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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 627/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 627/2023 R.G., passata in decisione ex art. 352, ultimo comma, c.p.c. all'udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.12.2024, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro – Parte_1 tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Arcangelo Finocchi del foro Parte_2
di Pescara elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificato, il tutto in forza di procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di L'Aquila presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domicilia;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 CP_3
procura rilasciata su foglio separato, autenticata nelle forme ordinarie e sottoscritta anche digitalmente, dagli Avv.ti Marco Morgione e Patrizia Tracanna del Servizio Affari Legali dell'Ente, elettivamente domiciliato presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata;
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza a verbale n. 843/2022 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il 20.12.2022 – Altre controversie di diritto amministrativo
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'On. Corte di Appello adita, in riforma dell' impugnata sentenza – previa ammissione della CTU contabile già richiesta in primo grado da parte attrice - condannare la CP_1
ed il - in solido tra loro - per le suesposte causali, al pronto ed
[...] Controparte_2
immediato pagamento in favore della della complessiva Parte_1 somma di € 1.522.501,02 (di cui € 490.725,02 per l'anno 2017, € 529.101,88 per l'anno
2018, € 502.674,12 per l'anno 2019) maggiorata degli interessi di mora di cui all' art.1284, quarto comma, codice civile, dalla domanda sino all' integrale soddisfo, oltre il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, codice civile. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio” - insistendo per il loro pieno accoglimento.”.
Per l'appellata – appellante incidentale:
“In via principale, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
ed in riforma della sentenza di primo grado, voglia la Corte di appello adita dichiarare il difetto di legittimazione passiva della rispetto alle domande e pretese Controparte_1 avanzate dalla società con l'atto di citazione di primo grado. Parte_1
In ogni caso, voglia la Corte di appello adita, respingere l'appello principale perché infondato, rigettandosi tutte le domande e pretese avanzate da controparte nei confronti della perché infondate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. Controparte_1
Per l'appellato:
“Precisa le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto integrale dell'avverso appello nonché dell'appello incidentale proposto dalla , siccome infondati in fatto ed in Controparte_1 diritto, con ogni consequenziale provvedimento, anche in ordine alle spese di lite”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 2128/2020 RGC – promosso dalla contro la ed il Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
(onde ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di €
1.522.501,02 dovuta quale contributo, per gli anni 2017, 2018 e 2019, per l'adeguamento del compenso del personale in forza della contrattazione collettiva nazionale), giudizio nell'ambito del quale si erano costituite la e il eccependo il loro difetto di Controparte_1 Controparte_2 legittimazione passiva e resistendo alla domanda- il Tribunale di L'Aquila così statuiva: “1) rigetta la domanda avanzata da nei confronti della Parte_3 e del per le causali di cui in motivazione;
2) Controparte_1 Controparte_2
condanna la società al pagamento delle spese del Parte_3
presente procedimento in favore della e del che Controparte_1 Controparte_2 vengono liquidate, per ciascuna parte, in € 10.180,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che a sostegno della domanda (diretta ad ottenere la condanna della e del in solido tra loro, al pagamento della Controparte_1 Controparte_2 somma di € 1.522.501,02 dovuta quale contributo, per gli anni 2017, 2018 e 2019, per l'adeguamento del compenso del personale in forza della contrattazione collettiva nazionale)
l'attrice aveva: - dedotto di essere concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale su linee urbane e filoviarie, ai sensi della legge 10 aprile 1981 n. 151 e della legge regionale n. 62 del 9 settembre 1983, dietro concessione del in forza di regolare Controparte_2
programma di esercizio approvato dal Consiglio Comunale di con delibera n. 215 del CP_2
20.06.2011, in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 61 della L.R. Abruzzo n. 1 del
10.01.2011; - rappresentato che, a far data dal 2003, in occasione della stipula fra le parti dei rinnovi contrattuali del settore riguardanti gli addetti ai servizi di trasporto pubblico locale, vi era stato dapprima l'intervento finanziario dello Stato e, in seguito, anche quello delle
Regioni, che si erano espressamente accollati i maggiori oneri derivanti dai predetti rinnovi contrattuali siccome insostenibili per le aziende di t.p.l., i cui bilanci erano già in sofferenza;
- dato atto che, in considerazione dei suddetti maggiori oneri finanziari per le aziende di t.p.l., dapprima solo lo Stato ed in seguito, pro quota, anche le Regioni, avevano erogato annualmente i contributi di importo pari ai maggiori oneri in questione la cui copertura era stata prevista in appositi strumenti legislativi;
- sostenuto che da ultimo l'art. 16 bis, comma
2, della L. n. 135/2012 aveva abrogato espressamente i commi 295 e seguenti della L. n.
244/2007, facendo confluire nel nuovo Fondo Nazionale Trasporti le risorse ormai fiscalizzate, ma, non avendo nulla disposto riguardo alle già citate leggi n. 47/2004, n.
58/2005, n. 296/2006, ancora vigenti per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, le stesse avrebbero dovuto ritenersi ancora vigenti anche per le Regioni a statuto ordinario;
- dedotto, pertanto, che a far data dal 1.01.2013 la quota del Fondo Nazionale
Trasporti erogata dalla Regione Abruzzo avrebbe dovuto essere costituita in quota parte da un importo pari alle risorse finanziarie erogate fino al 2012, sotto forma di compartecipazione regionale al gettito dell'accisa sul petrolio, per i suindicati rinnovi del contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale;
- rappresentato che la trasferiva Controparte_1
annualmente al Chieti le risorse finanziarie vincolate alla refusione in favore CP_2 dell'azienda ricorrente –concessionaria dei servizi urbani e filoviari- dei maggiori costi derivanti dai predetti accordi contrattuali;
- evidenziato che nell'anno 2015 la Panoramica aveva inviato al segnatamente in data 26.05.2015) la modulistica relativa Controparte_2 al fabbisogno previsionale degli oneri CCNL per l'anno di riferimento, calcolato in complessivi € 509.527,32 e provveduto, in data 3.06.2015, a richiedere all'Ente la corresponsione dei relativi contributi, ed il aveva provveduto a liquidare in favore CP_2 dell'attrice, a titolo di acconto, l'importo complessivo di € 484.025,24 al netto della quota del
16,3818% sul maggior onere finanziario derivante dall'accordo del 14.12.2006, sulla base della Legge n. 296/2006, che rimane a carico dell'azienda; - rappresentato che per il 2016 il Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica della CP_1
aveva comunicato che, in attesa di delucidazioni da parte dei Ministeri competenti
[...]
e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non avrebbe erogato alcun contributo con riferimento ai maggiori oneri per i rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri;
- lamentato che anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 non aveva ricevuto gli importi reclamati.
1.2. Dava inoltre atto che si era costituita in giudizio la eccependo il proprio Controparte_1
difetto di legittimazione passiva (non essendovi più alcun rapporto diretto tra e società CP_1 concessionarie, per essere stata trasferita ai Comuni l'intera gestione della contribuzione, secondo quanto disposto dall'art. 64 della L.R. n. 1/2011), nel merito rilevando l'infondatezza delle pretese attoree, per essere le somme richieste dalla società già state compensate in sede di corresponsione della contribuzione spettante ai sensi della L.R. n. 62/1983 (precisando di aver erogato al le somme necessarie per il T.P.L. nelle seguenti misure: a) € Controparte_2
3.654.657,21 per l'anno 2017; b) € 3.654.657,20 per l'anno 2018; c) € 3.654.657,20 per l'anno 2019,
e di aver successivamente versato l'ulteriore importo di € 231.480,26 (€ 40.190,15 per il 2017 + €
80.833,47 per il 2018 + € 99.510,00 per il 2019) a titolo di adeguamento secondo gli indici Istat FOI), dovendo ormai il contributo per i rinnovi CCNL ritenersi compreso nella somma omnicomprensiva stanziata dal fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, per effetto dell'art. 16 bis del D.L.
6.07.2012 convertito in L. 135/2012.
Rilevava che la aveva, ad ogni modo, contestato il quantum richiesto sul rilievo che CP_1
la sola produzione di autocertificazioni e criteri di calcolo predisposti unilateralmente non sarebbero stati sufficienti per quantificare il costo del personale sostenuto dalla concessionaria . Parte_3
1.3. Dava atto che si era costituito anche il eccependo il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, sul rilievo di essere mero erogatore delle somme trasferite dalla
. Controparte_1 1.4. Ciò detto il Tribunale disattendeva in primo luogo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da entrambi gli enti convenuti e riteneva entrambi gli enti legittimati con riferimento alla materia dei contributi per il T.P.L.: il in quanto CP_2 soggetto materialmente tenuto, ex art. 64, comma IV, lett. b), L.R. n. 1/2011, all'erogazione dei corrispettivi, e la in quanto ente tenuto, ai sensi degli artt. 49 e 56 L.R. Controparte_1
n. 62/83, all'individuazione delle somme dovute a titolo di conguagli sui contributi di esercizio per mezzo della Giunta Regionale.
1.5. Nel merito rilevava l'infondatezza in diritto delle pretese attoree.
1.5.1. Delineava in primo luogo il quadro normativo relativo alla disciplina del settore degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro a far data dal 2004 (L.
47/2004, L. 16/2005, L. 296/2006), dando atto delle modifiche apportate dalla legge finanziaria n. 244/2007 (art. 1 comma 295, con cui erano stati modificati i meccanismi di finanziamento del settore con previsione dell'attribuzione alle Regioni di risorse proprie mediante una compartecipazione al gettito di tributi erariali (accise sul gasolio da autotrazione)) ed evidenziando che il meccanismo previsto dalla L. n. 244/2007 era stato poi abrogato per effetto dell'art. 16 bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, che, a decorrere dal 2013, aveva istituito il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a Statuto ordinario, alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.
1.5.2. Spiegava che con l'istituzione del fondo in questione erano venuti meno i contributi statali destinati specificamente ai rinnovi contrattuali per il personale in servizio presso le aziende del servizio pubblico locale e le Regioni ordinarie –non applicandosi la disciplina in esame a quelle a statuto speciale- ricevevano risorse per la compartecipazione, senza distinzioni di sorta e senza alcuno specifico vincolo di destinazione, se non quello di devolvere le somme al servizio di trasporto pubblico locale.
Rilevava pertanto che allo stato attuale della normativa era infondata la pretesa della società attrice di vedersi corrispondere in via separata il contributo statale destinato ai rinnovi contrattuali da commisurare al numero dei dipendenti in servizio presso le aziende del trasporto pubblico locale.
