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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/08/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7192/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7192/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabio Cesare, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte opponente
Contro
, e per essa quale mandataria la società Controparte_1 P.IVA_1 [...] rappresentata dalla procuratrice speciale cui è Controparte_2 Controparte_3 succeduta la società rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pucci, Parte_2 elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte opposta
Conclusioni
Conclusioni per parte opponente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, così giudicare: In via principale,
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva di in assenza di prova che il credito CP_1 oggetto del presente procedimento rientri tra i crediti oggetto della cessione riferita da controparte;
- dichiarare la carenza di legittimazione di quale mandataria di Parte_2 CP_1 in assenza di documentazione a supporto di tale affermazione ed in ogni caso perché un incarico in tal senso sarebbe nullo e quindi non avrebbe comunque il potere di Parte_2 rappresentanza;
- inoltre dichiararne il difetto di costituzione in giudizio in assenza di deposito in atti della presunta procura rilasciata da all'avv. Pucci;
Parte_2 - in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 1895/2022 (R.G. 4127/2022) relativamente alle domande formulate dalla Banca nei confronti di per le ragioni Parte_1 esposte in atti ed in ogni caso dichiarare che nulla deve all'opposta Parte_1 ed alla sua procuratrice per le ragioni esposte in atti, Controparte_4 Controparte_1 rigettando anche la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Conclusioni per parte opposta
“Piaccia all'Ill.mo Giudice dell'adito Tribunale, respinta ogni contraria istanza di merito ed istruttoria, così pronunciarsi: In via preliminare: emettere, fin dalla prima udienza, ordinanza di provvisoria esecuzione art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta e non si palesa di pronta e facile soluzione;
Nel merito:
- rigettare l'opposizione avversa, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo telematico n.1895/2022 R.G.n.4127/2022 emesso dal Tribunale di Bergamo;
- condannare al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c. per un importo quantomeno pari alle liquidande spese processuali ovvero nella misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia”.
Motivi in fatto e in diritto
Premessa sulla correlazione tra la cd. ragione più liquida e tecniche redazionali della sentenza. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida (Cass. n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n. 9309/2020).
Tale approccio interpretativo – in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo Nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza – a fronte dell'esito del giudizio e delle ragioni poste a fondamento della decisione che rendono processualmente inutile il richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sollecitato da parte opponente nella comparsa conclusionale – illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum.
1. PREMESSA DI SINTESI SUL PROCEDIMENTO MONITORIO. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. la società e per essa quale mandataria la società Controparte_1 [...] ha chiesto e ottenuto che il Tribunale di Bergamo ingiungesse alla società debitrice Controparte_2 principale di pagare l'importo di € 154.401,16 pari al debito maturato con la stipula del Parte_3 contratto di mutuo n. 00/156415/51 del 24 maggio 2011.
La ricorrente ha chiesto e ottenuto altresì che il Tribunale di Bergamo ingiungesse al fideiussore
- odierno opponente - di pagare l'importo di € 100.000,00, pari al Parte_1 massimale della garanzia assunta.
2. ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE. L'opposizione proposta dal signor Parte_1 che l'opposta per mezzo delle società mandatarie che si sono
[...] Controparte_1 succedute nel processo ( e ha chiesto di Controparte_2 Parte_2 rigettare, è fondata e pertanto, per i motivi che si vanno ad illustrare, deve essere accolta. Contr 2.1. Vale evidenziare innanzitutto che la fideiussione dedotta dalla società in sede monitoria quale titolo della pretesa creditoria avanzata nei confronti del signor non è stata Parte_1 prodotta in sede monitoria, né, una volta introdotto il presente giudizio di cognizione, è stata prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta. La fideiussione non è stata prodotta neanche in sede di prima udienza. La prova della pretesa creditoria vantata è stata prodotta in allegato alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c., dunque con deposito tempestivo rispetto al termine posto dal codice di procedura civile per le produzioni documentali, ma evidentemente oltre il termine posto dal codice di procedura civile per lo svolgimento delle attività assertive, termine che coincide con il deposito della memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c.
2.2. Dichiarata la competenza del giudice adito ed accertata la legittimazione ad agire di parte opposta, nel rispetto del principio della cd. ragione più liquida richiamato in premessa l'opposizione deve essere accolta in ragione della fondatezza dell'eccezione formulata da parte opponente ai sensi dell'art. 1957 cod.civ.
2.2.a. In ordine all'eccezione formulata dal signor ai sensi dell'art. 1957 cod.civ., Parte_1 entro il termine posto dalla legge per la formulazione delle reciproche eccezioni, le parti hanno dedotto quanto segue:
- PARTE OPPONENTE ha eccepito l'estinzione della fideiussione perché la banca non ha coltivato le azioni di recupero nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazioni principale. L'eccezione è stata supportata da puntuali argomenti (su cui si tornerà più avanti sub § 2.2.c.) illustrati nell'atto di citazione e ribaditi nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c.; l'eccezione
è stata rinnovata nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2.
- PARTE OPPOSTA ha contraddetto con le argomentazioni avversarie formulando nella comparsa di costituzione e risposta la seguente eccezione: “E' evidente che debba ritenersi tardiva l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. formulata dall'opponente. Ed infatti, più precisamente, un conto è contestare la nullità della fideiussione, qualora parte opponente avesse dei validi motivi per farlo, altro conto è eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c. della
Banca per non aver tempestivamente agito contro il debitore principale, circostanza smentita documentalmente.”
Tale argomento è stato poi rinnovato da parte opposta in questi stessi termini, pur a fronte della contestazione avversaria che in tale argomentare ha ravvisato un' “affermazione apodittica” in quanto la banca si è limitata ad affermare “che l'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. sarebbe palesemente tardiva ma senza in alcun modo spiegare da cosa deriverebbe tale tardività.”
2.2.b. Prima di illustrare le ragioni per cui l'eccezione formulata dall'opponente ex art. 1957 cod.civ. risulta fondata è doveroso rilevare, sia pure in via di estrema sintesi, che il rispetto del principio del contraddittorio e quindi del diritto di difesa inibisce al giudice di trarre dai documenti prodotti in giudizio delle deduzioni che non siano state in alcun modo poste negli atti difensivi entro i termini posti dalla legge per lo svolgimento dell'attività assertiva;
il giudice non può infatti supplire l'originario difetto di allegazione ed è tenuto ad esaminare i documenti prodotti e il relativo contenuto (nel presente giudizio: la fideiussione e le sue clausole) solo per indagare in ordine a circostanze e fatti quanto meno prospettati negli atti difensivi (al giudice è, dunque, inibita tale operazione allorquando le parti si limitino a rinviare genericamente ai documenti prodotti, senza svolgere argomentazioni difensive, cfr. Cass. SS.UU. n.2435/2008, Cass. n. 1419/1994, Cass. n.
1385/1995).
2.2.c. Tanto precisato ed individuato nei termini di cui al § 2.2.a. il perimetro del thema decidendum per come prospettato e delineato dalle parti stesse, deve osservarsi che:
- il contratto di mutuo è stato stipulato dalla debitrice principale il 24 maggio 2011;
- la banca mutuante, con comunicazione del 4 novembre 2013, ha eccepito l'inadempimento della mutuataria nel pagamento delle rate, con conseguente decadenza del beneficio del termine e contestuale assegnazione alla mutuataria del termine di 5 giorni per adempiere all'integrale restituzione del mutuo: lo spirare di tale termine coincide con la scadenza dell'obbligazione. Come correttamente eccepito da parte opponente, dopo la comunicazione di intervenuta decadenza del beneficio del termine del 4 novembre 2013 con contestuale messa in mora, la banca non ha intrapreso alcuna iniziativa a tutela della propria pretesa creditoria, fino all'invio della comunicazione del 18 settembre 2018 con cui, nel comunicare l'intervenuta cessione del credito, invitava la società mutuataria ad adempiere.
