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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza parziale nella causa civile iscritta al n. 1863 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da
, , e (gli ultimi due in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore ), tutti rappresentati e Persona_1 difesi dagli avv.ti Carmela Bruno e Francesca Carolillo, presso il cui studio, in Cosenza, via
Monte Santo n. 22, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
attori
contro
e , tutti Controparte_1 Controparte_2 E_ rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Alfano, presso il cui studio, in Cosenza, via delle Medaglie d'Oro n. 37, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
convenuti
avente ad oggetto: nullità donazione – scioglimento comunione e divisione ereditaria;
conclusioni delle parti: all'udienza del 17 dicembre 2024 entrambe si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi sulle questioni preliminari;
per gli attori: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cosenza, contrariis reiectis, 1) accertare e dichiarare per le ragioni indicate in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 782 c.c., la nullità della donazione del 21/4/2021 per Notaio Bruno rep. e racc. 1790/1493 trascritta in data 27/04/2021 – Reg. part. 8680 e Reg. gen. 10950, perché effettuata senza causa;
2) per l'effetto, ordinare alla convenuta di restituire alla massa attiva ereditaria del de cuius
[...]
(classe 1933) i beni di cui alla donazione del 21/4/2021 per Notaio Bruno rep. e CP_2 racc 1790/1493 trascritta in data 27/04/2021 – Reg. part. 8680 e Reg. gen. 10950, o quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla consegna alla restituzione effettiva, o, in subordine, imputare la medesima somma rivalutata alla porzione dell'eredità spettante agli attori”; per i convenuti: “Voglia l'on Tribunale dichiarare inammissibile, improponibile o comunque rigettare la domanda di nullità della donazione per notar Bruno del 21.4.21, perché infondata in fatto e diritto;
dichiarare inammissibile e/o improponibile la domanda di divisione ovvero, in subordine, limitarla ai soli beni non compresi nella donazione per notar Bruno del 21.4.21, imputando per intero la donazione ricevuta da alla quota spettante agli attori, Parte_4 come rappresentanti di quest'ultimo, decurtando preliminarmente i debiti imputabili alla massa”.
1 Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, , Parte_1 Parte_2 Pt_4
e (gli ultimi due quali genitori della minore
[...] Parte_3 Persona_1 premettevano il decesso del nonno (classe 1933), avvenuto il 23.05.2013, i Controparte_2 cui figli , e rinuncianti all'eredità giusta Parte_4 Controparte_4 CP_5 dichiarazioni rispettivamente del 04.04 e del 26.03.2014, rappresentando quindi di essere eredi ab intestato, per rappresentazione di , unitamente a Parte_4 Controparte_2
, e , eredi dell'altro figlio del de cuius,
[...] Controparte_1 E_
, deceduto il 20.06.2021, e di aver nondimeno rettificato, con dichiarazione E_ registrata il 10.03.2023, la denuncia di successione presentata da il E_
08.12.2019, in cui dichiaratosi unico erede;
deducevano quindi che aveva Controparte_2 effettuato le donazioni del 27.03.1995, per Notaio e del 10.02.2000, sempre per Notaio Per_2 in favore del figlio , in conto di legittima e, per il supero, sulla disponibile, con Per_2 _3 dispensa da collazione, per immobili il cui valore stimato da perizia di parte in complessivi € 135.508,00, ed altresì quella del 17.02.2009, per Notaio in favore del figlio , Per_3 Pt_4 con riserva di usufrutto, in conto legittima e, per il supero, sulla disponibile, con dispensa da collazione, per immobili il cui valore stimato, sempre da perizia di parte, in € 66.111,00; elencavano gli estremi catastali degli immobili e delle quote di immobili formanti l'asse ereditario del de cuius, il cui valore stimato, nella perizia allegata, rispettivamente in complessivi € 168.222,00, € 20.718,00 ed € 8.307,00, denunciando la nullità, per difetto di causa, della donazione fatta dal coerede – poi deceduto - , per Notaio Bruno, il E_
27.04.2021, alla figlia di alcuni di quegli immobili, invocando la conseguente CP_1 necessità di restituzione dei beni all'asse ereditario del comune de cuius; propugnavano quindi la necessità di riunione fittizia delle donazioni con dispensa da collazione all'asse ereditario, e, all'esito, la formazione dello stesso, con determinazione delle quote di legittima, imputazione dei beni donati alle stesse, e, per il supero alla disponibile, con ulteriore determinazione delle somme dovute a conguaglio, pari – a loro dire, in base alla perizia commissionata - ad €
106.584,82 in danno degli eredi di il tutto in funzione dello scioglimento E_ della comunione ereditaria e della divisione dei beni relitti.
Costituitisi in giudizio, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
eccepivano preliminarmente la carenza di legittimazione degli attori, siccome E_ non prodotta la rinuncia all'eredità del padre e dante causa;
contestavano, in Parte_4 ogni caso, la domanda di nullità della donazione, poiché, alla data del relativo rogito, gli attori semplici chiamati all'eredità, non avendola accettata, neppure implicitamente con la rettifica della dichiarazione di successione, ovvero con la raccomandata di diffida a non disporre del patrimonio, anch'essa successiva alla donazione, ed il cui avviso di ricevimento veniva contestato siccome non riferibile alla comunicazione asseritamente contenuta nel plico inviato;
anche in relazione alla domanda di divisione ereditaria i convenuti eccepivano la carenza di legittimazione degli attori, siccome non sussistente, né trascritta, accettazione dell'eredità, costituita da beni immobili, contestando altresì, in ogni caso, la stima fatta dal perito di parte, così come il difetto di imputazione della donazione ricevuta da;
rassegnavano Parte_4 quindi le ritrascritte conclusioni.
Fatte le verifiche preliminari, le parti, nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. hanno ribadito sostanzialmente le loro posizioni, formulando – gli attori – istanza di nomina di ctu per la formazione delle quote rispettivamente spettanti, ai fini della divisione, nonché – i convenuti, in subordine – per l'accertamento dei debiti fiscali e tributari da cui eventualmente gravata la
2 massa, e, all'udienza del 17 dicembre 2024 hanno nondimeno precisato le conclusioni sulle questioni preliminari, sule quali il Tribunale ha assegnato la causa a sentenza.
Tanto premesso in fatto, va evidenziato, sotto il profilo squisitamente processuale, ed in primo luogo, che l'eccepita tardiva costituzione in giudizio dei convenuti impedisce loro di proporre domande riconvenzionali, piuttosto che di chiamare in causa terzi o proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio, ma non preclude la possibilità di mere difese, come quelle relative alla carenza di legittimazione attiva alla domanda di nullità e di divisione, ovvero quella sulla necessità che i successori per rappresentazione del donatario rinunciante all'eredità, imputino il bene ricevuto dal loro dante causa, per liberalità del de cuius, alla massa ereditaria, ai fini della divisione.
Nondimeno, sotto diverso profilo, il raggiungimento della maggiore età, nelle more del processo, da parte di in assenza di dichiarazione, non determina Persona_1 interruzione del processo, non facendo venir meno la legittimazione dei genitori esercenti la potestà.
Ciò posto, assume evidente carattere preliminare, rispetto alla formazione della massa ereditaria ed alla sua divisione, la valutazione della domanda di nullità della donazione effettuata da alla figlia, odierna convenuta, di beni E_ Controparte_1 immobili pacificamente prima intestati al de cuius . Controparte_2
Riverberano nondimeno i loro effetti sulla stessa possibilità di continuare il giudizio al fine di giungere alla divisione, le eccezioni preliminari mosse dai convenuti.
Degli attori, in primo luogo, viene contestata la qualità di eredi per rappresentazione del padre , sull'assunto che, di quest'ultimo, non sarebbe stata prodotta in giudizio la Parte_4 rinuncia all'eredità. L'eccezione è infondata, atteso che quello che i convenuti derubricano a mero biglietto di cancelleria, in realtà è l'attestazione di verbalizzazione della rinuncia all'eredità di
[...]
, fatta ai sensi dell'art. 519 c.c. da in data 04.04.2014. CP_2 Parte_4
Peraltro, i convenuti, al riguardo, omettono di considerare che il donante _3
, nell'atto di liberalità impugnato per nullità, ha espressamente speso la sua qualità di
[...] titolare dei beni in virtù anche – e proprio – della rinuncia fatta dal germano all'eredità Pt_4 del padre , in data 04.04.2014, al fine di configurare (erroneamente) la sua qualità di CP_2 erede unico del genitore, come tale legittimato a disporre dei beni dal medesimo relitti.
La qualità degli attori, di eredi per rappresentazione del padre rinunciante, è poi comprovata dal loro stato di famiglia, così come gli storici di famiglia di e Controparte_2 di , di cui certificati i decessi, oltre alla documentata rinuncia all'eredità del E_ padre, fatta da e germane di e CP_5 Controparte_4 Parte_4 _3
, danno piena contezza documentale dell'integrità del contraddittorio di lite tra gli eredi
[...] effettivi di , ossia gli attori, per rappresentazione del padre , che ha Controparte_2 Pt_4 rinunciato, e i convenuti, eredi di . E_
Al riguardo, sovviene l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, “nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius" in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede” (Cass. nn. 16814/2018 e 22730/2021, in
3 cui sottolineata la valenza di accettazione tacita insita nell'esercizio di azione petitoria, mirante alla restituzione di beni all'asse ereditario – come quella alla odierna attenzione, da parte del chiamato all'eredità). Le rispettive qualità non sono del resto, a ben vedere, contestate tra le parti, essendosi limitati i convenuti ad eccepire il difetto di legittimazione degli attori sotto il profilo non della loro qualità di eredi per rappresentazione del padre rinunciate, bensì del difetto di prova della rinuncia, ed altresì siccome semplici chiamati all'eredità al momento del rogito di donazione impugnato di nullità.
Tal ultimo assunto, sebbene suggestivo, va però disatteso semplicemente in applicazione del brocardo semel heres semper heres, in base al quale sia l'accettazione, che nondimeno la rinuncia, all'eredità hanno effetti che, in base ad una fictio iuris, retroagiscono al momento nel quale si è aperta la successione, ai sensi dell'art. 459 c.c. Nel caso di specie, l'accettazione tacita dell'eredità da parte degli attori deve ritenersi inequivocamente insita non tanto (ma anche, concorrendo quella circostanza alla configurazione della presunzione di accettazione) nella rettifica della denuncia di successione fatta dagli attori, quanto nella diffida [per inciso, a confutazione del generico disconoscimento dei convenuti, “la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento ex adverso della relativa raccomandata, implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto” (Cass. n. 10630/2015, 24149/2018), prova che i convenuti non solo non hanno fornito, quanto, più correttamente, neppure hanno chiesto di fornire] alla rettifica della denuncia di successione presentata il 08.12.2019, in cui comunicata dagli attori a la formale volontà di accettare l'eredità di , E_ Controparte_2 reiterata agli eredi odierni convenuti nel 2022, oltre, ovviamente, all'istanza di mediazione obbligatoria, ed alla domanda alla odierna attenzione;
circostanze che, insieme considerate, sconfessano l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, sia alla domanda di nullità della donazione, volta al ripristino della comune massa ereditaria, sia a quella, conseguente, di scioglimento della comunione ereditaria e divisione dei cespiti relitti. Del resto, l'eccezione dei convenuti, di inidoneità della rettifica della dichiarazione di successione alla prova della qualità di eredi, sotto il profilo della accettazione, finisce per essere palesemente contraddittoria, e quindi ritorcersi contro i loro stessi interessi. Corrisponde al vero che, “ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione;
infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità” (Cass. n. 4843/2019). Tuttavia, i convenuti mostrano di guardare al dito, e non alla luna, laddove – come dianzi premesso - dimenticano che il loro dante causa, si è qualificato unico erede del padre
[...]
sulla base della sola dichiarazione di successione, provvedendo in base ad essa a CP_2 donare alla figlia odierna convenuta, parte dei beni pacificamente intestati al de CP_1 cuius, come si evince dall'art. 6 del rogito del 21.04.2021, in cui, nondimeno, menzionata – sempre al fine di giustificare il titolo di provenienza del bene – la rinuncia all'eredità fatta da
, poi avversata nella odierna sede. Parte_4
Quindi, accedendo alla tesi dei convenuti, la sola dichiarazione di successione, unitamente alla rinuncia di all'eredità del padre, dovrebbe costituire valido titolo Parte_4
4 presupposto della donazione, ma non anche prova dell'accettazione e, quindi della qualità di coeredi degli attori, e, segnatamente, documentazione idonea a determinarne la legittimazione alle domande alla odierna attenzione.
La contraddittorietà insita in tale assunto, unitamente alle ulteriori prefate circostanze, la cui complessiva valutazione consente senza dubbio di inferire l'accettazione tacita dell'eredità, impongono invece di considerare sussistente la qualità di eredi degli attori, e, di conseguenza, utilmente proposte entrambe le loro domande, di nullità della donazione di beni facenti parte della comunione ereditaria, e di scioglimento, e divisione, del complessivo asse in comune con i convenuti. Il principio di retroattività degli effetti dell'accettazione dell'eredità, almeno fino alla prescrizione del relativo diritto, evenienza pacificamente non ricorrente – né eccepita – nel caso di specie, oblitera nondimeno del tutto – rendendola irrilevante - l'eccezione dei convenuti sulla necessità di distinguere se, al momento della donazione impugnata di nullità, gli attori fossero semplici chiamati all'eredità, piuttosto che veri e propri eredi: opinando come vorrebbero i convenuti, del resto, si giustificherebbe tout court ogni atto compiuto dal coerede nelle more dell'accettazione degli altri, autorizzandolo in sostanza a donare - in maniera irrevocabile e definitiva - tutti i beni, senza possibilità di ripristino dei diritti degli altri coeredi.
Il tutto in barba alla previsione ed alla funzione di una apposita actio interrogatoria prevista dall'ordinamento, deputata specificamente a compulsare l'erede o il coerede dormienti ad accettare, ovvero a rifiutare, l'eredità. Del resto, è la stessa previsione di nullità, e non semplice inefficacia, o inopponibilità che dir si voglia, della donazione effettuata dal coerede prima della divisione dell'asse, asseverata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, a non consentire l'interpretazione speculativa proposta dai convenuti, atteso che la nullità è la forma più grave di invalidità degli atti, che li elimina definitivamente dalla realtà giuridica, privandoli di effetti ex tunc, facendo venir meno la stessa causa adquirendi delle prestazioni eseguite in base al negozio dichiarato nullo. Ed invero, la nullità della donazione di beni pacificamente rientranti nell'asse ereditario, fatta da a corrisponde in toto alla fattispecie per la quale E_ Controparte_1
Cass. SSUU n. 5068/2016 ha affermato il relativo principio.
Le Sezioni Unite erano chiamate a dirimere il contrasto, in quelle semplici, sulla valutazione di nullità, piuttosto che di semplice inefficacia, della donazione a non domino, ossia fatta da colui (proprio il coerede) che non era nella piena proprietà del bene donato. Orbene, sul presupposto dell'incidenza diretta dell'assenza del diritto dominicale sul bene sul requisito dell'animus, non potendosi in sostanza donare ciò di cui non si ha la proprietà, il principio affermato dalla citata giurisprudenza è quello a mente del quale, in definitiva, “la donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, deve tuttavia ritenersi nulla per difetto di causa;
nello specifico, quella fatta dal coerede, ed avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria, è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante”; solo nondimeno “qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, l'atto di liberalità vale come donazione obbligatoria di dare”. Nel caso di specie, dalla lettura del rogito del 21.04.2021 non si evince alcuna consapevolezza dell'altruità degli immobili donati, ed anzi il contrario, essendosi _3
espressamente qualificato, come premesso, erede unico del padre ,
[...] Controparte_2
a dispetto della rinuncia dei germani e , senza premurarsi di verificare se, CP_4 CP_5 Pt_4 ai medesimi, subentrasse qualcuno per rappresentazione.
5 La donazione rogata dal Notaio Bruno il 21 aprile 2021, a mezzo del quale _3
, affermandosi unico erede di , donava alla figlia i beni ivi descritti,
[...] Controparte_2 va quindi senza dubbio ritenuta e dichiarata nullo.
Come premesso, la declaratoria di nullità priva definitivamente ex tunc il negozio di effetti giuridici, obbligando al ripristino della situazione patrimoniale quo ante, siccome le prestazioni eseguite prive di causa adquirendi. Nondimeno, secondo la giurisprudenza, “la domanda di restituzione degli immobili …, basata sulla denunciata nullità del negozio, non s'iscrive in un'azione di natura reale, bensì personale, essendo mirata ad attuare, in forza dell'accertamento della mancanza del titolo, il diritto alla riconsegna della res, e prescindendo, di converso, dall'accertamento del diritto di proprietà” (Cass. n. 3566/2024 in tema di nullità del trust). Ragion per cui, accertata e dichiarata la nullità della donazione, e, quindi, la relativa mancanza di titolo, alla convenuta deve essere ordinata l'immediata Controparte_1 restituzione, alla massa ereditaria, dei beni di cui al rogito del 21 aprile 2021.
Tale statuizione costituisce il presupposto per procedere alla rimessione della causa sul ruolo, al fine di pronunciare sullo scioglimento della divisione ereditaria, e sulla divisione, previa ctu, dei beni relitti. Al riguardo, l'esistenza di donazioni fatte in vita dal de cuius ai figli, obbliga questi ultimi, quindi anche gli attori, succeduti al nonno in rappresentazione del padre rinunciante, già donatario di immobili da parte del de cuius, alla collazione, dovendosi nondimeno operare, in caso di dispensa, la riunione fittizia. La causa va quindi rimessa sul ruolo per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sull'accertamento della consistenza dell'asse ereditario, e sulla successiva formazione delle quote di rispettiva spettanza, ai fini della successiva celebrazione dell'udienza ex art. 789 c.p.c.
La pronuncia sulle spese di lite va differita alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, pronunciando sentenza parziale nella causa rubricata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la nullità per difetto di causa, siccome il donante coerede pro E_ indiviso, della donazione per atto del Notaio del 27.04.2021, Reg. part. n. 8680, Persona_4
Reg. Gen. n. 10950, Rep. n. 1790/1493, e, per l'effetto, condanna la convenuta donataria alla restituzione dei beni donati al patrimonio del de cuius Controparte_1 [...]
; CP_2
- differisce la pronuncia sulle spese di lite alla decisione definitiva sullo scioglimento della comunione ereditaria e sulla divisione;
- rimette la causa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza.
