Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5014/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5014/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RUSTICHELLI Parte_1 C.F._1
MARCO
YA EL (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANGOTTI CATIA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 4
2) Le figlie minorenni e sono affidate ad entrambi i genitori in regime Persona_1 Persona_2
di affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre;
3) Il padre potrà frequentare le minori quando vorrà, previo accordo con la madre, e comunque almeno due giorni infrasettimanali con pernottamento ed a fine settimana alternati.
Per le vacanze natalizie i genitori trascorreranno con le figlie e una settimana Per_1 Per_2
consecutiva ciascuno, alternando di anno in anno la settimana di Natale a quella comprendente il giorno di San Silvestro, salvo diversi accordi dei coniugi.
Per le festività pasquali i genitori trascorreranno con le figlie il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni.
Ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie e per due settimane anche non consecutive Per_1 Per_2
per le vacanze estive. I genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente il periodo di vacanza prescelto entro il mese di maggio di ciascun anno.
I genitori acconsentono a che le figlie minori e possano trascorrere le vacanze in Per_2 Per_1
Tunisia con ciascun genitore e per tale esclusivo motivo acconsentono sin da ora a prestarsi reciproco assenso al rilascio di passaporto per le minori.
4) Il marito ha già lasciato la casa coniugale, pertanto non verserà più alcun Parte_1
contributo per il canone di locazione di detta abitazione.
5) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie corrispondendo alla madre € 150,00 mensili per ciascuna bambina entro il giorno 20 di ogni mese, mentre l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla Sig.ra YA EL.
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% ciascuno secondo le regole previste dal protocollo dell'intestato Tribunale. Come segue:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 2 di 4 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse/rette scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
6) L'autovettura Mercedes 200 Classe B targata ED335RE intestata alla Sig.ra YA EL rimarrà in uso condiviso tra i coniugi, come è sempre avvenuto, fintanto che il Sig. non avrà Parte_1
lasciato la casa coniugale. Successivamente la predetta autovettura verrà trasferita in proprietà esclusiva al Sig. con spese per la pratica di trasferimento a suo carico. Parte_1
7) I coniugi dichiarano di aver definito reciprocamente tutte le ulteriori questioni economiche tra loro e che nulla avranno più a pretendere l'una dall'altra a tale titolo.
8) I coniugi dichiarano di compensare integrale tra loro le spese e compensi del presente procedimento, precisando che la Sig.ra YA EL ha formulato istanza per l'ammissione al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato in ragione delle sue condizioni economiche”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero pagina 3 di 4 rilevato che nato a [...] il [...] e YA EL nata a [...] il Parte_1
05/02/1984
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 10 marzo 2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2015 Atto n. 1 Parte II Serie C
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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