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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/07/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5584 del R.G.A.C. dell'anno 2018, vertente
TRA
(c.f. ), con l'avvocato Giuseppina Parte_1 C.F._1
Marchese
-attrice-
E
, in persona del in carica pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,
-convenuto-
avente ad oggetto: risarcimento danni da emotrasfusioni.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 13/5/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha agito in giudizio affinché venga accertata e dichiarata la Parte_1 responsabilità del convenuto , con condanna del predetto al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
Pag. 1 a 16 A sostegno della domanda ha esposto: che, nel gennaio 2005, effettuando normali e virologia dell'ASL di Controparte_3 Pt_2
Lamezia Terme, risultava essere positiva al virus dell'Epatite C;
che, nel febbraio dello stesso anno, eseguiva l'esame RNA-quantitativo e, in maggio, la epatobiopsia presso l'Ospedale “Annunziata” di Cosenza;
che, in seguito, si recava presso uno specialista in malattie infettive, che le diagnosticava una “infezione cronica da HCV
(Genotipo 1b) senza attuale o pregressa espressione citolitica” e che non ravvisava indicazione al trattamento antivirale;
che, effettuati ulteriori controlli ed esami, nel febbraio 2010 le veniva, invece, prescritto un trattamento antivirale, di cui l'attrice effettuava dei cicli presso l'A.O. “Mater Domini” di Catanzaro, senza ottenere, tuttavia, significativi risultati;
che, nel frattempo, l'attrice cercava di risalire alla causa dell'infezione, fino a quando non veniva in possesso della cartella clinica relativa al proprio ricovero presso la Clinica Pediatrica “G. e D. De Marchi” dell'Università di Milano, avvenuto nel 1971, quasi subito dopo la nascita, per una
“enterite acuta in soggetto con probabile intolleranza transitoria al lattosio”; che, in tale circostanza, apprendeva di essere stata sottoposta a due emotrasfusioni;
che, dunque, la causa dell'infezione doveva essere individuata nei suddetti trattamenti ricevuti;
che, pertanto, in data 16/4/2010, presentava istanza volta ad ottenere l'indennizzo di cui alla l. n. 210/1992; che la Commissione Medica Ospedaliera 2^ del Dipartimento Militare di medicina legale di Messina, con verbale n. ML/V n. 47L del 13/3/2012, esprimeva giudizio positivo in ordine all'esistenza del nesso causale tra trasfusioni ed epatopatia cronica HCV correlata, ma negava la concessione dell'indennizzo per intempestività della domanda;
che, proposto ricorso dinanzi al competente Giudice del lavoro di Lamezia Terme, con sentenza n. 97/2016, otteneva la condanna del al pagamento del suddetto indennizzo;
che è Controparte_1 ora intenzione dell'attrice – la cui patologia, nel frattempo, è risultata stabile con assenza di replicazione virale e valori ematochimici nella norma – ottenere dalla parte convenuta il risarcimento del danno extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'omessa vigilanza sulla sostanza ematica negli interventi trasfusionali e sulla distribuzione e preparazione del sangue, con conseguente responsabilità per colpa omissiva.
Pag. 2 a 16 1.1. Si è costituito il , eccependo l'infondatezza dell'avversa Controparte_1 domanda e chiedendone il rigetto.
1.2. Istruita mediante CTU medico-legale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13/5/2025 (tenuta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.), con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta.
Ancorato il dies a quo alla data del 16/4/2010 (ossia, al momento di presentazione dell'istanza ex l. n. 210/1992, come dedotto dallo stesso ), il decorso del CP_1 termine quinquennale di prescrizione risulta essere stato interrotto dalle diffide ricevute dal convenuto in data 28/11/2011 (doc. n. 30 del fascicolo di parte attrice) ed in data 14/10/2016 (doc. n. 31), con cui parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patiti;
nonché dalla notifica dell'odierna domanda giudiziale, avvenuta in data
6/11/2018.
3. Ciò posto, la domanda formulata da è fondata e deve essere Parte_1 accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito evidenziati.
