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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/10/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 630/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, sezione quarta civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa NI MO Presidente
Dott.ssa MA ER PA Consigliere Relatore
Dott.sa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 630/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANTINI Parte_1 C.F._1
ANDREA;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEONI MARCO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. RUGGIERI FABRIZIO;
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 1365/2022 del Tribunale di Arezzo emessa il 24/12/2022 e pubblicata il 27/12/2022; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 03.07.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. dell'1.08.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 32 Per la parte appellante: “Voglia Ill.ma Corte di Appello di Firenze, CP_2
, in riforma della della Sentenza n. 1365/2022 Tribunale di Arezzo pubbl. il
[...]
27/12/2022 resa nella causa RG n. 2036/2018 notificata in data 15.02.2023, in modifica dei capi di sentenza impugnati in narrativa;
in via istruttoria ammettere le prove per testi praeterite in prime cure e qui nuovamente richieste in via Con principale respingere l'opposizione a avversaria in quanto infondata in fatto e diritto e sprovvista di prova confermare il DI Tribunale di Arezzo n. 735/2018 del
6/06/2018 RG n. 1921/2018 in subordine accertare e dichiarare la somma dovuta da a all'esito dell'istruttoria, secondo diritto e/o equo CP_1 Parte_1 apprezzamento del Giudice anche in via equitativa ed emettere ogni consequenziale statuizione di condanna con vittoria di spese ed interessi” In ogni caso rigettare l'appello incidentale avversario perché infondato in fatto e diritto e comunque non provato con vittoria di interessi dal dì del dovuto, spese di lite in ambo i gradi da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea Santini procuratore antistatario, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge”;
Per la parte appellata-appellante incidentale: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere: A)
Disattendere tutti i motivi dell'appello principale proposto da siccome Parte_1 infondati per le ragioni esposte nella superiore narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado in tutti i capi ex adverso impugnati;
nonché B) Accogliere l'appello incidentale proposto con il presente atto e per
l'effetto: IN VIA PRINCIPALE B.
1. in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, accertare e dichiarare che ha promosso azione monitoria Parte_1
e resistito alla relativa opposizione con mala fede o colpa grave e, in riforma del capo di decisione qui impugnato, condannarlo ai sensi dell'art. 96, comma I,
C.p.c. a risarcire i danni arrecati a considerandoli conseguenza normale CP_1 della predetta condotta processuale e liquidandoli in via equitativa nella somma ritenuta di giustizia con maggiorazione, se del caso, di interessi e rivalutazione monetaria;
nonché, cumulativamente: B.
2. in accoglimento anche del secondo motivo di appello incidentale, accertare e dichiarare che ha altresì Parte_1 tenuto una condotta processuale abusiva oggettivamente lesiva dei principi del pagina 2 di 32 giusto processo e, in riforma del capo di decisione qui impugnato, condannarlo ai sensi dell'art. 96, comma III, C.p.c. ad indennizzare con il CP_1 pagamento di un'ulteriore somma di denaro equitativamente determinata dal
Collegio secondo il suo prudente apprezzamento;
OVVERO, IN SUBORDINE
RISPETTO ALLE DOMANDE SUB B1 E B2 B.3 accogliere il secondo motivo dell'appello incidentale proposto con il presente atto e per l'effetto, accertare e dichiarare che ha tenuto una condotta processuale abusiva, Parte_1 oggettivamente lesiva dei principi del giusto processo e, in riforma del capo di decisione qui impugnato, condannarlo ai sensi dell'art. 96, comma III, C.p.c. ad indennizzare mediante pagamento di una somma di denaro CP_1 equitativamente determinata dal Collegio secondo il suo prudente apprezzamento. C) - in tutti i predetti casi condannare al rimborso di Parte_1 compensi e spese, anche forfetarie, del patrocinio per il doppio grado, maggiorate dei tributi di legge sulle somme imponibili e condannarlo altresì al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma I C.p.c., in misura equitativa, per aver promosso il presente grado con la medesima mala fede o colpa grave denotate in prime cure, nonché, cumulativamente o in subordinata alternativa, condannare il medesimo appellante principale a corrispondere a l'indennizzo previsto CP_1 dall'art. 96 comma III C.p.c. per aver replicato nel presente grado condotte processuali oggettivamente abusive analoghe a quelle adottate in prime cure”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte di Appello, proponendo gravame avverso la CP_1 sentenza n. 1365/2022, emessa il 24.12.2022 e pubblicata il 27.12.2022, con cui il Tribunale di Arezzo aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 735/2018 emesso il
6/6/2018 per la somma di € 195.200,00 e condannato il al pagamento delle Pt_1 spese di lite.
Il in sede monitoria, aveva allegato che, con contratto del 1° marzo 2012, Pt_1 mai disdettato, si era impegnata a remunerare l'attività di CP_1 consulenza informatica da lui prestata corrispondendo “Dal mese di marzo 2012
pagina 3 di 32 al mese di giugno 2012 un importo mensile di euro ottomila (8.000,00) oltre Iva se dovuta;
Dal mese di luglio 2012 un importo mensile di euro quattromila
(4.000,00) oltre iva se dovuta” e che nulla gli era stato corrisposto a far data dal mese di Gennaio 2015, maturando un credito per mensilità insolute pari a €
195.200,00 IVA compresa al lordo R.A.. proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo concesso al CP_1 negando l'esistenza del credito ingiunto per essersi il rapporto estinto Pt_1 consensualmente al termine dell'anno 2014.
Il giudice di prime cure, istruita la controversia mediante i documenti versati in atti, qualificava il contratto dedotto in causa come contratto di consulenza informatica, inquadrabile nell'ambito della disciplina del contratto di prestazione d'opera intellettuale, per la conclusione del quale non era richiesta la forma scritta.
Ciò premesso, osservava che il si era limitato a depositare il contratto Pt_1 concluso con l'1.3.2012 senza dimostrare in alcun modo di aver CP_1 svolto, dal gennaio 2015, l'attività di consulenza in proprio per conto dell'odierna attrice-opponente e non quale amministratore di Terra spa, società che erogava i medesimi servizi per conto del appositamente costituito dopo Controparte_4 la stipula del contratto del gennaio 2015, non assurgendo ad elemento rilevante lo scambio di mail all'indirizzo Email_1
Indi, rilevava come l'opponente avesse, per contro, dimostrato che il contratto di consulenza informatica de quo si era risolto a gennaio 2015, per mutuo consenso.
All'uopo, deduceva, sotto il profilo formale, che la risoluzione per mutuo consenso necessitava di essere redatta per iscritto solo se il contratto per sua natura era a forma vincolata e non anche, come nella specie, nel caso in cui la forma scritta fosse stata scelta dai contraenti senza che alcuna norma la prevedesse a pena di nullità.
Quanto al profilo sostanziale, rilevava che lo scioglimento consensuale del rapporto emergeva da una pluralità di fatti concludenti rappresentati sia dal nuovo contratto di consulenza informatica stipulato il 16.01.2015 da CP_1 pagina 4 di 32 con il (servizio poi erogato da Terra S.p.a., CP_1 Controparte_4 pacificamente riconducibile a per conto del stesso), sia Parte_1 CP_4 dalle note di credito n. 1/2015 e n. 2/2015, con le quali il aveva annullato Pt_1 le fatture n. 2 e n. 5, afferenti rispettivamente al corrispettivo di gennaio e febbraio 2015, sia infine dalla circostanza, pacifica in causa, della mancata emissione delle fatture nei mesi successivi, e per ben tre anni, durante i quali il non aveva mai sollecitato in alcun modo i pagamenti ritenuti dovuti, se non Pt_1 nell'aprile 2018 allorquando, a ridosso del deposito del ricorso per ingiunzione, aveva cumulativamente emesso tutte le fatture, in spregio alle stesse previsioni contrattuali che stabilivano che le fatture dovevano essere emesse mensilmente.
Riteneva inoltre che fosse da escludere l'applicabilità della clausola penale di cui all'art. 4 del contratto di consulenza in atti dal momento che, stante l'intervenuta risoluzione consensuale del contratto, non era configurabile alcun recesso unilaterale anticipato e immotivato di indicato dai contraenti quale CP_1 presupposto per l'applicazione della penale invocata in subordine dall'opposto.
Infine, respingeva la domanda avanzata dall'opponente di condanna del ai Pt_1 sensi dell'art. 96 c.p.c. “non risultando provata la mala fede o la colpa grave dell'opposto”.
Avverso tale decisione, proponeva tempestiva impugnazione Parte_1 censurando: 1) il capo della sentenza di prime cure, con il quale il Tribunale, in violazione dell'art. 1352 c.c. e del principio di simmetria delle forme, aveva ritenuto possibile la risoluzione per facta concludentia del contratto di consulenza in atti, nonostante le parti avessero deciso di adottare per esso la forma scritta;
2) il capo della sentenza di prime cure, con il quale il Tribunale, in violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c., aveva accertato la risoluzione del contratto in atti per fatti concludenti, valutando erroneamente i fatti di causa come confermativi dell'intervenuta risoluzione e gli elementi in atti come presunzioni gravi precise e concordanti in tal senso, quando avrebbe dovuto, invece, attraverso un corretto processo logico deduttivo, escludere che fosse intervenuta alcuna risoluzione;
3) il capo della sentenza di prime cure, con il pagina 5 di 32 quale il Tribunale, in violazione dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 111 Cost., aveva ritenuto, con motivazione contraddittoria ed erronea, non provate le prestazioni di consulenza erogate da o comunque aveva Parte_1 ritenuto che queste fossero attribuibili al suo ruolo in Terra S.p.A. che avrebbe a propria volta operato per 4) in subordine, il capo della sentenza di prime CP_4 cure, con il quale il Tribunale aveva escluso l'applicabilità della clausola di cui all'art. 4 del contratto di consulenza in atti che affermava: “resta inteso che, nel caso in cui una delle parti, in mancanza di giusta causa, receda anticipatamente dal contratto, sarà tenuto a risarcire all'altra il danno subito”; 5) in ogni caso, il capo della sentenza di prime cure, e con esso i provvedimenti istruttori in corso di causa, con i quali il Tribunale, nonostante le reiterate istanze, non aveva ammesso le prove testimoniali richieste.
Per tali ragioni, veniva formulata dall'appellante richiesta di integrale riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa ammissione della prova per testi non ammessa, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1 contestando in fatto e in diritto le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata e instando, in ipotesi, per l'ammissione delle prove non ammesse. Inoltre, proponeva appello incidentale con il quale chiedeva la riforma parziale della sentenza impugnata nella parte in cui era stata respinta la sua domanda di condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Infine, proponeva Pt_1 domanda di condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c., anche nel presente Pt_1 grado di giudizio.
Esaurita la trattazione e mutato nel frattempo il Consigliere Istruttore (decreto del
7/10.03.2025), la causa veniva trattenuta in decisione e riservata al Collegio con ordinanza dell'1.08.2025 (a seguito di udienza cartolare del 03.07.2025) sulle conclusioni delle parti come sopra precisate dinanzi al nuovo Consigliere
Istruttore.
1. Sulla forma della risoluzione.
pagina 6 di 32 Con il primo motivo di gravame, si duole che il giudice di prime cure Parte_1
“abbia violato l'art. 1352 c.c. ammettendo la possibilità di una risoluzione contrattuale per forma diversa da quella scritta, da ritenersi in realtà obbligatoria”.
L'appellante deduce, in particolare, che <non appare condivisibile sul punto la considerazione del Giudice di prime cure in ordine al contratto di prestazione
d'opera oggetto di causa, per cui “Rientrando in questa categoria è un contratto a forma libera, quindi, può essere concluso e risolto sia in forma scritta che orale”>>.
A suo modo di vedere, una tale argomentazione sarebbe “infatti astrattamente corretta, in relazione al contratto di prestazione d'opera previsto dall'art. 2222
c.c., quando tuttavia le parti non abbiano diversamente stabilito, come nel caso di specie”, laddove “L'art. 1352 c.c. – che si assume violato – dispone che, “se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo”.
Invoca, quindi, il c.d. principio di simmetria delle forme, secondo cui la forma obbligatoria di stipulazione di un contratto è obbligatoria parimenti per la sua risoluzione, facendone discendere nel caso di specie che se “le parti hanno deciso di adottare la forma scritta non obbligatoria per il contratto di consulenza, questa si presume essere necessaria per la validità dello stesso e pertanto obbligatoria per tutti gli atti successivi che sulla stessa possano incidere, prima tra tutti la risoluzione di detto contratto”.
Il motivo non è fondato.
È senz'altro vero, ed assolutamente pacifico in seno alla giurisprudenza di legittimità, il principio in base al quale, in caso di contratti per la cui valida stipulazione è richiesta per legge la forma scritta ad substantiam, il mutuo dissenso deve rivestire la medesima forma (cfr. ex multis, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 25126 del 27/11/2006; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 14524 del
11/10/2002; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 10328 del 19/10/1998). pagina 7 di 32 Parimenti pacifico, è che, all'opposto, la risoluzione consensuale di un contratto, per il quale la legge non prescriva alcuna forma particolare, può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3245 del 02/03/2012).
L'appellante pur condividendo i suddetti principi e pur riconoscendo che il contratto d'opera intellettuale non è assoggetto a forma scritta, contesta la decisione di prime cure in quanto in essa non si sarebbe tenuto conto del fatto che il contratto di consulenza dell'1.3.2012 era stato concluso dalle parti in forma scritta, e che, pertanto, trattandosi di forma convenzionale, si rientrerebbe nella previsione dell'art. 1352 c.c., in base al quale “Se le parti hanno pattuito per iscritto di adottare una determinata forma specifica per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo”.
La doglianza non coglie nel segno.
L'esegesi dell'art. 1352 c.c. depone pacificamente nel senso che si ha forma convenzionale quando le parti abbiano convenuto con un apposito accordo scritto di adottare per la conclusione di contratti futuri tra di esse una determinata forma.
Orbene, nel caso di specie, è agevole rilevare come l'appellante non abbia prodotto alcun accordo scritto da cui possa desumersi che tra il e Pt_1 CP_1 si era convenuto che per la stipulazione del contratto di consulenza
[...] dell'1.3.2012 le parti dovessero adottare la forma scritta.
Né un tale accordo può implicitamente desumersi dalla stipulazione per iscritto del contratto di consulenza dell'1.3.2012 dal momento che per la validità dell'accordo con cui le parti stabiliscono di adottare una determinata forma in deroga al principio della libertà delle forme vigente nel nostro ordinamento, il legislatore richiede che la volontà delle parti debba risultare “per iscritto” ed essere diretta alla “futura conclusione di un contratto” e ciò significa che la scelta delle parti circa la forma contrattuale, per produrre effetti corrispondenti a quelli della prescrizione legislativa, deve essere oggetto di anteriore e specifica convenzione, stipulata a sua volta per iscritto. pagina 8 di 32 Eloquente quanto affermato dalla Suprema Corte in un caso analogo a quello in esame: “Ne consegue che la mera elezione di una forma al momento della stipulazione contrattuale, forma non imposta dalla legge né da previa pattuizione delle parti, non produce effetti "ulteriori" (è significativo che gli artt. 1351, 1392 e
1398 c.c. parlino di "forma prescritta"), sicché per gli eventuali accordi risolutori riprende pieno vigore il principio della libertà delle forme” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1,
Sentenza n. 2772 del 07/03/1992).
