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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/04/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi all'esito di trattazione scritta. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 3367/2024 promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Marmorato che la Parte_1 difende in forza di procura in atti ricorrente contro
Controparte_1
Semplificata Unipersonale
[...] convenuti-contumaci Conclusioni: parte ricorrente: come da note di trattazione scritta
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 e 441 bis c.p.c., la ricorrente ha convenuto in giudizio CP
, quale titolare dell'impresa individuale GU di IM RO
[...]
e GU & Serramenti SRL Semplificata Unipersonale, chiedendo accertarsi e dichiarare:
“l'esistenza tra nella qualità di titolare della ditta CP [...]
di un unico unitario centro d'imputazione. Voglia il Giudice Controparte_1 adito accertare e dichiarare l'esistenza tra la ricorrente e le parti convenute -
nella qualità di titolare della ditta TE di ON CP
TR e TE & TI RL in persona del legale rapp.te p.t. - e il loro unitario centro d'imputazione di un ordinario rapporto di lavoro subordinato dal 2/10/2023 al 4/12/2023 o altro periodo meglio visto, con diritto all'inquadramento al liv. 4 ccnl Terziario, o altro livello meglio ritenuto. In via principale, in forza dell'art. 3 comma n. 2 D.lgs. n. 23/2015, Voglia il Giudice adito accertare e dichiarare la nullità del licenziamento verbale Voglia conseguentemente condannare le parti convenute - nella CP qualità di titolare della ditta TE di ON TR e TE & TI RL in persona del legale rapp.te p.t. - e il loro unitario centro d'imputazione a reintegrare la ricorrente nel suo posto di lavoro ed al pagamento in favore della stessa ricorrente del risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni, maturate e maturande, dal licenziamento sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali connessi. In via di subordine, in forza dell'art. 3 comma n. 1 D.lgs n. 23/15, Voglia il Giudice adito accertare l'illegittimità del licenziamento perchè privo di giusta causa o giustificato motivo con conseguente condanna delle parti convenute -
nella qualità di titolare della ditta TE di CP
ON TR e TE & TI RL in persona del legale rapp.te p.t. - e del loro unitario centro d'imputazione al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennità nella misura massima o altra meglio vista ex art. 3 comma n. 1 D.lgs n. 23/15 oppure ex artt. 3 e 9 D.lgs n. 23/15. Inoltre, in forza dell'art. 36 Cost. e del ccnl Terziario, Voglia il Giudicante condannare le parti convenute - nella qualità di titolare della CP ditta TE di ON TR e TE & TI RL in persona del legale rapp.te p.t. - e il loro unitario centro d'imputazione al pagamento in favore della parte ricorrente della che risulterà dovuta mediante ctu contabile per retribuzioni omesse, differenze retributive, mensilità aggiuntive, lavoro straordinario, ferie e, in subordine rispetto alla reintegra, l'indennità di mancato preavviso e il TFR. Il tutto oltre interessi e rivalutazione.”.
Le parti convenute, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, sono rimaste contumaci.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui al seguito.
Lo svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente, per l'intero periodo dedotto in giudizio, senza alcuna regolarizzazione, in modo continuativo, presso l'unità locale di via F. Cavallotti, in mansioni impiegatizie (di fatturazione e organizzazione appuntamenti, preventivi, corrispondenti a quelle del livello quinto della declaratoria contrattuale del settore (CCNL Commercio sub doc. 1 ric.; lavoratrice “qualificata con normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico- pratiche: fatturista”), in favore di quale legale rappresentante della società convenuta, la durata del Testimone_1 rapporto di lavoro per circa due mesi, come dedotto in ricorso, e l'orario osservato, quantomeno, in via prudenziale, dalle 8,30 alle 17,30, hanno trovato riscontro probatorio nelle concordi e complementari dichiarazioni dei testi escussi ( , Tes_2
e nei documenti di causa (cfr. chat w.a. e visura camerale sub Tes_3 Pt_1 docc.3, 4,7 ric.).
Assume altresì rilevanza a fini probatori il comportamento tenuto da parte della società convenuta, la quale rimasta contumace, non solo non si è presentata -come era suo onere- in giudizio a rendere il libero interrogatorio, così nulla eccependo alle pretese del ricorrente, ma non ha neppure risposto all'interrogatorio formale, con la conseguenza di poter ritenere provati ex art. 232 cpc i fatti dedotti che hanno trovato un riscontro istruttorio. Non può invece ritenersi raggiunta prova tranquillante dell'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, centro costituito dalle due imprese convenute, avendo la teste (quella più informata e non de relato actoris) solo Pt_1 genericamente riferito di ordini impartiti alla ricorrente dal marito della sig. (che, Tes_1 per il rapporto personale con la ed avendo competenza nel settore, ben Controparte_2 può essersi inserito nella gestione del rapporto di lavoro della società della moglie) e non essendo anche emerso che la ricorrente ha prestato attività lavorativa, eseguendo ordini de anche in relazione ad attività e a clienti del quale titolare CP CP dell'impresa individuale da lui esercitata.
Non è neppure emersa prova certa del licenziamento orale dedotto dalla ricorrente, sulla quale incombeva l'onere della prova.
Dall'unica testimonianza rilevante sul punto (MO LL, sorella della ricorrente) emerge semmai la ricorrente, non si è più presentata al lavoro a seguito del mancato pagamento della retribuzione.
Al fine di stabilire quanto dovuto alla ricorrente dalla società convenuta vale il conteggio comprensivo del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso elaborato e depositato da ultimo dalla ricorrente, redatto secondo i criteri indicati dal giudice, alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale svolta, per retribuzione, compenso per lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, ferie non godute (cfr. teste , indennità Pt_1 sostitutiva del preavviso (attesa la sussistenza della giusta causa determinata dal mancato versamento delle retribuzioni), fondato sui minimi delle tabelle retributive del ccnl vigenti al periodo oggetto di causa, corretto sia sotto il profilo matematico, sia sotto quello contabile;
dall'esame del conteggio, dedotto quanto dichiarato come percepito dalla ricorrente, risulta un credito di Euro 3.393,14; al pagamento di detta somma va condannata parte convenuta, con rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, tra ricorrente e la società convenuta, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa per come accolta, seguono la soccombenza.
Nulla sulle spese tra la ricorrente e il attesa la contumacia di questi. CP
PQM
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione respinta, dichiara tenuta e condanna , Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere per l'attività lavorativa svolta da parte ricorrente per il periodo dal 2/10/2023 al 4/12/2023 la somma di Euro 3.393,14, di cui Euro 262,00 a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalle singole maturazioni al saldo. Condanna a rifondere le spese di lite a parte Controparte_4 ricorrente che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA e rimborso c.u..
Compensa tra ricorrente e le spese di lite. CP
Genova, 22/4/2025
Il Giudice
Margherita Bossi
Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi all'esito di trattazione scritta. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 3367/2024 promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Marmorato che la Parte_1 difende in forza di procura in atti ricorrente contro
Controparte_1
Semplificata Unipersonale
[...] convenuti-contumaci Conclusioni: parte ricorrente: come da note di trattazione scritta
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 e 441 bis c.p.c., la ricorrente ha convenuto in giudizio CP
, quale titolare dell'impresa individuale GU di IM RO
[...]
e GU & Serramenti SRL Semplificata Unipersonale, chiedendo accertarsi e dichiarare:
“l'esistenza tra nella qualità di titolare della ditta CP [...]
di un unico unitario centro d'imputazione. Voglia il Giudice Controparte_1 adito accertare e dichiarare l'esistenza tra la ricorrente e le parti convenute -
nella qualità di titolare della ditta TE di ON CP
TR e TE & TI RL in persona del legale rapp.te p.t. - e il loro unitario centro d'imputazione di un ordinario rapporto di lavoro subordinato dal 2/10/2023 al 4/12/2023 o altro periodo meglio visto, con diritto all'inquadramento al liv. 4 ccnl Terziario, o altro livello meglio ritenuto. In via principale, in forza dell'art. 3 comma n. 2 D.lgs. n. 23/2015, Voglia il Giudice adito accertare e dichiarare la nullità del licenziamento verbale Voglia conseguentemente condannare le parti convenute - nella CP qualità di titolare della ditta TE di ON TR e TE & TI RL in persona del legale rapp.te p.t. - e il loro unitario centro d'imputazione a reintegrare la ricorrente nel suo posto di lavoro ed al pagamento in favore della stessa ricorrente del risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni, maturate e maturande, dal licenziamento sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali connessi. In via di subordine, in forza dell'art. 3 comma n. 1 D.lgs n. 23/15, Voglia il Giudice adito accertare l'illegittimità del licenziamento perchè privo di giusta causa o giustificato motivo con conseguente condanna delle parti convenute -
nella qualità di titolare della ditta TE di CP
ON TR e TE & TI RL in persona del legale rapp.te p.t. - e del loro unitario centro d'imputazione al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennità nella misura massima o altra meglio vista ex art. 3 comma n. 1 D.lgs n. 23/15 oppure ex artt. 3 e 9 D.lgs n. 23/15. Inoltre, in forza dell'art. 36 Cost. e del ccnl Terziario, Voglia il Giudicante condannare le parti convenute - nella qualità di titolare della CP ditta TE di ON TR e TE & TI RL in persona del legale rapp.te p.t. - e il loro unitario centro d'imputazione al pagamento in favore della parte ricorrente della che risulterà dovuta mediante ctu contabile per retribuzioni omesse, differenze retributive, mensilità aggiuntive, lavoro straordinario, ferie e, in subordine rispetto alla reintegra, l'indennità di mancato preavviso e il TFR. Il tutto oltre interessi e rivalutazione.”.
Le parti convenute, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, sono rimaste contumaci.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui al seguito.
Lo svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente, per l'intero periodo dedotto in giudizio, senza alcuna regolarizzazione, in modo continuativo, presso l'unità locale di via F. Cavallotti, in mansioni impiegatizie (di fatturazione e organizzazione appuntamenti, preventivi, corrispondenti a quelle del livello quinto della declaratoria contrattuale del settore (CCNL Commercio sub doc. 1 ric.; lavoratrice “qualificata con normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico- pratiche: fatturista”), in favore di quale legale rappresentante della società convenuta, la durata del Testimone_1 rapporto di lavoro per circa due mesi, come dedotto in ricorso, e l'orario osservato, quantomeno, in via prudenziale, dalle 8,30 alle 17,30, hanno trovato riscontro probatorio nelle concordi e complementari dichiarazioni dei testi escussi ( , Tes_2
e nei documenti di causa (cfr. chat w.a. e visura camerale sub Tes_3 Pt_1 docc.3, 4,7 ric.).
Assume altresì rilevanza a fini probatori il comportamento tenuto da parte della società convenuta, la quale rimasta contumace, non solo non si è presentata -come era suo onere- in giudizio a rendere il libero interrogatorio, così nulla eccependo alle pretese del ricorrente, ma non ha neppure risposto all'interrogatorio formale, con la conseguenza di poter ritenere provati ex art. 232 cpc i fatti dedotti che hanno trovato un riscontro istruttorio. Non può invece ritenersi raggiunta prova tranquillante dell'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, centro costituito dalle due imprese convenute, avendo la teste (quella più informata e non de relato actoris) solo Pt_1 genericamente riferito di ordini impartiti alla ricorrente dal marito della sig. (che, Tes_1 per il rapporto personale con la ed avendo competenza nel settore, ben Controparte_2 può essersi inserito nella gestione del rapporto di lavoro della società della moglie) e non essendo anche emerso che la ricorrente ha prestato attività lavorativa, eseguendo ordini de anche in relazione ad attività e a clienti del quale titolare CP CP dell'impresa individuale da lui esercitata.
Non è neppure emersa prova certa del licenziamento orale dedotto dalla ricorrente, sulla quale incombeva l'onere della prova.
Dall'unica testimonianza rilevante sul punto (MO LL, sorella della ricorrente) emerge semmai la ricorrente, non si è più presentata al lavoro a seguito del mancato pagamento della retribuzione.
Al fine di stabilire quanto dovuto alla ricorrente dalla società convenuta vale il conteggio comprensivo del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso elaborato e depositato da ultimo dalla ricorrente, redatto secondo i criteri indicati dal giudice, alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale svolta, per retribuzione, compenso per lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, ferie non godute (cfr. teste , indennità Pt_1 sostitutiva del preavviso (attesa la sussistenza della giusta causa determinata dal mancato versamento delle retribuzioni), fondato sui minimi delle tabelle retributive del ccnl vigenti al periodo oggetto di causa, corretto sia sotto il profilo matematico, sia sotto quello contabile;
dall'esame del conteggio, dedotto quanto dichiarato come percepito dalla ricorrente, risulta un credito di Euro 3.393,14; al pagamento di detta somma va condannata parte convenuta, con rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, tra ricorrente e la società convenuta, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa per come accolta, seguono la soccombenza.
Nulla sulle spese tra la ricorrente e il attesa la contumacia di questi. CP
PQM
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione respinta, dichiara tenuta e condanna , Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere per l'attività lavorativa svolta da parte ricorrente per il periodo dal 2/10/2023 al 4/12/2023 la somma di Euro 3.393,14, di cui Euro 262,00 a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalle singole maturazioni al saldo. Condanna a rifondere le spese di lite a parte Controparte_4 ricorrente che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA e rimborso c.u..
Compensa tra ricorrente e le spese di lite. CP
Genova, 22/4/2025
Il Giudice
Margherita Bossi