Così deciso in Cosenza il 15 gennaio 2025
Il giudice
Gino Bloise
6
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza parziale nella causa civile iscritta al n. 1863 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da
, , e (gli ultimi due in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore ), tutti rappresentati e Persona_1 difesi dagli avv.ti Carmela Bruno e Francesca Carolillo, presso il cui studio, in Cosenza, via
Monte Santo n. 22, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
attori
contro
e , tutti Controparte_1 Controparte_2 E_ rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Alfano, presso il cui studio, in Cosenza, via delle Medaglie d'Oro n. 37, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
convenuti
avente ad oggetto: nullità donazione – scioglimento comunione e divisione ereditaria;
conclusioni delle parti: all'udienza del 17 dicembre 2024 entrambe si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi sulle questioni preliminari;
per gli attori: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cosenza, contrariis reiectis, 1) accertare e dichiarare per le ragioni indicate in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 782 c.c., la nullità della donazione del 21/4/2021 per Notaio Bruno rep. e racc. 1790/1493 trascritta in data 27/04/2021 – Reg. part. 8680 e Reg. gen. 10950, perché effettuata senza causa;
2) per l'effetto, ordinare alla convenuta di restituire alla massa attiva ereditaria del de cuius
[...]
(classe 1933) i beni di cui alla donazione del 21/4/2021 per Notaio Bruno rep. e CP_2 racc 1790/1493 trascritta in data 27/04/2021 – Reg. part. 8680 e Reg. gen. 10950, o quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla consegna alla restituzione effettiva, o, in subordine, imputare la medesima somma rivalutata alla porzione dell'eredità spettante agli attori”; per i convenuti: “Voglia l'on Tribunale dichiarare inammissibile, improponibile o comunque rigettare la domanda di nullità della donazione per notar Bruno del 21.4.21, perché infondata in fatto e diritto;
dichiarare inammissibile e/o improponibile la domanda di divisione ovvero, in subordine, limitarla ai soli beni non compresi nella donazione per notar Bruno del 21.4.21, imputando per intero la donazione ricevuta da alla quota spettante agli attori, Parte_4 come rappresentanti di quest'ultimo, decurtando preliminarmente i debiti imputabili alla massa”.
1 Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, , Parte_1 Parte_2 Pt_4
e (gli ultimi due quali genitori della minore
[...] Parte_3 Persona_1 premettevano il decesso del nonno (classe 1933), avvenuto il 23.05.2013, i Controparte_2 cui figli , e rinuncianti all'eredità giusta Parte_4 Controparte_4 CP_5 dichiarazioni rispettivamente del 04.04 e del 26.03.2014, rappresentando quindi di essere eredi ab intestato, per rappresentazione di , unitamente a Parte_4 Controparte_2
, e , eredi dell'altro figlio del de cuius,
[...] Controparte_1 E_
, deceduto il 20.06.2021, e di aver nondimeno rettificato, con dichiarazione E_ registrata il 10.03.2023, la denuncia di successione presentata da il E_
08.12.2019, in cui dichiaratosi unico erede;
deducevano quindi che aveva Controparte_2 effettuato le donazioni del 27.03.1995, per Notaio e del 10.02.2000, sempre per Notaio Per_2 in favore del figlio , in conto di legittima e, per il supero, sulla disponibile, con Per_2 _3 dispensa da collazione, per immobili il cui valore stimato da perizia di parte in complessivi € 135.508,00, ed altresì quella del 17.02.2009, per Notaio in favore del figlio , Per_3 Pt_4 con riserva di usufrutto, in conto legittima e, per il supero, sulla disponibile, con dispensa da collazione, per immobili il cui valore stimato, sempre da perizia di parte, in € 66.111,00; elencavano gli estremi catastali degli immobili e delle quote di immobili formanti l'asse ereditario del de cuius, il cui valore stimato, nella perizia allegata, rispettivamente in complessivi € 168.222,00, € 20.718,00 ed € 8.307,00, denunciando la nullità, per difetto di causa, della donazione fatta dal coerede – poi deceduto - , per Notaio Bruno, il E_
27.04.2021, alla figlia di alcuni di quegli immobili, invocando la conseguente CP_1 necessità di restituzione dei beni all'asse ereditario del comune de cuius; propugnavano quindi la necessità di riunione fittizia delle donazioni con dispensa da collazione all'asse ereditario, e, all'esito, la formazione dello stesso, con determinazione delle quote di legittima, imputazione dei beni donati alle stesse, e, per il supero alla disponibile, con ulteriore determinazione delle somme dovute a conguaglio, pari – a loro dire, in base alla perizia commissionata - ad €
106.584,82 in danno degli eredi di il tutto in funzione dello scioglimento E_ della comunione ereditaria e della divisione dei beni relitti.
