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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7911/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 7911/2019 avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”
TRA
(C.F. , in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Pietro Quinto, procuratore domiciliatario;
ATTORE contro
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Flascassovitti, procuratore domiciliatario;
CONVENUTO
Conclusioni come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 23/07/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 31/07/2019 il esponeva: - che con Parte_1
Determinazione n. 49 del 27/06/2007 il Le/3 affidava i servizi di igiene Controparte_2 urbana da realizzarsi nei Comuni di e Parabita alla ditta (d'ora innanzi Pt_1 Controparte_1
), quale aggiudicataria della gara bandita in precedenza;
- che in seguito alla proposizione di ricorso CP_1 da parte di altre ditte partecipanti alla stessa gara, il G.A. sospendeva l'aggiudicazione in favore della
, e successivamente, con sent. 4606/2007, il TAR annullava la stessa aggiudicazione;
- che nelle CP_1 more del gravame proposta dalla , il CdA del incaricava i sindaci di e CP_1 CP_2 Pt_1
Parabita di provvedere all'organizzazione, in autonomia, dei servizi di igiene urbana per sei mesi prorogabili per un anno;
- che il 26/09/2008 stipulava con il contratto avente ad oggetto l'appalto, CP_1 stabilendo la durata dell'affidamento per sei mesi a partire dal 01/05/2008 e prorogabile per un anno per un corrispettivo pari a € 533.300,09; - che con reiterate ordinanze contingibili e urgenti (sino a quella di Agosto
2012) veniva ordinato alla di provvedere, in via straordinaria e provvisoria, alla prosecuzione del CP_1 CP_ servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che la continuava a svolgere il servizio sino alla data del 31/12/2015; - che a seguito di gravi inadempienze contrattuali della , con Determinazione n. CP_1
346/22 del 16/06/2016 veniva incaricato il dott. per la quantificazione dei servizi non espletati a Per_1 partire dall'anno 2008, il quale rilevava un danno pari ad € 2.834.408,82 oltre IVA al 10%; - che gli oneri relativi ai servizi di igiene urbana non effettuati nel rispetto del progetto predisposto dalla ma CP_1 corrisposti dal erano pari a € 3.117.849,72; - che la ditta era responsabile per inadempimento ex Pt_1 art. 1218 c.c. e quindi tenuta al risarcimento dei danni.
Tanto premesso concludeva chiedendo: - accertarsi e dichiararsi il regolare adempimento del Pt_1 alla propria obbligazione;
- accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della;
- accertarsi e dichiararsi CP_1 che l'ammontare economico degli inadempimenti è pari a € 3.117.849,72; - accertarsi e dichiararsi che il credito del è pari a 3.117.849,72 e condannarsi la ditta al pagamento di detta somma. Con Pt_1 condanna di spese e competenze di lite. Con comparsa depositata in data 29.11.2019 si costitutiva a sua volta Controparte_1 rappresentando: - che aveva svolto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale di dall'01/10/2007 al momento della notifica della citazione, senza soluzione Pt_1 di continuità, in forza, dapprima, di quattro ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco del successivamente di due contratti validi stipulati con l' di successive proroghe disposte Pt_1 CP_4 con ordinanze contingibili e urgenti e, infine, dal 31/10/2012, in via di mero fatto;
- che aveva svolto regolarmente il rapporto contrattuale e che il non le aveva mai notificato alcuna sanzione o Pt_1 attivato la procedura di contestazione in contraddittorio di cui all'art. 20 del COS;
- che, a seguito del rigetto da parte del della richiesta di revisione del canone contrattuale, proponeva ricorso davanti al Pt_1
TAR di Lecce;
- che il 31/05/2016 il affidava ad un tecnico esterno l'incarico di verificare gli Pt_1 inadempimenti ma che, dopo la relazione del dott. non le contestava formalmente Per_1
l'esecuzione del servizio ma continuava a pagare i canoni contrattuali sino al gennaio 2018; - che solo il 22/07/2019 il notificava l'atto introduttivo del presente giudizio;
- che il era decaduto Pt_1 Pt_1 dal diritto di essere garantito per i disservizi e dal diritto di richiedere la diminuzione del prezzo o la restituzione della quota parte dei servizi non espletati;
- che i Responsabili del Settore Igiene Urbana del dal 2009 al 2015 dichiaravano tramite sei attestazioni che i servizi venivano svolti con diligenza Pt_1
e che la ditta non si era mai resa responsabile di gravi disagi o di sospensione nell'esecuzione del servizio stesso e non era mai contravvenuta alle norme contrattuali;
- che le stime relative ai costi/ricavi da raccolta differenziata contenute nel PTE si erano rivelate errate, eccessive e sproporzionate rispetto alla quantità reale di materiale raccolto e che tale errore le aveva causato mancati ricavi pari alla somma di €
1.187.743,70; - che sussisteva indebito arricchimento del con riferimento all'utilizzo di mezzi Pt_1 dei quali le veniva chiesta la restituzione delle quote di ammortamento;
- che vi erano i presupposti per una condanna per lite temeraria.
