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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 4531/2023 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note scritte di cui all'art. 127- ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Roma Largo Toniolo Parte_1
n. 6, rappresentato e difeso dagli Avv.ti. Francesco Elia e Daniela De Salvatore giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante pro- tempore CP_1 convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis cod. proc. civ., ha chiesto l'accertamento della Parte_1 sussistenza delle condizioni sanitarie utili per ottenere l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge n. 18/80 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/92.
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il Ctu nominato ha escluso la sussistenza di tali requisiti medico legali.
Con ricorso tempestivamente depositato, il ha contestato le risultanze peritali del giudizio Pt_1 di accertamento tecnico preventivo, lamentando la genericità ed erroneità dell'elaborato peritale per non aver il Ctu compiuto una corretta analisi del quadro clinico da cui affetto, come emergente dalle certificazioni mediche in atti. CP_ L' non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso.
Disposta un'integrazione della Ctu medico – legale, la causa viene decisa con la presente sentenza.
1 In primo luogo, deve notarsi che il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 25.8.2023 entro il termine di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso avvenuto il 4.8.2023 e che quest'ultima è stata depositata entro il termine di 30 giorni dal deposito dell'elaborato peritale da parte del Ctu (avvenuto in data 6.7.2023), come previsto dall'art. 445 bis, comma 6, cod. proc. civ.
Detto ciò, si osserva che la domanda è infondata per le motivazioni di seguito indicate.
Il Ctu medico legale nominato (dott. ha chiarito che parte ricorrente è affetta da un Persona_1 complesso di infermità (esiti di artrodesi lombare e intervento ernie discali cervicali, diabete mellito, artroprotesi ginocchio sin e cardiopatia con sostituzione valvola aortica) che non determinavano e non determinano tuttora i requisiti medici utili ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dello status di persona affetta da disabilità.
In particolare, il Ctu ha affermato che: “Si rileva come, dall'epoca del precedente accertamento del 15/04/23, non risulta documentazione sanitaria relativa a nuovi episodi morbosi o sostanziali peggioramenti, sul piano funzionale, delle infermità già allegate. […] Nel caso in esame la documentazione prodotta nulla riporta circa il certificato diabete, soprattutto in ordine ad eventuali impegni d'organo. Come lacunosa è la documentazione sanitaria relativa all'attuale funzionalità cardiaca, considerando la impegnativa storia clinica del paziente sul piano cardiologico. Si sottolinea, come già in precedenza evidenziato, come non vi è traccia di morbo di Alzheimer, come rappresentato nel ricorso allegato, né è presente alcun rilievo clinico in ordine a tale infermità (è documentato un MMSE di 28/30 ovvero di una capacità cognitiva assolutamente normale, certificata in data gennaio 2023).
Si riporta integralmente quanto considerato, nel precedente elaborato di ATP, in ordine ai requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento. […] nella fattispecie, pur riconoscendo che le infermità da cui è affetto il Sig. sono certamente impegnative, Controparte_2 tuttavia le stesse non sono di entità tale da configurare attualmente le condizioni previste dall'art. 1 della legge 18/80 : la deambulazione ed i passaggi posturali sono infatti autonomi, le condizioni psichiche consentono di evidenziare ideazione, senso-percezione ed orientamento nella norma, così da non inficiare quelle attività necessarie al mantenimento di autonomia della persona.
Per quanto attiene alle anomalie comportamentali riferite dai congiunti, presenti all'accertamento peritale, queste non possono essere considerate, in un'ottica medico-legale, in quanto non supportate da probante documentazione clinica, né da eventuale verbalizzazione di episodi di aggressività o da altrettanto formali testimonianze correlate ad atteggiamenti auto o etero lesivi. Un assetto oppositivo del carattere, che il paziente potrebbe aver sviluppato a seguito del proprio stato di malattia, non concreta la necessità di assistenza continuativa da parte di terzi secondo quanto previsto dall'art.1 della legge 18/80. Va inoltre sottolineato come non può essere
2 accettato, sul piano medicolegale, il fatto che l'impedimento a svolgere in autonomia anche una sola azione fondamentale del vivere quotidiano, possa concretare il diritto all'indennità di accompagnamento, così come sostenuto da alcuni sulla base di sentenze richiamate, il cui spirito è però da interpretare come finalizzato a sollecitare una maggiore attenzione nelle valutazioni dei pazienti in campo previdenziale.
Corre l'obbligo, in ragione di quanto rappresentato da parte attrice, di chiarire alcuni aspetti dell'importanza dell'accertamento geriatrico e del test ADL e IADL, di rilevare come i valori espressi in un videat geriatrico sono basati sulle risultanze di risposte a pre-determinate domande;
le risposte del paziente, pertanto, assumono innegabile valore in campo clinico, là dove scopo del paziente è quello di risolvere la propria condizione morbosa e pertanto nulla può spingerlo a fornire risposte inadeguate. Diverso è il caso in campo previdenziale, allorché il videat geriatrico non è finalizzato alla specifica ricerca di un programma terapeutico per l'eventuale recupero psicofisico del paziente, ma le sue risultanze comportano una ricaduta di tipo amministrativo;
pertanto, il visitando, ancorché senza una specifica volontà simulatoria, è a volte spinto quantomeno all'esagerazione della sintomatologia. Pertanto, è indispensabile che quanto evidenziato nella certificazione geriatrica, debba corrispondere all'obiettività clinica rilevata in sede di accertamento peritale. […], a sostegno della scarsa validità medico-legale di tali valutazioni geriatriche, come le condizioni del paziente, stando alle risultanze delle suddette valutazioni geriatriche, appaiono in incomprensibile miglioramento con il passare del tempo “.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
Dunque, deve affermarsi che il ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art.1 della legge n. 18/80 e dello status di persona affetta da disabilità di cui all'art. 3, comma 3 legge n. 104/92. CP_ Stante la contumacia dell' nulla deve disporsi sulle spese di lite. CP_ Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' stante la dichiarazione personale ex art. 152 disp. att. c.p.c. presentata dal ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, così provvede:
- rigetta la domanda;
- nulla in materia di spese di lite;
CP_
- spese di Ctu medico-legale a definitivo carico dell'
3 - manda alla Cancelleria per la comunicazione.
Così deciso il 3.1.2025
4
Il Giudice
Alessio Di Pietro