Costituitisi in giudizio, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
eccepivano preliminarmente la carenza di legittimazione degli attori, siccome E_ non prodotta la rinuncia all'eredità del padre e dante causa;
contestavano, in Parte_4 ogni caso, la domanda di nullità della donazione, poiché, alla data del relativo rogito, gli attori semplici chiamati all'eredità, non avendola accettata, neppure implicitamente con la rettifica della dichiarazione di successione, ovvero con la raccomandata di diffida a non disporre del patrimonio, anch'essa successiva alla donazione, ed il cui avviso di ricevimento veniva contestato siccome non riferibile alla comunicazione asseritamente contenuta nel plico inviato;
anche in relazione alla domanda di divisione ereditaria i convenuti eccepivano la carenza di legittimazione degli attori, siccome non sussistente, né trascritta, accettazione dell'eredità, costituita da beni immobili, contestando altresì, in ogni caso, la stima fatta dal perito di parte, così come il difetto di imputazione della donazione ricevuta da;
rassegnavano Parte_4 quindi le ritrascritte conclusioni.
Fatte le verifiche preliminari, le parti, nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. hanno ribadito sostanzialmente le loro posizioni, formulando – gli attori – istanza di nomina di ctu per la formazione delle quote rispettivamente spettanti, ai fini della divisione, nonché – i convenuti, in subordine – per l'accertamento dei debiti fiscali e tributari da cui eventualmente gravata la
2 massa, e, all'udienza del 17 dicembre 2024 hanno nondimeno precisato le conclusioni sulle questioni preliminari, sule quali il Tribunale ha assegnato la causa a sentenza.
Tanto premesso in fatto, va evidenziato, sotto il profilo squisitamente processuale, ed in primo luogo, che l'eccepita tardiva costituzione in giudizio dei convenuti impedisce loro di proporre domande riconvenzionali, piuttosto che di chiamare in causa terzi o proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio, ma non preclude la possibilità di mere difese, come quelle relative alla carenza di legittimazione attiva alla domanda di nullità e di divisione, ovvero quella sulla necessità che i successori per rappresentazione del donatario rinunciante all'eredità, imputino il bene ricevuto dal loro dante causa, per liberalità del de cuius, alla massa ereditaria, ai fini della divisione.
Nondimeno, sotto diverso profilo, il raggiungimento della maggiore età, nelle more del processo, da parte di in assenza di dichiarazione, non determina Persona_1 interruzione del processo, non facendo venir meno la legittimazione dei genitori esercenti la potestà.
Ciò posto, assume evidente carattere preliminare, rispetto alla formazione della massa ereditaria ed alla sua divisione, la valutazione della domanda di nullità della donazione effettuata da alla figlia, odierna convenuta, di beni E_ Controparte_1 immobili pacificamente prima intestati al de cuius . Controparte_2
Riverberano nondimeno i loro effetti sulla stessa possibilità di continuare il giudizio al fine di giungere alla divisione, le eccezioni preliminari mosse dai convenuti.
Degli attori, in primo luogo, viene contestata la qualità di eredi per rappresentazione del padre , sull'assunto che, di quest'ultimo, non sarebbe stata prodotta in giudizio la Parte_4 rinuncia all'eredità. L'eccezione è infondata, atteso che quello che i convenuti derubricano a mero biglietto di cancelleria, in realtà è l'attestazione di verbalizzazione della rinuncia all'eredità di
[...]
, fatta ai sensi dell'art. 519 c.c. da in data 04.04.2014. CP_2 Parte_4
Peraltro, i convenuti, al riguardo, omettono di considerare che il donante _3
, nell'atto di liberalità impugnato per nullità, ha espressamente speso la sua qualità di
[...] titolare dei beni in virtù anche – e proprio – della rinuncia fatta dal germano all'eredità Pt_4 del padre , in data 04.04.2014, al fine di configurare (erroneamente) la sua qualità di CP_2 erede unico del genitore, come tale legittimato a disporre dei beni dal medesimo relitti.
La qualità degli attori, di eredi per rappresentazione del padre rinunciante, è poi comprovata dal loro stato di famiglia, così come gli storici di famiglia di e Controparte_2 di , di cui certificati i decessi, oltre alla documentata rinuncia all'eredità del E_ padre, fatta da e germane di e CP_5 Controparte_4 Parte_4 _3
, danno piena contezza documentale dell'integrità del contraddittorio di lite tra gli eredi
[...] effettivi di , ossia gli attori, per rappresentazione del padre , che ha Controparte_2 Pt_4 rinunciato, e i convenuti, eredi di . E_
Al riguardo, sovviene l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, “nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius" in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede” (Cass. nn. 16814/2018 e 22730/2021, in
3 cui sottolineata la valenza di accettazione tacita insita nell'esercizio di azione petitoria, mirante alla restituzione di beni all'asse ereditario – come quella alla odierna attenzione, da parte del chiamato all'eredità). Le rispettive qualità non sono del resto, a ben vedere, contestate tra le parti, essendosi limitati i convenuti ad eccepire il difetto di legittimazione degli attori sotto il profilo non della loro qualità di eredi per rappresentazione del padre rinunciate, bensì del difetto di prova della rinuncia, ed altresì siccome semplici chiamati all'eredità al momento del rogito di donazione impugnato di nullità.
