Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/05/2025, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 636/2020, riservata in decisione all'udienza dell'8.01.2025, vertente
TRA
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. arch. , rappresentato e difeso, giusto mandato in Parte_2
calce all'atto di appello, dall'Avv. Antonio Todisco ( ) e presso il C.F._1
cui studio sito in , alla via Carlo del Balzo n. 81, è elettivamente domiciliato Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) entrambi rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Giuseppina Iandolo
( ) presso il cui studio sito in , alla via De Concilii n° 76, C.F._4 Pt_1
sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ex art. 1137 c.c. notificato il 15.6.2016 e CP_1 CP_2
, premettendo di essere proprietari di diverse unità immobiliari site nel
[...]
Condominio in via F.lli Bisogno n° 27, convenivano in giudizio l'ente di Pt_1
RGn°636/20 -sentenza
- 1 -
13.01.2016 avente ad oggetto l'approvazione dei rendiconti consuntivi degli anni 2013-
2014, del piano di riparto e delle quote a conguaglio.
A fondamento della domanda gli attori deducevano che nelle tabelle relative alla loro posizione erano riportati erronei importi a credito e a debito;
inoltre, figurava, nella
Tabella 2-E, una non chiara colonna denominata “rimborsi auto operati”, con importi a debito dei soli attori.
1.2 Si costituiva in giudizio, in data 31.10.2016, il F.lli Controparte_3
Bisogno n° 27, eccependo l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza della domanda avversaria per carenza di elementi probatori a sostegno della tesi attorea.
1.3 Concessi i termini di cui all'art. 186 VI comma c.p.c. ed espletata la
CTU, la causa veniva rinviata all'udienza del 27.06.2019 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale veniva introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
1.4 Con sentenza n. 26/2020, pubblicata in data 09/01/2020, il Tribunale di Avellino ha accolto la domanda attorea. Il Tribunale, aderendo alle risultanze della espletata CTU, ha accertato l'erroneità degli importi a credito e a debito e delle quote a conguaglio relative agli immobili di proprietà degli attori riportati nei rendiconti consuntivi degli anni 2013 e 2014 e nei piani di riparto approvati in data 13.01.2016 dall'assemblea del
; in particolare, è stato rimarcato che gli importi a credito e a debito nonché i Parte_1
conguagli non coincidevano con quelli calcolati secondo le varie ipotesi avanzate dal
CTU.
1.5 Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 10.02.2020, il
[...]
ha proposto gravame affidato a quattro motivi. Parte_1
1.6 Con il primo motivo l'appellante contesta l'efficacia probatoria assegnata alla CTU, che non costituisce mezzo di prova, ma soltanto strumento di ausilio nella valutazione degli elementi che la parte ha l'onere di fornire.
1.7 Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'insufficienza, l'inadeguatezza e la superficialità dei quesiti sottoposti al CTU per l'espletamento della consulenza;
protesta, inoltre, che nell'ordinanza di ammissione della CTU non si faccia alcun riferimento alla richiesta di comparizione delle parti e di interrogatorio formale pure ritualmente
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda avanzate dal deducente;
contesta l'affidabilità dei risultati contabili della CTU, le cui verifiche sono state estese ai pagamenti dedotti dalle controparti a partire dall'1.1.2008, laddove con la delibera impugnata sono stati approvati unicamente i rendiconti consuntivi degli esercizi 2013-2014.
1.8 Con il terzo motivo l'appellante lamenta che l'operato della CTU non è stato conforme a quanto disposto dall'art. 195 c.p.c., nella formulazione novellata dall'art. 46 della L. n. 69 del 18.06.2009, non avendo l'ausiliario d'ufficio dato esaustiva risposta alle controdeduzioni tecniche sollevate dai CT nelle osservazioni alla bozza peritale;
rimarca l'incertezza e la variabilità dei risultati prospettati dal CTU sulla base di ipotesi alternative di calcolo, prive di riscontro oggettivo nella documentazione acquisita.
1.9 Con il quarto motivo il censura l'eccessiva quantificazione delle spese Parte_1
legali e delle spese di mediazione.
1.10 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.05.2020 si sono costituiti in giudizio e , che hanno resistito al gravame, CP_1 Controparte_2 eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis c.p.c e 342
c.p.c., nonché, in subordine, l'infondatezza nel merito
1.11 All'udienza del 08.01.2025 la Corte ha riservato la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 10.02.2020, risultando rispettato il termine di trenta giorni, di cui all'art. 325 c.p.c., decorrenti dalla notificazione della sentenza avvenuta in data 09.01.2020.
2.1 In via gradatamente preliminare l'appello deve essere dichiarato ammissibile.
Si premette che l'impugnazione in esame è regolata dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In particolare, l'art. 342c.p.c., in tale formulazione, prevede(va) che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere la decisione del primo giudice.
Parimenti non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico- giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un approfondimento decisionale.
2.2 Va disatteso il primo motivo di gravame, con cui il denuncia Parte_1
l'inammissibile ingresso della CTU in assenza di elementi di prova autonomamente forniti dagli attori di primo grado.
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la CTU non ha avuto carattere inammissibilmente esplorativo, essendo stata disposta in funzione della verifica contabile, per sua natura strettamente tecnica, della congruenza delle voci di debito-credito riportate nei rendiconti consuntivi approvati con la deliberazione assembleare impugnata ed i
(maggiori) versamenti che gli attori assumono aver eseguito rispetto a quelli contabilizzati in bilancio.
La consulenza tecnica d'ufficio è stata, dunque, ammessa nella specie in coerenza con lo scopo che le è tipicamente proprio, essendo stato demandato all'ausiliario d'ufficio di condurre l'indagine sulla base dei documenti prodotti dagli attori già a corredo della citazione introduttiva di primo grado, tra i quali figurano, segnatamente, n. 58 ricevute di pagamento, che il CTU ha analizzato appunto al fine di riscontrare la veridicità e correttezza dei dati indicati nei rendiconti consuntivi.
2.3 E', altresì, infondato il secondo motivo, con cui l'appellante si duole della mancata ammissione dell'interrogatorio formale deferito agli attori sui capi articolati nella seconda memoria istruttoria depositata ex art. 183 VI comma c.p.c. nonché del mancato accoglimento della richiesta di disporre la comparizione personale dell'amministratore, pure formulata nella succitata memoria.
Quanto all'ultimo profilo, si osserva che l'ordine di comparizione personale delle parti è rimesso, ai sensi dell'art. 117 c.p.c, all'esercizio di una facoltà discrezionale dell'organo giudicante, che, nella specie, ben può aver ritenuto inopportuno interrogare liberamente l'amministratore p.t. dell'ente di gestione alla luce della natura strettamente tecnico- contabile della controversia.
In relazione, invece, al primo punto, va rimarcato che il , onerato di insistere Parte_1
per la revoca o modifica dell'ordinanza del 7.9.2017, con cui veniva disposta la CTU senza provvedere sulle istanze istruttorie di parte, non vi ha provveduto nemmeno in fase di precisazione delle conclusioni, di tal chè esso non può dolersene con la presente impugnazione, dovendo la relativa richiesta istruttoria ritenersi abbandonata per effetto del contegno processuale inerte tenuto in primo grado (vedi Cass. 19352/2017, secondo cui la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione).
Nemmeno coglie nel segno la censura all'operato del CTU nella parte in cui sono stati presi in considerazione i pagamenti asseritamente eseguiti dai fratelli a far data CP_1 dall'1.1.2008, laddove i rendiconti consuntivi in contestazione ineriscono agli esercizi contabili degli anni 2013-2014.
Come, invero, fondatamente replicato dalle controparti e suffragato dalla documentazione in atti, la necessità di estendere l'indagine ai dati contabili pregressi è giustificata dagli stessi bilanci approvati con la delibera assembleare impugnata, che pone, quale dato contabile iniziale, un “totale conguaglio del 2012”, in cui sono confluiti i risultati delle gestioni pregresse dall'anno 2008 in avanti, risalendo al 2007 l'ultimo bilancio regolarmente approvato dall'assemblea.
2.4 Deve essere, ancora, respinta la censura con cui il contesta gli esiti della Parte_1
CTU tecnico-contabile ed insiste nella validità della deliberazione assembleare di approvazione dei rendiconti consuntivi di cui è causa.
Costituisce ius receptum che la validità dell'approvazione da parte dell'assemblea dei condomini del rendiconto di un determinato esercizio non postula che la relativa contabilità sia tenuta dall'amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per il bilancio delle società, rimanendo, tuttavia, necessario che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione nonché la situazione patrimoniale dell'ente di gestione (Cass. 28257/2023).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che, pur nella maggiore semplicità di forme rispetto alla formazione del bilancio di società, la contabilità condominiale deve rispondere ad esigenze di veridicità e trasparenza, consentendo di comprendere, in modo chiaro e certo, le voci di entrata ed uscita nonché quelle di debito-credito.
Siffatta esigenza è coerente con la “ratio”, insieme informativa e di controllo, che presiede alla presentazione del rendiconto consuntivo annuale da parte dell'amministrazione condominiale. Come è noto, infatti, lo stato patrimoniale o situazione patrimoniale del
è il documento annuale che «fotografa» la situazione di fine esercizio (che a sua Parte_1
volta è anche quella di inizio esercizio successivo); in altri termini, tale documento definisce lo stato delle attività e delle passività (cioè, rispettivamente, dei crediti e dei debiti nonché
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dei fondi esistenti) del al 31.12 dell'anno cui esso inerisce. In particolare nell' Parte_1
“ATTIVO” devono essere dettagliatamente riportati tutti i crediti, distinguendo quelli sorti durante l'anno da quelli relativi agli anni pregressi, suddividendoli tra quelli che hanno avuto origine da conguagli rispetto a quelli che hanno avuto origine dall'emissione di quote ordinarie non pagate (morosità), oltre all'esistenza di liquidità di cassa e di banca;
nel
“PASSIVO” deve essere inserita l'indicazione dettagliata dei debiti, evidenziando quelli verso condomini e verso terzi (es. relativi a conguagli e a fornitori non pagati;
debiti tributari/previdenziali) ed infine i fondi a qualsiasi titolo costituiti.
La conoscenza di tali dati contabili (debiti e crediti verso i condòmini e verso terzi ) è necessaria per soddisfare il diritto all'informazione, completando quella del conto economico, in cui non vi è traccia delle somme a debito e a credito. Esiste, quindi, una funzione integrativa tra la “situazione di flusso”, descritta dal “conto economico”, e la
“situazione di stato” descritta nella “situazione patrimoniale”; per questo, i due documenti assumono, ciascuno in via autonoma e non sostituiva, una funzione informativa di due aspetti connessi e interrelati della gestione contabile, il cui raccordo costituisce la “riprova” della “quadratura” della complessiva gestione.
Va, altresì, rimarcato che l'impugnativa della delibera assembleare di approvazione del rendiconto consuntivo per violazione dei criteri di veridicità, intellegibilità e trasparenza non si traduce in un'azione di accertamento del credito-debito nei rapporti tra l'ente di gestione ed il condomino, bensì ha ad oggetto unicamente il vizio di legittimità da cui si assume essere affetta la deliberazione medesima, siccome adottata in violazione dei criteri imposti dall'art. 1130 bis c.c.
