TRIB
Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 23/11/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marcello Testaquatra Presidente dott. Calogero Domenico Cammarata Giudice dott. ES CA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 932/2023 R.G., avente ad oggetto: cessazio- ne degli effetti civili del matrimonio promossa da
, nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Riesi, Via Roma n. C.F._1
97/99, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Sanfilippo (c.f.
pec: che lo rappre- CodiceFiscale_2 Email_1
senta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, nata a [...] il [...], (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Via C.F._3
Malta n. 61, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Giunta (c.f.
[...]
pec: che la C.F._4 Email_2
rappresenta e difende giusta procura in atti;
Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 932/2023
resistente
Con l'intervento del Parte_2
*******
Co note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
18.6.2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso per ciò che concerne la cessazione degli effetti civili del matrimo- nio e si è rimesso al Tribunale per ciò che concerne l'affidamento dei figli e le condizioni economiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c., depositato in data 12/6/2023,
[...]
ha agito in giudizio nei confronti di , dedu- Parte_3 Controparte_1
cendo: di avere contratto matrimonio concordatario con la predetta, a Riesi, il 31/8/2001; che dall'unione sono nate le figlie (il Persona_1
26/6/2003), (il 12/1/2011) e (il 12/2/2013); Persona_2 Persona_3
che, con sentenza n. 180/2022 del giorno 7/3/2022, il Tribunale di Calta- nissetta aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condi- zioni di cui agli accordi intervenuti tra i coniugi con “atto di trasformazio- ne della separazione personale dei coniugi da giudiziale a consensuale” del
7/1/2022; che, successivamente, non vi era stata riconciliazione.
Ha concluso, quindi, chiedendo all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “as- segnare la casa coniugale sita in Riesi (CL), Via Cairoli, 121, di proprietà esclusiva dell'odierno ricorrente, resterà assegnata alla moglie che la abi- terà esclusivamente con le figlie, con tutti i mobili e gli arredi, fino al
- 2 - Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 932/2023
compimento del diciottesimo anno di età della più piccola delle figlie
[...]
, senza terze persone, pena la proposizione di apposita Persona_4
denuncia e consegna chiavi in caso di mancato rispetto;
ordinare al sig.
il mantenimento nella misura di euro 300,00 per le figlie e Parte_1
50% ciascuno per le spese straordinarie;
disporre che unicamente la resi- stente dovrà corrispondere allo Stato Belga la somma Controparte_1
complessiva di euro 100,00 mensili a titolo di restituzione somme già per- cepite a titolo di assegni familiari, fino alla estinzione completa del debito.
La resistente, una volta completato l'intero pagamento, dovrà inviare al ricorrente la ricevuta di estinzione del debito;
dichiarare che l'assegno
CP_ unico erogato dall' spetti ai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Diversamente, nel caso in cui la sig.ra ne voglia per- Controparte_1
cepire l'intero, il corrispondente 50% del ricorrente verrà detratto dalla quota del mantenimento;
disporre che la resistente, in caso di riscossione per l'intero dell'assegno unico, dovrà sempre tenere informato il ricorren- te dell'avvenuto importo e incasso;
dichiarare che nell'abitazione ubicata accanto alla casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, nessuno possa entrarvi senza l'esplicito consenso di entrambi;
confermare
l'affidamento congiunto nelle misure che risultano stabilite nel provvedi- mento di separazione coniugale, ed in particolare, per quanto riguarda il diritto di visita (posto che la figlia maggiorenne resta li- Persona_1
bera di frequentare il padre come e quando lo riterrà opportuno): periodo estivo (dopo la chiusa delle scuole) da 10 a 20 giorni da concordare con la moglie;
il padre potrà portare con sé le figlie, tutte insieme o separata- mente, anche in Belgio per un periodo di 15 giorni, previo il loro consen-
- 3 - Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 932/2023
so, a condizione che provveda a prelevarle a Riesi e a ricondurle sempre nella stessa città alla fine della vacanza. Oppure, le figlie minori potranno raggiungere il padre in Belgio, nei periodi a lui spettante, anche mediante
l'ausilio del personale di volo. Sempre nel periodo estivo e per il numero di giorni sopra indicato, in caso di permanenza del padre a Riesi, le figlie potranno vederlo e stare con lui anche per il pernottamento, assumendosi il padre il compito di non ostacolare la loro vita di relazione – presso la casa dei nonni paterni o ove il padre dimori, quando si trova in sede per le vacanze. Lo stesso vale per le vacanze di Pasqua e Natale da trascorrere ad anni alternativamente e per cinque consecutivi con il padre durante le vacanze di Natale. Anche per le vacanze di natale il padre potrà portare le figlie in Belgio e con le stesse condizioni previste per il diritto di visita du- rante le vacanze estive, ovviamente per il periodo a lui spettante” (così, a pagg.
3-4 del ricorso).
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta del
19/9/2023, si è costituita in giudizio , la quale non si è Controparte_3
opposta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha contestato le richieste avversarie con specifico riferimento alla casa fa- miliare e alle condizioni relative all'accesso nell'immobile adiacente in comproprietà. Ha chiesto la conferma delle statuizioni della sentenza di se- parazione in merito all'affidamento condiviso delle minori e di essere auto- rizzata anche a rappresentare le figlie, in nome e per conto del ricorrente, posto che lo stesso vive in Belgio, la regolamentazione del diritto di visita del padre per le figlie minori, di aumentare l'assegno di mantenimento per ciascuna figlia nella misura di € 150,00 e ha contestato la richiesta del 50%
- 4 - Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 932/2023
degli assegni familiari.
Sentite le parti all'udienza del 27/9/2023 ed esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata per procedere all'audizione dei genitori della resistente essendo emerso che le figlie mi- nori erano di fatto collocate presso gli stessi dal momento che la resistente lavorava a Torino;
il Giudice relatore con ordinanza del 25/10/2023 ha quindi pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del- le minori e ha formulato una proposta conciliativa, accettata dalla resistente e non dal ricorrente.
La causa è stata rinviata per la decisione e, con ordinanza del 3/7/2024, è stata posta in decisione dinanzi al collegio, previo parere del pubblico mi- nistero.
Rimessa la causa sul ruolo per procedere all'ascolto della figlia minore e modificati i provvedimenti temporanei e urgenti Persona_5
con collocamento delle minori presso la madre, nelle more rientrata a Cal- tanissetta, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinan- za del 6.9.2025.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matri- monio è fondata e va accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970.
Invero, con sentenza n. 180/2022 del giorno 7/3/2022, passata in giudicato, il Tribunale di Caltanissetta ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, ed è pacifica la protrazione ininterrotta di tale regime, per un pe- riodo eccedente il prescritto termine annuale dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale. D'altra parte,
- 5 - Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 932/2023
il tempo trascorso e le difese delle parti consentono altresì di ritenere che la comunione di vita spirituale e materiale tra le parti sia definitivamente ve- nuta meno e non possa essere più ricostruita.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , a Riesi (CL), il giorno Parte_1 Controparte_1
31/8/2001, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n.
33, parte II, serie A, anno 2001.
3. Con riguardo all'affidamento dei figli, deve rilevarsi che la figlia
[...]
è maggiorenne, sicchè nulla deve disporsi con riguardo alla stes- Per_6
sa; le figlie e invece, sono ancora mino- Persona_2 Persona_3
renni.
In assenza di elementi di segno contrario, possono trovare conferma le condizioni di cui all'ordinanza a verbale del 20.11.2024 ovvero l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con col- locamento presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale.
È noto che l'assegnazione della casa coniugale presuppone che il genitore assegnatario conviva con figli minorenni, o con prole maggiorenne ma non autonoma economicamente, rispetto ai quali è necessario tutelare il loro in- teresse a permanere nell'habitat domestico in cui sono cresciuti e dove hanno instaurato le proprie relazioni sociali.
Al riguardo è opportuno anche richiamare il recente orientamento della
Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “L'assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è eseguita nell'esclu- sivo interesse dei figli e risponde all'esigenza di conservare l'habitat do- mestico, quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in
- 6 - Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 932/2023
cui si manifesta la vita familiare. Questa assegnazione, all'evidenza, non ha più ragion d'essere se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione. Per questo motivo l'art. 337- sexies, comma 1, terzo periodo, c.c. stabilisce che il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare.” (Cass. civile sez. I,
11/07/2023, n.19602).
Ciò comporta che “anche in sede di revisione – come in qualsiasi altra se- de nella quale, come nel presente giudizio, sia in discussione il permanere delle condizioni che avevano giustificato l'originaria assegnazione – resta imprescindibile il requisito dell'affidamento di figli minori o della convi- venza con figli maggiorenni non autosufficienti” (cfr. Cass. n. 15367/2015, ma anche Cass. n. 10204/2019).
Per quanto attiene al diritto di visita, tenuto conto del sostanziale accordo raggiunto rispetto alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore in data 25.10.2023, può disporsi in conformità alla stessa che in mancanza di diverso accordo tra le parti il ricorrente potrà incontrare e tenere con sé le figlie minori per un periodo dieci giorni al mese durante le vacanze esti- ve portandole anche con sé in Belgio, nonché ad anni alterni dal 23 al 28 dicembre o dal 30 dicembre al 3 gennaio e, in aggiunta, qualora faccia rien- tro a Riesi nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 21,00 e due fine settimana al mese dalle ore 15,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica, nonché ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
Devono essere poi dichiarate inammissibili le domande relative
- 7 - Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 932/2023
all'apposizione di vincoli all'utilizzo della casa coniugale e quelle relative all'immobile adiacente alla casa coniugale di proprietà di entrambe le parti, essendo precluso il cumulo in un unico processo di domande soggette al- cune al nuovo rito unico in materia di famiglia e altre al rito ordinario (a parte le ipotesi espressamente previste).
4. Sulle richieste di natura economica, occorre premettere che a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un man- tenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello godu- to in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, im- ponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i geni- tori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sa- nitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predispo- sizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concor- so negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c.
(che richiama oggi l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma an- che dalla capacità di lavoro , professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddi- tuali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Quanto alla domanda relativa alla misura del contributo paterno al mante- nimento delle figlie, poiché non risulta variata la situazione reddituale - pa- trimoniale del ricorrente e non sono emersi elementi nuovi rispetto alla
- 8 - Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 932/2023
situazione che ha determinato le condizioni concordate dalle parti e recepi- te dal Tribunale in occasione della separazione, si ritiene congruo confer- mare l'assegno di mantenimento per le figlie nella misura di € 300,00 men-
CP (ripartito in misura uguale tra le figlie) da corrispondere alla resistente, entro il giorno cinque di ogni mese, somma annualmente rivalutabile se- condo gli indici Istat con decorrenza dalla separazione, cui si aggiunge il
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso nel Tribunale di
Caltanissetta.
A proposito dell'assegno unico, considerando che il ricorrente in sede di audizione ha manifestato la disponibilità a rinunciare alla propria quota e che la proposta conciliativa formulata dal Giudice non è stata accettata dal ricorrente solo con riguardo alle statuizioni sulla casa familiare, deve pre- vedersi che la resistente percepisca l'assegno in misura integrale.
5. Infine, devono essere dichiarate inammissibili le domande a contenuto restitutorio relative ai rapporti con lo stato belga non soltanto per quanto sopra rilevato in merito al cumulo in unico processo ma anche perché at- tengono ai rapporti con un soggetto terzo estraneo al giudizio.
6. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio e del sostanziale ac- cordo raggiunto dalle parti in merito alle principali questioni, possono es- sere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori ed il Pubblico Mini- stero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Riesi
- 9 - Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 932/2023
(CL), in data 31.8.2001 da , nato a [...] il Parte_1
16/3/1977, e , nata a [...] il [...], tra- Controparte_1
scritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2001, parte II, serie A, n. 33; dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori Persona_7
[..
e ad entrambi i genitori con collocamento pre- Persona_8
valente presso la madre;
assegna la casa coniugale alla resistente;
dispone che il ricorrente possa incontrare e tenere con sé le figlie minori secondo quanto indicato in parte motiva;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese in favore di la somma complessi- Controparte_1
va di € 300,00 per il mantenimento delle tre figlie, somma soggetta a riva- lutazione annuale secondo gli indici Istat a far data dalla sentenza di sepa- razione, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli secondo il Protocollo in uso nel Tribunale di Caltanissetta;
dispone che l'assegno unico sia percepito in misura integrale dalla resisten- te;
dichiara inammissibili le ulteriori domande;
compensa tra le parti le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del Tribu- nale di Caltanissetta in data 21.11.2025.
- 10 - Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 932/2023
Il Presidente
Il Giudice Estensore Marcello Testaquatra
ES CA
- 11 - Tribunale di Caltanissetta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marcello Testaquatra Presidente dott. Calogero Domenico Cammarata Giudice dott. ES CA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 932/2023 R.G., avente ad oggetto: cessazio- ne degli effetti civili del matrimonio promossa da
, nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Riesi, Via Roma n. C.F._1
97/99, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Sanfilippo (c.f.
pec: che lo rappre- CodiceFiscale_2 Email_1
senta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, nata a [...] il [...], (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Via C.F._3
Malta n. 61, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Giunta (c.f.
[...]
pec: che la C.F._4 Email_2
rappresenta e difende giusta procura in atti;
Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 932/2023
resistente
Con l'intervento del Parte_2
*******
Co note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
18.6.2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso per ciò che concerne la cessazione degli effetti civili del matrimo- nio e si è rimesso al Tribunale per ciò che concerne l'affidamento dei figli e le condizioni economiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c., depositato in data 12/6/2023,
[...]
ha agito in giudizio nei confronti di , dedu- Parte_3 Controparte_1
cendo: di avere contratto matrimonio concordatario con la predetta, a Riesi, il 31/8/2001; che dall'unione sono nate le figlie (il Persona_1
26/6/2003), (il 12/1/2011) e (il 12/2/2013); Persona_2 Persona_3
che, con sentenza n. 180/2022 del giorno 7/3/2022, il Tribunale di Calta- nissetta aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condi- zioni di cui agli accordi intervenuti tra i coniugi con “atto di trasformazio- ne della separazione personale dei coniugi da giudiziale a consensuale” del
7/1/2022; che, successivamente, non vi era stata riconciliazione.
Ha concluso, quindi, chiedendo all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “as- segnare la casa coniugale sita in Riesi (CL), Via Cairoli, 121, di proprietà esclusiva dell'odierno ricorrente, resterà assegnata alla moglie che la abi- terà esclusivamente con le figlie, con tutti i mobili e gli arredi, fino al
- 2 - Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 932/2023
compimento del diciottesimo anno di età della più piccola delle figlie
[...]
, senza terze persone, pena la proposizione di apposita Persona_4
denuncia e consegna chiavi in caso di mancato rispetto;
ordinare al sig.
il mantenimento nella misura di euro 300,00 per le figlie e Parte_1
50% ciascuno per le spese straordinarie;
disporre che unicamente la resi- stente dovrà corrispondere allo Stato Belga la somma Controparte_1
complessiva di euro 100,00 mensili a titolo di restituzione somme già per- cepite a titolo di assegni familiari, fino alla estinzione completa del debito.
La resistente, una volta completato l'intero pagamento, dovrà inviare al ricorrente la ricevuta di estinzione del debito;
dichiarare che l'assegno
CP_ unico erogato dall' spetti ai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Diversamente, nel caso in cui la sig.ra ne voglia per- Controparte_1
cepire l'intero, il corrispondente 50% del ricorrente verrà detratto dalla quota del mantenimento;
disporre che la resistente, in caso di riscossione per l'intero dell'assegno unico, dovrà sempre tenere informato il ricorren- te dell'avvenuto importo e incasso;
dichiarare che nell'abitazione ubicata accanto alla casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, nessuno possa entrarvi senza l'esplicito consenso di entrambi;
confermare
l'affidamento congiunto nelle misure che risultano stabilite nel provvedi- mento di separazione coniugale, ed in particolare, per quanto riguarda il diritto di visita (posto che la figlia maggiorenne resta li- Persona_1
bera di frequentare il padre come e quando lo riterrà opportuno): periodo estivo (dopo la chiusa delle scuole) da 10 a 20 giorni da concordare con la moglie;
il padre potrà portare con sé le figlie, tutte insieme o separata- mente, anche in Belgio per un periodo di 15 giorni, previo il loro consen-
- 3 - Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 932/2023
so, a condizione che provveda a prelevarle a Riesi e a ricondurle sempre nella stessa città alla fine della vacanza. Oppure, le figlie minori potranno raggiungere il padre in Belgio, nei periodi a lui spettante, anche mediante
l'ausilio del personale di volo. Sempre nel periodo estivo e per il numero di giorni sopra indicato, in caso di permanenza del padre a Riesi, le figlie potranno vederlo e stare con lui anche per il pernottamento, assumendosi il padre il compito di non ostacolare la loro vita di relazione – presso la casa dei nonni paterni o ove il padre dimori, quando si trova in sede per le vacanze. Lo stesso vale per le vacanze di Pasqua e Natale da trascorrere ad anni alternativamente e per cinque consecutivi con il padre durante le vacanze di Natale. Anche per le vacanze di natale il padre potrà portare le figlie in Belgio e con le stesse condizioni previste per il diritto di visita du- rante le vacanze estive, ovviamente per il periodo a lui spettante” (così, a pagg.
3-4 del ricorso).
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta del
19/9/2023, si è costituita in giudizio , la quale non si è Controparte_3
opposta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha contestato le richieste avversarie con specifico riferimento alla casa fa- miliare e alle condizioni relative all'accesso nell'immobile adiacente in comproprietà. Ha chiesto la conferma delle statuizioni della sentenza di se- parazione in merito all'affidamento condiviso delle minori e di essere auto- rizzata anche a rappresentare le figlie, in nome e per conto del ricorrente, posto che lo stesso vive in Belgio, la regolamentazione del diritto di visita del padre per le figlie minori, di aumentare l'assegno di mantenimento per ciascuna figlia nella misura di € 150,00 e ha contestato la richiesta del 50%
- 4 - Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 932/2023
degli assegni familiari.
Sentite le parti all'udienza del 27/9/2023 ed esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata per procedere all'audizione dei genitori della resistente essendo emerso che le figlie mi- nori erano di fatto collocate presso gli stessi dal momento che la resistente lavorava a Torino;
il Giudice relatore con ordinanza del 25/10/2023 ha quindi pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del- le minori e ha formulato una proposta conciliativa, accettata dalla resistente e non dal ricorrente.
La causa è stata rinviata per la decisione e, con ordinanza del 3/7/2024, è stata posta in decisione dinanzi al collegio, previo parere del pubblico mi- nistero.
Rimessa la causa sul ruolo per procedere all'ascolto della figlia minore e modificati i provvedimenti temporanei e urgenti Persona_5
con collocamento delle minori presso la madre, nelle more rientrata a Cal- tanissetta, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinan- za del 6.9.2025.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matri- monio è fondata e va accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970.
Invero, con sentenza n. 180/2022 del giorno 7/3/2022, passata in giudicato, il Tribunale di Caltanissetta ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, ed è pacifica la protrazione ininterrotta di tale regime, per un pe- riodo eccedente il prescritto termine annuale dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale. D'altra parte,
- 5 - Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 932/2023
il tempo trascorso e le difese delle parti consentono altresì di ritenere che la comunione di vita spirituale e materiale tra le parti sia definitivamente ve- nuta meno e non possa essere più ricostruita.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , a Riesi (CL), il giorno Parte_1 Controparte_1
31/8/2001, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n.
33, parte II, serie A, anno 2001.
3. Con riguardo all'affidamento dei figli, deve rilevarsi che la figlia
[...]
è maggiorenne, sicchè nulla deve disporsi con riguardo alla stes- Per_6
sa; le figlie e invece, sono ancora mino- Persona_2 Persona_3
renni.
In assenza di elementi di segno contrario, possono trovare conferma le condizioni di cui all'ordinanza a verbale del 20.11.2024 ovvero l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con col- locamento presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale.
È noto che l'assegnazione della casa coniugale presuppone che il genitore assegnatario conviva con figli minorenni, o con prole maggiorenne ma non autonoma economicamente, rispetto ai quali è necessario tutelare il loro in- teresse a permanere nell'habitat domestico in cui sono cresciuti e dove hanno instaurato le proprie relazioni sociali.
Al riguardo è opportuno anche richiamare il recente orientamento della
Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “L'assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è eseguita nell'esclu- sivo interesse dei figli e risponde all'esigenza di conservare l'habitat do- mestico, quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in
- 6 - Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 932/2023
cui si manifesta la vita familiare. Questa assegnazione, all'evidenza, non ha più ragion d'essere se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione. Per questo motivo l'art. 337- sexies, comma 1, terzo periodo, c.c. stabilisce che il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare.” (Cass. civile sez. I,
11/07/2023, n.19602).
Ciò comporta che “anche in sede di revisione – come in qualsiasi altra se- de nella quale, come nel presente giudizio, sia in discussione il permanere delle condizioni che avevano giustificato l'originaria assegnazione – resta imprescindibile il requisito dell'affidamento di figli minori o della convi- venza con figli maggiorenni non autosufficienti” (cfr. Cass. n. 15367/2015, ma anche Cass. n. 10204/2019).
Per quanto attiene al diritto di visita, tenuto conto del sostanziale accordo raggiunto rispetto alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore in data 25.10.2023, può disporsi in conformità alla stessa che in mancanza di diverso accordo tra le parti il ricorrente potrà incontrare e tenere con sé le figlie minori per un periodo dieci giorni al mese durante le vacanze esti- ve portandole anche con sé in Belgio, nonché ad anni alterni dal 23 al 28 dicembre o dal 30 dicembre al 3 gennaio e, in aggiunta, qualora faccia rien- tro a Riesi nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 21,00 e due fine settimana al mese dalle ore 15,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica, nonché ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
Devono essere poi dichiarate inammissibili le domande relative
- 7 - Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 932/2023
all'apposizione di vincoli all'utilizzo della casa coniugale e quelle relative all'immobile adiacente alla casa coniugale di proprietà di entrambe le parti, essendo precluso il cumulo in un unico processo di domande soggette al- cune al nuovo rito unico in materia di famiglia e altre al rito ordinario (a parte le ipotesi espressamente previste).
4. Sulle richieste di natura economica, occorre premettere che a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un man- tenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello godu- to in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, im- ponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i geni- tori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sa- nitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predispo- sizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concor- so negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c.
(che richiama oggi l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma an- che dalla capacità di lavoro , professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddi- tuali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Quanto alla domanda relativa alla misura del contributo paterno al mante- nimento delle figlie, poiché non risulta variata la situazione reddituale - pa- trimoniale del ricorrente e non sono emersi elementi nuovi rispetto alla
- 8 - Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 932/2023
situazione che ha determinato le condizioni concordate dalle parti e recepi- te dal Tribunale in occasione della separazione, si ritiene congruo confer- mare l'assegno di mantenimento per le figlie nella misura di € 300,00 men-
CP (ripartito in misura uguale tra le figlie) da corrispondere alla resistente, entro il giorno cinque di ogni mese, somma annualmente rivalutabile se- condo gli indici Istat con decorrenza dalla separazione, cui si aggiunge il
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso nel Tribunale di
Caltanissetta.
A proposito dell'assegno unico, considerando che il ricorrente in sede di audizione ha manifestato la disponibilità a rinunciare alla propria quota e che la proposta conciliativa formulata dal Giudice non è stata accettata dal ricorrente solo con riguardo alle statuizioni sulla casa familiare, deve pre- vedersi che la resistente percepisca l'assegno in misura integrale.
5. Infine, devono essere dichiarate inammissibili le domande a contenuto restitutorio relative ai rapporti con lo stato belga non soltanto per quanto sopra rilevato in merito al cumulo in unico processo ma anche perché at- tengono ai rapporti con un soggetto terzo estraneo al giudizio.
6. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio e del sostanziale ac- cordo raggiunto dalle parti in merito alle principali questioni, possono es- sere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori ed il Pubblico Mini- stero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Riesi
- 9 - Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 932/2023
(CL), in data 31.8.2001 da , nato a [...] il Parte_1
16/3/1977, e , nata a [...] il [...], tra- Controparte_1
scritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2001, parte II, serie A, n. 33; dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori Persona_7
[..
e ad entrambi i genitori con collocamento pre- Persona_8
valente presso la madre;
assegna la casa coniugale alla resistente;
dispone che il ricorrente possa incontrare e tenere con sé le figlie minori secondo quanto indicato in parte motiva;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese in favore di la somma complessi- Controparte_1
va di € 300,00 per il mantenimento delle tre figlie, somma soggetta a riva- lutazione annuale secondo gli indici Istat a far data dalla sentenza di sepa- razione, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli secondo il Protocollo in uso nel Tribunale di Caltanissetta;
dispone che l'assegno unico sia percepito in misura integrale dalla resisten- te;
dichiara inammissibili le ulteriori domande;
compensa tra le parti le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del Tribu- nale di Caltanissetta in data 21.11.2025.
- 10 - Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 932/2023
Il Presidente
Il Giudice Estensore Marcello Testaquatra
ES CA
- 11 - Tribunale di Caltanissetta