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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Presidente
Dott.ssa Elena Mara GRAZIOLI ConSIliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA ConSIliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1542 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
17 maggio 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 16 ottobre 1962, residente in [...], con domicilio digitale presso la casella pec e Email_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Vismara, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
pagina1 di 30 in proprio e in qualità di erede di Controparte_1 [...]
(C.F.: ), nata a [...] il 7 Per_1 CodiceFiscale_2
ottobre 1971;
in qualità di erede di (C.F.: Parte_2 Persona_1 [...]
), nata a [...] il [...]; C.F._3
entrambe elettivamente domiciliate in Milano, Piazza IV Novembre, n. 7,
presso lo studio dell'avv. Vincenzo Gallo, che le rappresenta e difende giuste procure in atti
APPELLATE
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 3102/2023, pubblicata il 28 dicembre 2023 dal Tribunale
di Monza nella causa iscritta al n. 10040/2021 r.g.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non
ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
Conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della n. 3102/2023 pronunciata in data 27.12.2023 dal Tribunale di Monza e comunicata in data
28.12.2023:
- condannare la SI.ra , in proprio e in qualità Controparte_1 di erede del SI. , e la SI.ra , in qualità Persona_1 CP_2 di erede del SI. , a corrispondere all'appellante la Persona_1 somma di €. 40.000,00, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione del post di Facebook (13.4.2021) al saldo, a titolo di risarcimento del danno subito per diffamazione aggravata e per il trattamento illecito dei dati personali dell'appellante;
- condannare gli appellati a corrispondere all'appellante la somma di €. 1.566,88, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di risarcimento del danno emergente subito;
pagina2 di 30 - condannare ex art. 96 c.p.c. gli appellati al pagamento in favore dell'appellante della somma di €. 5.000,00, ovvero nella maggiore o minor somma, che la Corte dovesse ritenere all'esito della condotta difensiva degli appellati;
- condannare gli appellati a voler restituire all'appellante la somma di €. 4.377,36 corrisposta in data 9.1.2024 in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi di legge dalla data del pagamento al saldo.
Spese e compenso di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. LUIGI VISMARA che ha corrisposto le prime e non ha ancora incassato il secondo”.
Per le appellate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in via preliminare ed istruttoria: rigettare, per i motivi esposti, la richiesta di ammissione della prova orale formulata dall'appellante nel merito in via principale, rigettare l'appello proposto da , Parte_1 perché infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti, e, di conseguenza, confermare integralmente la sentenza gravata. Con vittoria di spese di procedura
e compensi legali;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento dell'idoneità offensiva delle frasi pubblicate dai convenuti e dell'esistenza di un danno, esaminati tutti i parametri di riferimento risultanti dell'istruttoria, qualificare la condotta dei convenuti come diffamazione di lieve entità e risarcire il danno subito da a) con la pubblicazione della sentenza o comunque di Parte_1 un articolo di smentita su quanto diffuso ai danni del diffamato di dimensione e rilievo pari a quello in precedenza pubblicato ovvero della rimozione dei servizi diffamatori online o, nel caso sia ritenuto necessario un risarcimento pecuniario,
b) con il pagamento del risarcimento del danno liquidato, in via equitativa, secondo i criteri orientativi dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ed entro lo scaglione individuato come ''1 diffamazione di lieve entità'', nella misura di € 1.000,00 e/o nella misura ritenuta di giustizia dalle SS.VV. Ill.me, rientrante in ogni caso nello stesso scaglione. In ogni caso con vittoria di spese e/o compensazione delle stesse fra le parti. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si richiamano espressamente tutte le domande, eccezioni, deduzioni e produzioni già dedotte in primo grado da aversi qui per integralmente ritrascritte”.
pagina3 di 30
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2021, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Monza, e Persona_1 [...]
allegando di aver subito danni in conseguenza delle gravi frasi CP_1
diffamatorie che lo riguardavano e della pubblicazione della sua immagine tramite
Facebook e chiedendo di accertare la responsabilità dei convenuti ai sensi degli artt. 7, 10, 2043, 2049, 2059 c.c., degli artt. 185 e 595, primo, secondo e terzo comma, c.p., nonché degli artt. 2 della Costituzione e 6 del Regolamento UE
2016/676.
A fondamento delle domande l'attore allegava le seguenti circostanze: il 13 aprile 2021 aveva riproposto sulla propria bacheca Persona_1
Facebook (che, oltre ad essere pubblica e aperta a tutti gli utenti Facebook, aveva
746 followers) alcune espressioni di un vecchio post risalente al 12 aprile 2018
(attribuito ad un non meglio identificato nickname “MamAfrica”), facendole proprie;
nel post ripostato da si leggeva: “Guardateli bene. Sono Persona_1
i quattro primari agli arresti domiciliari, per avere fatto applicare protesi, anche
a persone sane. Per guadagnare soldi. Eccoli: in alto Carmine Cucciniello e del CTO Gaetano Pini, sotto e Testimone_1 Tes_2 [...]
; Per_2 Per_3
il messaggio diffamatorio riportava una circostanza falsa, che i convenuti sapevano essere falsa: il dott. non è un chirurgo e Per_1 Parte_1
nessun giornale o organo di stampa ha diffuso la notizia del fatto che il dott.
avesse applicato protesi a persone sane;
Pt_1
il dott. è un microbiologo e con la vicenda delle protesi difettose e Pt_1 applicate a persone sane non c'entra assolutamente nulla;
il messaggio diffamatorio era stato ulteriormente rafforzato dalla condivisione di una fotografia di (l'ultimo in basso a destra), Parte_1 pubblicata senza l'autorizzazione del medesimo;
non si era limitato a pubblicare una fotografia che Persona_1
ritraeva insieme ad altri medici, ma aveva commentato il post con Parte_1 una larvata allusione discriminatoria, affermando: “Uno di loro , Parte_1
come certi suoi collaboratori di origine siciliana, lo conosco molto bene
pagina4 di 30 personalmente: sospeso da primario dell'Ospedale Galeazzi di Milano e cacciato da professore universitario della Statale, è stato in primo grado condannato a 6 anni e mezzo di libertà condizionata in attesa del secondo grado di processo. Un suo socio fu spedito subito in galera dopo avere patteggiato. So che gestiva come attualmente gestisce un'azienda via internet dove vende integratori tramite prestanome. Inoltre è attivo presso una società immobiliare di famiglia tanto per non stare con le mani in mano. Alla faccia del giuramento di o di Per_4
?? La loro è una vera passione”; Per_5
oltre alle descritte affermazioni, aveva commentato più Persona_1 volte con dei “like” le espressioni di disprezzo e di accusa dei propri amici fomentati dalle predette frasi postate dallo stesso tutti i “like” erano Per_1
stati apposti da alcuni erano stati, invece, condivisi con la Persona_1
figlia Controparte_1
aveva postato una frase lesiva dell'onorabilità dell'attore, Controparte_1 scrivendo: “Io ho lavorato con un paio di questi e vi assicuro che per soldi ammazzerebbero anche la loro madre”; le espressioni venivano seguite da tre
“faccine verdi” nell'intento di vomitare;
il cognome del dott. era stato ripetutamente richiamato nei successivi Pt_1
post di Persona_1
Sulla base di tali premesse l'attore chiedeva di “condannare i convenuti a corrispondere all'attore la somma di €. 40.000,00, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione del post di Facebook
(13.4.2021) al saldo a titolo di risarcimento del danno subito per la diffamazione aggravata e il trattamento illecito dei propri dati personali;
condannare i convenuti a corrispondere all'attore la somma di €. 1.566,88, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di risarcimento del danno emergente subito”.
Con memoria ex art 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., Parte_1
chiedeva, inoltre, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Costituitisi in giudizio, a mezzo del medesimo difensore, Persona_1
e contestavano il fondamento delle domande, chiedendone il Controparte_1 rigetto, sull'assunto che essi si erano limitati a riportare una verità giornalistica, sicché la condivisione del post e i successivisi commenti rappresentavano un mero pagina5 di 30 e legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica. I convenuti evidenziavano che l'attore era già stato condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni a causa di una vicenda di corruzione relativa all'acquisto, da parte dell'ospedale di cui era primario, di Parte_1
presidi sanitari ortopedici sponsorizzati dallo stesso medico. I convenuti eccepivano, inoltre, il difetto di prova del danno.
All'udienza del 18 ottobre 2022 il giudice istruttore dichiarava l'interruzione del processo a seguito del decesso di Persona_1
A seguito della riassunzione del processo, si costituivano in giudizio
[...]
in proprio e in qualità di erede di nonché CP_1 Persona_1 Pt_2
in qualità di erede di Le parti convenute richiamavano
[...] Persona_1 le precedenti difese, chiedendo il rigetto delle domande dell'attore e, in subordine, di poter risarcire il danno tramite la pubblicazione della sentenza o di un articolo di smentita oppure tramite il pagamento di un importo liquidato in via equitativa nella misura di euro 1.000,00.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, con sentenza n. 3102/2023, pubblicata in data 28 dicembre
2023, il Tribunale di Monza ha rigettato la domanda proposta da Parte_1
nei confronti delle parti convenute e lo ha condannato a rimborsare le spese processuali anticipate da queste ultime.
Il giudice di prime cure ha escluso la responsabilità di in Persona_1
relazione alla condivisione del post di sulla piattaforma social Parte_3
Facebook e la responsabilità di per i commenti sotto tale post Controparte_1
Facebook argomentando che nel post di condiviso da Parte_3 [...] su Facebook, si addebitava all'attore di essere “agli arresti Per_1
domiciliari per avere fatto applicare protesi, anche a persone sane. Per guadagnare soldi” e che dalla documentazione in atti si evinceva che effettivamente l'attore si trovasse agli arresti domiciliari, così come affermato da alcune testate giornalistiche online.
Il giudice di prime cure ha rilevato che “L'attore non avrebbe dovuto limitarsi ad allegare la falsità delle notizie riportate nel post di Parte_3
pubblicato sulla piattaforma social Facebook, bensì avrebbe dovuto allegare e provare l'idoneità offensiva della frasi pronunciate dai convenuti, in quanto
pagina6 di 30 lesive della sua reputazione, del suo prestigio ed onorabilità personale e professionale, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti”.
Con riferimento alle doglianze dell'attore in ordine all'illecito utilizzo della sua immagine nel post di il giudice di prime cure ha osservato che Parte_3 era rimasto indimostrato quanto allegato dall'attore in ordine agli eventuali danni patrimoniale e non patrimoniale da lui subiti.
Il giudice di prime cure ha rilevato che nulla era stato dedotto e provato in ordine al danno patrimoniale e che, quanto al danno di immagine e all'onore e alla reputazione, l'attore si era limitato a dedurre che nel suo profilo Facebook il convenuto aveva 746 followers, senza nulla allegare circa gli effetti e la risonanza della pubblicazione degli scritti in questione su Facebook.
Il giudice ha aggiunto che, al contrario, lo stesso attore aveva dedotto nei propri scritti difensivi che “Per fortuna lo scambio vorticoso di commenti tra i
“followers” Facebook dei convenuti non ha innescato nessuna campagna persecutoria e i post di Facebook sopra analizzati – pur aperti a tutti gli utenti
Facebook ed ai 746 “followers” del SI. – non hanno Persona_1 determinato ulteriori patemi d'animo e sofferenze all'attore”.
Il giudice ha, pertanto, concluso che “Tale contegno è indice del fatto che la pubblicazione stessa, al di là della potenzialità diffusiva del mezzo utilizzato, abbia avuto ben poca risonanza proprio nel contesto sociale e professionale nel quale l'attore medesimo opera: è assai probabile, infatti, che se tali pubblicazioni avessero avuto effettiva risonanza locale, della pubblicazione stessa l'attore avrebbe avuto notizia anche da parte di terzi. Né le prove dedotto appaiono idonee a provare la sussistenza del preteso danno, rappresentato da
“diffamazione commessa mediante social network, che è fonte di ulteriore danno per il fatto che i convenuti hanno trattato, senza autorizzazione dell'attore, un suo dato personale (qual è l'immagine del suo volto), violando le disposizioni di cui all'art. 6 del GDPR, compiendo così il reato ex art. 167 D.Lgs. n. 196/2003” (cfr. pag. 8 atto di citazione)”.
Con riferimento al danno emergente rappresentato dalle spese sostenute dall'attore per l'attività posta in essere dal suo difensore per l'invito alla negoziazione assistita e la mediazione, il giudice di prime cure ha ritenuto trattarsi di spese connesse e complementari con quelle giudiziali, dimostratesi superflue ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto pagina7 di 30 utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
Il giudice di prime cure ha, altresì, rigettato la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per difetto del presupposto della soccombenza dei convenuti.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 17 maggio 2024, Pt_1
ha proposto appello avverso detta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale
[...]
riforma.
Costituitesi in giudizio, a mezzo del medesimo difensore, con comparsa di risposta depositata telematicamente il 23 settembre 2024, in Controparte_1
proprio e in qualità di erede del defunto padre e in qualità di erede Parte_2
di hanno contestato il fondamento del gravame, chiedendo Persona_1
l'integrale conferma della sentenza di primo grado e, in via subordinata, di risarcire il danno “a) con la pubblicazione della sentenza o comunque di un articolo di smentita su quanto diffuso ai danni del diffamato di dimensione e rilievo pari a quello in precedenza pubblicato ovvero della rimozione dei servizi diffamatori online o, nel caso sia ritenuto necessario un risarcimento pecuniario,
b) con il pagamento del risarcimento del danno liquidato, in via equitativa, secondo i criteri orientativi dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ed entro lo scaglione individuato come ''1 diffamazione di lieve entità'', nella misura di € 1.000,00 e/o nella misura ritenuta di giustizia”.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10 dicembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato note conclusive entro il termine all'uopo assegnato dalla Corte.
L'appello di . Parte_1
Con un primo motivo di gravame l'appellante censura la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure, che non avrebbe inteso e, di conseguenza, valutato, le circostanze riportate nel post di ed Persona_1 effettivamente contestate dall'attore nell'atto di citazione.
Spiega che ciò che l'attore, odierno appellante, ha dedotto come fonte del danno da diffamazione e che il giudice di prime cure non ha compreso non è la propalazione su Facebook del fatto storico di aver subito gli arresti domiciliari e la pagina8 di 30 condanna a sei anni e mezzo di carcere, ma l'essere stato additato falsamente di essere uno di quei chirurghi ortopedici che, tre anni prima, avevano impiantato protesi difettose sui propri pazienti.
L'appellante aggiunge che la diffusione di tale falsa circostanza era da ritenere ancor più deplorevole, perché e Persona_1 Controparte_1
sapevano perfettamente che il dott. non era un chirurgo, ma solamente un Pt_1
microbiologo.
Deduce, inoltre, che sapeva della professione di Controparte_1
microbiologo di e della sua estraneità ai fatti narrati nel post, ma, Parte_1
anziché riferire tale circostanza oppure decidere di rimanere in silenzio, ha preferito aggiungere, il 10 settembre 2021, i seguenti commenti: “Esatto. Fanno tutto solo per soldi anche se già ne hanno tanti…”. “Io ho lavorato con un paio di questi e vi assicuro che per soldi ammazzerebbero anche la loro madre”.
Lamenta che tale circostanza, allegata dall'attore, sia stata del tutto ignorata dal giudice di prime cure.
L'appellante censura, inoltre, l'affermazione del giudice di primo grado per cui il post su Facebook sarebbe stato “(peraltro rimosso spontaneamente da parte dell'autore all'esito della notifica di un ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dall'odierno attore)”.
spiega che, al contrario, detto post era stato rimosso dai Parte_1
convenuti soltanto dopo la notifica del ricorso ex art. 700 c.p.c. da parte di e che, in ogni caso, la sua rimozione spontanea non può essere Parte_1
valutata come una circostanza mitigatrice della responsabilità dei convenuti.
Sulla base delle richiamate censure l'appellante afferma che il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare il post offensivo e le successive frasi di
[...]
e come un grave attacco personale, gratuito e Per_1 Controparte_1 diretto alla persona e alla sua figura professionale, lesivo dell'onore e del decoro dell'appellante.
Il motivo merita accoglimento.
Il giudice di prime cure non ha correttamente inteso e, di conseguenza, valutato, quali fossero le frasi del post censurate come diffamatorie dall'odierno appellante.
Infatti, le doglianze di quest'ultimo non sono mai state rivolte alle circostanze, anch'esse riportate nel post condiviso dai convenuti e, peraltro,
pagina9 di 30 pacificamente ammesse, che fosse stato sottoposto alla misura Parte_1
cautelare degli arresti domiciliari e che avesse subito condanna a sei anni e mezzo di reclusione in primo grado dal giudice penale nel processo per corruzione n.
26957/2018 R.G.N.R (processo, poi, conclusosi con la sua assoluzione in appello).
Ciò che, invece, ha sempre lamentato , sin dall'instaurazione Parte_1
del giudizio di primo grado, è l'essere stato pubblicamente e specificamente indicato come uno dei chirurghi ortopedici accusati, nell'ambito di una diversa vicenda a cui l'odierno appellante era del tutto estraneo, di aver impiantato protesi difettose anche a pazienti sani.
Tanto emerge chiaramente dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, nel quale ha allegato quanto segue: Parte_1
“Il Prof. è un microbiologo (https://lorenzodrago.it/) e con la Pt_1
vicenda delle protesi difettose e applicate a persone sane non c'entra assolutamente nulla. La SI.ra conosce benissimo il Prof. Controparte_1
Dott. , poiché ha collaborato strettamente, per oltre dieci Parte_1 anni, con quest'ultimo nell'organizzazione di convegni nel campo Biomedicale e, proprio per questa ragione, è perfettamente al corrente che l'odierno attore non è un chirurgo e che la vicenda penale che lo vede coinvolto non può riguardare affatto l'applicazione di protesi a persone sane. Lo stesso vale per il SI.
[...]
he dichiara di conoscere molto bene il Prof. , visto che Per_1 Pt_1
nel post che di qui a breve seguirà lo stesso afferma Persona_1
“…Lo conosco molto bene personalmente…” “(pp. 2 e 3, atto cit.):
Nell'argomentare in diritto in ordine alla diffamazione aggravata asseritamente commessa dai convenuti, sempre nel detto atto di citazione Pt_1
ha, altresì, ribadito che “Non corrisponde al vero, innanzitutto, che il
[...]
Prof. sia un chirurgo e che sia stato condannato in sede penale per aver Pt_1 installato protesi a pazienti sani” (p. 10, atto cit.).
Ciò chiarito in ordine ai fatti costitutivi della domanda di risarcimento del danno da diffamazione aggravata, va evidenziato come dalle prove acquisite nel processo emerga effettivamente la falsità del fatto che il post e le successive frasi di e di hanno ascritto a . Persona_1 Controparte_1 Parte_1
pagina10 di 30 E' sufficiente richiamare il capo di imputazione del procedimento penale a carico di per comprendere come l'odierno appellante fosse del Parte_1
tutto estraneo alla vicenda dell'impianto di protesi ortopediche su pazienti sani.
L'odierno appellante era stato chiamato a rispondere del “delitto di cui agli artt. 110, 319, 319 bis c.p.”, perché, in concorso con Persona_6
, “Responsabile del Laboratorio di Analisi presso l'ospedale Parte_1
convenzionato I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, pubblico ufficiale”, “in situazione di conflitto di interessi ed in violazione dei propri doveri
d'ufficio”, favoriva “l'acquisto, da parte dell'ospedale I.R.C.C.S. Istituto
Ortopedico Galeazzi di Milano, di dispostivi medici forniti dalla società 41 S.r.l. riconducibile all'imprenditore e di cui gli stessi e Controparte_3 Pt_1 detenevano, per interposta persona, una quota di partecipazione al Pt_4
capitale sociale pari al 25% ciascuno;
in tal modo, dal 31 dicembre 2015 al febbraio 2018, e ssicuravano alla società 41 S.r.l. ricavi per Pt_1 Pt_4
354.679,56 euro, derivanti dalla vendita dei prodotti BONALIVE” e
“MicroDTTect”, basati su una tecnologia di cui detenevano altresì i brevetti insieme allo stesso al fine di aumentare gli acquisti del dispositivo CP_3
“MicroDTTect”, con la complicità di si adoperava per Pt_4 Pt_1 accreditare il Laboratorio di Analisi presso l'ospedale convenzionato I.R.C.C.S.
Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, di cui è il responsabile, quale centro di riferimento regionale per le analisi microbiologiche dei campioni prelevati proprio tramite il dispositivo “MicroDTTect”, prendendo contatti con (omissis) e predisponendo una relazione scientifica in cui attestava la superiorità e l'unicità del sistema diagnostico “MicroDTTect”; dispositivo da lui stesso brevettato
(insieme a e , commercializzato (insieme a Pt_4 CP_3 Pt_4
attraverso la società 41 S.r.l.) e utilizzato (insieme a CP_3 Pt_4 presso l'ospedale convenzionato I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi di
Milano); per compiere e per aver compiuto tali atti contrari ai doveri d'ufficio,
e icevevano da pagamenti in denaro ed il diritto Pt_1 Pt_4 CP_3
alla distribuzione degli utili della società 41 S.r.l., previa attribuzione, per interposta persona, di una quota di partecipazione al capitale sociale” (doc. n.
14, fascicolo di primo grado di ). Pt_1
Nonostante l'estraneità di alla ben più grave fattispecie Parte_1 dell'impianto di protesi ortopediche in pazienti sani, il post Facebook della pagina pagina11 di 30 di ripostato il 13 aprile 2021 da ha falsamente Parte_3 Persona_1
addebitato a un fatto per cui egli non è mai stato imputato, Parte_1
avendolo espressamente e chiaramente accomunato ai “primari agli arresti domiciliari, per aver fatto applicare protesi, anche a persone sane”.
Alla luce di quanto evidenziato appaiono evidentemente prive di pregio le argomentazioni delle odierne parti appellate, secondo cui nel post in questione non è scritto che sia un chirurgo e che abbia lui materialmente Parte_1
impiantato protesi, ma che le ha fatte applicare.
In realtà, dal tenore letterale del post in questione emerge chiaramente come esso stigmatizzi il comportamento del dott. in relazione alla Parte_1
vicenda delle protesi impiantate a pazienti sani, sebbene a tale vicenda egli fosse completamente estraneo, considerato che il capo di imputazione formulato a suo carico riguardava tutt'altra fattispecie incriminatrice.
e non hanno esitato a ricondividere e Persona_1 Controparte_1
poi commentare, ingiuriosamente, tale post, pur essendo consapevoli, in virtù anche della pregressa conoscenza con l'appellante (circostanza ammessa dallo stesso nel suo post di commento e, quanto a Persona_1 Controparte_1 allegata dall'attore e non specificamente contestata, oltre che desumibile dai documenti prodotti: cfr. doc. n. 23, fascicolo di primo grado di ), della Pt_1
falsità delle informazioni ivi contenute. Il tutto, peraltro, a distanza di oltre tre anni dalla prima condivisione del post da parte di Parte_3
E', pertanto, innegabile che gli autori dei commenti in esame si siano resi colpevoli di due distinti episodi di diffamazione.
In particolare, per aver condiviso (e poi commentato, Persona_1
additando specificatamente il post di Parte_1 Parte_3 [...]
per aver commentato il post del padre come segue: “io ho lavorato CP_1
con un paio di questi e vi assicuro che per soldi ammazzerebbero anche la loro madre”.
È evidente come il commento di sia consequenziale a Controparte_1
quanto espresso nel post condiviso dal padre e come sia rivolto Persona_1
a suffragarne il contenuto, stigmatizzando ulteriormente la figura personale e professionale di . Invero, lungi dal prendere le distanze dalle Parte_1
circostanze riportate nel post di ripostato da e Parte_3 Persona_1
lungi dal distinguere la posizione di da lei conosciuto Parte_1
pagina12 di 30 personalmente, dalla posizione dei medici chirurghi, ha Controparte_1
chiaramente fatto proprio il contenuto del detto post, ulteriormente disprezzando, con espressione particolarmente forte (“per soldi ammazzerebbero anche la loro madre”), la persona e l'attività professionale di , in quanto Parte_1
finalizzata a trarre profitto a scapito della salute dei pazienti.
Il carattere diffamatorio delle espressioni in esame emerge chiaramente dalla falsità dei fatti rappresentati e dalla mancanza di continenza formale, cioè dalla forma comunicativa utilizzata, caratterizzata da espressioni di disprezzo rivolte gratuitamente alla persona e alla figura professionale di , Parte_1
peraltro in relazione a una vicenda penale, non solo affatto diversa da quella che aveva visto coinvolto l'odierno appellante, ma anche risalente a tre anni prima
(2018).
Risulta dai documenti prodotti da che e Parte_1 Persona_1 hanno incentrato l'attenzione sull'odierno appellante, attraverso Controparte_1
indicazioni false e gratuite tese ad aggravare il giudizio su di lui;
essi hanno ulteriormente alimentato, con successivi commenti propri e apprezzamento di quelli altrui, il discredito ingenerato negli utenti e, dopo la doglianza del ricorrente
(con invito alla negoziazione assistita), essi non solo non hanno adottato alcun doveroso tempestivo rimedio (essendo stato il post su Facebook rimosso tardivamente, solo dopo la notifica, da parte di , del ricorso per Parte_1
provvedimento innominato d'urgenza ex art. 700 c.p.c.), ma hanno rivendicato la bontà delle proprie condotte, costringendo a ricorrere all'autorità Parte_1
giudiziaria (cfr. doc. nn. 6-8, fascicolo di primo grado).
L'accertato carattere diffamatorio delle espressioni per cui è causa non può ritenersi scriminato dal legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica eccepito dalle odierne parti appellate, ove si consideri che tali scriminanti sono già state escluse dal giudice di prime cure con argomentazioni che non sono state censurate da alcuna delle parti, neppure dalle odierne parti appellate che insistono nel riproporre nel presente grado di giudizio le loro eccezioni sul legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica.
In merito il giudice di prime cure ha ritenuto che le affermazioni oggetto di causa “travalicano di certo i limiti del diritto di critica, giacché si stigmatizza
l'attività di , finalizzata a lucrare a scapito della salute dei Parte_1
pagina13 di 30 pazienti, lasciando intendere un agire di certo quanto meno opaco e con ciò ledendo l'immagine e la reputazione dello stesso” (p. 4, sentenza gravata).
Le parti appellate avrebbero dovuto impugnare la sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza delle predette scriminanti dei diritti di cronaca e di critica e non limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. le relative eccezioni.
In ordine all'esclusione delle dette scriminanti deve, pertanto, ritenersi formato il giudicato.
Con un secondo motivo l'appellante si duole che, pur qualificando le frasi contenute nel post come effettivamente lesive del suo onore e del suo decoro, il giudice di prime cure abbia escluso la responsabilità dei convenuti.
Afferma che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza gravata,
non si è limitato ad allegare la sola falsità delle notizie riportate Parte_1
nel post di pubblicato sulla piattaforma social Facebook, ma ha anche Parte_3 allegato e provato l'idoneità offensiva delle frasi scritte dai convenuti.
Censura, inoltre, l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui non avrebbe fornito la prova del danno e i dati di riferimento Parte_1
forniti a tal fine sarebbero solo dei “parametri del tutto evanescenti, svincolati da alcun concreto riferimento che possa indurre a ritenere che, in concreto, appunto, un danno non patrimoniale sia venuto ad esistenza e la sua eventuale liquidazione” (p. 5, sentenza impugnata).
Afferma, quindi, che “Facebook è un mezzo capace di un'enorme diffusione, difficilmente ipotizzabile e, anche per questo motivo, motivo di ansia e frustrazione da parte di chi si sente (e lo è) ingiustamente offeso per essere stato consapevolmente e falsamente accomunato a coloro che avevano compiuto fatti ignobili” (p. 12, atto d'appello); che, quanto alla posizione sociale della vittima, è pacifico e documentato che è docente universitario e che si era Parte_1 offerto si dimostrare per testi che nel 2019 l'odierno appellante, superato il senso di vergogna conseguente al clamore di stampa per i fatti di cronaca conseguenti al suo arresto, aveva ripreso le abituali frequentazioni e attività, abitudini che in seguito ai post di Facebook per cui è causa sono state nuovamente abbandonate.
Quanto all'allegazione e alla prova dell'idoneità offensiva degli scritti per cui è causa, l'appellante afferma che tale idoneità è dimostrata ipso facto dal tenore dei commenti dei followers di Persona_1
pagina14 di 30 L'appellante si duole, altresì, della mancata considerazione, da parte del giudice di prime cure, dei motivi futili e abbietti che avrebbero spinto i convenuti a rilanciare, nel 2021, un post Facebook risalente al 2018, ovverosia la “ritorsione per la definizione, nemmeno una settimana prima, di un'aspra disputa societaria tra il figlio del Prof. e la SI.ra (p. 17, atto Pt_1 Controparte_1
d'appello). Lamenta, inoltre, la mancata considerazione della sistematicità e della durata della pubblicazione del post, rimasto su da aprile 2021 sino alla CP_4 vigilia dell'udienza del 10 agosto 2021, fissata per la discussione del ricorso cautelare.
Il motivo merita accoglimento.
Il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che le affermazioni dei convenuti, per cui è causa, “travalicano di certo i limiti del diritto di critica, giacché si stigmatizza l'attività di , finalizzata a lucrare a scapito Parte_1
della salute dei pazienti, lasciando intendere un agire di certo quanto meno opaco
e con ciò ledendo l'immagine e la reputazione dello stesso” (p. 4, sentenza impugnata).
Tuttavia, il giudice di primo grado ha errato nel ritenere il difetto di allegazione e di prova del danno conseguente al ritenuto carattere diffamatorio delle affermazioni oggetto di causa.
L'allegazione del danno subito dall'attore è stata chiaramente formulata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ove si è affermato testualmente che: “Profondamente offeso e scosso dall'ingiusta offesa ricevuta, il
Prof. si rivolgeva al sottoscritto legale che con lettera raccomandata in Pt_1
data 28.6.2021, ricevuta in data 30.7.2021 (doc. 7) contestava la condotta sopra diffusamente descritta, chiedendo alla SI.ra di rimuovere Controparte_1 immediatamente i suoi commenti al post del padre e, a quest'ultimo, che aveva il controllo totale sul post essendo di sua creazione, di voler rimuovere l'intero post” (p. 7, atto di citazione di primo grado).
Nel medesimo atto ha dedotto la mortificazione ulteriore Parte_1 subita allorché, a fronte dell'invito rivolto a e a Controparte_1 [...]
ad instaurare una trattativa al fine di giungere alla negoziazione Per_1 assistita, si è visto rispondere con una lettera che, non solo respingeva l'invito alla negoziazione assistista, negando il carattere diffamatorio di quanto pubblicato su
Facebook, ma aggiungeva: “La invito, dunque, a prendere contatto con questo
pagina15 di 30 studio al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda. NotiziandoVi sin da ora chi, privo di un riscontro entro 10 giorni dalla presente, sarò costretto ad adire le vie giudiziarie con notevole aggravio di spese a vostro esclusivo carico” (p. 7, atto cit.).
In merito alla potenzialità diffusiva dei post, l'attore ha allegato che: “Come si evince dalla piccola icona che si trova di fianco alla data e all'ora dei post pubblicati su facebook in questione la lettura è pubblica e non privata. La
Bacheca Facebook (omissis) del SI. è, oltre che Persona_1
pubblica, particolarmente attiva, quindi aperta a tutti gli utenti Facebook ed ha
746 “followers” “. (p. 2, atto di citazione di primo grado); ha dedotto che, pur non essendosi innescata nessuna campagna persecutoria nei suoi confronti a seguito dello scambio vorticoso di commenti tra i followers Facebook dei convenuti,
“Resta la gravità del fatto e delle preoccupazioni che il Prof. ha dovuto Pt_1
vivere nei mesi tra la pubblicazione del post (13.4.2021) e la sua cancellazione
(primi di agosto 2021)” (p. 9 atto cit.).
Nell'argomentare specificamente in ordine al “Danno da diffamazione”,
l'attore ha, inoltre, indicato gli specifici e concreti parametri sulla base dei quali apprezzare l'esistenza e l'entità del danno subito. Ha, invero, dedotto: “la pervicace volontà dei convenuti di mantenere il post in questione, malgrado
l'invito a rimuoverlo avanzato dal sottoscritto legale (doc. 7); la reazione scomposta dei convenuti che a fronte del predetto invito, minacciavano di ”adire le vie giudiziarie con notevole aggravio di spese a vostro esclusivo carico” (doc.
8); la futilità dei motivi;
l'importanza delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e professionale;
la SInificativa gravità dei fatti specifici attribuiti all'attore; la pluralità degli episodi diffamatori;
la SInificativa diffusione del mezzo diffamatorio;
l'eventuale pregiudizio in futuro al diffamato sotto il profilo personale e professionale;
la natura e l'intensità del dolo” (p. 11, atto cit.).
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, deve ritenersi allegato e provato il danno da diffamazione subito da a seguito dei Parte_1
post per cui è causa.
Quanto alla prova del danno, va evidenziato, come giustamente dedotto dall'appellante, che i parametri di riferimento indicati dal giudice di prime cure come “evanescenti” (precisamente, come indicato nella sentenza gravata, “la diffusione, la posizione socioprofessionale della vittima e la rilevanza dell'offesa,
pagina16 di 30 tenuto conto dell'inserimento in un contesto sociale e professionale determinato”) sono quegli stessi parametri indicati nelle pronunce di legittimità testualmente citate nella sentenza impugnata (cfr. p. 5 della detta sentenza).
In giurisprudenza è pacificamente ammesso che la prova del danno non patrimoniale possa essere fornita attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, “la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (cfr., per tutte, Cass., ord. 1 febbraio 2024, n. 3013).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ovvero che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza. Il giudice che ricorra alle presunzioni, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto, deve rendere apprezzabili i passaggi logici posti a base del proprio convincimento” (Cass., ord. 30 maggio 2019, n. 14762).
Nel caso in esame, avvalendosi dei parametri di riferimento allegati dall'attore , deve ritenersi provato, sulla base di presunzioni, il Parte_1
danno da diffamazione dedotto in giudizio.
Costituisce fatto notorio che il social network Facebook è uno strumento che rende possibile un'ampia diffusione delle notizie.
Risulta provato (doc. n. 6, fascicolo di primo grado di ) che, come si Pt_1
evince dalla piccola icona che si trova di fianco alla data e all'ora dei post pubblicati su Facebook, in questione, la lettura era pubblica e non privata e che la bacheca Facebook di era, oltre che pubblica, particolarmente Persona_1 attiva, quindi aperta a tutti gli utenti Facebook e aveva 746 “followers”.
E' incontestata la posizione sociale dell'appellante, docente universitario e professionista affermato.
L'appellante è stato certamente offeso in maniera rilevante, essendo stato falsamente additato di aver posto in essere condotte particolarmente odiose dal punto di vista della riprovazione sociale e, quindi, gravi.
pagina17 di 30 Quanto alla potenzialità diffusiva dei post in contestazione va considerato, altresì, che il post pubblicato il 13 aprile 2021 da è rimasto Persona_1
visibile sulla piattaforma social Facebook per quattro mesi (sino alla vigilia dell'udienza cautelare del 10 agosto 2021) e che la modalità di diffusione dei post del profilo di era impostata su “modalità pubblica”, sicché era Persona_1
aperta ad un numero indeterminato di utenti.
Si aggiunga che l'idoneità offensiva dei post di e di Persona_1 [...]
si desume dal tenore dei commenti dei followers di CP_1 [...]
- commenti di disprezzo e di accusa – nonché dal fatto che il Per_1
cognome di è ripetutamente richiamato nei successivi post dello Parte_1
stesso Persona_1
Va, infine, evidenziato, sempre sotto il profilo dell'idoneità offensiva degli scritti per cui è causa, l'atteggiamento soggettivo di e di Persona_1 [...]
e, in particolare, la loro pervicace volontà di mantenere il post in CP_1 questione, malgrado l'invito a rimuoverlo rivolto loro dal difensore dell'attore e la rimozione avvenuta solo dopo la notifica del ricorso ex art. 700 c.p.c.
In conclusione, in riforma della sentenza gravata, deve ritenersi accertato nella sua esistenza il danno da diffamazione subito da per le Parte_1
espressioni di cui è causa.
Con un terzo motivo di appello si duole che il giudice di Parte_1
prime cure abbia escluso la possibilità di una liquidazione equitativa del danno.
Impugna, quindi, la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure afferma che “la diffusione, la posizione socioprofessionale della vittima e la rilevanza dell'offesa, tenuto conto dell'inserimento in un contesto sociale e professionale determinato, ma si tratti di parametri del tutto evanescenti, svincolati da alcun concreto riferimento che possa indurre a ritenere che, in concreto, appunto, un danno non patrimoniale sia venuto ad esistenza e la sua eventuale liquidazione, sia pure equitativa, possa essere ancorata ad elementi obiettivi di valutazione, sì da non rivelarsi, in definitiva, arbitraria” (p. 5, sentenza gravata).
Nell'ambito del terzo motivo di gravame l'appellante richiede il risarcimento del danno per illeciti trattamento e diffusione dell'immagine del suo volto senza il suo consenso, richiamando la fattispecie incriminatrice dell'art. 167
pagina18 di 30 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e l'art. 82 del regolamento UE 2016/679
(c.d. GDPR, acronimo di General Data Protection Regulation).
Il motivo merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto il difetto di allegazione e di prova del danno non patrimoniale, sull'assunto che i parametri indicati dall'attore fossero del tutto evanescenti.
In realtà, come è stato in precedenza accertato, i parametri allegati dall'attore – peraltro corrispondenti a quelli che la stessa giurisprudenza di legittimità considera come indici di riferimento per apprezzare l'esistenza del danno non patrimoniale – sono ancorati a fatti concreti, quali in precedenza evidenziati, i quali consentono di procedere ad una liquidazione del danno.
Liquidazione che deve necessariamente essere equitativa, ai sensi degli artt. 1226
e 2056 c.c., poiché il danno non patrimoniale non è suscettibile di immediata valutazione in termini economici.
Sulla base dei criteri di quantificazione elaborati dall'Osservatorio della
Giustizia Civile di Milano, con specifico riferimento al danno non patrimoniale da diffamazione per il 2024 (tabelle del Tribunale di Milano pubblicate il 5 giugno 2024), appare congruo liquidare per tale voce di danno la somma di denaro di euro 15.000,00 per ciascuna condotta diffamatoria (quella di
[...]
e quella di , considerando ciascuna di dette Per_1 Controparte_1
condotte di diffamazione di media gravità.
Al fine della liquidazione di tale voce di danno vengono in considerazione i seguenti elementi:
la media notorietà dei diffamanti;
la SInificativa gravità delle offese attribuite a sul piano Parte_1
personale e professionale;
la SInificativa diffusione del mezzo diffamatorio (social network
Facebook);
la natura delle condotte diffamatorie, poste in essere in violazione del principio di veridicità della notizia;
l'intenzionalità delle condotte diffamatorie.
pagina19 di 30 In base alle tabelle del Tribunale di Milano del giugno 2024 per la diffamazione di media gravità il danno è liquidabile in un importo compreso tra un minimo di euro 23.498,00 e un massimo di euro 35.247,00.
Nel caso in esame, in ragione di quanto in precedenza accertato, per ciascuna delle condotte diffamatorie poste in essere, rispettivamente, da
[...]
e da sarebbe in astratto liquidabile l'importo Per_1 Controparte_1
minimo di euro 23.498,00 e, così, la complessiva somma di denaro di euro
46.996,00.
Tuttavia, considerato che, sin dal giudizio di primo grado, Parte_1
ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della complessiva somma di denaro di euro 30.000,00 per il danno non patrimoniale subito in conseguenza di tutte le condotte diffamatorie dedotte in giudizio, in virtù del principio dell'art. 112 c.p.c. la condanna dei convenuti per il risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione di media gravità deve essere limitata alla somma di denaro richiesta e, quindi, al complessivo importo capitale di euro 30.000,00.
In accoglimento del motivo in esame e in riforma della sentenza gravata, considerate di eguale gravità sia la condotta diffamatoria di Persona_1
che la condotta diffamatoria di le parti appellate devono essere Controparte_1
condannate a risarcire il danno da diffamazione subito da nei Parte_1
seguenti termini: deve essere condannata in proprio a corrispondere al Controparte_1
predetto titolo a la somma di denaro di euro 15.000,00 in linea Parte_1
capitale;
e in qualità di eredi di Parte_2 Controparte_1 Persona_1
devono essere condannate, in proporzione delle rispettive quote ereditarie (art. 752 c.c.), a corrispondere al predetto titolo a la somma di denaro Parte_1
di euro 15.000,00 in linea capitale.