3.1. Deve essere premesso che, in base agli approdi della giurisprudenza in materia di risarcimento danni da emotrasfusioni, anche prima dell'entrata in vigore della l. n.
107 del 1990, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse, sulla base della legislazione vigente, un obbligo di controllo, direttivo e di vigilanza in materia di sangue umano da parte del
Ministero della Sanità (allora così denominato), anche strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria.
Le fonti di siffatti obblighi sono da individuare nella seguente normativa, entrate in vigore in data antecedente rispetto alle trasfusioni di cui è causa (1971): la l. n. n. 296 del 1958 che ha istituito il Ministero della Sanità con il compito istituzionale di provvedere alla salute pubblica, prevedendo a tal fine, a suo carico, l'obbligo di emanare istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che
Pag. 3 a 16 provvedono ai servizi sanitari;
la circolare n. 50 del 28 marzo 1966 del
[...]
che ha imposto al medesimo la determinazione sistematica e CP_1 CP_1 periodica delle transaminasi sieriche di ciascun quantitativo di sangue prelevato dai donatori e che, nel caso di risultati abnormi, imponeva che il donatore venisse sottoposto ad ulteriori accertamenti;
la l. n. 592 del 1967 che all'art. 1 attribuisce al
Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento e il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, la preparazione, la conservazione, la distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonché la preparazione dei suoi derivati, e per l'esercizio della relativa vigilanza;
all'art. 21 attribuisce al il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano CP_1
e dei suoi derivati ad uso terapeutico;
la circolare n. 95 del 9 giugno 1970 del
Ministero della Sanità, denominata “Profilassi epatite: ricerca dell'antigene
Australia” che sottolineava l'opportunità di ricercare l'antigene Australia nei donatori di sangue, in aggiunta alla ricerca delle transaminasi ai fini della profilassi delle epatiti post-trasfusionali; il DPR n. n. 1256 del 1971, contenente le norme di dettaglio relative alla funzione di controllo e vigilanza in materia da parte del
(agli artt. 2, 3, 103 e 112) e ai controlli da effettuare sui donatori di sangue. CP_1
Sul punto, inoltre, si è espressa la Suprema Corte nel 2008 a S.U., con la sent. n. 581, affermando che: “Premesso che sul gravava un obbligo di controllo, CP_1 direttive e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico
(emotrasfusioni o preparazione di emoderivati) anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinché fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standars di esclusione di rischi, il giudice, accertata l'omissione di tali attività, accertata, altresì, con riferimento all'epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata - infine – l'esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia,
e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, CP_1 avrebbe impedito la verificazione dell'evento”.
Pag. 4 a 16 Dal principio sopra esposto in tema di nesso causale da comportamento omissivo, emerge anche il criterio per la delimitazione temporale della responsabilità del
: in altri termini si tratta di verificare se, ai fini della regolarità causale, la CP_1 contrazione del virus dell'epatite C, all'epoca in cui sono state effettuate le trasfusioni individuate come causa della stessa malattia, fosse un evento assolutamente eccezionale ed imprevedibile e quindi estraneo alla regolarità causale.
Su questo ulteriore aspetto, le SS.UU. nel 2008 cit. hanno precisato, ribadendo nelle successive sentenze, che: “Ritengono, invece, queste S.U. (in conformità a quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza di merito e della dottrina) che non sussistono tre eventi lesivi, come se si trattasse di tre serie causali autonome ed indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica
(essenzialmente del fegato), per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto – contagio infettivo - lesione dell'integrità. Pertanto, già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B (la cui individuazione, costituendo un accertamento fattuale, rientra nell'esclusiva competenza del giudice di merito) sussiste la responsabilità del anche per il contagio degli altri due virus, che non CP_1 costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il non aveva controllato, come pure era obbligato per legge. Di fronte CP_1 ad obblighi di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo imposti dalla legge, deve inoltre sottolinearsi che si arresta la discrezionalità amministrativa, ove invocata per giustificare le scelte operate nel peculiare settore della plasmaferesi. Il dovere del Ministero di vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati postula un dovere particolarmente pregnante di diligenza nell'impiego delle misure necessarie a verificarne la sicurezza, che comprende il dovere di adoperarsi per evitare o ridurre un rischio che è antico quanto la necessità della trasfusione”.
Con successiva pronuncia, la Suprema Corte ha poi affermato, rispetto alle manifestazioni patogene antecedenti l'anno 1978, che: “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di
Pag. 5 a 16 emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi
e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell'anno 1978, in cui il virus dell'epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del per l'omissione Controparte_1 dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo” (cfr. Cass., ord. 04.02.2016 n.
2232).
Come successivamente precisato da Cass. n. 17084 del 2017: “Laddove vigano precetti specifici e precostituiti relativamente al compimento di determinate attività, la regola viene imposta all'agente indipendentemente dalla capacità di quest'ultimo di rappresentarsi l'esistenza e la natura del pericolo. La regola è stata posta allo scopo di evitare un determinato rischio, sicché di tutti gli eventi dannosi che siano realizzazione del rischio in relazione al quale la regola è stata posta l'agente risponde indipendentemente da ciò che potesse prevedere e per il sol fatto della violazione della regola.(…) Se si considera che la norma violata mediante
l'omissione ha la funzione di prevenire il rischio dell'infezione, la descrizione dell'evento dannoso deve arrestarsi a quest'ultima, e non estendersi alle particolari specificazioni del nome della malattia contratta mediante trasfusione. L'efficienza causale dell'omissione della struttura sanitaria è suscettibile di imputazione giuridica in forza dei controlli in materia di sangue umano cui l'autorità amministrativa era tenuta a partire da una normativa assai risalente nel tempo.
Vanno richiamate a questo proposito, quanto a fonti risalenti nel tempo, la legge n.
296 del 1958, la legge n. 592 del 1967 ed il d.P.R. n. 1256 del 1971. Il collegamento probabilistico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la patologia insorta va apprezzato non sulla base delle conoscenze scientifiche del momento in cui venne effettuata la trasfusione, stante l'irrilevanza del criterio della prevedibilità soggettiva, ma sulla base di quelle presenti al momento in cui viene svolto l'accertamento dell'esistenza del nesso causale, posto che ciò che deve essere valutato è il collegamento naturalistico fra l'omissione e l'evento dannoso.
Pag. 6 a 16 L'osservatore accerta l'esistenza del nesso eziologico fra trasfusione ed infezione, nominando quest'ultima sulla base delle cognizioni scientifiche del proprio tempo, che hanno consentito di identificare le malattie tipiche (HBV, HCV, HIV), ma ciò che rileva ai fini dell'apprezzamento causalistico è l'evento obiettivo dell'infezione. Il giudizio in ordine all'eziologia dell'infezione viene reso in base alle cognizioni del tempo, e perciò nominando l'infezione in base alle conoscenze acquisite al tempo della valutazione, ma il problema del nesso causale coincide integralmente con quello della derivazione probabilistica dell'infezione dalla trasfusione, a prescindere dalla sua specificazione in termini di malattia tipica (HBV, HCV, HIV)”.
Quanto all'elemento soggettivo, ha aggiunto la Corte che: “All'elemento soggettivo dell'illecito resta da ascrivere l'incauta somministrazione in assenza dei doverosi controlli, che comprendono “il dovere di adoperarsi per evitare o ridurre un rischio che è antico quanto la necessità della trasfusione. Una volta acquisita al processo la circostanza dell'incauta somministrazione in violazione di specifiche regole, diventa onere della struttura sanitaria dimostrare, sempre sul piano soggettivo dell'illecito, di aver utilizzato sacche di sangue opportunamente controllate secondo tutti i canoni normativi”.
Con recente pronuncia, la Suprema Corte ha poi affermato: “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del
anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla Controparte_1 conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi
(risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul
, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e Controparte_1 controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno
1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli
Pag. 7 a 16 emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi” (cfr. Cass., ordinanza n. 21145 del 22.07.2021).
In applicazione di tali principi, la giurisprudenza di legittimità e di merito da tempo ha dato diffusamente conto (e in special modo dopo l'arresto delle SS.UU. del 2008 cit.), come fosse già ben noto sin dalla fine degli anni '60, inizi anni '70, il rischio di trasmissione di epatite virale, e che la rilevazione (indiretta) dei virus era possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-
HbcAg, e che già da tale epoca sussistevano obblighi normativi (imposti in special modo da: l. n. 592 del 1967; DPR n. 1256 del 1971; l. n. 519 dei 1973; l. n. 833 del
1973) in ordine a controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto (cfr. Cass. n. 6241del 1987; Cass. n. 8069 del 1993, Cass. n. 17685 del 2011; Cass. n. 2232 del 2016).
Nonostante la molteplicità delle fonti normative che imponevano al la CP_1 verifica e il controllo del sangue utilizzato per le trasfusioni, da cui si desume che vi fosse consapevolezza del rischio di trasmissione di epatite virale attraverso le emotrasfusioni e consapevolezza circa gli strumenti di prevenzione del rischio, tuttavia, la prima effettiva misura di prevenzione messa in campo dal è CP_1 stata quella contenuta nel d.m. del 21 luglio 1990 che ha imposto la ricerca degli anticorpi anti-HCV sui donatori di sangue.
Pertanto, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza successiva alle SS.UU. del 2008 cit. ha riconosciuto sussistente la responsabilità per omissione del CP_1 in relazione ai controlli sull'idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione anche per l'epoca anteriore alla più risalente delle scoperte dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, individuabile nel 1978 quando il virus dell'epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica (cfr., Cass. n. 17685 del 2011 cit.,
Cass. n. 19995 del 2013, Cass. n. 6746 del 2015, Cass. n. 2232 del 2016 cit., Cass. n.
9550 del 2017; Cass. n. 17084 del 2017 cit., Cass. n. 2337 del 2018, Cass. n. 18520 del 2018, Cass. n. 1566 del 2019; Cass. n. 6734 del 2019; con l'unica eccezione di
Cass. n. 10291 del 2015, confutata in maniera assai convincente da Cass. n. 17084 del 2017, cit.).
Pag. 8 a 16 3.2. Ciò posto, la responsabilità ascrivibile al è di tipo aquiliano, ex art. CP_1
2043 c.c.
Orbene, nel caso di specie, si ritiene che sussistano tutti i presupposti per affermare la responsabilità dell'amministrazione statale convenuta.
In primo luogo, la circostanza che l'attrice sia stata sottoposta a due trasfusioni di sangue eseguite presso la Clinica Pediatrica “G. e D. De Marchi” nelle date 6 e 8 febbraio 1971, risulta dalla documentazione medica in atti (cartella clinica allegata al fascicolo di parte attrice).
Inoltre, posto che dagli atti di causa risulta che la è stata affetta da virus Pt_1 dell'HCV (si veda, al riguardo, la documentazione medica prodotta, nonché la consulenza tecnica d'ufficio), può ritenersi che tale infezione sia stata causata dalle trasfusioni effettuate.
In tal senso depone il verbale della Commissione Medica Ospedaliera ML/V n.
47/L.210/92 del 13/3/2012, in cui si legge che “è verosimile ammettere nesso causale tra le trasfusioni subite e la patologia epatica virale di tipo C” (doc. n. 18).
Sul punto, occorre tenere conto del principio recentemente affermato dalle Sezioni
Unite secondo cui “nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del
[...]
per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il CP_1 provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il
, per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi CP_1 fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano” (Cass., S.U., 6 luglio 2023, n. 19129).
Peraltro, non è emersa in giudizio la presenza di altri fattori di rischio di infezione da
HCV, onde può senz'altro ritenersi, secondo il criterio della preponderanza
Pag. 9 a 16 dell'evidenza - che individua la soglia della prova in ambito civile (cfr. Cass. civ. 26 luglio 2012 n. 13214; Cass. civ. 8 luglio 2010 n. 16123) e che risulta conforme al favor victimae che qualifica la funzione sociale della responsabilità civile da illecito, in relazione al diverso principio del favor rei, che, concernendo il valore della libertà, esige maggiori garanzie nel campo della repressione penale (così: Cass. civ.,
13513/2009) - che la malattia contratta da parte attrice sia stata causata dalle trasfusioni praticatele.
Occorre, infine, verificare se al possa addebitarsi una condotta colposa. CP_1
Al riguardo, vale a superare tutte le obiezioni mosse da parte convenuta la motivazione di Cass. n. 17685/2011, secondo cui “il è tenuto Controparte_1 ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati e risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576;
Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584). (…) E l'omissione delle attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l'ordinamento gli attribuisce il potere (nel caso concernente la tutela della salute pubblica) espone il a responsabilità CP_1 extracontrattuale allorquando, come nella specie dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico (il quale è strumentale ed accessorio a quel potere), derivi la violazione di interessi giuridicamente rilevanti dei cittadini-utenti (cfr. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576). Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, a fronte di tali obblighi normativi la discrezionalità amministrativa invero si arresta, e non può essere invocata per giustificare le scelte operate nel peculiare settore della plasmaferesi. Il dovere del
Ministero della salute di vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati postula d'altro canto l'osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata, specificamente in relazione all'impiego delle misure necessarie per verificarne la sicurezza, essendo esso tenuto ad evitare o ridurre i rischi a tali attività connessi (cfr. Cass., Sez. Un.,
11/1/2008, n.581). A tale stregua il comportamento omissivo o comunque non
Pag. 10 a 16 diligente del nei controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli (ivi CP_1 compresi quelli relativi all'attuazione del Piano sangue, previsto dalla L, n. 592 del
1967 e realizzato solo nel 1994) ridonda in termini di relativa responsabilità. La colpa della P.A. rimane al riguardo integrata in ragione della violazione dei comportamenti dovuti di vigilanza e controllo, imposti dalle fonti normative più sopra richiamate, costituenti limiti esterni all'attività discrezionale ed integranti la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. (cfr., in relazione ad altra fattispecie, Cass., 27/4/2011, n. 9404), in base alle quali essa è tenuta ad un comportamento di vigilanza, sicurezza ed attivo controllo in ordine all'effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione di quanto loro prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto (cfr. Cass., 28/9/2009, n. 20765, e, da ultimo, Cass.,
23/5/2011, n. 11301), non potendo considerarsi invero esaustiva delle incombenze alla medesima in materia attribuite la quand'anche assolta mera attività di formazione (emanazione di decreti, circolari, ecc.). Al mantenimento di tale condotta la P.A. è d'altro canto tenuta già in base all'obbligo di buona fede o correttezza, generale principio di solidarietà sociale - che trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale - in base al quale nei rapporti della vita di relazione il soggetto è tenuto a mantenere un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui - nei limiti dell'apprezzabile sacrificio -, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 15/2/2007,
n. 3462; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 30/10/2007,
n. 22860; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056. Da ultimo cfr. Cass., 27/4/2011, n.
9404). A tale stregua, in caso di concretizzazione del rischio che la regola violata tende a prevenire non può prescindersi dalla considerazione del comportamento dovuto e della condotta nel singolo caso in concreto mantenuta, e il nesso di causalità che i danni conseguenti a quest'ultima astringe costituendone lo specifico risultato rimane invero presuntivamente provato (cfr. Cass., Sez. Un., 1111/2008, n.
584; Cass., Sez, Un., 11/1/2008, n. 582. E, da ultimo, Cass., 27/4/2011, n. 9404)”.
Pag. 11 a 16 In conclusione, assume rilievo l'incauta somministrazione di sangue in violazione di specifiche regole (tra cui le più volte citate l. n. 592 del 1967; DPR n. 1256 del 1971;
l. n. 519 dei 1973; l. n. 833 del 1973), da ritenere sussistente in difetto della prova, da parte dell'autorità sanitaria che ne ha la disponibilità, che il sangue utilizzato sul paziente era stato oggetto di tutti i controlli imposti o raccomandati dalle fonti normative di rango primario e secondario.
