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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3574 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lorenzo S. Saponaro, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Lorenzo S. Saponaro, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 20 novembre 2024 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 19.8.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 31.5.2008 in Nardò
(LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati due figli Per_ e, cioè, il 6.4.2009 e il 1°.12.2011; che la situazione economica delle parti era Per_1 quella specificata in ricorso;
che il rapporto coniugale, dopo un primo periodo di armonia e reciproco sostegno, si era andato progressivamente deteriorando ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, alle seguenti condizioni, indicate in atti:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto. Per_ 2) I figli minori e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre con la quale continueranno a vivere nella casa familiare di via De
Santis n. 19 in Porto Cesareo che, pertanto, viene assegnata alla sig.ra con obbligo per il CP_1 sig. di andare a vivere altrove non appena avrà reperito altra idonea sistemazione abitativa Parte_1
e comunque entro e non oltre giorni quindici dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale per i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c..
3) Salvo un diverso calendario di visite ritenuto dal Tribunale più confacente all'interesse dei figli Per minori, il sig. potrà tenere con se i figli e dalle ore 20.00 del martedì fino al Parte_1 Per_1 mattino successivo con obbligo di riaccompagnarli a scuola, il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle ore 19.00, nonché un fine settimana alterno dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 20 di domenica, in ogni caso con l'obbligo per il padre di prelevarli e riaccompagnarli presso l'abitazione di Via De Santis n. 19.
Durante le festività natalizie gli stessi trascorreranno con uno dei genitori la settimana del Natale (dal 23.12. fino al 30.12) o quella del Capodanno (dal 31.12 fino all'epifania) ad anni alterni, iniziando la madre a Per tenere con se e per il Natale del 2024, mentre trascorreranno tutte le festività Pasquali con uno Per_1 dei genitori ad anni alterni iniziando il signor a tenere con se i figli per la Pasqua del Parte_1
2025. Infine durante il periodo estivo i minori trascorreranno con il padre un periodo di vacanza di 15 giorni consecutivi, che sarà previamente concordato con la signora entro il 30 marzo di ogni anno. Egli CP_1 inoltre potrà fare visita ai figli tutti i giorni previo avviso alla madre. Per 4) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , il signor Per_1 Parte_1 corrisponderà alla sig.ra l'importo di € 300,00 entro il 1° giorno di ogni mese con decorrenza CP_1 dalla data del deposito del presente ricorso, importo che sarà soggetto all' aggiornamento ISTAT annuale;
le spese straordinarie nell'interesse dei figli (spese specialistiche, ivi comprese quelle odontoiatriche e oculistiche, ticket sanitari, conseguenti prescrizioni terapeutiche, eventuali apparecchi correttivi, spese per l'istruzione, la formazione, quali tasse di iscrizione, dotazione libraria, materiale didattico, gite, attività integrative, spese per lo sport) , saranno sostenute dai genitori al 50% previo accordo preliminare e successive presentazione di documentazione giustificativa della spesa medesima, con obbligo dell'altro genitore di provvedere al rimborso entro i successivi 20 giorni.
5) Per il resto i coniugi dichiarano di aver definito ogni altro rapporto di natura economica e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
6) I coniugi si scambiano le dichiarazioni di consenso per i nulla osta necessari al rilascio, al rinnovo Per ed all'inserimento nel passaporto dei figli e , nonché al rilascio della carta di identità valida per Per_1
l'espatrio.”.
Per l'udienza del 20.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno aggiornato le condizioni tra loro concordate, con atto sottoscritto da entrambe le parti e dal loro difensore e depositato in data 11.11.2024, integrando, in particolare, la regolamentazione con il richiamo al Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce per quanto attiene alla regolamentazione delle spese straordinarie e precisando di voler modificare, nei seguenti termini, il punto 4) delle condizioni concordate relativamente al contributo per il mantenimento dei figli minori: “Il signor corrisponderà alla signora Parte_1 CP_1
Per l'importo di euro 150,00 quale contributo di mantenimento per ciascuno dei figli minori e (euro Per_1
300,00 per entrambi), somma soggetta a rivalutazione ISTAT e che dovrà essere versata entro il primo giorno di ogni mese con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento.”.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, con le modifiche concordate, sottoscritte da entrambe le parti e depositate in vista dell'udienza di trattazione scritta del 20.11.2024, non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate all'interesse della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] CP_1
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio il 31.5.2008 in Nardò (LE), trascritto nei registri
[...] di matrimonio di quel Comune al n. 29 Parte II Serie A anno 2008, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) nulla per le spese;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.1.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore