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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7641 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Napoli , in persona della dott.ssa Maria Rosaria Lombardi ha emesso, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2523 del 2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Lavoro e Previdenza, vertente TRA
rap.ta e difesa dagli Avv.ti Gianni Emilio Iacobelli e Emilio Parte_1 Iacobelli RICORRENTE E
, in persona del p.t.,rappresentato Controparte_1 CP_2 e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.Vincenzo Romano RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 03.02.2025 la ricorrente in epigrafe agiva dinanzi a questo Tribunale al fine di far:
“1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto;
2. Per l'effetto, Controparte_3 condannare il convenuto al pagamento delle relative differenze retributive, Controparte_3 in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in EURO 2.435,671 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o nella diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
3. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ivi compreso il contributo unificato se dovuto, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori con attribuzione”. La ricorrente deduceva di essere docente con contratto a tempo determinato presso l'istituto comprensivo Pozzuoli I.C. 6 Dicear Quasimodo in Pozzuoli dal 13.09.2024 al 30.06.2025 per 24 ore settimanali quale docente di scuola primaria e di avere in precedenza svolto per diversi periodi attività di supplenza breve in virtù di reiterati contratti a tempo determinato per un totale complessivo di giornate lavorate pari a 527 giorni lavorativi dal 6 novembre 2020 all'8 giugno 2022. Dichiarava di non avere ricevuto la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto Scuola del 15 Marzo 2001 con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del 31.08.1999. Rilevava, altresì, che tali disposizioni prevedevano l'emolumento solo in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato per la durata dell'intero anno scolastico in violazione del principio di non discriminazione così come armonizzato e recepito nel nostro ordinamento sulla base della clausola 4 dell'accordo Quadro. Si costituiva la resistente che contestava la domanda evidenziando la specialità della materia e richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza relativa al caso Motter. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, all'esito delle note depositate ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa. Il ricorso è fondato a va, pertanto, accolto. Questo Giudice, ai sensi dell'art 118 disp att c.p.c., intende richiamarsi alla decisione della Suprema Corte n. 20015 del 2018 che condivide non essendovi ragioni per discostarsi da quanto stabilito. In particolare, il Giudice delle leggi ha compiuto un'esegesi dell'art. 7 del CCNL alla luce dei principi comunitari con particolare riferimento al principio di non discriminazione. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso. L'emolumento in questione è considerato da giurisprudenza costante elemento fisso e continuativo della retribuzione ed in quanto tale rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La clausola 4 dell'Accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa “ha carattere incondizionato” e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, “che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione”, “disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, De. Ce. Al.;8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.). In particolare tali differenti condizioni possano essere giustificate da ragioni oggettive, da identificarsi in elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti che consentano di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (Corte giust., 22 dicembre 2010 C-444/09 Ga. e C-456/09 To., punti 54 e 55). La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte Europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" (sent. 18/12/2012 in causa pt. 50-51 e precedenti in essa Per_1 richiamati). Pertanto, l'interpretazione delle norme contrattuale deve essere guidata dai principi comunitari e costituzionali per cui fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario. Conclusivamente, si deve affermare conformemente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte nelle citata sentenza “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale”. Va condivisa, quindi, l'affermazione attorea secondo cui il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito in ragione dei compiti disimpegnati dai precari all'interno dell'amministrazione scolastica, ove la condizione di supplente “temporaneo” non rileva sul piano delle attività disimpegnate ma solo sul piano dell'organizzazione del servizio svolto in relazione alla durata dell'incarico.
In applicazione della disposizione citata secondo cui il trattamento deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. È stata fornita la prova, mediante la documentazione in atti, dello svolgimento dell'attività di docente in virtù di supplenze temporanee per i periodi anzidetti. La ricorrente ha diritto a quanto richiesto in ricorso e l'amministrazione scolastica ha l'obbligo di riconoscere tale importo computato secondo i criteri indicati. I conteggi elaborati non risultano, infatti, contestati e sono conformi alle disposizioni contrattuali vigenti ratione temporis. Ai sensi dell'art 22 della l. 724 del 1994 sono dovuti i soli interessi legali. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente
PQM
Così provvede: a) Dichiara il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di cui all'art 7 del CCNL 15.3.2001 per i periodi indicati in premessa con condanna della resistente al pagamento di € 2435.671 oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
b) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€1.3150,00, oltre CU IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione. Si comunichi. Napoli,22 ottobre 2025 IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi
rap.ta e difesa dagli Avv.ti Gianni Emilio Iacobelli e Emilio Parte_1 Iacobelli RICORRENTE E
, in persona del p.t.,rappresentato Controparte_1 CP_2 e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.Vincenzo Romano RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 03.02.2025 la ricorrente in epigrafe agiva dinanzi a questo Tribunale al fine di far:
“1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto;
2. Per l'effetto, Controparte_3 condannare il convenuto al pagamento delle relative differenze retributive, Controparte_3 in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in EURO 2.435,671 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o nella diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
3. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ivi compreso il contributo unificato se dovuto, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori con attribuzione”. La ricorrente deduceva di essere docente con contratto a tempo determinato presso l'istituto comprensivo Pozzuoli I.C. 6 Dicear Quasimodo in Pozzuoli dal 13.09.2024 al 30.06.2025 per 24 ore settimanali quale docente di scuola primaria e di avere in precedenza svolto per diversi periodi attività di supplenza breve in virtù di reiterati contratti a tempo determinato per un totale complessivo di giornate lavorate pari a 527 giorni lavorativi dal 6 novembre 2020 all'8 giugno 2022. Dichiarava di non avere ricevuto la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto Scuola del 15 Marzo 2001 con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del 31.08.1999. Rilevava, altresì, che tali disposizioni prevedevano l'emolumento solo in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato per la durata dell'intero anno scolastico in violazione del principio di non discriminazione così come armonizzato e recepito nel nostro ordinamento sulla base della clausola 4 dell'accordo Quadro. Si costituiva la resistente che contestava la domanda evidenziando la specialità della materia e richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza relativa al caso Motter. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, all'esito delle note depositate ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa. Il ricorso è fondato a va, pertanto, accolto. Questo Giudice, ai sensi dell'art 118 disp att c.p.c., intende richiamarsi alla decisione della Suprema Corte n. 20015 del 2018 che condivide non essendovi ragioni per discostarsi da quanto stabilito. In particolare, il Giudice delle leggi ha compiuto un'esegesi dell'art. 7 del CCNL alla luce dei principi comunitari con particolare riferimento al principio di non discriminazione. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso. L'emolumento in questione è considerato da giurisprudenza costante elemento fisso e continuativo della retribuzione ed in quanto tale rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La clausola 4 dell'Accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa “ha carattere incondizionato” e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, “che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione”, “disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, De. Ce. Al.;8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.). In particolare tali differenti condizioni possano essere giustificate da ragioni oggettive, da identificarsi in elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti che consentano di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (Corte giust., 22 dicembre 2010 C-444/09 Ga. e C-456/09 To., punti 54 e 55). La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte Europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" (sent. 18/12/2012 in causa pt. 50-51 e precedenti in essa Per_1 richiamati). Pertanto, l'interpretazione delle norme contrattuale deve essere guidata dai principi comunitari e costituzionali per cui fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario. Conclusivamente, si deve affermare conformemente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte nelle citata sentenza “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale”. Va condivisa, quindi, l'affermazione attorea secondo cui il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito in ragione dei compiti disimpegnati dai precari all'interno dell'amministrazione scolastica, ove la condizione di supplente “temporaneo” non rileva sul piano delle attività disimpegnate ma solo sul piano dell'organizzazione del servizio svolto in relazione alla durata dell'incarico.
In applicazione della disposizione citata secondo cui il trattamento deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. È stata fornita la prova, mediante la documentazione in atti, dello svolgimento dell'attività di docente in virtù di supplenze temporanee per i periodi anzidetti. La ricorrente ha diritto a quanto richiesto in ricorso e l'amministrazione scolastica ha l'obbligo di riconoscere tale importo computato secondo i criteri indicati. I conteggi elaborati non risultano, infatti, contestati e sono conformi alle disposizioni contrattuali vigenti ratione temporis. Ai sensi dell'art 22 della l. 724 del 1994 sono dovuti i soli interessi legali. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente
PQM
Così provvede: a) Dichiara il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di cui all'art 7 del CCNL 15.3.2001 per i periodi indicati in premessa con condanna della resistente al pagamento di € 2435.671 oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
b) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€1.3150,00, oltre CU IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione. Si comunichi. Napoli,22 ottobre 2025 IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi