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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 408/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Mancuso Parte_1
-ricorrente-
contro
e per esso, l' Controparte_1 [...]
, in persona del ministro pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Davide Serrao
-resistente-
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 21.01.2025.
Con ricorso depositato il 20.02.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, premetteva: di essere stato inserito nelle graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia della Provincia di quale personale ATA;
di aver ottenuto nelle G.I. il seguente punteggio: n. 12,53 CP_2 punti per il profilo di assistente amministrativo, n. 7,23 punti per il profilo di collaboratore scolastico 7,23 e n. 13,70 punti per il profilo di assistente tecnico;
che il punteggio attribuito a parte ricorrente non teneva conto dell'intero punteggio allo stesso spettante per l'espletamento del servizio militare di leva prestato presso la Caserma M.O.V.M. Luigi
Giannetto-12° rgt Bersaglieri di Trapani nel periodo dal 18.07.2000 al 18.07.2001, in quanto veniva attribuito un punteggio di 0,60 come previsto dal D.M. di cui si chiede la disapplicazione.
Rilevava l'illegittimità del calcolo sopra riportato in quanto effettuato sulla scorta del D.M.
50/2021 che aveva introdotto un'ingiustificata disparità di trattamento, non prevista da alcuna disposizione normativa, tra coloro che avevano assolto il servizio militare di leva in 1 costanza di servizio (cui vengono assegnati 6 punti per anno) e quanti lo avevano svolto non in costanza di servizio (cui, invece, vengono attribuiti solamente 0,60 punti per anno).
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione: In via principale, -per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del D.M. n. 50 del 03.03.2021 e del D.M. n. 9256 del 18.03.2021 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente
è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;
-per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 5,40 punti (in aggiunta ai 0,60 già riconosciuti) per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio quale Assistente Amministrativo di 17,93, di Collaboratore Scolastico di 12,63 e
Assistente Tecnico di 19,10 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”, con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio il resistente contestando la fondatezza della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
L'allegato A del D.M. 50/2021 - di cui l'odierno ricorrente ha chiesto la disapplicazione - riprendendo quanto già precisato nei precedenti decreti ministeriali (D.M. 59/2008 e seguenti), nel disciplinare le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, attribuisce i seguenti punteggi:
- per il servizio reso presso istituti scolastici statali o comunque ad essi equiparati: per ogni anno punti 6, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) punti 0,50;
- per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno punti 0,60, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) punti 0,05.
Il medesimo allegato A precisa, quanto al servizio militare, che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio
2 effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Ai sensi della disciplina ora richiamata, dunque, per il servizio militare obbligatorio reso in costanza di rapporto di impiego è attribuito il punteggio di 6 punti per anno / 0,5 punti per mese;
per il servizio militare obbligatorio reso non in costanza di rapporto di impiego, invece,
è attribuito il minor punteggio di 0,60 punti per anno / 0,05 punti per mese.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, ai fini della valutazione del servizio militare - dallo stesso svolto dal 2000 al 2001 - è sufficiente che questo sia stato prestato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso alle graduatorie, indipendentemente dalla pendenza del rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica.
A sostegno della tesi sostenuta, il ricorrente cita l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994
(speculare al disposto dell'art. 569), secondo cui “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo
e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, nonché l'art. 52 Cost. a norma del quale “l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino”.
Orbene, ritiene questo giudice di non condividere la prospettazione attorea.
Si osserva, in particolare, che l'art. 2050 del D. Lgs. 66/2010, rubricato “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, espressamente prevede:
“
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni
è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e
l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 5679/2020), deve accogliersi un'interpretazione estensiva del citato art. 2050, nel senso di ritenere lo stesso applicabile non solo ai concorsi pubblici strictu sensu intesi, ma anche alle graduatorie provinciali, in quanto le stesse rappresenterebbero selezioni latu sensu concorsuali, essendo aperte ad una pluralità di candidati tra loro in competizione.
3 Pertanto, anche con riferimento alle graduatorie selettive, il servizio militare di leva deve essere valutato “a tutti gli effetti” solo se prestato in pendenza di rapporto di lavoro.
In secondo luogo, la norma non deve essere intesa nel senso di escludere una valutazione del servizio militare prestato non in costanza di rapporto: “piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52
Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
9. è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma
7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)”. (cfr. Cass., sez. lav., ord. 3.6.2021, n. 15467).
Si precisa che il ragionamento sotteso alla sentenza in commento, sebbene richiami l'art. 485 co.7 D. Lgs, avendo ad oggetto la valutazione dei titoli per il personale docente, può trovare piena applicazione anche nel caso di specie, con riferimento al personale ATA, grazie al disposto dell'art. 569 D. Lgs, speculare all'art. 485 co.7 cit.
Ebbene, la stessa ratio interpretativa si ritrova nella recente sentenza della Suprema Corte, n.
33151/2021 (che riprende le argomentazioni contenute nell'ordinanza n. 5679/2020 citata dal ricorrente), che ha proceduto alla disapplicazione dell'art. 2 co.6 del DM n. 44/2001 solo in quanto, in tale regolamento, veniva esclusa radicalmente la valutabilità del servizio militare o civile prestato non in costanza di nomina;
la Corte, per l'appunto, ha precisato che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli…..in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”.
Orbene, conformemente all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, il principio di diritto che deve essere seguito è che il servizio militare e quello civile ad esso equiparato debbano sempre essere valutati - sia nei concorsi che nelle graduatorie selettive - in misura non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
4 Ciò detto, si ritiene che la disciplina relativa alla valutazione del servizio militare nelle
Graduatorie di Istituto per il personale ATA, posta dal D.M. n. 50/2021, sia conforme ai principi normativi e giurisprudenziali appena descritti.
Difatti, il D.M. n. 55/2021 ha specificamente previsto, per il servizio militare prestato negli anni precedenti all'assunzione in ruolo, l'assegnazione di un punteggio pari a 0.60 punti per anno, ossia pari a quello attribuibile al servizio reso presso altra pubblica amministrazione – superando quindi il disposto del DM 44/2001 che escludeva radicalmente la valutabilità del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina.
Né a parere di questo giudice il DM 50/2021 realizza un'illegittima disparità di trattamento tra agli aspiranti che hanno svolto il servizio militare in costanza di nomina (o, comunque, di prestazione di servizio nella scuola) rispetto a quanti non abbiano soddisfatto tale requisito.
Invero, il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego, costituiscono due situazioni non comparabili tra di loro: coloro che sono stati obbligati a svolgere il servizio di leva in pendenza di un rapporto di lavoro presso l'amministrazione scolastica hanno dovuto assentarsi, con diritto alla conservazione del posto, per assolvere un dovere a difesa della
Nazione; per cui è del tutto logico che tale periodo di assenza obbligata dalla scuola venga loro computato a “tutti gli effetti” (da intendersi giuridici ed economici) ai fini della determinazione del punteggio da attribuire per l'accesso alle graduatorie di riferimento ovvero come titolo per i concorsi pubblici. E tanto anche per evitare una discriminazione di genere, con riferimento alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute.
Siffatto favor praestatoris, invece, non troverebbe giustificazione nel caso di servizio di leva prestato non in costanza di nomina, atteso che, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa (sebbene in relazione all'attività di docenza, ma con considerazioni del tutto applicabili al personale ATA) - cfr. ex multis Tar Lazio n. 8576/21 - tale circostanza “non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento” (siano questi ultimi a tempo determinato o indeterminato).
Nessuna norma primaria impone del resto che il servizio militare prestato in costanza di rapporto debba essere valutato in modo identico a quello prestato anteriormente all'instaurazione del rapporto, prescrivendo piuttosto che tale servizio debba comunque essere valutato.
La diversa valorizzazione del servizio militare prestato in costanza o anteriormente all'instaurazione del rapporto non appare dunque illogica e/o irrazionale, tenuto conto della
5 non assimilabilità e sovrapponibilità delle due situazioni (cfr. Tribunale di Roma, sent. n.
946/2023).
Né osta ad una simile interpretazione il disposto dell'art. 569 co.3 del d.lgs. 16 aprile 1994, n.
297 rubricato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”.
Tale disposizione, che riguarda la ricostruzione di carriera del personale ATA immesso in ruolo e disciplina i casi e criteri di valutabilità del servizio pregresso svolto ai fini della anzianità, stabilisce:
-“
1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”;
-“2. il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”;
-“3. il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido
a tutti gli effetti”.
La circostanza che il legislatore inserisca, al comma 3 dell'art. 569, anche il servizio di leva obbligatorio, ha senso unicamente nella misura in cui quest'ultimo sia stato prestato in costanza di nomina (indifferentemente se con contratto a tempo determinato o indeterminato) e, quindi, per assolvere a tale obbligo, sia stato interrotto il servizio preruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali;
valutare il servizio militare al di fuori di tali casi, al pari di un titolo di merito, non avrebbe alcun senso, atteso che tale servizio non ha alcuna attinenza con il settore scolastico.
Ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza amministrativa, secondo cui “In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla “posizione di lavoro” (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate… In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone un contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio” (Cons. Stato n. 11602 del 29.12.2022).
6 Alla luce delle considerazioni che precedono, la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere ulteriori 5,40 punti, per i dodici mesi di servizio militare obbligatorio svolto dal 18.07.2000 al 18.07.2001, invece del punteggio ridotto di 0,60 attribuitogli dall'amministrazione resistente, non può trovare accoglimento.