Sulle predette somme di denaro (liquidate al giugno 2024, epoca di riferimento delle tabelle milanesi che tengono conto degli indici ISTAT al 1 gennaio 2024) spettano, oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensativi calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass., S.U., 17 febbraio 1995,
n. 1712 e, quindi, calcolati sul valore delle predette somme devalutate all'epoca delle condotte diffamatorie e rivalutate anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa pagina20 di 30 nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria. In particolare, la somma di denaro di euro 15.000,00 che deve corrispondere in Controparte_1
proprio deve essere devalutata al 10 settembre 2021 e la somma di denaro di euro
15.000,00 dovuta per l'illecito commesso da deve essere Persona_1
devalutata al 13 aprile 2021 (cfr. doc. n. 6, fascicolo di primo grado di . Pt_1
Sulle somme di denaro così complessivamente determinate spettano, inoltre, gli interessi di mora in misura legale a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Quanto alle argomentazioni dell'appellante in ordine al risarcimento del danno per l'illecito trattamento della sua immagine, ne va rilevata l'inammissibilità, poiché, lungi dal censurare la sentenza del Tribunale di Monza,
si limita a riproporre le medesime argomentazioni svolte nel Parte_1
giudizio di primo grado.
Nella sentenza gravata il giudice di prime cure ha espressamente motivato su tale illecito, affermando che “è rimasto indimostrato quanto allegato da parte attrice in ordine agli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti”.
Tale statuizione non è stata, tuttavia, censurata in alcun modo dall'appellante, le cui doglianze si sono appuntate sulla pronuncia relativa al danno da diffamazione e non al diverso danno da violazione del diritto alla privacy.
Sul punto deve, quindi, ritenersi formato il giudicato.
Con il quarto motivo di appello censura le parti della Parte_1
sentenza in cui si afferma quanto segue:
“Esaminando gli elementi di valutazione indicati dalla parte, deve rilevarsi che, l'attore si è limitato a dedurre che il convenuto nel suo profilo Facebook ha
746 “followers”, senza nulla allegare circa gli effetti e la risonanza della pubblicazione degli scritti de quo su Facebook. Al contrario, è lo stesso attore, che nei propri scritti difensivi deduce che “Per fortuna lo scambio vorticoso di commenti tra i “followers” Facebook dei convenuti non ha innescato nessuna campagna persecutoria e i post di Facebook sopra analizzati – pur aperti a tutti gli utenti Facebook ed ai 746 “followers” del SI. – non Persona_1
pagina21 di 30 hanno determinato ulteriori patemi d'animo e sofferenze all'attore (cfr. pag. 9 atto di citazione).
Tale contegno è indice del fatto che la pubblicazione stessa, al di là della potenzialità diffusiva del mezzo utilizzato, abbia avuto ben poca risonanza proprio nel contesto sociale e professionale nel quale l'attore medesimo opera: è assai probabile, infatti, che se tali pubblicazioni avessero avuto effettiva risonanza locale, della pubblicazione stessa l'attore avrebbe avuto notizia anche da parte di terzi. Né le prove dedotto appaiono idonee a provare la sussistenza del preteso danno, rappresentato da “diffamazione commessa mediante social network, che è fonte di ulteriore danno per il fatto che i convenuti hanno trattato, senza autorizzazione dell'attore, un suo dato personale (qual è l'immagine del suo volto), violando le disposizioni di cui all'art. 6 del GDPR, compiendo così il reato ex art. 167 D.Lgs. n. 196/2003” (cfr. pag. 8 atto di citazione)”. (pp. 5 e 6, sentenza impugnata).
L'appellante afferma che il giudice di prime cure non ha considerato quanto da lui allegato alla pagina 8 dell'atto di citazione;
che l'apprezzamento del giudice in merito alla pretesa ammissione contenuta nella pagina 9 dell'atto di citazione sembra affermare che “per ravvisarsi un danno da diffamazione tramite Facebook
è necessario dimostrare di aver subito una campagna persecutoria. Il che è inaccettabile” (p. 27, atto d'appello); che il convincimento deduttivo a posteriori del giudice di prime cure, secondo cui “al di là della potenzialità diffusiva del mezzo utilizzato, abbia avuto ben poca risonanza proprio nel contesto sociale e professionale nel quale l'attore medesimo opera”, non tiene conto del fatto che la diffamazione è reato di pericolo, per cui si deve considerare la condizione soggettiva del diffamato, la sua vergogna, il suo verosimile stato di ansia e il suo sentimento di disvalore nell'ambito sociale e professionale in cui vive.
Il motivo merita accoglimento.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ha evidenziato Parte_1
gli effetti e la risonanza dei post su Facebook, allegando che “La diffamazione consumata mediante i mass media ed i social network è diventato un'esecrabile costante e spesso costituisce il terreno fertile su cui si scatenano i c.d. “hater” del web, persone capaci di dare avvio a campagne persecutorie nei confronti delle loro vittime” (p. 8).
pagina22 di 30 Si aggiunga che la capacità diffusiva di Facebook è un fatto notorio, essendo ormai riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità che la diffusione dei messaggi tramite social network integra la diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, terzo comma, c.p., in quanto si tratta di una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di soggetti, ampliando e aggravando l'offesa con la capacità diffusiva del mezzo utilizzato (cfr. Cass. pen.
14 novembre 2016, n. 4873).
La prova della percezione da parte di una pluralità di soggetti dei messaggi diffamatori va, dunque, presunta, tutte le volte che le espressioni sono inserite in una piattaforma social, che è per sua natura destinata a essere normalmente visitata da un numero indeterminato di soggetti.
Nel caso in esame si è già in precedenza accertato come il post di
[...]
avesse anche alimentato i commenti di disprezzo e accusa dei suoi Per_1
followers.
L'affermazione dell'attore contenuta nella pagina 9 del suo atto di citazione di primo grado (“Per fortuna lo scambio vorticoso di commenti tra i “followers”
Facebook dei convenuti non ha innescato nessuna campagna persecutoria e i post di Facebook sopra analizzati – pur aperti a tutti gli utenti Facebook ed ai 746
“followers” del SI. – non hanno determinato ulteriori Persona_1 patemi d'animo e sofferenze all'attore”) non equivale ad ammissione dell'assenza di pregiudizio, ove si considerino la precisazione finale per cui i post di Facebook
“non hanno determinato ulteriori patemi d'animo e sofferenze all'attore” e l'ulteriore allegazione secondo cui “Resta la gravità del fatto e delle preoccupazioni che il Prof. ha dovuto vivere nei mesi tra la Pt_1 pubblicazione del post (13.4.2021) e la sua cancellazione (primi di agosto 2021)”.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la circostanza dedotta dall'attore, secondo cui lo scambio vorticoso di commenti tra i followers dei convenuti non aveva innescato alcuna campagna persecutoria, non induce a desumere l'assenza di un danno da diffamazione, posto che la presenza di una campagna diffamatoria è del tutto eventuale e non è elemento costitutivo indefettibile della fattispecie della diffamazione e del danno conseguente ravvisabile nel patema d'animo e nelle sofferenze, nella vergogna della vittima.
Nel caso in esame, la circostanza che il messaggio diffamatorio fosse accompagnato dalla fotografia del volto di ha verosimilmente Parte_1
pagina23 di 30 aumentato la paura e la vergogna di essere riconosciuto negli ambienti sociali e professionali di appartenenza, tanto più ove si consideri che Parte_1
risiede in una città di medie dimensioni, qual è Monza.
La sofferenza interiore (turbamento, disagio, imbarazzo) patita a seguito della diffusione degli scritti diffamatori può ritenersi provata in ragione dell'esistenza dei fatti produttivi di conseguenze pregiudizievoli (la pubblicazione sulla piattaforma sociale Facebook delle espressioni per cui è causa) e dell'idoneità dei medesimi ad ingenerare una ripercussione dolorosa nella sfera personale del soggetto leso (idoneità che può ritenersi provata con il ricorso al notorio, come già evidenziato anche nell'esaminare i precedenti motivi di gravame).
Va, quindi, confermato quanto in precedenza accertato in ordine alla sussistenza degli illeciti diffamatori e alla condanna delle odierne parti appellate al risarcimento del danno da diffamazione.
Con un quinto e ultimo motivo di gravame censura la Parte_1
pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento del danno emergente per il compenso di euro 1.566,88, per l'attività posta in essere dal suo difensore per l'invito alla negoziazione assistita e di mediazione.
Il motivo merita accoglimento.
Le spese sostenute da per l'attività di negoziazione assistita Parte_1
e per la mediazione ammontano a euro 1.566,88, giusto preavviso di parcella (doc.
n. 13), che è stata pagata come da fattura n. 48/2024 (doc. n. 26).
Tali spese devono essere risarcite a titolo di danno emergente.
Trova, invero, applicazione, sul punto il principio di recente ribadito dalla
Corte di Cassazione (Cass., ord. 4 novembre 2020, n. 24481), la quale ha avuto modo di ricordare che: “Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito, "in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici
(Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa.
"L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio.
pagina24 di 30 "Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie" (enfasi aggiunta).
"Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c. (Cass. n. 14594 del
2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande" (così, in motivazione, Cass. Sez. U. 10 luglio
2017, n. 16990)”.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame non può ritenersi la superfluità delle spese sostenute da , considerata l'obbligatorietà dell'invito Parte_1
alla negoziazione assistita per il pagamento a qualsiasi titolo di somme che non superino i cinquantamila euro (come nel caso in esame) e la circostanza che i convenuti non hanno aderito all'invito alla negoziazione assistita, addirittura rispondendo con la minaccia di “adire le vie giudiziarie con notevole aggravio di spese” a esclusivo carico di (cfr. doc. n. 8, fascicolo di primo Parte_1
grado di ) e che la mediazione, anch'essa obbligatoria (in quanto la Pt_1
diffamazione a mezzo social network è assimilabile alla diffamazione a mezzo stampa) si è conclusa a fronte dell'indisponibilità dei convenuti a offrire un congruo risarcimento dei danni (cfr. doc. n. 12, fascicolo di primo grado di
). Pt_1
pagina25 di 30 In riforma della sentenza gravata, le odierne parti appellate devono essere condannate a corrispondere, in solido tra loro, a , a titolo di Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale, la somma di denaro di euro 1.566,88.
Sulla predetta somma di denaro sono dovuti, oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensativi calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass.,
S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712 e, quindi, calcolati dalla data dell'esborso sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria. Sulla somma così complessivamente determinata spetteranno, inoltre, gli interessi moratori in misura legale a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello, ha Parte_1 chiesto l'accoglimento della domanda di cui all'art. 96 c.p.c.
La domanda non merita accoglimento, poiché nella condotta delle odierne parti appellate non è ravvisabile alcun abuso del processo, non potendo ritenersi tale l'affermazione di tesi rivelatesi infondate nel corso del processo.
La domanda di restituzione.
In conseguenza della riforma della sentenza impugnata deve essere accolta la domanda di restituzione formulata dall'appellante, in relazione alla somma di denaro corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata. Va, peraltro, ricordato che tale restituzione può anche essere disposta d'ufficio dal giudice, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata (cfr., da ultimo,
Cass., ord. 29 ottobre 2020, n. 23972).
Le somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, che in conseguenza della riforma di detta sentenza da parte del giudice di appello, debbano essere restituite, costituiscono debito di valuta, avendo l'obbligazione di restituzione per oggetto una somma di denaro ben determinata, con la conseguenza che trova applicazione il principio nominalistico in base al quale l'obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità di moneta, oltre gli interessi legali.
L'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti", art. 2033 c.c., dal quale pagina26 di 30 differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'"accipiens", atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (cfr.
Cass. 5 agosto 2005, n. 16559; Cass. 16 maggio 2006, n. 11491).
L'appellante ha provato di aver corrisposto, in esecuzione della sentenza gravata, in data 9 gennaio 2024, la somma di denaro di euro 4.377,36 (doc. n. 25).
Le parti appellate devono essere, pertanto, condannate a corrispondere, in solido tra loro, a la somma di denaro di euro 4.377,36, oltre Parte_1 interessi in misura legale a decorrere dal 9 gennaio 2024 e sino all'effettivo soddisfo.
La regolamentazione delle spese processuali.
“In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 1775 del 2017; Cass. n.
14916 del 2020).
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della
pagina27 di 30 sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
Le parti appellate, soccombenti, devono essere condannate a rimborsare, in solido tra loro (art. 97 c.p.c.), a le spese di ambo i gradi di Parte_1
giudizio.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria quanto al presente grado di giudizio e dimezzato, per il presente grado, il compenso per la fase decisionale, atteso il deposito di un solo scritto conclusivo), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum (ricompreso nello scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00).
Non si ritiene di riconoscere la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis, del detto decreto ministeriale, in ragione del mancato funzionamento dei collegamenti ipertestuali.
pagina28 di 30 Le dette spese devono essere distratte a favore dell'avv. Luigi Vismara, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
l'appello proposto da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
proprio e in qualità di erede di e di in qualità di Persona_1 Parte_2
erede di per la riforma della sentenza n. 3102/2023, Persona_1
pubblicata dal Tribunale di Monza il 28 dicembre 2023 nella causa iscritta al n.
10040/2021 r.g. e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata,
CONDANNA
e a corrispondere, in solido tra loro, a Controparte_1 Parte_2
, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di Parte_1
denaro di euro 1.566,88, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
CONDANNA
a corrispondere, in proprio, a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione, la somma di denaro di euro 15.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
CONDANNA
e in qualità di eredi di a Controparte_1 Parte_2 Persona_1
corrispondere, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, a , a Parte_1
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione, la somma di denaro di euro 15.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
CONDANNA
e a corrispondere, in solido tra loro, a Controparte_1 Parte_2
, la somma di denaro di euro 4.377,36, oltre interessi in misura Parte_1
legale a decorrere dal 9 gennaio 2024 e sino all'effettivo soddisfo;
CONDANNA
e a rimborsare, in solido tra loro, a Controparte_1 Parte_2 Pt_1
, le spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro
[...]
7.616,00 per compensi di avvocato ed euro 804,00 per spese e, quanto al presente grado, in euro 4.357,50 per compensi di avvocato ed euro 804,00 per spese;
il pagina29 di 30 tutto oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
il tutto da distrarre in favore del difensore di , avv. Luigi Vismara, Parte_1
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di conSIlio del 10 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
Il conSIliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
pagina30 di 30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Presidente
Dott.ssa Elena Mara GRAZIOLI ConSIliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA ConSIliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1542 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
17 maggio 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 16 ottobre 1962, residente in [...], con domicilio digitale presso la casella pec e Email_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Vismara, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
pagina1 di 30 in proprio e in qualità di erede di Controparte_1 [...]
(C.F.: ), nata a [...] il 7 Per_1 CodiceFiscale_2
ottobre 1971;
in qualità di erede di (C.F.: Parte_2 Persona_1 [...]
), nata a [...] il [...]; C.F._3
entrambe elettivamente domiciliate in Milano, Piazza IV Novembre, n. 7,
presso lo studio dell'avv. Vincenzo Gallo, che le rappresenta e difende giuste procure in atti
APPELLATE
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 3102/2023, pubblicata il 28 dicembre 2023 dal Tribunale
di Monza nella causa iscritta al n. 10040/2021 r.g.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non
ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
Conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della n. 3102/2023 pronunciata in data 27.12.2023 dal Tribunale di Monza e comunicata in data
28.12.2023:
- condannare la SI.ra , in proprio e in qualità Controparte_1 di erede del SI. , e la SI.ra , in qualità Persona_1 CP_2 di erede del SI. , a corrispondere all'appellante la Persona_1 somma di €. 40.000,00, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione del post di Facebook (13.4.2021) al saldo, a titolo di risarcimento del danno subito per diffamazione aggravata e per il trattamento illecito dei dati personali dell'appellante;
- condannare gli appellati a corrispondere all'appellante la somma di €. 1.566,88, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di risarcimento del danno emergente subito;
pagina2 di 30 - condannare ex art. 96 c.p.c. gli appellati al pagamento in favore dell'appellante della somma di €. 5.000,00, ovvero nella maggiore o minor somma, che la Corte dovesse ritenere all'esito della condotta difensiva degli appellati;
- condannare gli appellati a voler restituire all'appellante la somma di €. 4.377,36 corrisposta in data 9.1.2024 in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi di legge dalla data del pagamento al saldo.
Spese e compenso di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. LUIGI VISMARA che ha corrisposto le prime e non ha ancora incassato il secondo”.
Per le appellate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in via preliminare ed istruttoria: rigettare, per i motivi esposti, la richiesta di ammissione della prova orale formulata dall'appellante nel merito in via principale, rigettare l'appello proposto da , Parte_1 perché infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti, e, di conseguenza, confermare integralmente la sentenza gravata. Con vittoria di spese di procedura
e compensi legali;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento dell'idoneità offensiva delle frasi pubblicate dai convenuti e dell'esistenza di un danno, esaminati tutti i parametri di riferimento risultanti dell'istruttoria, qualificare la condotta dei convenuti come diffamazione di lieve entità e risarcire il danno subito da a) con la pubblicazione della sentenza o comunque di Parte_1 un articolo di smentita su quanto diffuso ai danni del diffamato di dimensione e rilievo pari a quello in precedenza pubblicato ovvero della rimozione dei servizi diffamatori online o, nel caso sia ritenuto necessario un risarcimento pecuniario,
b) con il pagamento del risarcimento del danno liquidato, in via equitativa, secondo i criteri orientativi dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ed entro lo scaglione individuato come ''1 diffamazione di lieve entità'', nella misura di € 1.000,00 e/o nella misura ritenuta di giustizia dalle SS.VV. Ill.me, rientrante in ogni caso nello stesso scaglione. In ogni caso con vittoria di spese e/o compensazione delle stesse fra le parti. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si richiamano espressamente tutte le domande, eccezioni, deduzioni e produzioni già dedotte in primo grado da aversi qui per integralmente ritrascritte”.
pagina3 di 30
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2021, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Monza, e Persona_1 [...]
allegando di aver subito danni in conseguenza delle gravi frasi CP_1
diffamatorie che lo riguardavano e della pubblicazione della sua immagine tramite
Facebook e chiedendo di accertare la responsabilità dei convenuti ai sensi degli artt. 7, 10, 2043, 2049, 2059 c.c., degli artt. 185 e 595, primo, secondo e terzo comma, c.p., nonché degli artt. 2 della Costituzione e 6 del Regolamento UE
2016/676.
A fondamento delle domande l'attore allegava le seguenti circostanze: il 13 aprile 2021 aveva riproposto sulla propria bacheca Persona_1
Facebook (che, oltre ad essere pubblica e aperta a tutti gli utenti Facebook, aveva
746 followers) alcune espressioni di un vecchio post risalente al 12 aprile 2018
(attribuito ad un non meglio identificato nickname “MamAfrica”), facendole proprie;
nel post ripostato da si leggeva: “Guardateli bene. Sono Persona_1
i quattro primari agli arresti domiciliari, per avere fatto applicare protesi, anche
a persone sane. Per guadagnare soldi. Eccoli: in alto Carmine Cucciniello e del CTO Gaetano Pini, sotto e Testimone_1 Tes_2 [...]
; Per_2 Per_3
il messaggio diffamatorio riportava una circostanza falsa, che i convenuti sapevano essere falsa: il dott. non è un chirurgo e Per_1 Parte_1
nessun giornale o organo di stampa ha diffuso la notizia del fatto che il dott.
avesse applicato protesi a persone sane;
Pt_1
il dott. è un microbiologo e con la vicenda delle protesi difettose e Pt_1 applicate a persone sane non c'entra assolutamente nulla;
il messaggio diffamatorio era stato ulteriormente rafforzato dalla condivisione di una fotografia di (l'ultimo in basso a destra), Parte_1 pubblicata senza l'autorizzazione del medesimo;
non si era limitato a pubblicare una fotografia che Persona_1
ritraeva insieme ad altri medici, ma aveva commentato il post con Parte_1 una larvata allusione discriminatoria, affermando: “Uno di loro , Parte_1
come certi suoi collaboratori di origine siciliana, lo conosco molto bene
pagina4 di 30 personalmente: sospeso da primario dell'Ospedale Galeazzi di Milano e cacciato da professore universitario della Statale, è stato in primo grado condannato a 6 anni e mezzo di libertà condizionata in attesa del secondo grado di processo. Un suo socio fu spedito subito in galera dopo avere patteggiato. So che gestiva come attualmente gestisce un'azienda via internet dove vende integratori tramite prestanome. Inoltre è attivo presso una società immobiliare di famiglia tanto per non stare con le mani in mano. Alla faccia del giuramento di o di Per_4
?? La loro è una vera passione”; Per_5
oltre alle descritte affermazioni, aveva commentato più Persona_1 volte con dei “like” le espressioni di disprezzo e di accusa dei propri amici fomentati dalle predette frasi postate dallo stesso tutti i “like” erano Per_1
stati apposti da alcuni erano stati, invece, condivisi con la Persona_1
figlia Controparte_1
aveva postato una frase lesiva dell'onorabilità dell'attore, Controparte_1 scrivendo: “Io ho lavorato con un paio di questi e vi assicuro che per soldi ammazzerebbero anche la loro madre”; le espressioni venivano seguite da tre
“faccine verdi” nell'intento di vomitare;
il cognome del dott. era stato ripetutamente richiamato nei successivi Pt_1
post di Persona_1
Sulla base di tali premesse l'attore chiedeva di “condannare i convenuti a corrispondere all'attore la somma di €. 40.000,00, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione del post di Facebook
(13.4.2021) al saldo a titolo di risarcimento del danno subito per la diffamazione aggravata e il trattamento illecito dei propri dati personali;
condannare i convenuti a corrispondere all'attore la somma di €. 1.566,88, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di risarcimento del danno emergente subito”.
Con memoria ex art 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., Parte_1
chiedeva, inoltre, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Costituitisi in giudizio, a mezzo del medesimo difensore, Persona_1
e contestavano il fondamento delle domande, chiedendone il Controparte_1 rigetto, sull'assunto che essi si erano limitati a riportare una verità giornalistica, sicché la condivisione del post e i successivisi commenti rappresentavano un mero pagina5 di 30 e legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica. I convenuti evidenziavano che l'attore era già stato condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni a causa di una vicenda di corruzione relativa all'acquisto, da parte dell'ospedale di cui era primario, di Parte_1
presidi sanitari ortopedici sponsorizzati dallo stesso medico. I convenuti eccepivano, inoltre, il difetto di prova del danno.
All'udienza del 18 ottobre 2022 il giudice istruttore dichiarava l'interruzione del processo a seguito del decesso di Persona_1
A seguito della riassunzione del processo, si costituivano in giudizio
[...]
in proprio e in qualità di erede di nonché CP_1 Persona_1 Pt_2
in qualità di erede di Le parti convenute richiamavano
[...] Persona_1 le precedenti difese, chiedendo il rigetto delle domande dell'attore e, in subordine, di poter risarcire il danno tramite la pubblicazione della sentenza o di un articolo di smentita oppure tramite il pagamento di un importo liquidato in via equitativa nella misura di euro 1.000,00.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, con sentenza n. 3102/2023, pubblicata in data 28 dicembre
2023, il Tribunale di Monza ha rigettato la domanda proposta da Parte_1
nei confronti delle parti convenute e lo ha condannato a rimborsare le spese processuali anticipate da queste ultime.
Il giudice di prime cure ha escluso la responsabilità di in Persona_1
relazione alla condivisione del post di sulla piattaforma social Parte_3
Facebook e la responsabilità di per i commenti sotto tale post Controparte_1
Facebook argomentando che nel post di condiviso da Parte_3 [...] su Facebook, si addebitava all'attore di essere “agli arresti Per_1
domiciliari per avere fatto applicare protesi, anche a persone sane. Per guadagnare soldi” e che dalla documentazione in atti si evinceva che effettivamente l'attore si trovasse agli arresti domiciliari, così come affermato da alcune testate giornalistiche online.
Il giudice di prime cure ha rilevato che “L'attore non avrebbe dovuto limitarsi ad allegare la falsità delle notizie riportate nel post di Parte_3
pubblicato sulla piattaforma social Facebook, bensì avrebbe dovuto allegare e provare l'idoneità offensiva della frasi pronunciate dai convenuti, in quanto
pagina6 di 30 lesive della sua reputazione, del suo prestigio ed onorabilità personale e professionale, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti”.
Con riferimento alle doglianze dell'attore in ordine all'illecito utilizzo della sua immagine nel post di il giudice di prime cure ha osservato che Parte_3 era rimasto indimostrato quanto allegato dall'attore in ordine agli eventuali danni patrimoniale e non patrimoniale da lui subiti.
Il giudice di prime cure ha rilevato che nulla era stato dedotto e provato in ordine al danno patrimoniale e che, quanto al danno di immagine e all'onore e alla reputazione, l'attore si era limitato a dedurre che nel suo profilo Facebook il convenuto aveva 746 followers, senza nulla allegare circa gli effetti e la risonanza della pubblicazione degli scritti in questione su Facebook.
Il giudice ha aggiunto che, al contrario, lo stesso attore aveva dedotto nei propri scritti difensivi che “Per fortuna lo scambio vorticoso di commenti tra i
“followers” Facebook dei convenuti non ha innescato nessuna campagna persecutoria e i post di Facebook sopra analizzati – pur aperti a tutti gli utenti
Facebook ed ai 746 “followers” del SI. – non hanno Persona_1 determinato ulteriori patemi d'animo e sofferenze all'attore”.
Il giudice ha, pertanto, concluso che “Tale contegno è indice del fatto che la pubblicazione stessa, al di là della potenzialità diffusiva del mezzo utilizzato, abbia avuto ben poca risonanza proprio nel contesto sociale e professionale nel quale l'attore medesimo opera: è assai probabile, infatti, che se tali pubblicazioni avessero avuto effettiva risonanza locale, della pubblicazione stessa l'attore avrebbe avuto notizia anche da parte di terzi. Né le prove dedotto appaiono idonee a provare la sussistenza del preteso danno, rappresentato da
“diffamazione commessa mediante social network, che è fonte di ulteriore danno per il fatto che i convenuti hanno trattato, senza autorizzazione dell'attore, un suo dato personale (qual è l'immagine del suo volto), violando le disposizioni di cui all'art. 6 del GDPR, compiendo così il reato ex art. 167 D.Lgs. n. 196/2003” (cfr. pag. 8 atto di citazione)”.
Con riferimento al danno emergente rappresentato dalle spese sostenute dall'attore per l'attività posta in essere dal suo difensore per l'invito alla negoziazione assistita e la mediazione, il giudice di prime cure ha ritenuto trattarsi di spese connesse e complementari con quelle giudiziali, dimostratesi superflue ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto pagina7 di 30 utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
Il giudice di prime cure ha, altresì, rigettato la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per difetto del presupposto della soccombenza dei convenuti.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 17 maggio 2024, Pt_1
ha proposto appello avverso detta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale
[...]
riforma.
Costituitesi in giudizio, a mezzo del medesimo difensore, con comparsa di risposta depositata telematicamente il 23 settembre 2024, in Controparte_1
proprio e in qualità di erede del defunto padre e in qualità di erede Parte_2
di hanno contestato il fondamento del gravame, chiedendo Persona_1
l'integrale conferma della sentenza di primo grado e, in via subordinata, di risarcire il danno “a) con la pubblicazione della sentenza o comunque di un articolo di smentita su quanto diffuso ai danni del diffamato di dimensione e rilievo pari a quello in precedenza pubblicato ovvero della rimozione dei servizi diffamatori online o, nel caso sia ritenuto necessario un risarcimento pecuniario,
b) con il pagamento del risarcimento del danno liquidato, in via equitativa, secondo i criteri orientativi dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ed entro lo scaglione individuato come ''1 diffamazione di lieve entità'', nella misura di € 1.000,00 e/o nella misura ritenuta di giustizia”.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10 dicembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato note conclusive entro il termine all'uopo assegnato dalla Corte.
L'appello di . Parte_1
Con un primo motivo di gravame l'appellante censura la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure, che non avrebbe inteso e, di conseguenza, valutato, le circostanze riportate nel post di ed Persona_1 effettivamente contestate dall'attore nell'atto di citazione.
Spiega che ciò che l'attore, odierno appellante, ha dedotto come fonte del danno da diffamazione e che il giudice di prime cure non ha compreso non è la propalazione su Facebook del fatto storico di aver subito gli arresti domiciliari e la pagina8 di 30 condanna a sei anni e mezzo di carcere, ma l'essere stato additato falsamente di essere uno di quei chirurghi ortopedici che, tre anni prima, avevano impiantato protesi difettose sui propri pazienti.
L'appellante aggiunge che la diffusione di tale falsa circostanza era da ritenere ancor più deplorevole, perché e Persona_1 Controparte_1
sapevano perfettamente che il dott. non era un chirurgo, ma solamente un Pt_1
microbiologo.
Deduce, inoltre, che sapeva della professione di Controparte_1
microbiologo di e della sua estraneità ai fatti narrati nel post, ma, Parte_1
anziché riferire tale circostanza oppure decidere di rimanere in silenzio, ha preferito aggiungere, il 10 settembre 2021, i seguenti commenti: “Esatto. Fanno tutto solo per soldi anche se già ne hanno tanti…”. “Io ho lavorato con un paio di questi e vi assicuro che per soldi ammazzerebbero anche la loro madre”.
Lamenta che tale circostanza, allegata dall'attore, sia stata del tutto ignorata dal giudice di prime cure.
L'appellante censura, inoltre, l'affermazione del giudice di primo grado per cui il post su Facebook sarebbe stato “(peraltro rimosso spontaneamente da parte dell'autore all'esito della notifica di un ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dall'odierno attore)”.
spiega che, al contrario, detto post era stato rimosso dai Parte_1
convenuti soltanto dopo la notifica del ricorso ex art. 700 c.p.c. da parte di e che, in ogni caso, la sua rimozione spontanea non può essere Parte_1
valutata come una circostanza mitigatrice della responsabilità dei convenuti.
Sulla base delle richiamate censure l'appellante afferma che il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare il post offensivo e le successive frasi di
[...]
e come un grave attacco personale, gratuito e Per_1 Controparte_1 diretto alla persona e alla sua figura professionale, lesivo dell'onore e del decoro dell'appellante.
Il motivo merita accoglimento.
Il giudice di prime cure non ha correttamente inteso e, di conseguenza, valutato, quali fossero le frasi del post censurate come diffamatorie dall'odierno appellante.
Infatti, le doglianze di quest'ultimo non sono mai state rivolte alle circostanze, anch'esse riportate nel post condiviso dai convenuti e, peraltro,
pagina9 di 30 pacificamente ammesse, che fosse stato sottoposto alla misura Parte_1
cautelare degli arresti domiciliari e che avesse subito condanna a sei anni e mezzo di reclusione in primo grado dal giudice penale nel processo per corruzione n.
26957/2018 R.G.N.R (processo, poi, conclusosi con la sua assoluzione in appello).
Ciò che, invece, ha sempre lamentato , sin dall'instaurazione Parte_1
del giudizio di primo grado, è l'essere stato pubblicamente e specificamente indicato come uno dei chirurghi ortopedici accusati, nell'ambito di una diversa vicenda a cui l'odierno appellante era del tutto estraneo, di aver impiantato protesi difettose anche a pazienti sani.
Tanto emerge chiaramente dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, nel quale ha allegato quanto segue: Parte_1
“Il Prof. è un microbiologo (https://lorenzodrago.it/) e con la Pt_1
vicenda delle protesi difettose e applicate a persone sane non c'entra assolutamente nulla. La SI.ra conosce benissimo il Prof. Controparte_1
Dott. , poiché ha collaborato strettamente, per oltre dieci Parte_1 anni, con quest'ultimo nell'organizzazione di convegni nel campo Biomedicale e, proprio per questa ragione, è perfettamente al corrente che l'odierno attore non è un chirurgo e che la vicenda penale che lo vede coinvolto non può riguardare affatto l'applicazione di protesi a persone sane. Lo stesso vale per il SI.
[...]
he dichiara di conoscere molto bene il Prof. , visto che Per_1 Pt_1
nel post che di qui a breve seguirà lo stesso afferma Persona_1
“…Lo conosco molto bene personalmente…” “(pp. 2 e 3, atto cit.):
Nell'argomentare in diritto in ordine alla diffamazione aggravata asseritamente commessa dai convenuti, sempre nel detto atto di citazione Pt_1
ha, altresì, ribadito che “Non corrisponde al vero, innanzitutto, che il
[...]
Prof. sia un chirurgo e che sia stato condannato in sede penale per aver Pt_1 installato protesi a pazienti sani” (p. 10, atto cit.).
Ciò chiarito in ordine ai fatti costitutivi della domanda di risarcimento del danno da diffamazione aggravata, va evidenziato come dalle prove acquisite nel processo emerga effettivamente la falsità del fatto che il post e le successive frasi di e di hanno ascritto a . Persona_1 Controparte_1 Parte_1
pagina10 di 30 E' sufficiente richiamare il capo di imputazione del procedimento penale a carico di per comprendere come l'odierno appellante fosse del Parte_1
tutto estraneo alla vicenda dell'impianto di protesi ortopediche su pazienti sani.
L'odierno appellante era stato chiamato a rispondere del “delitto di cui agli artt. 110, 319, 319 bis c.p.”, perché, in concorso con Persona_6
, “Responsabile del Laboratorio di Analisi presso l'ospedale Parte_1
convenzionato I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, pubblico ufficiale”, “in situazione di conflitto di interessi ed in violazione dei propri doveri
d'ufficio”, favoriva “l'acquisto, da parte dell'ospedale I.R.C.C.S. Istituto
Ortopedico Galeazzi di Milano, di dispostivi medici forniti dalla società 41 S.r.l. riconducibile all'imprenditore e di cui gli stessi e Controparte_3 Pt_1 detenevano, per interposta persona, una quota di partecipazione al Pt_4
capitale sociale pari al 25% ciascuno;
in tal modo, dal 31 dicembre 2015 al febbraio 2018, e ssicuravano alla società 41 S.r.l. ricavi per Pt_1 Pt_4
354.679,56 euro, derivanti dalla vendita dei prodotti BONALIVE” e
“MicroDTTect”, basati su una tecnologia di cui detenevano altresì i brevetti insieme allo stesso al fine di aumentare gli acquisti del dispositivo CP_3
“MicroDTTect”, con la complicità di si adoperava per Pt_4 Pt_1 accreditare il Laboratorio di Analisi presso l'ospedale convenzionato I.R.C.C.S.
Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, di cui è il responsabile, quale centro di riferimento regionale per le analisi microbiologiche dei campioni prelevati proprio tramite il dispositivo “MicroDTTect”, prendendo contatti con (omissis) e predisponendo una relazione scientifica in cui attestava la superiorità e l'unicità del sistema diagnostico “MicroDTTect”; dispositivo da lui stesso brevettato
(insieme a e , commercializzato (insieme a Pt_4 CP_3 Pt_4
attraverso la società 41 S.r.l.) e utilizzato (insieme a CP_3 Pt_4 presso l'ospedale convenzionato I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi di
Milano); per compiere e per aver compiuto tali atti contrari ai doveri d'ufficio,
e icevevano da pagamenti in denaro ed il diritto Pt_1 Pt_4 CP_3
alla distribuzione degli utili della società 41 S.r.l., previa attribuzione, per interposta persona, di una quota di partecipazione al capitale sociale” (doc. n.
14, fascicolo di primo grado di ). Pt_1
Nonostante l'estraneità di alla ben più grave fattispecie Parte_1 dell'impianto di protesi ortopediche in pazienti sani, il post Facebook della pagina pagina11 di 30 di ripostato il 13 aprile 2021 da ha falsamente Parte_3 Persona_1
addebitato a un fatto per cui egli non è mai stato imputato, Parte_1
avendolo espressamente e chiaramente accomunato ai “primari agli arresti domiciliari, per aver fatto applicare protesi, anche a persone sane”.
Alla luce di quanto evidenziato appaiono evidentemente prive di pregio le argomentazioni delle odierne parti appellate, secondo cui nel post in questione non è scritto che sia un chirurgo e che abbia lui materialmente Parte_1
impiantato protesi, ma che le ha fatte applicare.
In realtà, dal tenore letterale del post in questione emerge chiaramente come esso stigmatizzi il comportamento del dott. in relazione alla Parte_1
vicenda delle protesi impiantate a pazienti sani, sebbene a tale vicenda egli fosse completamente estraneo, considerato che il capo di imputazione formulato a suo carico riguardava tutt'altra fattispecie incriminatrice.
e non hanno esitato a ricondividere e Persona_1 Controparte_1
poi commentare, ingiuriosamente, tale post, pur essendo consapevoli, in virtù anche della pregressa conoscenza con l'appellante (circostanza ammessa dallo stesso nel suo post di commento e, quanto a Persona_1 Controparte_1 allegata dall'attore e non specificamente contestata, oltre che desumibile dai documenti prodotti: cfr. doc. n. 23, fascicolo di primo grado di ), della Pt_1
falsità delle informazioni ivi contenute. Il tutto, peraltro, a distanza di oltre tre anni dalla prima condivisione del post da parte di Parte_3
E', pertanto, innegabile che gli autori dei commenti in esame si siano resi colpevoli di due distinti episodi di diffamazione.
In particolare, per aver condiviso (e poi commentato, Persona_1
additando specificatamente il post di Parte_1 Parte_3 [...]
per aver commentato il post del padre come segue: “io ho lavorato CP_1
con un paio di questi e vi assicuro che per soldi ammazzerebbero anche la loro madre”.
È evidente come il commento di sia consequenziale a Controparte_1
quanto espresso nel post condiviso dal padre e come sia rivolto Persona_1
a suffragarne il contenuto, stigmatizzando ulteriormente la figura personale e professionale di . Invero, lungi dal prendere le distanze dalle Parte_1
circostanze riportate nel post di ripostato da e Parte_3 Persona_1
lungi dal distinguere la posizione di da lei conosciuto Parte_1
pagina12 di 30 personalmente, dalla posizione dei medici chirurghi, ha Controparte_1
chiaramente fatto proprio il contenuto del detto post, ulteriormente disprezzando, con espressione particolarmente forte (“per soldi ammazzerebbero anche la loro madre”), la persona e l'attività professionale di , in quanto Parte_1
finalizzata a trarre profitto a scapito della salute dei pazienti.
Il carattere diffamatorio delle espressioni in esame emerge chiaramente dalla falsità dei fatti rappresentati e dalla mancanza di continenza formale, cioè dalla forma comunicativa utilizzata, caratterizzata da espressioni di disprezzo rivolte gratuitamente alla persona e alla figura professionale di , Parte_1
peraltro in relazione a una vicenda penale, non solo affatto diversa da quella che aveva visto coinvolto l'odierno appellante, ma anche risalente a tre anni prima
(2018).
Risulta dai documenti prodotti da che e Parte_1 Persona_1 hanno incentrato l'attenzione sull'odierno appellante, attraverso Controparte_1
indicazioni false e gratuite tese ad aggravare il giudizio su di lui;
essi hanno ulteriormente alimentato, con successivi commenti propri e apprezzamento di quelli altrui, il discredito ingenerato negli utenti e, dopo la doglianza del ricorrente
(con invito alla negoziazione assistita), essi non solo non hanno adottato alcun doveroso tempestivo rimedio (essendo stato il post su Facebook rimosso tardivamente, solo dopo la notifica, da parte di , del ricorso per Parte_1
provvedimento innominato d'urgenza ex art. 700 c.p.c.), ma hanno rivendicato la bontà delle proprie condotte, costringendo a ricorrere all'autorità Parte_1
giudiziaria (cfr. doc. nn. 6-8, fascicolo di primo grado).
L'accertato carattere diffamatorio delle espressioni per cui è causa non può ritenersi scriminato dal legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica eccepito dalle odierne parti appellate, ove si consideri che tali scriminanti sono già state escluse dal giudice di prime cure con argomentazioni che non sono state censurate da alcuna delle parti, neppure dalle odierne parti appellate che insistono nel riproporre nel presente grado di giudizio le loro eccezioni sul legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica.
In merito il giudice di prime cure ha ritenuto che le affermazioni oggetto di causa “travalicano di certo i limiti del diritto di critica, giacché si stigmatizza
l'attività di , finalizzata a lucrare a scapito della salute dei Parte_1
pagina13 di 30 pazienti, lasciando intendere un agire di certo quanto meno opaco e con ciò ledendo l'immagine e la reputazione dello stesso” (p. 4, sentenza gravata).
Le parti appellate avrebbero dovuto impugnare la sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza delle predette scriminanti dei diritti di cronaca e di critica e non limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. le relative eccezioni.
In ordine all'esclusione delle dette scriminanti deve, pertanto, ritenersi formato il giudicato.
Con un secondo motivo l'appellante si duole che, pur qualificando le frasi contenute nel post come effettivamente lesive del suo onore e del suo decoro, il giudice di prime cure abbia escluso la responsabilità dei convenuti.
Afferma che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza gravata,
non si è limitato ad allegare la sola falsità delle notizie riportate Parte_1
nel post di pubblicato sulla piattaforma social Facebook, ma ha anche Parte_3 allegato e provato l'idoneità offensiva delle frasi scritte dai convenuti.
Censura, inoltre, l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui non avrebbe fornito la prova del danno e i dati di riferimento Parte_1
forniti a tal fine sarebbero solo dei “parametri del tutto evanescenti, svincolati da alcun concreto riferimento che possa indurre a ritenere che, in concreto, appunto, un danno non patrimoniale sia venuto ad esistenza e la sua eventuale liquidazione” (p. 5, sentenza impugnata).
Afferma, quindi, che “Facebook è un mezzo capace di un'enorme diffusione, difficilmente ipotizzabile e, anche per questo motivo, motivo di ansia e frustrazione da parte di chi si sente (e lo è) ingiustamente offeso per essere stato consapevolmente e falsamente accomunato a coloro che avevano compiuto fatti ignobili” (p. 12, atto d'appello); che, quanto alla posizione sociale della vittima, è pacifico e documentato che è docente universitario e che si era Parte_1 offerto si dimostrare per testi che nel 2019 l'odierno appellante, superato il senso di vergogna conseguente al clamore di stampa per i fatti di cronaca conseguenti al suo arresto, aveva ripreso le abituali frequentazioni e attività, abitudini che in seguito ai post di Facebook per cui è causa sono state nuovamente abbandonate.
Quanto all'allegazione e alla prova dell'idoneità offensiva degli scritti per cui è causa, l'appellante afferma che tale idoneità è dimostrata ipso facto dal tenore dei commenti dei followers di Persona_1
pagina14 di 30 L'appellante si duole, altresì, della mancata considerazione, da parte del giudice di prime cure, dei motivi futili e abbietti che avrebbero spinto i convenuti a rilanciare, nel 2021, un post Facebook risalente al 2018, ovverosia la “ritorsione per la definizione, nemmeno una settimana prima, di un'aspra disputa societaria tra il figlio del Prof. e la SI.ra (p. 17, atto Pt_1 Controparte_1
d'appello). Lamenta, inoltre, la mancata considerazione della sistematicità e della durata della pubblicazione del post, rimasto su da aprile 2021 sino alla CP_4 vigilia dell'udienza del 10 agosto 2021, fissata per la discussione del ricorso cautelare.
Il motivo merita accoglimento.
Il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che le affermazioni dei convenuti, per cui è causa, “travalicano di certo i limiti del diritto di critica, giacché si stigmatizza l'attività di , finalizzata a lucrare a scapito Parte_1
della salute dei pazienti, lasciando intendere un agire di certo quanto meno opaco
e con ciò ledendo l'immagine e la reputazione dello stesso” (p. 4, sentenza impugnata).
Tuttavia, il giudice di primo grado ha errato nel ritenere il difetto di allegazione e di prova del danno conseguente al ritenuto carattere diffamatorio delle affermazioni oggetto di causa.
L'allegazione del danno subito dall'attore è stata chiaramente formulata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ove si è affermato testualmente che: “Profondamente offeso e scosso dall'ingiusta offesa ricevuta, il
Prof. si rivolgeva al sottoscritto legale che con lettera raccomandata in Pt_1
data 28.6.2021, ricevuta in data 30.7.2021 (doc. 7) contestava la condotta sopra diffusamente descritta, chiedendo alla SI.ra di rimuovere Controparte_1 immediatamente i suoi commenti al post del padre e, a quest'ultimo, che aveva il controllo totale sul post essendo di sua creazione, di voler rimuovere l'intero post” (p. 7, atto di citazione di primo grado).
Nel medesimo atto ha dedotto la mortificazione ulteriore Parte_1 subita allorché, a fronte dell'invito rivolto a e a Controparte_1 [...]
ad instaurare una trattativa al fine di giungere alla negoziazione Per_1 assistita, si è visto rispondere con una lettera che, non solo respingeva l'invito alla negoziazione assistista, negando il carattere diffamatorio di quanto pubblicato su
Facebook, ma aggiungeva: “La invito, dunque, a prendere contatto con questo
pagina15 di 30 studio al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda. NotiziandoVi sin da ora chi, privo di un riscontro entro 10 giorni dalla presente, sarò costretto ad adire le vie giudiziarie con notevole aggravio di spese a vostro esclusivo carico” (p. 7, atto cit.).
In merito alla potenzialità diffusiva dei post, l'attore ha allegato che: “Come si evince dalla piccola icona che si trova di fianco alla data e all'ora dei post pubblicati su facebook in questione la lettura è pubblica e non privata. La
Bacheca Facebook (omissis) del SI. è, oltre che Persona_1
pubblica, particolarmente attiva, quindi aperta a tutti gli utenti Facebook ed ha
746 “followers” “. (p. 2, atto di citazione di primo grado); ha dedotto che, pur non essendosi innescata nessuna campagna persecutoria nei suoi confronti a seguito dello scambio vorticoso di commenti tra i followers Facebook dei convenuti,
“Resta la gravità del fatto e delle preoccupazioni che il Prof. ha dovuto Pt_1
vivere nei mesi tra la pubblicazione del post (13.4.2021) e la sua cancellazione
(primi di agosto 2021)” (p. 9 atto cit.).
Nell'argomentare specificamente in ordine al “Danno da diffamazione”,
l'attore ha, inoltre, indicato gli specifici e concreti parametri sulla base dei quali apprezzare l'esistenza e l'entità del danno subito. Ha, invero, dedotto: “la pervicace volontà dei convenuti di mantenere il post in questione, malgrado
l'invito a rimuoverlo avanzato dal sottoscritto legale (doc. 7); la reazione scomposta dei convenuti che a fronte del predetto invito, minacciavano di ”adire le vie giudiziarie con notevole aggravio di spese a vostro esclusivo carico” (doc.
8); la futilità dei motivi;
l'importanza delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e professionale;
la SInificativa gravità dei fatti specifici attribuiti all'attore; la pluralità degli episodi diffamatori;
la SInificativa diffusione del mezzo diffamatorio;
l'eventuale pregiudizio in futuro al diffamato sotto il profilo personale e professionale;
la natura e l'intensità del dolo” (p. 11, atto cit.).
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, deve ritenersi allegato e provato il danno da diffamazione subito da a seguito dei Parte_1
post per cui è causa.
Quanto alla prova del danno, va evidenziato, come giustamente dedotto dall'appellante, che i parametri di riferimento indicati dal giudice di prime cure come “evanescenti” (precisamente, come indicato nella sentenza gravata, “la diffusione, la posizione socioprofessionale della vittima e la rilevanza dell'offesa,
pagina16 di 30 tenuto conto dell'inserimento in un contesto sociale e professionale determinato”) sono quegli stessi parametri indicati nelle pronunce di legittimità testualmente citate nella sentenza impugnata (cfr. p. 5 della detta sentenza).
In giurisprudenza è pacificamente ammesso che la prova del danno non patrimoniale possa essere fornita attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, “la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (cfr., per tutte, Cass., ord. 1 febbraio 2024, n. 3013).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ovvero che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza. Il giudice che ricorra alle presunzioni, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto, deve rendere apprezzabili i passaggi logici posti a base del proprio convincimento” (Cass., ord. 30 maggio 2019, n. 14762).
Nel caso in esame, avvalendosi dei parametri di riferimento allegati dall'attore , deve ritenersi provato, sulla base di presunzioni, il Parte_1
danno da diffamazione dedotto in giudizio.
Costituisce fatto notorio che il social network Facebook è uno strumento che rende possibile un'ampia diffusione delle notizie.
Risulta provato (doc. n. 6, fascicolo di primo grado di ) che, come si Pt_1
evince dalla piccola icona che si trova di fianco alla data e all'ora dei post pubblicati su Facebook, in questione, la lettura era pubblica e non privata e che la bacheca Facebook di era, oltre che pubblica, particolarmente Persona_1 attiva, quindi aperta a tutti gli utenti Facebook e aveva 746 “followers”.
E' incontestata la posizione sociale dell'appellante, docente universitario e professionista affermato.
L'appellante è stato certamente offeso in maniera rilevante, essendo stato falsamente additato di aver posto in essere condotte particolarmente odiose dal punto di vista della riprovazione sociale e, quindi, gravi.
pagina17 di 30 Quanto alla potenzialità diffusiva dei post in contestazione va considerato, altresì, che il post pubblicato il 13 aprile 2021 da è rimasto Persona_1
visibile sulla piattaforma social Facebook per quattro mesi (sino alla vigilia dell'udienza cautelare del 10 agosto 2021) e che la modalità di diffusione dei post del profilo di era impostata su “modalità pubblica”, sicché era Persona_1
aperta ad un numero indeterminato di utenti.
Si aggiunga che l'idoneità offensiva dei post di e di Persona_1 [...]
si desume dal tenore dei commenti dei followers di CP_1 [...]
- commenti di disprezzo e di accusa – nonché dal fatto che il Per_1
cognome di è ripetutamente richiamato nei successivi post dello Parte_1
stesso Persona_1
Va, infine, evidenziato, sempre sotto il profilo dell'idoneità offensiva degli scritti per cui è causa, l'atteggiamento soggettivo di e di Persona_1 [...]
e, in particolare, la loro pervicace volontà di mantenere il post in CP_1 questione, malgrado l'invito a rimuoverlo rivolto loro dal difensore dell'attore e la rimozione avvenuta solo dopo la notifica del ricorso ex art. 700 c.p.c.
In conclusione, in riforma della sentenza gravata, deve ritenersi accertato nella sua esistenza il danno da diffamazione subito da per le Parte_1
espressioni di cui è causa.
Con un terzo motivo di appello si duole che il giudice di Parte_1
prime cure abbia escluso la possibilità di una liquidazione equitativa del danno.
Impugna, quindi, la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure afferma che “la diffusione, la posizione socioprofessionale della vittima e la rilevanza dell'offesa, tenuto conto dell'inserimento in un contesto sociale e professionale determinato, ma si tratti di parametri del tutto evanescenti, svincolati da alcun concreto riferimento che possa indurre a ritenere che, in concreto, appunto, un danno non patrimoniale sia venuto ad esistenza e la sua eventuale liquidazione, sia pure equitativa, possa essere ancorata ad elementi obiettivi di valutazione, sì da non rivelarsi, in definitiva, arbitraria” (p. 5, sentenza gravata).
Nell'ambito del terzo motivo di gravame l'appellante richiede il risarcimento del danno per illeciti trattamento e diffusione dell'immagine del suo volto senza il suo consenso, richiamando la fattispecie incriminatrice dell'art. 167
pagina18 di 30 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e l'art. 82 del regolamento UE 2016/679
(c.d. GDPR, acronimo di General Data Protection Regulation).
Il motivo merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto il difetto di allegazione e di prova del danno non patrimoniale, sull'assunto che i parametri indicati dall'attore fossero del tutto evanescenti.
In realtà, come è stato in precedenza accertato, i parametri allegati dall'attore – peraltro corrispondenti a quelli che la stessa giurisprudenza di legittimità considera come indici di riferimento per apprezzare l'esistenza del danno non patrimoniale – sono ancorati a fatti concreti, quali in precedenza evidenziati, i quali consentono di procedere ad una liquidazione del danno.
Liquidazione che deve necessariamente essere equitativa, ai sensi degli artt. 1226
e 2056 c.c., poiché il danno non patrimoniale non è suscettibile di immediata valutazione in termini economici.
Sulla base dei criteri di quantificazione elaborati dall'Osservatorio della
Giustizia Civile di Milano, con specifico riferimento al danno non patrimoniale da diffamazione per il 2024 (tabelle del Tribunale di Milano pubblicate il 5 giugno 2024), appare congruo liquidare per tale voce di danno la somma di denaro di euro 15.000,00 per ciascuna condotta diffamatoria (quella di
[...]
e quella di , considerando ciascuna di dette Per_1 Controparte_1
condotte di diffamazione di media gravità.
Al fine della liquidazione di tale voce di danno vengono in considerazione i seguenti elementi:
la media notorietà dei diffamanti;
la SInificativa gravità delle offese attribuite a sul piano Parte_1
personale e professionale;
la SInificativa diffusione del mezzo diffamatorio (social network
Facebook);
la natura delle condotte diffamatorie, poste in essere in violazione del principio di veridicità della notizia;
l'intenzionalità delle condotte diffamatorie.
pagina19 di 30 In base alle tabelle del Tribunale di Milano del giugno 2024 per la diffamazione di media gravità il danno è liquidabile in un importo compreso tra un minimo di euro 23.498,00 e un massimo di euro 35.247,00.
Nel caso in esame, in ragione di quanto in precedenza accertato, per ciascuna delle condotte diffamatorie poste in essere, rispettivamente, da
[...]
e da sarebbe in astratto liquidabile l'importo Per_1 Controparte_1
minimo di euro 23.498,00 e, così, la complessiva somma di denaro di euro
46.996,00.
Tuttavia, considerato che, sin dal giudizio di primo grado, Parte_1
ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della complessiva somma di denaro di euro 30.000,00 per il danno non patrimoniale subito in conseguenza di tutte le condotte diffamatorie dedotte in giudizio, in virtù del principio dell'art. 112 c.p.c. la condanna dei convenuti per il risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione di media gravità deve essere limitata alla somma di denaro richiesta e, quindi, al complessivo importo capitale di euro 30.000,00.
In accoglimento del motivo in esame e in riforma della sentenza gravata, considerate di eguale gravità sia la condotta diffamatoria di Persona_1
che la condotta diffamatoria di le parti appellate devono essere Controparte_1
condannate a risarcire il danno da diffamazione subito da nei Parte_1
seguenti termini: deve essere condannata in proprio a corrispondere al Controparte_1
predetto titolo a la somma di denaro di euro 15.000,00 in linea Parte_1
capitale;
e in qualità di eredi di Parte_2 Controparte_1 Persona_1
devono essere condannate, in proporzione delle rispettive quote ereditarie (art. 752 c.c.), a corrispondere al predetto titolo a la somma di denaro Parte_1
di euro 15.000,00 in linea capitale.
Sulle predette somme di denaro (liquidate al giugno 2024, epoca di riferimento delle tabelle milanesi che tengono conto degli indici ISTAT al 1 gennaio 2024) spettano, oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensativi calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass., S.U., 17 febbraio 1995,
n. 1712 e, quindi, calcolati sul valore delle predette somme devalutate all'epoca delle condotte diffamatorie e rivalutate anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa pagina20 di 30 nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria. In particolare, la somma di denaro di euro 15.000,00 che deve corrispondere in Controparte_1
proprio deve essere devalutata al 10 settembre 2021 e la somma di denaro di euro
15.000,00 dovuta per l'illecito commesso da deve essere Persona_1
devalutata al 13 aprile 2021 (cfr. doc. n. 6, fascicolo di primo grado di . Pt_1
Sulle somme di denaro così complessivamente determinate spettano, inoltre, gli interessi di mora in misura legale a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Quanto alle argomentazioni dell'appellante in ordine al risarcimento del danno per l'illecito trattamento della sua immagine, ne va rilevata l'inammissibilità, poiché, lungi dal censurare la sentenza del Tribunale di Monza,
si limita a riproporre le medesime argomentazioni svolte nel Parte_1
giudizio di primo grado.
Nella sentenza gravata il giudice di prime cure ha espressamente motivato su tale illecito, affermando che “è rimasto indimostrato quanto allegato da parte attrice in ordine agli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti”.
Tale statuizione non è stata, tuttavia, censurata in alcun modo dall'appellante, le cui doglianze si sono appuntate sulla pronuncia relativa al danno da diffamazione e non al diverso danno da violazione del diritto alla privacy.
Sul punto deve, quindi, ritenersi formato il giudicato.
Con il quarto motivo di appello censura le parti della Parte_1
sentenza in cui si afferma quanto segue:
“Esaminando gli elementi di valutazione indicati dalla parte, deve rilevarsi che, l'attore si è limitato a dedurre che il convenuto nel suo profilo Facebook ha
746 “followers”, senza nulla allegare circa gli effetti e la risonanza della pubblicazione degli scritti de quo su Facebook. Al contrario, è lo stesso attore, che nei propri scritti difensivi deduce che “Per fortuna lo scambio vorticoso di commenti tra i “followers” Facebook dei convenuti non ha innescato nessuna campagna persecutoria e i post di Facebook sopra analizzati – pur aperti a tutti gli utenti Facebook ed ai 746 “followers” del SI. – non Persona_1
pagina21 di 30 hanno determinato ulteriori patemi d'animo e sofferenze all'attore (cfr. pag. 9 atto di citazione).
Tale contegno è indice del fatto che la pubblicazione stessa, al di là della potenzialità diffusiva del mezzo utilizzato, abbia avuto ben poca risonanza proprio nel contesto sociale e professionale nel quale l'attore medesimo opera: è assai probabile, infatti, che se tali pubblicazioni avessero avuto effettiva risonanza locale, della pubblicazione stessa l'attore avrebbe avuto notizia anche da parte di terzi. Né le prove dedotto appaiono idonee a provare la sussistenza del preteso danno, rappresentato da “diffamazione commessa mediante social network, che è fonte di ulteriore danno per il fatto che i convenuti hanno trattato, senza autorizzazione dell'attore, un suo dato personale (qual è l'immagine del suo volto), violando le disposizioni di cui all'art. 6 del GDPR, compiendo così il reato ex art. 167 D.Lgs. n. 196/2003” (cfr. pag. 8 atto di citazione)”. (pp. 5 e 6, sentenza impugnata).
L'appellante afferma che il giudice di prime cure non ha considerato quanto da lui allegato alla pagina 8 dell'atto di citazione;
che l'apprezzamento del giudice in merito alla pretesa ammissione contenuta nella pagina 9 dell'atto di citazione sembra affermare che “per ravvisarsi un danno da diffamazione tramite Facebook
è necessario dimostrare di aver subito una campagna persecutoria. Il che è inaccettabile” (p. 27, atto d'appello); che il convincimento deduttivo a posteriori del giudice di prime cure, secondo cui “al di là della potenzialità diffusiva del mezzo utilizzato, abbia avuto ben poca risonanza proprio nel contesto sociale e professionale nel quale l'attore medesimo opera”, non tiene conto del fatto che la diffamazione è reato di pericolo, per cui si deve considerare la condizione soggettiva del diffamato, la sua vergogna, il suo verosimile stato di ansia e il suo sentimento di disvalore nell'ambito sociale e professionale in cui vive.
Il motivo merita accoglimento.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ha evidenziato Parte_1
gli effetti e la risonanza dei post su Facebook, allegando che “La diffamazione consumata mediante i mass media ed i social network è diventato un'esecrabile costante e spesso costituisce il terreno fertile su cui si scatenano i c.d. “hater” del web, persone capaci di dare avvio a campagne persecutorie nei confronti delle loro vittime” (p. 8).
pagina22 di 30 Si aggiunga che la capacità diffusiva di Facebook è un fatto notorio, essendo ormai riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità che la diffusione dei messaggi tramite social network integra la diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, terzo comma, c.p., in quanto si tratta di una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di soggetti, ampliando e aggravando l'offesa con la capacità diffusiva del mezzo utilizzato (cfr. Cass. pen.
14 novembre 2016, n. 4873).
La prova della percezione da parte di una pluralità di soggetti dei messaggi diffamatori va, dunque, presunta, tutte le volte che le espressioni sono inserite in una piattaforma social, che è per sua natura destinata a essere normalmente visitata da un numero indeterminato di soggetti.
Nel caso in esame si è già in precedenza accertato come il post di
[...]
avesse anche alimentato i commenti di disprezzo e accusa dei suoi Per_1
followers.
L'affermazione dell'attore contenuta nella pagina 9 del suo atto di citazione di primo grado (“Per fortuna lo scambio vorticoso di commenti tra i “followers”
Facebook dei convenuti non ha innescato nessuna campagna persecutoria e i post di Facebook sopra analizzati – pur aperti a tutti gli utenti Facebook ed ai 746
“followers” del SI. – non hanno determinato ulteriori Persona_1 patemi d'animo e sofferenze all'attore”) non equivale ad ammissione dell'assenza di pregiudizio, ove si considerino la precisazione finale per cui i post di Facebook
“non hanno determinato ulteriori patemi d'animo e sofferenze all'attore” e l'ulteriore allegazione secondo cui “Resta la gravità del fatto e delle preoccupazioni che il Prof. ha dovuto vivere nei mesi tra la Pt_1 pubblicazione del post (13.4.2021) e la sua cancellazione (primi di agosto 2021)”.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la circostanza dedotta dall'attore, secondo cui lo scambio vorticoso di commenti tra i followers dei convenuti non aveva innescato alcuna campagna persecutoria, non induce a desumere l'assenza di un danno da diffamazione, posto che la presenza di una campagna diffamatoria è del tutto eventuale e non è elemento costitutivo indefettibile della fattispecie della diffamazione e del danno conseguente ravvisabile nel patema d'animo e nelle sofferenze, nella vergogna della vittima.
Nel caso in esame, la circostanza che il messaggio diffamatorio fosse accompagnato dalla fotografia del volto di ha verosimilmente Parte_1
pagina23 di 30 aumentato la paura e la vergogna di essere riconosciuto negli ambienti sociali e professionali di appartenenza, tanto più ove si consideri che Parte_1
risiede in una città di medie dimensioni, qual è Monza.
La sofferenza interiore (turbamento, disagio, imbarazzo) patita a seguito della diffusione degli scritti diffamatori può ritenersi provata in ragione dell'esistenza dei fatti produttivi di conseguenze pregiudizievoli (la pubblicazione sulla piattaforma sociale Facebook delle espressioni per cui è causa) e dell'idoneità dei medesimi ad ingenerare una ripercussione dolorosa nella sfera personale del soggetto leso (idoneità che può ritenersi provata con il ricorso al notorio, come già evidenziato anche nell'esaminare i precedenti motivi di gravame).
Va, quindi, confermato quanto in precedenza accertato in ordine alla sussistenza degli illeciti diffamatori e alla condanna delle odierne parti appellate al risarcimento del danno da diffamazione.
Con un quinto e ultimo motivo di gravame censura la Parte_1
pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento del danno emergente per il compenso di euro 1.566,88, per l'attività posta in essere dal suo difensore per l'invito alla negoziazione assistita e di mediazione.
Il motivo merita accoglimento.
Le spese sostenute da per l'attività di negoziazione assistita Parte_1
e per la mediazione ammontano a euro 1.566,88, giusto preavviso di parcella (doc.
n. 13), che è stata pagata come da fattura n. 48/2024 (doc. n. 26).
Tali spese devono essere risarcite a titolo di danno emergente.
Trova, invero, applicazione, sul punto il principio di recente ribadito dalla
Corte di Cassazione (Cass., ord. 4 novembre 2020, n. 24481), la quale ha avuto modo di ricordare che: “Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito, "in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici
(Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa.
"L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio.
pagina24 di 30 "Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie" (enfasi aggiunta).
"Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c. (Cass. n. 14594 del
2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande" (così, in motivazione, Cass. Sez. U. 10 luglio
2017, n. 16990)”.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame non può ritenersi la superfluità delle spese sostenute da , considerata l'obbligatorietà dell'invito Parte_1
alla negoziazione assistita per il pagamento a qualsiasi titolo di somme che non superino i cinquantamila euro (come nel caso in esame) e la circostanza che i convenuti non hanno aderito all'invito alla negoziazione assistita, addirittura rispondendo con la minaccia di “adire le vie giudiziarie con notevole aggravio di spese” a esclusivo carico di (cfr. doc. n. 8, fascicolo di primo Parte_1
grado di ) e che la mediazione, anch'essa obbligatoria (in quanto la Pt_1
diffamazione a mezzo social network è assimilabile alla diffamazione a mezzo stampa) si è conclusa a fronte dell'indisponibilità dei convenuti a offrire un congruo risarcimento dei danni (cfr. doc. n. 12, fascicolo di primo grado di
). Pt_1
pagina25 di 30 In riforma della sentenza gravata, le odierne parti appellate devono essere condannate a corrispondere, in solido tra loro, a , a titolo di Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale, la somma di denaro di euro 1.566,88.
Sulla predetta somma di denaro sono dovuti, oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensativi calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass.,
S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712 e, quindi, calcolati dalla data dell'esborso sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria. Sulla somma così complessivamente determinata spetteranno, inoltre, gli interessi moratori in misura legale a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello, ha Parte_1 chiesto l'accoglimento della domanda di cui all'art. 96 c.p.c.
La domanda non merita accoglimento, poiché nella condotta delle odierne parti appellate non è ravvisabile alcun abuso del processo, non potendo ritenersi tale l'affermazione di tesi rivelatesi infondate nel corso del processo.
La domanda di restituzione.
In conseguenza della riforma della sentenza impugnata deve essere accolta la domanda di restituzione formulata dall'appellante, in relazione alla somma di denaro corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata. Va, peraltro, ricordato che tale restituzione può anche essere disposta d'ufficio dal giudice, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata (cfr., da ultimo,
Cass., ord. 29 ottobre 2020, n. 23972).
Le somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, che in conseguenza della riforma di detta sentenza da parte del giudice di appello, debbano essere restituite, costituiscono debito di valuta, avendo l'obbligazione di restituzione per oggetto una somma di denaro ben determinata, con la conseguenza che trova applicazione il principio nominalistico in base al quale l'obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità di moneta, oltre gli interessi legali.
L'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti", art. 2033 c.c., dal quale pagina26 di 30 differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'"accipiens", atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (cfr.
Cass. 5 agosto 2005, n. 16559; Cass. 16 maggio 2006, n. 11491).
L'appellante ha provato di aver corrisposto, in esecuzione della sentenza gravata, in data 9 gennaio 2024, la somma di denaro di euro 4.377,36 (doc. n. 25).
Le parti appellate devono essere, pertanto, condannate a corrispondere, in solido tra loro, a la somma di denaro di euro 4.377,36, oltre Parte_1 interessi in misura legale a decorrere dal 9 gennaio 2024 e sino all'effettivo soddisfo.
La regolamentazione delle spese processuali.
“In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 1775 del 2017; Cass. n.
14916 del 2020).
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della
pagina27 di 30 sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
Le parti appellate, soccombenti, devono essere condannate a rimborsare, in solido tra loro (art. 97 c.p.c.), a le spese di ambo i gradi di Parte_1
giudizio.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria quanto al presente grado di giudizio e dimezzato, per il presente grado, il compenso per la fase decisionale, atteso il deposito di un solo scritto conclusivo), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum (ricompreso nello scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00).
Non si ritiene di riconoscere la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis, del detto decreto ministeriale, in ragione del mancato funzionamento dei collegamenti ipertestuali.
pagina28 di 30 Le dette spese devono essere distratte a favore dell'avv. Luigi Vismara, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
l'appello proposto da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
proprio e in qualità di erede di e di in qualità di Persona_1 Parte_2
erede di per la riforma della sentenza n. 3102/2023, Persona_1
pubblicata dal Tribunale di Monza il 28 dicembre 2023 nella causa iscritta al n.
10040/2021 r.g. e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata,
CONDANNA
e a corrispondere, in solido tra loro, a Controparte_1 Parte_2
, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di Parte_1
denaro di euro 1.566,88, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
CONDANNA
a corrispondere, in proprio, a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione, la somma di denaro di euro 15.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
CONDANNA
e in qualità di eredi di a Controparte_1 Parte_2 Persona_1
corrispondere, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, a , a Parte_1
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione, la somma di denaro di euro 15.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
CONDANNA
e a corrispondere, in solido tra loro, a Controparte_1 Parte_2
, la somma di denaro di euro 4.377,36, oltre interessi in misura Parte_1
legale a decorrere dal 9 gennaio 2024 e sino all'effettivo soddisfo;
CONDANNA
e a rimborsare, in solido tra loro, a Controparte_1 Parte_2 Pt_1
, le spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro
[...]
7.616,00 per compensi di avvocato ed euro 804,00 per spese e, quanto al presente grado, in euro 4.357,50 per compensi di avvocato ed euro 804,00 per spese;
il pagina29 di 30 tutto oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
il tutto da distrarre in favore del difensore di , avv. Luigi Vismara, Parte_1
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di conSIlio del 10 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
Il conSIliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
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