Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 32
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Prescrizione del credito

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha sospeso l'efficacia esecutiva della cartella per intervenuta prescrizione, e tale circostanza è stata riconosciuta anche dalla Regione Lazio. Pertanto, si dichiara la cessata materia del contendere.

  • Altro
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    La questione dell'omessa notifica viene assorbita dalla dichiarazione di cessata materia del contendere per intervenuta prescrizione.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    Il giudice rileva che, a causa della normativa emergenziale (DL 18/2020 e D.Lgs 159/2015), i termini di prescrizione sono stati sospesi per 541 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021). Pertanto, il termine di prescrizione per il bollo 2017, che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2020, si è protratto fino al 24 giugno 2022. Di conseguenza, la cartella è considerata prescritta e viene annullata.

  • Altro
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    La questione dell'omessa notifica viene assorbita dall'accoglimento del ricorso per intervenuta prescrizione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 32
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 32
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo