TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/10/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 62/2020 r.g. e vertente
TRA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PASQUALE SCRIVO
ATTRICE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CUTILLI
CLEMATIS SOC. COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. TOMMASO NAVARRA
IL CAPOLUOGO SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro
pagina 1 di 5 tempore, con il patrocinio dell'avv. STEFANIA PASTORE
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 10.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 10.1.2020, la ricorrente ha adito l'intestato Parte_2
Tribunale per ottenere la revoca del mandato collettivo conferito a Controparte_2 deducendo che:
-unitamente ad altre società, e, segnatamente: , e Controparte_2 Controparte_3
a r.l., ha partecipato al bando di gara indetto dall' Controparte_4 Parte_3
per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi turistici dell'
[...] Parte_3
, ed all'indomani dell'aggiudicazione della concessione amministrativa ha costituito -
[...] insieme con le altre succitate imprese partecipanti alla gara - un Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (RTI), in specie, i singoli concorrenti, nelle quote evidenziate (pari a: 27% Cogecstre;
25%
e Il Capoluogo, 23% EM) hanno conferito a “mandato collettivo speciale con Pt_1 CP_2 rappresentanza irrevocabile e gratuito”;
-in contemporanea con la sottoscrizione di un tale mandato, esse imprese riunite hanno altresì sottoscritto un patto parasociale - datato 23.5.2019 – a mezzo del quale hanno pattuito la ripartizione interna delle quote, come segue: 10% 70% 10% Il Capoluogo, 10% CP_2 Pt_1
EM;
, nel tempo, si sarebbe resa responsabile di asserite gravi negligenze nell'assolvimento CP_2 del mandato conferitole, quale capofila, di talché, sarebbe venuta meno nei suoi confronti la fiducia inizialmente accordatale (in special modo da parte di , con la ritenuta ineluttabile Pt_1 conseguenza della sua rimozione ed esonero “da ogni incarico” per pretesa giusta causa (-ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 co 13 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.-), dovendosi riconoscere - ai sensi del precetto generale di cui all'art. 1726 c.c. - “efficacia caducante ex nunc all'avveramento di un fatto di gravità tale da porre in crisi il rapporto fiduciario”, chiarendo, infine, che ad essere abilitata all'intrapresa azione è anche una sola componente del gruppo (Cass. Sez. I 31.8.2016 n. 17443).
pagina 2 di 5 Controparte_1
(d'ora in poi e EM, costituitesi in giudizio, hanno evidenziato, in via preliminare, CP_2
l'insussistenza dei presupposti fattuali e normativi richiesti dall'art. 48 D. Lgs. n. 50/2016 per la revoca del mandato collettivo e, nel merito, hanno contestato le avverse allegazioni in ordine all'inadempimento della mandataria.
Si è costituita in giudizio anche aderendo alla domanda spiegata dalla Controparte_3 parte ricorrente e chiedendo, del pari, la revoca del mandato collettivo conferito, in sede di costituzione del R.T.I., a . CP_2
Mutato il rito in ragione della non sommarietà degli accertamenti da compiere e ammesse le prove formulate dalle parti, si è provveduto all'assunzione delle stesse, all'esito della quale la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Orbene, nel caso di specie l'oggetto del giudizio è rappresentato dalla sussistenza di una giusta causa di revoca del mandato collettivo conferito alla mandataria e alla conseguente CP_2 sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 48 D. Lgs. n. 50/2016 ratione temporis applicabile che, tuttavia, non ha più ragione di essere esaminato, stante l'intervenuto scioglimento del raggruppamento temporaneo di imprese a seguito della scadenza del contratto di appalto/concessione ad esso sotteso, come riferito dalla difesa di nelle note d'udienza del CP_2
9.4.2025. Invero, emerge ex actis che l'atto costitutivo del R.T.I., concluso in data 23.5.2019, prevede, all'art. 10, tra le cause di scioglimento automatico (senza formalità) del raggruppamento,
l'estinzione del contratto di appalto/concessione ad esso collegato, il quale risulta avere una durata triennale, non prorogabile, decorrente dalla data di sottoscrizione (4.6.2019), di tal che risulta venuto meno a far data dal 4.6.2022.
Ne deriva il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia che giunga a vagliare la legittimità della richiesta di revoca del mandato collettivo, ormai scaduto.
Va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio (Cass. civ., Sez. Un. 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civ., Sez. lav., 24 gennaio 2003, n. 1089; altre conformi).
Il giudice del merito deve dichiararla una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (Cass. 22.3.1995, n. 3625).
pagina 3 di 5 Ai fini della soccombenza virtuale, cui occorre far riferimento per il regolamento delle spese di lite
(cfr.: Cass. civ., Sez. III, 14 luglio 2003, n. 10998: il giudice deve comunque provvedere sulle spese, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale), alla luce della documentazione acquisita agli atti va riscontrata l'insussistenza del presupposto formale del consenso di tutte le parti, richiesto dall'art. 48 comma 13 D. Lgs. n. 50/2016.
A ben vedere, infatti, l'art. 48 del Codice degli appalti ratione temporis applicabile contiene una disciplina speciale del mandato conferito all'impresa capogruppo, anche in deroga a quanto previsto in tema di mandato dagli artt. 1703 e seg. cod. civ.
Rileva, in particolare, il comma 13 dell'art. 48, secondo cui: “Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento”.
Le norme riportate sono espressione del principio generale dell'inopponibilità alla stazione appaltante delle cause di estinzione volontaria del mandato e quindi della loro rilevanza soltanto nei rapporti interni tra l'impresa mandataria e le mandanti. La ratio legis evidente è quella di consentire alla stazione appaltante la preventiva e definitiva individuazione del proprio interlocutore contrattuale nel caso di appalto affidato a più imprese raggruppate, rendendo insensibile la pubblica committenza alle vicende interne al raggruppamento al fine di agevolare la stazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici, al punto da consentire una deroga, stante la specialità della materia, alla disciplina codicistica in tema di mandato.
Invero, l'art. 1726 c.c. consente la revoca del mandato collettivo solo previo consenso di tutti i mandanti, salva la ricorrenza di una giusta causa, mentre la disciplina speciale sopra richiamata impone il consenso di tutti i mandanti anche nell'ipotesi in cui la revoca sia sorretta da una giusta causa. Solo con il varo del nuovo Codice degli appalti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 (nella specie, non applicabile) la disciplina è stata, sul punto, allineata a quella codicistica attraverso l'elisione del riferimento “con il consenso delle parti”. L'attuale art. 68 del d.lgs 36/2023, infatti, recita: “Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In
pagina 4 di 5 caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 5 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento”.
Da quanto detto discende, dunque, la necessità del consenso di tutte le mandanti ai fini della revoca del mandato collettivo per giusta causa, nella specie, carente, in quanto negato sia da che CP_2 da EM, cui consegue l'inammissibilità della domanda proposta.
Preme, infine, osservare che non appare conferente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che esclude il necessario consenso di tutti i mandanti, in quanto relativa al diverso caso della revoca del mandato collettivo di cui all'art. 1726 c.c. che, pacificamente, ammette detta possibilità ove sussista una giusta causa, dovendosi, invece, far riferimento alla disciplina speciale dettata in materia di appalti pubblici, come ampiamente anticipato.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'attrice e di e si liquidano come CP_3 da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'attrice e in solido, al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_3 di e EM Soc. Coop. a r.l. che si liquidano, per ciascuna, in € Controparte_2
7616,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario al 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Teramo, 15.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Pisce'
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 62/2020 r.g. e vertente
TRA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PASQUALE SCRIVO
ATTRICE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CUTILLI
CLEMATIS SOC. COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. TOMMASO NAVARRA
IL CAPOLUOGO SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro
pagina 1 di 5 tempore, con il patrocinio dell'avv. STEFANIA PASTORE
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 10.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 10.1.2020, la ricorrente ha adito l'intestato Parte_2
Tribunale per ottenere la revoca del mandato collettivo conferito a Controparte_2 deducendo che:
-unitamente ad altre società, e, segnatamente: , e Controparte_2 Controparte_3
a r.l., ha partecipato al bando di gara indetto dall' Controparte_4 Parte_3
per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi turistici dell'
[...] Parte_3
, ed all'indomani dell'aggiudicazione della concessione amministrativa ha costituito -
[...] insieme con le altre succitate imprese partecipanti alla gara - un Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (RTI), in specie, i singoli concorrenti, nelle quote evidenziate (pari a: 27% Cogecstre;
25%
e Il Capoluogo, 23% EM) hanno conferito a “mandato collettivo speciale con Pt_1 CP_2 rappresentanza irrevocabile e gratuito”;
-in contemporanea con la sottoscrizione di un tale mandato, esse imprese riunite hanno altresì sottoscritto un patto parasociale - datato 23.5.2019 – a mezzo del quale hanno pattuito la ripartizione interna delle quote, come segue: 10% 70% 10% Il Capoluogo, 10% CP_2 Pt_1
EM;
, nel tempo, si sarebbe resa responsabile di asserite gravi negligenze nell'assolvimento CP_2 del mandato conferitole, quale capofila, di talché, sarebbe venuta meno nei suoi confronti la fiducia inizialmente accordatale (in special modo da parte di , con la ritenuta ineluttabile Pt_1 conseguenza della sua rimozione ed esonero “da ogni incarico” per pretesa giusta causa (-ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 co 13 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.-), dovendosi riconoscere - ai sensi del precetto generale di cui all'art. 1726 c.c. - “efficacia caducante ex nunc all'avveramento di un fatto di gravità tale da porre in crisi il rapporto fiduciario”, chiarendo, infine, che ad essere abilitata all'intrapresa azione è anche una sola componente del gruppo (Cass. Sez. I 31.8.2016 n. 17443).
pagina 2 di 5 Controparte_1
(d'ora in poi e EM, costituitesi in giudizio, hanno evidenziato, in via preliminare, CP_2
l'insussistenza dei presupposti fattuali e normativi richiesti dall'art. 48 D. Lgs. n. 50/2016 per la revoca del mandato collettivo e, nel merito, hanno contestato le avverse allegazioni in ordine all'inadempimento della mandataria.
Si è costituita in giudizio anche aderendo alla domanda spiegata dalla Controparte_3 parte ricorrente e chiedendo, del pari, la revoca del mandato collettivo conferito, in sede di costituzione del R.T.I., a . CP_2
Mutato il rito in ragione della non sommarietà degli accertamenti da compiere e ammesse le prove formulate dalle parti, si è provveduto all'assunzione delle stesse, all'esito della quale la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Orbene, nel caso di specie l'oggetto del giudizio è rappresentato dalla sussistenza di una giusta causa di revoca del mandato collettivo conferito alla mandataria e alla conseguente CP_2 sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 48 D. Lgs. n. 50/2016 ratione temporis applicabile che, tuttavia, non ha più ragione di essere esaminato, stante l'intervenuto scioglimento del raggruppamento temporaneo di imprese a seguito della scadenza del contratto di appalto/concessione ad esso sotteso, come riferito dalla difesa di nelle note d'udienza del CP_2
9.4.2025. Invero, emerge ex actis che l'atto costitutivo del R.T.I., concluso in data 23.5.2019, prevede, all'art. 10, tra le cause di scioglimento automatico (senza formalità) del raggruppamento,
l'estinzione del contratto di appalto/concessione ad esso collegato, il quale risulta avere una durata triennale, non prorogabile, decorrente dalla data di sottoscrizione (4.6.2019), di tal che risulta venuto meno a far data dal 4.6.2022.
Ne deriva il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia che giunga a vagliare la legittimità della richiesta di revoca del mandato collettivo, ormai scaduto.
Va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio (Cass. civ., Sez. Un. 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civ., Sez. lav., 24 gennaio 2003, n. 1089; altre conformi).
Il giudice del merito deve dichiararla una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (Cass. 22.3.1995, n. 3625).
pagina 3 di 5 Ai fini della soccombenza virtuale, cui occorre far riferimento per il regolamento delle spese di lite
(cfr.: Cass. civ., Sez. III, 14 luglio 2003, n. 10998: il giudice deve comunque provvedere sulle spese, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale), alla luce della documentazione acquisita agli atti va riscontrata l'insussistenza del presupposto formale del consenso di tutte le parti, richiesto dall'art. 48 comma 13 D. Lgs. n. 50/2016.
A ben vedere, infatti, l'art. 48 del Codice degli appalti ratione temporis applicabile contiene una disciplina speciale del mandato conferito all'impresa capogruppo, anche in deroga a quanto previsto in tema di mandato dagli artt. 1703 e seg. cod. civ.
Rileva, in particolare, il comma 13 dell'art. 48, secondo cui: “Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento”.
Le norme riportate sono espressione del principio generale dell'inopponibilità alla stazione appaltante delle cause di estinzione volontaria del mandato e quindi della loro rilevanza soltanto nei rapporti interni tra l'impresa mandataria e le mandanti. La ratio legis evidente è quella di consentire alla stazione appaltante la preventiva e definitiva individuazione del proprio interlocutore contrattuale nel caso di appalto affidato a più imprese raggruppate, rendendo insensibile la pubblica committenza alle vicende interne al raggruppamento al fine di agevolare la stazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici, al punto da consentire una deroga, stante la specialità della materia, alla disciplina codicistica in tema di mandato.
Invero, l'art. 1726 c.c. consente la revoca del mandato collettivo solo previo consenso di tutti i mandanti, salva la ricorrenza di una giusta causa, mentre la disciplina speciale sopra richiamata impone il consenso di tutti i mandanti anche nell'ipotesi in cui la revoca sia sorretta da una giusta causa. Solo con il varo del nuovo Codice degli appalti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 (nella specie, non applicabile) la disciplina è stata, sul punto, allineata a quella codicistica attraverso l'elisione del riferimento “con il consenso delle parti”. L'attuale art. 68 del d.lgs 36/2023, infatti, recita: “Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In
pagina 4 di 5 caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 5 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento”.
Da quanto detto discende, dunque, la necessità del consenso di tutte le mandanti ai fini della revoca del mandato collettivo per giusta causa, nella specie, carente, in quanto negato sia da che CP_2 da EM, cui consegue l'inammissibilità della domanda proposta.
Preme, infine, osservare che non appare conferente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che esclude il necessario consenso di tutti i mandanti, in quanto relativa al diverso caso della revoca del mandato collettivo di cui all'art. 1726 c.c. che, pacificamente, ammette detta possibilità ove sussista una giusta causa, dovendosi, invece, far riferimento alla disciplina speciale dettata in materia di appalti pubblici, come ampiamente anticipato.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'attrice e di e si liquidano come CP_3 da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'attrice e in solido, al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_3 di e EM Soc. Coop. a r.l. che si liquidano, per ciascuna, in € Controparte_2
7616,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario al 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Teramo, 15.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Pisce'
pagina 5 di 5