Tanto premesso concludeva chiedendo in via preliminare: - accogliersi l'eccezione di decadenza e prescrizione del diritto fatto valere dal nel merito: - accertarsi e dichiararsi lo svolgimento Pt_1 regolare del servizio svolto presso il dal 1/10/2007 al 8/01/2018; in via riconvenzionale: - Pt_1 accertarsi e dichiararsi l'erroneità delle previsioni di raccolta differenziata indicate negli atti di gara e fatte proprie dal nonché il conseguente danno da lei sopportato in termini di minori ricavi e, per Pt_1
l'effetto, condannarsi il alla refusione della somma di € 1.187.743,70, oltre interessi legali dal
Pt_1 dovuto al soddisfo anche, in via subordinata, a titolo di indebito arricchimento;
- in via subordinata rispetto all'accoglimento della domanda di restituzione della quota a titolo di ammortamento mezzi, accertarsi e dichiararsi che decorsi i 5 anni di servizio i mezzi erano divenuti di sua proprietà e condannarsi il
Pt_1 al pagamento della somma di € 1.324.890,00 oltre IVA anche, in via subordinata, a titolo di indebito arricchimento;
- accertarsi e dichiararsi la responsabilità aggravata del e, per l'effetto,
Pt_1 condannarsi il per lite temeraria. Con condanna di spese e compensi di lite.
Pt_1
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale, interrogatorio formale del dott. (legale Tes_1 rappresentante della società ) e del sindaco ed esame dei testi CP_1 Controparte_5 Tes_2
(dipendente della ), (dipendente del ,
[...] CP_1 Tes_3 Parte_1 Testimone_4
(dipendente della ), (dipendente della ), (dipendente CP_1 Testimone_5 CP_1 Testimone_6 del , (dipendente del , (commissario capo Pt_1 Testimone_7 Pt_1 Testimone_8 della polizia municipale), (dipendente del . Testimone_9 Pt_1
Con sentenza n. 14/2021 del Tribunale di Lecce veniva dichiarato il fallimento della società
[...]
Controparte_1
All'udienza del 27/04/2021 il giudizio veniva interrotto per poi essere riassunto il 24/06/2021. All'udienza del 23/07/2024, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**** **** ****
IMPROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO Preliminarmente deve accogliersi la questione di improcedibilità rilevata da parte convenuta all'udienza del 05/05/2022 a seguito dell'intervenuto fallimento della nelle more del Controparte_1 giudizio.
Per quanto disposto dagli artt. 52 e 95 l. fall., il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, per cui ogni credito deve essere accertato esclusivamente attraverso il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo dopo la chiusura del fallimento per agire esecutivamente nei confronti del debitore una volta che questi sia ritornato “in bonis”. La ratio di tale normativa è la tutela del principio della par condicio creditorum, in quanto la dichiarazione di fallimento apre il concorso di tutti i creditori sul patrimonio del fallito, sicché un creditore per poter partecipare al concorso deve sottoporre il suo credito a verifica attraverso l'ammissione al passivo in modo da consentirsi il contraddittorio tra tutti i creditori. Sicché una volta intervenuta la sentenza di fallimento, la domanda del creditore “in bonis” deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile nel giudizio di cognizione ordinaria e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore (Cass. civ. SS.UU. 23077/2004; Cass civ. 28481/2005; Trib. Catanzaro n. 1561/2023; Trib. Bari 3181/2023).
Nel caso di specie, il chiede accertarsi l'inadempimento contrattuale della e il Pt_1 CP_1 conseguente risarcimento del danno, ritenendo di vantare un credito nei confronti della ditta fallita. Nel ricorso per riassunzione, tuttavia, il ha rappresentato esclusivamente l'interesse alla riassunzione Pt_1 del processo richiamando le domande già proposte con il ricorso originale e non facendo alcun espresso riferimento alla volontà di utilizzare il titolo nell'ipotesi in cui la società fallita torni in bonis.
Pertanto, sulla base delle regole prima esposte, essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento in pendenza del giudizio di accertamento del diritto al risarcimento del danno, la domanda avanzata dal nei confronti del è improcedibile. Parte_1 Controparte_1
Per lo stesso motivo, anche la seconda domanda riconvenzionale proposta dal
[...] elativa alla restituzione della quota a tiolo di ammortamento mezzi e alla condanna Controparte_1 del al pagamento della somma di € 1.324.890,00 deve essere dichiarata improcedibile essendo Pt_1 essa subordinata all'accoglimento della domanda di parte attrice.
Al contrario, la domanda di risarcimento del danno proposta dal nei confronti del CP_1
è procedibile davanti a questo giudice nelle forme della cognizione ordinaria (cfr. Parte_1
Cass. Civ. SS.UU. n. 23077/2004).
RISARCIMENTO DEL DANNO PER TO UA
Parte convenuta, in via riconvenzionale, lamenta l'erroneità delle previsioni di raccolta differenziata indicate negli atti di gara e fatte proprie dal le quali le hanno causato un ingente danno Pt_1 sopportato in termini di minori ricavi.
In particolare, la ditta rileva che la raccolta differenziata si è attestata su una media annuale del 16,86 % laddove il aveva indicato nel 36% la misura dei rifiuti che la cittadinanza di era in grado Pt_1 Pt_1 differenziare. Tuttavia, la nel formulare la propria proposta, tenendo conto della percentuale CP_1 indicata dal ha offerto un canone contrattuale molto basso in proporzione ai ricavi stimati da Pt_1
RD. Inoltre, parte convenuta rileva, quale ulteriore conseguenza dell'errore del che le maggiori Pt_1 tonnellate di differenziata comportano una stima di minori tonnellate di indifferenziata, quindi minori costi di smaltimento che dovevano essere rimborsati dal Pt_1
Orbene, principio fondamentale del diritto civile posto alla base di ogni rapporto obbligatorio è il principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175-1375 c.c., il quale connota l'esecuzione del contratto dalla sua costituzione sino alla sua estinzione ed orienta le parti nello svolgimento del rapporto obbligatorio. In particolare, la buona fede, quale regola di condotta ed espressione del dovere di solidarietà ex art. 2 Cost, impone a ciascuna parte del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, al di là degli specifici obblighi previsti dal contratto ovvero dalla legge. Il rispetto di tale obbligo, quindi, comporta una collaborazione continua tra le parti nei limiti in cui ciò non comporti un eccessivo sacrificio dei rispettivi interessi. Espressione del principio di buona fede e correttezza è l'art. 1227 c.c., ai sensi del quale il risarcimento non
è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Tale norma consente al debitore di non sopportare le conseguenze dell'illecito quando esse siano causate dalla condotta del creditore con la quale si generino danni o si aggravino danni già prodotti. L'art. 1227, co. 2 c.c., escludendo il risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (cfr. Cass. civ. n. 22352/2021).