Tal ultimo assunto, sebbene suggestivo, va però disatteso semplicemente in applicazione del brocardo semel heres semper heres, in base al quale sia l'accettazione, che nondimeno la rinuncia, all'eredità hanno effetti che, in base ad una fictio iuris, retroagiscono al momento nel quale si è aperta la successione, ai sensi dell'art. 459 c.c. Nel caso di specie, l'accettazione tacita dell'eredità da parte degli attori deve ritenersi inequivocamente insita non tanto (ma anche, concorrendo quella circostanza alla configurazione della presunzione di accettazione) nella rettifica della denuncia di successione fatta dagli attori, quanto nella diffida [per inciso, a confutazione del generico disconoscimento dei convenuti, “la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento ex adverso della relativa raccomandata, implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto” (Cass. n. 10630/2015, 24149/2018), prova che i convenuti non solo non hanno fornito, quanto, più correttamente, neppure hanno chiesto di fornire] alla rettifica della denuncia di successione presentata il 08.12.2019, in cui comunicata dagli attori a la formale volontà di accettare l'eredità di , E_ Controparte_2 reiterata agli eredi odierni convenuti nel 2022, oltre, ovviamente, all'istanza di mediazione obbligatoria, ed alla domanda alla odierna attenzione;
circostanze che, insieme considerate, sconfessano l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, sia alla domanda di nullità della donazione, volta al ripristino della comune massa ereditaria, sia a quella, conseguente, di scioglimento della comunione ereditaria e divisione dei cespiti relitti. Del resto, l'eccezione dei convenuti, di inidoneità della rettifica della dichiarazione di successione alla prova della qualità di eredi, sotto il profilo della accettazione, finisce per essere palesemente contraddittoria, e quindi ritorcersi contro i loro stessi interessi. Corrisponde al vero che, “ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione;
infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità” (Cass. n. 4843/2019). Tuttavia, i convenuti mostrano di guardare al dito, e non alla luna, laddove – come dianzi premesso - dimenticano che il loro dante causa, si è qualificato unico erede del padre
[...]
sulla base della sola dichiarazione di successione, provvedendo in base ad essa a CP_2 donare alla figlia odierna convenuta, parte dei beni pacificamente intestati al de CP_1 cuius, come si evince dall'art. 6 del rogito del 21.04.2021, in cui, nondimeno, menzionata – sempre al fine di giustificare il titolo di provenienza del bene – la rinuncia all'eredità fatta da
, poi avversata nella odierna sede. Parte_4
Quindi, accedendo alla tesi dei convenuti, la sola dichiarazione di successione, unitamente alla rinuncia di all'eredità del padre, dovrebbe costituire valido titolo Parte_4
4 presupposto della donazione, ma non anche prova dell'accettazione e, quindi della qualità di coeredi degli attori, e, segnatamente, documentazione idonea a determinarne la legittimazione alle domande alla odierna attenzione.
La contraddittorietà insita in tale assunto, unitamente alle ulteriori prefate circostanze, la cui complessiva valutazione consente senza dubbio di inferire l'accettazione tacita dell'eredità, impongono invece di considerare sussistente la qualità di eredi degli attori, e, di conseguenza, utilmente proposte entrambe le loro domande, di nullità della donazione di beni facenti parte della comunione ereditaria, e di scioglimento, e divisione, del complessivo asse in comune con i convenuti. Il principio di retroattività degli effetti dell'accettazione dell'eredità, almeno fino alla prescrizione del relativo diritto, evenienza pacificamente non ricorrente – né eccepita – nel caso di specie, oblitera nondimeno del tutto – rendendola irrilevante - l'eccezione dei convenuti sulla necessità di distinguere se, al momento della donazione impugnata di nullità, gli attori fossero semplici chiamati all'eredità, piuttosto che veri e propri eredi: opinando come vorrebbero i convenuti, del resto, si giustificherebbe tout court ogni atto compiuto dal coerede nelle more dell'accettazione degli altri, autorizzandolo in sostanza a donare - in maniera irrevocabile e definitiva - tutti i beni, senza possibilità di ripristino dei diritti degli altri coeredi.
Il tutto in barba alla previsione ed alla funzione di una apposita actio interrogatoria prevista dall'ordinamento, deputata specificamente a compulsare l'erede o il coerede dormienti ad accettare, ovvero a rifiutare, l'eredità. Del resto, è la stessa previsione di nullità, e non semplice inefficacia, o inopponibilità che dir si voglia, della donazione effettuata dal coerede prima della divisione dell'asse, asseverata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, a non consentire l'interpretazione speculativa proposta dai convenuti, atteso che la nullità è la forma più grave di invalidità degli atti, che li elimina definitivamente dalla realtà giuridica, privandoli di effetti ex tunc, facendo venir meno la stessa causa adquirendi delle prestazioni eseguite in base al negozio dichiarato nullo. Ed invero, la nullità della donazione di beni pacificamente rientranti nell'asse ereditario, fatta da a corrisponde in toto alla fattispecie per la quale E_ Controparte_1
Cass. SSUU n. 5068/2016 ha affermato il relativo principio.
Le Sezioni Unite erano chiamate a dirimere il contrasto, in quelle semplici, sulla valutazione di nullità, piuttosto che di semplice inefficacia, della donazione a non domino, ossia fatta da colui (proprio il coerede) che non era nella piena proprietà del bene donato. Orbene, sul presupposto dell'incidenza diretta dell'assenza del diritto dominicale sul bene sul requisito dell'animus, non potendosi in sostanza donare ciò di cui non si ha la proprietà, il principio affermato dalla citata giurisprudenza è quello a mente del quale, in definitiva, “la donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, deve tuttavia ritenersi nulla per difetto di causa;
nello specifico, quella fatta dal coerede, ed avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria, è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante”; solo nondimeno “qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, l'atto di liberalità vale come donazione obbligatoria di dare”. Nel caso di specie, dalla lettura del rogito del 21.04.2021 non si evince alcuna consapevolezza dell'altruità degli immobili donati, ed anzi il contrario, essendosi _3
espressamente qualificato, come premesso, erede unico del padre ,
[...] Controparte_2
a dispetto della rinuncia dei germani e , senza premurarsi di verificare se, CP_4 CP_5 Pt_4 ai medesimi, subentrasse qualcuno per rappresentazione.
5 La donazione rogata dal Notaio Bruno il 21 aprile 2021, a mezzo del quale _3
, affermandosi unico erede di , donava alla figlia i beni ivi descritti,
[...] Controparte_2 va quindi senza dubbio ritenuta e dichiarata nullo.
Come premesso, la declaratoria di nullità priva definitivamente ex tunc il negozio di effetti giuridici, obbligando al ripristino della situazione patrimoniale quo ante, siccome le prestazioni eseguite prive di causa adquirendi. Nondimeno, secondo la giurisprudenza, “la domanda di restituzione degli immobili …, basata sulla denunciata nullità del negozio, non s'iscrive in un'azione di natura reale, bensì personale, essendo mirata ad attuare, in forza dell'accertamento della mancanza del titolo, il diritto alla riconsegna della res, e prescindendo, di converso, dall'accertamento del diritto di proprietà” (Cass. n. 3566/2024 in tema di nullità del trust). Ragion per cui, accertata e dichiarata la nullità della donazione, e, quindi, la relativa mancanza di titolo, alla convenuta deve essere ordinata l'immediata Controparte_1 restituzione, alla massa ereditaria, dei beni di cui al rogito del 21 aprile 2021.
Tale statuizione costituisce il presupposto per procedere alla rimessione della causa sul ruolo, al fine di pronunciare sullo scioglimento della divisione ereditaria, e sulla divisione, previa ctu, dei beni relitti. Al riguardo, l'esistenza di donazioni fatte in vita dal de cuius ai figli, obbliga questi ultimi, quindi anche gli attori, succeduti al nonno in rappresentazione del padre rinunciante, già donatario di immobili da parte del de cuius, alla collazione, dovendosi nondimeno operare, in caso di dispensa, la riunione fittizia. La causa va quindi rimessa sul ruolo per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sull'accertamento della consistenza dell'asse ereditario, e sulla successiva formazione delle quote di rispettiva spettanza, ai fini della successiva celebrazione dell'udienza ex art. 789 c.p.c.
La pronuncia sulle spese di lite va differita alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, pronunciando sentenza parziale nella causa rubricata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la nullità per difetto di causa, siccome il donante coerede pro E_ indiviso, della donazione per atto del Notaio del 27.04.2021, Reg. part. n. 8680, Persona_4
Reg. Gen. n. 10950, Rep. n. 1790/1493, e, per l'effetto, condanna la convenuta donataria alla restituzione dei beni donati al patrimonio del de cuius Controparte_1 [...]
; CP_2
- differisce la pronuncia sulle spese di lite alla decisione definitiva sullo scioglimento della comunione ereditaria e sulla divisione;
- rimette la causa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza.
Così deciso in Cosenza il 15 gennaio 2025
Il giudice
Gino Bloise
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