1.5.5. Riteneva non condivisibile la tesi sostenuta dalla società attrice nell'atto introduttivo, secondo cui la mancata abrogazione formale delle disposizioni che, a suo tempo, avevano introdotto l'obbligo di contribuzione per cui è causa ne avrebbe comportato l'attuale reviviscenza anche per le Regioni a statuto ordinario. 1.5.6. Spiegava che neanche poteva ritenersi decisivo, ai fini della persistenza del diritto a percepire i contributi in esame, il richiamo prospettato dalla parte attrice in sede di seconda memoria istruttoria alla modifica integrativa dell'art. 56 della L.R. n. 62/1983 da parte dell'art. 10, comma I, lett. b) della L.R. n. 38/2017, secondo cui “il conguaglio di cui sopra è decurtato delle erogazioni disposte a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle riferite al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri”.
Al riguardo rilevava che tale disposizione, lungi dal poter fondare il diritto reclamato dalla società , appariva introdotta al solo fine di fornire un'indicazione di metodo Parte_3
per il calcolo delle somme a saldo per i contributi con riferimento alle situazioni Pt_4 pregresse, finalità oltretutto frustrata dall'art. 1, comma VI della L.R. n. 64/2017, che aveva eliminato gli effetti retroattivi della disposizione rendendola di conseguenza priva di effettiva utilità applicativa.
1.5.7. Evidenziava che la società attrice non aveva fornito la prova che vi fossero stati maggiori trasferimenti statali per il trasporto pubblico locale e/o incrementi della disponibilità di risorse proprie della per i servizi extraurbani ed urbani resi, né che i Controparte_1
contributi ex L.R. 62/1983 fossero stati insufficienti a compensare adeguatamente il costo del personale, sicché gli enti convenuti non risultavano tenuti a riconoscere i contributi richiesti dalla società . Parte_3
1.6. Rilevava infine che non poteva essere censurato in sede ordinaria l'operato della espresso nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 709 del 15.12.2016 Controparte_1
atteso che gli atti di destinazione delle risorse, a copertura dei costi dei servizi per il trasporto pubblico locale, hanno natura autorizzativa e discrezionale, quindi sindacabili solo dinanzi al giudice amministrativo.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la ripercorrendo l'iter Parte_1
processuale del giudizio di primo grado -con esposizione delle posizioni delle parti, delle emergenze processuali e del contenuto della decisione del Tribunale- per poi procedere a delineare il quadro normativo di riferimento e, infine, ad enunciare plurime doglianze con le quali ha denunciato: 1) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non più in vigore la normativa statale richiamata dalla società attrice a sostegno della pretesa contributiva;
2) erroneità della sentenza per mancata applicazione della L.R. 38/17, in particolare dell'art. 10 comma 1 lett. b), che prevede la decurtazione dal conguaglio dei contributi di esercizio “delle erogazioni disposte a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle riferite al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri”; 3) erroneità della sentenza nella parte ha fatto riferimento alla delibera n. 709/16 del 15/11/2016.
3. L'appellata si è costituita in giudizio ed ha diffusamente contestato il Controparte_1 gravame, eccependone l'infondatezza nel merito, proponendo inoltre appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della . CP_1
Anche l'appellato si è costituito in giudizio ed ha contestato il gravame, Controparte_2 sostenendone l'infondatezza nel merito, con richiesta di conferma della sentenza di primo grado.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio svolta in relazione alla prima udienza del 19.12.2023 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) il
Collegio ha rinviato per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 17.12.2024, concedendo i termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto a precisare le conclusioni e a depositare la comparsa conclusionale nei termini concessi.
Come detto anche l'udienza del 17.12.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
19.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte, prima di procedere all'esame di gravami (principale ed incidentale), ritiene utile procedere alla ricognizione (quale operata dalla Suprema Corte nella sentenza n.
9203/2023) della normativa (statale e regionale) relativa ai contributi di esercizio previsti nel settore dei trasporti pubblici locali, che risponde all'esigenza delle società esercenti in regime di concessione il servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, di ottenere una contribuzione che riesca a colmare la differenza tra costi e ricavi provocato dalla remunerazione del servizio non basata sulle ordinarie regole di mercato, ma vincolata dal rispetto di obblighi di servizio relativi anche alla fissazione di tariffe per il servizio svolto da parte dell'ente regionale.
Va poi operata la ricognizione della normativa riguardante i contributi per l'adeguamento del trattamento economico del personale dipendente.
5.1. In particolare l'art. 6 della Legge quadro 10 aprile 1981 n.151 prevede l'erogazione di contributi di esercizio da parte della Regione “…sulla base di principi e procedure stabiliti con legge regionale, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto e determinati annualmente calcolando: a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;
b) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla regione, con il concorso degli enti locali interessati. Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del Ministro dei trasporti... Le tariffe, nonché i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto
"ricavi costi" da definirsi a livello regionale, tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali;
c) l'ammontare dei contributi, entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 5, da erogare alle imprese od esercizi di trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza tra costi e ricavi come sopra stabiliti. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese od esercizi di trasporto”'. L'art. 7 della medesima legge prevede, poi, che le Regioni debbano annualmente rilevare i costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale, anche mediante tabelle di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui alla lettera a) dell'articolo 6 che le imprese devono fornire, come allegati ai propri bilanci o stati di previsione.
La , in attuazione dei criteri e dei principi della richiamata legge quadro n. Controparte_1
151 del 1981, ha introdotto l'art. 49 della legge regionale n. 62 del 9 settembre 1983 ed ha determinato le procedure per la determinazione e l'erogazione dei contributi di esercizio spettanti alle aziende di trasporto pubblico locale e le somme dovute a titolo di contributi di esercizio. In particolare, il citato art. 49 prevede che “I contributi di esercizio sono erogati con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci degli esercenti il trasporto pubblico locale e sono annualmente determinati calcolando: a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, mediante analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;
b) i ricavi del traffico derivanti dalla applicazione delle tariffe stabilite dalla Regione.
Tali ricavi devono in ogni caso coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro e di intesa con la Commissione consultiva interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; c) l'ammontare del contributo chilometrico annuo da erogare è determinato dalla Giunta regionale sulla base della differenza tra i costi ed i ricavi di cui ai precedenti punti a) e b)”. L'importo del contributo che mediante gli acconti erogati secondo l'art. 56 risulti eccedere il contributo di cui al comma precedente è considerato quale acconto sui contributi degli esercizi successivi, salva la facoltà della Giunta regionale di provvedere in ogni caso al recupero delle eccedenze.
L'art. 50 della stessa legge ha poi previsto che la Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, determina annualmente in via preventiva e consuntiva, i costi di cui alla lettera a) del precedente art. 49, tenendo presenti, tra l'altro: a)
i costi di trazione per tipo di servizio;
b) il costo del personale;
c) i costi tecnici di esercizio e generali comprendenti assicurazioni, tasse di circolazione, ammortamenti, oneri finanziari ed altri.
Secondo l'art. 56 della L.R. in disamina inoltre, “I programmi finanziari annuali di esercizio, predisposti ed approvati ai sensi del precedente articolo 52 prevedono: a) acconto sui contributi di esercizio per l'anno successivo;
b) conguaglio del contributo di esercizio per
l'anno precedente. L'acconto è costituito dalla somma corrispondente al 90% del deficit standard chilometrico preventivo, calcolato per l'anno precedente, moltiplicato per le percorrenze effettive dell'anno precedente, ed è erogato in rate anticipate bimestrali”.
5.2. Quanto ai contributi per l'adeguamento del trattamento economico del personale dipendente va dato atto che varie leggi (L. n. 47/2004, L. n. 58/2005 e Legge finanziaria n.
296/2006) hanno previsto un modello di contribuzione del trasporto pubblico locale misto
Stato-Regione.
E' poi intervenuta la legge finanziaria n. 244/2007 che, all'art. 1 commi 295 e seguenti, ha immutato l'assetto normativo della materia, prevedendo che la contribuzione della CP_1 avvenisse mediante la compartecipazione delle Regioni “al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione” prevedendo inoltre (art. 297) che tra gli obiettivi vi era “l'integrazione per i rinnovi dei contratti del personale dipendente”.
La legge 1/2011 all'art. 61 ha previsto, per quanto qui di interesse, che “Le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico regionale e locale presentano rispettivamente alla Regione e ai Comuni di competenza un proprio piano di ristrutturazione dei servizi di trasporto pubblico entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I nuovi piani contengono la razionalizzazione dei servizi di trasporto in modo da consentire la riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale stabilita al comma 2 dell'art. 60”. Al successivo art 64 comma 1 è invece stabilito “La Giunta regionale, sulla base dei programmi presentati ai sensi del presente Capo trasferisce ai Comuni capoluogo di Provincia, le risorse destinate allo svolgimento dei servizi urbani”, mentre il comma 3 ha previsto “Le risorse finanziarie connesse ai costi dei servizi di cui al comma 1 sono omnicomprensive e vincolate allo svolgimento dei servizi urbani di trasporto pubblico locale organizzati da ciascun Comune”; l'art. 65 (successivamente abrogato nel
2013 dall'art. 3 L. 20) faceva riferimento ad un fondo regionale trasporti per far fronte tra gli altri anche agli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva;
con la sua abrogazione è stato istituito un fondo unico composto da risorse regionali il cui utilizzo è rimesso alla scelta della
Giunta Regionale su proposta dalla competente direzione in materia di trasporti.
La legge 9/2012 all'art. 6 ha disposto che “Con l'entrata in vigore della presente legge cessa, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 58 della legge regionale 9 settembre 1983,
n. 62 (Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali) il regime transitorio disposto dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 avente per oggetto: "Norme per il trasporto pubblico locale"). L'articolo 58 della l.r. 62/1983 resta per tale effetto abrogato”.
Infine, sempre nel 2012, è intervenuto il D.L. 95 che all'art. 16 bis comma 2° ha previsto l'istituzione a partire dal 2013 di un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e la benzina.
A partire dalla operatività del fondo e quindi dal 2013 è stata disposta l'abrogazione di una serie di norme tra cui i commi da 295 a 299 dell'art. 1 L. 244/2007.
7. Tanto premesso, si rileva che per ragioni di pregiudizialità deve subito essere esaminato l'appello incidentale proposto dalla . Controparte_1
Deve infatti farsi applicazione del principio codificato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Con riguardo alle eccezioni di rito, qualora esse siano state disattese espressamente o indirettamente dal primo giudice, non è dubbio che la parte soccombente su di esse, ma vittoriosa quanto all'esito finale della lite, si trovi in posizione di soccombenza.
Ne deriva che se essa vuole ottenere che l'eccezione sia riesaminata dal giudice del gravame, investito dell'appello principale sul merito della controparte, deve farlo proponendo appello incidentale, non invece ai sensi dell'art. 346 c.p.c” (Cass. 26850/2022).
Non avendo invece il impugnato in via incidentale la parte della sentenza Controparte_2
che ha riconosciuto la sua legittimazione passiva rispetto alle domande proposte dalla la predetta statuizione risulta passata in giudicato. Parte_1 7.1. L'appellante incidentale con unico motivo di gravame denuncia l'erroneità della pronuncia del primo giudice in punto di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione sollevata da esso ente in primo grado.
Ribadisce che, come espressamente riconosciuto dalla attrice in primo grado,
[...]
esercita l'attività di trasporto pubblico locale in forza di concessione rilasciata Parte_3 dal Comune di mentre la (ai sensi dell'art. 64 L.R. 1/2011) trasferisce ai CP_2 CP_1
Comuni capoluoghi di provincia le risorse destinate allo svolgimento dei servizi urbani.
Spiega pertanto che le richieste di contribuzione debbono essere presentate ai Comuni capoluoghi per quanto riguarda le concessioni da essi rilasciate, atteso che il nuovo impianto normativo non prevede più alcun rapporto diretto fra la e le società concessionarie CP_1
comunali, essendo stata trasferita ai Comuni capoluoghi di Provincia, non solo la stipula delle concessioni del servizio di trasporto locale, ma anche l'intera gestione della contribuzione (stipula degli atti di concessione, conteggi ed erogazione dei pagamenti), mentre l'unico obbligo che incombe sulla è il trasferimento di un monte risorse ai CP_1
Comuni capoluoghi di provincia, la cui gestione e imputazione è rimessa totalmente nella disponibilità dei Comuni medesimi.
7.2. Il Collegio dà atto di essersi già pronunciato sulla questione con la recente sentenza n.
553/2024, con la quale, richiamando anche il precedente n. 594/2022, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , sulla scorta dei seguenti rilievi: CP_1
“la legge n. 244 del 2007 ha inciso in maniera sostanziale sull'assetto normativo in quanto ha comportato il venir meno di un modello di contribuzione a base mista (Stato- Regione) in favore della individuazione di un sistema di compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione;
- successivamente con il D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, è stato istituito un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale alimentato dalla compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina;
- la L.R. 1/2011, intervenuta dopo l'elaborazione di tale nuovo modello di sostegno esterno ad opera principalmente dello Stato, ha previsto all'art. 61 che “Le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico regionale e locale presentano rispettivamente alla Regione e ai Comuni di competenza un proprio piano di ristrutturazione dei servizi di trasporto pubblico entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I nuovi piani contengono la razionalizzazione dei servizi di trasporto in modo da consentire la riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale stabilita al comma 2 dell'art. 60”;
- la L.R. 9/12, poi, all'art. 2 comma 1° ha stabilito per il regime transitorio che le singole aziende provvedano a richiedere alla Regione o ai Comuni (a seconda della dimensione in cui il trasporto è effettuato) l'erogazione a titolo di acconto oppure di saldo attingendo tale importo dalla parte del fondo nazionale destinato alla Regione;
- le sopravvenute modifiche normative non hanno inciso sulla vigenza (certamente negli in considerazione) dell'art. 59 della L.R. 62/83 secondo cui “I provvedimenti di erogazione dei contributi di esercizio sono delegati ai Comuni per le imprese che esercitano prevalentemente il trasporto pubblico di persone di tipo urbano e comunale. Rimane di competenza della Giunta Regionale l'erogazione dei contributi di esercizio per tutte le altre imprese. La Giunta Regionale accredita in favore dei Comuni le quote di competenza per
l'intero esercizio. L'erogazione dei contributi avviene in osservanza delle direttive impartite dalla Giunta Regionale alla quale sono comunicati in copia i provvedimenti emessi e viene reso il conto delle somme accreditate, secondo le vigenti disposizioni regionali”;
- la circostanza è tuttavia irrilevante in quanto la citata legge regionale è riferita al diverso modello di contributo da parte della Regione;
- nella delibera di Giunta Regionale n. 706/16 del 15 novembre 2016 è stabilito che il Fondo
Unico Regionale risulta composto dal trasferimento di risorse dal fondo nazionale e da ulteriori risorse impiegate secondo un prospetto nel quale non compare la seguente voce:
“finanziamento oneri derivanti dall'applicazione della contrattualizzazione collettiva del settore autoferrotranvieri non coperti dalla contribuzione ordinaria per il trasporto pubblico locale di cui alla LR. n. 62/83”; per tali oneri, attesa la natura omnicomprensiva delle risorse finanziarie erogate dalla , sarà possibile il finanziamento soltanto in ipotesi di CP_1
reperimento di fondi ulteriori;
- ai fini che qui ci occupano, è pertanto possibile affermare che in caso di trasporto pubblico locale, riferito cioè all'interno di un determinato comune, l'erogazione dei contributi deve essere richiesta unicamente all'ente locale e non certamente alla a cui, invece, CP_1
deve riconoscersi, quando non provvede direttamente alla gestione del servizio (ipotesi peraltro da escludersi nella fattispecie), un ruolo di mero accreditamento e di assegnazione delle risorse finanziarie facenti parte del fondo regionale;
- tale sistema è stato seguito anche per l'annualità 2015; è stato difatti il Controparte_2
ad erogare importi per far fronte agli oneri ulteriori che aveva dovuto Parte_3 sopportare per l'adeguamento delle retribuzioni del personale dipendente;
- le fatture sono di conseguenza state emesse nei confronti dell'ente locale;
- la pronunzia della S.C. (ordinanza n. 9203 del 2023) allegata alla comparsa conclusionale dall'appellante non coglie nel segno. Tale decisione ha rigettato l'appello di CP_1
che ha definito, parzialmente riformando la pronunzia di primo grado, un giudizio
[...]
intrapreso da una ditta concessionaria del trasporto pubblico locale e riconoscendo alla medesima un contributo però calcolato secondo i criteri indicati nella Delibera di G.R n.
7786/90 ed in forza del sistema del conguaglio previsto dalla L.R. 62/83 e concludendo quindi che tra la voce costi personale possano essere esclusi(perlomeno sino al 2017) i contributi ricevuti dall'impresa per rinnovo dei contratti collettivi degli autotrasportatori;
In definitiva, deve ritenersi che la legittimazione passiva (a fronte di richieste di risorse finanziarie dell'azienda esercente il servizio di trasporto pubblico locale) spetta unicamente alla parte pubblica concedente il servizio a nulla valendo il ruolo della quale CP_1
soggetto preposto unicamente alla ripartizione delle stesse.
Per tali ragioni, l'appello incidentale deve trovare accoglimento”.
7.3. Dando continuità al predetto indirizzo va accolto l'appello incidentale proposto dalla
, con conseguente riforma sul punto della impugnata sentenza. Controparte_1
8. A tanto consegue che l'esame dell'appello principale va effettuato limitatamente alla posizione dell'appellato Controparte_2
9. Vanno subito disattese le doglianze sopra riassunte al punto 1) del paragrafo 2.
9.1. L'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la mancata riviviscenza anche per le Regioni a statuto ordinario, a seguito dell'abrogazione della L. 244/07, delle disposizioni di legge (trattasi nel dettaglio della L. 47/04, della L. 58/05
e della L. 295/06) che avevano regolato la materia dei contributi in favore del trasporto pubblico locale per l'aumento della retribuzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di categoria del personale impiegato tramite un modello di compartecipazione tra le Regioni e lo Stato.
Rileva che secondo il primo giudice le disposizioni contenute nella L. n. 47/2024, n. 58/2005
e n. 296/2006 sarebbero state implicitamente abrogate dall'intervenuta costituzione del
Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale ad opera dell'art. 16bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazione dalla Legge
n. 135/2012.
Ribadisce che l'art. 16 bis, comma 2, della L. n. 135/2012, se ha abrogato espressamente i commi 295 e ss. L. n. 244/2007, facendo confluire nel nuovo Fondo nazionale trasporti le risorse ormai fiscalizzate, non ha disposto nulla riguardo alle leggi n. 47/2004, 58/2005 e 296/2006, tuttora vigenti per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, sicché le stesse dovrebbero ritenersi ancora vigenti anche per le Regioni a statuto ordinario.
Ritiene in particolare che la mancata abrogazione espressa delle dianzi richiamate disposizioni contenute nelle leggi n. 47/2004, n. 58/2005 e n. 296/2006 da parte della legge n. 135/2012 comporterebbe l'impossibilità di abrogazione tacita in difetto di incompatibilità ontologica tra i tessuti normativi.
Spiega che le disposizioni contenute nelle leggi n. 47/2004, n. 58/2005, n. 296/2006 risultano pienamente compatibili con quelle di carattere generale contenute nella legge n.
135/2012, che ha fatto confluire nel nuovo Fondo Nazionale Trasporti le risorse finanziarie fiscalizzate.
9.2. Rileva il Collegio come, alla luce evoluzione normativa esposta al paragrafo 5.2., vadano ritenute abrogate le Leggi del 2004, del 2005 e del 2006 che prevedevano l'obbligo di contribuzione statale/regionale destinato specificamente ai rinnovi contrattuali.
È invero evidente che, a seguito della innovazione legislativa, le risorse statali erogate alle regioni, seppure complessivamente vincolate al trasporto pubblico locale, non sono più dettagliate in sottocosti, con conseguente infondatezza della pretesa della società di trasporti appellante alla corresponsione, in via autonoma e separata, del contributo destinato ai rinnovi contrattuali.
Né può rilevare la mancata abrogazione formale delle disposizioni di cui alle richiamate leggi del 2004, 2005 e 2006.
Con la legge n. 244/2007 il sistema di contribuzione del trasporto pubblico locale ha subito un'evidente modifica, avendo il legislatore individuato una ben definita modalità di reperimento delle risorse finanziarie, che ha trovato poi la sua compiuta individuazione nella legge istitutiva nel 2012 del Fondo nazionale trasporti.
Ciò depone per l'abrogazione di tutta la disciplina antecedente incompatibile con tale nuovo assetto, il che non vale soltanto per la Legge 244 del 2007, ma certamente anche per i provvedimenti normativi ad essa precedenti.
9.3. Del resto la portata dell'innovazione legislativa relativa all'istituzione nel Fondo nazionale trasporti è stata riconosciuta, nei termini sopra indicati, dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 5804/2019 ove si è sottolineato “con il D.L. n. 95/2012, per le Regioni ordinarie, il legislatore ha, nei chiariti sensi, unificato tutte le forme di finanziamento statale destinate al trasporto pubblico locale nel fondo nazionale di cui al citato art. 16 bis, di tal che le risorse erogande non sono (e non possono essere più) dettagliate in specifici sottocosti;
deve quindi ritenersi che le modalità di assegnazione delle medesime ai rinnovi contrattuali rientrino nella discrezionalità dell'amministrazione regionale” precisando inoltre, come fatto dal primo giudice, che “le previgenti disposizioni normative che disciplinavano espressamente detto contributo statale (D.L. n. 255/2003; D.L. n. 16/2005; L. n-296/2006) ne commisuravano
l'entità alla consistenza del personale rispetto a date volta a volta concretamente e specificamente individuate (30 novembre 2004; 30 ottobre 2005 come previsto dagli artt. 1 comma 3 D.L. n. 16/2005 e 1, comma 1230, della L. n. 296/2006): per contro non si vede come possa argomentarsi la perdurante vigenza di identico regime, in assenza di ancoraggio al periodo di riferimento (ovvia essendo l'incongruità della cristallizzazione al 30 ottobre 2006 –ultimo riferimento normativo disponibile, giusta la L. n. 296/2006, trattandosi di parametro risalente, incerto e privo di giustificazioni”.
10. Anche la doglianza sopra indicata al punto 2) del paragrafo 2 non merita accoglimento.
10.1. L'appellante lamenta che il primo giudice erroneamente ha sminuito la portata della previsione di cui al novellato art. 56 L.R. 62/1983 (secondo cui, a seguito dell'intervento modificativo operato dall'art. 10 comma I lettera b) della L.R. n. 38/2017, il conguaglio di cui sopra è decurtato delle erogazioni disposte a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle relative al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri) pienamente applicabile nella determinazione dei contributi relativi alle annualità 2017-2019.
Rileva che il legislatore regionale, nel prevedere la decurtazione dal conguaglio dei contributi di esercizio degli importi riferiti al “contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri”, conferma che la è tenuta a CP_1 erogare quest'ultimo contributo alle aziende esercenti il t.p.l. in negli anni di causa, CP_1
atteso che, diversamente, il precetto normativo in questione non avrebbe senso.
Richiama nella comparsa conclusionale la sentenza della Suprema Corte n. 9203/2023 con la quale, nel confermare la sentenza di questa Corte territoriale (che aveva escluso che il computo finale del saldo contributivo come determinato dal CTU andasse ridotto nella misura dei contributi versati a diverso titolo dalla e specificamente di quelli per Parte_1 il rinnovo del contratto dei dipendenti che lo stesso CTU aveva invece espressamente considerato sia nella determinazione del costo chilometrico standard che in quello dei costi effettivamente sostenuti dall'impresa di trasporto), è stato chiarito che “La circostanza che l'impresa abbia ottenuto, sulla base della legislazione regionale, ulteriori contributi per il personale assunto non può incidere, in assenza di una specifica previsione normativa, sul deficit standard da considerare come dovuto all'impresa, attenendo a voce totalmente estranea alla disciplina normativa regionale sopra ricordata, tuttora vigente per le concessioni dei trasporti locali in essere. Né la corresponsione in favore dell'impresa di contributi per ragioni diverse da quelle funzionali al riequilibrio fra costi e ricavi ai quali si ispira la legislazione comunitaria e quella nazionale relativa al trasporto locale consente di attribuire natura ricognitiva alla disposizione regionale introdotta nell'anno 2017, di chiara portata innovativa rispetto alla incoerenza rappresentata da discipline normative che offrivano all'impresa di trasporto concessionaria provvidenze correlate per un verso all'obbligo di servizio sotteso al rapporto concessorio e, per altro verso, in favore delle imprese che rinnovavano contratti di lavoro con gli autoferrotranvieri. Non poteva quindi ritenersi, come rettamente affermato dal giudice di appello, che il riconoscimento dell'un contributo andasse ad incidere su quello disposto in via autonoma da altra normativa”.
Rappresenta che detta statuizione resa dalla Suprema Corte è stata recepita da questo stesso Collegio nella pronuncia n. 384/2024.
10.2. Sul punto è appena il caso di rilevare come la reviviscenza della normativa statale relativa ai contributi per i rinnovi contrattuali del settore TPL non possa certamente ricavarsi in via interpretativa dalla previsione di una norma regionale.
Oltretutto, l'aver previsto che il conguaglio relativo ai contributi di esercizio “è decurtato delle erogazioni disposte a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle riferite al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri”, non significa necessariamente riconoscere la vigenza delle disposizioni della normativa statale (leggi del
2004, 2005 e 2006) che prevedevano l'obbligo dei contributi per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro.
10.3. Va poi dato atto la sentenza della Suprema Corte n. 9203/2023 (richiamata dalla difesa dell'appellante in sede di comparsa conclusionale) si riferisce al conguaglio dei contributi di esercizio spettanti ai sensi della L.R. 62/1983 per gli anni 2008, 2009 e 2010 (quindi nel vigore della disciplina dettata dagli artt. 295, 296 e 297 della L. 244/2007, poi abrogata con
D.L. 95/2012).
10.4. Va infine rilevato che nel caso esaminato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
9203/2023, come in quello esaminato da questo Collegio nella sentenza n. 384/2024 (che, pure citata dall'appellante nella comparsa conclusionale, afferiva al conguaglio dei contributi regionali spettanti ai sensi della L.R. n. 62/1983 per il 2013, 2014 e 2015, annualità per le quali la aveva anche erogato contributi per il rinnovo dei contratti di lavoro), erano stati CP_1
considerati in sede di determinazione dei costi standard solo i costi effettivamente sostenuti dall'impresa (esclusi quelli, relativi ai maggiori oneri per i rinnovi contrattuali, coperti dai contributi ricevuti a tal fine dalle imprese) avendo in particolare il CTU considerato i contributi per il rinnovo del contratto dei dipendenti sia nella determinazione del costo chilometrico standard che in quello dei costi effettivamente sostenuti dall'impresa di trasporto, procedendo in altri termini a valutare i costi effettivi mediante decurtazione dei contributi per il rinnovo ricevuti dall'azienda.
In particolare, nel caso oggetto della sentenza n. 384/2024, la voce di contribuzione costituita dalla somma ricevuta in occasione dei rinnovi contrattuali era già stata valutata dal
CTU all'interno della voce del costo del personale, nella determinazione del costo standardizzato, sicché si trattava di verificare se occorresse decurtare ulteriormente dal conguaglio finale la contribuzione attinente ai rinnovi CCNL.
11. Non condivisibile appare infine la doglianza sopra indicata al punto 3) del paragrafo 2.
11.1. Con tale doglianza l'appellante ribadisce che la non ha provveduto a CP_1
determinare a consuntivo i costi standardizzati delle aziende esercenti il t.p.l. in per CP_1
gli anni successi al 1987, tramite raffronto con i costi effettivi, quali risultanti dai bilanci aziendali ai sensi degli artt. 49, 50 e 57 della legge regionale n 62/1983, provvedendo a verificare le componenti che hanno concorso alla determinazione del costo standard ed i parametri di utilizzo dei mezzi e del personale.
Spiega pertanto che alcun rilievo possono assumere i contributi di esercizio erogati in acconto ai sensi della legge regionale n 62/1983 in quanto corrisposti salvo conguaglio e quindi in modo provvisorio, non potendosi in base agli stessi effettuare comparazione di sorta, siccome privi di carattere definitivo e passibili di rettifica in sede di conguaglio.
11.2. Sul punto -richiamati i principi enunciati dal Consiglio di Stato nella pronuncia sopra richiamata (sentenza n. 5804/2019) secondo cui a seguito dell'unificazione, con il D.L. n.
95/2012 per le Regioni ordinarie, di tutte le forme di finanziamento statale destinate al trasporto pubblico locale nl fondo nazionale di cui al citato art. 16 bis, le modalità di assegnazione delle medesime ai rinnovi contrattuali rientrano nella discrezionalità amministrativa regionale- si rileva che detta discrezionalità è stata esercitata dalla CP_1
con l'adozione della delibera n. 709 del 15.12.2016 con la quale la Giunta
[...]
Regionale ha previsto che “ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili sui capitoli di parte di spesa costituenti il Fondo Unico Regionale in esito a maggiori trasferimenti statali per il trasporto pubblico e/o incrementi della disponibilità risorse proprie, saranno destinati alla copertura degli interventi non rubricati nella tabella di cui sopra e, più puntualmente, -eventuale incremento del corrispettivo di cui al Contratto di servizio stipulato ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 422/97; - agevolazioni tariffarie di cui alla LR n. 44/05; - contribuzioni per corse bis e straordinarie;
- finanziamento oneri derivanti dalla applicazione della contrattualizzazione collettiva del settore autoferrotranvieri non coperti dalla contribuzione ordinaria per il trasporto pubblico locale di cui alla L.R. n. 62/83”. 11.3. Nella specie non risulta peraltro dimostrata l'esistenza di “maggiori trasferimenti statali per il trasporto pubblico e/o incrementi di disponibilità di risorse proprie” della e la CP_1
mancata copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della contrattualizzazione collettiva del settore autoferrotranvieri dalla contribuzione ordinaria per il TPL di cui alla L.
R. 62/83.
12. Venendo al regolamento delle spese processuali si rileva come sussistano i presupposti per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del grado, attesa l'evidente novità delle questioni e l'esistenza di contrasto interpretativo, anche all'interno di questa
Corte, sulle questioni esaminate e poste a fondamento della decisione.
13. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello incidentale, e, per le causali di cui in motivazione, DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1
2) RIGETTA l'appello principale confermando nel resto la sentenza di primo grado;
3) DICHIARA integralmente compensate tra tutte le parti le spese del grado;
4) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 23.01.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott.ssa Nicoletta Orlandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 627/2023 R.G., passata in decisione ex art. 352, ultimo comma, c.p.c. all'udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.12.2024, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro – Parte_1 tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Arcangelo Finocchi del foro Parte_2
di Pescara elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificato, il tutto in forza di procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di L'Aquila presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domicilia;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 CP_3
procura rilasciata su foglio separato, autenticata nelle forme ordinarie e sottoscritta anche digitalmente, dagli Avv.ti Marco Morgione e Patrizia Tracanna del Servizio Affari Legali dell'Ente, elettivamente domiciliato presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata;
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza a verbale n. 843/2022 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il 20.12.2022 – Altre controversie di diritto amministrativo
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'On. Corte di Appello adita, in riforma dell' impugnata sentenza – previa ammissione della CTU contabile già richiesta in primo grado da parte attrice - condannare la CP_1
ed il - in solido tra loro - per le suesposte causali, al pronto ed
[...] Controparte_2
immediato pagamento in favore della della complessiva Parte_1 somma di € 1.522.501,02 (di cui € 490.725,02 per l'anno 2017, € 529.101,88 per l'anno
2018, € 502.674,12 per l'anno 2019) maggiorata degli interessi di mora di cui all' art.1284, quarto comma, codice civile, dalla domanda sino all' integrale soddisfo, oltre il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, codice civile. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio” - insistendo per il loro pieno accoglimento.”.
Per l'appellata – appellante incidentale:
“In via principale, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
ed in riforma della sentenza di primo grado, voglia la Corte di appello adita dichiarare il difetto di legittimazione passiva della rispetto alle domande e pretese Controparte_1 avanzate dalla società con l'atto di citazione di primo grado. Parte_1
In ogni caso, voglia la Corte di appello adita, respingere l'appello principale perché infondato, rigettandosi tutte le domande e pretese avanzate da controparte nei confronti della perché infondate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. Controparte_1
Per l'appellato:
“Precisa le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto integrale dell'avverso appello nonché dell'appello incidentale proposto dalla , siccome infondati in fatto ed in Controparte_1 diritto, con ogni consequenziale provvedimento, anche in ordine alle spese di lite”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 2128/2020 RGC – promosso dalla contro la ed il Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
(onde ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di €
1.522.501,02 dovuta quale contributo, per gli anni 2017, 2018 e 2019, per l'adeguamento del compenso del personale in forza della contrattazione collettiva nazionale), giudizio nell'ambito del quale si erano costituite la e il eccependo il loro difetto di Controparte_1 Controparte_2 legittimazione passiva e resistendo alla domanda- il Tribunale di L'Aquila così statuiva: “1) rigetta la domanda avanzata da nei confronti della Parte_3 e del per le causali di cui in motivazione;
2) Controparte_1 Controparte_2
condanna la società al pagamento delle spese del Parte_3
presente procedimento in favore della e del che Controparte_1 Controparte_2 vengono liquidate, per ciascuna parte, in € 10.180,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che a sostegno della domanda (diretta ad ottenere la condanna della e del in solido tra loro, al pagamento della Controparte_1 Controparte_2 somma di € 1.522.501,02 dovuta quale contributo, per gli anni 2017, 2018 e 2019, per l'adeguamento del compenso del personale in forza della contrattazione collettiva nazionale)
l'attrice aveva: - dedotto di essere concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale su linee urbane e filoviarie, ai sensi della legge 10 aprile 1981 n. 151 e della legge regionale n. 62 del 9 settembre 1983, dietro concessione del in forza di regolare Controparte_2
programma di esercizio approvato dal Consiglio Comunale di con delibera n. 215 del CP_2
20.06.2011, in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 61 della L.R. Abruzzo n. 1 del
10.01.2011; - rappresentato che, a far data dal 2003, in occasione della stipula fra le parti dei rinnovi contrattuali del settore riguardanti gli addetti ai servizi di trasporto pubblico locale, vi era stato dapprima l'intervento finanziario dello Stato e, in seguito, anche quello delle
Regioni, che si erano espressamente accollati i maggiori oneri derivanti dai predetti rinnovi contrattuali siccome insostenibili per le aziende di t.p.l., i cui bilanci erano già in sofferenza;
- dato atto che, in considerazione dei suddetti maggiori oneri finanziari per le aziende di t.p.l., dapprima solo lo Stato ed in seguito, pro quota, anche le Regioni, avevano erogato annualmente i contributi di importo pari ai maggiori oneri in questione la cui copertura era stata prevista in appositi strumenti legislativi;
- sostenuto che da ultimo l'art. 16 bis, comma
2, della L. n. 135/2012 aveva abrogato espressamente i commi 295 e seguenti della L. n.
244/2007, facendo confluire nel nuovo Fondo Nazionale Trasporti le risorse ormai fiscalizzate, ma, non avendo nulla disposto riguardo alle già citate leggi n. 47/2004, n.
58/2005, n. 296/2006, ancora vigenti per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, le stesse avrebbero dovuto ritenersi ancora vigenti anche per le Regioni a statuto ordinario;
- dedotto, pertanto, che a far data dal 1.01.2013 la quota del Fondo Nazionale
Trasporti erogata dalla Regione Abruzzo avrebbe dovuto essere costituita in quota parte da un importo pari alle risorse finanziarie erogate fino al 2012, sotto forma di compartecipazione regionale al gettito dell'accisa sul petrolio, per i suindicati rinnovi del contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale;
- rappresentato che la trasferiva Controparte_1
annualmente al Chieti le risorse finanziarie vincolate alla refusione in favore CP_2 dell'azienda ricorrente –concessionaria dei servizi urbani e filoviari- dei maggiori costi derivanti dai predetti accordi contrattuali;
- evidenziato che nell'anno 2015 la Panoramica aveva inviato al segnatamente in data 26.05.2015) la modulistica relativa Controparte_2 al fabbisogno previsionale degli oneri CCNL per l'anno di riferimento, calcolato in complessivi € 509.527,32 e provveduto, in data 3.06.2015, a richiedere all'Ente la corresponsione dei relativi contributi, ed il aveva provveduto a liquidare in favore CP_2 dell'attrice, a titolo di acconto, l'importo complessivo di € 484.025,24 al netto della quota del
16,3818% sul maggior onere finanziario derivante dall'accordo del 14.12.2006, sulla base della Legge n. 296/2006, che rimane a carico dell'azienda; - rappresentato che per il 2016 il Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica della CP_1
aveva comunicato che, in attesa di delucidazioni da parte dei Ministeri competenti
[...]
e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non avrebbe erogato alcun contributo con riferimento ai maggiori oneri per i rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri;
- lamentato che anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 non aveva ricevuto gli importi reclamati.
1.2. Dava inoltre atto che si era costituita in giudizio la eccependo il proprio Controparte_1
difetto di legittimazione passiva (non essendovi più alcun rapporto diretto tra e società CP_1 concessionarie, per essere stata trasferita ai Comuni l'intera gestione della contribuzione, secondo quanto disposto dall'art. 64 della L.R. n. 1/2011), nel merito rilevando l'infondatezza delle pretese attoree, per essere le somme richieste dalla società già state compensate in sede di corresponsione della contribuzione spettante ai sensi della L.R. n. 62/1983 (precisando di aver erogato al le somme necessarie per il T.P.L. nelle seguenti misure: a) € Controparte_2
3.654.657,21 per l'anno 2017; b) € 3.654.657,20 per l'anno 2018; c) € 3.654.657,20 per l'anno 2019,
e di aver successivamente versato l'ulteriore importo di € 231.480,26 (€ 40.190,15 per il 2017 + €
80.833,47 per il 2018 + € 99.510,00 per il 2019) a titolo di adeguamento secondo gli indici Istat FOI), dovendo ormai il contributo per i rinnovi CCNL ritenersi compreso nella somma omnicomprensiva stanziata dal fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, per effetto dell'art. 16 bis del D.L.
6.07.2012 convertito in L. 135/2012.
Rilevava che la aveva, ad ogni modo, contestato il quantum richiesto sul rilievo che CP_1
la sola produzione di autocertificazioni e criteri di calcolo predisposti unilateralmente non sarebbero stati sufficienti per quantificare il costo del personale sostenuto dalla concessionaria . Parte_3
1.3. Dava atto che si era costituito anche il eccependo il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, sul rilievo di essere mero erogatore delle somme trasferite dalla
. Controparte_1 1.4. Ciò detto il Tribunale disattendeva in primo luogo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da entrambi gli enti convenuti e riteneva entrambi gli enti legittimati con riferimento alla materia dei contributi per il T.P.L.: il in quanto CP_2 soggetto materialmente tenuto, ex art. 64, comma IV, lett. b), L.R. n. 1/2011, all'erogazione dei corrispettivi, e la in quanto ente tenuto, ai sensi degli artt. 49 e 56 L.R. Controparte_1
n. 62/83, all'individuazione delle somme dovute a titolo di conguagli sui contributi di esercizio per mezzo della Giunta Regionale.
1.5. Nel merito rilevava l'infondatezza in diritto delle pretese attoree.
1.5.1. Delineava in primo luogo il quadro normativo relativo alla disciplina del settore degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro a far data dal 2004 (L.
47/2004, L. 16/2005, L. 296/2006), dando atto delle modifiche apportate dalla legge finanziaria n. 244/2007 (art. 1 comma 295, con cui erano stati modificati i meccanismi di finanziamento del settore con previsione dell'attribuzione alle Regioni di risorse proprie mediante una compartecipazione al gettito di tributi erariali (accise sul gasolio da autotrazione)) ed evidenziando che il meccanismo previsto dalla L. n. 244/2007 era stato poi abrogato per effetto dell'art. 16 bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, che, a decorrere dal 2013, aveva istituito il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a Statuto ordinario, alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.
1.5.2. Spiegava che con l'istituzione del fondo in questione erano venuti meno i contributi statali destinati specificamente ai rinnovi contrattuali per il personale in servizio presso le aziende del servizio pubblico locale e le Regioni ordinarie –non applicandosi la disciplina in esame a quelle a statuto speciale- ricevevano risorse per la compartecipazione, senza distinzioni di sorta e senza alcuno specifico vincolo di destinazione, se non quello di devolvere le somme al servizio di trasporto pubblico locale.
Rilevava pertanto che allo stato attuale della normativa era infondata la pretesa della società attrice di vedersi corrispondere in via separata il contributo statale destinato ai rinnovi contrattuali da commisurare al numero dei dipendenti in servizio presso le aziende del trasporto pubblico locale.
1.5.5. Riteneva non condivisibile la tesi sostenuta dalla società attrice nell'atto introduttivo, secondo cui la mancata abrogazione formale delle disposizioni che, a suo tempo, avevano introdotto l'obbligo di contribuzione per cui è causa ne avrebbe comportato l'attuale reviviscenza anche per le Regioni a statuto ordinario. 1.5.6. Spiegava che neanche poteva ritenersi decisivo, ai fini della persistenza del diritto a percepire i contributi in esame, il richiamo prospettato dalla parte attrice in sede di seconda memoria istruttoria alla modifica integrativa dell'art. 56 della L.R. n. 62/1983 da parte dell'art. 10, comma I, lett. b) della L.R. n. 38/2017, secondo cui “il conguaglio di cui sopra è decurtato delle erogazioni disposte a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle riferite al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri”.
Al riguardo rilevava che tale disposizione, lungi dal poter fondare il diritto reclamato dalla società , appariva introdotta al solo fine di fornire un'indicazione di metodo Parte_3
per il calcolo delle somme a saldo per i contributi con riferimento alle situazioni Pt_4 pregresse, finalità oltretutto frustrata dall'art. 1, comma VI della L.R. n. 64/2017, che aveva eliminato gli effetti retroattivi della disposizione rendendola di conseguenza priva di effettiva utilità applicativa.
1.5.7. Evidenziava che la società attrice non aveva fornito la prova che vi fossero stati maggiori trasferimenti statali per il trasporto pubblico locale e/o incrementi della disponibilità di risorse proprie della per i servizi extraurbani ed urbani resi, né che i Controparte_1
contributi ex L.R. 62/1983 fossero stati insufficienti a compensare adeguatamente il costo del personale, sicché gli enti convenuti non risultavano tenuti a riconoscere i contributi richiesti dalla società . Parte_3
1.6. Rilevava infine che non poteva essere censurato in sede ordinaria l'operato della espresso nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 709 del 15.12.2016 Controparte_1
atteso che gli atti di destinazione delle risorse, a copertura dei costi dei servizi per il trasporto pubblico locale, hanno natura autorizzativa e discrezionale, quindi sindacabili solo dinanzi al giudice amministrativo.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la ripercorrendo l'iter Parte_1
processuale del giudizio di primo grado -con esposizione delle posizioni delle parti, delle emergenze processuali e del contenuto della decisione del Tribunale- per poi procedere a delineare il quadro normativo di riferimento e, infine, ad enunciare plurime doglianze con le quali ha denunciato: 1) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non più in vigore la normativa statale richiamata dalla società attrice a sostegno della pretesa contributiva;
2) erroneità della sentenza per mancata applicazione della L.R. 38/17, in particolare dell'art. 10 comma 1 lett. b), che prevede la decurtazione dal conguaglio dei contributi di esercizio “delle erogazioni disposte a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle riferite al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri”; 3) erroneità della sentenza nella parte ha fatto riferimento alla delibera n. 709/16 del 15/11/2016.
3. L'appellata si è costituita in giudizio ed ha diffusamente contestato il Controparte_1 gravame, eccependone l'infondatezza nel merito, proponendo inoltre appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della . CP_1
Anche l'appellato si è costituito in giudizio ed ha contestato il gravame, Controparte_2 sostenendone l'infondatezza nel merito, con richiesta di conferma della sentenza di primo grado.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio svolta in relazione alla prima udienza del 19.12.2023 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) il
Collegio ha rinviato per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 17.12.2024, concedendo i termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto a precisare le conclusioni e a depositare la comparsa conclusionale nei termini concessi.
Come detto anche l'udienza del 17.12.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
19.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte, prima di procedere all'esame di gravami (principale ed incidentale), ritiene utile procedere alla ricognizione (quale operata dalla Suprema Corte nella sentenza n.
9203/2023) della normativa (statale e regionale) relativa ai contributi di esercizio previsti nel settore dei trasporti pubblici locali, che risponde all'esigenza delle società esercenti in regime di concessione il servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, di ottenere una contribuzione che riesca a colmare la differenza tra costi e ricavi provocato dalla remunerazione del servizio non basata sulle ordinarie regole di mercato, ma vincolata dal rispetto di obblighi di servizio relativi anche alla fissazione di tariffe per il servizio svolto da parte dell'ente regionale.
Va poi operata la ricognizione della normativa riguardante i contributi per l'adeguamento del trattamento economico del personale dipendente.
5.1. In particolare l'art. 6 della Legge quadro 10 aprile 1981 n.151 prevede l'erogazione di contributi di esercizio da parte della Regione “…sulla base di principi e procedure stabiliti con legge regionale, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto e determinati annualmente calcolando: a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;
b) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla regione, con il concorso degli enti locali interessati. Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del Ministro dei trasporti... Le tariffe, nonché i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto
"ricavi costi" da definirsi a livello regionale, tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali;
c) l'ammontare dei contributi, entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 5, da erogare alle imprese od esercizi di trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza tra costi e ricavi come sopra stabiliti. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese od esercizi di trasporto”'. L'art. 7 della medesima legge prevede, poi, che le Regioni debbano annualmente rilevare i costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale, anche mediante tabelle di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui alla lettera a) dell'articolo 6 che le imprese devono fornire, come allegati ai propri bilanci o stati di previsione.
La , in attuazione dei criteri e dei principi della richiamata legge quadro n. Controparte_1
151 del 1981, ha introdotto l'art. 49 della legge regionale n. 62 del 9 settembre 1983 ed ha determinato le procedure per la determinazione e l'erogazione dei contributi di esercizio spettanti alle aziende di trasporto pubblico locale e le somme dovute a titolo di contributi di esercizio. In particolare, il citato art. 49 prevede che “I contributi di esercizio sono erogati con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci degli esercenti il trasporto pubblico locale e sono annualmente determinati calcolando: a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, mediante analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;
b) i ricavi del traffico derivanti dalla applicazione delle tariffe stabilite dalla Regione.
Tali ricavi devono in ogni caso coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro e di intesa con la Commissione consultiva interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; c) l'ammontare del contributo chilometrico annuo da erogare è determinato dalla Giunta regionale sulla base della differenza tra i costi ed i ricavi di cui ai precedenti punti a) e b)”. L'importo del contributo che mediante gli acconti erogati secondo l'art. 56 risulti eccedere il contributo di cui al comma precedente è considerato quale acconto sui contributi degli esercizi successivi, salva la facoltà della Giunta regionale di provvedere in ogni caso al recupero delle eccedenze.
L'art. 50 della stessa legge ha poi previsto che la Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, determina annualmente in via preventiva e consuntiva, i costi di cui alla lettera a) del precedente art. 49, tenendo presenti, tra l'altro: a)
i costi di trazione per tipo di servizio;
b) il costo del personale;
c) i costi tecnici di esercizio e generali comprendenti assicurazioni, tasse di circolazione, ammortamenti, oneri finanziari ed altri.
Secondo l'art. 56 della L.R. in disamina inoltre, “I programmi finanziari annuali di esercizio, predisposti ed approvati ai sensi del precedente articolo 52 prevedono: a) acconto sui contributi di esercizio per l'anno successivo;
b) conguaglio del contributo di esercizio per
l'anno precedente. L'acconto è costituito dalla somma corrispondente al 90% del deficit standard chilometrico preventivo, calcolato per l'anno precedente, moltiplicato per le percorrenze effettive dell'anno precedente, ed è erogato in rate anticipate bimestrali”.
5.2. Quanto ai contributi per l'adeguamento del trattamento economico del personale dipendente va dato atto che varie leggi (L. n. 47/2004, L. n. 58/2005 e Legge finanziaria n.
296/2006) hanno previsto un modello di contribuzione del trasporto pubblico locale misto
Stato-Regione.
E' poi intervenuta la legge finanziaria n. 244/2007 che, all'art. 1 commi 295 e seguenti, ha immutato l'assetto normativo della materia, prevedendo che la contribuzione della CP_1 avvenisse mediante la compartecipazione delle Regioni “al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione” prevedendo inoltre (art. 297) che tra gli obiettivi vi era “l'integrazione per i rinnovi dei contratti del personale dipendente”.
La legge 1/2011 all'art. 61 ha previsto, per quanto qui di interesse, che “Le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico regionale e locale presentano rispettivamente alla Regione e ai Comuni di competenza un proprio piano di ristrutturazione dei servizi di trasporto pubblico entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I nuovi piani contengono la razionalizzazione dei servizi di trasporto in modo da consentire la riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale stabilita al comma 2 dell'art. 60”. Al successivo art 64 comma 1 è invece stabilito “La Giunta regionale, sulla base dei programmi presentati ai sensi del presente Capo trasferisce ai Comuni capoluogo di Provincia, le risorse destinate allo svolgimento dei servizi urbani”, mentre il comma 3 ha previsto “Le risorse finanziarie connesse ai costi dei servizi di cui al comma 1 sono omnicomprensive e vincolate allo svolgimento dei servizi urbani di trasporto pubblico locale organizzati da ciascun Comune”; l'art. 65 (successivamente abrogato nel
2013 dall'art. 3 L. 20) faceva riferimento ad un fondo regionale trasporti per far fronte tra gli altri anche agli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva;
con la sua abrogazione è stato istituito un fondo unico composto da risorse regionali il cui utilizzo è rimesso alla scelta della
Giunta Regionale su proposta dalla competente direzione in materia di trasporti.
La legge 9/2012 all'art. 6 ha disposto che “Con l'entrata in vigore della presente legge cessa, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 58 della legge regionale 9 settembre 1983,
n. 62 (Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali) il regime transitorio disposto dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 avente per oggetto: "Norme per il trasporto pubblico locale"). L'articolo 58 della l.r. 62/1983 resta per tale effetto abrogato”.
Infine, sempre nel 2012, è intervenuto il D.L. 95 che all'art. 16 bis comma 2° ha previsto l'istituzione a partire dal 2013 di un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e la benzina.
A partire dalla operatività del fondo e quindi dal 2013 è stata disposta l'abrogazione di una serie di norme tra cui i commi da 295 a 299 dell'art. 1 L. 244/2007.
