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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4527 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 17292 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione con provvedimento del 16.12.2025, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in viale Giulio Cesare n. 14, presso lo studio dell'avv. Alessia
Ciprotti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-appellante –
CONTRO
, CP_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura
Capitolina, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Sabato giusta procura in atti;
E
l' , Controparte_2
- appellata contumace–
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 14245/2020; opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13 dicembre 2024.
pagina 1 di 7
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 14245/2020, Parte_1 che ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n.
0972019021253270800, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 858,65, a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada oltre accessori.
Segnatamente il giudice di prime cure ha ritenuto irritualmente proposte nelle forme dell'art. 615 c.p.c.
l'opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011, con la quale l'opponente ha contestato l'omessa notificazione dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata, e l'opposizione ex art. 617
c.p.c.
Nel merito, il giudice di prime cure ha ritenuto infondata la contestazione relativa all'illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 legge n. 689/1981.
Avverso tali statuizioni ha proposto gravame rilevando la tempestiva proposizione Parte_1 dell'opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., sebbene avanzate nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c.
Nel merito, l'appellante ha reiterato l'eccezione di omessa notificazione di tre dei verbali sottesi alla cartella di pagamento impugnata, rilevando che il tentativo di notificazione degli stessi risulterebbe eseguito presso il suo precedente indirizzo di residenza, e rilevando di aver tempestivamente corrisposto all'amministrazione le somme dovute in forza del quarto verbale.
L'appellante ha altresì reiterato le contestazioni relative alla nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'avviso bonario previsto dall'art. 6 comma quinto legge n. 212/2000 e per omessa allegazione dei verbali di accertamento.
Da ultimo, ha contestato la carenza di motivazione della sentenza di prime cure, nella Parte_1 parte in cui ha rigettato la doglianza relativa all'illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 legge n. 689/1981. ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
L è rimasta contumace nel giudizio di appello. Controparte_2
2. Il primo motivo di opposizione è fondato e deve pertanto essere accolto.
L'azione è stata introdotta, sin dal giudizio di prime cure, nelle forme dell'opposizione ex art. 615
c.p.c., con atto di citazione notificato a e all' . CP_1 Controparte_2
L'opponente, tuttavia, ha contestualmente proposto, avverso la stessa cartella di pagamento, una opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 (con la quale è stata contestata, in via recuperatoria, l'omessa pagina 2 di 7 notificazione dei verbali di accertamento); un'opposizione ex art. 617 c.p.c. (con la quale è stata contestata l'illegittimità della cartella di pagamento per omessa notificazione dell'avviso bonario previsto dall'art. 6 comma quinto legge n. 212/2000; per la mancata allegazione della copia dei verbali di accertamento sottesi e delle relative relazioni di notificazione;
per difetto di sottoscrizione) e una opposizione ex art. 615 c.p.c. (con la quale è stata contestato l'intervenuto integrale pagamento della somma pretesa con il verbale n. 13160628065 e l'illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 legge n. 689/1981).
Tanto premesso, va osservato che il mancato rispetto delle forme previste dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011
e dall'art. 617 c.p.c. non determina, in base al principio di strumentalità delle forme e di raggiungimento dello scopo dello scopo dell'atto, l'inammissibilità dell'opposizione, ove siano stati rispettati i presupposti per l'esercizio delle menzionate azioni.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che nei procedimenti disciplinati dal d.lgs.
n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione (così Cass. S.U. n. 758/2022, che ha ritenuto tempestiva l'opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella medesima).
Nella specie, la cartella di pagamento impugnata risulta notificata all'opponente il 17.01.2020
L'atto introduttivo del giudizio di prime cure risulta notificato a mezzo PEC il 5.02.2020 e iscritto a ruolo il 6.02.2020 nel rispetto sia del termine di 30 giorni prescritto dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 sia del termine di venti giorni prescritto dall'art. 617 c.p.c.
Le opposizioni proposte dovranno pertanto essere esaminate nel merito, limitatamente alle doglianze riproposte in sede di appello.
3. L'opposizione ex art. 617 c.p.c. è infondata e deve pertanto essere rigettata.
pagina 3 di 7 L'opponente ha contestato l'omessa notificazione dell'avviso bonario prescritto dall'art. 6 comma 5 legge n. 212/2000.
Al riguardo, va innanzitutto osservato che la cartella di pagamento impugnata non ha ad oggetto crediti di natura tributaria.
In ogni caso, l'omessa comunicazione dell'invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull'efficacia dell'atto, sia perché non si tratta di condizione di validità, stante la mancata espressa sanzione della nullità, avendo il previo invito al pagamento l'unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell'omissione di versamento, sia perché l'interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella (Cass. n. 336672013)
Va poi rilevato che non sussiste alcun obbligo a carico dell' di Controparte_2
allegare alla cartella di pagamento i verbali di accertamento e le relative relazioni di notificazione, trattandosi di atti già nella disponibilità dell'interessato, ove ritualmente notificati, e vertendosi, in caso contrario, nell'ambito dell'opposizione recuperatoria ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
La contestazione relativa alla carenza di sottoscrizione della cartella di pagamento impugnata, pur menzionata nella narrativa dell'atto di citazione in appello, ai fini della descrizione dello svolgimento del giudizio di prime cure, non risulta espressamente riproposta come motivo di gravame e deve pertanto ritenersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
In conclusione, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. deve essere rigettata
4. Con l'opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 ha contestato la nullità della Parte_2
notificazione dei verbali di accertamento n. 13160862874, n.13160880810 e n. 13160887924 in quanto eseguita, presso un indirizzo errato (via Sandigliano 35), quando la ricorrente aveva già trasferito la propria residenza presso altro indirizzo.
La censura è fondata.
La notificazione dei verbali di accertamento n. 13160862874, n.13160880810 e n. 13160887924 risulta eseguita nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo di via Sandigliano 35, presso il quale è stata spedita anche la raccomandata informativa, in relazione alla quale risulta maturata la compiuta giacenza.
Sebbene l'accesso dell'agente notificatore presso l'indirizzo di via Sandigliano 35 sia avvenuto quando l'opponente non si era ancora trasferito (rispettivamente il 27.07.2016, il 6.08.2016 e il 6.08.2016), le raccomandate informative previste dall'art. 140 c.p.c. risultano tutte inviate dopo il trasferimento pagina 4 di 7 dell'opponente, avvenuto il 10.08.2016, da via Sandigliano n. 35 a via Massimi n. 96)., come emerge dalla certificazione anagrafica in atti.
In tema di contravvenzioni stradali, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 cod. strada, salvo che ricorra il caso previsto dall'ultima parte del citato art. 201 e, cioè, che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita, per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile;
in tale ipotesi residuale, invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore, il termine per la notifica decorre, infatti, dal momento - da valutare in base a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere meramente soggettivo - in cui l'Amministrazione è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza. (così
Cass. n. 36969/2021; cfr. altresì Cass. n. 6971/2011; Cass. S.U. n. 24851/2010).
Da quanto precede discende che la notificazione dei verbali di accertamento non può ritenersi perfezionata, in quanto la raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. non risulta spedita presso l'indirizzo di residenza del destinatario, come risultante dalle certificazioni anagrafiche.
In conclusione, deve essere dichiarata la nullità della notificazione dei verbali di accertamento n.
13160862874, n.13160880810 e n. 13160887924
5. L'appellante ha dedotto di aver corrisposto le somme dovute in forza del verbale di accertamento n.
13160628065.
L'assunto è infondato.
Dalla documentazione in atti emerge che il verbale di accertamento è stato notificato all'opponente il
15.07.2016, mediante consegna della raccomandata informativa prescritta dall'art. 140 c.p.c.
L'appellante ha documentato di aver provveduto al versamento della somma di euro 70,58 (oltre ad euro 2,00 per le commissioni), in data 22.07.2016.
Il versamento, dunque, è stato eseguito oltre il termine di 5 giorni, previsto dall'art. 202 comma primo d.lgs. n. 285/1992, che consentiva il pagamento della sanzione nella misura ridotta del 30% del minimo edittale, pari all'importo complessivo, comprensivo di spese procedurali e di notifica, di euro 70,58.
L'opponente, avendo eseguito il versamento nel termine di giorni 60 dalla notificazione del verbale, avrebbe dovuto versare la maggior somma di euro 94,88, pari al minimo edittale oltre spese procedurali e di notifica, come espressamente indicato nel verbale impugnato.
Ai sensi dell'art. 203 comma terzo d.lgs. n. 285/1992 qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui pagina 5 di 7 all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
Nella specie, considerato che nel termine di 60 giorni dalla notificazione del verbale l'opponente non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta, pari ad euro 94,88, l'amministrazione ha provveduto ad iscrivere a ruolo una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale.
Il verbale n. 13160628065 ha a oggetto la violazione dell'art. 7 comma 9 d.lgs. n. 285/1992 (accesso alla ZTL in difetto della prescritta autorizzazione), infrazione per la quale, nel 2016, era prevista una sanzione massima di euro 326,00, ai sensi dell'art. 7 comma 14 d.lgs. n. 285/1992.
L'amministrazione ha quindi correttamente provveduto ad iscrivere a ruolo una somma pari alla metà del massimo edittale, ossia euro 163,00 (euro 326/2), detraendo da tale importo la somma già versata dall'appellante, pari ad euro 70,58, per un importo finale pari ad euro 92,42 (euro 163,00 – euro 70,58).
In conclusione, la doglianza dell'appellante deve essere rigettata.
6. L'appellante ha poi rilevato l'illegittimità delle maggiorazioni applicate ai sensi dell'art. 27 legge n.
689/1981, sulla base dell'assunto che tali maggiorazioni troverebbero applicazione solo in ipotesi di emissione dell'ordinanza ingiunzione.
L'appellante ha altresì rilevato che l'applicazione della maggiorazione costituirebbe di fatto una duplicazione delle sanzioni.
Le doglianze dell'appellante non possono essere condivise.
In caso di ritardo nel pagamento di una sanzione amministrativa, per il primo semestre sono dovuti gli interessi legali secondo i principi generali sulla fecondità delle obbligazioni pecuniarie, a prescindere da un'esplicita enunciazione del provvedimento sanzionatorio;
non osta l'art. 27, comma 6, della l. n.
689 del 1981, che, prevedendo una maggiorazione assorbente degli interessi per il ritardo ultrasemestrale, persegue una finalità aggiuntiva di natura sanzionatoria e coercitiva. (così Cass. Sez.
Un. n. 12324/2016)
L'arresto delle Sezioni Unite ha confermato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (Cass. n. 1884/2016; Cass. n. 26308/2021).
Va poi osservato che l'art. 206 codice della strada statuisce che se non è effettuato il pagamento nei termini previsti dagli artt. 202 (per il pagamento in misura ridotta) e 204 (in caso di emissione di pagina 6 di 7 ordinanza-ingiunzione prefettizia) del Codice della Strada, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art.27 della legge n. 689 del 1981.
In materia di sanzioni per violazioni del codice della strada l'art. 27 legge n. 689/1981 trova pertanto applicazione sia in caso di emissione di ordinanza –ingiunzione prefettizia sia nel caso in cui la sanzione sia oggetto del solo verbale di accertamento (come si evince dal richiamo all'art. 202 del codice della strada), mentre in via generale - per le violazione di natura diversa - l'art. 27 trova applicazione alle sole ordinanze-ingiunzioni irrogative delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Ne discende la legittimità della pretesa avanzata ai sensi dell'art. 27 della l. n. 689/1981 anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza ingiunzione da parte del Prefetto, purché si verta in materia di sanzioni per violazioni del codice della strada.
In conclusione, l'opposizione deve trovare parziale accoglimento e la cartella di pagamento n.
0972019021253270800 deve essere dichiara inefficace limitatamente al credito relativo ai verbali di n.
13160862874, n.13160880810 e n. 13160887924 e ai relativi accessori.
7 L'accoglimento solo parziale dell'opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e il rigetto delle opposizioni proposte ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 617 c.p.c., ed il rilievo per il quale il mutamento della residenza dell'opponente è avvenuto nel lasso temporale intercorrente tra l'esecuzione dell'accesso presso l'abitazione del destinatario risultato temporaneamente assente e l'invio della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., sicché la nullità della notificazione non è ascrivibile a negligenza dell'amministrazione, determina la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 14245/2020 ogni contraria istanza ed Parte_1
eccezione disattesa così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara inefficace la cartella di pagamento n.
0972019021253270800 limitatamente al credito relativo ai verbali di n. 13160862874, n.13160880810
e n. 13160887924 e ai relativi accessori;
rigetta nel resto l'appello; compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, 24.03.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 17292 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione con provvedimento del 16.12.2025, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in viale Giulio Cesare n. 14, presso lo studio dell'avv. Alessia
Ciprotti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-appellante –
CONTRO
, CP_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura
Capitolina, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Sabato giusta procura in atti;
E
l' , Controparte_2
- appellata contumace–
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 14245/2020; opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13 dicembre 2024.
pagina 1 di 7
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 14245/2020, Parte_1 che ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n.
0972019021253270800, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 858,65, a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada oltre accessori.
Segnatamente il giudice di prime cure ha ritenuto irritualmente proposte nelle forme dell'art. 615 c.p.c.
l'opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011, con la quale l'opponente ha contestato l'omessa notificazione dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata, e l'opposizione ex art. 617
c.p.c.
Nel merito, il giudice di prime cure ha ritenuto infondata la contestazione relativa all'illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 legge n. 689/1981.
Avverso tali statuizioni ha proposto gravame rilevando la tempestiva proposizione Parte_1 dell'opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., sebbene avanzate nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c.
Nel merito, l'appellante ha reiterato l'eccezione di omessa notificazione di tre dei verbali sottesi alla cartella di pagamento impugnata, rilevando che il tentativo di notificazione degli stessi risulterebbe eseguito presso il suo precedente indirizzo di residenza, e rilevando di aver tempestivamente corrisposto all'amministrazione le somme dovute in forza del quarto verbale.
L'appellante ha altresì reiterato le contestazioni relative alla nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'avviso bonario previsto dall'art. 6 comma quinto legge n. 212/2000 e per omessa allegazione dei verbali di accertamento.
Da ultimo, ha contestato la carenza di motivazione della sentenza di prime cure, nella Parte_1 parte in cui ha rigettato la doglianza relativa all'illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 legge n. 689/1981. ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
L è rimasta contumace nel giudizio di appello. Controparte_2
2. Il primo motivo di opposizione è fondato e deve pertanto essere accolto.
L'azione è stata introdotta, sin dal giudizio di prime cure, nelle forme dell'opposizione ex art. 615
c.p.c., con atto di citazione notificato a e all' . CP_1 Controparte_2
L'opponente, tuttavia, ha contestualmente proposto, avverso la stessa cartella di pagamento, una opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 (con la quale è stata contestata, in via recuperatoria, l'omessa pagina 2 di 7 notificazione dei verbali di accertamento); un'opposizione ex art. 617 c.p.c. (con la quale è stata contestata l'illegittimità della cartella di pagamento per omessa notificazione dell'avviso bonario previsto dall'art. 6 comma quinto legge n. 212/2000; per la mancata allegazione della copia dei verbali di accertamento sottesi e delle relative relazioni di notificazione;
per difetto di sottoscrizione) e una opposizione ex art. 615 c.p.c. (con la quale è stata contestato l'intervenuto integrale pagamento della somma pretesa con il verbale n. 13160628065 e l'illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 legge n. 689/1981).
Tanto premesso, va osservato che il mancato rispetto delle forme previste dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011
e dall'art. 617 c.p.c. non determina, in base al principio di strumentalità delle forme e di raggiungimento dello scopo dello scopo dell'atto, l'inammissibilità dell'opposizione, ove siano stati rispettati i presupposti per l'esercizio delle menzionate azioni.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che nei procedimenti disciplinati dal d.lgs.
n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione (così Cass. S.U. n. 758/2022, che ha ritenuto tempestiva l'opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella medesima).
Nella specie, la cartella di pagamento impugnata risulta notificata all'opponente il 17.01.2020
L'atto introduttivo del giudizio di prime cure risulta notificato a mezzo PEC il 5.02.2020 e iscritto a ruolo il 6.02.2020 nel rispetto sia del termine di 30 giorni prescritto dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 sia del termine di venti giorni prescritto dall'art. 617 c.p.c.
Le opposizioni proposte dovranno pertanto essere esaminate nel merito, limitatamente alle doglianze riproposte in sede di appello.
3. L'opposizione ex art. 617 c.p.c. è infondata e deve pertanto essere rigettata.
pagina 3 di 7 L'opponente ha contestato l'omessa notificazione dell'avviso bonario prescritto dall'art. 6 comma 5 legge n. 212/2000.
Al riguardo, va innanzitutto osservato che la cartella di pagamento impugnata non ha ad oggetto crediti di natura tributaria.
In ogni caso, l'omessa comunicazione dell'invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull'efficacia dell'atto, sia perché non si tratta di condizione di validità, stante la mancata espressa sanzione della nullità, avendo il previo invito al pagamento l'unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell'omissione di versamento, sia perché l'interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella (Cass. n. 336672013)
Va poi rilevato che non sussiste alcun obbligo a carico dell' di Controparte_2
allegare alla cartella di pagamento i verbali di accertamento e le relative relazioni di notificazione, trattandosi di atti già nella disponibilità dell'interessato, ove ritualmente notificati, e vertendosi, in caso contrario, nell'ambito dell'opposizione recuperatoria ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
La contestazione relativa alla carenza di sottoscrizione della cartella di pagamento impugnata, pur menzionata nella narrativa dell'atto di citazione in appello, ai fini della descrizione dello svolgimento del giudizio di prime cure, non risulta espressamente riproposta come motivo di gravame e deve pertanto ritenersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
In conclusione, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. deve essere rigettata
4. Con l'opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 ha contestato la nullità della Parte_2
notificazione dei verbali di accertamento n. 13160862874, n.13160880810 e n. 13160887924 in quanto eseguita, presso un indirizzo errato (via Sandigliano 35), quando la ricorrente aveva già trasferito la propria residenza presso altro indirizzo.
La censura è fondata.
La notificazione dei verbali di accertamento n. 13160862874, n.13160880810 e n. 13160887924 risulta eseguita nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo di via Sandigliano 35, presso il quale è stata spedita anche la raccomandata informativa, in relazione alla quale risulta maturata la compiuta giacenza.
Sebbene l'accesso dell'agente notificatore presso l'indirizzo di via Sandigliano 35 sia avvenuto quando l'opponente non si era ancora trasferito (rispettivamente il 27.07.2016, il 6.08.2016 e il 6.08.2016), le raccomandate informative previste dall'art. 140 c.p.c. risultano tutte inviate dopo il trasferimento pagina 4 di 7 dell'opponente, avvenuto il 10.08.2016, da via Sandigliano n. 35 a via Massimi n. 96)., come emerge dalla certificazione anagrafica in atti.
In tema di contravvenzioni stradali, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 cod. strada, salvo che ricorra il caso previsto dall'ultima parte del citato art. 201 e, cioè, che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita, per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile;
in tale ipotesi residuale, invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore, il termine per la notifica decorre, infatti, dal momento - da valutare in base a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere meramente soggettivo - in cui l'Amministrazione è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza. (così
Cass. n. 36969/2021; cfr. altresì Cass. n. 6971/2011; Cass. S.U. n. 24851/2010).
Da quanto precede discende che la notificazione dei verbali di accertamento non può ritenersi perfezionata, in quanto la raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. non risulta spedita presso l'indirizzo di residenza del destinatario, come risultante dalle certificazioni anagrafiche.
In conclusione, deve essere dichiarata la nullità della notificazione dei verbali di accertamento n.
13160862874, n.13160880810 e n. 13160887924
5. L'appellante ha dedotto di aver corrisposto le somme dovute in forza del verbale di accertamento n.
13160628065.
L'assunto è infondato.
Dalla documentazione in atti emerge che il verbale di accertamento è stato notificato all'opponente il
15.07.2016, mediante consegna della raccomandata informativa prescritta dall'art. 140 c.p.c.
L'appellante ha documentato di aver provveduto al versamento della somma di euro 70,58 (oltre ad euro 2,00 per le commissioni), in data 22.07.2016.
Il versamento, dunque, è stato eseguito oltre il termine di 5 giorni, previsto dall'art. 202 comma primo d.lgs. n. 285/1992, che consentiva il pagamento della sanzione nella misura ridotta del 30% del minimo edittale, pari all'importo complessivo, comprensivo di spese procedurali e di notifica, di euro 70,58.
L'opponente, avendo eseguito il versamento nel termine di giorni 60 dalla notificazione del verbale, avrebbe dovuto versare la maggior somma di euro 94,88, pari al minimo edittale oltre spese procedurali e di notifica, come espressamente indicato nel verbale impugnato.
Ai sensi dell'art. 203 comma terzo d.lgs. n. 285/1992 qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui pagina 5 di 7 all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
Nella specie, considerato che nel termine di 60 giorni dalla notificazione del verbale l'opponente non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta, pari ad euro 94,88, l'amministrazione ha provveduto ad iscrivere a ruolo una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale.
Il verbale n. 13160628065 ha a oggetto la violazione dell'art. 7 comma 9 d.lgs. n. 285/1992 (accesso alla ZTL in difetto della prescritta autorizzazione), infrazione per la quale, nel 2016, era prevista una sanzione massima di euro 326,00, ai sensi dell'art. 7 comma 14 d.lgs. n. 285/1992.
L'amministrazione ha quindi correttamente provveduto ad iscrivere a ruolo una somma pari alla metà del massimo edittale, ossia euro 163,00 (euro 326/2), detraendo da tale importo la somma già versata dall'appellante, pari ad euro 70,58, per un importo finale pari ad euro 92,42 (euro 163,00 – euro 70,58).
In conclusione, la doglianza dell'appellante deve essere rigettata.
6. L'appellante ha poi rilevato l'illegittimità delle maggiorazioni applicate ai sensi dell'art. 27 legge n.
689/1981, sulla base dell'assunto che tali maggiorazioni troverebbero applicazione solo in ipotesi di emissione dell'ordinanza ingiunzione.
L'appellante ha altresì rilevato che l'applicazione della maggiorazione costituirebbe di fatto una duplicazione delle sanzioni.
Le doglianze dell'appellante non possono essere condivise.
In caso di ritardo nel pagamento di una sanzione amministrativa, per il primo semestre sono dovuti gli interessi legali secondo i principi generali sulla fecondità delle obbligazioni pecuniarie, a prescindere da un'esplicita enunciazione del provvedimento sanzionatorio;
non osta l'art. 27, comma 6, della l. n.
689 del 1981, che, prevedendo una maggiorazione assorbente degli interessi per il ritardo ultrasemestrale, persegue una finalità aggiuntiva di natura sanzionatoria e coercitiva. (così Cass. Sez.
Un. n. 12324/2016)
L'arresto delle Sezioni Unite ha confermato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (Cass. n. 1884/2016; Cass. n. 26308/2021).
Va poi osservato che l'art. 206 codice della strada statuisce che se non è effettuato il pagamento nei termini previsti dagli artt. 202 (per il pagamento in misura ridotta) e 204 (in caso di emissione di pagina 6 di 7 ordinanza-ingiunzione prefettizia) del Codice della Strada, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art.27 della legge n. 689 del 1981.
In materia di sanzioni per violazioni del codice della strada l'art. 27 legge n. 689/1981 trova pertanto applicazione sia in caso di emissione di ordinanza –ingiunzione prefettizia sia nel caso in cui la sanzione sia oggetto del solo verbale di accertamento (come si evince dal richiamo all'art. 202 del codice della strada), mentre in via generale - per le violazione di natura diversa - l'art. 27 trova applicazione alle sole ordinanze-ingiunzioni irrogative delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Ne discende la legittimità della pretesa avanzata ai sensi dell'art. 27 della l. n. 689/1981 anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza ingiunzione da parte del Prefetto, purché si verta in materia di sanzioni per violazioni del codice della strada.
In conclusione, l'opposizione deve trovare parziale accoglimento e la cartella di pagamento n.
0972019021253270800 deve essere dichiara inefficace limitatamente al credito relativo ai verbali di n.
13160862874, n.13160880810 e n. 13160887924 e ai relativi accessori.
7 L'accoglimento solo parziale dell'opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e il rigetto delle opposizioni proposte ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 617 c.p.c., ed il rilievo per il quale il mutamento della residenza dell'opponente è avvenuto nel lasso temporale intercorrente tra l'esecuzione dell'accesso presso l'abitazione del destinatario risultato temporaneamente assente e l'invio della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., sicché la nullità della notificazione non è ascrivibile a negligenza dell'amministrazione, determina la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 14245/2020 ogni contraria istanza ed Parte_1
eccezione disattesa così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara inefficace la cartella di pagamento n.
0972019021253270800 limitatamente al credito relativo ai verbali di n. 13160862874, n.13160880810
e n. 13160887924 e ai relativi accessori;
rigetta nel resto l'appello; compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, 24.03.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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