La banca ha pertanto mancato di osservare il disposto dell'art. 1957 cod.civ. per non aver proposto istanze contro il debitore, istanze che, come da giurisprudenza nettamente maggioritaria, se in caso di fideiussione devono consistere in iniziative di tutela giurisdizionale finalizzate all'ottenimento del pagamento, in caso di contratto autonomo a prima richiesta, per impedire la decadenza ex art. 1957 cod.civ., possono consistere in atti stragiudiziali di pagamento (a supporto, ex multis, v. Corte di Appello di Milano n. 920/2025).
Parte opposta, che – come già chiarito - si è limitata ad eccepire la tardività con cui parte opponente ha formulato l'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod.civ. (vale ribadire che l'eccezione è stata formulata nell'atto di citazione), ha solo aggiunto che la banca ha tempestivamente agito contro il debitore come emerge dalla documentazione prodotta.
In realtà, come correttamente eccepito da parte opponente, dalla documentazione prodotta non vi è prova di una iniziativa intrapresa dalla banca entro i sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione principale.
Da tanto discende che, ai sensi dell'art. 1957 cod.civ., deve essere dichiarata la liberazione del signor dall'impegno fideiussorio assunto. Parte_1
L'odierna opposta, attrice in senso sostanziale, non ha pertanto provato di vantare nei confronti dell'ingiunto odierno opponente una pretesa creditoria fondata su un titolo efficace. Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
3. SPESE DI LITE. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
e le spese pertanto sono poste a carico di parte opposta. Visto il D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa individuato con riferimento al petitum, applicati i valori medi per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria ed i valori minimi per la fase istruttoria per compenso professionale è liquidato l'importo di € 11.268,00, oltre spese anticipate (contributo unificato e marche da bollo) e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: In accoglimento dell'opposizione,
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1895/2022 pronunciato dal Tribunale di Bergamo il 5 luglio
2022.
2. Condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 che liquida in € 11.268,00 per compenso professionale, oltre Parte_1 spese anticipate (contributo unificato e marche da bollo) e oltre 15% per spese forfetarie,
IVA e CPA.
Bergamo, 12 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7192/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabio Cesare, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte opponente
Contro
, e per essa quale mandataria la società Controparte_1 P.IVA_1 [...] rappresentata dalla procuratrice speciale cui è Controparte_2 Controparte_3 succeduta la società rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pucci, Parte_2 elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte opposta
Conclusioni
Conclusioni per parte opponente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, così giudicare: In via principale,
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva di in assenza di prova che il credito CP_1 oggetto del presente procedimento rientri tra i crediti oggetto della cessione riferita da controparte;
- dichiarare la carenza di legittimazione di quale mandataria di Parte_2 CP_1 in assenza di documentazione a supporto di tale affermazione ed in ogni caso perché un incarico in tal senso sarebbe nullo e quindi non avrebbe comunque il potere di Parte_2 rappresentanza;
- inoltre dichiararne il difetto di costituzione in giudizio in assenza di deposito in atti della presunta procura rilasciata da all'avv. Pucci;
Parte_2 - in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 1895/2022 (R.G. 4127/2022) relativamente alle domande formulate dalla Banca nei confronti di per le ragioni Parte_1 esposte in atti ed in ogni caso dichiarare che nulla deve all'opposta Parte_1 ed alla sua procuratrice per le ragioni esposte in atti, Controparte_4 Controparte_1 rigettando anche la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Conclusioni per parte opposta
“Piaccia all'Ill.mo Giudice dell'adito Tribunale, respinta ogni contraria istanza di merito ed istruttoria, così pronunciarsi: In via preliminare: emettere, fin dalla prima udienza, ordinanza di provvisoria esecuzione art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta e non si palesa di pronta e facile soluzione;
Nel merito:
- rigettare l'opposizione avversa, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo telematico n.1895/2022 R.G.n.4127/2022 emesso dal Tribunale di Bergamo;
- condannare al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c. per un importo quantomeno pari alle liquidande spese processuali ovvero nella misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia”.
Motivi in fatto e in diritto
Premessa sulla correlazione tra la cd. ragione più liquida e tecniche redazionali della sentenza. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida (Cass. n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n. 9309/2020).
Tale approccio interpretativo – in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo Nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza – a fronte dell'esito del giudizio e delle ragioni poste a fondamento della decisione che rendono processualmente inutile il richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sollecitato da parte opponente nella comparsa conclusionale – illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum.
1. PREMESSA DI SINTESI SUL PROCEDIMENTO MONITORIO. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. la società e per essa quale mandataria la società Controparte_1 [...] ha chiesto e ottenuto che il Tribunale di Bergamo ingiungesse alla società debitrice Controparte_2 principale di pagare l'importo di € 154.401,16 pari al debito maturato con la stipula del Parte_3 contratto di mutuo n. 00/156415/51 del 24 maggio 2011.
La ricorrente ha chiesto e ottenuto altresì che il Tribunale di Bergamo ingiungesse al fideiussore
- odierno opponente - di pagare l'importo di € 100.000,00, pari al Parte_1 massimale della garanzia assunta.
2. ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE. L'opposizione proposta dal signor Parte_1 che l'opposta per mezzo delle società mandatarie che si sono
[...] Controparte_1 succedute nel processo ( e ha chiesto di Controparte_2 Parte_2 rigettare, è fondata e pertanto, per i motivi che si vanno ad illustrare, deve essere accolta. Contr 2.1. Vale evidenziare innanzitutto che la fideiussione dedotta dalla società in sede monitoria quale titolo della pretesa creditoria avanzata nei confronti del signor non è stata Parte_1 prodotta in sede monitoria, né, una volta introdotto il presente giudizio di cognizione, è stata prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta. La fideiussione non è stata prodotta neanche in sede di prima udienza. La prova della pretesa creditoria vantata è stata prodotta in allegato alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c., dunque con deposito tempestivo rispetto al termine posto dal codice di procedura civile per le produzioni documentali, ma evidentemente oltre il termine posto dal codice di procedura civile per lo svolgimento delle attività assertive, termine che coincide con il deposito della memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c.
2.2. Dichiarata la competenza del giudice adito ed accertata la legittimazione ad agire di parte opposta, nel rispetto del principio della cd. ragione più liquida richiamato in premessa l'opposizione deve essere accolta in ragione della fondatezza dell'eccezione formulata da parte opponente ai sensi dell'art. 1957 cod.civ.
2.2.a. In ordine all'eccezione formulata dal signor ai sensi dell'art. 1957 cod.civ., Parte_1 entro il termine posto dalla legge per la formulazione delle reciproche eccezioni, le parti hanno dedotto quanto segue:
- PARTE OPPONENTE ha eccepito l'estinzione della fideiussione perché la banca non ha coltivato le azioni di recupero nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazioni principale. L'eccezione è stata supportata da puntuali argomenti (su cui si tornerà più avanti sub § 2.2.c.) illustrati nell'atto di citazione e ribaditi nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c.; l'eccezione
è stata rinnovata nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2.
- PARTE OPPOSTA ha contraddetto con le argomentazioni avversarie formulando nella comparsa di costituzione e risposta la seguente eccezione: “E' evidente che debba ritenersi tardiva l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. formulata dall'opponente. Ed infatti, più precisamente, un conto è contestare la nullità della fideiussione, qualora parte opponente avesse dei validi motivi per farlo, altro conto è eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c. della
Banca per non aver tempestivamente agito contro il debitore principale, circostanza smentita documentalmente.”
Tale argomento è stato poi rinnovato da parte opposta in questi stessi termini, pur a fronte della contestazione avversaria che in tale argomentare ha ravvisato un' “affermazione apodittica” in quanto la banca si è limitata ad affermare “che l'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. sarebbe palesemente tardiva ma senza in alcun modo spiegare da cosa deriverebbe tale tardività.”