Ne deriva, che, in questi casi, il contratto risolutorio può risultare anche dalla volontà di non dare ulteriore corso ad esso, liberandosi dalle rispettive obbligazioni, emergente da fatti univoci posti in essere successivamente alla sua stipula e contrastanti con la volontà di mantenerlo in vita (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 4307 del 24/03/2001).
Peraltro, la prospettazione dell'appellante è doppiamente fallace dal momento che la prescrizione dell'uso della forma scritta, pattuita per la conclusione del contratto, non è estensibile - in mancanza di un'espressa previsione contrattuale - all'ipotesi di risoluzione per mutuo consenso, che può quindi desumersi anche implicitamente dal comportamento delle parti che concordemente cessino di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche.
Invero - come condivisibilmente affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità - la forma scritta può anche essere convenzionalmente stabilita dalle parti;
in questo caso è, tuttavia, indispensabile che il patto che la stabilisce si riferisca in modo specifico allo scioglimento del contratto. Pertanto, la scelta di una forma, che non sia imposta dalla legge o da una previa pattuizione delle parti per la stipula del contratto, non vale per gli accordi risolutori, per i quali riprende vigore il principio della libertà della forma (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
18757 del 07/08/2013; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 8234 del 06/04/2009;
Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 2772 del 07/03/1992).
Il motivo va quindi, nel complesso, disatteso.
2. Sulla risoluzione consensuale del contratto.
pagina 9 di 32 2.1 Il nuovo contratto di consulenza informatica stipulato il 16.01.2015 con il . Controparte_4
L'appellante deduce che il giudice di prime cure avrebbe male interpretato il materiale probatorio a sua disposizione pervenendo contro ogni logica a ritenere che il contratto di consulenza si sarebbe risolto per far spazio Controparte_5
a quello tra Controparte_6
Tale divisamento, a detta del trascurerebbe di considerare che: a) tra i Pt_1 membri del vi erano anche soggetti terzi, non riconducibili alla famiglia CP_4
e non figuravano né né i quali avrebbero Pt_1 CP_7 Parte_1 subìto da una cessazione dei loro contratti di consulenza una diminuzione dei propri redditi, senza potersi personalmente giovare di eventuali utili prodotti in seno ad un Consorzio al quale non partecipavano;
b) nell'ambito dei rapporti tra i consorziati e tra e non vi era nessun contratto di CP_4 CP_1 CP_4 consulenza remunerato e nessuna forma di esclusiva pattizia ma vi era l'obbligo di contribuire ai comuni progetti di implementazione informatica, ciascuno con risorse (anche esterne al ) a proprio carico;
c) con l'adesione a CP_4 CP_1
si era impegnata a condividere il know how informatico con terzi laddove CP_4 la stessa si era storicamente avvalsa di consulenza informatica esterna e Pt_1 in primis), non avendo tra i propri dipendenti il know how CP_7 adeguati, e, pertanto, vedendo aumentata la propria domanda di consulenza informatica (alla quale non era in grado di provvedere in proprio); d) non era sorretta da alcun riscontro oggettivo o logico la circostanza che il servizio di consulenza informatica a far data dal 16.01.2015 sarebbe stato “erogato da Terra
S.p.a., pacificamente riconducibile a per conto del stesso”. Parte_1 CP_4
I rilievi dell'appellante sono destituiti di fondamento.
È pacifico e documentato in atti che il 16.1.2015 tra quale Presidente Parte_2 del Consiglio di amministrazione della società AB-CUBO s.r.l., Parte_3 quale Presidente del Consiglio di amministrazione di CP_1 Parte_1 in veste di Presidente del Consiglio di amministrazione delle società FINAX s.p.a.
e TERRA s.p.a., in rappresentanza di Netbroker Italia s.r.l. e Persona_1 Per_2
pagina 10 di 32 quale amministratore di APPLYX s.r.l., fu costituito il consorzio Per_3 CP_4
(cfr. doc. 6 all. fascicolo parte opponente). Controparte_8
Tale aveva ad oggetto l'istituzione di un'organizzazione comune tra le CP_4 imprese consorziate per, fra l'altro, “1. La produzione e fornitura di servizi software, servizi amministrativi, gestione della contabilità, formazione del personale, gestione degli immobili, la promozione di metodologie di acquisto di prodotti e servizi, nell'interesse, in nome e per conto delle imprese consorziate e stipulando convenzioni vantaggiose per i consorziati con i fornitori;
2. L'attuazione di servizi tecnologici ed amministrativi per conto dei consorziati e ogni altra iniziativa utile alla collettività per l'economia del settore ove il opera, CP_4 anche sottoscrivendo contratti commerciali che, grazie al potere sinergico innescato, vadano ad aumentare il potere di acquisto verso le aziende fornitrici, avvantaggiando le imprese consorziate nell'acquisto di beni, merci e servizi al fine di ottenere i migliori listini ai quali accedere”.
Parimenti documentale è l'”Accordo quadro per lo sviluppo di sistemi informativi” che venne sottoscritto il 16.3.2015 tra il e Controparte_4 CP_1
(cfr. doc. 7 all. fascicolo parte opponente).
Con tale accordo, le parti concordarono “l'implementazione e lo sviluppo, anche attraverso nuove applicazioni, di sistemi informativi attualmente utilizzati dalle
Parti inerenti all'attività assicurativa e la realizzazione e sviluppo di sistemi informativi nuovi nel campo assicurativo”, definendo i rispettivi ruoli di fornitore
(la e di cliente (la sul presupposto che quale CP_4 CP_1 CP_1
“Società operativa nel settore dell'intermediazione assicurativa” fosse interessata
“a sviluppare e realizzare un software per gestire servizi e procedure commerciali amministrative, tecniche e gestionali della propria attività” e che quale CP_4
“titolare di sistemi informativi e di applicazioni informatiche basate su tecnologia proprietaria per molteplici attività”, possedesse “le competenze e la tecnologia necessaria avendo al suo interno imprese che [avevano] già sviluppato progetti IT nel settore assicurativo”.
pagina 11 di 32 In tale contesto è evidente come la cooperazione informatica e tecnologica, che le parti si erano impegnate a svolgere, riguardasse, per ciascuna, i settori di rispettiva specifica competenza, essendo in particolare affidato a CP_4 nell'ambito del programma condiviso di implementazione e sviluppo di sistemi informativi inerenti all'attività assicurativa, che ciascuna parte doveva concorrere a realizzare, il contributo di e TLC, per il quale, in base Controparte_9 all'accordo economico di definizione del “corrispettivo per lo sviluppo, manutenzione e gestione chiavi in mano”, contenuto nell'allegato “B” era pattuito in favore di per ciascuno dei tre anni di collaborazione, un'aliquota CP_4
(rispettivamente dello 0,70%, 0,60% e 0,50%) calcolata sul volume di incassi assicurativi-danni di non inferiore, comunque, a € 310.000,00 (per il CP_1
2015), a € 270.000,00 (per il 2016) e a € 250,000,00 (per il 2017), “da liquidarsi entro il 15 del mese successivo”.
Alla luce delle suddette risultanze, appare nettamente smentita la tesi dell'appellante secondo la quale tra e non vi sarebbe stato CP_1 CP_4 nessun contratto di consulenza remunerato e con l'adesione all'accordo, CP_1 avrebbe visto solo aumentata la propria domanda di consulenza informatica.
In realtà, per quanto emerso, emerge che l'accordo quadro tra e CP_1 fu concluso proprio in funzione di una collaborazione continuativa e CP_4 programmatica tra le due contraenti nell'ambito della quale (la CP_4 fornitrice), attraverso le consorziate, ed in particolare attraverso Terra s.p.a., facente capo proprio al avrebbe dovuto fornire a pagamento a (la Pt_1 CP_1 cliente), per un periodo di tre anni, a far data dall'1.1.2015 (cfr. art. 10 dell'accordo quadro in atti sub all. 7 fascicolo parte opponente) le proprie competenze e conoscenze nel settore informatico, seppure nell'ambito di una cooperazione informatica e tecnologica nella quale avrebbe dovuto, a sua CP_1 volta, cooperare con il consorzio attraverso le proprie competenze e conoscenze tecniche nel settore assicurativo, in vista dell'implementazione e dello sviluppo di sistemi informativi inerenti all'attività assicurativa.
pagina 12 di 32 Ne consegue che, a buon titolo, il giudice di prime cure ha ritenuto che, a partire dal gennaio 2015, il fabbisogno informatico dell'opponente risultava soddisfacentemente appagato dalle prestazioni che il si era obbligato, CP_4 ad ampio spettro, a fornire alla consorziata dietro corrispettivo.
Conclusione, peraltro, che appare ulteriormente avvalorata dalle non modeste somme mensili, pari a € 25.833,33 - €22.500,00 - €20.833,33, che dal partitario quest'ultima risulta aver corrisposto a per “Assistenza CP_1 CP_4 software” nei tre anni di consulenza svolti per essa dal (cfr. doc. 8 all. CP_4 fascicolo opponente).
Nessun rilievo, per contro, assume la circostanza, evidenziata dall'appellante, secondo cui tra i membri del consorzio vi sarebbero stati anche soggetti terzi, non riconducibili alla famiglia laddove emerge, incontestabilmente, che vi era, Pt_1 per contro, proprio il quale non solo era a conoscenza dell'accordo Parte_1 tra e essendo egli legale rappresentante di alcune tra le CP_1 CP_4 società consorziate, ma era anche l'amministratore di TERRA s.p.a., vale a dire della principale detentrice, tra le società consorziate, del know how che CP_4 avrebbe dovuto mettere a disposizione di CP_1
Quanto a quest'ultima circostanza, contestata dall'appellante, si osserva che l'erogazione di servizi informatici da parte di TERRA s.p.a. a è stata CP_1 allegata dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione, dove, alla fine di pagina 4, si legge: “Nell'ambito degli accordi consortili la consulenza informatica in favore di veniva erogata esclusivamente dal (DOC. 07) il CP_1 CP_4 quale, tra i suoi aderenti, la delegava specificamente alla in Parte_4 sostituzione di AB-CUBO (già F-System): il tutto sotto la guida organizzativa di
citato espressamente nel contratto (doc. 7 cit. CP_7 Controparte_6 allegato B)”.
Orbene – come evidenziato dall'appellata nella propria comparsa di costituzione - tale allegazione, da cui emerge chiaramente che quale fornitrice delle CP_4 prestazioni di consulenza informatica a aveva demandato alla CP_1 consorziata Terra s.p.a. l'erogazione di quei servizi, non non Pt_5 Parte_6
pagina 13 di 32 mai stata contestata da parte del ma anzi appare dallo stesso avvalorata Pt_1 avendo l'opposto/odierno appellante, nel proprio atto di costituzione in primo grado, affermato che era “arrivata a commissionare a terzi l'accesso CP_1 abusivo alla rete informatica del suo fornitore Terra S.p.A. per trafugarne i dati”
(cfr. pag. 10 della comparsa di costituzione . Pt_1
2.2 L'emissione delle note di credito e la mancata emissione delle fatture
Riguardo all'emissione delle note di credito nn. 1 e 2/2015 valorizzata dal
Tribunale come condotta concludente del contrastante con la volontà di Pt_1 mantenere in vita il contratto di consulenza dell'1.3.2012, l'appellante ha dedotto che tali documenti, con le relative fatture, erano state offerte in prova dalla controparte e da lui disconosciute, sicché sarebbe spettato all'opponente provarne la concreta emissione e consegna, prova che non poteva certo fondarsi sulla similitudine dei caratteri con cui erano state redatte le fatture non disconosciute.
Il rilievo non coglie nel segno.
Dagli estratti autentici del registro IVA Acquisti di , relativi al CP_1 periodo 1-2-2015/28-2-2015 e 1-3-2015/31-3-2015, regolarmente tenuti e prodotti in giudizio dall'opponente (cfr. doc. B seconda memoria 183 di parte opponente), risulta che sia la fattura n. 2 del 2/02/2015 emessa da Parte_1 per l'importo di € 4.880,00 (cfr. doc. 2 all. all'opposizione) che la fattura n. 3 del
2/03/2015 emessa da per l'importo di € 4.880,00 (cfr. doc. A all. Parte_1 seconda memoria 183 di parte opponente), per le consulenze rispettivamente del gennaio e del febbraio 2015, furono regolarmente registrate da la CP_1 prima, il 9.2.2015, con il n. 145, a pag. 2015/6, la seconda, il 3.3.2015, con il n.
241, a pag. 2015/9.
Allo stesso modo, dall'estratto autentico del registro IVA Acquisti di , CP_1 relativo al periodo 1-2-2016/29-2-2016, regolarmente tenuto e prodotto in giudizio dall'opponente (cfr. doc. C all. seconda memoria 183 di parte opponente), risulta che sia la nota di credito n. 1 del 10/07/2015 emessa da per l'importo di € 4.880,00 (cfr. doc. 2 all. all'opposizione) che la Parte_1
pagina 14 di 32 nota di credito n. 2 del 10/07/2015 emessa da per l'importo di € Parte_1
4.880,00 (cfr. doc. 2 all. all'opposizione), in relazione alle consulenze rispettivamente del gennaio e del febbraio 2015, furono regolarmente registrate da con i numeri 3 e 4. CP_1
Tale ulteriore documentazione attesta come nella contabilità regolarmente tenuta da fossero state registrate sia le fatture che le note di credito del CP_1 Pt_1 secondo un ordine pienamente coerente con le altre annotazioni, nel rispetto delle date di loro emissione e ben prima che iniziasse il contenzioso tra le parti.
Gli elementi evidenziati integrano presunzioni gravi, precise e concordanti nella direzione della emissione e consegna da parte di dei documenti in Parte_1 questione, a fronte delle quali l'opponente/odierno appellante non ha prodotto in giudizio una propria, diversa contabilità in grado di smentire le avverse risultanze.
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, vi è congruenza temporale tra la data di risoluzione consensuale e l'inizio del rapporto con dal momento che l'efficacia dell'accordo quadro era stabilita con CP_4 decorrenza 1.1.2015 (art. 10); così come congruente è che le due note di credito si riferiscano alle due mensilità anteriori alla data di conclusione dell'accordo quadro (marzo 2015) il che non smentisce – anzi avvalora - la tesi dell'opponente/odierna appellata secondo la quale tanto il servizio che i compensi,
a partire da gennaio 2015, erano regolati in ambito consortile.
Né può rilevare che il in sede di interrogatorio formale, abbia affermato Pt_1
“con sicurezza di non aver emesso sia le FT che le note di credito” dal momento che l'interrogatorio formale, quale mezzo istruttorio diretto a provocare la confessione della parte cui è deferito, non può fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 200 del 09/01/2002).
Non è poi vero – come affermato dall'appellante – che la nota di credito n. 2 relativa al periodo febbraio 2015 non faccia riferimento ad alcuna specifica fattura, neppure prodotta in atti, sì che avrebbe annullato un Parte_1 documento contabile inesistente.
pagina 15 di 32 Dal documento n. 3 allegato all'atto di opposizione, prodotto in giudizio da
, emerge infatti che la nota di credito n. 2 di € 4.880,00 emessa dal CP_1 il 10/07/2015 e diretta a contiene l'espresso riferimento a Pt_1 CP_1
“CONSULENZA PER VS. CONTO Periodo FEBBRAIO 2015” e il che appare indicazione sufficientemente esplicita alla precedente fattura n. 3 emessa il
2/03/2015 da per lo stesso importo di € 4.880,00, anch'essa Parte_1 prodotta in giudizio da (cfr. doc. A all. seconda memoria 183 di CP_1 parte opponente).
Ne deriva, che non può che apparire meramente confermativa di una prova già esaurientemente ricavabile dalle attendibili risultanze contabili di e non CP_1 smentita da alcuna contraria risultanza, l'ulteriore considerazione compiuta dal giudice di prime cure secondo cui vi sarebbe anche identità di forma e caratteri tra i documenti in questione e le fatture prodotte dal e da questo non Pt_1 disconosciute.
Quanto alla mancata emissione di altre fatture nel periodo 2015/2018, anche questa valorizzata dal giudice di prime cure – il quale rilevò come il non Pt_1 avesse mai sollecitato in alcun modo i pagamenti ritenuti dovuti, avendolo fatto soltanto nell'aprile 2018 allorquando aveva cumulativamente emesso tutte le fatture, a ridosso del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo - l'appellante ha evidenziato, a sostegno del motivo di appello, sia il metodo di fatturazione per cassa da lui adottato e sia i rapporti familiari correnti tra lui e lo zio , Parte_3 legale rappresentante di tali da giustificare il proprio atteggiamento di CP_1 tolleranza.
Né l'uno né l'altro argomento valgono ad incrinare il percorso motivazionale della sentenza impugnata.
L'adozione del regime “per cassa” riguarda il sistema di registrazione dei ricavi, che nulla ha a che vedere con il thema probandum del presente giudizio, rispetto al quale è stata correttamente evidenziata da parte del Tribunale la valenza estremamente sintomatica, nella direzione della risoluzione consensuale del rapporto inter partes, del dato, oltremodo anomalo, rappresentato dalla mancata pagina 16 di 32 fatturazione da parte del per oltre tre anni, delle prestazioni asseritamente Pt_1 rese, tanto più che nel contratto azionato in causa, all'art. 5, era espressamente previsto che l'importo mensile per la remunerazione dei servizi svolti dal Pt_1 sarebbe stato corrisposto mediante bonifico bancario entro il giorno 15 del mese successivo “dietro presentazione della relativa fattura”.
In ordine al rapporto di parentela con è davvero difficile credere Parte_3 che un atteggiamento di tolleranza, fondato sul rapporto di parentela tra le parti, quale quello dedotto dall'opposto, potesse spingersi fino al punto dal far soprassedere il prestatore d'opera, per oltre tre anni, dal pretendere i legittimi corrispettivi del lavoro reso, fino a maturare un credito di quasi 200.000,00 euro e senza mai avanzare medio tempore alcuna richiesta di pagamento, neppure parziale.
2.3 Il valore indiziario dei fatti considerati dal primo giudice
L'appellante contesta, infine, il valore indiziario dei fatti dai quali il Tribunale avrebbe tratto la prova presuntiva della risoluzione consensuale del contratto di consulenza dell'1.3.2012.
In particolare, egli afferma che il giudice di prime cure avrebbe fondato la decisione su presunzioni non univoche e trascurando di considerare che CP_1
“avrebbe l'abitudine di regolamentare in forma scritta (a prescindere dall'obbligatorietà della stessa) tutti i propri rapporti contrattuali, così come le variazioni e la risoluzione degli stessi”, sicché sarebbe impensabile che la stessa non avesse documentato per iscritto la risoluzione consensuale del contratto con esso tanto più che quando aveva voluto porre fine ad un omologo contratto Pt_1 con lo aveva fatto per iscritto. Inoltre, “sarebbe stato CP_7 assolutamente irragionevole per e consentire la risoluzione Pt_1 CP_7 consensuale al 31.12.14 di contratti di consulenza di durata vincolata minima quinquennale e con penale per il recesso a carico di del 50% del valore CP_1 del contratto, per consentire a di affidare il medesimo servizio ad un CP_1 consorzio di cui e non facevano parte e quindi non avrebbero Pt_1 CP_7 potuto partecipare degli utili dello stesso”.
pagina 17 di 32 Sicché, a suo modo di vedere, ben più grave e concordante sarebbe la presunzione contraria, di perdurante vigore del contratto inter partes.
Le deduzioni dell'appellante non possono essere condivise.
Vero è che sempre in data 1.3.2012, aveva concluso con CP_1 CP_7 un parallelo contratto di consulenza informatica, omologo a quello concluso
[...] con (cfr. doc. O all. memoria ex art. 183, 6 n. 3 c.p.c. di parte Parte_1 opponente).
Tuttavia, dalle produzioni documentali offerte dall'opponente/odierna appellata emerge che con lettera del 9.1.2015, aveva conferito a CP_1 CP_7 un diverso incarico di segnalazione e promozione di affari in ambito assicurativo
(cfr. doc. P all. memoria ex art. 183, 6 n. 3 c.p.c. di parte opponente).
Orbene, la missiva del 17.11.2017 con cui comunica a di CP_1 CP_7 voler porre fine al loro rapporto di collaborazione, prodotta in giudizio da Pt_1
e richiamata a fondamento del motivo di appello (cfr. doc. 8 all. memoria
[...] ex art. 183, 6 n. 2 c.p.c. di parte opposta), diversamente da quanto sostenuto dal si riferisce proprio a tale rapporto, e non anche al rapporto di consulenza Pt_1 informatica dell'1.3.2012, come appare chiaro dal riferimento in essa al codice
“1063” che corrisponde al codice identificativo dell'incarico del 9.1.2015.
Peraltro, che il rapporto di consulenza informatica di con CP_7 CP_1 avesse condiviso la stessa sorte di quello di trova conferma indiretta Parte_1 nel fatto che anche al pari di emise due note di CP_7 Parte_1 credito riferite ai medesimi corrispettivi di gennaio e febbraio 2015 (cfr. doc. Q all. memoria ex art. 183, 6 n. 3 c.p.c. di parte opponente).
Infine, quanto all'irragionevolezza per di consentire la risoluzione Parte_1 consensuale al 31.12.14, premesso che non è compito di questa Corte indagare sulle dinamiche sottese al concreto dipanarsi dei rapporti tra le parti, si rileva, in ogni caso, che non esplica la pretesa valenza inconciliabile con il quadro di plurimi elementi evidenziati dal primo giudice il fatto che, in un'ottica di ridefinizione dei rispettivi ruoli, segnata dalla costituzione del , Controparte_4 Parte_1 legale rappresentante di due delle società consorziate, tra cui TERRA s.p.a. cui pagina 18 di 32 era stata demandata l'erogazione dei servizi informatici a avesse inteso CP_1 anch'egli, alla luce dei nuovi assetti, far cessare la sua collaborazione personale con CP_1
3. Sull'esecuzione della prestazione.
Con il terzo motivo di gravame, ci si duole che il Tribunale abbia ritenuto che il non avesse dato prova dell'effettuazione delle prestazioni di consulenza per Pt_1 cui è causa.
L'appellante afferma di aver provato la fonte del suo diritto costituita dal contratto del 1° marzo 2012, dal quale emergeva chiaramente l'obbligazione di controparte ed il termine di scadenza della stessa, nonché di aver allegato il mancato pagamento da parte di CP_1
Sostiene inoltre che la prova di aver svolto l'attività di consulenza dedotta in causa si desumerebbe agevolmente dal fatto che egli, pur non essendo né amministratore né dipendente aveva in uso l'indirizzo mail CP_1 con la stessa estensione di quello in uso ai vari soci, Email_2 amministratori e dipendenti e che tale circostanza non potrebbe spiegarsi CP_1 se non in ragione di uno stabile rapporto di collaborazione con l'azienda.
I rilievi dell'appellante vanno disattesi.
Il giudice di prime cure ha correttamente premesso, conformandosi sul punto all'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. U.
Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), che “il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito
e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento”.
Nella specie, non ha contestato la conclusione del contratto CP_1 dell'1.3.2012 con né la sua efficacia fino al 31 dicembre 2014, bensì Parte_1 ha eccepito che il rapporto, a tale data, si era estinto per mutuo consenso.
Il Tribunale, nell'accogliere la tesi dell'opponente, onerata della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del pagina 19 di 32 30/10/2001), ha scrutinato, ritenendola non provata, l'allegazione del Pt_1 finalizzata a minare la rappresentazione offerta dalla controparte, di aver eseguito prestazioni di consulenza anche dopo la pretesa cessazione del rapporto.
Nello specifico, il giudice di prime cure ha osservato che il si era limitato a Pt_1 depositare il contratto con non provando tuttavia in alcun modo che egli, CP_1
a partire da gennaio 2015, allorquando sarebbero cessati i pagamenti poi oggetto di decreto ingiuntivo, avesse svolto dei lavori in proprio per conto dell'odierna attrice-opponente e non quale amministratore di Terra spa, società che erogava i medesimi servizi per conto del appositamente costituito Controparte_4 all'indomani della stipula del contratto del gennaio 2015.
Si tratta di conclusione che resiste alle censure mosse con l'atto di gravame.
Invero, diversamente da quanto opinato dall'appellante, l'effettuazione delle prestazioni di consulenza da parte del nel periodo successivo al Pt_1
31.12.2014, non si ricava né dall'utilizzo dell'indirizzo né Email_2 dalle mail prodotte in atti.
Con riferimento al primo elemento, la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica avesse la medesima estensione usata dai soci Email_2 di rappresenta fatto di per sé irrilevante e inidoneo a dimostrare, CP_1 neppure a livello presuntivo, che il avesse espletato le prestazioni di Pt_1 consulenza, come dal medesimo affermato.
Peraltro, è lo stesso a dichiarare che “L'accesso a tale mail, ivi compresa Pt_1 tutta la pregressa corrispondenza, è stato inibito a nell'ottobre 2018 Parte_1 quando ha comunicato al migrazione dei domini di posta su un gestore CP_1 diverso da Terra” (cfr. pag. 12 dell'atto di appello), avvalorando la tesi secondo cui l'uso di quell'indirizzo era connesso alla prestazione di servizi informatici da parte di TERRA s.p.a.
Quanto alle mail depositate in atti, attraverso le quali l'appellante intenderebbe dimostrare il flusso di posta elettronica con nel periodo dall'agosto 2016 CP_1 all'aprile 2018 (cfr. doc. 15 all. seconda memoria 183 c.p.c.), il Collegio osserva pagina 20 di 32 che si tratta di oltre 1700 mail riversate nel fascicolo di parte senza alcun indice e senza che risulti allegata la loro specifica rilevanza rispetto al motivo di gravame.
Al riguardo, mette conto evidenziare che la mancanza di un indice contenente l'elenco dettagliato delle mail delle quali il avrebbe dovuto illustrare la Pt_1 specifica rilevanza rispetto alla propria tesi difensiva, induce a ritenere non assolto l'onere allegatorio sullo stesso incombente (cfr. in motivazione Cass. Civ.
Sez. 1, Ordinanza n. 19006 del 2022: “Quando la domanda si fonda su documenti, l'attore ha l'onere di indicare in modo specifico nell'atto introduttivo del giudizio (art.163, terzo comma, n.5, cod.proc.civ.) quelli che offre in comunicazione e, altresì, di inserirli nel fascicolo di parte e di elencarli nel relativo indice, che deve essere sottoscritto dal cancelliere ex art.74 disp. att. cod.proc.civ. e comunicato alle altre parti ex art.87 disp. att. cod.proc.civ”).
Invero, come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di legittimità, compito del giudice è quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di “trovare” la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto, o perché, come nel caso in esame, l'indice si limiti a rinviare indistintamente ad un numero spropositato di file EML, senza esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11617 del 26/05/2011).
Peraltro, anche un'eventuale dimostrazione del flusso informatico dedotto non gioverebbe comunque all'appellante.
Da un lato, infatti, non è dato comprendere in che modo attraverso di esso si sarebbe esplicata la prestazione di consulenza “in proprio” che il afferma di Pt_1 aver svolto, dall'altro – come correttamente evidenziato da parte del primo giudice - è pacifico che il avesse continuato a intrattenere rapporti con Pt_1 in quanto amministratore di Terra S.p.a., subentrata nella CP_1
pagina 21 di 32 Consulenza informatica di FINITAL S.p.a. da gennaio 2015, per conto del
. Controparte_4
Del tutto apodittica e priva di rilevanza sul piano probatorio appare poi l'allegazione difensiva dell'appellante secondo la quale “il valore strategico della figura di assurge uno specifico rilievo in quanto egli ha notevoli Parte_1 esperienze sia nel settore informatico e ICT, sia in quello assicurativo, il che gli permette di fornire una professionalità altamente specializzata – e non facilmente reperibile nel mercato del lavoro – nell'ambito dell'implementazione di software specifici per il settore assicurativo”.
4. Sulle istanze istruttorie.
Per motivi logici, va esaminato con priorità il quinto motivo di appello con il quale l'appellante lamenta la mancata ammissione dei capitoli di prova per testi che
“avrebbero coadiuvato il Giudice negli interrogativi che sembrano rimasti in sospeso, ma irragionevolmente alla prova testimoniale è stato impedito lo sfogo”.
A detta dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe violato l'art. 115 c.p.c. non ammettendo “prove testimoniali su capitoli pertinenti e circostanziati, tali da implementare il patrimonio conoscitivo relativo agli atti di causa, che lo stesso
Giudice ritiene in effetti carente, ricorrendo per giungere a sentenza alle presunzioni semplici”.
Ha quindi insistito per l'ammissione di tutte le prove testimoniali richieste, nonché per la corretta valutazione dei documenti dedotti in causa ed in particolare in ordine all'ampia corrispondenza documentata e allegata.
Preliminarmente, non ha ragion d'essere l'eccezione sollevata da circa la CP_1 pretesa tardività della seconda memoria 183 c.p.c. depositata dal basata Pt_1 sull'assunto che, essendo stati concessi termini differiti, dovrebbe considerarsi nel computo anche il dies a quo.
Si osserva, in proposito, che l'art. 155 c.p.c., in base al quale nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno e l'ora iniziali, ha una portata generale che trova applicazione in qualunque situazione. Del resto, che tale sia pagina 22 di 32 l'interpretazione da adottare risulta confermato dal fatto che seguendo il ragionamento di parte appellata si finirebbe per introdurre un termine di decadenza diverso da quello previsto dal legislatore, laddove l'art. 152, primo comma, prevede che i termini per il compimento degli atti del processo possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza “soltanto se la legge lo permette espressamente”.
Nel merito, tuttavia, la prospettazione dell'appellante deve essere disattesa.
Il ha riproposto nella presente sede di gravame tutti i capitoli della prova Pt_1 per testi (dal n. 1 al n. 24) già richiesti in primo grado con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Risulta che il Tribunale, dopo un'iniziale parziale ammissione dei capitoli di prova dedotti da parte opposta (cfr. ordinanza 22.9.2020), ha ritenuto “la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria” concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza 8.8.2022).
Ora, come noto, poiché non possono considerarsi proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello, la parte appellante non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15519 del 07/07/2006).
Nel caso di specie, l'appellante si limita a insistere nelle prove già chieste sull'assunto che le stesse “avrebbero coadiuvato il Giudice negli interrogativi che sembrano rimasti in sospeso” e “potuto dare riscontri obiettivi a circostanze fondamentali”, locuzioni che non esprimono alcuna sufficiente e specifica critica alla decisione istruttoria del Tribunale, men che meno spiegano in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione.
Ciò vale anche laddove l'appellante afferma che la motivazione di irrilevanza formulata contraddirebbe se stessa, perché se da un lato, a detta del primo giudice, “non può assumere infatti alcuna rilevanza, neppure a livello presuntivo, pagina 23 di 32 l'allegato scambio di mail all'indirizzo , allo stesso tempo, Email_1 riguardo all'estensione usata dai soci della società opponente, si afferma “che questo risulta comunque essere un indirizzo privato e che, in ogni caso, ha Pt_1 continuato ad avere rapporti con in quanto amministratore di CP_1
Terra S.p.a.”.
Invero, anche in questo caso nulla risulta argomentato in punto di decisività e rilevanza dei capitoli di prova formulati al di là della generica e inconsistente affermazione che “una più ampia escussione testimoniale avrebbero coadiuvato il
Giudice negli interrogativi che sembrano rimasti in sospeso”.
In ogni caso, ad abundantiam, si evidenzia comunque l'inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale proposti dall'appellante, attenendo gli stessi a fatti irrilevanti (capp. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 22) e/o genericamente dedotti (capp. 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24) e/o valutativi (capp. 4, 12,
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24) o tesi a far emergere circostanze negative
(cap. 2) o in contrasto con il contenuto dei documenti acquisiti in causa (cap. 7).
Quanto poi “all'ampia corrispondenza documentata e allegata”, a cui si richiama l'appellante a sostegno del motivo di appello, non possono che ribadirsi i rilievi, già precedentemente espressi dal Collegio, circa l'inidoneità a soddisfare gli oneri di allegazione posti a carico della parte le oltre 1700 mail riversate nel proprio fascicolo, senza nessun'altra indicazione se non la generica affermazione che si tratterebbe di flusso di posta elettronica con nel periodo dall'agosto 2016 CP_1 all'aprile 2018 (cfr. doc. 15 all. seconda memoria 183 c.p.c.).
5. Sullo scioglimento anticipato del contratto.
Con il quarto motivo di appello, il si duole che sia stata esclusa Pt_1
l'applicabilità della clausola di garanzia presente all'art. 4 del contratto di consulenza dell'01.03.2012, dedotta in via subordinata, avendo il primo giudice sul punto rilevato: “Come ampiamente sopra esposto e motivato, nel caso di specie il contratto tra le odierne parti si è risolto per mutuo consenso, dovendosi escludere un recesso unilaterale anticipato e immotivato, presupposto per
l'applicazione della penale”. pagina 24 di 32 In proposito, l'appellante deduce che, se risoluzione vi è stata, essa è stata unilaterale da parte di e per tale ragione deve ritenersi applicabile al caso CP_1 di specie la penale prevista in contratto.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di tardività sollevata da parte appellata sull'assunto che la domanda sarebbe stata formulata con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. di parte tardivamente depositata e che sarebbe Pt_1 inammissibile nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio.
In relazione al primo rilievo, oltre a doversi richiamare le considerazioni già svolte nel precedente paragrafo in ordine alla tempestività del deposito della seconda memoria 183 c.p.c., valide anche per il deposito della prima memoria 183 c.p.c., si osserva che già con la comparsa di risposta il aveva tempestivamente Pt_1 dedotto che “in denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere cessata
l'efficacia del contratto di consulenza quinquennale del 1.3.12 alla data 31.12.14, non potrà certo obliterarsi la validità (incontestata) della clausola di garanzia a favore del consulente che assicura il pagamento “del 50% dei residui compensi che il consulente avrebbe percepito fino alla naturale scadenza contrattuale” e quindi Euro 52.000,00 oltre IVA e accessori”.
Quanto al secondo rilievo, mette conto evidenziare come l'indirizzo giurisprudenziale richiamato da risulti superato alla luce della recente CP_1 sentenza a Sezioni Unite con cui la Suprema Corte ha statuito che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta (…)” (Cass.
Sez. U - Sentenza n. 26727 del 15/10/2024); interesse che nel caso di specie è incontestabile.
Nel merito, il Collegio rileva che sono stati disattesi i motivi di appello con cui l'appellante ha messo in discussione la decisione di prime cure in ordine pagina 25 di 32 all'accertato scioglimento per mutuo consenso del rapporto contrattuale inter- partes alla data del 31.12.2014.
Ne deriva, che non può trovare accoglimento, gioco-forza, il motivo di appello in esame.
Esso, invero, si fonda sul presupposto indimostrato della cessazione del vincolo contrattuale in forza di un preteso recesso unilaterale ed ingiustificato di CP_1 che non ha spazio a fronte dell'accertata – e qui confermata – risoluzione del rapporto inter partes per mutuo consenso.
***
Logico corollario delle superiori premesse è che l'appello promosso da Parte_1 deve essere respinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
6. Sull'appello incidentale proposto da
[...]
ha proposto appello incidentale contro il capo della sentenza di CP_1 prime cure con cui è stata respinta la sua domanda di risarcimento danni proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con il primo motivo, l'appellante incidentale deduce l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice per aver ritenuto non provata la mala fede o quanto meno la colpa grave dell'opposto.
Nello specifico, viene contestata la decisione impugnata assumendosi che, contrariamente a quanto in essa ritenuto, dall'esame degli atti e delle produzioni di causa emergerebbe che il avrebbe tenuto condotte “connotate da mala Pt_1 fede” o comunque “connotate da grave negligenza” sicché il “convincimento espresso dal primo Giudice in contrasto con le suddette evidenze appare pertanto meritevole di riforma, con conseguente diritto dell'odierna appellante incidentale al risarcimento dei danni che, anche in difetto di specifica prova, possono considerarsi conseguenza normale dell'essere costretti a difendersi da un'iniziativa giudiziale, non solo infondata, ma proposta con artifici e modalità insidiose che hanno determinato il più che concreto pericolo di subire un'azione
pagina 26 di 32 esecutiva ingiusta e poi coltivata con ulteriori artifici, simulazioni e mezzi ostruzionistici e defatigatori”.
La doglianza è fondata, per quanto di ragione.
Dagli atti di causa emerge che nel ricorso per ingiunzione indicò, fra i Parte_1 requisiti per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c., sub specie di grave ed imminente pericolo di solvibilità del debitore, la circostanza che era “Soggetto ad attività di direzione e coordinamento della CP_1
FINANZIARIA Italiana S.p.a.”, la quale a sua volta era “sottoposta a Concordato
Preventivo”, e che dalla relazione del liquidatori giudiziali emergeva una situazione di significativo ritardo nella realizzazione delle attività, di erosione del fondo rischi e di riduzione della percentuale di soddisfacimento del ceto creditorio chirografario, tale da “riverberarsi negativamente sulle società dipendenti dal concordato e per l'effetto sui loro creditori”.
Con l'atto di citazione in opposizione, propose in via d'urgenza istanza di CP_1 immediata sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto allegando come, temerariamente e nella piena consapevolezza dell'ingiungente
(azionista di Finanziaria Italiana s.p.a.), fosse stata rappresentata la soggezione di al controllo di Finanziaria Italiana in concordato preventivo, quando in CP_1 realtà fin dal maggio 2015 Finanziaria Italiana S.p.A. in concordato preventivo, aveva venduto l'intera partecipazione in alla Società "VSI Vettore CP_1
Sistema Italia - S.r.l.", sicché, sin da quella data, non era più sotto il CP_1 controllo di Finanziaria Italiana.
L'opponente documentò la propria istanza producendo sia l'atto di cessione della partecipazione azionaria del 25.5.2015 da cui emergeva effettivamente la vendita da parte di Finanzia Italiana s.p.a. in concordato preventivo a Vettore Sistema
Italia s.r.l. delle azioni di (cfr. doc. 10 all. fascicolo parte CP_1 opponente) sia la visura storica di (cfr. doc. 11 all. fascicolo parte CP_1 opponente).
pagina 27 di 32 Da qui, l'immediata sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto da parte del giudice del merito, confermata anche nel contraddittorio delle parti.
Ciò premesso, a giudizio di questa Corte, ha errato il Tribunale nel ritenere non ricorrenti i presupposti per emettere la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, richiesta dall'opponente nei confronti dell'opposta.
Sulla base delle evidenze processuali emerse in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, risulta invero che chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo sulla base di elementi che egli sapeva non corrispondere al vero o che avrebbe dovuto sapere non essere veri.
infatti, detiene una partecipazione in Finanziaria Italiana s.p.a. in Parte_1 concordato preventivo, come da lui stesso ammesso (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione in primo grado), il che consente di affermare che egli ben sapeva che già dal maggio 2015 Finanziaria Italiana s.p.a. aveva ceduto la proprietà delle azioni a terzi. CP_1
In ogni caso, già sulla base della visura camerale di accessibile da CP_1 parte di chiunque, sarebbe stato agevole riscontrare il passaggio di proprietà da
Finanziaria Italiana s.p.a. a Vettore Sistema Italia s.r.l. (cfr. pag. 21 della visura in atti).
Da un tale stato di cose, emerge che il tenne una condotta, per lo meno, Pt_1 gravemente colposa in quanto lo stesso, con assoluta spregiudicatezza, senza porre in essere quel minimo di verifiche che un comportamento diligente avrebbe imposto di compiere, ebbe a rappresentare in giudizio circostanze non rispondenti al vero inducendo il giudice del monitorio ad emettere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ed esponendo la società debitrice a conseguenze pregiudizievoli, stante anche la rilevante somma ingiunta.
Quanto al pregiudizio subito, ha reclamato il proprio diritto ad CP_1 essere risarcita affermando che i danni, anche in difetto di specifica prova, possono considerarsi conseguenza normale dell'essere stati costretti a difendersi da un'iniziativa giudiziale, non solo infondata, ma proposta con artifici e modalità pagina 28 di 32 insidiose che hanno determinato il più che concreto pericolo di subire un'azione esecutiva ingiusta.
Si tratta di prospettazione condivisibile.
Invero, conformemente all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità nella materia, l'espressa previsione, da parte dell'art. 96 cod. proc. civ., del potere del giudice di liquidare il danno da responsabilità processuale aggravata si basa sulla considerazione che tale danno non può di norma essere provato nel suo esatto ammontare e quindi deve poter essere liquidato equitativamente dal giudice (cfr.
Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 22588 del 16/10/2020; Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 10196 del 03/08/2000; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8857 del
10/10/1996).
Ai fini della quantificazione del danno, il giudice può fare riferimento a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario, non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24645 del 27/11/2007; Cass. 24/02/2000, n. 16; Cass. Sez. Unite, 19/02/2002, n.
2420).
Nella specie, a causa della temeraria condotta processuale del Pt_1 CP_1 si è vista esposta al pericolo di un'azione esecutiva da parte del priva
[...] Pt_1 di fondamento e ha dovuto contrastare l'ingiustificata iniziativa avversaria predisponendo una difesa ad hoc, con conseguenti costi processuali e con oneri documentali e di difesa straordinari.
Ciò premesso, il danno subito dall'opponente può essere determinato in un ammontare che, tenuto conto dei tempi e delle attività difensive aggiuntive richieste, appare equo determinare nella misura di 1/3 degli oneri processuali liquidati in primo grado, pari a € 2.350,66, già attualizzati.
Parimenti fondato è il secondo motivo di gravame.
pagina 29 di 32 Secondo la prospettazione dell'appellante per l'accertamento della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non occorrerebbe l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente.
Ora, nel caso di specie, è evidente come il comportamento temerario tenuto dal non solo abbia causato a un danno, nei termini sopra precisati, ma Pt_1 CP_1 sia anche indicativo dell'uso distorto dello strumento processuale e dello sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali.
Di conseguenza, il deve essere condannato anche al pagamento in favore di Pt_1
a titolo di sanzione, di un'ulteriore somma, ai sensi del terzo comma CP_1 dell'art. 96 c.p.c., che si reputa equo determinare in € 1.000,00.
Infine, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. introdotto dal D.lgs.
149/2022, in vigore dal 28.2.2023, il va altresì condannato al pagamento in Pt_1 favore della cassa delle ammende della somma di € 1.000,00.
7. Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio debbono essere poste a carico dell'appellante e vanno liquidate, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M.
55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia
(dichiarato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 52.001,00 a € 260.000,00) e l'impegno difensivo
(medio) prestato, ed esclusa la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria, alla stregua del seguente computo: € 9.991,00 per compensi (di cui: € 2.977,00 per la fase di studio;
€ 1.911,00 per la fase introduttiva e € 5.103,00 per la fase decisoria) e in € 805,75 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
8. Sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da
CP_1
pagina 30 di 32 La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da anche CP_1 nell'ambito della presente fase di gravame va respinta.
Invero, il comportamento processuale tenuto dal nel presente giudizio di Pt_1 appello risulta dettato da non condivisibili valutazioni sul piano giuridico ma non è connotato da mala fede o colpa grave.
Ciò non determina una modifica della regolamentazione delle spese di lite, in quanto, in base all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 18036 del
06/06/2022).
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione principale è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 – della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 1365/2022 del Tribunale di Arezzo emessa il
[...]
24/12/2022 e pubblicata il 27/12/2022, così provvede:
1) respinge l'appello principale proposto da Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale proposto da CP_1
pagina 31 di 32 3) per l'effetto, condanna a pagare a a titolo di Parte_1 CP_1 risarcimento del danno, ex art. 96, primo comma, c.p.c. la somma equitativamente determinata di € 2.350,66, già attualizzata;
4) condanna a versare a a titolo di sanzione, ex Parte_1 CP_1 art. 96, terzo comma, c.p.c. la somma equitativamente determinata di €
1.000,00;
5) condanna a versare in favore della cassa delle ammende, ai Parte_1 sensi dell'art. art. 96, quarto comma, c.p.c. la somma di € 1.000,00;
6) condanna a rimborsare a le spese del grado che liquida Parte_1 CP_1 in complessivi € 9.991,00 per compensi e in € 805,75 per esborsi, in base al calcolo specificato in parte motiva, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così deciso nella Camera di Consiglio dell'8.10.2025, su relazione della dott.ssa MA ER PA.
Il Consigliere Estensore
MA ER PA
La Presidente
NI MO
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 32 di 32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, sezione quarta civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa NI MO Presidente
Dott.ssa MA ER PA Consigliere Relatore
Dott.sa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 630/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANTINI Parte_1 C.F._1
ANDREA;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEONI MARCO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. RUGGIERI FABRIZIO;
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 1365/2022 del Tribunale di Arezzo emessa il 24/12/2022 e pubblicata il 27/12/2022; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 03.07.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. dell'1.08.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 32 Per la parte appellante: “Voglia Ill.ma Corte di Appello di Firenze, CP_2
, in riforma della della Sentenza n. 1365/2022 Tribunale di Arezzo pubbl. il
[...]
27/12/2022 resa nella causa RG n. 2036/2018 notificata in data 15.02.2023, in modifica dei capi di sentenza impugnati in narrativa;
in via istruttoria ammettere le prove per testi praeterite in prime cure e qui nuovamente richieste in via Con principale respingere l'opposizione a avversaria in quanto infondata in fatto e diritto e sprovvista di prova confermare il DI Tribunale di Arezzo n. 735/2018 del
6/06/2018 RG n. 1921/2018 in subordine accertare e dichiarare la somma dovuta da a all'esito dell'istruttoria, secondo diritto e/o equo CP_1 Parte_1 apprezzamento del Giudice anche in via equitativa ed emettere ogni consequenziale statuizione di condanna con vittoria di spese ed interessi” In ogni caso rigettare l'appello incidentale avversario perché infondato in fatto e diritto e comunque non provato con vittoria di interessi dal dì del dovuto, spese di lite in ambo i gradi da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea Santini procuratore antistatario, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge”;
Per la parte appellata-appellante incidentale: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere: A)
Disattendere tutti i motivi dell'appello principale proposto da siccome Parte_1 infondati per le ragioni esposte nella superiore narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado in tutti i capi ex adverso impugnati;
nonché B) Accogliere l'appello incidentale proposto con il presente atto e per
l'effetto: IN VIA PRINCIPALE B.
1. in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, accertare e dichiarare che ha promosso azione monitoria Parte_1
e resistito alla relativa opposizione con mala fede o colpa grave e, in riforma del capo di decisione qui impugnato, condannarlo ai sensi dell'art. 96, comma I,
C.p.c. a risarcire i danni arrecati a considerandoli conseguenza normale CP_1 della predetta condotta processuale e liquidandoli in via equitativa nella somma ritenuta di giustizia con maggiorazione, se del caso, di interessi e rivalutazione monetaria;
nonché, cumulativamente: B.
2. in accoglimento anche del secondo motivo di appello incidentale, accertare e dichiarare che ha altresì Parte_1 tenuto una condotta processuale abusiva oggettivamente lesiva dei principi del pagina 2 di 32 giusto processo e, in riforma del capo di decisione qui impugnato, condannarlo ai sensi dell'art. 96, comma III, C.p.c. ad indennizzare con il CP_1 pagamento di un'ulteriore somma di denaro equitativamente determinata dal
Collegio secondo il suo prudente apprezzamento;
OVVERO, IN SUBORDINE
RISPETTO ALLE DOMANDE SUB B1 E B2 B.3 accogliere il secondo motivo dell'appello incidentale proposto con il presente atto e per l'effetto, accertare e dichiarare che ha tenuto una condotta processuale abusiva, Parte_1 oggettivamente lesiva dei principi del giusto processo e, in riforma del capo di decisione qui impugnato, condannarlo ai sensi dell'art. 96, comma III, C.p.c. ad indennizzare mediante pagamento di una somma di denaro CP_1 equitativamente determinata dal Collegio secondo il suo prudente apprezzamento. C) - in tutti i predetti casi condannare al rimborso di Parte_1 compensi e spese, anche forfetarie, del patrocinio per il doppio grado, maggiorate dei tributi di legge sulle somme imponibili e condannarlo altresì al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma I C.p.c., in misura equitativa, per aver promosso il presente grado con la medesima mala fede o colpa grave denotate in prime cure, nonché, cumulativamente o in subordinata alternativa, condannare il medesimo appellante principale a corrispondere a l'indennizzo previsto CP_1 dall'art. 96 comma III C.p.c. per aver replicato nel presente grado condotte processuali oggettivamente abusive analoghe a quelle adottate in prime cure”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte di Appello, proponendo gravame avverso la CP_1 sentenza n. 1365/2022, emessa il 24.12.2022 e pubblicata il 27.12.2022, con cui il Tribunale di Arezzo aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 735/2018 emesso il
6/6/2018 per la somma di € 195.200,00 e condannato il al pagamento delle Pt_1 spese di lite.
Il in sede monitoria, aveva allegato che, con contratto del 1° marzo 2012, Pt_1 mai disdettato, si era impegnata a remunerare l'attività di CP_1 consulenza informatica da lui prestata corrispondendo “Dal mese di marzo 2012
pagina 3 di 32 al mese di giugno 2012 un importo mensile di euro ottomila (8.000,00) oltre Iva se dovuta;
Dal mese di luglio 2012 un importo mensile di euro quattromila
(4.000,00) oltre iva se dovuta” e che nulla gli era stato corrisposto a far data dal mese di Gennaio 2015, maturando un credito per mensilità insolute pari a €
195.200,00 IVA compresa al lordo R.A.. proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo concesso al CP_1 negando l'esistenza del credito ingiunto per essersi il rapporto estinto Pt_1 consensualmente al termine dell'anno 2014.
Il giudice di prime cure, istruita la controversia mediante i documenti versati in atti, qualificava il contratto dedotto in causa come contratto di consulenza informatica, inquadrabile nell'ambito della disciplina del contratto di prestazione d'opera intellettuale, per la conclusione del quale non era richiesta la forma scritta.
Ciò premesso, osservava che il si era limitato a depositare il contratto Pt_1 concluso con l'1.3.2012 senza dimostrare in alcun modo di aver CP_1 svolto, dal gennaio 2015, l'attività di consulenza in proprio per conto dell'odierna attrice-opponente e non quale amministratore di Terra spa, società che erogava i medesimi servizi per conto del appositamente costituito dopo Controparte_4 la stipula del contratto del gennaio 2015, non assurgendo ad elemento rilevante lo scambio di mail all'indirizzo Email_1
Indi, rilevava come l'opponente avesse, per contro, dimostrato che il contratto di consulenza informatica de quo si era risolto a gennaio 2015, per mutuo consenso.
All'uopo, deduceva, sotto il profilo formale, che la risoluzione per mutuo consenso necessitava di essere redatta per iscritto solo se il contratto per sua natura era a forma vincolata e non anche, come nella specie, nel caso in cui la forma scritta fosse stata scelta dai contraenti senza che alcuna norma la prevedesse a pena di nullità.
Quanto al profilo sostanziale, rilevava che lo scioglimento consensuale del rapporto emergeva da una pluralità di fatti concludenti rappresentati sia dal nuovo contratto di consulenza informatica stipulato il 16.01.2015 da CP_1 pagina 4 di 32 con il (servizio poi erogato da Terra S.p.a., CP_1 Controparte_4 pacificamente riconducibile a per conto del stesso), sia Parte_1 CP_4 dalle note di credito n. 1/2015 e n. 2/2015, con le quali il aveva annullato Pt_1 le fatture n. 2 e n. 5, afferenti rispettivamente al corrispettivo di gennaio e febbraio 2015, sia infine dalla circostanza, pacifica in causa, della mancata emissione delle fatture nei mesi successivi, e per ben tre anni, durante i quali il non aveva mai sollecitato in alcun modo i pagamenti ritenuti dovuti, se non Pt_1 nell'aprile 2018 allorquando, a ridosso del deposito del ricorso per ingiunzione, aveva cumulativamente emesso tutte le fatture, in spregio alle stesse previsioni contrattuali che stabilivano che le fatture dovevano essere emesse mensilmente.
Riteneva inoltre che fosse da escludere l'applicabilità della clausola penale di cui all'art. 4 del contratto di consulenza in atti dal momento che, stante l'intervenuta risoluzione consensuale del contratto, non era configurabile alcun recesso unilaterale anticipato e immotivato di indicato dai contraenti quale CP_1 presupposto per l'applicazione della penale invocata in subordine dall'opposto.
Infine, respingeva la domanda avanzata dall'opponente di condanna del ai Pt_1 sensi dell'art. 96 c.p.c. “non risultando provata la mala fede o la colpa grave dell'opposto”.
Avverso tale decisione, proponeva tempestiva impugnazione Parte_1 censurando: 1) il capo della sentenza di prime cure, con il quale il Tribunale, in violazione dell'art. 1352 c.c. e del principio di simmetria delle forme, aveva ritenuto possibile la risoluzione per facta concludentia del contratto di consulenza in atti, nonostante le parti avessero deciso di adottare per esso la forma scritta;
2) il capo della sentenza di prime cure, con il quale il Tribunale, in violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c., aveva accertato la risoluzione del contratto in atti per fatti concludenti, valutando erroneamente i fatti di causa come confermativi dell'intervenuta risoluzione e gli elementi in atti come presunzioni gravi precise e concordanti in tal senso, quando avrebbe dovuto, invece, attraverso un corretto processo logico deduttivo, escludere che fosse intervenuta alcuna risoluzione;
3) il capo della sentenza di prime cure, con il pagina 5 di 32 quale il Tribunale, in violazione dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 111 Cost., aveva ritenuto, con motivazione contraddittoria ed erronea, non provate le prestazioni di consulenza erogate da o comunque aveva Parte_1 ritenuto che queste fossero attribuibili al suo ruolo in Terra S.p.A. che avrebbe a propria volta operato per 4) in subordine, il capo della sentenza di prime CP_4 cure, con il quale il Tribunale aveva escluso l'applicabilità della clausola di cui all'art. 4 del contratto di consulenza in atti che affermava: “resta inteso che, nel caso in cui una delle parti, in mancanza di giusta causa, receda anticipatamente dal contratto, sarà tenuto a risarcire all'altra il danno subito”; 5) in ogni caso, il capo della sentenza di prime cure, e con esso i provvedimenti istruttori in corso di causa, con i quali il Tribunale, nonostante le reiterate istanze, non aveva ammesso le prove testimoniali richieste.
Per tali ragioni, veniva formulata dall'appellante richiesta di integrale riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa ammissione della prova per testi non ammessa, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1 contestando in fatto e in diritto le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata e instando, in ipotesi, per l'ammissione delle prove non ammesse. Inoltre, proponeva appello incidentale con il quale chiedeva la riforma parziale della sentenza impugnata nella parte in cui era stata respinta la sua domanda di condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Infine, proponeva Pt_1 domanda di condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c., anche nel presente Pt_1 grado di giudizio.
Esaurita la trattazione e mutato nel frattempo il Consigliere Istruttore (decreto del
7/10.03.2025), la causa veniva trattenuta in decisione e riservata al Collegio con ordinanza dell'1.08.2025 (a seguito di udienza cartolare del 03.07.2025) sulle conclusioni delle parti come sopra precisate dinanzi al nuovo Consigliere
Istruttore.
1. Sulla forma della risoluzione.
pagina 6 di 32 Con il primo motivo di gravame, si duole che il giudice di prime cure Parte_1
“abbia violato l'art. 1352 c.c. ammettendo la possibilità di una risoluzione contrattuale per forma diversa da quella scritta, da ritenersi in realtà obbligatoria”.
L'appellante deduce, in particolare, che <non appare condivisibile sul punto la considerazione del Giudice di prime cure in ordine al contratto di prestazione
d'opera oggetto di causa, per cui “Rientrando in questa categoria è un contratto a forma libera, quindi, può essere concluso e risolto sia in forma scritta che orale”>>.
A suo modo di vedere, una tale argomentazione sarebbe “infatti astrattamente corretta, in relazione al contratto di prestazione d'opera previsto dall'art. 2222
c.c., quando tuttavia le parti non abbiano diversamente stabilito, come nel caso di specie”, laddove “L'art. 1352 c.c. – che si assume violato – dispone che, “se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo”.
Invoca, quindi, il c.d. principio di simmetria delle forme, secondo cui la forma obbligatoria di stipulazione di un contratto è obbligatoria parimenti per la sua risoluzione, facendone discendere nel caso di specie che se “le parti hanno deciso di adottare la forma scritta non obbligatoria per il contratto di consulenza, questa si presume essere necessaria per la validità dello stesso e pertanto obbligatoria per tutti gli atti successivi che sulla stessa possano incidere, prima tra tutti la risoluzione di detto contratto”.
Il motivo non è fondato.
È senz'altro vero, ed assolutamente pacifico in seno alla giurisprudenza di legittimità, il principio in base al quale, in caso di contratti per la cui valida stipulazione è richiesta per legge la forma scritta ad substantiam, il mutuo dissenso deve rivestire la medesima forma (cfr. ex multis, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 25126 del 27/11/2006; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 14524 del
11/10/2002; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 10328 del 19/10/1998). pagina 7 di 32 Parimenti pacifico, è che, all'opposto, la risoluzione consensuale di un contratto, per il quale la legge non prescriva alcuna forma particolare, può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3245 del 02/03/2012).
L'appellante pur condividendo i suddetti principi e pur riconoscendo che il contratto d'opera intellettuale non è assoggetto a forma scritta, contesta la decisione di prime cure in quanto in essa non si sarebbe tenuto conto del fatto che il contratto di consulenza dell'1.3.2012 era stato concluso dalle parti in forma scritta, e che, pertanto, trattandosi di forma convenzionale, si rientrerebbe nella previsione dell'art. 1352 c.c., in base al quale “Se le parti hanno pattuito per iscritto di adottare una determinata forma specifica per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo”.
La doglianza non coglie nel segno.
L'esegesi dell'art. 1352 c.c. depone pacificamente nel senso che si ha forma convenzionale quando le parti abbiano convenuto con un apposito accordo scritto di adottare per la conclusione di contratti futuri tra di esse una determinata forma.
Orbene, nel caso di specie, è agevole rilevare come l'appellante non abbia prodotto alcun accordo scritto da cui possa desumersi che tra il e Pt_1 CP_1 si era convenuto che per la stipulazione del contratto di consulenza
[...] dell'1.3.2012 le parti dovessero adottare la forma scritta.
Né un tale accordo può implicitamente desumersi dalla stipulazione per iscritto del contratto di consulenza dell'1.3.2012 dal momento che per la validità dell'accordo con cui le parti stabiliscono di adottare una determinata forma in deroga al principio della libertà delle forme vigente nel nostro ordinamento, il legislatore richiede che la volontà delle parti debba risultare “per iscritto” ed essere diretta alla “futura conclusione di un contratto” e ciò significa che la scelta delle parti circa la forma contrattuale, per produrre effetti corrispondenti a quelli della prescrizione legislativa, deve essere oggetto di anteriore e specifica convenzione, stipulata a sua volta per iscritto. pagina 8 di 32 Eloquente quanto affermato dalla Suprema Corte in un caso analogo a quello in esame: “Ne consegue che la mera elezione di una forma al momento della stipulazione contrattuale, forma non imposta dalla legge né da previa pattuizione delle parti, non produce effetti "ulteriori" (è significativo che gli artt. 1351, 1392 e
1398 c.c. parlino di "forma prescritta"), sicché per gli eventuali accordi risolutori riprende pieno vigore il principio della libertà delle forme” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1,
Sentenza n. 2772 del 07/03/1992).
Ne deriva, che, in questi casi, il contratto risolutorio può risultare anche dalla volontà di non dare ulteriore corso ad esso, liberandosi dalle rispettive obbligazioni, emergente da fatti univoci posti in essere successivamente alla sua stipula e contrastanti con la volontà di mantenerlo in vita (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 4307 del 24/03/2001).
Peraltro, la prospettazione dell'appellante è doppiamente fallace dal momento che la prescrizione dell'uso della forma scritta, pattuita per la conclusione del contratto, non è estensibile - in mancanza di un'espressa previsione contrattuale - all'ipotesi di risoluzione per mutuo consenso, che può quindi desumersi anche implicitamente dal comportamento delle parti che concordemente cessino di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche.
Invero - come condivisibilmente affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità - la forma scritta può anche essere convenzionalmente stabilita dalle parti;
in questo caso è, tuttavia, indispensabile che il patto che la stabilisce si riferisca in modo specifico allo scioglimento del contratto. Pertanto, la scelta di una forma, che non sia imposta dalla legge o da una previa pattuizione delle parti per la stipula del contratto, non vale per gli accordi risolutori, per i quali riprende vigore il principio della libertà della forma (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
18757 del 07/08/2013; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 8234 del 06/04/2009;
Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 2772 del 07/03/1992).
Il motivo va quindi, nel complesso, disatteso.
2. Sulla risoluzione consensuale del contratto.
pagina 9 di 32 2.1 Il nuovo contratto di consulenza informatica stipulato il 16.01.2015 con il . Controparte_4
L'appellante deduce che il giudice di prime cure avrebbe male interpretato il materiale probatorio a sua disposizione pervenendo contro ogni logica a ritenere che il contratto di consulenza si sarebbe risolto per far spazio Controparte_5
a quello tra Controparte_6
Tale divisamento, a detta del trascurerebbe di considerare che: a) tra i Pt_1 membri del vi erano anche soggetti terzi, non riconducibili alla famiglia CP_4
e non figuravano né né i quali avrebbero Pt_1 CP_7 Parte_1 subìto da una cessazione dei loro contratti di consulenza una diminuzione dei propri redditi, senza potersi personalmente giovare di eventuali utili prodotti in seno ad un Consorzio al quale non partecipavano;
b) nell'ambito dei rapporti tra i consorziati e tra e non vi era nessun contratto di CP_4 CP_1 CP_4 consulenza remunerato e nessuna forma di esclusiva pattizia ma vi era l'obbligo di contribuire ai comuni progetti di implementazione informatica, ciascuno con risorse (anche esterne al ) a proprio carico;
c) con l'adesione a CP_4 CP_1
si era impegnata a condividere il know how informatico con terzi laddove CP_4 la stessa si era storicamente avvalsa di consulenza informatica esterna e Pt_1 in primis), non avendo tra i propri dipendenti il know how CP_7 adeguati, e, pertanto, vedendo aumentata la propria domanda di consulenza informatica (alla quale non era in grado di provvedere in proprio); d) non era sorretta da alcun riscontro oggettivo o logico la circostanza che il servizio di consulenza informatica a far data dal 16.01.2015 sarebbe stato “erogato da Terra
S.p.a., pacificamente riconducibile a per conto del stesso”. Parte_1 CP_4
I rilievi dell'appellante sono destituiti di fondamento.
È pacifico e documentato in atti che il 16.1.2015 tra quale Presidente Parte_2 del Consiglio di amministrazione della società AB-CUBO s.r.l., Parte_3 quale Presidente del Consiglio di amministrazione di CP_1 Parte_1 in veste di Presidente del Consiglio di amministrazione delle società FINAX s.p.a.
e TERRA s.p.a., in rappresentanza di Netbroker Italia s.r.l. e Persona_1 Per_2
pagina 10 di 32 quale amministratore di APPLYX s.r.l., fu costituito il consorzio Per_3 CP_4
(cfr. doc. 6 all. fascicolo parte opponente). Controparte_8
Tale aveva ad oggetto l'istituzione di un'organizzazione comune tra le CP_4 imprese consorziate per, fra l'altro, “1. La produzione e fornitura di servizi software, servizi amministrativi, gestione della contabilità, formazione del personale, gestione degli immobili, la promozione di metodologie di acquisto di prodotti e servizi, nell'interesse, in nome e per conto delle imprese consorziate e stipulando convenzioni vantaggiose per i consorziati con i fornitori;
2. L'attuazione di servizi tecnologici ed amministrativi per conto dei consorziati e ogni altra iniziativa utile alla collettività per l'economia del settore ove il opera, CP_4 anche sottoscrivendo contratti commerciali che, grazie al potere sinergico innescato, vadano ad aumentare il potere di acquisto verso le aziende fornitrici, avvantaggiando le imprese consorziate nell'acquisto di beni, merci e servizi al fine di ottenere i migliori listini ai quali accedere”.
Parimenti documentale è l'”Accordo quadro per lo sviluppo di sistemi informativi” che venne sottoscritto il 16.3.2015 tra il e Controparte_4 CP_1
(cfr. doc. 7 all. fascicolo parte opponente).
Con tale accordo, le parti concordarono “l'implementazione e lo sviluppo, anche attraverso nuove applicazioni, di sistemi informativi attualmente utilizzati dalle
Parti inerenti all'attività assicurativa e la realizzazione e sviluppo di sistemi informativi nuovi nel campo assicurativo”, definendo i rispettivi ruoli di fornitore
(la e di cliente (la sul presupposto che quale CP_4 CP_1 CP_1
“Società operativa nel settore dell'intermediazione assicurativa” fosse interessata
“a sviluppare e realizzare un software per gestire servizi e procedure commerciali amministrative, tecniche e gestionali della propria attività” e che quale CP_4
“titolare di sistemi informativi e di applicazioni informatiche basate su tecnologia proprietaria per molteplici attività”, possedesse “le competenze e la tecnologia necessaria avendo al suo interno imprese che [avevano] già sviluppato progetti IT nel settore assicurativo”.
pagina 11 di 32 In tale contesto è evidente come la cooperazione informatica e tecnologica, che le parti si erano impegnate a svolgere, riguardasse, per ciascuna, i settori di rispettiva specifica competenza, essendo in particolare affidato a CP_4 nell'ambito del programma condiviso di implementazione e sviluppo di sistemi informativi inerenti all'attività assicurativa, che ciascuna parte doveva concorrere a realizzare, il contributo di e TLC, per il quale, in base Controparte_9 all'accordo economico di definizione del “corrispettivo per lo sviluppo, manutenzione e gestione chiavi in mano”, contenuto nell'allegato “B” era pattuito in favore di per ciascuno dei tre anni di collaborazione, un'aliquota CP_4
(rispettivamente dello 0,70%, 0,60% e 0,50%) calcolata sul volume di incassi assicurativi-danni di non inferiore, comunque, a € 310.000,00 (per il CP_1
2015), a € 270.000,00 (per il 2016) e a € 250,000,00 (per il 2017), “da liquidarsi entro il 15 del mese successivo”.
Alla luce delle suddette risultanze, appare nettamente smentita la tesi dell'appellante secondo la quale tra e non vi sarebbe stato CP_1 CP_4 nessun contratto di consulenza remunerato e con l'adesione all'accordo, CP_1 avrebbe visto solo aumentata la propria domanda di consulenza informatica.
In realtà, per quanto emerso, emerge che l'accordo quadro tra e CP_1 fu concluso proprio in funzione di una collaborazione continuativa e CP_4 programmatica tra le due contraenti nell'ambito della quale (la CP_4 fornitrice), attraverso le consorziate, ed in particolare attraverso Terra s.p.a., facente capo proprio al avrebbe dovuto fornire a pagamento a (la Pt_1 CP_1 cliente), per un periodo di tre anni, a far data dall'1.1.2015 (cfr. art. 10 dell'accordo quadro in atti sub all. 7 fascicolo parte opponente) le proprie competenze e conoscenze nel settore informatico, seppure nell'ambito di una cooperazione informatica e tecnologica nella quale avrebbe dovuto, a sua CP_1 volta, cooperare con il consorzio attraverso le proprie competenze e conoscenze tecniche nel settore assicurativo, in vista dell'implementazione e dello sviluppo di sistemi informativi inerenti all'attività assicurativa.
pagina 12 di 32 Ne consegue che, a buon titolo, il giudice di prime cure ha ritenuto che, a partire dal gennaio 2015, il fabbisogno informatico dell'opponente risultava soddisfacentemente appagato dalle prestazioni che il si era obbligato, CP_4 ad ampio spettro, a fornire alla consorziata dietro corrispettivo.
Conclusione, peraltro, che appare ulteriormente avvalorata dalle non modeste somme mensili, pari a € 25.833,33 - €22.500,00 - €20.833,33, che dal partitario quest'ultima risulta aver corrisposto a per “Assistenza CP_1 CP_4 software” nei tre anni di consulenza svolti per essa dal (cfr. doc. 8 all. CP_4 fascicolo opponente).
Nessun rilievo, per contro, assume la circostanza, evidenziata dall'appellante, secondo cui tra i membri del consorzio vi sarebbero stati anche soggetti terzi, non riconducibili alla famiglia laddove emerge, incontestabilmente, che vi era, Pt_1 per contro, proprio il quale non solo era a conoscenza dell'accordo Parte_1 tra e essendo egli legale rappresentante di alcune tra le CP_1 CP_4 società consorziate, ma era anche l'amministratore di TERRA s.p.a., vale a dire della principale detentrice, tra le società consorziate, del know how che CP_4 avrebbe dovuto mettere a disposizione di CP_1
Quanto a quest'ultima circostanza, contestata dall'appellante, si osserva che l'erogazione di servizi informatici da parte di TERRA s.p.a. a è stata CP_1 allegata dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione, dove, alla fine di pagina 4, si legge: “Nell'ambito degli accordi consortili la consulenza informatica in favore di veniva erogata esclusivamente dal (DOC. 07) il CP_1 CP_4 quale, tra i suoi aderenti, la delegava specificamente alla in Parte_4 sostituzione di AB-CUBO (già F-System): il tutto sotto la guida organizzativa di
citato espressamente nel contratto (doc. 7 cit. CP_7 Controparte_6 allegato B)”.
Orbene – come evidenziato dall'appellata nella propria comparsa di costituzione - tale allegazione, da cui emerge chiaramente che quale fornitrice delle CP_4 prestazioni di consulenza informatica a aveva demandato alla CP_1 consorziata Terra s.p.a. l'erogazione di quei servizi, non non Pt_5 Parte_6
pagina 13 di 32 mai stata contestata da parte del ma anzi appare dallo stesso avvalorata Pt_1 avendo l'opposto/odierno appellante, nel proprio atto di costituzione in primo grado, affermato che era “arrivata a commissionare a terzi l'accesso CP_1 abusivo alla rete informatica del suo fornitore Terra S.p.A. per trafugarne i dati”
(cfr. pag. 10 della comparsa di costituzione . Pt_1
2.2 L'emissione delle note di credito e la mancata emissione delle fatture
Riguardo all'emissione delle note di credito nn. 1 e 2/2015 valorizzata dal
Tribunale come condotta concludente del contrastante con la volontà di Pt_1 mantenere in vita il contratto di consulenza dell'1.3.2012, l'appellante ha dedotto che tali documenti, con le relative fatture, erano state offerte in prova dalla controparte e da lui disconosciute, sicché sarebbe spettato all'opponente provarne la concreta emissione e consegna, prova che non poteva certo fondarsi sulla similitudine dei caratteri con cui erano state redatte le fatture non disconosciute.
Il rilievo non coglie nel segno.
Dagli estratti autentici del registro IVA Acquisti di , relativi al CP_1 periodo 1-2-2015/28-2-2015 e 1-3-2015/31-3-2015, regolarmente tenuti e prodotti in giudizio dall'opponente (cfr. doc. B seconda memoria 183 di parte opponente), risulta che sia la fattura n. 2 del 2/02/2015 emessa da Parte_1 per l'importo di € 4.880,00 (cfr. doc. 2 all. all'opposizione) che la fattura n. 3 del
2/03/2015 emessa da per l'importo di € 4.880,00 (cfr. doc. A all. Parte_1 seconda memoria 183 di parte opponente), per le consulenze rispettivamente del gennaio e del febbraio 2015, furono regolarmente registrate da la CP_1 prima, il 9.2.2015, con il n. 145, a pag. 2015/6, la seconda, il 3.3.2015, con il n.
241, a pag. 2015/9.
Allo stesso modo, dall'estratto autentico del registro IVA Acquisti di , CP_1 relativo al periodo 1-2-2016/29-2-2016, regolarmente tenuto e prodotto in giudizio dall'opponente (cfr. doc. C all. seconda memoria 183 di parte opponente), risulta che sia la nota di credito n. 1 del 10/07/2015 emessa da per l'importo di € 4.880,00 (cfr. doc. 2 all. all'opposizione) che la Parte_1
pagina 14 di 32 nota di credito n. 2 del 10/07/2015 emessa da per l'importo di € Parte_1
4.880,00 (cfr. doc. 2 all. all'opposizione), in relazione alle consulenze rispettivamente del gennaio e del febbraio 2015, furono regolarmente registrate da con i numeri 3 e 4. CP_1
Tale ulteriore documentazione attesta come nella contabilità regolarmente tenuta da fossero state registrate sia le fatture che le note di credito del CP_1 Pt_1 secondo un ordine pienamente coerente con le altre annotazioni, nel rispetto delle date di loro emissione e ben prima che iniziasse il contenzioso tra le parti.
Gli elementi evidenziati integrano presunzioni gravi, precise e concordanti nella direzione della emissione e consegna da parte di dei documenti in Parte_1 questione, a fronte delle quali l'opponente/odierno appellante non ha prodotto in giudizio una propria, diversa contabilità in grado di smentire le avverse risultanze.
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, vi è congruenza temporale tra la data di risoluzione consensuale e l'inizio del rapporto con dal momento che l'efficacia dell'accordo quadro era stabilita con CP_4 decorrenza 1.1.2015 (art. 10); così come congruente è che le due note di credito si riferiscano alle due mensilità anteriori alla data di conclusione dell'accordo quadro (marzo 2015) il che non smentisce – anzi avvalora - la tesi dell'opponente/odierna appellata secondo la quale tanto il servizio che i compensi,
a partire da gennaio 2015, erano regolati in ambito consortile.
Né può rilevare che il in sede di interrogatorio formale, abbia affermato Pt_1
“con sicurezza di non aver emesso sia le FT che le note di credito” dal momento che l'interrogatorio formale, quale mezzo istruttorio diretto a provocare la confessione della parte cui è deferito, non può fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 200 del 09/01/2002).
Non è poi vero – come affermato dall'appellante – che la nota di credito n. 2 relativa al periodo febbraio 2015 non faccia riferimento ad alcuna specifica fattura, neppure prodotta in atti, sì che avrebbe annullato un Parte_1 documento contabile inesistente.
pagina 15 di 32 Dal documento n. 3 allegato all'atto di opposizione, prodotto in giudizio da
, emerge infatti che la nota di credito n. 2 di € 4.880,00 emessa dal CP_1 il 10/07/2015 e diretta a contiene l'espresso riferimento a Pt_1 CP_1
“CONSULENZA PER VS. CONTO Periodo FEBBRAIO 2015” e il che appare indicazione sufficientemente esplicita alla precedente fattura n. 3 emessa il
2/03/2015 da per lo stesso importo di € 4.880,00, anch'essa Parte_1 prodotta in giudizio da (cfr. doc. A all. seconda memoria 183 di CP_1 parte opponente).
Ne deriva, che non può che apparire meramente confermativa di una prova già esaurientemente ricavabile dalle attendibili risultanze contabili di e non CP_1 smentita da alcuna contraria risultanza, l'ulteriore considerazione compiuta dal giudice di prime cure secondo cui vi sarebbe anche identità di forma e caratteri tra i documenti in questione e le fatture prodotte dal e da questo non Pt_1 disconosciute.
Quanto alla mancata emissione di altre fatture nel periodo 2015/2018, anche questa valorizzata dal giudice di prime cure – il quale rilevò come il non Pt_1 avesse mai sollecitato in alcun modo i pagamenti ritenuti dovuti, avendolo fatto soltanto nell'aprile 2018 allorquando aveva cumulativamente emesso tutte le fatture, a ridosso del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo - l'appellante ha evidenziato, a sostegno del motivo di appello, sia il metodo di fatturazione per cassa da lui adottato e sia i rapporti familiari correnti tra lui e lo zio , Parte_3 legale rappresentante di tali da giustificare il proprio atteggiamento di CP_1 tolleranza.
Né l'uno né l'altro argomento valgono ad incrinare il percorso motivazionale della sentenza impugnata.
L'adozione del regime “per cassa” riguarda il sistema di registrazione dei ricavi, che nulla ha a che vedere con il thema probandum del presente giudizio, rispetto al quale è stata correttamente evidenziata da parte del Tribunale la valenza estremamente sintomatica, nella direzione della risoluzione consensuale del rapporto inter partes, del dato, oltremodo anomalo, rappresentato dalla mancata pagina 16 di 32 fatturazione da parte del per oltre tre anni, delle prestazioni asseritamente Pt_1 rese, tanto più che nel contratto azionato in causa, all'art. 5, era espressamente previsto che l'importo mensile per la remunerazione dei servizi svolti dal Pt_1 sarebbe stato corrisposto mediante bonifico bancario entro il giorno 15 del mese successivo “dietro presentazione della relativa fattura”.
In ordine al rapporto di parentela con è davvero difficile credere Parte_3 che un atteggiamento di tolleranza, fondato sul rapporto di parentela tra le parti, quale quello dedotto dall'opposto, potesse spingersi fino al punto dal far soprassedere il prestatore d'opera, per oltre tre anni, dal pretendere i legittimi corrispettivi del lavoro reso, fino a maturare un credito di quasi 200.000,00 euro e senza mai avanzare medio tempore alcuna richiesta di pagamento, neppure parziale.
2.3 Il valore indiziario dei fatti considerati dal primo giudice
L'appellante contesta, infine, il valore indiziario dei fatti dai quali il Tribunale avrebbe tratto la prova presuntiva della risoluzione consensuale del contratto di consulenza dell'1.3.2012.
In particolare, egli afferma che il giudice di prime cure avrebbe fondato la decisione su presunzioni non univoche e trascurando di considerare che CP_1
“avrebbe l'abitudine di regolamentare in forma scritta (a prescindere dall'obbligatorietà della stessa) tutti i propri rapporti contrattuali, così come le variazioni e la risoluzione degli stessi”, sicché sarebbe impensabile che la stessa non avesse documentato per iscritto la risoluzione consensuale del contratto con esso tanto più che quando aveva voluto porre fine ad un omologo contratto Pt_1 con lo aveva fatto per iscritto. Inoltre, “sarebbe stato CP_7 assolutamente irragionevole per e consentire la risoluzione Pt_1 CP_7 consensuale al 31.12.14 di contratti di consulenza di durata vincolata minima quinquennale e con penale per il recesso a carico di del 50% del valore CP_1 del contratto, per consentire a di affidare il medesimo servizio ad un CP_1 consorzio di cui e non facevano parte e quindi non avrebbero Pt_1 CP_7 potuto partecipare degli utili dello stesso”.
pagina 17 di 32 Sicché, a suo modo di vedere, ben più grave e concordante sarebbe la presunzione contraria, di perdurante vigore del contratto inter partes.
Le deduzioni dell'appellante non possono essere condivise.
Vero è che sempre in data 1.3.2012, aveva concluso con CP_1 CP_7 un parallelo contratto di consulenza informatica, omologo a quello concluso
[...] con (cfr. doc. O all. memoria ex art. 183, 6 n. 3 c.p.c. di parte Parte_1 opponente).
Tuttavia, dalle produzioni documentali offerte dall'opponente/odierna appellata emerge che con lettera del 9.1.2015, aveva conferito a CP_1 CP_7 un diverso incarico di segnalazione e promozione di affari in ambito assicurativo
(cfr. doc. P all. memoria ex art. 183, 6 n. 3 c.p.c. di parte opponente).
Orbene, la missiva del 17.11.2017 con cui comunica a di CP_1 CP_7 voler porre fine al loro rapporto di collaborazione, prodotta in giudizio da Pt_1
e richiamata a fondamento del motivo di appello (cfr. doc. 8 all. memoria
[...] ex art. 183, 6 n. 2 c.p.c. di parte opposta), diversamente da quanto sostenuto dal si riferisce proprio a tale rapporto, e non anche al rapporto di consulenza Pt_1 informatica dell'1.3.2012, come appare chiaro dal riferimento in essa al codice
“1063” che corrisponde al codice identificativo dell'incarico del 9.1.2015.
Peraltro, che il rapporto di consulenza informatica di con CP_7 CP_1 avesse condiviso la stessa sorte di quello di trova conferma indiretta Parte_1 nel fatto che anche al pari di emise due note di CP_7 Parte_1 credito riferite ai medesimi corrispettivi di gennaio e febbraio 2015 (cfr. doc. Q all. memoria ex art. 183, 6 n. 3 c.p.c. di parte opponente).
Infine, quanto all'irragionevolezza per di consentire la risoluzione Parte_1 consensuale al 31.12.14, premesso che non è compito di questa Corte indagare sulle dinamiche sottese al concreto dipanarsi dei rapporti tra le parti, si rileva, in ogni caso, che non esplica la pretesa valenza inconciliabile con il quadro di plurimi elementi evidenziati dal primo giudice il fatto che, in un'ottica di ridefinizione dei rispettivi ruoli, segnata dalla costituzione del , Controparte_4 Parte_1 legale rappresentante di due delle società consorziate, tra cui TERRA s.p.a. cui pagina 18 di 32 era stata demandata l'erogazione dei servizi informatici a avesse inteso CP_1 anch'egli, alla luce dei nuovi assetti, far cessare la sua collaborazione personale con CP_1
3. Sull'esecuzione della prestazione.
Con il terzo motivo di gravame, ci si duole che il Tribunale abbia ritenuto che il non avesse dato prova dell'effettuazione delle prestazioni di consulenza per Pt_1 cui è causa.
L'appellante afferma di aver provato la fonte del suo diritto costituita dal contratto del 1° marzo 2012, dal quale emergeva chiaramente l'obbligazione di controparte ed il termine di scadenza della stessa, nonché di aver allegato il mancato pagamento da parte di CP_1
Sostiene inoltre che la prova di aver svolto l'attività di consulenza dedotta in causa si desumerebbe agevolmente dal fatto che egli, pur non essendo né amministratore né dipendente aveva in uso l'indirizzo mail CP_1 con la stessa estensione di quello in uso ai vari soci, Email_2 amministratori e dipendenti e che tale circostanza non potrebbe spiegarsi CP_1 se non in ragione di uno stabile rapporto di collaborazione con l'azienda.
I rilievi dell'appellante vanno disattesi.
Il giudice di prime cure ha correttamente premesso, conformandosi sul punto all'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. U.
Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), che “il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito
e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento”.
Nella specie, non ha contestato la conclusione del contratto CP_1 dell'1.3.2012 con né la sua efficacia fino al 31 dicembre 2014, bensì Parte_1 ha eccepito che il rapporto, a tale data, si era estinto per mutuo consenso.
Il Tribunale, nell'accogliere la tesi dell'opponente, onerata della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del pagina 19 di 32 30/10/2001), ha scrutinato, ritenendola non provata, l'allegazione del Pt_1 finalizzata a minare la rappresentazione offerta dalla controparte, di aver eseguito prestazioni di consulenza anche dopo la pretesa cessazione del rapporto.
Nello specifico, il giudice di prime cure ha osservato che il si era limitato a Pt_1 depositare il contratto con non provando tuttavia in alcun modo che egli, CP_1
a partire da gennaio 2015, allorquando sarebbero cessati i pagamenti poi oggetto di decreto ingiuntivo, avesse svolto dei lavori in proprio per conto dell'odierna attrice-opponente e non quale amministratore di Terra spa, società che erogava i medesimi servizi per conto del appositamente costituito Controparte_4 all'indomani della stipula del contratto del gennaio 2015.
Si tratta di conclusione che resiste alle censure mosse con l'atto di gravame.
Invero, diversamente da quanto opinato dall'appellante, l'effettuazione delle prestazioni di consulenza da parte del nel periodo successivo al Pt_1
31.12.2014, non si ricava né dall'utilizzo dell'indirizzo né Email_2 dalle mail prodotte in atti.
Con riferimento al primo elemento, la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica avesse la medesima estensione usata dai soci Email_2 di rappresenta fatto di per sé irrilevante e inidoneo a dimostrare, CP_1 neppure a livello presuntivo, che il avesse espletato le prestazioni di Pt_1 consulenza, come dal medesimo affermato.
Peraltro, è lo stesso a dichiarare che “L'accesso a tale mail, ivi compresa Pt_1 tutta la pregressa corrispondenza, è stato inibito a nell'ottobre 2018 Parte_1 quando ha comunicato al migrazione dei domini di posta su un gestore CP_1 diverso da Terra” (cfr. pag. 12 dell'atto di appello), avvalorando la tesi secondo cui l'uso di quell'indirizzo era connesso alla prestazione di servizi informatici da parte di TERRA s.p.a.
Quanto alle mail depositate in atti, attraverso le quali l'appellante intenderebbe dimostrare il flusso di posta elettronica con nel periodo dall'agosto 2016 CP_1 all'aprile 2018 (cfr. doc. 15 all. seconda memoria 183 c.p.c.), il Collegio osserva pagina 20 di 32 che si tratta di oltre 1700 mail riversate nel fascicolo di parte senza alcun indice e senza che risulti allegata la loro specifica rilevanza rispetto al motivo di gravame.
Al riguardo, mette conto evidenziare che la mancanza di un indice contenente l'elenco dettagliato delle mail delle quali il avrebbe dovuto illustrare la Pt_1 specifica rilevanza rispetto alla propria tesi difensiva, induce a ritenere non assolto l'onere allegatorio sullo stesso incombente (cfr. in motivazione Cass. Civ.
Sez. 1, Ordinanza n. 19006 del 2022: “Quando la domanda si fonda su documenti, l'attore ha l'onere di indicare in modo specifico nell'atto introduttivo del giudizio (art.163, terzo comma, n.5, cod.proc.civ.) quelli che offre in comunicazione e, altresì, di inserirli nel fascicolo di parte e di elencarli nel relativo indice, che deve essere sottoscritto dal cancelliere ex art.74 disp. att. cod.proc.civ. e comunicato alle altre parti ex art.87 disp. att. cod.proc.civ”).
Invero, come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di legittimità, compito del giudice è quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di “trovare” la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto, o perché, come nel caso in esame, l'indice si limiti a rinviare indistintamente ad un numero spropositato di file EML, senza esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11617 del 26/05/2011).
Peraltro, anche un'eventuale dimostrazione del flusso informatico dedotto non gioverebbe comunque all'appellante.
Da un lato, infatti, non è dato comprendere in che modo attraverso di esso si sarebbe esplicata la prestazione di consulenza “in proprio” che il afferma di Pt_1 aver svolto, dall'altro – come correttamente evidenziato da parte del primo giudice - è pacifico che il avesse continuato a intrattenere rapporti con Pt_1 in quanto amministratore di Terra S.p.a., subentrata nella CP_1
pagina 21 di 32 Consulenza informatica di FINITAL S.p.a. da gennaio 2015, per conto del
. Controparte_4
Del tutto apodittica e priva di rilevanza sul piano probatorio appare poi l'allegazione difensiva dell'appellante secondo la quale “il valore strategico della figura di assurge uno specifico rilievo in quanto egli ha notevoli Parte_1 esperienze sia nel settore informatico e ICT, sia in quello assicurativo, il che gli permette di fornire una professionalità altamente specializzata – e non facilmente reperibile nel mercato del lavoro – nell'ambito dell'implementazione di software specifici per il settore assicurativo”.
4. Sulle istanze istruttorie.
Per motivi logici, va esaminato con priorità il quinto motivo di appello con il quale l'appellante lamenta la mancata ammissione dei capitoli di prova per testi che
“avrebbero coadiuvato il Giudice negli interrogativi che sembrano rimasti in sospeso, ma irragionevolmente alla prova testimoniale è stato impedito lo sfogo”.
A detta dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe violato l'art. 115 c.p.c. non ammettendo “prove testimoniali su capitoli pertinenti e circostanziati, tali da implementare il patrimonio conoscitivo relativo agli atti di causa, che lo stesso
Giudice ritiene in effetti carente, ricorrendo per giungere a sentenza alle presunzioni semplici”.
Ha quindi insistito per l'ammissione di tutte le prove testimoniali richieste, nonché per la corretta valutazione dei documenti dedotti in causa ed in particolare in ordine all'ampia corrispondenza documentata e allegata.
Preliminarmente, non ha ragion d'essere l'eccezione sollevata da circa la CP_1 pretesa tardività della seconda memoria 183 c.p.c. depositata dal basata Pt_1 sull'assunto che, essendo stati concessi termini differiti, dovrebbe considerarsi nel computo anche il dies a quo.
Si osserva, in proposito, che l'art. 155 c.p.c., in base al quale nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno e l'ora iniziali, ha una portata generale che trova applicazione in qualunque situazione. Del resto, che tale sia pagina 22 di 32 l'interpretazione da adottare risulta confermato dal fatto che seguendo il ragionamento di parte appellata si finirebbe per introdurre un termine di decadenza diverso da quello previsto dal legislatore, laddove l'art. 152, primo comma, prevede che i termini per il compimento degli atti del processo possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza “soltanto se la legge lo permette espressamente”.
Nel merito, tuttavia, la prospettazione dell'appellante deve essere disattesa.
Il ha riproposto nella presente sede di gravame tutti i capitoli della prova Pt_1 per testi (dal n. 1 al n. 24) già richiesti in primo grado con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Risulta che il Tribunale, dopo un'iniziale parziale ammissione dei capitoli di prova dedotti da parte opposta (cfr. ordinanza 22.9.2020), ha ritenuto “la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria” concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza 8.8.2022).
Ora, come noto, poiché non possono considerarsi proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello, la parte appellante non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15519 del 07/07/2006).
Nel caso di specie, l'appellante si limita a insistere nelle prove già chieste sull'assunto che le stesse “avrebbero coadiuvato il Giudice negli interrogativi che sembrano rimasti in sospeso” e “potuto dare riscontri obiettivi a circostanze fondamentali”, locuzioni che non esprimono alcuna sufficiente e specifica critica alla decisione istruttoria del Tribunale, men che meno spiegano in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione.
Ciò vale anche laddove l'appellante afferma che la motivazione di irrilevanza formulata contraddirebbe se stessa, perché se da un lato, a detta del primo giudice, “non può assumere infatti alcuna rilevanza, neppure a livello presuntivo, pagina 23 di 32 l'allegato scambio di mail all'indirizzo , allo stesso tempo, Email_1 riguardo all'estensione usata dai soci della società opponente, si afferma “che questo risulta comunque essere un indirizzo privato e che, in ogni caso, ha Pt_1 continuato ad avere rapporti con in quanto amministratore di CP_1
Terra S.p.a.”.
Invero, anche in questo caso nulla risulta argomentato in punto di decisività e rilevanza dei capitoli di prova formulati al di là della generica e inconsistente affermazione che “una più ampia escussione testimoniale avrebbero coadiuvato il
Giudice negli interrogativi che sembrano rimasti in sospeso”.
In ogni caso, ad abundantiam, si evidenzia comunque l'inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale proposti dall'appellante, attenendo gli stessi a fatti irrilevanti (capp. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 22) e/o genericamente dedotti (capp. 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24) e/o valutativi (capp. 4, 12,
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24) o tesi a far emergere circostanze negative
(cap. 2) o in contrasto con il contenuto dei documenti acquisiti in causa (cap. 7).
Quanto poi “all'ampia corrispondenza documentata e allegata”, a cui si richiama l'appellante a sostegno del motivo di appello, non possono che ribadirsi i rilievi, già precedentemente espressi dal Collegio, circa l'inidoneità a soddisfare gli oneri di allegazione posti a carico della parte le oltre 1700 mail riversate nel proprio fascicolo, senza nessun'altra indicazione se non la generica affermazione che si tratterebbe di flusso di posta elettronica con nel periodo dall'agosto 2016 CP_1 all'aprile 2018 (cfr. doc. 15 all. seconda memoria 183 c.p.c.).
5. Sullo scioglimento anticipato del contratto.
Con il quarto motivo di appello, il si duole che sia stata esclusa Pt_1
l'applicabilità della clausola di garanzia presente all'art. 4 del contratto di consulenza dell'01.03.2012, dedotta in via subordinata, avendo il primo giudice sul punto rilevato: “Come ampiamente sopra esposto e motivato, nel caso di specie il contratto tra le odierne parti si è risolto per mutuo consenso, dovendosi escludere un recesso unilaterale anticipato e immotivato, presupposto per
l'applicazione della penale”. pagina 24 di 32 In proposito, l'appellante deduce che, se risoluzione vi è stata, essa è stata unilaterale da parte di e per tale ragione deve ritenersi applicabile al caso CP_1 di specie la penale prevista in contratto.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di tardività sollevata da parte appellata sull'assunto che la domanda sarebbe stata formulata con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. di parte tardivamente depositata e che sarebbe Pt_1 inammissibile nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio.
In relazione al primo rilievo, oltre a doversi richiamare le considerazioni già svolte nel precedente paragrafo in ordine alla tempestività del deposito della seconda memoria 183 c.p.c., valide anche per il deposito della prima memoria 183 c.p.c., si osserva che già con la comparsa di risposta il aveva tempestivamente Pt_1 dedotto che “in denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere cessata
l'efficacia del contratto di consulenza quinquennale del 1.3.12 alla data 31.12.14, non potrà certo obliterarsi la validità (incontestata) della clausola di garanzia a favore del consulente che assicura il pagamento “del 50% dei residui compensi che il consulente avrebbe percepito fino alla naturale scadenza contrattuale” e quindi Euro 52.000,00 oltre IVA e accessori”.
Quanto al secondo rilievo, mette conto evidenziare come l'indirizzo giurisprudenziale richiamato da risulti superato alla luce della recente CP_1 sentenza a Sezioni Unite con cui la Suprema Corte ha statuito che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta (…)” (Cass.
Sez. U - Sentenza n. 26727 del 15/10/2024); interesse che nel caso di specie è incontestabile.
Nel merito, il Collegio rileva che sono stati disattesi i motivi di appello con cui l'appellante ha messo in discussione la decisione di prime cure in ordine pagina 25 di 32 all'accertato scioglimento per mutuo consenso del rapporto contrattuale inter- partes alla data del 31.12.2014.
Ne deriva, che non può trovare accoglimento, gioco-forza, il motivo di appello in esame.
Esso, invero, si fonda sul presupposto indimostrato della cessazione del vincolo contrattuale in forza di un preteso recesso unilaterale ed ingiustificato di CP_1 che non ha spazio a fronte dell'accertata – e qui confermata – risoluzione del rapporto inter partes per mutuo consenso.
***
Logico corollario delle superiori premesse è che l'appello promosso da Parte_1 deve essere respinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
6. Sull'appello incidentale proposto da
[...]
ha proposto appello incidentale contro il capo della sentenza di CP_1 prime cure con cui è stata respinta la sua domanda di risarcimento danni proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con il primo motivo, l'appellante incidentale deduce l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice per aver ritenuto non provata la mala fede o quanto meno la colpa grave dell'opposto.
Nello specifico, viene contestata la decisione impugnata assumendosi che, contrariamente a quanto in essa ritenuto, dall'esame degli atti e delle produzioni di causa emergerebbe che il avrebbe tenuto condotte “connotate da mala Pt_1 fede” o comunque “connotate da grave negligenza” sicché il “convincimento espresso dal primo Giudice in contrasto con le suddette evidenze appare pertanto meritevole di riforma, con conseguente diritto dell'odierna appellante incidentale al risarcimento dei danni che, anche in difetto di specifica prova, possono considerarsi conseguenza normale dell'essere costretti a difendersi da un'iniziativa giudiziale, non solo infondata, ma proposta con artifici e modalità insidiose che hanno determinato il più che concreto pericolo di subire un'azione
pagina 26 di 32 esecutiva ingiusta e poi coltivata con ulteriori artifici, simulazioni e mezzi ostruzionistici e defatigatori”.
La doglianza è fondata, per quanto di ragione.
Dagli atti di causa emerge che nel ricorso per ingiunzione indicò, fra i Parte_1 requisiti per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c., sub specie di grave ed imminente pericolo di solvibilità del debitore, la circostanza che era “Soggetto ad attività di direzione e coordinamento della CP_1
FINANZIARIA Italiana S.p.a.”, la quale a sua volta era “sottoposta a Concordato
Preventivo”, e che dalla relazione del liquidatori giudiziali emergeva una situazione di significativo ritardo nella realizzazione delle attività, di erosione del fondo rischi e di riduzione della percentuale di soddisfacimento del ceto creditorio chirografario, tale da “riverberarsi negativamente sulle società dipendenti dal concordato e per l'effetto sui loro creditori”.
Con l'atto di citazione in opposizione, propose in via d'urgenza istanza di CP_1 immediata sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto allegando come, temerariamente e nella piena consapevolezza dell'ingiungente
(azionista di Finanziaria Italiana s.p.a.), fosse stata rappresentata la soggezione di al controllo di Finanziaria Italiana in concordato preventivo, quando in CP_1 realtà fin dal maggio 2015 Finanziaria Italiana S.p.A. in concordato preventivo, aveva venduto l'intera partecipazione in alla Società "VSI Vettore CP_1
Sistema Italia - S.r.l.", sicché, sin da quella data, non era più sotto il CP_1 controllo di Finanziaria Italiana.
L'opponente documentò la propria istanza producendo sia l'atto di cessione della partecipazione azionaria del 25.5.2015 da cui emergeva effettivamente la vendita da parte di Finanzia Italiana s.p.a. in concordato preventivo a Vettore Sistema
Italia s.r.l. delle azioni di (cfr. doc. 10 all. fascicolo parte CP_1 opponente) sia la visura storica di (cfr. doc. 11 all. fascicolo parte CP_1 opponente).
pagina 27 di 32 Da qui, l'immediata sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto da parte del giudice del merito, confermata anche nel contraddittorio delle parti.
Ciò premesso, a giudizio di questa Corte, ha errato il Tribunale nel ritenere non ricorrenti i presupposti per emettere la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, richiesta dall'opponente nei confronti dell'opposta.
Sulla base delle evidenze processuali emerse in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, risulta invero che chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo sulla base di elementi che egli sapeva non corrispondere al vero o che avrebbe dovuto sapere non essere veri.
infatti, detiene una partecipazione in Finanziaria Italiana s.p.a. in Parte_1 concordato preventivo, come da lui stesso ammesso (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione in primo grado), il che consente di affermare che egli ben sapeva che già dal maggio 2015 Finanziaria Italiana s.p.a. aveva ceduto la proprietà delle azioni a terzi. CP_1
In ogni caso, già sulla base della visura camerale di accessibile da CP_1 parte di chiunque, sarebbe stato agevole riscontrare il passaggio di proprietà da
Finanziaria Italiana s.p.a. a Vettore Sistema Italia s.r.l. (cfr. pag. 21 della visura in atti).
Da un tale stato di cose, emerge che il tenne una condotta, per lo meno, Pt_1 gravemente colposa in quanto lo stesso, con assoluta spregiudicatezza, senza porre in essere quel minimo di verifiche che un comportamento diligente avrebbe imposto di compiere, ebbe a rappresentare in giudizio circostanze non rispondenti al vero inducendo il giudice del monitorio ad emettere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ed esponendo la società debitrice a conseguenze pregiudizievoli, stante anche la rilevante somma ingiunta.
Quanto al pregiudizio subito, ha reclamato il proprio diritto ad CP_1 essere risarcita affermando che i danni, anche in difetto di specifica prova, possono considerarsi conseguenza normale dell'essere stati costretti a difendersi da un'iniziativa giudiziale, non solo infondata, ma proposta con artifici e modalità pagina 28 di 32 insidiose che hanno determinato il più che concreto pericolo di subire un'azione esecutiva ingiusta.
Si tratta di prospettazione condivisibile.
Invero, conformemente all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità nella materia, l'espressa previsione, da parte dell'art. 96 cod. proc. civ., del potere del giudice di liquidare il danno da responsabilità processuale aggravata si basa sulla considerazione che tale danno non può di norma essere provato nel suo esatto ammontare e quindi deve poter essere liquidato equitativamente dal giudice (cfr.
Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 22588 del 16/10/2020; Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 10196 del 03/08/2000; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8857 del
10/10/1996).
Ai fini della quantificazione del danno, il giudice può fare riferimento a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario, non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24645 del 27/11/2007; Cass. 24/02/2000, n. 16; Cass. Sez. Unite, 19/02/2002, n.
2420).
Nella specie, a causa della temeraria condotta processuale del Pt_1 CP_1 si è vista esposta al pericolo di un'azione esecutiva da parte del priva
[...] Pt_1 di fondamento e ha dovuto contrastare l'ingiustificata iniziativa avversaria predisponendo una difesa ad hoc, con conseguenti costi processuali e con oneri documentali e di difesa straordinari.
Ciò premesso, il danno subito dall'opponente può essere determinato in un ammontare che, tenuto conto dei tempi e delle attività difensive aggiuntive richieste, appare equo determinare nella misura di 1/3 degli oneri processuali liquidati in primo grado, pari a € 2.350,66, già attualizzati.
Parimenti fondato è il secondo motivo di gravame.
pagina 29 di 32 Secondo la prospettazione dell'appellante per l'accertamento della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non occorrerebbe l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente.
Ora, nel caso di specie, è evidente come il comportamento temerario tenuto dal non solo abbia causato a un danno, nei termini sopra precisati, ma Pt_1 CP_1 sia anche indicativo dell'uso distorto dello strumento processuale e dello sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali.
Di conseguenza, il deve essere condannato anche al pagamento in favore di Pt_1
a titolo di sanzione, di un'ulteriore somma, ai sensi del terzo comma CP_1 dell'art. 96 c.p.c., che si reputa equo determinare in € 1.000,00.
Infine, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. introdotto dal D.lgs.
149/2022, in vigore dal 28.2.2023, il va altresì condannato al pagamento in Pt_1 favore della cassa delle ammende della somma di € 1.000,00.
7. Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio debbono essere poste a carico dell'appellante e vanno liquidate, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M.
55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia
(dichiarato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 52.001,00 a € 260.000,00) e l'impegno difensivo
(medio) prestato, ed esclusa la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria, alla stregua del seguente computo: € 9.991,00 per compensi (di cui: € 2.977,00 per la fase di studio;
€ 1.911,00 per la fase introduttiva e € 5.103,00 per la fase decisoria) e in € 805,75 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
8. Sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da
CP_1
pagina 30 di 32 La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da anche CP_1 nell'ambito della presente fase di gravame va respinta.
Invero, il comportamento processuale tenuto dal nel presente giudizio di Pt_1 appello risulta dettato da non condivisibili valutazioni sul piano giuridico ma non è connotato da mala fede o colpa grave.
Ciò non determina una modifica della regolamentazione delle spese di lite, in quanto, in base all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 18036 del
06/06/2022).
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione principale è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 – della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 1365/2022 del Tribunale di Arezzo emessa il
[...]
24/12/2022 e pubblicata il 27/12/2022, così provvede:
1) respinge l'appello principale proposto da Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale proposto da CP_1
pagina 31 di 32 3) per l'effetto, condanna a pagare a a titolo di Parte_1 CP_1 risarcimento del danno, ex art. 96, primo comma, c.p.c. la somma equitativamente determinata di € 2.350,66, già attualizzata;
4) condanna a versare a a titolo di sanzione, ex Parte_1 CP_1 art. 96, terzo comma, c.p.c. la somma equitativamente determinata di €
1.000,00;
5) condanna a versare in favore della cassa delle ammende, ai Parte_1 sensi dell'art. art. 96, quarto comma, c.p.c. la somma di € 1.000,00;
6) condanna a rimborsare a le spese del grado che liquida Parte_1 CP_1 in complessivi € 9.991,00 per compensi e in € 805,75 per esborsi, in base al calcolo specificato in parte motiva, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così deciso nella Camera di Consiglio dell'8.10.2025, su relazione della dott.ssa MA ER PA.
Il Consigliere Estensore
MA ER PA
La Presidente
NI MO
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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