Sentenza 30 aprile 2024
Massime • 1
In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, il magistrato di sorveglianza può autorizzare la consegna diretta di alimenti e giocattoli da parte del detenuto a figli e nipoti infra-dodicenni durante i colloqui visivi effettuati senza vetro divisorio, disapplicando l'art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, secondo cui la consegna deve avvenire "a cura del personale di polizia al termine del colloquio", a condizione che vengano individuate modalità esecutive idonee - in relazione alla concrete condizioni dell'istituto - a preservare il pieno controllo del contenuto dell'incontro, così da bilanciare le esigenze di sicurezza pubblica con il diritto del detenuto al mantenimento e miglioramento dei rapporti affettivi e familiari. (Fattispecie relativa all'annullamento con rinvio del provvedimento - ritenuto apparentemente motivato - che, autorizzando la consegna diretta, aveva rilevato che eventuali rumori prodotti dallo scartamento del regalo o dalla consumazione dell'alimento, suscettibili di compromettere la qualità della registrazione del colloquio, avrebbero potuto essere contrastati aumentando il volume delle registrazioni o il numero dei microfoni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/04/2024, n. 33431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33431 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere RA AS;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, F. Ceroni, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (da ora in poi DAP) avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede, ha autorizzato RE AL, detenuto in regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., l'acquisto di beni in sopravvitto (dolci, giocattoli) da consegnare direttamente, ai propri figli e/o nipoti minori di anni dodici, nel corso dei colloqui visivi, effettuati in presenza, senza vetro divisorio.
2. Propone tempestivo ricorso per cassazione il DAP, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale di L'Aquila, denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell'art 41-bis Ord. pen. sotto plurimi aspetti.
2.1. L'art 41-bis, comma 2-quater, Ord. pen. nel fissare la disciplina a cui sono soggetti i detenuti sottoposti al regime speciale, include nel novero delle misure di sospensione delle regole trattamentali e degli istituti di cui al comma 2 lett. a), anche l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza, interazioni con altri detenuti o internati, appartenenti alle stesse organizzazioni oppure ad altre ad esse alleate, oltre che alla lett. B, la determinazione di colloqui da svolgersi ad intervalli di tempo regolari, in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, colloqui sottoposti a controllo auditivo e registrazione. Tali esigenze di tutela sono esplicitate nella circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017 che disciplina l'acquisto di prodotti al cosiddetto sopravvitto e all'art. 16 che regolamenta i colloqui visivi.
2.2. La Corte di legittimità, ribadita la necessità di compiere un adeguato bilanciamento tra le esigenze di sicurezza sociale, da cui deriva il divieto di scambi di oggetti durante i colloqui e quella volta a tutela dei rapporti familiari, è intervenuta sul punto in diverse occasioni. Il ricorrente richiama giurisprudenza di legittimità in particolare sentenza Sez. 1, n. 10350 del 2021 e Corte cost., sentenza n. 143 del 2013. 2.3. Il Magistrato di sorveglianza, prima, e il Tribunale, poi, avrebbero per il ricorrente operato un erroneo bilanciamento tra i due valori in gioco, ritenendo, erroneamente, ingiustificata la regolamentazione di cui alla circolare DAP citata, nella parte in cui disciplina lo scambio di oggetti tra il detenuto e il figlio minore. Il magistrato di sorveglianza ha considerato la proporzionalità e adeguatezza della disciplina, sotto il profilo del rischio della possibile manomissione 2 dell'oggetto da parte del detenuto, ritenendo adeguatamente soddisfatto il profilo della sicurezza sociale, perseguita dal regime differenziato, attraverso le modalità di svolgimento del colloquio visivo, in quanto sottoposto ad audio e videoregistrazione, nonché attraverso la custodia dei generi acquistati al sopravvitto nel magazzino sino al momento del colloquio, senza possibilità, dunque, per l'interessato di entrare in contatto in alcun modo con il bene e, perciò, senza poter preventivamente manipolare detti generi. Il Magistrato si limita a valutare la problematica della manomissione dell'oggetto consegnato al minore, ritenendo ingiustificati limiti ulteriori di non consegna a mani dell'oggetto. Ad avviso dell'Amministrazione ricorrente il vizio di questa valutazione, quanto alla proporzionalità, consiste nel fatto che la possibile manomissione dell'oggetto di scambio non configura l'unico pericolo che la circolare DAP mira ad evitare. Il rischio concreto che la consegna di dolciumi e giocattoli, ad opera del detenuto in regime differenziato, con il contestuale gesto del minore di scartare e scambiare oggetti, ovvero il consumo del dolciume è quello che tale condotta finisca per inquinare la possibilità di ascolto del colloquio. Infatti, la qualità dell'audio captato rischia, in concreto, di risultare compromessa dal rumore della carta del giocattolo e dalla masticazione della merendina, con il rischio di scambio di messaggi pericolosi e criptici. Tale occasione, come ritenuto con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di di Torino, potrebbe essere sufficiente occasione per trasmettere messaggi ai parenti, riuscendo ad eludere il sistema audio e videoregistrazione installato nelle sale colloqui. In discussione sono, dunque, i rumori che lo scarto del bene consegnato al minore potrebbero produrre sulla qualità della registrazione incidendo sul controllo di sicurezza necessario, connesso al contenuto del colloquio.
2.4.Il tema di garantire l'ascolto viene affrontato dalla ordinanza impugnata in maniera sintetica giungendo a ritenere che la soluzione adottata dalla Circolare DAP, in esame, non costituisce la strada adeguata a garantire il giusto bilanciamento tra l'interesse e la sicurezza e quello alla tutela dei rapporti familiari, potendo l'Amministrazione penitenziaria provvedere con ulteriori misure quali l'aumento del volume della registrazione o l'incremento dei microfoni. Tuttavia, si ritiene da parte del ricorrente che i limiti fissati dalla citata circolare non siano ingiustificati, ma posti a presidio di esigenze imprescindibili tutela di sicurezza, quali sono quelle garantite dall'ascolto delle conversazioni intrattenute dai detenuti in regime differenziato. n a 3 v Né questi potranno senz'altro dirsi sproporzionati dal momento che la consegna di oggetti, in favore del minore, è comunque garantita dalla circolare pur tramite il personale di vigilanza e solo alla fine del colloquio.
3.Il Sostituto Procuratore generale, F. Ceroni, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito illustrate.
1.1. Va premesso che il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ammette la tutela delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di "diritto", incise da condotte dell'Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali "derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio". Presupposti essenziali di tale strumento sono, dunque, costituiti dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all'Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto 4 (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907, in motivazione). È, peraltro, evidente che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, all'ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona, anche quale diretta conseguenza dell'adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti, a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo;
misure e provvedimenti che, ove adottati nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 280532). A partire da tale constatazione, questa Corte, da tempo, evidenzia che il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, non va confuso con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, Attanasio, Rv. 258398): la sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del 4 van diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze dì ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549).
1.2. Va, altresì, premesso che l'attuale formulazione del comma 2-quater lett. b) dell'art. 41-bis Ord. pen., introdotta dalla legge nr. 94 del 2009, prevede che la sospensione delle regole del trattamento comporti, tra l'altro, un regime differenziato rispetto a quello ordinario dei colloqui tra i detenuti sottopostivi e quanti ammessi a tali incontri, in modo che questi abbiano luogo "in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti", sebbene sia prescritta la sottoposizione a controllo auditivo ed a videoregistrazione. L'intenzione del legislatore di limitare le possibilità concrete e le occasioni offerte al detenuto di qualificata pericolosità sociale di mantenere contatti con l'ambiente esterno all'istituto e di continuare ad esercitare la propria funzione criminosa si è, dunque, tradotta nella previsione di strumenti di controllo a distanza sulle manifestazioni comunicative verbali e sui comportamenti tenuti dai partecipanti ai colloqui e di accorgimenti stabili, tali da ostacolare in senso fisico il trasferimento di oggetti. Quanto alle concrete modalità di espletamento di tale forma di sorveglianza, è, in primo luogo il regolamento di esecuzione della legge di ordinamento penitenziario a stabilire, all'art. 37, la limitazione dei colloqui sotto il profilo numerico, su base mensile, nonché all'art. 39 ad imporre la registrazione. Nel quadro normativo di riferimento, tenuto conto che l'art. 41-bis, comma 2-quater lett. a), consente l'adozione di "misure di elevata sicurezza interna ed esterna che si rivelino necessarie per prevenire contatti con l'organizzazione di appartenenza", eventuali contrasti con elementi di gruppi contrapposti, interazione con detenuti o internati della stessa compagine o di altre a questa alleate, a completare in modo più dettagliato e in un'ottica attuativa della previsione generale contenuta alla lett. b) della stessa norma è poi intervenuta la circolare del DAP del 2 ottobre 2017. All'art. 16 di detta circolare sono state introdotte deroghe per due sole categorie di soggetti, ammessi a colloquio con il detenuto: i difensori e i figli infrasedicenni dei detenuti, categoria quest'ultima estesa, dapprima ai nipoti ex filio e, successivamente, limitata ai soli minori infradodicenni, per i quali è previsto che il colloquio si svolga senza vetro divisorio. È rimasto immutato per tutte le categorie di colloquianti il divieto di passaggio diretto di oggetti. Al fine di agevolare il mantenimento della relazione genitoriale e, comunque, affettiva tra detenuto e minori ammessi al colloquio l'Amministrazione 5 udh penitenziaria col penultimo comma dell'art. 7 della circolare citata, ha stabilito la possibilità per il detenuto di acquistare al cd. sopravvitto «generi, dolci e giocattoli» da destinare ai figli e ai familiari, con la precisazione che tali oggetti saranno trattenuti al magazzino fino alla consegna, che verrà effettuata dal personale preposto a conclusione del colloquio visivo o per invio tramite pacco alla famiglia». Con riferimento a tale indicazione, sia il Magistrato, che il Tribunale di sorveglianza hanno escluso che questa possa favorire un incremento di tutela dei beni giuridici protetti e sia idonea ad impedire il trasferimento di oggetti verso l'esterno. Il mantenimento del divieto di consegna diretta, secondo i giudici di merito, comporterebbe un'ingiustificata compressione alla tutela del diritto del detenuto alla salvaguardia della vita familiare e del rapporto con minore, incidendo negativamente sul trattamento del detenuto e sull'opera di rieducazione che passa attraverso la coltivazione degli affetti familiari (cfr. ultima p. dell'ordinanza impugnata).
2. Ciò premesso, osserva il Collegio che numerose pronunce di questa Corte di legittimità si sono espresse nel senso che la disapplicazione dell'indicata prescrizione restrittiva è legittimamente esercitata in sede di merito (Sez. 1, n. 47186 del 18/11/2021, DAP in proc. Torcasio, n.m.; Sez. 1, n. 28142 del 25/06/2021, DAP in proc. Privitera, n.m.), nella parte in cui la stessa permette soltanto per il tramite del personale di polizia penitenziaria la consegna di dolci o giocattoli ai congiunti infradodicenni del detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., con i quali il colloquio si svolge senza vetro divisorio. Questo indirizzo della giurisprudenza di legittimità individua la necessità di tutela del diritto fondamentale connesso all'ordinario sviluppo del minore e di svolgimento delle relazioni familiari in forme il più possibile normali ex artt. 30 Cost., 8 CEDU, 15 Ord. pen. L'accordata possibilità di consegna diretta dal detenuto al minore di un dolciume o di un giocattolo consente di instaurare un clima più favorevole e sereno alla relazione personale, già negativamente condizionata dal doversi esplicare in contesto carcerario e dall'assenza fisica del genitore o del congiunto ristretto nel restante periodo di vita del minore. Si osserva, dunque, che l'art. 26 Ord. pen., si preoccupa di mantenere, migliorare o ristabilire tali relazioni, in modo da impedire che la segregazione dai congiunti non comprometta i vincoli già esistenti e non diventi un fattore ancor più penalizzante di emarginazione ed ostacolo alla risocializzazione. 6 van Al contrario, i legami familiari sono favoriti nell'ottica del trattamento e del recupero sociale del detenuto secondo quanto è prescritto dall'art. 94 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, che fonda un obbligo per l'Amministrazione penitenziaria ed un correlativo diritto soggettivo del detenuto. In tale prospettiva anche la facoltà di consegna, senza intermediari, di oggetti o doni per i familiari più giovani e vulnerabili durante o a conclusione di un momento di incontro e di contatto anche fisico costituisce oggetto di diritto soggettivo del detenuto, che subisce restrizioni nelle possibili forme di esercizio quando siano correlate ad effettive esigenze di sicurezza e di tutela collettiva, ma non può essere soppresso per esigenze socialpreventive. Tale indirizzo interpretativo specifica che il colloquio visivo è videoregistrato, i generi acquistati al sopravvitto sono custoditi nel magazzino sino al momento del colloquio, il detenuto viene perquisito prima del colloquio, la vigilanza della telecamera registra l'intero colloquio, con ascolto da parte dell'operatore. Dunque, si rimarca l'impossibilità che la consegna dei menzionati oggetti, attuata in un contesto di assoluto controllo da parte dell'Amministrazione penitenziaria, possa determinare situazioni di rischio rispetto alle esigenze proprie del regime differenziato (e segnatamente la strumentalizzazione del colloquio per realizzare, attraverso il minore, forme di indebita comunicazione con il sodalizio criminale di provenienza). Si conclude per la legittimità della decisione adottata dai Giudici di merito e, per converso, per l'infondatezza delle censure dell'Amministrazione ricorrente.
2.1. Altre pronunce (Sez. 1, n. 15095 e 15094 del 19/01/2021, Ministero della Giustizia in proc. Rango ed in proc. Presta, n.m.; Sez 1, n. 24683 del 24/03/2021, Ministero della Giustizia in proc. Sottile, n.m.) si soffermano sulla necessità di un giudizio, da parte del Tribunale di sorveglianza, circa il doveroso bilanciamento tra contrapposti interessi in gioco, ossia tra le esigenze collettive di sicurezza, immanenti al regime differenziato e quelle individuali del minore a vivere un'esperienza meno traumatica possibile e affettivamente significativa, nonché dell'adulto ristretto a dimostrazioni di attaccamento e di dedizione. La valutazione così operata si colloca nel solco dell'interpretazione del giudice costituzionale, per il quale è necessario che le limitazioni al regime penitenziario ordinario, previste dall'art. 41-bis ord. pen., siano congrue>> rispetto allo scopo che esse perseguono (Corte cost., sentenze n. 149 del 2018, n. 351 del 1996 e n. 349 del 1993) e che la compressione di un diritto fondamentale, qual è quello connesso all'ordinario sviluppo del minore attraverso forme il più possibili normali di svolgimento delle relazioni familiari, sia legittimata dal riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango (Corte cost., n. 143 del 2013). 7 van 3.Tanto premesso, rileva il Collegio che, nel caso al vaglio, il giudizio di incongruità del divieto disapplicato riposa su una motivazione da parte del Magistrato di sorveglianza che si sofferma in particolare, sull'impossibilità di manomissione dei beni e, da parte del Tribunale di sorveglianza, sintetica e apparente. L'ordinanza impugnata, invero, opera mero riferimento all'astratta possibilità di assicurare le esigenze di sicurezza connesse al pericolo di comunicazione di messaggi non consentiti, attraverso l'aumento del volume delle registrazioni o del numero dei microfoni presenti nella sala ove avvengono i colloqui. Dunque, la censura relativa alla non correttezza del giudizio di bilanciamento, pur proposta in una materia in cui il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 35-bis, comma 4-bis, ord. pen.), fonda su un argomento la possibilità di inquinamento delle riprese audio - Su cui l'ordinanza impugnata dà una risposta apparente, perché generica rispetto alle condizioni, in concreto, presenti nell'Istituto ove il detenuto è ristretto (limitandosi a rilevare che il prospettato rischio è, in astratto, evitabile aumentando il volume delle registrazioni o il numero dei microfoni presenti).
4. L'ordinanza impugnata, dunque, per quanto esposto al § 2. non ha pronunciato in materia eccedente i confini della giurisdizione ex artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b) Ord. pen., ma va annullata con rinvio dovendo chiarire il Tribunale di sorveglianza in che modo, nello specifico, è garantito il pericolo di inquinamento delle riprese audio e video, precisando, altresì, le modalità di svolgimento necessarie per assicurare la traditio dei beni al minore o se, in presenza di specifiche ragioni di sicurezza connesse a inquinamento delle riprese audio, si imponga che questa avvenga, personalmente, da parte del detenuto, ma a fine colloquio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso, il 30 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente places Barbara Calaselice Vito Di Nicola nto cinicre CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria 29SET 2024 Roma, li IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO.