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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 14/07/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Rg n. 1989/2017
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 14.07.2025
Il GOT, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonchè le note di udienza depositate dalle parti, si ritira in camera di consiglio;
alle ore 19.32 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1989/2017 pendente tra
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1
CONTINI giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in OLBIA VIA GIACOMO PALA 2/A
CONTRO
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_1
MARIA PALITTA giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in OLBIA VIA ROMA 76
*****************
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio la convenuta indicata in epigrafe, proponendo opposizione avverso l'atto di ingiunzione di pagamento n. 8793/2017, del 31.07.2017, con il quale richiedeva il pagamento della somma di € 8.534,83.
In particolare, l'opponente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, nonché l'inesistenza e/o nullità della notificazione della medesima perché effettuata a mezzo posta, senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario;
nel merito lamentava un consumo abnorme rispetto alle proprie esigenze ed eccepiva la prescrizione del credito, con vittoria di spese ed onorari del giudizio. La convenuta si costituiva in giudizio, contestando ogni avversa pretesa ed insistendo nella domanda.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.07.2025 ex art. 281 sexies con contestuale lettura del dispositivo.
********
Preliminarmente si rileva come le eccezioni sollevate da parte attrice siano infondate e vadano respinte.
In particolare, in ordine all'eccepita illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata occorre premettere come, secondo la giurisprudenza consolidata, sia ormai pacifico che lo speciale procedimento d'ingiunzione disciplinato dal R.D. n.
639 del 1910 è esperibile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto accertamento. Il limite a cui essa è sottoposta è che il credito, in base al quale viene emesso l'ordine di pagamento, sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua individuazione, la sua quantificazione e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la pubblica amministrazione dispone di un mero potere di accertamento. La valutazione, in concreto, della sussistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito si risolve in un accertamento di merito (Cass. sez. un. n. 11992 del 2009).
E' altresì pacifico che l'art. 52, 5 co., lett.b) n.3) d.lgs.446/97, non osta all'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali a società in house partecipata da più Comuni, a condizione che questi ultimi esercitino congiuntamente sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed uffici interni;
che la società così pluripartecipata svolga la parte più importante della propria attività a favore dei Comuni partecipanti;
che essa svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di tali enti.
Si osserva, invero, che la - in quanto società per azioni a CP_1
partecipazione pubblica - è legittimata ad emettere ingiunzioni di pagamento e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell'art. 17, commi 3- bis e 3-ter D. Lgs. 46/1999, avendo ottenuto la prevista autorizzazione del
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Va altresì precisato che la CP_1
è una società in house, costituita nel 2005 in seguito alla fusione di tutti i distributori pubblici di acqua precedentemente attivi in Sardegna;
il capitale di
è detenuto per l'85% circa dai comuni sardi e per il 15% circa dalla CP_1
Regione Sardegna e la società soddisfa tutti i criteri previsti per la qualifica di società in house (partecipazione pubblica, controllo analogo e maggioranza (80%) delle attività detenute dall'autorità pubblica di controllo) e può, dunque, ricorrere alla procedura di cui al R.D. del 1910 per il recupero dei propri crediti anche derivanti da entrate di diritto privato (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez. I, 11-04-
2016, n. 7076; Cass. civ. Sez. Unite, 25-05-2009, n. 11992, Cass. civ. Sez. I, 25-
08-2004, n. 16855.).
Il confine del legittimo esercizio del potere di ricognizione, secondo tariffe prestabilite, deve ritenersi violato, con riguardo all'atto d'ingiunzione impugnato, relativamente alla determinazione del preciso ammontare del diritto fatto valere, per i motivi di seguito assunti a fondamento della decisione, a prescindere dalla questione pregiudiziale attinente alla regolarità o meno del procedimento di riscossione coattiva contestualmente preannunciato dal gestore del servizio idrico integrato;
tale questione non ha concreta ed attuale rilevanza ai fini del decidere, in applicazione del principio secondo cui l'eventuale accoglimento, anche parziale, dell'opposizione implica l'annullamento dell'ingiunzione e non esclude, se del caso, la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'amministrazione opposta, di quanto risulti, comunque, dovuto (cfr. Cass. n. 19669 del 2006).
In ordine all'eccezione di inesistenza e/o nullità della notificazione si rileva come anche la stessa sia infondata e debba essere rigettata. Invero, la CP_1
come più sopra evidenziato, ha la qualità di società in house;
pertanto la notifica posta in essere da va ritenuta legittima ai sensi del combinato disposto CP_1
degli artt. 26 e 49 DPR 602/73 e dell'art. 7, comma 2, D.L. n. 70 del 13.5.2011, e possa essere effettuata dagli ufficiali della riscossione (qualità riconosciuta in capo ad in forza del DM 30.12.2015) anche mediante invio della CP_1
raccomandata con avviso di ricevimento.
Inoltre nel caso di specie, la consegna dell'atto di ingiunzione è avvenuta all'indirizzo del destinatario e quest'ultimo ha proposto l'opposizione che ci occupa, svolgendo tutte le difese che ha ritenuto di dover esporre, senza incorrere in preclusioni o decadenze e, quindi, senza limitazioni dell'attività difensiva.
Dunque, un eventuale nullità sarebbe da ritenersi sanata dalla proposizione dell'opposizione, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali (cfr Cass. n. 5556/2019).
Passando al merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
L'opposta ha prodotto la fattura relativa al credito asseritamente vantato nei confronti dell'opponente, lo storico delle letture e l'estratto conto relativi alla fornitura, e l'opponente ha contestato l'ammontare delle somme pretese, nonché ha eccepito la prescrizione del relativo credito.
Deve osservarsi che, in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo o eccedente le sue ordinarie esigenze trova applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente, la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. N. 10313/2004 e Cass. 17041/2002).
A tal proposito si rileva come anche nel regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'autorità d'ambito, è prevista una specifica disposizione, integrativa del contratto di utenza, che impone al gestore, in caso di malfunzionamento del contatore, di provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero in assenza di dati storici sulla base dei valori medi statistici in funzione della tipologia di utenza ( art. B35).
Giurisprudenza ormai costante ha chiarito, a riguardo, che la denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo da parte dell'utente al fine di contestare la determinazione del corrispettivo, non lo dispensi affatto dall'obbligo di corrispondere ugualmente la somma dovuta, determinabile però secondo il presumibile consumo, quale può essere ricostruito in termini storici sulla base delle misure non contestate, anteriori o posteriori, ovvero, in difetto, statisticamente ascritto a un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata al servizio del medesimo numero di persone.
In ordine all'eccezione di prescrizione si rileva come i crediti riguardanti somministrazioni di energia elettrica, acqua e gas, e in genere i crediti riguardanti tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si prescrivono nel termine di 5 anni, secondo quanto dettato dall'art. 2948, n. 4 c.c.
Il contratto di somministrazione è infatti caratterizzato dal fatto che le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto si effettuano ad intervalli periodici, costituendo un rapporto di durata;
ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre prestazioni, pur non frammentando l'intrinseca unità contrattuale.
Come confermato dalla Suprema Corte “il prezzo della somministrazione pagato annualmente o a scadenze inferiori l'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito”.
Sulla base di tali principi generali, si evidenzia che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
in altre parole dal momento in cui il fornitore può eseguire la lettura dei consumi sul contatore;
è questo il momento in cui - rilevati consumi superiori a quelli addebitati in acconto sulla base di letture stimate - il fornitore può pretendere il pagamento del conguaglio. Pertanto, è dall'anzidetto momento che decorre la prescrizione quinquennale.
Orbene, a fronte dell'eccezione di parte opponente il gestore del servizio idrico non ha prodotto solleciti di pagamento interruttivi della prescrizione per cui la stessa è fondata.
Nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio la quale - priva di vizi logici e giuridici ed al cui accertamento si rimanda - ha consentito di accertare che il contatore al servizio dell'utenza è stato rottamato dall'opposta, per cui non è stato possibile verificare il suo corretto funzionamento e lo stesso deve, pertanto, essere considerato come malfunzionante;
di conseguenza le somme dovute dall'utente sono state calcolate dal CTU secondo i consumi medi sulla base delle tabelle nazionali.
Il CTU, a fronte della pretesa di della somma di € 8.534,83, CP_1
ha ricalcolato le somme dovute dall'opponente nella misura di € 783,85.
Infine, il CTU ha escluso dal predetto conteggio le somme prescritte, ovvero quelle relative al periodo dal 28.02.2011 al 22.11.11, calcolate con riferimento ai consumi ed agli importi di cui alla Fattura n. 2016000580040240 del
29/02/2016 e risultano essere pari a € 1.066,22, con un credito a favore dell'utente pari ad € 282,37.
Alla luce delle suddette emergenze processuali si ritiene fondata l'opposizione, con conseguente liquidazione delle spese, come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e accerta la sussistenza di un credito a favore dell'utente pari ad € 282,37; - condanna l'opposta alla rifusione delle spese del giudizio in favore di parte opponente nella misura di € 2.800,00, oltre 15% per spese generali, CPA e
IVA se dovute, come per legge, nonché alla rifusione delle spese della CTU qualora anticipate dall'opponente.
Tempio Pausania, 14/07/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 14.07.2025
Il GOT, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonchè le note di udienza depositate dalle parti, si ritira in camera di consiglio;
alle ore 19.32 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1989/2017 pendente tra
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1
CONTINI giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in OLBIA VIA GIACOMO PALA 2/A
CONTRO
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_1
MARIA PALITTA giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in OLBIA VIA ROMA 76
*****************
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio la convenuta indicata in epigrafe, proponendo opposizione avverso l'atto di ingiunzione di pagamento n. 8793/2017, del 31.07.2017, con il quale richiedeva il pagamento della somma di € 8.534,83.
In particolare, l'opponente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, nonché l'inesistenza e/o nullità della notificazione della medesima perché effettuata a mezzo posta, senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario;
nel merito lamentava un consumo abnorme rispetto alle proprie esigenze ed eccepiva la prescrizione del credito, con vittoria di spese ed onorari del giudizio. La convenuta si costituiva in giudizio, contestando ogni avversa pretesa ed insistendo nella domanda.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.07.2025 ex art. 281 sexies con contestuale lettura del dispositivo.
********
Preliminarmente si rileva come le eccezioni sollevate da parte attrice siano infondate e vadano respinte.
In particolare, in ordine all'eccepita illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata occorre premettere come, secondo la giurisprudenza consolidata, sia ormai pacifico che lo speciale procedimento d'ingiunzione disciplinato dal R.D. n.
639 del 1910 è esperibile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto accertamento. Il limite a cui essa è sottoposta è che il credito, in base al quale viene emesso l'ordine di pagamento, sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua individuazione, la sua quantificazione e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la pubblica amministrazione dispone di un mero potere di accertamento. La valutazione, in concreto, della sussistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito si risolve in un accertamento di merito (Cass. sez. un. n. 11992 del 2009).
E' altresì pacifico che l'art. 52, 5 co., lett.b) n.3) d.lgs.446/97, non osta all'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali a società in house partecipata da più Comuni, a condizione che questi ultimi esercitino congiuntamente sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed uffici interni;
che la società così pluripartecipata svolga la parte più importante della propria attività a favore dei Comuni partecipanti;
che essa svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di tali enti.
Si osserva, invero, che la - in quanto società per azioni a CP_1
partecipazione pubblica - è legittimata ad emettere ingiunzioni di pagamento e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell'art. 17, commi 3- bis e 3-ter D. Lgs. 46/1999, avendo ottenuto la prevista autorizzazione del
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Va altresì precisato che la CP_1
è una società in house, costituita nel 2005 in seguito alla fusione di tutti i distributori pubblici di acqua precedentemente attivi in Sardegna;
il capitale di
è detenuto per l'85% circa dai comuni sardi e per il 15% circa dalla CP_1
Regione Sardegna e la società soddisfa tutti i criteri previsti per la qualifica di società in house (partecipazione pubblica, controllo analogo e maggioranza (80%) delle attività detenute dall'autorità pubblica di controllo) e può, dunque, ricorrere alla procedura di cui al R.D. del 1910 per il recupero dei propri crediti anche derivanti da entrate di diritto privato (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez. I, 11-04-
2016, n. 7076; Cass. civ. Sez. Unite, 25-05-2009, n. 11992, Cass. civ. Sez. I, 25-
08-2004, n. 16855.).
Il confine del legittimo esercizio del potere di ricognizione, secondo tariffe prestabilite, deve ritenersi violato, con riguardo all'atto d'ingiunzione impugnato, relativamente alla determinazione del preciso ammontare del diritto fatto valere, per i motivi di seguito assunti a fondamento della decisione, a prescindere dalla questione pregiudiziale attinente alla regolarità o meno del procedimento di riscossione coattiva contestualmente preannunciato dal gestore del servizio idrico integrato;
tale questione non ha concreta ed attuale rilevanza ai fini del decidere, in applicazione del principio secondo cui l'eventuale accoglimento, anche parziale, dell'opposizione implica l'annullamento dell'ingiunzione e non esclude, se del caso, la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'amministrazione opposta, di quanto risulti, comunque, dovuto (cfr. Cass. n. 19669 del 2006).
In ordine all'eccezione di inesistenza e/o nullità della notificazione si rileva come anche la stessa sia infondata e debba essere rigettata. Invero, la CP_1
come più sopra evidenziato, ha la qualità di società in house;
pertanto la notifica posta in essere da va ritenuta legittima ai sensi del combinato disposto CP_1
degli artt. 26 e 49 DPR 602/73 e dell'art. 7, comma 2, D.L. n. 70 del 13.5.2011, e possa essere effettuata dagli ufficiali della riscossione (qualità riconosciuta in capo ad in forza del DM 30.12.2015) anche mediante invio della CP_1
raccomandata con avviso di ricevimento.
