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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17238/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190011728926501 BOLLO AUTO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200012464518502 BOLLO AUTO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11506/2025 depositato il
19/11/2025 Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1),rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio Legale in Roma, Indirizzo_3 presentava ricorso avverso le cartelle emesse da Agenzia delle entrate Riscossione n.09720190011728926501 e n.
09720200012464518502 recanti l'iscrizione a ruolo da parte dell'Ente Regione Lazio e relative al mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2016 (per euro 217,54) e 2017 (per euro 217,54).
Nel ricorso si eccepiva: 1 – l'omessa notifica delle cartelle di pagamento al ricorrente in quanto le cartelle risultano intestate alla defunta madre dello stesso. 2 – la prescrizione delle somme richieste.
Si concludeva chiedendo l'annullamento delle cartelle con dichiarazione di precrizione del credito richiesto.
Si chiedevano le spese di giudizio.
L'Agenzia delle entrate Riscossione si costituiva evidenziando che le cartelle erano state emesse con l'intestazione errata "per le ragioni descritte, la deducente Agenzia provvederà a rinotificare la cartella di pagamento n. 09720200012464518502". L'ADER ribadiva la correttezza della richiesta per questa cartella in quanto non prescritta.
L'ADER relativamente alla cartella la cartella n.n. 09720190011728926501 chiedeva la cessazione della materia del contendere in quanto si era provveduto a sospendere l'efficacia esecutiva della stessa in quanto prescritta.
Si concludeva per la parziale estinzione del processo relativamente alla cartella sospesa rigettando nel resto il ricorso con compensazione di spese di lite.
La Regione Lazio si costituiva e ribadiva quanto asserito dall'ADER chiedendo di: "dichiarare la parziale estinzione del processo ex art 46 del dlgs 546/92 per cessata materia del contendere stante il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione sul tributo portato dalla cartella di pagamento n.09720190011728926501; rigettare le eccezioni relative all'intervenuta prescrizione del tributo sotteso alla cartella di pagamento n. 09720200012464518502 in quanto infondate in fatto ed in diritto. Il tutto con compensazione integrale delle spese di lite"
Il giorno 12 novembre 2025 si discuteva la causa 17238/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il G.I. rileva che la cartella n.9720190011728926501 relativa alla tassa automobilista anno
2016 è stata sospesa dall'ADER per intervenuta prescrizione così come riconosciuto in sede di costituzione anche dall'Ente emittente l'atto Regione Lazio e relativamente alla stessa deve dichiararsi la cessata materia del contendere.
Per la cartella n. 09720200012464518502 relativa alla tassa automobilista anno 2017 per valutare l'eccepita prescrizione si deve valutare la normativa emergenziale.
II termini stabiliti dalla normativa emergenziale -ART. 68, COMMI 1, 2, 2-BIS E 4-BIS DEL DL 18/2020 E
ART. 12 D.LGS N.159/2015- prevede che il termine di decadenza e prescrizione del bollo auto, deve essere prorogato in quanto sospeso, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, di 541 giorni. Tale periodo va aggiunto ai tre anni canonici. Quindi, per un bollo 2017 (prescrivibile al 31 dicembre 2020), il termine effettivo slitta al 24 giugno 2022.
Pertanto anche la cartella n. 09720200012464518502 relativa alla tassa automobilista anno 2017 va annullata in quanto prescritta.
Le spese vanno compensate tra le parti vista la particolarità del caso in esame.
P.Q.M.
il giudice dichiara estinto il giudizio relativamente alla cartella di pagamento n.09720190011728926501 in quanto prescritto il credito in essa contenuto ed accoglie il ricorso relativamente alla cartella n.9720200012464518502. Spese compensate integralmente tra le parti.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17238/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190011728926501 BOLLO AUTO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200012464518502 BOLLO AUTO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11506/2025 depositato il
19/11/2025 Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1),rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio Legale in Roma, Indirizzo_3 presentava ricorso avverso le cartelle emesse da Agenzia delle entrate Riscossione n.09720190011728926501 e n.
09720200012464518502 recanti l'iscrizione a ruolo da parte dell'Ente Regione Lazio e relative al mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2016 (per euro 217,54) e 2017 (per euro 217,54).
Nel ricorso si eccepiva: 1 – l'omessa notifica delle cartelle di pagamento al ricorrente in quanto le cartelle risultano intestate alla defunta madre dello stesso. 2 – la prescrizione delle somme richieste.
Si concludeva chiedendo l'annullamento delle cartelle con dichiarazione di precrizione del credito richiesto.
Si chiedevano le spese di giudizio.
L'Agenzia delle entrate Riscossione si costituiva evidenziando che le cartelle erano state emesse con l'intestazione errata "per le ragioni descritte, la deducente Agenzia provvederà a rinotificare la cartella di pagamento n. 09720200012464518502". L'ADER ribadiva la correttezza della richiesta per questa cartella in quanto non prescritta.
L'ADER relativamente alla cartella la cartella n.n. 09720190011728926501 chiedeva la cessazione della materia del contendere in quanto si era provveduto a sospendere l'efficacia esecutiva della stessa in quanto prescritta.
Si concludeva per la parziale estinzione del processo relativamente alla cartella sospesa rigettando nel resto il ricorso con compensazione di spese di lite.
La Regione Lazio si costituiva e ribadiva quanto asserito dall'ADER chiedendo di: "dichiarare la parziale estinzione del processo ex art 46 del dlgs 546/92 per cessata materia del contendere stante il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione sul tributo portato dalla cartella di pagamento n.09720190011728926501; rigettare le eccezioni relative all'intervenuta prescrizione del tributo sotteso alla cartella di pagamento n. 09720200012464518502 in quanto infondate in fatto ed in diritto. Il tutto con compensazione integrale delle spese di lite"
Il giorno 12 novembre 2025 si discuteva la causa 17238/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il G.I. rileva che la cartella n.9720190011728926501 relativa alla tassa automobilista anno
2016 è stata sospesa dall'ADER per intervenuta prescrizione così come riconosciuto in sede di costituzione anche dall'Ente emittente l'atto Regione Lazio e relativamente alla stessa deve dichiararsi la cessata materia del contendere.
Per la cartella n. 09720200012464518502 relativa alla tassa automobilista anno 2017 per valutare l'eccepita prescrizione si deve valutare la normativa emergenziale.
II termini stabiliti dalla normativa emergenziale -ART. 68, COMMI 1, 2, 2-BIS E 4-BIS DEL DL 18/2020 E
ART. 12 D.LGS N.159/2015- prevede che il termine di decadenza e prescrizione del bollo auto, deve essere prorogato in quanto sospeso, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, di 541 giorni. Tale periodo va aggiunto ai tre anni canonici. Quindi, per un bollo 2017 (prescrivibile al 31 dicembre 2020), il termine effettivo slitta al 24 giugno 2022.
Pertanto anche la cartella n. 09720200012464518502 relativa alla tassa automobilista anno 2017 va annullata in quanto prescritta.
Le spese vanno compensate tra le parti vista la particolarità del caso in esame.
P.Q.M.
il giudice dichiara estinto il giudizio relativamente alla cartella di pagamento n.09720190011728926501 in quanto prescritto il credito in essa contenuto ed accoglie il ricorso relativamente alla cartella n.9720200012464518502. Spese compensate integralmente tra le parti.