7. Tanto premesso, si rileva che per ragioni di pregiudizialità deve subito essere esaminato l'appello incidentale proposto dalla . Controparte_1
Deve infatti farsi applicazione del principio codificato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Con riguardo alle eccezioni di rito, qualora esse siano state disattese espressamente o indirettamente dal primo giudice, non è dubbio che la parte soccombente su di esse, ma vittoriosa quanto all'esito finale della lite, si trovi in posizione di soccombenza.
Ne deriva che se essa vuole ottenere che l'eccezione sia riesaminata dal giudice del gravame, investito dell'appello principale sul merito della controparte, deve farlo proponendo appello incidentale, non invece ai sensi dell'art. 346 c.p.c” (Cass. 26850/2022).
Non avendo invece il impugnato in via incidentale la parte della sentenza Controparte_2
che ha riconosciuto la sua legittimazione passiva rispetto alle domande proposte dalla la predetta statuizione risulta passata in giudicato. Parte_1 7.1. L'appellante incidentale con unico motivo di gravame denuncia l'erroneità della pronuncia del primo giudice in punto di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione sollevata da esso ente in primo grado.
Ribadisce che, come espressamente riconosciuto dalla attrice in primo grado,
[...]
esercita l'attività di trasporto pubblico locale in forza di concessione rilasciata Parte_3 dal Comune di mentre la (ai sensi dell'art. 64 L.R. 1/2011) trasferisce ai CP_2 CP_1
Comuni capoluoghi di provincia le risorse destinate allo svolgimento dei servizi urbani.
Spiega pertanto che le richieste di contribuzione debbono essere presentate ai Comuni capoluoghi per quanto riguarda le concessioni da essi rilasciate, atteso che il nuovo impianto normativo non prevede più alcun rapporto diretto fra la e le società concessionarie CP_1
comunali, essendo stata trasferita ai Comuni capoluoghi di Provincia, non solo la stipula delle concessioni del servizio di trasporto locale, ma anche l'intera gestione della contribuzione (stipula degli atti di concessione, conteggi ed erogazione dei pagamenti), mentre l'unico obbligo che incombe sulla è il trasferimento di un monte risorse ai CP_1
Comuni capoluoghi di provincia, la cui gestione e imputazione è rimessa totalmente nella disponibilità dei Comuni medesimi.
7.2. Il Collegio dà atto di essersi già pronunciato sulla questione con la recente sentenza n.
553/2024, con la quale, richiamando anche il precedente n. 594/2022, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , sulla scorta dei seguenti rilievi: CP_1
“la legge n. 244 del 2007 ha inciso in maniera sostanziale sull'assetto normativo in quanto ha comportato il venir meno di un modello di contribuzione a base mista (Stato- Regione) in favore della individuazione di un sistema di compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione;
- successivamente con il D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, è stato istituito un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale alimentato dalla compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina;
- la L.R. 1/2011, intervenuta dopo l'elaborazione di tale nuovo modello di sostegno esterno ad opera principalmente dello Stato, ha previsto all'art. 61 che “Le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico regionale e locale presentano rispettivamente alla Regione e ai Comuni di competenza un proprio piano di ristrutturazione dei servizi di trasporto pubblico entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I nuovi piani contengono la razionalizzazione dei servizi di trasporto in modo da consentire la riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale stabilita al comma 2 dell'art. 60”;
- la L.R. 9/12, poi, all'art. 2 comma 1° ha stabilito per il regime transitorio che le singole aziende provvedano a richiedere alla Regione o ai Comuni (a seconda della dimensione in cui il trasporto è effettuato) l'erogazione a titolo di acconto oppure di saldo attingendo tale importo dalla parte del fondo nazionale destinato alla Regione;
- le sopravvenute modifiche normative non hanno inciso sulla vigenza (certamente negli in considerazione) dell'art. 59 della L.R. 62/83 secondo cui “I provvedimenti di erogazione dei contributi di esercizio sono delegati ai Comuni per le imprese che esercitano prevalentemente il trasporto pubblico di persone di tipo urbano e comunale. Rimane di competenza della Giunta Regionale l'erogazione dei contributi di esercizio per tutte le altre imprese. La Giunta Regionale accredita in favore dei Comuni le quote di competenza per
l'intero esercizio. L'erogazione dei contributi avviene in osservanza delle direttive impartite dalla Giunta Regionale alla quale sono comunicati in copia i provvedimenti emessi e viene reso il conto delle somme accreditate, secondo le vigenti disposizioni regionali”;
- la circostanza è tuttavia irrilevante in quanto la citata legge regionale è riferita al diverso modello di contributo da parte della Regione;
- nella delibera di Giunta Regionale n. 706/16 del 15 novembre 2016 è stabilito che il Fondo
Unico Regionale risulta composto dal trasferimento di risorse dal fondo nazionale e da ulteriori risorse impiegate secondo un prospetto nel quale non compare la seguente voce:
“finanziamento oneri derivanti dall'applicazione della contrattualizzazione collettiva del settore autoferrotranvieri non coperti dalla contribuzione ordinaria per il trasporto pubblico locale di cui alla LR. n. 62/83”; per tali oneri, attesa la natura omnicomprensiva delle risorse finanziarie erogate dalla , sarà possibile il finanziamento soltanto in ipotesi di CP_1
reperimento di fondi ulteriori;
- ai fini che qui ci occupano, è pertanto possibile affermare che in caso di trasporto pubblico locale, riferito cioè all'interno di un determinato comune, l'erogazione dei contributi deve essere richiesta unicamente all'ente locale e non certamente alla a cui, invece, CP_1
deve riconoscersi, quando non provvede direttamente alla gestione del servizio (ipotesi peraltro da escludersi nella fattispecie), un ruolo di mero accreditamento e di assegnazione delle risorse finanziarie facenti parte del fondo regionale;
- tale sistema è stato seguito anche per l'annualità 2015; è stato difatti il Controparte_2
ad erogare importi per far fronte agli oneri ulteriori che aveva dovuto Parte_3 sopportare per l'adeguamento delle retribuzioni del personale dipendente;
- le fatture sono di conseguenza state emesse nei confronti dell'ente locale;
- la pronunzia della S.C. (ordinanza n. 9203 del 2023) allegata alla comparsa conclusionale dall'appellante non coglie nel segno. Tale decisione ha rigettato l'appello di CP_1
che ha definito, parzialmente riformando la pronunzia di primo grado, un giudizio
[...]
intrapreso da una ditta concessionaria del trasporto pubblico locale e riconoscendo alla medesima un contributo però calcolato secondo i criteri indicati nella Delibera di G.R n.
7786/90 ed in forza del sistema del conguaglio previsto dalla L.R. 62/83 e concludendo quindi che tra la voce costi personale possano essere esclusi(perlomeno sino al 2017) i contributi ricevuti dall'impresa per rinnovo dei contratti collettivi degli autotrasportatori;
In definitiva, deve ritenersi che la legittimazione passiva (a fronte di richieste di risorse finanziarie dell'azienda esercente il servizio di trasporto pubblico locale) spetta unicamente alla parte pubblica concedente il servizio a nulla valendo il ruolo della quale CP_1
soggetto preposto unicamente alla ripartizione delle stesse.
Per tali ragioni, l'appello incidentale deve trovare accoglimento”.
7.3. Dando continuità al predetto indirizzo va accolto l'appello incidentale proposto dalla
, con conseguente riforma sul punto della impugnata sentenza. Controparte_1
8. A tanto consegue che l'esame dell'appello principale va effettuato limitatamente alla posizione dell'appellato Controparte_2
9. Vanno subito disattese le doglianze sopra riassunte al punto 1) del paragrafo 2.
9.1. L'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la mancata riviviscenza anche per le Regioni a statuto ordinario, a seguito dell'abrogazione della L. 244/07, delle disposizioni di legge (trattasi nel dettaglio della L. 47/04, della L. 58/05
e della L. 295/06) che avevano regolato la materia dei contributi in favore del trasporto pubblico locale per l'aumento della retribuzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di categoria del personale impiegato tramite un modello di compartecipazione tra le Regioni e lo Stato.
Rileva che secondo il primo giudice le disposizioni contenute nella L. n. 47/2024, n. 58/2005
e n. 296/2006 sarebbero state implicitamente abrogate dall'intervenuta costituzione del
Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale ad opera dell'art. 16bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazione dalla Legge
n. 135/2012.
Ribadisce che l'art. 16 bis, comma 2, della L. n. 135/2012, se ha abrogato espressamente i commi 295 e ss. L. n. 244/2007, facendo confluire nel nuovo Fondo nazionale trasporti le risorse ormai fiscalizzate, non ha disposto nulla riguardo alle leggi n. 47/2004, 58/2005 e 296/2006, tuttora vigenti per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, sicché le stesse dovrebbero ritenersi ancora vigenti anche per le Regioni a statuto ordinario.
Ritiene in particolare che la mancata abrogazione espressa delle dianzi richiamate disposizioni contenute nelle leggi n. 47/2004, n. 58/2005 e n. 296/2006 da parte della legge n. 135/2012 comporterebbe l'impossibilità di abrogazione tacita in difetto di incompatibilità ontologica tra i tessuti normativi.
Spiega che le disposizioni contenute nelle leggi n. 47/2004, n. 58/2005, n. 296/2006 risultano pienamente compatibili con quelle di carattere generale contenute nella legge n.
135/2012, che ha fatto confluire nel nuovo Fondo Nazionale Trasporti le risorse finanziarie fiscalizzate.
9.2. Rileva il Collegio come, alla luce evoluzione normativa esposta al paragrafo 5.2., vadano ritenute abrogate le Leggi del 2004, del 2005 e del 2006 che prevedevano l'obbligo di contribuzione statale/regionale destinato specificamente ai rinnovi contrattuali.
È invero evidente che, a seguito della innovazione legislativa, le risorse statali erogate alle regioni, seppure complessivamente vincolate al trasporto pubblico locale, non sono più dettagliate in sottocosti, con conseguente infondatezza della pretesa della società di trasporti appellante alla corresponsione, in via autonoma e separata, del contributo destinato ai rinnovi contrattuali.
Né può rilevare la mancata abrogazione formale delle disposizioni di cui alle richiamate leggi del 2004, 2005 e 2006.
Con la legge n. 244/2007 il sistema di contribuzione del trasporto pubblico locale ha subito un'evidente modifica, avendo il legislatore individuato una ben definita modalità di reperimento delle risorse finanziarie, che ha trovato poi la sua compiuta individuazione nella legge istitutiva nel 2012 del Fondo nazionale trasporti.
Ciò depone per l'abrogazione di tutta la disciplina antecedente incompatibile con tale nuovo assetto, il che non vale soltanto per la Legge 244 del 2007, ma certamente anche per i provvedimenti normativi ad essa precedenti.
9.3. Del resto la portata dell'innovazione legislativa relativa all'istituzione nel Fondo nazionale trasporti è stata riconosciuta, nei termini sopra indicati, dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 5804/2019 ove si è sottolineato “con il D.L. n. 95/2012, per le Regioni ordinarie, il legislatore ha, nei chiariti sensi, unificato tutte le forme di finanziamento statale destinate al trasporto pubblico locale nel fondo nazionale di cui al citato art. 16 bis, di tal che le risorse erogande non sono (e non possono essere più) dettagliate in specifici sottocosti;
deve quindi ritenersi che le modalità di assegnazione delle medesime ai rinnovi contrattuali rientrino nella discrezionalità dell'amministrazione regionale” precisando inoltre, come fatto dal primo giudice, che “le previgenti disposizioni normative che disciplinavano espressamente detto contributo statale (D.L. n. 255/2003; D.L. n. 16/2005; L. n-296/2006) ne commisuravano
l'entità alla consistenza del personale rispetto a date volta a volta concretamente e specificamente individuate (30 novembre 2004; 30 ottobre 2005 come previsto dagli artt. 1 comma 3 D.L. n. 16/2005 e 1, comma 1230, della L. n. 296/2006): per contro non si vede come possa argomentarsi la perdurante vigenza di identico regime, in assenza di ancoraggio al periodo di riferimento (ovvia essendo l'incongruità della cristallizzazione al 30 ottobre 2006 –ultimo riferimento normativo disponibile, giusta la L. n. 296/2006, trattandosi di parametro risalente, incerto e privo di giustificazioni”.
10. Anche la doglianza sopra indicata al punto 2) del paragrafo 2 non merita accoglimento.
10.1. L'appellante lamenta che il primo giudice erroneamente ha sminuito la portata della previsione di cui al novellato art. 56 L.R. 62/1983 (secondo cui, a seguito dell'intervento modificativo operato dall'art. 10 comma I lettera b) della L.R. n. 38/2017, il conguaglio di cui sopra è decurtato delle erogazioni disposte a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle relative al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri) pienamente applicabile nella determinazione dei contributi relativi alle annualità 2017-2019.
Rileva che il legislatore regionale, nel prevedere la decurtazione dal conguaglio dei contributi di esercizio degli importi riferiti al “contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri”, conferma che la è tenuta a CP_1 erogare quest'ultimo contributo alle aziende esercenti il t.p.l. in negli anni di causa, CP_1
atteso che, diversamente, il precetto normativo in questione non avrebbe senso.
Richiama nella comparsa conclusionale la sentenza della Suprema Corte n. 9203/2023 con la quale, nel confermare la sentenza di questa Corte territoriale (che aveva escluso che il computo finale del saldo contributivo come determinato dal CTU andasse ridotto nella misura dei contributi versati a diverso titolo dalla e specificamente di quelli per Parte_1 il rinnovo del contratto dei dipendenti che lo stesso CTU aveva invece espressamente considerato sia nella determinazione del costo chilometrico standard che in quello dei costi effettivamente sostenuti dall'impresa di trasporto), è stato chiarito che “La circostanza che l'impresa abbia ottenuto, sulla base della legislazione regionale, ulteriori contributi per il personale assunto non può incidere, in assenza di una specifica previsione normativa, sul deficit standard da considerare come dovuto all'impresa, attenendo a voce totalmente estranea alla disciplina normativa regionale sopra ricordata, tuttora vigente per le concessioni dei trasporti locali in essere. Né la corresponsione in favore dell'impresa di contributi per ragioni diverse da quelle funzionali al riequilibrio fra costi e ricavi ai quali si ispira la legislazione comunitaria e quella nazionale relativa al trasporto locale consente di attribuire natura ricognitiva alla disposizione regionale introdotta nell'anno 2017, di chiara portata innovativa rispetto alla incoerenza rappresentata da discipline normative che offrivano all'impresa di trasporto concessionaria provvidenze correlate per un verso all'obbligo di servizio sotteso al rapporto concessorio e, per altro verso, in favore delle imprese che rinnovavano contratti di lavoro con gli autoferrotranvieri. Non poteva quindi ritenersi, come rettamente affermato dal giudice di appello, che il riconoscimento dell'un contributo andasse ad incidere su quello disposto in via autonoma da altra normativa”.
Rappresenta che detta statuizione resa dalla Suprema Corte è stata recepita da questo stesso Collegio nella pronuncia n. 384/2024.
10.2. Sul punto è appena il caso di rilevare come la reviviscenza della normativa statale relativa ai contributi per i rinnovi contrattuali del settore TPL non possa certamente ricavarsi in via interpretativa dalla previsione di una norma regionale.
Oltretutto, l'aver previsto che il conguaglio relativo ai contributi di esercizio “è decurtato delle erogazioni disposte a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle riferite al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri”, non significa necessariamente riconoscere la vigenza delle disposizioni della normativa statale (leggi del
2004, 2005 e 2006) che prevedevano l'obbligo dei contributi per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro.
10.3. Va poi dato atto la sentenza della Suprema Corte n. 9203/2023 (richiamata dalla difesa dell'appellante in sede di comparsa conclusionale) si riferisce al conguaglio dei contributi di esercizio spettanti ai sensi della L.R. 62/1983 per gli anni 2008, 2009 e 2010 (quindi nel vigore della disciplina dettata dagli artt. 295, 296 e 297 della L. 244/2007, poi abrogata con
D.L. 95/2012).
10.4. Va infine rilevato che nel caso esaminato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
9203/2023, come in quello esaminato da questo Collegio nella sentenza n. 384/2024 (che, pure citata dall'appellante nella comparsa conclusionale, afferiva al conguaglio dei contributi regionali spettanti ai sensi della L.R. n. 62/1983 per il 2013, 2014 e 2015, annualità per le quali la aveva anche erogato contributi per il rinnovo dei contratti di lavoro), erano stati CP_1
considerati in sede di determinazione dei costi standard solo i costi effettivamente sostenuti dall'impresa (esclusi quelli, relativi ai maggiori oneri per i rinnovi contrattuali, coperti dai contributi ricevuti a tal fine dalle imprese) avendo in particolare il CTU considerato i contributi per il rinnovo del contratto dei dipendenti sia nella determinazione del costo chilometrico standard che in quello dei costi effettivamente sostenuti dall'impresa di trasporto, procedendo in altri termini a valutare i costi effettivi mediante decurtazione dei contributi per il rinnovo ricevuti dall'azienda.
In particolare, nel caso oggetto della sentenza n. 384/2024, la voce di contribuzione costituita dalla somma ricevuta in occasione dei rinnovi contrattuali era già stata valutata dal
CTU all'interno della voce del costo del personale, nella determinazione del costo standardizzato, sicché si trattava di verificare se occorresse decurtare ulteriormente dal conguaglio finale la contribuzione attinente ai rinnovi CCNL.
11. Non condivisibile appare infine la doglianza sopra indicata al punto 3) del paragrafo 2.
11.1. Con tale doglianza l'appellante ribadisce che la non ha provveduto a CP_1
determinare a consuntivo i costi standardizzati delle aziende esercenti il t.p.l. in per CP_1
gli anni successi al 1987, tramite raffronto con i costi effettivi, quali risultanti dai bilanci aziendali ai sensi degli artt. 49, 50 e 57 della legge regionale n 62/1983, provvedendo a verificare le componenti che hanno concorso alla determinazione del costo standard ed i parametri di utilizzo dei mezzi e del personale.
Spiega pertanto che alcun rilievo possono assumere i contributi di esercizio erogati in acconto ai sensi della legge regionale n 62/1983 in quanto corrisposti salvo conguaglio e quindi in modo provvisorio, non potendosi in base agli stessi effettuare comparazione di sorta, siccome privi di carattere definitivo e passibili di rettifica in sede di conguaglio.
11.2. Sul punto -richiamati i principi enunciati dal Consiglio di Stato nella pronuncia sopra richiamata (sentenza n. 5804/2019) secondo cui a seguito dell'unificazione, con il D.L. n.
95/2012 per le Regioni ordinarie, di tutte le forme di finanziamento statale destinate al trasporto pubblico locale nl fondo nazionale di cui al citato art. 16 bis, le modalità di assegnazione delle medesime ai rinnovi contrattuali rientrano nella discrezionalità amministrativa regionale- si rileva che detta discrezionalità è stata esercitata dalla CP_1
con l'adozione della delibera n. 709 del 15.12.2016 con la quale la Giunta
[...]
Regionale ha previsto che “ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili sui capitoli di parte di spesa costituenti il Fondo Unico Regionale in esito a maggiori trasferimenti statali per il trasporto pubblico e/o incrementi della disponibilità risorse proprie, saranno destinati alla copertura degli interventi non rubricati nella tabella di cui sopra e, più puntualmente, -eventuale incremento del corrispettivo di cui al Contratto di servizio stipulato ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 422/97; - agevolazioni tariffarie di cui alla LR n. 44/05; - contribuzioni per corse bis e straordinarie;
- finanziamento oneri derivanti dalla applicazione della contrattualizzazione collettiva del settore autoferrotranvieri non coperti dalla contribuzione ordinaria per il trasporto pubblico locale di cui alla L.R. n. 62/83”. 11.3. Nella specie non risulta peraltro dimostrata l'esistenza di “maggiori trasferimenti statali per il trasporto pubblico e/o incrementi di disponibilità di risorse proprie” della e la CP_1
mancata copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della contrattualizzazione collettiva del settore autoferrotranvieri dalla contribuzione ordinaria per il TPL di cui alla L.
R. 62/83.
12. Venendo al regolamento delle spese processuali si rileva come sussistano i presupposti per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del grado, attesa l'evidente novità delle questioni e l'esistenza di contrasto interpretativo, anche all'interno di questa
Corte, sulle questioni esaminate e poste a fondamento della decisione.
13. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello incidentale, e, per le causali di cui in motivazione, DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1
2) RIGETTA l'appello principale confermando nel resto la sentenza di primo grado;
3) DICHIARA integralmente compensate tra tutte le parti le spese del grado;
4) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 23.01.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott.ssa Nicoletta Orlandi