Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4329 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, entrambi rappresentati dall'avv. Gianpiero Geusa, come C.F._2 da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento.
Per l'udienza del 9/12/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 16/10/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in San Cesario di Lecce (LE) il 4/09/2021 e che dalla loro unione sono nati due figli: , di anni 14 e di anni 13; Persona_1 Per_2
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con provvedimento del
Tribunale di Lecce del 21/12/2022;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
1
a) i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso la madre con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé i giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 21,00 e, a settimane alterne, il Sabato e la Domenica;
per le vacanze natalizie e pasquali degli stessi, i genitori terranno i figli seguendo il criterio dell'alternanza, mentre le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate tra i coniugi secondo le esigenze di entrambi;
b) la casa familiare sita a San Cesario di Lecce alla Via Croce di Lecce 8, primo piano, in esclusiva proprietà del sig. viene assegnata allo stesso;
Parte_1 la sig.ra ha già provveduto a trasferire la propria Controparte_1 residenza in altra abitazione sita in Copertino alla Via Regina Isabella;
c) il Sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento dei figli la complessiva somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi); somma questa che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla pubblicazione della Sentenza di scioglimento del matrimonio, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, mentre, nelle more del presente giudizio, esso , continuerà Pt_1
a corrispondere quanto concordato ed omologato in Separazione;
la sig.ra rinuncia alla corresponsione dell'assegno di Controparte_1 mantenimento in suo favore precisando che la stessa non avanzerà in seguito domanda di contributo al proprio mantenimento;
resta ancora inteso che i sigg.ri e hanno già provveduto a disciplinare ogni Pt_1 CP_1 loro rapporto economico e dichiarano che non hanno più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
d) il Sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra relative ai figli Pt_1 secondo le “Linee Guida” approvate dal Tribunale di Lecce in base al siglato
Protocollo d'Intesa.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
2 È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso è stata omologata la separazione fra i coniugi ed erano decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Pt_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Controparte_1 provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Cesario di Lecce (LE) il 4/09/2021 da , trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 6, Parte I, Serie, anno 2021, alle condizioni di cui in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13/01/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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