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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 10/09/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 715/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Claudio Prota Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.06.2024 da
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via RT C.F._1
Quintino Sella n. 41, presso e nello studio dell'Avv. Simone Parrabbi, che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
E nei confronti di
(C.F. ) costituita in persona di Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), nominata amministratore di sostegno della stessa con decreto emesso C.F._3 nel procedimento R.G. V.G. 2061/2024 del 24.04.2025 del Tribunale di Rieti e relativo Verbale di
Giuramento del 28.05.2025, entrambe elettivamente domiciliate in Rieti, Via Ferrari n. 31, presso lo studio legale dell'Avv. Nadia Grillo che le rappresenta e difende come da procura in atti, resistente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 19 giugno 2025 all'Ill.mo Tribunale di Rieti:
1) di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i Sigg.ri RT
ed con rito concordatario in data 14 settembre 1989, in Roma, al n.
[...] Controparte_1
pagina 1 di 4 01322, parte 2, serie A06 dell'anno 1989, ordinando al competente Ufficiale di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) di disporre che:
a) i Sigg.ri e vivono già e continueranno a vivere separati, con obbligo di mutuo Pt_1 CP_1 rispetto;
b) il Sig. provvederà al mantenimento diretto ed in via esclusiva del figlio RT
, maggiorenne non economicamente autosufficiente;
Per_1
c) l'immobile di Roma, Via Poseidone n. 55, in comproprietà tra le parti, resta e viene assegnato al Sig. , che ivi continuerà a vivere con il figlio;
RT Per_1
d) non ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, nulla sarà dovuto da una parte nei confronti dell'altra a titolo di assegno divorzile e/o a qualsiasi altro titolo.
La Sig.ra rinuncia alla domanda di assegno divorzile avanzata nel presente Controparte_1 procedimento nei confronti del Sig. . RT
Le parti dichiarano inoltre di aver già definito ogni reciproco rapporto fra loro e dichiarano espressamente di rinunciare ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. e di rinunciare all'appello avverso
l'emananda sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 14.06.2024 avanti il Tribunale di Rieti, ha chiesto la RT pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a Roma in Controparte_1 data 14.09.1989, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (att. n. 01322, parte II, serie A06, anno 1989).
A tal fine, il ricorrente ha esposto che: dalla unione coniugale è nato, in data 19 gennaio 2006, Per_2
; con il tempo, e soprattutto dopo la nascita di , la convivenza è divenuta intollerabile,
[...] Per_1 anche a causa della condizione psicofisica della che è dichiarata invalida in misura superiore CP_1 al 74% ed inferiore al 99% con diritto a percepire una pensione di invalidità ed essere sottoposta a trattamento psicoterapico;
il matrimonio non ha avuto effetti felici;
con sentenza n. 8794/2021 del 20 maggio 2021, il Tribunale di Roma dichiarava la separazione dei coniugi alle condizioni ivi riportate;
da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
In data 17.10.2024 si è costituita in persona dell'amministratrice di sostegno Controparte_1 [...]
nominata amministratore di sostegno con Decreto di Nomina R.G. V.G. 2061/2024 del CP_2
pagina 2 di 4 24.04.2025 del Tribunale di Rieti e relativo Verbale di Giuramento del 28.05.2025, esponendo che: la soffre, dalla nascita, di un grave ritardo mentale oltre che di una grave ipoacusia nonché di CP_1 problemi alla vista;
il , sposò la ben conoscendone tutte le patologie e consapevole;
la Pt_1 CP_1 non era e non è mai stata autosufficiente, ha una grave forma d'invalidità; con la nascita del CP_1 figlio della coppia, la situazione precipitò drammaticamente soprattutto per la superficialità del Pt_1 poiché non aveva predisposto alcuna forma di aiuto in favore di una neo mamma;
nel dicembre del
2017 la veniva portata dal marito a vivere, dopo aver soggiornato per un lasso di tempo a CP_1
Tarquinia, in Rivodutri con annesso trasferimento di residenza;
il ha sempre gestito ogni Pt_1 aspetto economico della il dal settembre 2024 ha interrotto senza preavviso, senza CP_1 Pt_1 alcuna comunicazione, senza motivare in alcun modo, ogni forma di assistenza economica alla CP_ convenuta che dal 25 settembre vive grazie all'aiuto del fratello e della di lui moglie CP_2
la convive con il proprio fratello, il sig. a sua volta affetto da ritardo
[...] CP_1 Parte_2 mentale di grado medio;
nessuno dei tre fratelli è autonomo, autosufficiente, ma sono tutti affetti da gravi patologie fisiche e psichiatriche tanto che il sig. altro fratello non convivente e Parte_3 più fortunato, insieme con la propria moglie sig.ra si sono sempre occupati di tutti Controparte_2 loro insieme all'aiuto di un'amica, la sig.ra ; il dal dicembre del 2017 ha Persona_3 Pt_1 sempre regolarmente, spontaneamente e direttamente contribuito alle spese per la collaborazione e l'assistenza della con la somma di € 250,00 oltre ad € 100,00 per i farmaci di cui necessita la Per_3 sig.ra non coperti dal SSN versandoli sul c/c della stessa;
stante il peggioramento CP_1 Per_3 delle condizioni della sig.ra il sig. , da almeno un anno, corrisponde regolarmente e CP_1 Pt_1 spontaneamente alla cognata, la sig.ra la somma di € 300,00; la convenuta non può CP_2 sopravvivere da sola, ha bisogno di assistenza h24 per 365 giorni l'anno ed è inabile al lavoro. Tutto ciò premesso, la resistente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportata in comparsa di costituzione.
All'udienza del 21 novembre 2024 sono state sentite le parti e il giudice ha disposto da allora una serie di rinvii per consentire la nomina di un ADS per la resistente. Contr Costituitasi l in data 7.6.2025, alla udienza del 19 giugno 2025, svolta mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli avvocati hanno precisato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e il Giudice ha trasmesso la causa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui pagina 3 di 4 agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, pronunciata con sentenza n.
8794/2021 del 20 maggio 2021 del Tribunale di Roma, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti in quanto congrui e non contrari alla legge.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e RT in Roma in data 14.09.1989, trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1 predetto Comune (att. n. 01322, parte II, serie A06, anno 1989);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti in merito ai loro rapporti economici verso la prole riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, nella camera di consiglio dell'8 settembre 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Claudio Prota Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.06.2024 da
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via RT C.F._1
Quintino Sella n. 41, presso e nello studio dell'Avv. Simone Parrabbi, che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
E nei confronti di
(C.F. ) costituita in persona di Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), nominata amministratore di sostegno della stessa con decreto emesso C.F._3 nel procedimento R.G. V.G. 2061/2024 del 24.04.2025 del Tribunale di Rieti e relativo Verbale di
Giuramento del 28.05.2025, entrambe elettivamente domiciliate in Rieti, Via Ferrari n. 31, presso lo studio legale dell'Avv. Nadia Grillo che le rappresenta e difende come da procura in atti, resistente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 19 giugno 2025 all'Ill.mo Tribunale di Rieti:
1) di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i Sigg.ri RT
ed con rito concordatario in data 14 settembre 1989, in Roma, al n.
[...] Controparte_1
pagina 1 di 4 01322, parte 2, serie A06 dell'anno 1989, ordinando al competente Ufficiale di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) di disporre che:
a) i Sigg.ri e vivono già e continueranno a vivere separati, con obbligo di mutuo Pt_1 CP_1 rispetto;
b) il Sig. provvederà al mantenimento diretto ed in via esclusiva del figlio RT
, maggiorenne non economicamente autosufficiente;
Per_1
c) l'immobile di Roma, Via Poseidone n. 55, in comproprietà tra le parti, resta e viene assegnato al Sig. , che ivi continuerà a vivere con il figlio;
RT Per_1
d) non ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, nulla sarà dovuto da una parte nei confronti dell'altra a titolo di assegno divorzile e/o a qualsiasi altro titolo.
La Sig.ra rinuncia alla domanda di assegno divorzile avanzata nel presente Controparte_1 procedimento nei confronti del Sig. . RT
Le parti dichiarano inoltre di aver già definito ogni reciproco rapporto fra loro e dichiarano espressamente di rinunciare ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. e di rinunciare all'appello avverso
l'emananda sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 14.06.2024 avanti il Tribunale di Rieti, ha chiesto la RT pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a Roma in Controparte_1 data 14.09.1989, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (att. n. 01322, parte II, serie A06, anno 1989).
A tal fine, il ricorrente ha esposto che: dalla unione coniugale è nato, in data 19 gennaio 2006, Per_2
; con il tempo, e soprattutto dopo la nascita di , la convivenza è divenuta intollerabile,
[...] Per_1 anche a causa della condizione psicofisica della che è dichiarata invalida in misura superiore CP_1 al 74% ed inferiore al 99% con diritto a percepire una pensione di invalidità ed essere sottoposta a trattamento psicoterapico;
il matrimonio non ha avuto effetti felici;
con sentenza n. 8794/2021 del 20 maggio 2021, il Tribunale di Roma dichiarava la separazione dei coniugi alle condizioni ivi riportate;
da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
In data 17.10.2024 si è costituita in persona dell'amministratrice di sostegno Controparte_1 [...]
nominata amministratore di sostegno con Decreto di Nomina R.G. V.G. 2061/2024 del CP_2
pagina 2 di 4 24.04.2025 del Tribunale di Rieti e relativo Verbale di Giuramento del 28.05.2025, esponendo che: la soffre, dalla nascita, di un grave ritardo mentale oltre che di una grave ipoacusia nonché di CP_1 problemi alla vista;
il , sposò la ben conoscendone tutte le patologie e consapevole;
la Pt_1 CP_1 non era e non è mai stata autosufficiente, ha una grave forma d'invalidità; con la nascita del CP_1 figlio della coppia, la situazione precipitò drammaticamente soprattutto per la superficialità del Pt_1 poiché non aveva predisposto alcuna forma di aiuto in favore di una neo mamma;
nel dicembre del
2017 la veniva portata dal marito a vivere, dopo aver soggiornato per un lasso di tempo a CP_1
Tarquinia, in Rivodutri con annesso trasferimento di residenza;
il ha sempre gestito ogni Pt_1 aspetto economico della il dal settembre 2024 ha interrotto senza preavviso, senza CP_1 Pt_1 alcuna comunicazione, senza motivare in alcun modo, ogni forma di assistenza economica alla CP_ convenuta che dal 25 settembre vive grazie all'aiuto del fratello e della di lui moglie CP_2
la convive con il proprio fratello, il sig. a sua volta affetto da ritardo
[...] CP_1 Parte_2 mentale di grado medio;
nessuno dei tre fratelli è autonomo, autosufficiente, ma sono tutti affetti da gravi patologie fisiche e psichiatriche tanto che il sig. altro fratello non convivente e Parte_3 più fortunato, insieme con la propria moglie sig.ra si sono sempre occupati di tutti Controparte_2 loro insieme all'aiuto di un'amica, la sig.ra ; il dal dicembre del 2017 ha Persona_3 Pt_1 sempre regolarmente, spontaneamente e direttamente contribuito alle spese per la collaborazione e l'assistenza della con la somma di € 250,00 oltre ad € 100,00 per i farmaci di cui necessita la Per_3 sig.ra non coperti dal SSN versandoli sul c/c della stessa;
stante il peggioramento CP_1 Per_3 delle condizioni della sig.ra il sig. , da almeno un anno, corrisponde regolarmente e CP_1 Pt_1 spontaneamente alla cognata, la sig.ra la somma di € 300,00; la convenuta non può CP_2 sopravvivere da sola, ha bisogno di assistenza h24 per 365 giorni l'anno ed è inabile al lavoro. Tutto ciò premesso, la resistente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportata in comparsa di costituzione.
All'udienza del 21 novembre 2024 sono state sentite le parti e il giudice ha disposto da allora una serie di rinvii per consentire la nomina di un ADS per la resistente. Contr Costituitasi l in data 7.6.2025, alla udienza del 19 giugno 2025, svolta mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli avvocati hanno precisato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e il Giudice ha trasmesso la causa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui pagina 3 di 4 agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, pronunciata con sentenza n.
8794/2021 del 20 maggio 2021 del Tribunale di Roma, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti in quanto congrui e non contrari alla legge.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e RT in Roma in data 14.09.1989, trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1 predetto Comune (att. n. 01322, parte II, serie A06, anno 1989);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti in merito ai loro rapporti economici verso la prole riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, nella camera di consiglio dell'8 settembre 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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