Art. 12.
Su richiesta del Presidente del C.N.E.N. il Ministro per l'industria e il commercio dichiara, con suo decreto, di pubblica utilita', ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 1359 , e successive modificazioni, le opere necessarie per la esecuzione dei compiti del C.N.E.N.
Con le stesse modalita' le opere predette possono essere dichiarare urgenti ed indifferibili a termini dell'articolo 71 della stessa legge.
Su richiesta del Presidente del C.N.E.N. il Ministro per l'industria e il commercio dichiara, con suo decreto, di pubblica utilita', ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 1359 , e successive modificazioni, le opere necessarie per la esecuzione dei compiti del C.N.E.N.
Con le stesse modalita' le opere predette possono essere dichiarare urgenti ed indifferibili a termini dell'articolo 71 della stessa legge.