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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 26/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 854/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 854/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. FABIO Parte_1 C.F._1
PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'avv. FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI GIAN LU LI (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._4
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3 C.F._5
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI GIULIA CASOLA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._6
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_4 C.F._7
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO
[...] (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._8
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. FABIO CP_3 C.F._9
PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4 C.F._10
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
VALENTINA GORGOGLIONE (c.f. ), rappresentata e C.F._11 difesa dall'avv. FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO
PULITI (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_5 C.F._12
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO
[...]
(c.f. ), rappresentata e Controparte_6 C.F._13 difesa dall'avv. FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO
PULITI
VALENTINA MARIANGELONI (c.f. ), rappresentata e C.F._14 difesa dall'avv. FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO
PULITI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_7 C.F._15
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
[...] (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_8 C.F._16
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_9 C.F._17 dall'avv. FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_5 C.F._18 dall'avv. FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_6 C.F._19
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_10 C.F._20
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_7 C.F._21
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CP_11 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.
[...] C.F._22
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI ALICE SALATINO (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._23
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_8 C.F._24
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_12 C.F._25
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
2 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_13 C.F._26
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. FABIO CP_14 C.F._27
PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_15 C.F._28
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
[...]
(c.f. , rappresentata e difesa Controparte_16 C.F._29 dall'avv. FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_17 C.F._30
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_18 C.F._31 dall'avv. FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
(c.f. ), rappresentata e difesa CP_19 C.F._32 dall'avv. FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_20 C.F._33
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
FRANCESCO (c.f. ), rappresentata e difesa CP_21 C.F._34 dall'avv. FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_9 C.F._35
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
RICORRENTI nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_22 P.IVA_1 dall'avv. FAUSTO FALORNI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FAUSTO FALORNI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 3.8.2024, gli odierni ricorrenti in epigrafe ricorrono nei confronti di , esponendo che Controparte_22
3 sono e/o sono stati medici convenzionati che hanno prestato il servizio di
Guardia Medica nell'ambito territoriale della Controparte_22
assicurando il servizio di continuità assistenziale secondo l'organizzazione da questa determinata con delibere del Direttore generale dell'Ente; che l'art. 8 del suddetto Accordo, rubricato “Trattamento economico aggiuntivo”, ha riconosciuto ai medici di Continuità Assistenziale, a decorrere dal 1.7.2003, un'indennità aggiuntiva di € 1,50 in busta paga per ogni ora di servizio effettivo prestato;
che in data 14.6.2018 è stata adottata la delibera per la richiesta ai ricorrenti di restituzione delle somme ricevute. Chiede, pertanto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a trattenere e non restituire le somme tutte loro erogate dalla con precipuo riferimento Controparte_22
all'indennità aggiuntiva di € 1,50 per ogni ora di servizio effettivo prestata.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente Controparte_22
chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, rilevando che con l'accordo aziendale del 2018 – recepito con delibera del Direttore Generale dell'
[...]
n. 117 del 7.2.2018 – l'indennità aggiuntiva per cui è Parte_10
causa venne eliminata, con decorrenza dall'1.3.2018; che con delibera del
Direttore Generale n. 621 del 14.6.2018 veniva dato mandato al Direttore dell' di avviare con ogni urgenza le procedure per la Parte_11
messa in mora e per il recupero delle somme indebitamente percepite dai medici di Continuità assistenziale a titolo di Trattamento economico e, cioè, a titolo di indennità aggiuntiva di 1,50 €/ora, prevista all'art. 8 dell'accordo aziendale per i medici di continuità assistenziale del 2004; che con lettere raccomandate in data
22.6.2018 l' metteva in mora tutti i medici che avevano svolto il servizio CP_22
di continuità assistenziale dal maggio 2008 al febbraio 2018, richiedendo la restituzione di quanto percepito a titolo di indennità aggiuntiva oraria.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
4 Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Orbene, l'indennità aggiuntiva per cui è causa era stata inizialmente riconosciuta dall'accordo aziendale del 2004 per i medici di continuità assistenziale convenzionata, recepito con deliberazione del Direttore Generale dell di Arezzo n. 506 del 19 luglio 2004. Specificamente, Parte_12
l'articolo 8 di detto accordo prevedeva, come "Trattamento economico aggiuntivo", l'erogazione ai medici di continuità aziendale di un'indennità aggiuntiva di € 1,50 lordi per ogni ora di servizio effettivo, con decorrenza dal 1 luglio 2003. Successivamente, tale indennità fu confermata nell'ambito del successivo accordo aziendale, recepito con delibera del Direttore Generale dell di Arezzo del 17 settembre 2012, in forza della Parte_12 Pt_13
"Disposizione finale e di rinvio".
Solo nel 2018, con deliberazione n. 621 del 14.6.2018, l' “ha CP_22
ritenuto illegittima e, quindi, non dovuta l'indennità aggiuntiva di Euro 1,50 per ogni ora di servizio prestata prevista dagli Accordi Aziendali per i medici di
Continuità assistenziale, approvati con deliberazioni n. 506/2004 e n. 468/2012, da intendersi dunque invalidi in parte qua”.
La ragione di tale asserita illegittimità deriverebbe dal fatto che:
“l'erogazione della suddetta indennità aggiuntiva, non essendo stata ancorata dalle parti che hanno sottoscritto gli accordi allo svolgimento di alcun compito aggiuntivo ed ulteriore rispetto a quanto previsto dalla contrattazione nazionale
e regionale, né alla partecipazione a specifici progetti finalizzati al perseguimento di obiettivi di esito o di processo, si è concretizzata di fatto in un incremento dell'onorario professionale orario previsto dall'art. 72, comma 1, dell'ACN/2005 e ss.mm., riservato al livello contrattuale nazionale, con conseguente invalidità in parte qua dei predetti accordi aziendali approvati con deliberazione n. 506/2004 e n. 468/2012”.
Ciò premesso, ritiene il giudicante che le somme richieste non debbano essere restituite.
In particolare, ritiene di aderire all'orientamento della Corte costituzionale che si è recentemente espressa con la sentenza n. 8/2023 del 27.1.2023, con la
5 quale ha tratteggiato un modello generale di tutela dell'affidamento legittimo basato sull'articolo 1337 c.c. Questo modello, sostiene la Corte riferendosi anche a precedenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, deve essere applicato a seconda delle situazioni specifiche e dei conflitti, valorizzando la relazione tra le parti e le circostanze concrete del caso.
Nella sentenza si sottolinea come la giurisprudenza italiana riconosce e tutela l'affidamento legittimo nei confronti dei provvedimenti amministrativi e delle informazioni fornite da professionisti. La pubblica amministrazione, emettendo provvedimenti, crea fiducia nei cittadini riguardo alla loro legittimità e correttezza.
La CEDU ha evidenziato come l'affidamento legittimo si applichi anche alla spettanza di prestazioni indebite. Questo tipo di affidamento non si basa solo sull'apparenza di un titolo legale, ma anche sulla natura della relazione tra il soggetto erogante e il ricevente e sulle circostanze concrete della situazione. Ad esempio, la buona fede del ricevente, la regolarità e la durata delle erogazioni, la spontaneità dell'attribuzione e l'assenza di errori evidenti o clausole di riserva di ripetizione sono elementi cruciali per determinare l'affidamento legittimo.
In sintesi, gli elementi valutati dalla buona fede oggettiva nel diritto italiano e quelli considerati dalla giurisprudenza della CEDU per riconoscere un affidamento legittimo, sostiene la Corte costituzionale, sono sostanzialmente consonanti.
Entrambi tengono conto della relazione tra le parti, del tipo e della durata delle prestazioni e della buona fede del beneficiario. Questo conferma che l'interesse protetto dalla CEDU è in linea con i criteri di buona fede oggettiva del diritto italiano, offrendo una solida base per la tutela dell'affidamento legittimo, soprattutto in contesti in cui prestazioni indebite sono state erogate da enti pubblici senza contestazioni e senza errori evidenti.
Trattando l'argomento più nello specifico, con la sentenza della Sez. I CP_2 della Corte EDU, 11 febbraio 2021, n. 4893/2013, contro , si è Pt_14
affermato che non è ripetibile l'emolumento – avente carattere retributivo non occasionale – corrisposto da una pubblica amministrazione in modo costante e
6 duraturo e senza riserve ad un lavoratore in buona fede, in quanto si è ingenerato il legittimo affidamento nello stesso sulla spettanza delle somme, sicché la loro ripetizione (benché dovuta ai sensi delle diposizioni nazionali, essendo stato indebitamente corrisposto) comporterebbe la violazione dell'articolo 1 del
Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione.
In sintesi, la Corte indica una serie di condizioni la cui ricorrenza dà ragione dell'irripetibilità delle somme non dovute corrisposte dall'amministrazione, quale che sia il quadro normativo nazionale di riferimento in ordine al carattere indebito o meno dell'attribuzione.
Esse si identificano nelle seguenti: “a) il pagamento di un assegno deve essere effettuato a seguito di una richiesta del beneficiario che agisce in buona fede […] o, in assenza di tale richiesta, dalle autorità che procedono spontaneamente;
b) il versamento in questione deve essere effettuato da un ente pubblico, amministrazione centrale dello Stato o altro ente pubblico, sulla base di una decisione presa al termine di un processo amministrativo e presumibilmente corretta […]; c) deve essere basato su una disposizione legale, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione deve essere percepita dal beneficiario come la “fonte” del pagamento […], e anche identificabile nel suo importo;
d) è escluso il pagamento manifestamente privo di titolo o basato su semplici errori di calcolo;
tali errori possono essere rilevati dal beneficiario, eventualmente ricorrendo ad un esperto;
e) deve essere eseguito per un periodo sufficientemente lungo da far sorgere una ragionevole convinzione che sia definitivo e stabile […]; l'assegno versato non deve essere riconducibile ad un'attività professionale una tantum e “isolata” ma deve essere collegato all'attività ordinaria;
f) infine, il pagamento in questione non deve essere stato effettuato con menzione di una riserva di ripetizione”.
Nel caso di specie ricorrono gli elementi sopra menzionati individuati dalla CEDU: a) l'indennità è stata erogata spontaneamente dall'Amministrazione ai ricorrenti;
b) il versamento è stato effettuato dalla sulla scorta di una Pt_15
deliberazione corretta, prevista dai CCNL, di recepimento degli accordi sindacali;
c) il riconoscimento delle somme è avvenuto in virtù di una ben precisa
7 interpretazione amministrativa del disposto normativo contenuto nella deliberazione D.G.R.T n. 965 del 27/08/0l; d) peraltro, il riconoscimento dell'indennità in questione non è dipeso da un errore materiale o di calcolo di cui i ricorrenti avrebbero potuto ragionevolmente accorgersi;
e) né l'attribuzione è avvenuta in via provvisoria con riserva di ripetizione, bensì in via definitiva e per l'intera durata dell'espletamento delle funzioni assegnate;
f) infine, il pagamento in questione non è stato effettuato con menzione di una riserva di ripetizione da parte dell' Pt_15
Si tratta di un insieme di circostanze atte a determinare una sicura apparenza del diritto, le quali costituiscono, dunque, un limite, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, alla pretesa restitutoria della resistente.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione relativo al valore della controversia stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto dei ricorrenti a trattenere e non restituire le somme tutte loro erogate dalla Controparte_22
, con precipuo riferimento all'indennità aggiuntiva di € 1,50 per ogni ora di
[...]
servizio effettivo prestata;
2. CONDANNA al pagamento – Controparte_22
in favore dei ricorrenti – delle spese di lite, che liquida in € 5.500,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
8 Arezzo, 26/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
9
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 854/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. FABIO Parte_1 C.F._1
PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'avv. FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI GIAN LU LI (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._4
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3 C.F._5
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI GIULIA CASOLA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._6
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_4 C.F._7
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO
[...] (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._8
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. FABIO CP_3 C.F._9
PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4 C.F._10
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
VALENTINA GORGOGLIONE (c.f. ), rappresentata e C.F._11 difesa dall'avv. FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO
PULITI (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_5 C.F._12
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO
[...]
(c.f. ), rappresentata e Controparte_6 C.F._13 difesa dall'avv. FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO
PULITI
VALENTINA MARIANGELONI (c.f. ), rappresentata e C.F._14 difesa dall'avv. FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO
PULITI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_7 C.F._15
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
[...] (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_8 C.F._16
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_9 C.F._17 dall'avv. FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_5 C.F._18 dall'avv. FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_6 C.F._19
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_10 C.F._20
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_7 C.F._21
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CP_11 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.
[...] C.F._22
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI ALICE SALATINO (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._23
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_8 C.F._24
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_12 C.F._25
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
2 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_13 C.F._26
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. FABIO CP_14 C.F._27
PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_15 C.F._28
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
[...]
(c.f. , rappresentata e difesa Controparte_16 C.F._29 dall'avv. FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_17 C.F._30
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_18 C.F._31 dall'avv. FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
(c.f. ), rappresentata e difesa CP_19 C.F._32 dall'avv. FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_20 C.F._33
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
FRANCESCO (c.f. ), rappresentata e difesa CP_21 C.F._34 dall'avv. FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_9 C.F._35
FABIO PULITI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABIO PULITI
RICORRENTI nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_22 P.IVA_1 dall'avv. FAUSTO FALORNI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FAUSTO FALORNI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 3.8.2024, gli odierni ricorrenti in epigrafe ricorrono nei confronti di , esponendo che Controparte_22
3 sono e/o sono stati medici convenzionati che hanno prestato il servizio di
Guardia Medica nell'ambito territoriale della Controparte_22
assicurando il servizio di continuità assistenziale secondo l'organizzazione da questa determinata con delibere del Direttore generale dell'Ente; che l'art. 8 del suddetto Accordo, rubricato “Trattamento economico aggiuntivo”, ha riconosciuto ai medici di Continuità Assistenziale, a decorrere dal 1.7.2003, un'indennità aggiuntiva di € 1,50 in busta paga per ogni ora di servizio effettivo prestato;
che in data 14.6.2018 è stata adottata la delibera per la richiesta ai ricorrenti di restituzione delle somme ricevute. Chiede, pertanto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a trattenere e non restituire le somme tutte loro erogate dalla con precipuo riferimento Controparte_22
all'indennità aggiuntiva di € 1,50 per ogni ora di servizio effettivo prestata.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente Controparte_22
chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, rilevando che con l'accordo aziendale del 2018 – recepito con delibera del Direttore Generale dell'
[...]
n. 117 del 7.2.2018 – l'indennità aggiuntiva per cui è Parte_10
causa venne eliminata, con decorrenza dall'1.3.2018; che con delibera del
Direttore Generale n. 621 del 14.6.2018 veniva dato mandato al Direttore dell' di avviare con ogni urgenza le procedure per la Parte_11
messa in mora e per il recupero delle somme indebitamente percepite dai medici di Continuità assistenziale a titolo di Trattamento economico e, cioè, a titolo di indennità aggiuntiva di 1,50 €/ora, prevista all'art. 8 dell'accordo aziendale per i medici di continuità assistenziale del 2004; che con lettere raccomandate in data
22.6.2018 l' metteva in mora tutti i medici che avevano svolto il servizio CP_22
di continuità assistenziale dal maggio 2008 al febbraio 2018, richiedendo la restituzione di quanto percepito a titolo di indennità aggiuntiva oraria.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
4 Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Orbene, l'indennità aggiuntiva per cui è causa era stata inizialmente riconosciuta dall'accordo aziendale del 2004 per i medici di continuità assistenziale convenzionata, recepito con deliberazione del Direttore Generale dell di Arezzo n. 506 del 19 luglio 2004. Specificamente, Parte_12
l'articolo 8 di detto accordo prevedeva, come "Trattamento economico aggiuntivo", l'erogazione ai medici di continuità aziendale di un'indennità aggiuntiva di € 1,50 lordi per ogni ora di servizio effettivo, con decorrenza dal 1 luglio 2003. Successivamente, tale indennità fu confermata nell'ambito del successivo accordo aziendale, recepito con delibera del Direttore Generale dell di Arezzo del 17 settembre 2012, in forza della Parte_12 Pt_13
"Disposizione finale e di rinvio".
Solo nel 2018, con deliberazione n. 621 del 14.6.2018, l' “ha CP_22
ritenuto illegittima e, quindi, non dovuta l'indennità aggiuntiva di Euro 1,50 per ogni ora di servizio prestata prevista dagli Accordi Aziendali per i medici di
Continuità assistenziale, approvati con deliberazioni n. 506/2004 e n. 468/2012, da intendersi dunque invalidi in parte qua”.
La ragione di tale asserita illegittimità deriverebbe dal fatto che:
“l'erogazione della suddetta indennità aggiuntiva, non essendo stata ancorata dalle parti che hanno sottoscritto gli accordi allo svolgimento di alcun compito aggiuntivo ed ulteriore rispetto a quanto previsto dalla contrattazione nazionale
e regionale, né alla partecipazione a specifici progetti finalizzati al perseguimento di obiettivi di esito o di processo, si è concretizzata di fatto in un incremento dell'onorario professionale orario previsto dall'art. 72, comma 1, dell'ACN/2005 e ss.mm., riservato al livello contrattuale nazionale, con conseguente invalidità in parte qua dei predetti accordi aziendali approvati con deliberazione n. 506/2004 e n. 468/2012”.
Ciò premesso, ritiene il giudicante che le somme richieste non debbano essere restituite.
In particolare, ritiene di aderire all'orientamento della Corte costituzionale che si è recentemente espressa con la sentenza n. 8/2023 del 27.1.2023, con la
5 quale ha tratteggiato un modello generale di tutela dell'affidamento legittimo basato sull'articolo 1337 c.c. Questo modello, sostiene la Corte riferendosi anche a precedenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, deve essere applicato a seconda delle situazioni specifiche e dei conflitti, valorizzando la relazione tra le parti e le circostanze concrete del caso.
Nella sentenza si sottolinea come la giurisprudenza italiana riconosce e tutela l'affidamento legittimo nei confronti dei provvedimenti amministrativi e delle informazioni fornite da professionisti. La pubblica amministrazione, emettendo provvedimenti, crea fiducia nei cittadini riguardo alla loro legittimità e correttezza.
La CEDU ha evidenziato come l'affidamento legittimo si applichi anche alla spettanza di prestazioni indebite. Questo tipo di affidamento non si basa solo sull'apparenza di un titolo legale, ma anche sulla natura della relazione tra il soggetto erogante e il ricevente e sulle circostanze concrete della situazione. Ad esempio, la buona fede del ricevente, la regolarità e la durata delle erogazioni, la spontaneità dell'attribuzione e l'assenza di errori evidenti o clausole di riserva di ripetizione sono elementi cruciali per determinare l'affidamento legittimo.
In sintesi, gli elementi valutati dalla buona fede oggettiva nel diritto italiano e quelli considerati dalla giurisprudenza della CEDU per riconoscere un affidamento legittimo, sostiene la Corte costituzionale, sono sostanzialmente consonanti.
Entrambi tengono conto della relazione tra le parti, del tipo e della durata delle prestazioni e della buona fede del beneficiario. Questo conferma che l'interesse protetto dalla CEDU è in linea con i criteri di buona fede oggettiva del diritto italiano, offrendo una solida base per la tutela dell'affidamento legittimo, soprattutto in contesti in cui prestazioni indebite sono state erogate da enti pubblici senza contestazioni e senza errori evidenti.
Trattando l'argomento più nello specifico, con la sentenza della Sez. I CP_2 della Corte EDU, 11 febbraio 2021, n. 4893/2013, contro , si è Pt_14
affermato che non è ripetibile l'emolumento – avente carattere retributivo non occasionale – corrisposto da una pubblica amministrazione in modo costante e
6 duraturo e senza riserve ad un lavoratore in buona fede, in quanto si è ingenerato il legittimo affidamento nello stesso sulla spettanza delle somme, sicché la loro ripetizione (benché dovuta ai sensi delle diposizioni nazionali, essendo stato indebitamente corrisposto) comporterebbe la violazione dell'articolo 1 del
Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione.
In sintesi, la Corte indica una serie di condizioni la cui ricorrenza dà ragione dell'irripetibilità delle somme non dovute corrisposte dall'amministrazione, quale che sia il quadro normativo nazionale di riferimento in ordine al carattere indebito o meno dell'attribuzione.
Esse si identificano nelle seguenti: “a) il pagamento di un assegno deve essere effettuato a seguito di una richiesta del beneficiario che agisce in buona fede […] o, in assenza di tale richiesta, dalle autorità che procedono spontaneamente;
b) il versamento in questione deve essere effettuato da un ente pubblico, amministrazione centrale dello Stato o altro ente pubblico, sulla base di una decisione presa al termine di un processo amministrativo e presumibilmente corretta […]; c) deve essere basato su una disposizione legale, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione deve essere percepita dal beneficiario come la “fonte” del pagamento […], e anche identificabile nel suo importo;
d) è escluso il pagamento manifestamente privo di titolo o basato su semplici errori di calcolo;
tali errori possono essere rilevati dal beneficiario, eventualmente ricorrendo ad un esperto;
e) deve essere eseguito per un periodo sufficientemente lungo da far sorgere una ragionevole convinzione che sia definitivo e stabile […]; l'assegno versato non deve essere riconducibile ad un'attività professionale una tantum e “isolata” ma deve essere collegato all'attività ordinaria;
f) infine, il pagamento in questione non deve essere stato effettuato con menzione di una riserva di ripetizione”.
Nel caso di specie ricorrono gli elementi sopra menzionati individuati dalla CEDU: a) l'indennità è stata erogata spontaneamente dall'Amministrazione ai ricorrenti;
b) il versamento è stato effettuato dalla sulla scorta di una Pt_15
deliberazione corretta, prevista dai CCNL, di recepimento degli accordi sindacali;
c) il riconoscimento delle somme è avvenuto in virtù di una ben precisa
7 interpretazione amministrativa del disposto normativo contenuto nella deliberazione D.G.R.T n. 965 del 27/08/0l; d) peraltro, il riconoscimento dell'indennità in questione non è dipeso da un errore materiale o di calcolo di cui i ricorrenti avrebbero potuto ragionevolmente accorgersi;
e) né l'attribuzione è avvenuta in via provvisoria con riserva di ripetizione, bensì in via definitiva e per l'intera durata dell'espletamento delle funzioni assegnate;
f) infine, il pagamento in questione non è stato effettuato con menzione di una riserva di ripetizione da parte dell' Pt_15
Si tratta di un insieme di circostanze atte a determinare una sicura apparenza del diritto, le quali costituiscono, dunque, un limite, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, alla pretesa restitutoria della resistente.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione relativo al valore della controversia stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto dei ricorrenti a trattenere e non restituire le somme tutte loro erogate dalla Controparte_22
, con precipuo riferimento all'indennità aggiuntiva di € 1,50 per ogni ora di
[...]
servizio effettivo prestata;
2. CONDANNA al pagamento – Controparte_22
in favore dei ricorrenti – delle spese di lite, che liquida in € 5.500,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
8 Arezzo, 26/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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