2.2.b. Prima di illustrare le ragioni per cui l'eccezione formulata dall'opponente ex art. 1957 cod.civ. risulta fondata è doveroso rilevare, sia pure in via di estrema sintesi, che il rispetto del principio del contraddittorio e quindi del diritto di difesa inibisce al giudice di trarre dai documenti prodotti in giudizio delle deduzioni che non siano state in alcun modo poste negli atti difensivi entro i termini posti dalla legge per lo svolgimento dell'attività assertiva;
il giudice non può infatti supplire l'originario difetto di allegazione ed è tenuto ad esaminare i documenti prodotti e il relativo contenuto (nel presente giudizio: la fideiussione e le sue clausole) solo per indagare in ordine a circostanze e fatti quanto meno prospettati negli atti difensivi (al giudice è, dunque, inibita tale operazione allorquando le parti si limitino a rinviare genericamente ai documenti prodotti, senza svolgere argomentazioni difensive, cfr. Cass. SS.UU. n.2435/2008, Cass. n. 1419/1994, Cass. n.
1385/1995).
2.2.c. Tanto precisato ed individuato nei termini di cui al § 2.2.a. il perimetro del thema decidendum per come prospettato e delineato dalle parti stesse, deve osservarsi che:
- il contratto di mutuo è stato stipulato dalla debitrice principale il 24 maggio 2011;
- la banca mutuante, con comunicazione del 4 novembre 2013, ha eccepito l'inadempimento della mutuataria nel pagamento delle rate, con conseguente decadenza del beneficio del termine e contestuale assegnazione alla mutuataria del termine di 5 giorni per adempiere all'integrale restituzione del mutuo: lo spirare di tale termine coincide con la scadenza dell'obbligazione. Come correttamente eccepito da parte opponente, dopo la comunicazione di intervenuta decadenza del beneficio del termine del 4 novembre 2013 con contestuale messa in mora, la banca non ha intrapreso alcuna iniziativa a tutela della propria pretesa creditoria, fino all'invio della comunicazione del 18 settembre 2018 con cui, nel comunicare l'intervenuta cessione del credito, invitava la società mutuataria ad adempiere.
La banca ha pertanto mancato di osservare il disposto dell'art. 1957 cod.civ. per non aver proposto istanze contro il debitore, istanze che, come da giurisprudenza nettamente maggioritaria, se in caso di fideiussione devono consistere in iniziative di tutela giurisdizionale finalizzate all'ottenimento del pagamento, in caso di contratto autonomo a prima richiesta, per impedire la decadenza ex art. 1957 cod.civ., possono consistere in atti stragiudiziali di pagamento (a supporto, ex multis, v. Corte di Appello di Milano n. 920/2025).
Parte opposta, che – come già chiarito - si è limitata ad eccepire la tardività con cui parte opponente ha formulato l'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod.civ. (vale ribadire che l'eccezione è stata formulata nell'atto di citazione), ha solo aggiunto che la banca ha tempestivamente agito contro il debitore come emerge dalla documentazione prodotta.
In realtà, come correttamente eccepito da parte opponente, dalla documentazione prodotta non vi è prova di una iniziativa intrapresa dalla banca entro i sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione principale.
Da tanto discende che, ai sensi dell'art. 1957 cod.civ., deve essere dichiarata la liberazione del signor dall'impegno fideiussorio assunto. Parte_1
L'odierna opposta, attrice in senso sostanziale, non ha pertanto provato di vantare nei confronti dell'ingiunto odierno opponente una pretesa creditoria fondata su un titolo efficace. Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
3. SPESE DI LITE. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
e le spese pertanto sono poste a carico di parte opposta. Visto il D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa individuato con riferimento al petitum, applicati i valori medi per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria ed i valori minimi per la fase istruttoria per compenso professionale è liquidato l'importo di € 11.268,00, oltre spese anticipate (contributo unificato e marche da bollo) e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: In accoglimento dell'opposizione,
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1895/2022 pronunciato dal Tribunale di Bergamo il 5 luglio
2022.
2. Condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 che liquida in € 11.268,00 per compenso professionale, oltre Parte_1 spese anticipate (contributo unificato e marche da bollo) e oltre 15% per spese forfetarie,
IVA e CPA.
Bergamo, 12 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo