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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/05/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II collegio – composta dai seguenti
Consiglieri:
Dr.
ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr.
PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr.
VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 715/2023 e promossa
DA
in persona del legale rappresentante “pro Parte_1 tempore” con Sede legale in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Proietto del foro di Fermo e d elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea
Andreani, in Ancona, piazza Stamira, n. 13
- APPELLANTE - appellata incidentale
CONTRO
(p.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. Sig. ( ), con sede in CP_1 CodiceFiscale_1
Comunanza, C.da Passo n.19, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Bruni del
Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
- APPELLATA -appellante incidentale Oggetto: appello avverso sentenza n. 642/2023 pubblicata in data 08.08.2023 dal Tribunale di Fermo in materia di contratti bancari/ ripetizione dell'indebito
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale Controparte_1
di Fermo (già già Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
) al fine di ottenere dal predetto Istituto di credito a titolo di ripetizione
[...] dell'indebito la restituzione di importi conseguiti illegittimamente per aver addebitato interessi capitalizzati trimestralmente e comunque non dovuti per usurarietà, commissioni di massimo scoperto oneri e spese non spettanti per nullità della relativa pattuizione, sul conto corrente n. 17959, poi rinumerato come n. 11173; detto conto corrente, intrattenuto con l'istituto di credito risultava stipulato in epoca precedente al
1991 (come documentato dal primo e/c prodotto che in data 31.05.1991 presenta un saldo avere di euro 29.063,24 ossia £ 56.274.288) e chiuso il 25.11.2014.
Si costituiva in giudizio per respingere le Parte_1
domande attoree in quanto infondate, non provate e comunque prescritte;
in particolare infatti sollevava eccezione di prescrizione
Disposto l'espletamento della CTU contabile, il Tribunale di prime cure: ha statuito che il rapporto di conto corrente non è stato stipulato in forma scritta e che il corredo probatorio prodotto dalla snc attrice è sufficiente;
ha quindi ritenuto non dovuti gli interessi ultralegali per la carenza di forma scritta della relativa pattuizione ex art. 1284
c.c., e per lo stesso motivo (nullità della pattuizione per la carenza di forma scritta) ha ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale, non dovuta la commissione di pag. 2/18 massimo scoperto, non dovuti gli interessi prodotti dal meccanismo della anticipazione delle valute perché non assistiti da patto scritto;
ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta ed ha rideterminato l'indebito in €
67.314,71, ritenendo tuttavia raggiunta la prova di una apertura di credito in conto corrente, grazie a presunzioni e segnatamente al protratto scoperto di conto.
Il Giudice di prime cure ha condannato pertanto a Parte_1 restituire alla snc attrice la complessiva somma di euro € 67.314,71.
Avverso la citata pronuncia ha proposto appello la Parte_1
con i motivi indicati come in parte motiva;
si è costituita
[...] Controparte_1
contestando il gravame ed avanzando appello incidentale;
raccolte le
[...]
conclusioni delle parti e le comparse conclusionali, il giudice istruttore riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione con ordinanza del 29.04.2025.
APPELLO PRINCIPALE
Con il primo motivo di gravame la torna ad eccepire l'inammissibilità Pt_1 dell'azione di ripetizione dell'indebito, perché erroneamente ignorato dal giudice di prime cure l'omessa prova della chiusura del conto;
allega che dall'ultimo estratto conto agli atti (al 30/06/2013), risulta registrato un saldo debitore pari ad Euro 14.658,18 e che
Co detto saldo debitore non risulta essere stato pagato dalla attrice.
Il motivo è infondato.
Vi è in atti la prova documentale della chiusura del conto, costituita dal doc.5 allegato dalla snc attrice, rappresentante la comunicazione di estinzione del conto inviata dalla banca il 25.11.2014; è irrilevante che l'ultimo estratto conto prodotto non sia quello pag. 3/18 successivo alla chiusura ma quello del giugno 2013, a saldo negativo, atteso che l'omessa produzione può semmai avere rilevanza solo sul piano della prova dell'andamento del conto corrente e della ricostruzione dei pagamenti indebiti.
Va poi osservato che la appellata ha eccepito la prescrizione dell'azione di Pt_1 ripetizione, con ciò ammettendo l'esistenza di rimesse solutorie.
Va infatti chiarito che il presupposto dell'azione di ripetizione nel caso di conto corrente non è la chiusura del rapporto, ma l'esistenza di un pagamento ripetibile, ossia di una rimessa solutoria, ovvero un versamento effettuato dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso, oppure su un conto corrente ab origine non affidato;
a fronte, invece, di rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non "scoperto" ma solo "passivo" - non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento - non può parlarsi tecnicamente di pagamento, atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, onde non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo il correntista riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento.
Ove nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti abbiano la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), potrà parlarsi "di pagamento" soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire ove corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (Cass. S.U. n. 24418/2010, confermata con plurime decisioni dalle sezioni semplici v. per tutte, Cass. n.
4214/2024); ove, invece, i versamenti siano eseguiti su un conto "scoperto", si potrà parlare di "pagamento" in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di pag. 4/18 rapporto, con la conseguente possibilità per il correntista di esercitare l'azione di ripetizione ove sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento che abbia natura "solutoria" nei termini detti;
in caso contrario, ove cioè di pagamento in senso proprio non possa parlarsi, non è configurabile in capo al correntista un diritto di ripetizione dell'indebito ai sensi degli artt. 2033 e ss. c.c., e questi potrà agire solo per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso cui accede un'apertura di credito, onde escludere, per il futuro, annotazioni illegittime, e recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass. S.U. n. 24418/2010 citata).
Col secondo motivo di gravame la appellante denuncia l'erroneità della Pt_1 sentenza gravata in punto di distribuzione dell'onere probatorio;
ricordato che manca agli atti di causa il contratto di conto corrente, contesta l'adesione del giudicante alla posizione della snc appellata che, con gli atti introduttivi, ha asserito di non ricordare di avere stipulato per iscritto il contratto, così invertendo l'onere della prova, ossia ponendo a carico della banca l'one di provare la stipulazione per iscritto del rapporto bancario;
aggiunge che la formulazione da parte della snc attrice di istanza ex art. 210 c.p.c. per il deposito “ in originale di tutti i contratti di conto corrente debitamente sottoscritti dall'attore” costituisce ammissione dell'esistenza delle relative schede contrattuali.
Il motivo è infondato.
Va osservato che la snc attrice, odierna appellata, ha inequivocabilmente sostenuto l'assenza di qualsiasi pattuizione scritta intercorsa tra le parti sin dagli atti introduttivi del giudizio.
pag. 5/18 Per la snc quindi, risulterebbe impossibile, e per di più incoerente, produrre in giudizio un documento contrattuale di cui ha invocato l'inesistenza.
Del resto, secondo la Corte di legittimità, “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto verbis tantum, la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare”(Cass. civile sez. VI., 09.03.2021 n. 6480, e più recente, Cass. Civ., Sez. I, 6 febbraio
2024, n. 3310).
L'allegazione del resto è coerente, attesa la documentata risalenza del rapporto di conto corrente ad epoca antecedente la L. n. 154 del 1992, che ha sancito la nullità dei contratti bancari non stipulati per iscritto: il punto è che all'epoca in cui il rapporto di conto corrente è sorto, antecedente al 1992 (il primo estratto conto è del 1991) la necessità della forma scritta era relativa alla sola pattuizione del tasso di interessi superiori a quello legale, in quanto sancita dal disposto dell'art. 1284 c.c.; la norma va poi applicata anche relativamente alla commissione di massimo scoperto - per la quale non vi è alcuna prova della pattuizione in forma scritta - trattandosi di una condizione economica che contribuisce a determinare il costo del denaro attraverso la remunerazione della liquidità messa a disposizione.
Sul punto, si segnala la giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale la Pt_1
che contesti il mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta, sostenendone quindi la valida conclusione, ha l'onere di darne positivo riscontro in giudizio, non potendo gravare sul correntista, attore in giudizio, la prova negativa della documentazione dell'accordo. (Cass. civile sez. VI, 09.03.2021 n. 6480).
pag. 6/18 Dalla mancata allegazione agli atti della positiva prova circa la sussistenza del contratto di conto corrente stipulato in forma scritta, e della forma scritta per la pattuizione dei tassi ultralegali discende, ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3, T.U.B., la conseguente sostituzione dei tassi unilateralmente e illegittimamente applicati dalla con quelli Pt_1 legali sostitutivi previsti dall'art. 117 T.U.B.
Del resto, per quanto riguarda gli interessi convenzionali, il difetto di pattuizioni per iscritto inibisce comunque l'applicazione di interessi oltre la misura legale prevista dall'ultimo comma dell'art.1284 c.c., con la conseguenza che in applicazione dell'automatica sostituzione in ragione della nullità parziale di cui all'art.1419 c.2° c.c., la banca può esigere i soli interessi al saggio legale (cfr. Cass. n.
12276/2010).
Quanto all'anatocismo, ritenuto illegittimo dal giudice di prime cure per carenza di una pattuizione redatta in forma scritta, va osservato che in considerazione dell'epoca del rapporto di c/c, le clausole aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali sarebbero state travolte perché nulle siccome contrarie al precetto di cui all'art. 1283 c.c.. (principio ormai ritenuto pacifico ed univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito a partire da Cass. 2374/1999 e poi Cass. SU
21095/2004): è sufficiente ricordare che la pratica dell'anatocismo trimestrale, fino alla delibera CICR, era da ritenersi illegittima (cfr. citata Cass. S.U. 21095/2004 "L'uso normativo anatocistico trimestrale, inesistente prima dell'entrata in vigore del codice del
1942, non si è potuto formare successivamente in costanza del divieto anatocistico dell'art. 1283 c.c. e, pertanto, sono nulle le clausole anatocistiche dei contratti bancari"): da ciò deriva, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25,3 comma, D.Lgs. n. 342 del 1999) di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, che queste ultime restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono pag. 7/18 che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione del citato art. 1283 c.c.. Detto divieto sussiste con qualsiasi tipo di periodicità (trimestrale o anche annuale), in quanto detta liquidazione atterrebbe comunque a clausola nulla per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SU 24418/2010).
Stante la richiamata giurisprudenza, per provare l'illegittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione sono sufficienti gli estratti conto da cui emerga la relativa pratica.
Sempre nel secondo motivo, la banca contesta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto assolto l'onere probatorio relativamente all'andamento del conto corrente, non essendo stata prodotta l'intera serie degli estratti conto senza soluzione di continuità, ed essendo pertanto impossibile una ricostruzione contabile attendibile.
Orbene, dall'elaborato emerge che Mancano ai fini della continuità della rielaborazione
i seguenti periodi :
- e/c, scalare e prospetto competenze e spese II TRIM. 2001
- e/c dei mesi di maggio – giugno 2004, e prospetto competenze e spese II TRIM 2004
- e/c dei mesi di agosto – settembre 2004 e prospetto competenze e spese III TRIM 2004
Il quesito posto al perito prevede che in caso di documentazione incompleta, il saldo del conto corrente sia determinato effettuando i conteggi partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo cosi calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l'operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati.
pag. 8/18 Il motivo è infondato, atteso che “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (Cass. n. 22290/2023).
La Suprema Corte ha altresì precisato che, per quanto il rapporto di conto corrente sia senz'altro unitario, non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze discendenti da una produzione incompleta siano regolate da criteri rigidi e massimalistici. In altri termini,
l'incompletezza della documentazione dell'andamento del conto non giustifica un automatico rigetto della domanda di condanna al pagamento proposta dalla banca, non risultando precluso al giudice di "amputare" dall'esposizione debitoria del cliente l'importo che si assume maturato in relazione alle movimentazioni del conto, non documentate, di complessivo segno negativo per lo stesso correntista (in termini Cass. civ. n. 11543/2019, secondo cui: "Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo debitorio intermedio: quasi che ai fini della definizione del rapporto di dare e avere non presenti mai alcun valore l'evidenza dell'esposizione debitoria maturata dal correntista nel periodo in cui l'andamento del conto è regolarmente documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza che sia concretamente affidabile").
Sempre in giurisprudenza, si è altresì affermato che: "Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio: a) nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti pag. 9/18 gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, atti quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta;
b) nel caso di domanda proposta dal correntista l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi che consentano di affermare che il debito nell'intervallo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore" (Cass. 11543/19, cit.).
Questo è quanto accaduto nel corso del giudizio di prime cure, dove il perito, sulla base della documentazione prodotta, è stato in grado di rielaborare il rapporto operando delle scritture di raccordo fra i vari periodi documentati attraverso la sottrazione dal saldo ricalcolato del saldo banca risultante dall'ultimo estratto conto di periodo, per poi detrarre detta differenza dal saldo banca esposto dal primo e/c del secondo periodo documentato.
Tale metodologia consente indubbiamente di tenere in considerazione quanto ipotizzato dalla banca (ossia il possibile storno contabile di poste indebite, a favore della snc correntista, nei periodi non documentati) essendo evidente che tale ipotizzata operazione, ove fosse stata posta in essere, avrebbe avuto riflessi nel saldo banca iniziale del periodo documentato successivo a quello non sorretto da produzione documentale, soprattutto perché i periodi non documentati si riferiscono a frazioni temporali esigue, di circa due/tre mesi.
pag. 10/18 Col terzo motivo di gravame la contesta l'operato del Giudice di prime cure che Pt_1
avrebbe apoditticamente ritenuto di poter desumere la natura affidata del rapporto per facta concludentia (c.d. fido di fatto); argomenta che “in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento (cfr. Cass. 27704/2018; n.
2660/2019; 31927/2019)”; aggiunge che l'importo dell'affidamento non è stato quantificato dal CTU che ha erroneamente assunto come “fido concesso” il massimo saldo “dare” emergente dallo “scalare per valuta” agli atti.
Il motivo è infondato.
Secondo la Corte di legittimità, in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento (cfr. Cass. 27704/2018; 2660/2019; 31927/2019),
Va poi ricordato che l'obbligo della forma scritta per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stato imposto dalla L. n. 154 del 1992, art. 3 (recante norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), disposizione che ha acquistato efficacia, in virtù di quanto stabilito dall'art. 11, comma 4, della stessa legge centoventi giorni dopo l'entrata in vigore della legge medesima (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 24/2/1992).
Prima dell'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, il contratto di apertura di credito veniva considerato un contratto a forma libera, suscettibile pag. 11/18 di conclusione anche per fatti concludenti (Sez.1 24/6/2008 n. 17090; nonchè n. 2915 del 1992 e n. 3842 del 1996).
Il conto corrente oggetto del presente giudizio è sorto sicuramente ante l. 154/1992, in quanto il primo e/c prodotto espone un saldo passivo al 31.05.1991.
Il primo giudice ha ritenuto la prova che detto conto corrente fosse affidato, formando il proprio convincimento su una unica presunzione semplice, costituita dal rilievo del
“perdurante scoperto” del rapporto.
Ebbene, con la pronuncia n. 34997/2023, la Suprema Corte si è espressa sull'impiego delle presunzioni ai fini della prova dell'apertura di conto corrente al fine di contrastare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, sostenendo che: “In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385/1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere ai sensi dell'art. 127, comma 2, d.lgs. cit., la nullità stessa” (Cass. 14.12.2023, n.
34997; Cass. 15.12.2023, n. 35189; Cass. 29.2.2024, n. 5397; Cass. 13.6.2024, n.
16445). L'esistenza di una apertura di credito può infatti essere dimostrata non soltanto tramite il documento costitutivo, ma anche per il tramite di prove indirette quali estratti conto (ove si faccia riferimento all'importo della apertura di credito), riassunti scalari, report di centrale rischi;
in particolare la recente pronuncia della Cassazione civile sez.
I, 24/01/2024, n.2338 sancisce che “In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre
l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato
pag. 12/18 adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione.”
Tuttavia va ricordato che inoltre, sull'attore in ripetizione dimostrare la natura CP_4
indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto (sent. n. 27704/2018 e successive conformi). Ed è evidente che l'onere probatorio gravante sul correntista, in quanto volto a distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, comprende anche la indicazione del limite dell'affidamento concesso dalla banca, essendo tale limite indispensabile ai fini della distinzione in concreto, atteso che hanno carattere ripristinatorio le rimesse effettuate allorché il saldo passivo non superava il limite del fido e carattere solutorio le altre”. (Cassazione civile sez. I, 29/04/2024, n.11327 conf.
Cassazione civile sez. I, 15/03/2024, n.7030).
Ciò posto, ricordato che le presunzioni ex art. 2729 c.c. devono essere gravi, precise e concordanti, se è vero che nel caso di specie per ritenere la prova dell'esistenza dell'apertura di credito non è necessaria la forma scritta (attesa l'epoca di stipulazione del rapporto affidato), se è vero che la perdurante scopertura del conto può non essere significativa, potendo derivare da un atteggiamento di tolleranza della banca invece che da un vero e proprio obbligo contrattuale, va considerato che dalle produzioni documentali emergono plurimi elementi presuntivi certi, indicativi dell'esistenza di un fido c.d. mobile (Cass. Civ., Sez. I, 13 gennaio 2022, n. 926), ossia pag. 13/18 una apertura di credito ad importo variabile, accordata trimestre per trimestre dalla banca con valutazione ex ante, atteso che, secondo quanto si legge in numerosi estratto conto, vengono addebitate “spese istruttoria pratica di fido”, vengono indicate per gli interessi debitori, in ogni trimestre, aliquote percentuali differenti, una minore l'altra maggiore, relative all'intra fido ed all'extra fido, (v. ad es. gli estratti conto a partire dal II trimestre 1994 dove si riporta il tasso debitore nei limiti del fido ed oltre il fido), per la commissione di massimo scoperto vengono esposte aliquote determinate dalla media ponderata delle aliquote relative agli “affidamenti utilizzati nel periodo”.
Può pertanto ritenersi raggiunta la prova di una apertura di credito in conto corrente;
va quindi considerata corretta la determinazione dell'importo affidato elaborata dal
CTU, considerato che le somme relative agli interessi pagati sull'extrafido esposte negli e/c sono irrisorie (poche migliaia di lire).
In definitiva l'appello principale va rigettato in quanto infondato.
APPELLO INCIDENTALE
Con l'appello incidentale la snc correntista contesta la decurtazione dagli importi determinati come ripetibili della somma di €. 17.606,98 relativa ai pagamenti prescritti;
afferma che, essendo acclarata la circostanza che il conto fosse affidato dall'inizio del rapporto, il dies a quo della prescrizione va individuato nella data di chiusura del rapporto, con la conseguenza che nessun pagamento di poste indebite risulta prescritto.
La censura è infondata.
pag. 14/18 E' ormai acclarato, da Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 24418/2018, che l'ordinaria prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, solo nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista, proprio perché in tal caso ciascun versamento non configura un pagamento, dal quale far decorrere (ove ritenuto indebito) il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione;
nel caso di rimesse solutorie, la prescrizione decorre dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, in quanto il pagamento che può dar vita a una pretesa restitutoria costituisce un pagamento da parte del solvens, con conseguente estinzione del debito verso la banca.
Nel caso di rimesse ripristinatorie, dunque, la prescrizione inizia a decorrere dalla formale chiusura del rapporto;
nel caso di rimesse solutorie, la prescrizione decorre anche durante il rapporto, dalla data di ogni singolo addebito per cui è domandata la restituzione alla banca e sono richiedibili dal cliente soltanto gli addebiti dell'ultimo decennio anteriore alla messa in mora o alla citazione in giudizio della banca.
La distinzione tra rimesse a carattere solutorio e rimesse a carattere ripristinatorio presuppone l'individuazione dei fidi eventualmente accordati al cliente, e quindi l'identificazione della soglia di copertura tempo per tempo in essere, nel periodo oggetto di indagine, per il conto al quale siano affluite le rimesse da analizzare.
Orbene, come si è rilevato in sede di disamina del terzo motivo di appello principale, nel caso di specie è emersa la prova che il conto corrente era assistito da una apertura di credito e che ci sono stati pagamenti di interessi extra fido, sicchè deve ritenersi provato che ci sono stati versamenti effettuati nel momento in cui il saldo debitore era in extra fido, versamenti che vanno considerati come rimesse solutorie prescritte per l'entità che ha permesso il rientro nell'apertura di credito concessa: ed è quello che ha accertato il perito, atteso che a pg 33 dell'elaborato si legge che la verifica delle rimesse a carattere solutorio è stata effettuata alla luce della citata sentenza delle SS.UU..
pag. 15/18 Va peraltro segnalato che non è stata oggetto di specifica censura, ed è quindi consacrata dal giudicato, la modalità di calcolo adottata dal CTU, che ha verificato le rimesse ripetibili non prescritte sul c.d. saldo banca invece che sul conto rettificato.
Come secondo motivo di appello incidentale la snc correntista contesta come errata la decurtazione, operata dal giudice di prime cure, della somma di €.14.658,18, esposta come saldo “debitorio” risultante dall'ultimo estratto conto prodotto del 30 giugno
2013; osserva che la banca non ha chiesto il pagamento di tale somma né in via di compensazione, né con domanda riconvenzionale, e che non può essere ritenuta comunque dovuta tale somma, stante la ferma contestazione del saldo negativo.
Il motivo è infondato.
La decurtazione della somma esposta nell'ultimo conto corrente risulta corretta non tanto perché va ritenuta dovuta alla banca, quanto perché, attesa la mancata produzione degli estratti conto relativi all'ultima parte del rapporto di conto corrente, che la snc ha sempre asserito essere stato chiuso nel 2014, non è stata data la prova di avere effettuato in epoca successiva pagamenti ripetibili per detto importo. Irrilevante sul piano probatorio la dichiarazione della relativa alla estinzione del conto (doc. 5 Pt_1
fascicolo snc correntista), atteso che l'istituto di credito potrebbe avere passato la posizione a sofferenza per poi rinunciare alla relativa pretesa.
Va inoltre osservato che il perito ha rideterminato il saldo del conto corrente al
30.06.2013 basandosi, come sopra indicato, sul c.d. saldo banca, con modalità
Co operativa non oggetto di specifica contestazione da parte della che nella censura si limita ad osservare di avere contestato detto saldo negativo. Sicchè, sceso il giudicato su detta modalità operativa, è corretto lo storno del saldo negativo del 30.06.2013.
pag. 16/18 Con il terzo motivo di gravame la snc appellante incidentale lamenta l'omesso riconoscimento di rivalutazione ed interessi legali.
Il motivo è parzialmente fondato.
L'art. 2033 c.c. dispone che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Non essendo stata allegata dalla snc attrice la malafede della va ritenuta la Pt_1 buona fede dell'accipiens, sicchè gli interessi legali decorrono dal giorno della domanda;
va poi richiamata Sezioni Unite sentenza 13 giugno 2019, n. 15895, secondo cui “l'espressione dal giorno della “domanda”, contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.”, per cui la decorrenza degli interessi inizia dalla messa in mora ossia dalla data della raccomandata A/R del 3.12.2013, con cui la snc correntista ha richiesto alla banca la restituzione delle somme illegittimamente addebitate per illegittima applicazione di interessi anatocistici ed ultralegali e di commissioni di massimo scoperto.
Non può essere invece riconosciuto il danno da svalutazione monetaria, in quanto, trattandosi nel caso di specie di una obbligazione di valuta, il maggior danno da svalutazione deve essere provato dalla chi lo richiede, ai sensi dell'art. 1224 comma 2
c.c.; nel caso di specie, nessuna prova è stata offerta dalla società correntista, che si è limitata a richiedere il riconoscimento di detta voce risarcitoria.
In conclusione, l'appello incidentale va parzialmente accolto.
pag. 17/18 Quanto al governo delle spese di lite, va disposta la compensazione fra le parti delle spese di lite del grado, in quanto va ritenuta la soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c., stante al limitato accoglimento dell'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e sull'appello incidentale proposto da
[...] Controparte_1
avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
- Rigetta l'appello principale;
- accoglie parzialmente l'appello incidentale e per l'effetto in riforma della sentenza gravata condanna al pagamento Parte_1
in favore di della somma di € Controparte_1
67.314,71 oltre interessi legali dal 3.12.2013 al saldo;
- rigetta per il resto l'appello incidentale;
- compensa fra le parti le spese del grado di giudizio;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'appellante principale.
Ancona, il 06.05.2025
Il Presidente est.
(Dott.ssa Annalisa Gianfelice)
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II collegio – composta dai seguenti
Consiglieri:
Dr.
ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr.
PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr.
VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 715/2023 e promossa
DA
in persona del legale rappresentante “pro Parte_1 tempore” con Sede legale in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Proietto del foro di Fermo e d elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea
Andreani, in Ancona, piazza Stamira, n. 13
- APPELLANTE - appellata incidentale
CONTRO
(p.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. Sig. ( ), con sede in CP_1 CodiceFiscale_1
Comunanza, C.da Passo n.19, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Bruni del
Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
- APPELLATA -appellante incidentale Oggetto: appello avverso sentenza n. 642/2023 pubblicata in data 08.08.2023 dal Tribunale di Fermo in materia di contratti bancari/ ripetizione dell'indebito
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale Controparte_1
di Fermo (già già Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
) al fine di ottenere dal predetto Istituto di credito a titolo di ripetizione
[...] dell'indebito la restituzione di importi conseguiti illegittimamente per aver addebitato interessi capitalizzati trimestralmente e comunque non dovuti per usurarietà, commissioni di massimo scoperto oneri e spese non spettanti per nullità della relativa pattuizione, sul conto corrente n. 17959, poi rinumerato come n. 11173; detto conto corrente, intrattenuto con l'istituto di credito risultava stipulato in epoca precedente al
1991 (come documentato dal primo e/c prodotto che in data 31.05.1991 presenta un saldo avere di euro 29.063,24 ossia £ 56.274.288) e chiuso il 25.11.2014.
Si costituiva in giudizio per respingere le Parte_1
domande attoree in quanto infondate, non provate e comunque prescritte;
in particolare infatti sollevava eccezione di prescrizione
Disposto l'espletamento della CTU contabile, il Tribunale di prime cure: ha statuito che il rapporto di conto corrente non è stato stipulato in forma scritta e che il corredo probatorio prodotto dalla snc attrice è sufficiente;
ha quindi ritenuto non dovuti gli interessi ultralegali per la carenza di forma scritta della relativa pattuizione ex art. 1284
c.c., e per lo stesso motivo (nullità della pattuizione per la carenza di forma scritta) ha ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale, non dovuta la commissione di pag. 2/18 massimo scoperto, non dovuti gli interessi prodotti dal meccanismo della anticipazione delle valute perché non assistiti da patto scritto;
ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta ed ha rideterminato l'indebito in €
67.314,71, ritenendo tuttavia raggiunta la prova di una apertura di credito in conto corrente, grazie a presunzioni e segnatamente al protratto scoperto di conto.
Il Giudice di prime cure ha condannato pertanto a Parte_1 restituire alla snc attrice la complessiva somma di euro € 67.314,71.
Avverso la citata pronuncia ha proposto appello la Parte_1
con i motivi indicati come in parte motiva;
si è costituita
[...] Controparte_1
contestando il gravame ed avanzando appello incidentale;
raccolte le
[...]
conclusioni delle parti e le comparse conclusionali, il giudice istruttore riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione con ordinanza del 29.04.2025.
APPELLO PRINCIPALE
Con il primo motivo di gravame la torna ad eccepire l'inammissibilità Pt_1 dell'azione di ripetizione dell'indebito, perché erroneamente ignorato dal giudice di prime cure l'omessa prova della chiusura del conto;
allega che dall'ultimo estratto conto agli atti (al 30/06/2013), risulta registrato un saldo debitore pari ad Euro 14.658,18 e che
Co detto saldo debitore non risulta essere stato pagato dalla attrice.
Il motivo è infondato.
Vi è in atti la prova documentale della chiusura del conto, costituita dal doc.5 allegato dalla snc attrice, rappresentante la comunicazione di estinzione del conto inviata dalla banca il 25.11.2014; è irrilevante che l'ultimo estratto conto prodotto non sia quello pag. 3/18 successivo alla chiusura ma quello del giugno 2013, a saldo negativo, atteso che l'omessa produzione può semmai avere rilevanza solo sul piano della prova dell'andamento del conto corrente e della ricostruzione dei pagamenti indebiti.
Va poi osservato che la appellata ha eccepito la prescrizione dell'azione di Pt_1 ripetizione, con ciò ammettendo l'esistenza di rimesse solutorie.
Va infatti chiarito che il presupposto dell'azione di ripetizione nel caso di conto corrente non è la chiusura del rapporto, ma l'esistenza di un pagamento ripetibile, ossia di una rimessa solutoria, ovvero un versamento effettuato dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso, oppure su un conto corrente ab origine non affidato;
a fronte, invece, di rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non "scoperto" ma solo "passivo" - non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento - non può parlarsi tecnicamente di pagamento, atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, onde non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo il correntista riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento.
Ove nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti abbiano la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), potrà parlarsi "di pagamento" soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire ove corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (Cass. S.U. n. 24418/2010, confermata con plurime decisioni dalle sezioni semplici v. per tutte, Cass. n.
4214/2024); ove, invece, i versamenti siano eseguiti su un conto "scoperto", si potrà parlare di "pagamento" in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di pag. 4/18 rapporto, con la conseguente possibilità per il correntista di esercitare l'azione di ripetizione ove sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento che abbia natura "solutoria" nei termini detti;
in caso contrario, ove cioè di pagamento in senso proprio non possa parlarsi, non è configurabile in capo al correntista un diritto di ripetizione dell'indebito ai sensi degli artt. 2033 e ss. c.c., e questi potrà agire solo per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso cui accede un'apertura di credito, onde escludere, per il futuro, annotazioni illegittime, e recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass. S.U. n. 24418/2010 citata).
Col secondo motivo di gravame la appellante denuncia l'erroneità della Pt_1 sentenza gravata in punto di distribuzione dell'onere probatorio;
ricordato che manca agli atti di causa il contratto di conto corrente, contesta l'adesione del giudicante alla posizione della snc appellata che, con gli atti introduttivi, ha asserito di non ricordare di avere stipulato per iscritto il contratto, così invertendo l'onere della prova, ossia ponendo a carico della banca l'one di provare la stipulazione per iscritto del rapporto bancario;
aggiunge che la formulazione da parte della snc attrice di istanza ex art. 210 c.p.c. per il deposito “ in originale di tutti i contratti di conto corrente debitamente sottoscritti dall'attore” costituisce ammissione dell'esistenza delle relative schede contrattuali.
Il motivo è infondato.
Va osservato che la snc attrice, odierna appellata, ha inequivocabilmente sostenuto l'assenza di qualsiasi pattuizione scritta intercorsa tra le parti sin dagli atti introduttivi del giudizio.
pag. 5/18 Per la snc quindi, risulterebbe impossibile, e per di più incoerente, produrre in giudizio un documento contrattuale di cui ha invocato l'inesistenza.
Del resto, secondo la Corte di legittimità, “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto verbis tantum, la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare”(Cass. civile sez. VI., 09.03.2021 n. 6480, e più recente, Cass. Civ., Sez. I, 6 febbraio
2024, n. 3310).
L'allegazione del resto è coerente, attesa la documentata risalenza del rapporto di conto corrente ad epoca antecedente la L. n. 154 del 1992, che ha sancito la nullità dei contratti bancari non stipulati per iscritto: il punto è che all'epoca in cui il rapporto di conto corrente è sorto, antecedente al 1992 (il primo estratto conto è del 1991) la necessità della forma scritta era relativa alla sola pattuizione del tasso di interessi superiori a quello legale, in quanto sancita dal disposto dell'art. 1284 c.c.; la norma va poi applicata anche relativamente alla commissione di massimo scoperto - per la quale non vi è alcuna prova della pattuizione in forma scritta - trattandosi di una condizione economica che contribuisce a determinare il costo del denaro attraverso la remunerazione della liquidità messa a disposizione.
Sul punto, si segnala la giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale la Pt_1
che contesti il mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta, sostenendone quindi la valida conclusione, ha l'onere di darne positivo riscontro in giudizio, non potendo gravare sul correntista, attore in giudizio, la prova negativa della documentazione dell'accordo. (Cass. civile sez. VI, 09.03.2021 n. 6480).
pag. 6/18 Dalla mancata allegazione agli atti della positiva prova circa la sussistenza del contratto di conto corrente stipulato in forma scritta, e della forma scritta per la pattuizione dei tassi ultralegali discende, ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3, T.U.B., la conseguente sostituzione dei tassi unilateralmente e illegittimamente applicati dalla con quelli Pt_1 legali sostitutivi previsti dall'art. 117 T.U.B.
Del resto, per quanto riguarda gli interessi convenzionali, il difetto di pattuizioni per iscritto inibisce comunque l'applicazione di interessi oltre la misura legale prevista dall'ultimo comma dell'art.1284 c.c., con la conseguenza che in applicazione dell'automatica sostituzione in ragione della nullità parziale di cui all'art.1419 c.2° c.c., la banca può esigere i soli interessi al saggio legale (cfr. Cass. n.
12276/2010).
Quanto all'anatocismo, ritenuto illegittimo dal giudice di prime cure per carenza di una pattuizione redatta in forma scritta, va osservato che in considerazione dell'epoca del rapporto di c/c, le clausole aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali sarebbero state travolte perché nulle siccome contrarie al precetto di cui all'art. 1283 c.c.. (principio ormai ritenuto pacifico ed univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito a partire da Cass. 2374/1999 e poi Cass. SU
21095/2004): è sufficiente ricordare che la pratica dell'anatocismo trimestrale, fino alla delibera CICR, era da ritenersi illegittima (cfr. citata Cass. S.U. 21095/2004 "L'uso normativo anatocistico trimestrale, inesistente prima dell'entrata in vigore del codice del
1942, non si è potuto formare successivamente in costanza del divieto anatocistico dell'art. 1283 c.c. e, pertanto, sono nulle le clausole anatocistiche dei contratti bancari"): da ciò deriva, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25,3 comma, D.Lgs. n. 342 del 1999) di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, che queste ultime restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono pag. 7/18 che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione del citato art. 1283 c.c.. Detto divieto sussiste con qualsiasi tipo di periodicità (trimestrale o anche annuale), in quanto detta liquidazione atterrebbe comunque a clausola nulla per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SU 24418/2010).
Stante la richiamata giurisprudenza, per provare l'illegittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione sono sufficienti gli estratti conto da cui emerga la relativa pratica.
Sempre nel secondo motivo, la banca contesta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto assolto l'onere probatorio relativamente all'andamento del conto corrente, non essendo stata prodotta l'intera serie degli estratti conto senza soluzione di continuità, ed essendo pertanto impossibile una ricostruzione contabile attendibile.
Orbene, dall'elaborato emerge che Mancano ai fini della continuità della rielaborazione
i seguenti periodi :
- e/c, scalare e prospetto competenze e spese II TRIM. 2001
- e/c dei mesi di maggio – giugno 2004, e prospetto competenze e spese II TRIM 2004
- e/c dei mesi di agosto – settembre 2004 e prospetto competenze e spese III TRIM 2004
Il quesito posto al perito prevede che in caso di documentazione incompleta, il saldo del conto corrente sia determinato effettuando i conteggi partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo cosi calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l'operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati.
pag. 8/18 Il motivo è infondato, atteso che “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (Cass. n. 22290/2023).
La Suprema Corte ha altresì precisato che, per quanto il rapporto di conto corrente sia senz'altro unitario, non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze discendenti da una produzione incompleta siano regolate da criteri rigidi e massimalistici. In altri termini,
l'incompletezza della documentazione dell'andamento del conto non giustifica un automatico rigetto della domanda di condanna al pagamento proposta dalla banca, non risultando precluso al giudice di "amputare" dall'esposizione debitoria del cliente l'importo che si assume maturato in relazione alle movimentazioni del conto, non documentate, di complessivo segno negativo per lo stesso correntista (in termini Cass. civ. n. 11543/2019, secondo cui: "Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo debitorio intermedio: quasi che ai fini della definizione del rapporto di dare e avere non presenti mai alcun valore l'evidenza dell'esposizione debitoria maturata dal correntista nel periodo in cui l'andamento del conto è regolarmente documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza che sia concretamente affidabile").
Sempre in giurisprudenza, si è altresì affermato che: "Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio: a) nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti pag. 9/18 gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, atti quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta;
b) nel caso di domanda proposta dal correntista l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi che consentano di affermare che il debito nell'intervallo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore" (Cass. 11543/19, cit.).
Questo è quanto accaduto nel corso del giudizio di prime cure, dove il perito, sulla base della documentazione prodotta, è stato in grado di rielaborare il rapporto operando delle scritture di raccordo fra i vari periodi documentati attraverso la sottrazione dal saldo ricalcolato del saldo banca risultante dall'ultimo estratto conto di periodo, per poi detrarre detta differenza dal saldo banca esposto dal primo e/c del secondo periodo documentato.
Tale metodologia consente indubbiamente di tenere in considerazione quanto ipotizzato dalla banca (ossia il possibile storno contabile di poste indebite, a favore della snc correntista, nei periodi non documentati) essendo evidente che tale ipotizzata operazione, ove fosse stata posta in essere, avrebbe avuto riflessi nel saldo banca iniziale del periodo documentato successivo a quello non sorretto da produzione documentale, soprattutto perché i periodi non documentati si riferiscono a frazioni temporali esigue, di circa due/tre mesi.
pag. 10/18 Col terzo motivo di gravame la contesta l'operato del Giudice di prime cure che Pt_1
avrebbe apoditticamente ritenuto di poter desumere la natura affidata del rapporto per facta concludentia (c.d. fido di fatto); argomenta che “in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento (cfr. Cass. 27704/2018; n.
2660/2019; 31927/2019)”; aggiunge che l'importo dell'affidamento non è stato quantificato dal CTU che ha erroneamente assunto come “fido concesso” il massimo saldo “dare” emergente dallo “scalare per valuta” agli atti.
Il motivo è infondato.
Secondo la Corte di legittimità, in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento (cfr. Cass. 27704/2018; 2660/2019; 31927/2019),
Va poi ricordato che l'obbligo della forma scritta per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stato imposto dalla L. n. 154 del 1992, art. 3 (recante norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), disposizione che ha acquistato efficacia, in virtù di quanto stabilito dall'art. 11, comma 4, della stessa legge centoventi giorni dopo l'entrata in vigore della legge medesima (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 24/2/1992).
Prima dell'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, il contratto di apertura di credito veniva considerato un contratto a forma libera, suscettibile pag. 11/18 di conclusione anche per fatti concludenti (Sez.1 24/6/2008 n. 17090; nonchè n. 2915 del 1992 e n. 3842 del 1996).
Il conto corrente oggetto del presente giudizio è sorto sicuramente ante l. 154/1992, in quanto il primo e/c prodotto espone un saldo passivo al 31.05.1991.
Il primo giudice ha ritenuto la prova che detto conto corrente fosse affidato, formando il proprio convincimento su una unica presunzione semplice, costituita dal rilievo del
“perdurante scoperto” del rapporto.
Ebbene, con la pronuncia n. 34997/2023, la Suprema Corte si è espressa sull'impiego delle presunzioni ai fini della prova dell'apertura di conto corrente al fine di contrastare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, sostenendo che: “In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385/1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere ai sensi dell'art. 127, comma 2, d.lgs. cit., la nullità stessa” (Cass. 14.12.2023, n.
34997; Cass. 15.12.2023, n. 35189; Cass. 29.2.2024, n. 5397; Cass. 13.6.2024, n.
16445). L'esistenza di una apertura di credito può infatti essere dimostrata non soltanto tramite il documento costitutivo, ma anche per il tramite di prove indirette quali estratti conto (ove si faccia riferimento all'importo della apertura di credito), riassunti scalari, report di centrale rischi;
in particolare la recente pronuncia della Cassazione civile sez.
I, 24/01/2024, n.2338 sancisce che “In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre
l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato
pag. 12/18 adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione.”
Tuttavia va ricordato che inoltre, sull'attore in ripetizione dimostrare la natura CP_4
indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto (sent. n. 27704/2018 e successive conformi). Ed è evidente che l'onere probatorio gravante sul correntista, in quanto volto a distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, comprende anche la indicazione del limite dell'affidamento concesso dalla banca, essendo tale limite indispensabile ai fini della distinzione in concreto, atteso che hanno carattere ripristinatorio le rimesse effettuate allorché il saldo passivo non superava il limite del fido e carattere solutorio le altre”. (Cassazione civile sez. I, 29/04/2024, n.11327 conf.
Cassazione civile sez. I, 15/03/2024, n.7030).
Ciò posto, ricordato che le presunzioni ex art. 2729 c.c. devono essere gravi, precise e concordanti, se è vero che nel caso di specie per ritenere la prova dell'esistenza dell'apertura di credito non è necessaria la forma scritta (attesa l'epoca di stipulazione del rapporto affidato), se è vero che la perdurante scopertura del conto può non essere significativa, potendo derivare da un atteggiamento di tolleranza della banca invece che da un vero e proprio obbligo contrattuale, va considerato che dalle produzioni documentali emergono plurimi elementi presuntivi certi, indicativi dell'esistenza di un fido c.d. mobile (Cass. Civ., Sez. I, 13 gennaio 2022, n. 926), ossia pag. 13/18 una apertura di credito ad importo variabile, accordata trimestre per trimestre dalla banca con valutazione ex ante, atteso che, secondo quanto si legge in numerosi estratto conto, vengono addebitate “spese istruttoria pratica di fido”, vengono indicate per gli interessi debitori, in ogni trimestre, aliquote percentuali differenti, una minore l'altra maggiore, relative all'intra fido ed all'extra fido, (v. ad es. gli estratti conto a partire dal II trimestre 1994 dove si riporta il tasso debitore nei limiti del fido ed oltre il fido), per la commissione di massimo scoperto vengono esposte aliquote determinate dalla media ponderata delle aliquote relative agli “affidamenti utilizzati nel periodo”.
Può pertanto ritenersi raggiunta la prova di una apertura di credito in conto corrente;
va quindi considerata corretta la determinazione dell'importo affidato elaborata dal
CTU, considerato che le somme relative agli interessi pagati sull'extrafido esposte negli e/c sono irrisorie (poche migliaia di lire).
In definitiva l'appello principale va rigettato in quanto infondato.
APPELLO INCIDENTALE
Con l'appello incidentale la snc correntista contesta la decurtazione dagli importi determinati come ripetibili della somma di €. 17.606,98 relativa ai pagamenti prescritti;
afferma che, essendo acclarata la circostanza che il conto fosse affidato dall'inizio del rapporto, il dies a quo della prescrizione va individuato nella data di chiusura del rapporto, con la conseguenza che nessun pagamento di poste indebite risulta prescritto.
La censura è infondata.
pag. 14/18 E' ormai acclarato, da Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 24418/2018, che l'ordinaria prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, solo nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista, proprio perché in tal caso ciascun versamento non configura un pagamento, dal quale far decorrere (ove ritenuto indebito) il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione;
nel caso di rimesse solutorie, la prescrizione decorre dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, in quanto il pagamento che può dar vita a una pretesa restitutoria costituisce un pagamento da parte del solvens, con conseguente estinzione del debito verso la banca.
Nel caso di rimesse ripristinatorie, dunque, la prescrizione inizia a decorrere dalla formale chiusura del rapporto;
nel caso di rimesse solutorie, la prescrizione decorre anche durante il rapporto, dalla data di ogni singolo addebito per cui è domandata la restituzione alla banca e sono richiedibili dal cliente soltanto gli addebiti dell'ultimo decennio anteriore alla messa in mora o alla citazione in giudizio della banca.
La distinzione tra rimesse a carattere solutorio e rimesse a carattere ripristinatorio presuppone l'individuazione dei fidi eventualmente accordati al cliente, e quindi l'identificazione della soglia di copertura tempo per tempo in essere, nel periodo oggetto di indagine, per il conto al quale siano affluite le rimesse da analizzare.
Orbene, come si è rilevato in sede di disamina del terzo motivo di appello principale, nel caso di specie è emersa la prova che il conto corrente era assistito da una apertura di credito e che ci sono stati pagamenti di interessi extra fido, sicchè deve ritenersi provato che ci sono stati versamenti effettuati nel momento in cui il saldo debitore era in extra fido, versamenti che vanno considerati come rimesse solutorie prescritte per l'entità che ha permesso il rientro nell'apertura di credito concessa: ed è quello che ha accertato il perito, atteso che a pg 33 dell'elaborato si legge che la verifica delle rimesse a carattere solutorio è stata effettuata alla luce della citata sentenza delle SS.UU..
pag. 15/18 Va peraltro segnalato che non è stata oggetto di specifica censura, ed è quindi consacrata dal giudicato, la modalità di calcolo adottata dal CTU, che ha verificato le rimesse ripetibili non prescritte sul c.d. saldo banca invece che sul conto rettificato.
Come secondo motivo di appello incidentale la snc correntista contesta come errata la decurtazione, operata dal giudice di prime cure, della somma di €.14.658,18, esposta come saldo “debitorio” risultante dall'ultimo estratto conto prodotto del 30 giugno
2013; osserva che la banca non ha chiesto il pagamento di tale somma né in via di compensazione, né con domanda riconvenzionale, e che non può essere ritenuta comunque dovuta tale somma, stante la ferma contestazione del saldo negativo.
Il motivo è infondato.
La decurtazione della somma esposta nell'ultimo conto corrente risulta corretta non tanto perché va ritenuta dovuta alla banca, quanto perché, attesa la mancata produzione degli estratti conto relativi all'ultima parte del rapporto di conto corrente, che la snc ha sempre asserito essere stato chiuso nel 2014, non è stata data la prova di avere effettuato in epoca successiva pagamenti ripetibili per detto importo. Irrilevante sul piano probatorio la dichiarazione della relativa alla estinzione del conto (doc. 5 Pt_1
fascicolo snc correntista), atteso che l'istituto di credito potrebbe avere passato la posizione a sofferenza per poi rinunciare alla relativa pretesa.
Va inoltre osservato che il perito ha rideterminato il saldo del conto corrente al
30.06.2013 basandosi, come sopra indicato, sul c.d. saldo banca, con modalità
Co operativa non oggetto di specifica contestazione da parte della che nella censura si limita ad osservare di avere contestato detto saldo negativo. Sicchè, sceso il giudicato su detta modalità operativa, è corretto lo storno del saldo negativo del 30.06.2013.
pag. 16/18 Con il terzo motivo di gravame la snc appellante incidentale lamenta l'omesso riconoscimento di rivalutazione ed interessi legali.
Il motivo è parzialmente fondato.
L'art. 2033 c.c. dispone che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Non essendo stata allegata dalla snc attrice la malafede della va ritenuta la Pt_1 buona fede dell'accipiens, sicchè gli interessi legali decorrono dal giorno della domanda;
va poi richiamata Sezioni Unite sentenza 13 giugno 2019, n. 15895, secondo cui “l'espressione dal giorno della “domanda”, contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.”, per cui la decorrenza degli interessi inizia dalla messa in mora ossia dalla data della raccomandata A/R del 3.12.2013, con cui la snc correntista ha richiesto alla banca la restituzione delle somme illegittimamente addebitate per illegittima applicazione di interessi anatocistici ed ultralegali e di commissioni di massimo scoperto.
Non può essere invece riconosciuto il danno da svalutazione monetaria, in quanto, trattandosi nel caso di specie di una obbligazione di valuta, il maggior danno da svalutazione deve essere provato dalla chi lo richiede, ai sensi dell'art. 1224 comma 2
c.c.; nel caso di specie, nessuna prova è stata offerta dalla società correntista, che si è limitata a richiedere il riconoscimento di detta voce risarcitoria.
In conclusione, l'appello incidentale va parzialmente accolto.
pag. 17/18 Quanto al governo delle spese di lite, va disposta la compensazione fra le parti delle spese di lite del grado, in quanto va ritenuta la soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c., stante al limitato accoglimento dell'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e sull'appello incidentale proposto da
[...] Controparte_1
avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
- Rigetta l'appello principale;
- accoglie parzialmente l'appello incidentale e per l'effetto in riforma della sentenza gravata condanna al pagamento Parte_1
in favore di della somma di € Controparte_1
67.314,71 oltre interessi legali dal 3.12.2013 al saldo;
- rigetta per il resto l'appello incidentale;
- compensa fra le parti le spese del grado di giudizio;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'appellante principale.
Ancona, il 06.05.2025
Il Presidente est.
(Dott.ssa Annalisa Gianfelice)
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