Inoltre nel caso di specie, la consegna dell'atto di ingiunzione è avvenuta all'indirizzo del destinatario e quest'ultimo ha proposto l'opposizione che ci occupa, svolgendo tutte le difese che ha ritenuto di dover esporre, senza incorrere in preclusioni o decadenze e, quindi, senza limitazioni dell'attività difensiva.
Dunque, un eventuale nullità sarebbe da ritenersi sanata dalla proposizione dell'opposizione, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali (cfr Cass. n. 5556/2019).
Passando al merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
L'opposta ha prodotto la fattura relativa al credito asseritamente vantato nei confronti dell'opponente, lo storico delle letture e l'estratto conto relativi alla fornitura, e l'opponente ha contestato l'ammontare delle somme pretese, nonché ha eccepito la prescrizione del relativo credito.
Deve osservarsi che, in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo o eccedente le sue ordinarie esigenze trova applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente, la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. N. 10313/2004 e Cass. 17041/2002).
A tal proposito si rileva come anche nel regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'autorità d'ambito, è prevista una specifica disposizione, integrativa del contratto di utenza, che impone al gestore, in caso di malfunzionamento del contatore, di provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero in assenza di dati storici sulla base dei valori medi statistici in funzione della tipologia di utenza ( art. B35).
Giurisprudenza ormai costante ha chiarito, a riguardo, che la denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo da parte dell'utente al fine di contestare la determinazione del corrispettivo, non lo dispensi affatto dall'obbligo di corrispondere ugualmente la somma dovuta, determinabile però secondo il presumibile consumo, quale può essere ricostruito in termini storici sulla base delle misure non contestate, anteriori o posteriori, ovvero, in difetto, statisticamente ascritto a un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata al servizio del medesimo numero di persone.
In ordine all'eccezione di prescrizione si rileva come i crediti riguardanti somministrazioni di energia elettrica, acqua e gas, e in genere i crediti riguardanti tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si prescrivono nel termine di 5 anni, secondo quanto dettato dall'art. 2948, n. 4 c.c.
Il contratto di somministrazione è infatti caratterizzato dal fatto che le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto si effettuano ad intervalli periodici, costituendo un rapporto di durata;
ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre prestazioni, pur non frammentando l'intrinseca unità contrattuale.
Come confermato dalla Suprema Corte “il prezzo della somministrazione pagato annualmente o a scadenze inferiori l'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito”.
Sulla base di tali principi generali, si evidenzia che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
in altre parole dal momento in cui il fornitore può eseguire la lettura dei consumi sul contatore;
è questo il momento in cui - rilevati consumi superiori a quelli addebitati in acconto sulla base di letture stimate - il fornitore può pretendere il pagamento del conguaglio. Pertanto, è dall'anzidetto momento che decorre la prescrizione quinquennale.
Orbene, a fronte dell'eccezione di parte opponente il gestore del servizio idrico non ha prodotto solleciti di pagamento interruttivi della prescrizione per cui la stessa è fondata.
Nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio la quale - priva di vizi logici e giuridici ed al cui accertamento si rimanda - ha consentito di accertare che il contatore al servizio dell'utenza è stato rottamato dall'opposta, per cui non è stato possibile verificare il suo corretto funzionamento e lo stesso deve, pertanto, essere considerato come malfunzionante;
di conseguenza le somme dovute dall'utente sono state calcolate dal CTU secondo i consumi medi sulla base delle tabelle nazionali.
Il CTU, a fronte della pretesa di della somma di € 8.534,83, CP_1
ha ricalcolato le somme dovute dall'opponente nella misura di € 783,85.
Infine, il CTU ha escluso dal predetto conteggio le somme prescritte, ovvero quelle relative al periodo dal 28.02.2011 al 22.11.11, calcolate con riferimento ai consumi ed agli importi di cui alla Fattura n. 2016000580040240 del
29/02/2016 e risultano essere pari a € 1.066,22, con un credito a favore dell'utente pari ad € 282,37.
Alla luce delle suddette emergenze processuali si ritiene fondata l'opposizione, con conseguente liquidazione delle spese, come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e accerta la sussistenza di un credito a favore dell'utente pari ad € 282,37; - condanna l'opposta alla rifusione delle spese del giudizio in favore di parte opponente nella misura di € 2.800,00, oltre 15% per spese generali, CPA e
IVA se dovute, come per legge, nonché alla rifusione delle spese della CTU qualora anticipate dall'opponente.
Tempio Pausania, 14/07/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona