Versione
18 marzo 1953
18 marzo 1953
Art. 59. (Estensione dei controlli)
Gli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 esplicano, nei confronti delle Province e dei Comuni, il controllo di legittimita' deferito al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'annullamento delle deliberazioni illegittime deve essere pronunciato entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio di legittimita' riscontrato nella deliberazione.
Il termine suddetto rimane sospeso se, prima della sua scadenza, l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia o al Comune. In tale caso la deliberazione diviene esecutiva se l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle contro deduzioni della Provincia o del Comune.
I poteri di controllo sostitutivo attribuiti al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono deferiti, per le Province, al Comitato previsto dall'art. 55: per i Comuni sono deferiti al Comitato stesso, oppure alle sezioni di cui all'art. 56 a seconda che siasi o meno provveduto alla costituzione di tali sezioni.
Gli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 esplicano, nei confronti delle Province e dei Comuni, il controllo di legittimita' deferito al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'annullamento delle deliberazioni illegittime deve essere pronunciato entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio di legittimita' riscontrato nella deliberazione.
Il termine suddetto rimane sospeso se, prima della sua scadenza, l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia o al Comune. In tale caso la deliberazione diviene esecutiva se l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle contro deduzioni della Provincia o del Comune.
I poteri di controllo sostitutivo attribuiti al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono deferiti, per le Province, al Comitato previsto dall'art. 55: per i Comuni sono deferiti al Comitato stesso, oppure alle sezioni di cui all'art. 56 a seconda che siasi o meno provveduto alla costituzione di tali sezioni.
Commentari • 7
- 1. Enti locali: l'evoluzione storico-sistematicaGiuseppe Fiorillo · https://www.filodiritto.com/ · 13 marzo 2021 · 2.1062677
[…] Se entro il predetto termine di 20 giorni avesse chiesto chiarimenti o elementi integrativi di giudizio (controllo di legittimità, ex articolo 59 della legge n. 62/1953) alla Provincia o al Comune, la deliberazione avrebbe acquistata esecutività se l'organo di controllo non ne avesse pronunciato l'annullamento nel termine di venti giorni dalla ricezione delle controdeduzioni della Provincia o del Comune. […]
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Giurisprudenza • 90
- 1. TAR Salerno, sez. II, sentenza 21/07/2011, n. 1332Provvedimento: […] è pervenuta all'U.S.L. n. 49 dopo lo spirare del termine perentorio di venti giorni, prescritto dall'art. 59 della legge n. 62/1953 e dall'art. 19 della legge regionale n. 26/1986. […] In proposito, osserva il collegio che l'art. 59 della legge 10 febbraio 1953 n. 62 - che regola l'attività degli organi regionali di controllo sugli enti locali - stabilisce che l'annullamento delle deliberazioni illegittime vada pronunciato entro venti giorni dal ricevimento degli atti da controllare, soggiungendo che tale termine rimane sospeso se prima della sua scadenza vengano chiesti chiarimenti all'ente controllato e sancendo, in siffatta ultima ipotesi, l'esecutività dell'atto, […]Leggi di più...
- comitato regionale di controllo·
- controdeduzioni insufficienti·
- termine perentorio·
- art. 19 legge regionale n. 26/1986·
- annullamento delibera d'inquadramento·
- violazione di legge·
- chiedere chiarimenti·
- compensazione spese·
- eccesso di potere·
- requisiti di legge·
- art. 59 legge n. 62/1953