TAR
Sentenza 26 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00378/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/03/2026
N. 00429 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00378/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2025, proposto da
LI CA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
ZA, BI GA e TE EL, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 237/2023 del Tribunale ordinario di MA, Sezione Lavoro, in materia di retribuzione professionale docente, passata in giudicato; N. 00378/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, LI CA ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 237/2023, pubblicata in data 8.11.2023, con la quale il Tribunale ordinario di
MA ha così statuito “condanna il MIM al pagamento in favore di CAPONE
CAROLINA della somma di euro € 1.123,26 oltre interessi legali”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è dapprima costituito con atto di mera forma, procedendo al successivo deposito di una relazione attestante l'avvenuta corresponsione di quanto dovuto a titolo di spese legali in favore dei difensori antistatari e, infine, con nota depositata in data 8.10.2025 ha rappresentato di aver
“attivato la procedura di pagamento in data 26.09.2025 disponendo la liquidazione in favore della ricorrente di €1.123,26, tramite NOIPA, ovvero sia l'applicativo digitale gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e finalizzato alla corresponsione, tra l'altro, degli stipendi ai dipendenti pubblici”, come risulterebbe da un prospetto che, tuttavia, non è stato versato agli atti.
3.- Con memoria depositata il 6.3.2026 la ricorrente ha dato atto dell'intervenuta corresponsione del dovuto, instando per la declaratoria di cessata materia del contendere e per il favore delle spese di lite. N. 00378/2025 REG.RIC.
4.- La domanda proposta dalla ricorrente in giudizio ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il
Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull'oggetto della controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a..
5.- Il tardivo adempimento conferma l'incontestata fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente e, pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vengono poste a carico del Ministero nella misura di cinque sesti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, meritando compensazione per la restante parte, dato l'intervallo di tempo successivamente intercorso tra la pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro, la formale richiesta di pagamento delle somme dovute, la notifica del ricorso per ottemperanza e l'effettivo pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare alla ricorrente i cinque sesti delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, compensandole per la restante parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL BR, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00378/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Francesca RD
IL PRESIDENTE
EL BR
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 26/03/2026
N. 00429 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00378/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2025, proposto da
LI CA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
ZA, BI GA e TE EL, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 237/2023 del Tribunale ordinario di MA, Sezione Lavoro, in materia di retribuzione professionale docente, passata in giudicato; N. 00378/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, LI CA ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 237/2023, pubblicata in data 8.11.2023, con la quale il Tribunale ordinario di
MA ha così statuito “condanna il MIM al pagamento in favore di CAPONE
CAROLINA della somma di euro € 1.123,26 oltre interessi legali”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è dapprima costituito con atto di mera forma, procedendo al successivo deposito di una relazione attestante l'avvenuta corresponsione di quanto dovuto a titolo di spese legali in favore dei difensori antistatari e, infine, con nota depositata in data 8.10.2025 ha rappresentato di aver
“attivato la procedura di pagamento in data 26.09.2025 disponendo la liquidazione in favore della ricorrente di €1.123,26, tramite NOIPA, ovvero sia l'applicativo digitale gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e finalizzato alla corresponsione, tra l'altro, degli stipendi ai dipendenti pubblici”, come risulterebbe da un prospetto che, tuttavia, non è stato versato agli atti.
3.- Con memoria depositata il 6.3.2026 la ricorrente ha dato atto dell'intervenuta corresponsione del dovuto, instando per la declaratoria di cessata materia del contendere e per il favore delle spese di lite. N. 00378/2025 REG.RIC.
4.- La domanda proposta dalla ricorrente in giudizio ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il
Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull'oggetto della controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a..
5.- Il tardivo adempimento conferma l'incontestata fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente e, pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vengono poste a carico del Ministero nella misura di cinque sesti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, meritando compensazione per la restante parte, dato l'intervallo di tempo successivamente intercorso tra la pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro, la formale richiesta di pagamento delle somme dovute, la notifica del ricorso per ottemperanza e l'effettivo pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare alla ricorrente i cinque sesti delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, compensandole per la restante parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL BR, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00378/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Francesca RD
IL PRESIDENTE
EL BR
IL SEGRETARIO