La novità della questione esaminata e la presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, li 23.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 408/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Mancuso Parte_1
-ricorrente-
contro
e per esso, l' Controparte_1 [...]
, in persona del ministro pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Davide Serrao
-resistente-
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 21.01.2025.
Con ricorso depositato il 20.02.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, premetteva: di essere stato inserito nelle graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia della Provincia di quale personale ATA;
di aver ottenuto nelle G.I. il seguente punteggio: n. 12,53 CP_2 punti per il profilo di assistente amministrativo, n. 7,23 punti per il profilo di collaboratore scolastico 7,23 e n. 13,70 punti per il profilo di assistente tecnico;
che il punteggio attribuito a parte ricorrente non teneva conto dell'intero punteggio allo stesso spettante per l'espletamento del servizio militare di leva prestato presso la Caserma M.O.V.M. Luigi
Giannetto-12° rgt Bersaglieri di Trapani nel periodo dal 18.07.2000 al 18.07.2001, in quanto veniva attribuito un punteggio di 0,60 come previsto dal D.M. di cui si chiede la disapplicazione.
Rilevava l'illegittimità del calcolo sopra riportato in quanto effettuato sulla scorta del D.M.
50/2021 che aveva introdotto un'ingiustificata disparità di trattamento, non prevista da alcuna disposizione normativa, tra coloro che avevano assolto il servizio militare di leva in 1 costanza di servizio (cui vengono assegnati 6 punti per anno) e quanti lo avevano svolto non in costanza di servizio (cui, invece, vengono attribuiti solamente 0,60 punti per anno).
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione: In via principale, -per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del D.M. n. 50 del 03.03.2021 e del D.M. n. 9256 del 18.03.2021 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente
è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;
-per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 5,40 punti (in aggiunta ai 0,60 già riconosciuti) per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio quale Assistente Amministrativo di 17,93, di Collaboratore Scolastico di 12,63 e
Assistente Tecnico di 19,10 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”, con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio il resistente contestando la fondatezza della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
L'allegato A del D.M. 50/2021 - di cui l'odierno ricorrente ha chiesto la disapplicazione - riprendendo quanto già precisato nei precedenti decreti ministeriali (D.M. 59/2008 e seguenti), nel disciplinare le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, attribuisce i seguenti punteggi:
- per il servizio reso presso istituti scolastici statali o comunque ad essi equiparati: per ogni anno punti 6, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) punti 0,50;
- per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno punti 0,60, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) punti 0,05.
Il medesimo allegato A precisa, quanto al servizio militare, che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio
2 effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Ai sensi della disciplina ora richiamata, dunque, per il servizio militare obbligatorio reso in costanza di rapporto di impiego è attribuito il punteggio di 6 punti per anno / 0,5 punti per mese;
per il servizio militare obbligatorio reso non in costanza di rapporto di impiego, invece,
è attribuito il minor punteggio di 0,60 punti per anno / 0,05 punti per mese.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, ai fini della valutazione del servizio militare - dallo stesso svolto dal 2000 al 2001 - è sufficiente che questo sia stato prestato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso alle graduatorie, indipendentemente dalla pendenza del rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica.
A sostegno della tesi sostenuta, il ricorrente cita l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994
(speculare al disposto dell'art. 569), secondo cui “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo
e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, nonché l'art. 52 Cost. a norma del quale “l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino”.
Orbene, ritiene questo giudice di non condividere la prospettazione attorea.
Si osserva, in particolare, che l'art. 2050 del D. Lgs. 66/2010, rubricato “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, espressamente prevede:
“
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni
è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e
l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 5679/2020), deve accogliersi un'interpretazione estensiva del citato art. 2050, nel senso di ritenere lo stesso applicabile non solo ai concorsi pubblici strictu sensu intesi, ma anche alle graduatorie provinciali, in quanto le stesse rappresenterebbero selezioni latu sensu concorsuali, essendo aperte ad una pluralità di candidati tra loro in competizione.
3 Pertanto, anche con riferimento alle graduatorie selettive, il servizio militare di leva deve essere valutato “a tutti gli effetti” solo se prestato in pendenza di rapporto di lavoro.
In secondo luogo, la norma non deve essere intesa nel senso di escludere una valutazione del servizio militare prestato non in costanza di rapporto: “piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52
Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
9. è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma
7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)”. (cfr. Cass., sez. lav., ord. 3.6.2021, n. 15467).
Si precisa che il ragionamento sotteso alla sentenza in commento, sebbene richiami l'art. 485 co.7 D. Lgs, avendo ad oggetto la valutazione dei titoli per il personale docente, può trovare piena applicazione anche nel caso di specie, con riferimento al personale ATA, grazie al disposto dell'art. 569 D. Lgs, speculare all'art. 485 co.7 cit.
Ebbene, la stessa ratio interpretativa si ritrova nella recente sentenza della Suprema Corte, n.
33151/2021 (che riprende le argomentazioni contenute nell'ordinanza n. 5679/2020 citata dal ricorrente), che ha proceduto alla disapplicazione dell'art. 2 co.6 del DM n. 44/2001 solo in quanto, in tale regolamento, veniva esclusa radicalmente la valutabilità del servizio militare o civile prestato non in costanza di nomina;
la Corte, per l'appunto, ha precisato che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli…..in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”.
Orbene, conformemente all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, il principio di diritto che deve essere seguito è che il servizio militare e quello civile ad esso equiparato debbano sempre essere valutati - sia nei concorsi che nelle graduatorie selettive - in misura non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
4 Ciò detto, si ritiene che la disciplina relativa alla valutazione del servizio militare nelle
Graduatorie di Istituto per il personale ATA, posta dal D.M. n. 50/2021, sia conforme ai principi normativi e giurisprudenziali appena descritti.
Difatti, il D.M. n. 55/2021 ha specificamente previsto, per il servizio militare prestato negli anni precedenti all'assunzione in ruolo, l'assegnazione di un punteggio pari a 0.60 punti per anno, ossia pari a quello attribuibile al servizio reso presso altra pubblica amministrazione – superando quindi il disposto del DM 44/2001 che escludeva radicalmente la valutabilità del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina.
Né a parere di questo giudice il DM 50/2021 realizza un'illegittima disparità di trattamento tra agli aspiranti che hanno svolto il servizio militare in costanza di nomina (o, comunque, di prestazione di servizio nella scuola) rispetto a quanti non abbiano soddisfatto tale requisito.
Invero, il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego, costituiscono due situazioni non comparabili tra di loro: coloro che sono stati obbligati a svolgere il servizio di leva in pendenza di un rapporto di lavoro presso l'amministrazione scolastica hanno dovuto assentarsi, con diritto alla conservazione del posto, per assolvere un dovere a difesa della
Nazione; per cui è del tutto logico che tale periodo di assenza obbligata dalla scuola venga loro computato a “tutti gli effetti” (da intendersi giuridici ed economici) ai fini della determinazione del punteggio da attribuire per l'accesso alle graduatorie di riferimento ovvero come titolo per i concorsi pubblici. E tanto anche per evitare una discriminazione di genere, con riferimento alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute.
Siffatto favor praestatoris, invece, non troverebbe giustificazione nel caso di servizio di leva prestato non in costanza di nomina, atteso che, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa (sebbene in relazione all'attività di docenza, ma con considerazioni del tutto applicabili al personale ATA) - cfr. ex multis Tar Lazio n. 8576/21 - tale circostanza “non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento” (siano questi ultimi a tempo determinato o indeterminato).
Nessuna norma primaria impone del resto che il servizio militare prestato in costanza di rapporto debba essere valutato in modo identico a quello prestato anteriormente all'instaurazione del rapporto, prescrivendo piuttosto che tale servizio debba comunque essere valutato.
La diversa valorizzazione del servizio militare prestato in costanza o anteriormente all'instaurazione del rapporto non appare dunque illogica e/o irrazionale, tenuto conto della
5 non assimilabilità e sovrapponibilità delle due situazioni (cfr. Tribunale di Roma, sent. n.
946/2023).
Né osta ad una simile interpretazione il disposto dell'art. 569 co.3 del d.lgs. 16 aprile 1994, n.
297 rubricato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”.
Tale disposizione, che riguarda la ricostruzione di carriera del personale ATA immesso in ruolo e disciplina i casi e criteri di valutabilità del servizio pregresso svolto ai fini della anzianità, stabilisce:
-“
1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”;
-“2. il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”;
-“3. il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido
a tutti gli effetti”.
La circostanza che il legislatore inserisca, al comma 3 dell'art. 569, anche il servizio di leva obbligatorio, ha senso unicamente nella misura in cui quest'ultimo sia stato prestato in costanza di nomina (indifferentemente se con contratto a tempo determinato o indeterminato) e, quindi, per assolvere a tale obbligo, sia stato interrotto il servizio preruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali;
valutare il servizio militare al di fuori di tali casi, al pari di un titolo di merito, non avrebbe alcun senso, atteso che tale servizio non ha alcuna attinenza con il settore scolastico.
Ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza amministrativa, secondo cui “In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla “posizione di lavoro” (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate… In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone un contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio” (Cons. Stato n. 11602 del 29.12.2022).
6 Alla luce delle considerazioni che precedono, la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere ulteriori 5,40 punti, per i dodici mesi di servizio militare obbligatorio svolto dal 18.07.2000 al 18.07.2001, invece del punteggio ridotto di 0,60 attribuitogli dall'amministrazione resistente, non può trovare accoglimento.
La novità della questione esaminata e la presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, li 23.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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