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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/08/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 747/2021 R.G.
promossa da
[...]
PA_1 entrambi con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Franchi come da mandato in atti,
OPPONENTI contro
in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1
quale mandataria di con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3 dell'Avv. Graziella Grassi come da mandato in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: “Opposizione a precetto (art. 615, primo comma c.p.c.)”.
Conclusioni per parte opponente: “Piaccia al Tribunale di Parma: IN VIA PRINCIPALE: dichiarare la nullità dell'atto di precetto a causa del difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
stante la nullità di una cessione globale dei propri crediti effettuata da MPS ai sensi dell'art. 58 TUB,
[...] nonché la nullità della procura notarile rilasciata dalla banca mandataria alla società mandante;
IN VIA SUBORDINATA: dichiarare la parziale nullità dell'atto di precetto per le ragioni esposte nell'atto di citazione. Inoltre accertare e dichiarare la pattuizione ed applicazione di interessi moratori usurari al contratto di mutuo Rep. n. 51543 – Raccolta n. 17.111 del 12.7.2007 a ministero notaio dott. Persona_1 intervenuto tra i signori ed con oggi PA_1 PA_1 Controparte_4 tramite la mandataria e, quindi, per l'effetto dichiarare la Controparte_3 Controparte_1 nullità ed inefficacia, quanto al contratto di mutuo, delle clausole di determinazione del tasso d'interesse per violazione della l. n. 108/1996, relativamente all'applicazione del tasso d'interesse di mora in violazione
pagina 1 di 5 dell'art. 644 c.c. Dichiarare, di conseguenza, dovuti gli interessi solo nella misura legale, portando ogni somma corrisposta a titolo di interessi moratori in compensazione del capitale ancora dovuto;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare che la somma precettata da
[...] tramite la mandataria è, in ogni caso indeterminata e indeterminabile CP_5 Controparte_1 per quanto eccepito e rilevato in narrativa dell'atto di citazione e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità, l'inefficacia e/o la nullità del precetto opposto. Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.” Conclusioni per parte opposta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,- in via principale: respingere l'opposizione a precetto avversaria, in quanto pretestuosa ed infondata;
- in via subordinata: dire tenuti e condannare gli opponenti ed , in virtù del contratto di mutuo ipotecario PA_1 PA_1 fondiario n. 741358523, erogato per la somma di € 190.000,00, concesso ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D. Lgs. 385/93 con atto in data 12/06/2007 a rogito Dott. Notaio in Parma, Rep. n. Persona_1
51453, Racc. n. 17111, munito di formula esecutiva in data 04/09/2017, al pagamento a favore di
[...] della somma di € 230.907,46, come determinata in atto di precetto, oltre interessi di mora Controparte_3 dovuti dal 22.04.2020 e sino al saldo effettivo entro il limite tassi soglia tempo per tempo previsto sulla somma dovuta in linea capitale di € 200.759,38 o
- in ulteriore subordine - condannare gli opponenti al pagamento di quell'altra somma che risulterà dovuta in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze legali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, alla maggiorazione del 4% ex art. 11 L. 576/80 e all'IVA di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed hanno proposto opposizione al precetto emesso per la PA_1 PA_1 somma complessiva di 231.175,32 Euro e notificato loro in data 08.02.2021 da Controparte_1
quale mandataria di subentrata a
[...] Controparte_3 Controparte_4
con cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23.12.2017, nella titolarità del
[...] credito nascente dal contratto di mutuo fondiario ipotecario (Rep. n. 51453, Racc. n. 17.111 del 12.06.2007) a rogito Notaio Dott. , registrato in Parma il 26.06.2007 al n. 8728 Persona_1 serie 1T, stipulato per la somma di190.000,00 Euro, munito di formula esecutiva in data 04.09.2017. e hanno sostenuto l'erroneità della somma precettata, nonché la pattuizione ed Pt_1 Pt_1 applicazione di tassi di interesse moratori usurari al contratto di mutuo fondiario sopra menzionato, con conseguente nullità ed inefficacia delle clausole di determinazione del tasso di interesse per violazione della legge n. 108 del 1996, in relazione all'applicazione del tasso di interesse di mora, in violazione dell'art. 644 c.p., da cui la nullità dell'atto di precetto qui opposto e la richiesta di rideterminazione, mediante CTU, degli interessi dovuti nella misura di quelli corrispettivi lecitamente pattuiti, con detrazione dal capitale residuo di quelli superiori corrisposti e non dovuti. Si è costituita in giudizio per contestare tutti i motivi di Controparte_1 opposizione introdotti e vedere rigettata l'iniziativa processuale di e Pt_1 Pt_1
L'istanza sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo è stata rigettata con ordinanza del 27.05.2021, poiché le questioni prospettate dall'opponente riguardavano il “quantum” della pagina 2 di 5 pretesa azionata ed erano reputate inidonee ad incidere sui presupposti di esistenza della procedura, e da esaminare in sede di merito. L'istruttoria è stata limitata alla CTU contabile e, all'udienza del 13.02.2025, fatte precisare alle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte, questo Giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, ha posto in decisione la causa e assegnato i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di replica. Si dà conto, infine, di circostanza sopravvenuta all'udienza di p.c., rappresentata dall'approvazione del progetto di distribuzione della somma ricavata dal compendio immobiliare oggetto della garanzia fondiaria nell'esecuzione immobiliare RGE 39/2021 a carico di e che alla creditrice procedente è stata definitivamente assegnata la somma PA_2 di € 83.649,56, di cui € 10.226,61 in prededuzione per spese delle procedura (doc. 21 comparsa conclusionale del 14.04.2025 di parte opponente).
