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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/09/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2407 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 17.06.2025 e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi, in virtù di procura in allegato all'atto di citazione, Parte_4 dagli avv.ti Giuseppe M. Valenti, Andrea Galli, Maria Paola Noccaro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio dell'avv. Andrea Galli in Sperlonga (LT), alla via Pallade Athena, n. 31,
ATTORI
E
, , CP_1 Controparte_2 CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato adducevano i ricorrenti che, essendo già proprietari di immobili annessi, avevano posseduto, uti domini, a far data da oltre 20 anni, porzione indivisa di immobile pari a 2/3, situato in Fondi (LT), in Via Ludovico Ariosto, n. 49, p.t. in Cat. Fabbr. al F. 94, part. 492, sub. 1; che la suddetta porzione di immobile era intestata, come da visura storica, per 1/3 al sig. e per l'altro 1/3 al sig. ; che il sig. risultava da CP_4 CP_1 CP_4 verifiche deceduto e così anche la moglie dello stesso, lasciando 3 figli, i fratelli _1
, e rispetto ai quali era già intervenuta mediazione per il
[...] Persona_2 Parte_5 riconoscimento dell'intervenuta usucapione con relativo atto di mediazione innanzi a notaio e che del sig. , altro comproprietario, invece, così come di tutta la sua famiglia, CP_1 [...]
e rispettivamente moglie e figlio, non si avevano più notizie, dopo la CP_2 CP_3 loro emigrazione in Venezuela.
Allegavano che a riprova del possesso ultraventennale, i germani e formali intestatari, _1 , e figli eredi del sig. e della sig.ra
[...] Persona_2 Parte_5 CP_4 [...]
entrambi deceduti da tempo, alla mediazione tenutasi in seconda seduta in data Per_3
23/12/2022, confermavano che gli stessi avevano goduto del possesso ad usucapionem dei diritti di comproprietà pari ad una terza parte sull'immobile indiviso e riconoscevano, pertanto, il verificarsi di tutte le circostanze di fatto che la legge prevede per il maturarsi dell'usucapione.
Concludevano, quindi, all'adita autorità chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare acquisita in favore dei sigg. Parte_1
, e per intervenuta prescrizione
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 acquisitiva ultraventennale, la piena ed esclusiva proprietà della quota di 1/3 dell'immobile sito nel
Comune di Fondi, Foglio 94, particella: 942, Sub 1, della consistenza di 1,5 vani, rendita catastale
65,07, di proprietà del sig. ; - compensare le spese di lite ove non esperita resistenza CP_1 alla domanda;
- munire l'emananda sentenza della clausola della provvisoria esecuzione ed ordinarne la trascrizione nei competenti RR. II. di Latina, ufficio provinciale del territorio servizi catastali, con esonero dei Responsabili degli uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo.”.
Nessuno si costituiva per i convenuti.
Instaurato il giudizio, si procedeva all'escussione di due testi di parte attrice e, infine, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il solo deposito di comparse conclusionali (stante la contumacia dei convenuti) all'udienza del 17.06.2025.
Tanto detto preliminarmente occorre inquadrare la domanda di parte attrice nell'ambito dell'acquisto dei beni per intervenuta usucapione, fattispecie che richiede, ex art. 1158, che il possesso sia continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, che si protragga ininterrottamente per venti anni e che sia accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore.
Come è noto, infatti, l'usucapione trova fondamento su di una situazione di fatto caratterizzata, da una parte, dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene (e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri) e, dall'altra e specularmente, dalla prolungata signoria di fatto sul bene medesimo da parte di soggetti di terzi che posseggono il bene esercitandovi attività corrispondenti al diritto di proprietà (art. 1140
c.c.), in modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche.
Tale possesso esercitato dal terzo sulla cosa, peraltro, deve essere accompagnato dall'elemento soggettivo, psicologico consistente nella volontà e nell'intenzione di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, uti dominus. Tali presupposti risultano assenti nel caso sottoposto all'attenzione di questo Giudice.
Invero, ad avviso del Tribunale, non può ravvisarsi la prova cera e tranquillizzante di alcuna situazione possessoria in favore degli attori, titolari, semmai, di una posizione di detenzione sui beni oggetto della presente causa.
Come è noto, la detenzione costituisce una situazione corrispondente, all'esterno, al possesso, ma caratterizzata da un diverso stato psicologico, da un diverso animus, in quanto il detentore, a differenza del possessore, riconosce l'altruità del possesso. In altre parole, in caso di detenzione, la relazione tra il soggetto ed il bene viene ad essere subordinata al potere di un altro soggetto e dipende da quest'ultimo in termini di autorizzazione e concessione, mentre nel diverso caso del possesso tale vincolo di subordinazione è completamente assente.
Ebbene, tanto chiarito in punto di diritto, non risultano, quindi, provati i requisiti necessari per riconoscere il possesso ad usucapionem.
A tal fine deve essere rilevato che tutte la mancata costituzione delle parti convenute non può equivalere a non contestazione ex art. 115 cpc.
Va, poi, detto che alcuna valenza a livello probatorio può avere l'accordo concluso in sede di mediazione per il riconoscimento dell'intervenuta usucapione con gli eredi di . CP_4
Tanto premesso va osservato che alcuna descrizione del bene asseritamente posseduto né alcuna indicazione del possesso sullo stesso esercitato (peraltro pro quota) viene fatta dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio.
All'uopo va aggiunto che gli stessi si limitano a dedurre di aver posseduto, uti domini, a far data da oltre 20 anni, porzione indivisa di immobile pari a 2/3, situato in Fondi (LT), in Via Ludovico Ariosto,
n. 49, p.t. in Cat. Fabbr. al F. 94, part. 492, sub. 1.
Si tenga presente, infatti, che la mera detenzione del bene non è affatto sufficiente a provare il possesso e che la semplice disponibilità dell'immobile è del tutto irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda perchè integra, appunto, una situazione di mera detenzione e non di possesso utile ad usucapire.
A tal fine, deve essere rilevato che la parte convenuta costituitasi ha contestato l'assunto attoreo.
Ebbene, l'allegazione e la prova di parte attrice, alla luce di tali considerazioni, è carente e non comprova l'animus possidendi, considerato che nell'usucapione essa deve essere univoca, chiara e deve farsi apprezzare per la coerenza dei dati fattuali introdotti.
Quanto, poi, alle altre testimonianze assunte, non sono sufficienti a fondare l'accoglimento della domanda di usucapione in relazione alla genericità delle affermazioni rilasciate, trattandosi di soggetti che hanno frequentato solo saltuariamente i luoghi per cui è causa. Né il capo di prova ammesso e l'unico rilevante ai fini del decidere (“vero che i sigg. Parte_1
, e già proprietari di immobili
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 annessi, hanno posseduto e possiedono, uti domini, dallo oltre 20 anni, porzione indivisa di immobile pari a 2/3, situato in Fondi (LT), in Via Ludovico Ariosto, n. 49, p.t. in Cat. Fabbr. al F. 94, part.
492, sub. 1?”) descrive l'elemento materiale relativo al possesso, ovvero in cosa si sia estrinsecata l'attività in oggetto.
Peraltro i testi escussi hanno parlato di utilizzo e uno ha riferito che il magazzino è stato utilizzato come deposito per materiale ed attrezzature e che al suo interno vi erano anche materiali non appartamenti ad ma non so di chi fossero. Il secondo teste, poi, riferisce che il Parte_1 magazzino è stato utilizzato dall'attore (il fratello) per depositarvi i materiali di Parte_3 risulta e quelli necessari per i lavori nel suo appartamento sito al primo piano del medesimo stabile e di non sapere come utilizzino il magazzino ed . Parte_1 Parte_2
Ne deriva che solo attraverso la prova testimoniale si evince che il bene oggetto di domanda è un magazzino e l'uso che ne avrebbero fatto gli istanti, ma non risultano provati né l'animus né
l'esclusività del possesso né l'elemento materiale.
Inoltre, alcun riferimento temporale viene indicato dagli unici due testi escussi.
Alcun documento, poi, viene depositato da parte attrice in ordine a tale asserito possesso.
Deve, quindi, ritenersi non provato né provato l'acquisto per usucapione, poiché la detenzione, accompagnata dall'animus detinendi di per sé non è sufficiente a garantirne l'acquisto della proprietà
e non può, dunque, ravvisarsi in capo all'attore una situazione possessoria che legittimi gli stessi a richiedere utilmente l'accertamento dell'intervenuto acquisto dei beni per usucapione.
La parte ha, poi, omesso il deposito delle iscrizioni e trascrizioni contro dalla data di acquisto dei cespiti alla data di instaurazione del giudizio o, in sostituzione, dell'attestato notarile in ordine alle risultanze dei registri immobiliari presso la Conservatoria, al fine di verificare la provenienza dei beni, la loro appartenenza ai convenuti, nonché la permanenza della proprietà in capo alle parti e la legittimazione passiva delle stesse, tenuto conto che le visure non costituiscono alcuna prova della proprietà.
Né tali controlli o acquisizioni documentali potevano essere affidati al CTU, trattandosi di documenti che era onere della parte produrre e che non possono essere acquisiti in sede di operazioni peritali.
La domanda attorea va, dunque, rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice, - nulla sulle spese.
Latina, 18.09.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)