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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 25/09/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
RG.2071/2023
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 24.09.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, così come specificate in quelle indicate nelle note depositate entro il termine indicato.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2071 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
rappresentata e difesa dallo Avvocato Francesco Pirrello del foro di Parte_1
Trapani attrice
CONTRO
corrente in Bologna rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avvocato Giacomo Raffaele Esposito del Foro di Trapani
Convenuta
E NEI CONFRONTI
Tribunale di Trapani Sezione Civile
residente in [...] Parte_2
Convenuto contumace
OGGETTO: lesione personale
Conclusioni come da verbale
Con l'atto introduttivo del giudizio deduceva l'attrice che in data 26 Agosto 2022 verso le ore 11.30 si trovava innanzi alla propria casa sita in Alcamo via Prati, nei pressi della autovettura del coniuge, , signor , Fiat Punto targata DF015CZ, assicurata Parte_2
Questi, dopo essere salito a bordo della propria autovettura, procedeva ad CP_2 accendere detta auto con la intenzione lì a poco di far salire la propria moglie
[...]
odierna attrice. A causa di una errata manovra (distacco anticipato dal pedale Pt_3 della frizione della auto) investiva la propria moglie pesantemente, mentre la stessa era ferma innanzi all'uscio di casa in via Prati in Alcamo. A causa di detto sinistro subiva danni fisici tali da rendere necessario il trasporto in ambulanza presso l'Ospedale di Alcamo ove veniva refertato la frattura del emipiatto tibiale laterale e frattura sovra diacondolidea del femore. Successivamente veniva ricoverata presso una struttura privata ove subiva un intervento chirurgico e quindi un lungo periodo di cure riabilitative.
Quindi avanzava richiesta risarcitoria nei confronti dell'assicuratore del veicolo di proprietà del marito – – la quale però non sortiva l'esito sperato;
pertanto, conveniva nel CP_2 presente giudizio sia l'assicuratore – – che il proprio marito , il CP_2 Parte_2 quale si asteneva dal costituirsi in giudizio.
Concludeva chiedendo l'accertamento della responsabilità ex art.2051 cc in solido dei convenuti con condanna al risarcimento del danno biologico subito pari al 13% e monetizzato in € 26.000,00 .
Come sopra affermato si costituiva solo l'assicuratore in personale del legale rappresentante pro tempore della . Questa contestava la veridicità delle modalità così descritte CP_3 in citazione del sinistro, negando il ristorno del danno patito;
deduceva infatti che dal referto rilasciato dal P.S. territoriale e prodotto non emergeva quale causa il sinistro de quo, anzi che era avvenuto in strada ma non di aver subito un incidente stradale per colpa di terzi.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa con l'assunzione di prove orali e CTU medico-legale la causa veniva posta in decisione ex art.281 sexies cpc all'udienza del 24.09.2025
Preliminarmente si osserva che il contraddittorio tra le parti è stato regolarmente instaurato stante la notifica al convenuto avvenuta in data 01.12.2023 e nei confronti Pt_2 dell'assicuratore convenuto. Ed invero si osserva che parte attrice è riuscita a dimostrare
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che il sinistro è stato causato per colpa esclusiva del convenuto in giudizio, ma Pt_2 contumace, mentre era alla guida del veicolo assicurato con la . CP_4
Il convenuto contumace nel proprio interrogatorio formale così come articolato dalla attrice ha reso confessione confermando che durando la manovra di uscita dal proprio magazzino sito in via via Prati in Alcamo rilasciando repentinamente la frizione impattava sull'attrice investendola;
riferiva altresì di averla colpita con il veicolo all'altezza delle gambe e che poi veniva accompagnata al P.S territoriale;
Anche il teste escusso nella medesima Tes_1 udienza confermava la dinamica del sinistro precisando di essere titolare di una officina nelle vicinanze del teatro del sinistro, e di aver visto il veicolo Fiat Punto sobbalzare in avanti impattando su di una donna che poi cadeva a terra, e che era intervenuto l'ambulanza che l'avrebbe trasportata al P.S.
La dichiarazione del teste di è coerente e priva di contraddizioni pertanto è Tes_1 ritenuta credibile ed attendibile.
Ciò posto, in punto di responsabilità, vi sono elementi probatori che consentono di accertare in concreto la responsabilità del conducente del veicolo nella determinazione dell'impatto. In particolare, non vi è dubbio che deve essere qualificata come negligente ed imprudente la condotta di guida assunta dal conducente del veicolo Fiat Punto targata
DF015CZ di proprietà del convenuto contumace. La condotta del conducente del veicolo su indicato non è stata conforme ai dettami del Codice della Strada, il quale prevede all'art.141 comma 2 non avendo mantenuto il controllo del mezzo durante la manovra. Il mancato rispetto della prescrizione citata ha avuto quale esito quello descritto nella dinamica sopra riportata. Tale conclusione, impone la declaratoria di responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat Punto targata DF015CZ di proprietà del convenuto contumace.
La presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dalla norma richiamata, infatti, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso. Peraltro, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (cfr., fra le altre, Cass., 7 febbraio 1997, n. 1198).
Nel caso di specie è accertata la condotta negligente ed imprudente del conducente del veicolo, mentre per quella di parte attrice nulla è emerso dal compendio probatorio offerto dalle parti sul mancato rispetto delle norme comportamentali prescritte nel CdS per il pedone.
L'attore infatti ha dimostrato che si trovava fermo innanzi al magazzino e il veicolo lo ha investito.
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Pertanto, va dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente Fiat Punto targata
DF015CZ di proprietà del convenuto contumace per il sinistro de quo.
Ciò posto, passando ad esaminare le richieste risarcitorie formulate dall'attore, occorre rilevare che con l'importante decisione 11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente) le Sezioni Unite della Cassazione hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di “danno non patrimoniale” di cui all'art. 2059 c.c..
La sentenza ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.
La decisione sopra richiamata ha, poi, chiarito il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. È, pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non
è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.
Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.
Per quanto attiene la liquidazione del danno, le SS.UU. hanno ricordato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni. In altri termini, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.
Da ciò discende che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
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“E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del cd. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza.
Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
“Possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il cd. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.
Certamente incluso nel danno biologico, se derivante da lesione dell'integrità psicofisica, è il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità, del quale non può, a pena di incorrere in duplicazione risarcitoria, darsi separato indennizzo (diversamente da quanto affermato dalla sentenza n. 2311/2007, che lo eleva a danno esistenziale autonomo).
Ed egualmente si avrebbe duplicazione nel caso in cui il pregiudizio consistente nella alterazione fisica di tipo estetico fosse liquidato separatamente e non come "voce" del danno biologico, che il cd. danno estetico pacificamente incorpora.
Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
Orbene, le lesioni occorse alla attrice hanno provocato un danno all'integrità psicofisica di costui, per la cui quantificazione occorre fare integralmente rinvio alle valutazioni coerenti e lineari del CTU, che in questa sede si fanno proprie.
Al fine di valutare il complessivo danno non patrimoniale patito dall'attore, comprensivo sia della lesione all'integrità psico-fisica in seno dinamico che del dolore connesso alla
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patologia sofferta, è necessario fare riferimento alla Tabella Unica Nazionale DPR n. 12 del
13/01/2025 vigente al 05.03.2025.
Applicando tali parametri, può ritenersi, in via equitativa, che il danno permanente - 15% -
e età del danneggiato all'epoca del sinistro anni 72 - sia pari a € 32.440,22 (punto danno biologico permanente € 3.327,20 per la percentuale di danno -15%- e per il coefficiente di riduzione per età, 0,65) oltre € 6.488,00 a titolo di danno morale quantificato nella misura del 20%.
Per quanto attiene al danno biologico temporaneo pari a € 10.012,25 così suddiviso: danno da inabilità totale per giorni 70 pari €.5.606,86; inabilità temporanea di giorni 40 parziale al
75% € 2.402,94; inabilità temporanea di giorni 30 parziale al 50% € 1.201,47; inabilità temporanea di giorni 40 parziale al 25 € 800,98
Si perviene così al risultato complessivo di € 48.940,47-.
Ciò posto, vengono poste a carico delle parti convenute in solido tra loro anche le spese di lite a favore dell'attore che liquida in € 3.809,00 calcolata ex artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 aggiornate dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, considerando il valore del giudizio e i valori minimi stante l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4), oltre €.237,00 per spese vive.
PQM
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara la contumacia di residente in [...] Parte_2 regolarmente citato e non comparso;
in accoglimento della domanda proposta dall'attore, condanna i convenuti in solido fra loro a corrispondere nei confronti di l'importo di € 48.940,47 oltre interessi legali Parte_1 dalla domanda al saldo;
pone a carico dei convenuti in solido tra loro le spese che liquida in € 3.809,00 per onorari di difesa oltre €.237,00 per spese vive, oltre IVA e Cpa come per legge e rimborso spese generali ai sensi del DM 55 del 2014,
pone le spese di ctu, come liquidate in atti, pari a €.300,00 oltre oneri di legge, a carico dei convenuti in solido fra loro;
Così deciso in Trapani, in data 25.09.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
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