Nel caso di specie, la stima di R.D. indicata dal negli atti di gara non poteva essere un dato certo Pt_1 ma piuttosto un dato variabile, dipendendo esso dal comportamento dei cittadini e da quanto essi riuscivano a differenziare. Pertanto, concluso il primo anno la ditta avrebbe potuto chiedere al una Pt_1 rivisitazione del costo del servizio in ragione della percentuale di R.D. effettivamente accertata, e ciò nella logica del principio di buona fede che deve governare il rapporto contrattuale durante tutta la sua esecuzione anche al fine di evitare controversie o insoddisfazioni reciproche.
Il danno subito dalla sarebbe stato evitabile se la stessa avesse portato subito a conoscenza il CP_1 della non corrispondenza dei dati contenuti negli atti di gara e di quanto effettivamente accertato Pt_1 in sede di esecuzione del contratto.
Pertanto, il danno che lamenta la , essendo un danno evitabile, non è risarcibile. CP_1
CONDANNA PER LITE TEMERARIA
In merito alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c svolta dalla ei confronti del CP_1 [...]
, il riconoscimento di tale responsabilità richiede la mala fede o la colpa grave della parte Parte_1 soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado di diligenza che consente di riconoscere l'infondatezza o l'inammissibilità della domanda o del resistere in giudizio.
Nel caso di specie, si ritiene che non sia stata provata adeguatamente la mala fede o la colpa grave del
, pertanto la domanda deve essere rigettata per mancanza di prova. Parte_1
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente decidendo in ordine alla domanda proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità della domanda del Parte_1
- Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal Controparte_1
- Rigetta la domanda riconvenzionale di condanna per lite temeraria
- Spese di lite compensate
Lecce, 17/03/2025
Il Giudice
Agnese DI BATTISTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 7911/2019 avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”
TRA
(C.F. , in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Pietro Quinto, procuratore domiciliatario;
ATTORE contro
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Flascassovitti, procuratore domiciliatario;
CONVENUTO
Conclusioni come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 23/07/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 31/07/2019 il esponeva: - che con Parte_1
Determinazione n. 49 del 27/06/2007 il Le/3 affidava i servizi di igiene Controparte_2 urbana da realizzarsi nei Comuni di e Parabita alla ditta (d'ora innanzi Pt_1 Controparte_1
), quale aggiudicataria della gara bandita in precedenza;
- che in seguito alla proposizione di ricorso CP_1 da parte di altre ditte partecipanti alla stessa gara, il G.A. sospendeva l'aggiudicazione in favore della
, e successivamente, con sent. 4606/2007, il TAR annullava la stessa aggiudicazione;
- che nelle CP_1 more del gravame proposta dalla , il CdA del incaricava i sindaci di e CP_1 CP_2 Pt_1
Parabita di provvedere all'organizzazione, in autonomia, dei servizi di igiene urbana per sei mesi prorogabili per un anno;
- che il 26/09/2008 stipulava con il contratto avente ad oggetto l'appalto, CP_1 stabilendo la durata dell'affidamento per sei mesi a partire dal 01/05/2008 e prorogabile per un anno per un corrispettivo pari a € 533.300,09; - che con reiterate ordinanze contingibili e urgenti (sino a quella di Agosto
2012) veniva ordinato alla di provvedere, in via straordinaria e provvisoria, alla prosecuzione del CP_1 CP_ servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che la continuava a svolgere il servizio sino alla data del 31/12/2015; - che a seguito di gravi inadempienze contrattuali della , con Determinazione n. CP_1
346/22 del 16/06/2016 veniva incaricato il dott. per la quantificazione dei servizi non espletati a Per_1 partire dall'anno 2008, il quale rilevava un danno pari ad € 2.834.408,82 oltre IVA al 10%; - che gli oneri relativi ai servizi di igiene urbana non effettuati nel rispetto del progetto predisposto dalla ma CP_1 corrisposti dal erano pari a € 3.117.849,72; - che la ditta era responsabile per inadempimento ex Pt_1 art. 1218 c.c. e quindi tenuta al risarcimento dei danni.
Tanto premesso concludeva chiedendo: - accertarsi e dichiararsi il regolare adempimento del Pt_1 alla propria obbligazione;
- accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della;
- accertarsi e dichiararsi CP_1 che l'ammontare economico degli inadempimenti è pari a € 3.117.849,72; - accertarsi e dichiararsi che il credito del è pari a 3.117.849,72 e condannarsi la ditta al pagamento di detta somma. Con Pt_1 condanna di spese e competenze di lite. Con comparsa depositata in data 29.11.2019 si costitutiva a sua volta Controparte_1 rappresentando: - che aveva svolto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale di dall'01/10/2007 al momento della notifica della citazione, senza soluzione Pt_1 di continuità, in forza, dapprima, di quattro ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco del successivamente di due contratti validi stipulati con l' di successive proroghe disposte Pt_1 CP_4 con ordinanze contingibili e urgenti e, infine, dal 31/10/2012, in via di mero fatto;
- che aveva svolto regolarmente il rapporto contrattuale e che il non le aveva mai notificato alcuna sanzione o Pt_1 attivato la procedura di contestazione in contraddittorio di cui all'art. 20 del COS;
- che, a seguito del rigetto da parte del della richiesta di revisione del canone contrattuale, proponeva ricorso davanti al Pt_1
TAR di Lecce;
- che il 31/05/2016 il affidava ad un tecnico esterno l'incarico di verificare gli Pt_1 inadempimenti ma che, dopo la relazione del dott. non le contestava formalmente Per_1
l'esecuzione del servizio ma continuava a pagare i canoni contrattuali sino al gennaio 2018; - che solo il 22/07/2019 il notificava l'atto introduttivo del presente giudizio;
- che il era decaduto Pt_1 Pt_1 dal diritto di essere garantito per i disservizi e dal diritto di richiedere la diminuzione del prezzo o la restituzione della quota parte dei servizi non espletati;
- che i Responsabili del Settore Igiene Urbana del dal 2009 al 2015 dichiaravano tramite sei attestazioni che i servizi venivano svolti con diligenza Pt_1
e che la ditta non si era mai resa responsabile di gravi disagi o di sospensione nell'esecuzione del servizio stesso e non era mai contravvenuta alle norme contrattuali;
- che le stime relative ai costi/ricavi da raccolta differenziata contenute nel PTE si erano rivelate errate, eccessive e sproporzionate rispetto alla quantità reale di materiale raccolto e che tale errore le aveva causato mancati ricavi pari alla somma di €
1.187.743,70; - che sussisteva indebito arricchimento del con riferimento all'utilizzo di mezzi Pt_1 dei quali le veniva chiesta la restituzione delle quote di ammortamento;
- che vi erano i presupposti per una condanna per lite temeraria.
Tanto premesso concludeva chiedendo in via preliminare: - accogliersi l'eccezione di decadenza e prescrizione del diritto fatto valere dal nel merito: - accertarsi e dichiararsi lo svolgimento Pt_1 regolare del servizio svolto presso il dal 1/10/2007 al 8/01/2018; in via riconvenzionale: - Pt_1 accertarsi e dichiararsi l'erroneità delle previsioni di raccolta differenziata indicate negli atti di gara e fatte proprie dal nonché il conseguente danno da lei sopportato in termini di minori ricavi e, per Pt_1
l'effetto, condannarsi il alla refusione della somma di € 1.187.743,70, oltre interessi legali dal
Pt_1 dovuto al soddisfo anche, in via subordinata, a titolo di indebito arricchimento;
- in via subordinata rispetto all'accoglimento della domanda di restituzione della quota a titolo di ammortamento mezzi, accertarsi e dichiararsi che decorsi i 5 anni di servizio i mezzi erano divenuti di sua proprietà e condannarsi il
Pt_1 al pagamento della somma di € 1.324.890,00 oltre IVA anche, in via subordinata, a titolo di indebito arricchimento;
- accertarsi e dichiararsi la responsabilità aggravata del e, per l'effetto,
Pt_1 condannarsi il per lite temeraria. Con condanna di spese e compensi di lite.
Pt_1
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale, interrogatorio formale del dott. (legale Tes_1 rappresentante della società ) e del sindaco ed esame dei testi CP_1 Controparte_5 Tes_2
(dipendente della ), (dipendente del ,
[...] CP_1 Tes_3 Parte_1 Testimone_4
(dipendente della ), (dipendente della ), (dipendente CP_1 Testimone_5 CP_1 Testimone_6 del , (dipendente del , (commissario capo Pt_1 Testimone_7 Pt_1 Testimone_8 della polizia municipale), (dipendente del . Testimone_9 Pt_1
Con sentenza n. 14/2021 del Tribunale di Lecce veniva dichiarato il fallimento della società
[...]
Controparte_1
All'udienza del 27/04/2021 il giudizio veniva interrotto per poi essere riassunto il 24/06/2021. All'udienza del 23/07/2024, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**** **** ****
IMPROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO Preliminarmente deve accogliersi la questione di improcedibilità rilevata da parte convenuta all'udienza del 05/05/2022 a seguito dell'intervenuto fallimento della nelle more del Controparte_1 giudizio.
Per quanto disposto dagli artt. 52 e 95 l. fall., il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, per cui ogni credito deve essere accertato esclusivamente attraverso il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo dopo la chiusura del fallimento per agire esecutivamente nei confronti del debitore una volta che questi sia ritornato “in bonis”. La ratio di tale normativa è la tutela del principio della par condicio creditorum, in quanto la dichiarazione di fallimento apre il concorso di tutti i creditori sul patrimonio del fallito, sicché un creditore per poter partecipare al concorso deve sottoporre il suo credito a verifica attraverso l'ammissione al passivo in modo da consentirsi il contraddittorio tra tutti i creditori. Sicché una volta intervenuta la sentenza di fallimento, la domanda del creditore “in bonis” deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile nel giudizio di cognizione ordinaria e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore (Cass. civ. SS.UU. 23077/2004; Cass civ. 28481/2005; Trib. Catanzaro n. 1561/2023; Trib. Bari 3181/2023).
Nel caso di specie, il chiede accertarsi l'inadempimento contrattuale della e il Pt_1 CP_1 conseguente risarcimento del danno, ritenendo di vantare un credito nei confronti della ditta fallita. Nel ricorso per riassunzione, tuttavia, il ha rappresentato esclusivamente l'interesse alla riassunzione Pt_1 del processo richiamando le domande già proposte con il ricorso originale e non facendo alcun espresso riferimento alla volontà di utilizzare il titolo nell'ipotesi in cui la società fallita torni in bonis.
Pertanto, sulla base delle regole prima esposte, essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento in pendenza del giudizio di accertamento del diritto al risarcimento del danno, la domanda avanzata dal nei confronti del è improcedibile. Parte_1 Controparte_1
Per lo stesso motivo, anche la seconda domanda riconvenzionale proposta dal
[...] elativa alla restituzione della quota a tiolo di ammortamento mezzi e alla condanna Controparte_1 del al pagamento della somma di € 1.324.890,00 deve essere dichiarata improcedibile essendo Pt_1 essa subordinata all'accoglimento della domanda di parte attrice.
Al contrario, la domanda di risarcimento del danno proposta dal nei confronti del CP_1
è procedibile davanti a questo giudice nelle forme della cognizione ordinaria (cfr. Parte_1
Cass. Civ. SS.UU. n. 23077/2004).
RISARCIMENTO DEL DANNO PER TO UA
Parte convenuta, in via riconvenzionale, lamenta l'erroneità delle previsioni di raccolta differenziata indicate negli atti di gara e fatte proprie dal le quali le hanno causato un ingente danno Pt_1 sopportato in termini di minori ricavi.
In particolare, la ditta rileva che la raccolta differenziata si è attestata su una media annuale del 16,86 % laddove il aveva indicato nel 36% la misura dei rifiuti che la cittadinanza di era in grado Pt_1 Pt_1 differenziare. Tuttavia, la nel formulare la propria proposta, tenendo conto della percentuale CP_1 indicata dal ha offerto un canone contrattuale molto basso in proporzione ai ricavi stimati da Pt_1
RD. Inoltre, parte convenuta rileva, quale ulteriore conseguenza dell'errore del che le maggiori Pt_1 tonnellate di differenziata comportano una stima di minori tonnellate di indifferenziata, quindi minori costi di smaltimento che dovevano essere rimborsati dal Pt_1
Orbene, principio fondamentale del diritto civile posto alla base di ogni rapporto obbligatorio è il principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175-1375 c.c., il quale connota l'esecuzione del contratto dalla sua costituzione sino alla sua estinzione ed orienta le parti nello svolgimento del rapporto obbligatorio. In particolare, la buona fede, quale regola di condotta ed espressione del dovere di solidarietà ex art. 2 Cost, impone a ciascuna parte del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, al di là degli specifici obblighi previsti dal contratto ovvero dalla legge. Il rispetto di tale obbligo, quindi, comporta una collaborazione continua tra le parti nei limiti in cui ciò non comporti un eccessivo sacrificio dei rispettivi interessi. Espressione del principio di buona fede e correttezza è l'art. 1227 c.c., ai sensi del quale il risarcimento non
è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Tale norma consente al debitore di non sopportare le conseguenze dell'illecito quando esse siano causate dalla condotta del creditore con la quale si generino danni o si aggravino danni già prodotti. L'art. 1227, co. 2 c.c., escludendo il risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (cfr. Cass. civ. n. 22352/2021).
Nel caso di specie, la stima di R.D. indicata dal negli atti di gara non poteva essere un dato certo Pt_1 ma piuttosto un dato variabile, dipendendo esso dal comportamento dei cittadini e da quanto essi riuscivano a differenziare. Pertanto, concluso il primo anno la ditta avrebbe potuto chiedere al una Pt_1 rivisitazione del costo del servizio in ragione della percentuale di R.D. effettivamente accertata, e ciò nella logica del principio di buona fede che deve governare il rapporto contrattuale durante tutta la sua esecuzione anche al fine di evitare controversie o insoddisfazioni reciproche.
Il danno subito dalla sarebbe stato evitabile se la stessa avesse portato subito a conoscenza il CP_1 della non corrispondenza dei dati contenuti negli atti di gara e di quanto effettivamente accertato Pt_1 in sede di esecuzione del contratto.
Pertanto, il danno che lamenta la , essendo un danno evitabile, non è risarcibile. CP_1
CONDANNA PER LITE TEMERARIA
In merito alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c svolta dalla ei confronti del CP_1 [...]
, il riconoscimento di tale responsabilità richiede la mala fede o la colpa grave della parte Parte_1 soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado di diligenza che consente di riconoscere l'infondatezza o l'inammissibilità della domanda o del resistere in giudizio.
Nel caso di specie, si ritiene che non sia stata provata adeguatamente la mala fede o la colpa grave del
, pertanto la domanda deve essere rigettata per mancanza di prova. Parte_1
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente decidendo in ordine alla domanda proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità della domanda del Parte_1
- Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal Controparte_1
- Rigetta la domanda riconvenzionale di condanna per lite temeraria
- Spese di lite compensate
Lecce, 17/03/2025
Il Giudice
Agnese DI BATTISTA