova del nesso causale rilevano anche ai fini dell'insussistenza di una eventuale pag. 5/7 responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico del convenuto. Risulta infatti evidente che nel caso di specie anche qualora fosse stato dimostrato che l'attrice era caduta come indicato in citazione, non ricorrerebbe,
perché non sussistente, il carattere oggettivo costituito dalla non visibilità dell'insidia, che si ha allorché
la strada nasconda una irregolarità non evitabile dall'utente con l'ordinaria diligenza e neppure prevedibile nel suo sorgere ( tipico caso di imprevedibilità sarebbe infatti quello della buca non preesistente che si formi al passaggio del pedone per un improvviso cedimento del manto stradale ), tanto più che gli utenti della strada sono, come noto, gravati in coerenza con il principio di autoresponsabilità da un onere di attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario del bene onde salvaguardare appunto la propria personale incolumità. L'attrice era, invero, nelle condizioni di avere piena e diretta contezza delle condizioni della strada e dell'eventuale pericolo ad esse connesso, atteso che non è stata dedotta un'immutazione repentina e non prevedibile dello stato dei luoghi, verificatasi nel momento del passaggio dell'attrice. Ne consegue che va esclusa la responsabilità del convenuto, in quanto all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento. Deve pertanto rigettarsi la domanda.
In considerazione dell'andamento del giudizio devono porsi definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U. nonché le spese processuali di parte convenuta liquidate come da dispositivo,
e sulla base del valore effettivo della domanda ( non tenendo conto dell'evidente errore materiale in cui era incorsa l'attrice nella quntificazione del danno ).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del in persona Parte_1 CP_1
del e legale rappresentante pro-tempore, così provvede: CP_2
- rigetta la domanda proposta dall'attrice;
-pone definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U.;
pag. 6/7 - condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali del convenuto che liquida in €. CP_1
2.540,00 oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e CAP come per legge.
Bari, 23.05.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 7/7