Ciò posto, un primo elemento di “confusione” nella esposizione contabile, denunciato dagli attori in primo grado e riscontrato dal CTU, concerne la colonna denominata “rimborsi auto operati”, che compare nella tabella della scala E (in cui insistono le unità immobiliari di proprietà dei ) unicamente in corrispondenza dei nominativi degli odierni appellati. CP_1
Soltanto in sede di costituzione processuale -nella nota esplicativa di cui si compongono i rendiconti non ve ne è menzione- la difesa del ha chiarito il significato di tale Parte_1
voce. Il condominio ha rappresentato, cioè, che l'ente vanta un credito nei confronti di per la locazione del tetto dello stabile concesso alla società per Controparte_4
l'installazione di un'antenna e che tale credito viene ripartito tra i condomini in proporzione
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda ai rispettivi millesimi e posto in compensazione, alla fine di ogni anno solare, con i rispettivi debiti di gestione;
ha soggiunto che i soli , a differenza degli altri condomini, CP_1
effettuavano detta compensazione in via autonoma, in occasione del versamento delle quote condominiali, procedendo ad auto- decurtarsele in misura del credito proporzionalmente vantato.
Ebbene, aldilà dell'oscurità dell'appostamento eseguito nella suindicata colonna, che non lascia(va) comprenderne la causale giustificativa, in violazione del principio secondo cui il documento contabile deve recare in sé tutti gli elementi necessari a renderlo intellegibile, è certamente erronea dal punto di vista contabile, come evidenziato dal CTU, l'indicazione di tale voce come posta negativa (nella colonna i corrispondenti importi sono preceduti dal segno -). Trattandosi, invero, pur sempre di un credito vantato dal singolo condomino in proporzione ai millesimi di partecipazione, tale posta non muta la sua natura per effetto della autoliquidazione di cui, a dire del condominio, i si sono impropriamente CP_1
giovati e, comunque, l'appostamento a debito, oltre ad essere prima facie incomprensibile, ha anche sostanzialmente determinato una ingiustificata lievitazione del saldo a debito riportato a carico dei condomini odierni appellati.
Inoltre, in via assorbente rispetto alle molteplici critiche mosse dal ai prospetti Parte_1
di calcolo elaborati dal CTU, è sufficiente sottolineare, a riprova della incertezza delle indicazioni delle voci di debito-credito relative alla posizione dei fratelli , che i CP_1
rendiconti consuntivi approvati indicato un “Conguaglio 2014 a debito” per CP_1 di € 8.547,69 e per di € 9.393,75 (vedi “tabella 3 Consuntivo ripartizioni Controparte_2 per unità anagrafica Scala E”), laddove con il presente gravame il sostiene che Parte_1
il saldo a debito al 2014 è del diverso ammontare di € 21.120,14. Tale dato rimane incongruo anche ove ai predetti importi si dovessero sommare quelli riportati come “Saldo
2014 a debito” nel prospetto riepilogativo di cui alla “tabella 7” denominata “Debiti verso terzi anno 2014”, che pure il CTU ha definito “priva di nesso” con le altre tabelle di cui si compone il documento di esercizio.
A prescindere, allora, dalle incertezze ricostruttive che residuano dalla stessa indagine peritale, che ha concluso fornendo più soluzioni tra esse alternative, appare dirimente, in relazione al perimetro dell'oggetto del giudizio sopra chiarito, l'accertamento di una non chiara rappresentazione in bilancio delle posizioni dei condomini odierni appellati,
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda suffragata dalla contraddittorietà intrinseca alla stessa impostazione difensiva del
. Parte_1
2.9 E', infine, inammissibile il quarto motivo, che, pur se rubricato “eccessiva quantificazione delle spese legali e delle spese di mediazione”, non contiene alcuna specifica censura dei criteri di liquidazione dei compensi professionali e degli esborsi riconosciuti nel relativo capo della statuizione di primo grado. Per la parte in cui si sollecita la riforma del capo accessorio sulla condanna alle spese per effetto dell'infondatezza nel merito della domanda attorea, la disamina della doglianza è, poi, assorbita dal rigetto dei precedenti motivi.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi si ispirano ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore fino ad €
26.000,00, concretamente rapportati alle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
4 Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 26/2020 del
Tribunale di Avellino, pubblicata in data 9.1.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2) condanna il alla refusione, in favore Parte_1
degli appellati, in solido tra loro, delle spese di lite del presente grado, che liquida in
€ 3.500,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Giuseppina Iandolo dichiaratasene anticipataria;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 21.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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