*** L'opposizione di è risultata infondata. PA_1 PA_1
In primo luogo, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
[...]
introdotta dagli opponenti nella comparsa di costituzione del nuovo difensore Controparte_1 in data 08.11.2023. Pur volendo prescindere dal profilo di tardività dell'eccezione perché introdotta a preclusioni di merito già maturate, va evidenziato, come peraltro già fatto dal Giudice della sospensiva cautelare con l'ordinanza di rigetto del maggio 2021, che la titolarità del credito azionato nell'atto di precetto in capo a succeduta a Controparte_3 Controparte_4 per effetto dell'operazione di cartolarizzazione di cui si è detto, e la posizione di
[...] mandataria di sono state espressamente riconosciute dagli odierni opponenti nel loro CP_1 atto di citazione, ove si legge a pagg. 8-9, che “dal 20.12.2017 è divenuta titolare del CP_3 portafoglio di crediti di cui era originaria creditrice , subentrando, così all'originario Controparte_4 istituto mutuante in virtù del contratto di cessione di rapporti in blocco. Successivamente veniva nominata
[...] quale mandataria per la gestione e il recupero crediti relativi alla suddetta cessione”. Controparte_1
Le precedenti circostanze, riconosciute dagli opponenti e perciò provate a norma dell'art. 115 c.p.c., sono state comunque compiutamente documentate da mediante deposito dal CP_1 contratto di mutuo fondiario ipotecario n. 741358523 stipulato il 12.06.2007, dal relativo piano di ammortamento, dal prospetto delle rate di mutuo e certificazione ex art. 50 TUB, da conteggio aggiornato al 21.04.2020, tutti depositati a corredo della comparsa costitutiva. La cessione in blocco da parte del NC TE AS a , oltre che ammessa CP_3 dagli opponenti, è ampiamente dimostrata da tramite l'avviso pubblicato a pag. 12 CP_1 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, seconda parte n. 151 del 23/12/2017 (doc. 16
, espressamente riferito al portafoglio di crediti di cui era precedente titolare CP_1 [...]
e i cui sono state identificate specificatamente le categorie di Controparte_4 crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni, nonché dalla dichiarazione della cedente che attesta l'avvenuta cessione del credito oggetto di Controparte_4 causa (cfr. doc. 17)
pagina 3 di 5 Relativamente alla menzionata pubblicazione, occorre dare atto che la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ. n. 24798/2020). Nel dettaglio, secondo l'orientamento di recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, si ritiene che “...in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del d.lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (C. Civ. n. 6392/2023). A parere di questo Giudicante, i requisiti suindicati sono soddisfatti nel caso in esame. Passando all'esame del merito della vicenda, l'istruttoria svolta ha rivelato la validità del contratto di mutuo ipotecario in esame, delle clausole in esso contenute aventi ad oggetto gli accessori del credito e la sostanziale correttezza dei calcoli effettuati dal mutante, con la conseguenza che si deve confermare l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo del titolo azionato nella procedure di espropriazioni immobiliare RGE 39/2021 ormai giunta alla fase finale liquidatoria. Il CTU dott. a quantificato il credito residuo originato dal rapporto di Per_2 mutuo in 194.148,84 (detratti i versamenti pari a 7.360,97 Euro). A riguardo, si richiamano le considerazioni svolte nella relazione contabile, immune da vizi logici e tecnici e con approfondita analisi della documentazione prodotta, ricostruttiva del dell'effettiva evoluzione del rapporto, dei versamenti effettuati dalla parte mutuataria, ed estesa alla verifica e determinazione del TAEG sulla base dei principi di legittimità espressi dalle Sezioni Unite, tenendo conto dei DM del periodo rilevante avuto riguardo alla data di stipula del mutuo (2007) e di quanto contrattualmente pattuito nel contratto ipotecario di mutuo, nonché tenendo conto degli effetti delle due sospensioni (“moratorie”) concesse per i periodi dal 28/02/2010 al 31/07/2011 (18 rate) e dal 29/02/2012 al 30/09/2012 (8 rate). Il CTU, all'esito del confronto dei TAEG ricalcolati sull'intero piano di ammortamento alle date indicate con i TEGM soglia, ha affermato che parte mutuante non ha applicato un tasso superiore al tasso soglia usura e confermato che il contratto di mutuo non è soggetto a spese e sanzioni in caso di estinzione anticipata del mutuo, parziale o totale che sia, tra le quali rientrano le spese notarili e le sanzioni in caso di estinzione anticipata del contratto, che quindi non vengono inglobate nelle rate del finanziamento stesso, come stabilito dalle Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi medi globali, ai sensi della legge sull'usura, con esclusione espressa dal calcolo del TEG delle penali previste a carico del cliente in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto non direttamente collegata all'erogazione del finanziamento e solo potenziale. Il tasso di interesse di mora, indicato nel contratto in misura fissa per tutta la durata del finanziamento, pari al 8,58% non è affetto da usurarietà, in quanto alla data di sottoscrizione del pagina 4 di 5 contratto di mutuo – a cui occorre avere riguardo - il tasso soglia, maggiorato di 2,1 punti percentuali, ammontava al 10,68%, né tale usurarietà è stata riscontrata dal perito d'ufficio con riferimento al periodo antecedente la data di decadenza del beneficio del termine, né in continuità del rapporto. Sempre il CTU ha appurato e dichiara che non risultano, nel periodo intercorso tra la sottoscrizione del contratto di mutuo (giugno 2007) e la risoluzione dello stesso (febbraio 2017), somme corrisposte da e a titolo di interessi di mora. Nell'arco temporale Pt_1 Pt_1 indicato vi sono stati due periodi di sospensione (moratoria) ove parte mutuante ha sospeso l'addebito dell'intera rata dovuta in suo favore dai mutuatari, e al termine di ciascun periodo di moratoria la mutuante ha provveduto a rateizzare gli interessi maturati e non corrisposti nei periodi di sospensione, per la residua durata di piano, senza applicare alcuna capitalizzazione, non ravvisandosi gli estremi per modificare il ricalcolo effettuato da parte della banca. La quota capitale relativa al debito residuo alla data di decadenza del beneficio del termine è risultata pari a 172.265,02 Euro, da riferire all'importo a scadere all'ultima rata pagata
“regolarmente” da parte di PA RI (quella del 31 ottobre 2015). Sono poi risultati maturati e non corrisposti i seguenti importi a titolo di interessi:
1. quanto ad euro 9.536,50 a titolo di interessi maturati e non corrisposti sulle rate in scadenza dal 30 novembre 2015 e 31 ottobre 2016;
2. quanto ad euro 19.708,29 a titolo di interessi maturati e non corrisposti sulle n. 26 rate oggetto di moratoria, “spalmati” dalla mutuante sull'intero orizzonte di piano residuo, senza effettuare capitalizzazioni di sorta. I precedenti argomenti in fatto e in diritto, nonché gli esiti dell'accertamento tecnico peritale svolto, rendono manifesta l'infondatezza dell'iniziativa di e la PA_1 PA_1 cui opposizione a precetto va respinta. Le spese processuali seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo facendo applicazione dei criteri del DM 55/2014 testo vigente. Seguono il principio dell'art. 91 c.p.c. anche le spese di CTU, già liquidate con decreto del 13.04.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a precetto proposta da e nei confronti PA_1 PA_1 [...] quale mandataria di così decide: Controparte_1 Controparte_6
- rigetta l'opposizione a precetto di e PA_1 PA_1
- condanna gli opponenti in solido a rifondere a le spese di lite Controparte_1 sostenute, liquidate in 11.268,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico di FO e MA.
Così deciso in Parma il 8 agosto 2025 Il Giudice
Cristina Ferrari
pagina 5 di 5
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 747/2021 R.G.
promossa da
[...]
PA_1 entrambi con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Franchi come da mandato in atti,
OPPONENTI contro
in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1
quale mandataria di con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3 dell'Avv. Graziella Grassi come da mandato in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: “Opposizione a precetto (art. 615, primo comma c.p.c.)”.
Conclusioni per parte opponente: “Piaccia al Tribunale di Parma: IN VIA PRINCIPALE: dichiarare la nullità dell'atto di precetto a causa del difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
stante la nullità di una cessione globale dei propri crediti effettuata da MPS ai sensi dell'art. 58 TUB,
[...] nonché la nullità della procura notarile rilasciata dalla banca mandataria alla società mandante;
IN VIA SUBORDINATA: dichiarare la parziale nullità dell'atto di precetto per le ragioni esposte nell'atto di citazione. Inoltre accertare e dichiarare la pattuizione ed applicazione di interessi moratori usurari al contratto di mutuo Rep. n. 51543 – Raccolta n. 17.111 del 12.7.2007 a ministero notaio dott. Persona_1 intervenuto tra i signori ed con oggi PA_1 PA_1 Controparte_4 tramite la mandataria e, quindi, per l'effetto dichiarare la Controparte_3 Controparte_1 nullità ed inefficacia, quanto al contratto di mutuo, delle clausole di determinazione del tasso d'interesse per violazione della l. n. 108/1996, relativamente all'applicazione del tasso d'interesse di mora in violazione
pagina 1 di 5 dell'art. 644 c.c. Dichiarare, di conseguenza, dovuti gli interessi solo nella misura legale, portando ogni somma corrisposta a titolo di interessi moratori in compensazione del capitale ancora dovuto;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare che la somma precettata da
[...] tramite la mandataria è, in ogni caso indeterminata e indeterminabile CP_5 Controparte_1 per quanto eccepito e rilevato in narrativa dell'atto di citazione e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità, l'inefficacia e/o la nullità del precetto opposto. Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.” Conclusioni per parte opposta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,- in via principale: respingere l'opposizione a precetto avversaria, in quanto pretestuosa ed infondata;
- in via subordinata: dire tenuti e condannare gli opponenti ed , in virtù del contratto di mutuo ipotecario PA_1 PA_1 fondiario n. 741358523, erogato per la somma di € 190.000,00, concesso ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D. Lgs. 385/93 con atto in data 12/06/2007 a rogito Dott. Notaio in Parma, Rep. n. Persona_1
51453, Racc. n. 17111, munito di formula esecutiva in data 04/09/2017, al pagamento a favore di
[...] della somma di € 230.907,46, come determinata in atto di precetto, oltre interessi di mora Controparte_3 dovuti dal 22.04.2020 e sino al saldo effettivo entro il limite tassi soglia tempo per tempo previsto sulla somma dovuta in linea capitale di € 200.759,38 o
- in ulteriore subordine - condannare gli opponenti al pagamento di quell'altra somma che risulterà dovuta in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze legali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, alla maggiorazione del 4% ex art. 11 L. 576/80 e all'IVA di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed hanno proposto opposizione al precetto emesso per la PA_1 PA_1 somma complessiva di 231.175,32 Euro e notificato loro in data 08.02.2021 da Controparte_1
quale mandataria di subentrata a
[...] Controparte_3 Controparte_4
con cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23.12.2017, nella titolarità del
[...] credito nascente dal contratto di mutuo fondiario ipotecario (Rep. n. 51453, Racc. n. 17.111 del 12.06.2007) a rogito Notaio Dott. , registrato in Parma il 26.06.2007 al n. 8728 Persona_1 serie 1T, stipulato per la somma di190.000,00 Euro, munito di formula esecutiva in data 04.09.2017. e hanno sostenuto l'erroneità della somma precettata, nonché la pattuizione ed Pt_1 Pt_1 applicazione di tassi di interesse moratori usurari al contratto di mutuo fondiario sopra menzionato, con conseguente nullità ed inefficacia delle clausole di determinazione del tasso di interesse per violazione della legge n. 108 del 1996, in relazione all'applicazione del tasso di interesse di mora, in violazione dell'art. 644 c.p., da cui la nullità dell'atto di precetto qui opposto e la richiesta di rideterminazione, mediante CTU, degli interessi dovuti nella misura di quelli corrispettivi lecitamente pattuiti, con detrazione dal capitale residuo di quelli superiori corrisposti e non dovuti. Si è costituita in giudizio per contestare tutti i motivi di Controparte_1 opposizione introdotti e vedere rigettata l'iniziativa processuale di e Pt_1 Pt_1
L'istanza sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo è stata rigettata con ordinanza del 27.05.2021, poiché le questioni prospettate dall'opponente riguardavano il “quantum” della pagina 2 di 5 pretesa azionata ed erano reputate inidonee ad incidere sui presupposti di esistenza della procedura, e da esaminare in sede di merito. L'istruttoria è stata limitata alla CTU contabile e, all'udienza del 13.02.2025, fatte precisare alle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte, questo Giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, ha posto in decisione la causa e assegnato i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di replica. Si dà conto, infine, di circostanza sopravvenuta all'udienza di p.c., rappresentata dall'approvazione del progetto di distribuzione della somma ricavata dal compendio immobiliare oggetto della garanzia fondiaria nell'esecuzione immobiliare RGE 39/2021 a carico di e che alla creditrice procedente è stata definitivamente assegnata la somma PA_2 di € 83.649,56, di cui € 10.226,61 in prededuzione per spese delle procedura (doc. 21 comparsa conclusionale del 14.04.2025 di parte opponente).
*** L'opposizione di è risultata infondata. PA_1 PA_1
In primo luogo, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
[...]
introdotta dagli opponenti nella comparsa di costituzione del nuovo difensore Controparte_1 in data 08.11.2023. Pur volendo prescindere dal profilo di tardività dell'eccezione perché introdotta a preclusioni di merito già maturate, va evidenziato, come peraltro già fatto dal Giudice della sospensiva cautelare con l'ordinanza di rigetto del maggio 2021, che la titolarità del credito azionato nell'atto di precetto in capo a succeduta a Controparte_3 Controparte_4 per effetto dell'operazione di cartolarizzazione di cui si è detto, e la posizione di
[...] mandataria di sono state espressamente riconosciute dagli odierni opponenti nel loro CP_1 atto di citazione, ove si legge a pagg. 8-9, che “dal 20.12.2017 è divenuta titolare del CP_3 portafoglio di crediti di cui era originaria creditrice , subentrando, così all'originario Controparte_4 istituto mutuante in virtù del contratto di cessione di rapporti in blocco. Successivamente veniva nominata
[...] quale mandataria per la gestione e il recupero crediti relativi alla suddetta cessione”. Controparte_1
Le precedenti circostanze, riconosciute dagli opponenti e perciò provate a norma dell'art. 115 c.p.c., sono state comunque compiutamente documentate da mediante deposito dal CP_1 contratto di mutuo fondiario ipotecario n. 741358523 stipulato il 12.06.2007, dal relativo piano di ammortamento, dal prospetto delle rate di mutuo e certificazione ex art. 50 TUB, da conteggio aggiornato al 21.04.2020, tutti depositati a corredo della comparsa costitutiva. La cessione in blocco da parte del NC TE AS a , oltre che ammessa CP_3 dagli opponenti, è ampiamente dimostrata da tramite l'avviso pubblicato a pag. 12 CP_1 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, seconda parte n. 151 del 23/12/2017 (doc. 16
, espressamente riferito al portafoglio di crediti di cui era precedente titolare CP_1 [...]
e i cui sono state identificate specificatamente le categorie di Controparte_4 crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni, nonché dalla dichiarazione della cedente che attesta l'avvenuta cessione del credito oggetto di Controparte_4 causa (cfr. doc. 17)
pagina 3 di 5 Relativamente alla menzionata pubblicazione, occorre dare atto che la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ. n. 24798/2020). Nel dettaglio, secondo l'orientamento di recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, si ritiene che “...in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del d.lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (C. Civ. n. 6392/2023). A parere di questo Giudicante, i requisiti suindicati sono soddisfatti nel caso in esame. Passando all'esame del merito della vicenda, l'istruttoria svolta ha rivelato la validità del contratto di mutuo ipotecario in esame, delle clausole in esso contenute aventi ad oggetto gli accessori del credito e la sostanziale correttezza dei calcoli effettuati dal mutante, con la conseguenza che si deve confermare l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo del titolo azionato nella procedure di espropriazioni immobiliare RGE 39/2021 ormai giunta alla fase finale liquidatoria. Il CTU dott. a quantificato il credito residuo originato dal rapporto di Per_2 mutuo in 194.148,84 (detratti i versamenti pari a 7.360,97 Euro). A riguardo, si richiamano le considerazioni svolte nella relazione contabile, immune da vizi logici e tecnici e con approfondita analisi della documentazione prodotta, ricostruttiva del dell'effettiva evoluzione del rapporto, dei versamenti effettuati dalla parte mutuataria, ed estesa alla verifica e determinazione del TAEG sulla base dei principi di legittimità espressi dalle Sezioni Unite, tenendo conto dei DM del periodo rilevante avuto riguardo alla data di stipula del mutuo (2007) e di quanto contrattualmente pattuito nel contratto ipotecario di mutuo, nonché tenendo conto degli effetti delle due sospensioni (“moratorie”) concesse per i periodi dal 28/02/2010 al 31/07/2011 (18 rate) e dal 29/02/2012 al 30/09/2012 (8 rate). Il CTU, all'esito del confronto dei TAEG ricalcolati sull'intero piano di ammortamento alle date indicate con i TEGM soglia, ha affermato che parte mutuante non ha applicato un tasso superiore al tasso soglia usura e confermato che il contratto di mutuo non è soggetto a spese e sanzioni in caso di estinzione anticipata del mutuo, parziale o totale che sia, tra le quali rientrano le spese notarili e le sanzioni in caso di estinzione anticipata del contratto, che quindi non vengono inglobate nelle rate del finanziamento stesso, come stabilito dalle Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi medi globali, ai sensi della legge sull'usura, con esclusione espressa dal calcolo del TEG delle penali previste a carico del cliente in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto non direttamente collegata all'erogazione del finanziamento e solo potenziale. Il tasso di interesse di mora, indicato nel contratto in misura fissa per tutta la durata del finanziamento, pari al 8,58% non è affetto da usurarietà, in quanto alla data di sottoscrizione del pagina 4 di 5 contratto di mutuo – a cui occorre avere riguardo - il tasso soglia, maggiorato di 2,1 punti percentuali, ammontava al 10,68%, né tale usurarietà è stata riscontrata dal perito d'ufficio con riferimento al periodo antecedente la data di decadenza del beneficio del termine, né in continuità del rapporto. Sempre il CTU ha appurato e dichiara che non risultano, nel periodo intercorso tra la sottoscrizione del contratto di mutuo (giugno 2007) e la risoluzione dello stesso (febbraio 2017), somme corrisposte da e a titolo di interessi di mora. Nell'arco temporale Pt_1 Pt_1 indicato vi sono stati due periodi di sospensione (moratoria) ove parte mutuante ha sospeso l'addebito dell'intera rata dovuta in suo favore dai mutuatari, e al termine di ciascun periodo di moratoria la mutuante ha provveduto a rateizzare gli interessi maturati e non corrisposti nei periodi di sospensione, per la residua durata di piano, senza applicare alcuna capitalizzazione, non ravvisandosi gli estremi per modificare il ricalcolo effettuato da parte della banca. La quota capitale relativa al debito residuo alla data di decadenza del beneficio del termine è risultata pari a 172.265,02 Euro, da riferire all'importo a scadere all'ultima rata pagata
“regolarmente” da parte di PA RI (quella del 31 ottobre 2015). Sono poi risultati maturati e non corrisposti i seguenti importi a titolo di interessi:
1. quanto ad euro 9.536,50 a titolo di interessi maturati e non corrisposti sulle rate in scadenza dal 30 novembre 2015 e 31 ottobre 2016;
2. quanto ad euro 19.708,29 a titolo di interessi maturati e non corrisposti sulle n. 26 rate oggetto di moratoria, “spalmati” dalla mutuante sull'intero orizzonte di piano residuo, senza effettuare capitalizzazioni di sorta. I precedenti argomenti in fatto e in diritto, nonché gli esiti dell'accertamento tecnico peritale svolto, rendono manifesta l'infondatezza dell'iniziativa di e la PA_1 PA_1 cui opposizione a precetto va respinta. Le spese processuali seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo facendo applicazione dei criteri del DM 55/2014 testo vigente. Seguono il principio dell'art. 91 c.p.c. anche le spese di CTU, già liquidate con decreto del 13.04.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a precetto proposta da e nei confronti PA_1 PA_1 [...] quale mandataria di così decide: Controparte_1 Controparte_6
- rigetta l'opposizione a precetto di e PA_1 PA_1
- condanna gli opponenti in solido a rifondere a le spese di lite Controparte_1 sostenute, liquidate in 11.268,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico di FO e MA.
Così deciso in Parma il 8 agosto 2025 Il Giudice
Cristina Ferrari
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