Al riguardo, si osserva che nonostante il virus dell'epatite C non fosse stato ancora isolato, e quindi non fosse possibile diagnosticare tale forma di epatite, tuttavia nell'anno in cui si sono verificate le trasfusioni (ovvero, il 1971) già esisteva la possibilità tecnica di testare il sangue del donatore per evidenziare la presenza di malattie epatiche a quel tempo non meglio identificate, in particolare attraverso il controllo, come già affermato, delle transaminasi.
Quindi deve concludersi che, nonostante il virus dell'epatite C sia stato isolato solo nel 1989, già nel 1971, sulla base delle conoscenze scientifiche allora disponibili, sarebbe stato possibile, seppur per via indiretta tramite il controllo delle transaminasi, verificare la inidoneità del sangue ad essere utilizzato per effettuare trasfusioni terapeutiche, in quanto affetto da alterazioni che, pur non corrispondendo ad una malattia epatica già isolata, permettevano di escludere che si trattasse di sangue sano.
Tanto è vero che il Ministero della sanità (secondo la denominazione dell'epoca) già nel 1966, attraverso la circolare n. 50 del 28 marzo 1966, aveva raccomandato di non utilizzare il sangue di donatori che presentassero valori abnormi nella determinazione delle transaminasi, in quanto: “Non si conosce attualmente nessuna prova di laboratorio che permetta di mettere in evidenza con sicurezza tutti i portatori di virus epatico. Tuttavia è da prescrivere la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche dei donatori. … nel caso di risultati abnormi … nel fondato sospetto che il donatore possa essere portatore di virus epatico, il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti ed il quantitativo di sangue prelevato sarà destinato esclusivamente alla produzione di gammaglobuline … o di albumine”.
Non vi è nessuna prova che il , deputato non solo alla programmazione e al CP_1 coordinamento, ma anche e soprattutto al controllo e vigilanza sul sangue, abbia
Pag. 12 a 16 adottato tali cautele nel caso di specie;
non è stato provato dal quale fosse CP_1 la provenienza del sangue trasfuso, se dall'Italia o da paese straniero;
se e quali verifiche fossero state fatte sul sangue e sui donatori, in particolare non risulta fosse stato effettuato il controllo delle transaminasi.
3.3. In ragione di quanto precede, e tenuto conto che le trasfusioni subite da Parte_1
risalgono al 1971, è possibile affermare che del contagio debba essere
[...] chiamato a rispondere il , odierno convenuto. Controparte_1
3.4. Per ciò che attiene alle conseguenze che ne sono derivate, il CTU – senza ricevere osservazioni critiche delle parti sul punto – ha chiarito che l'attrice “(la quale, peraltro, è stata affetta da epatite cronica con ben modesta espressione citolitica), è ormai da diversi anni, a seguito di specifica terapia, esente da attività replicativa virale (HCV RNA non rilevato) e con gli esiti della pregressa infezione limitati al riscontro di una fibrosi epatica F1 (portale, KPa 5,3). Questi elementi depongono per il ricorrere di percentualmente modesto danno e, conseguentemente, per modesta attribuzione di percentuale di danno biologico permanente che, avvalendosi dei parametri della Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni (SIMLA), “Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico” (Ed. Giuffrè, Milano, 2016), si afferma essere pari al 9% (nove per cento)” (cfr. pag. 14 dell'elaborato).
Il CTU ha, altresì, escluso qualsiasi ripercussione sull'attività lavorativa e sulle attività di vita quotidiana e di relazione della perizianda ed ha rilevato l'assenza di sintomi clinici soggettivi e oggettivi afferenti alla sfera psichica in relazione alla pregressa infezione da HCV.
Non risultano, infine, presentate quietanze per spese mediche.
3.5. Così delimitato il perimetro del danno patito dall'attrice, occorre ora procedere alla sua liquidazione.
Occorre preliminarmente chiarire che, trattandosi di danni lungolatenti, il risarcimento andrà calcolato dal momento in cui la ha avuto la consapevolezza Pt_1
Pag. 13 a 16 del contagio, ovvero dalla data di presentazione dell'istanza per ottenere l'indennizzo ex lege 210/1992, cioè dal 16/4/2010 (doc. n. 5).
Ed invero come ha affermato la giurisprudenza della Suprema Corte con la sentenza n. 5119 del 17/02/2023, con principi applicabili anche al caso di specie, in caso di danno cd. lungolatente (nella specie, contrazione di epatite C, asintomatica per più di venti anni, derivante da trasfusione), il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno "in re ipsa", privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi.
Per ciò che attiene ai principi in materia di liquidazione del danno biologico, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno biologico costituisce un'autonoma voce rispetto al danno morale e che la personalizzazione del solo danno biologico costituisce un elemento ulteriore, ma tanto il danno morale quanto la personalizzazione del danno biologico vanno rigorosamente allegati e provati.
Non costituisce invece autonoma voce di danno il danno esistenziale, che rappresenta comunque una componente del danno biologico e che quindi non può costituire oggetto di duplicazione risarcitoria.
L'applicazione dei su esposti principi al caso di specie portano questo giudicante ad affermare che debba essere escluso il riconoscimento, oltre al danno biologico, anche del danno morale (escluso, peraltro, anche dal CTU), in difetto di adeguata allegazione e prova. Neppure può procedersi ad alcuna personalizzazione, non essendo stati allegati prima ancora che provati dei fatti specifici che consentano di procedere ad una personalizzazione del danno biologico.
Pertanto, in applicazione delle tabelle di Milano per l'anno 2024, considerato che l'attrice (nata il [...]), al momento della scoperta del contagio (16/4/2010),
Pag. 14 a 16 aveva compiuto 39 anni, dovrà esserle corrisposto, a titolo di danno biologico nella misura del 9%, la somma di € 17.775,00.
Sulla predetta somma devalutata alla data di presentazione dell'istanza (16/4/2010)
e rivalutata anno per anno in base ad indice ISTAT fino alla presente pronuncia dovranno essere riconosciuti gli interessi compensativi, oltre agli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.
Al riguardo, è opportuno precisare che la Cassazione, con sent. n. 19987/2016, ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel caso di ritardato adempimento d'una obbligazione di valore, quale è quella che ha ad oggetto il risarcimento del danno aquiliano, la liquidazione deve avvenire dapprima rivalutando il credito all'epoca della liquidazione (oppure liquidandolo direttamente in moneta attuale), operazione che serve a ricostituire il patrimonio del danneggiato;
quindi stimando gli effetti della mora debendi, operazione che può essere compiuta calcolando il rendimento, per ogni anno di mora e ad un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, di un capitale pari all'importo del credito rivalutato anno per anno”.
Infine, deve essere rigettata la domanda di scomputo formulata dal tra CP_1 quanto richiesto dall'attore a titolo di indennizzo e quanto ottenuto a titolo di risarcimento del danno, non avendo il convenuto provato il quantum eventualmente ricevuto dell'attrice.
Ed invero si attaglia al caso di specie la giurisprudenza della Suprema Corte che, con la sentenza n. 7435 /2022, ha affermato che: “nel giudizio promosso nei confronti del
per il risarcimento del danno conseguente al contagio a Controparte_1 seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del
1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il "lucrum"; ne consegue che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili)”.
Pag. 15 a 16 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale), del suo valore (€
17.775,00 in base all'art. 5 DM n. 55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e di un importo pari al medio tariffario.
Analogamente, seguono la soccombenza le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto del 23/1/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 17.775,00, oltre interessi per come chiarito in parte motiva;
2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
561,50 per esborsi ed € 5.077,00 per onorari, oltre accessori di legge;
3) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Catanzaro, 30/6/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
Stefano Costarella
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