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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/02/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N.613/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 03 agosto 2021 da
(C.F. Parte_1
) in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Pablo Bottega, con domicilio digitale PEC
Email_1
- appellante - contro
(C.F.: , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso giusta procura speciale allegato telematicamente in calce alla memoria di costituzione dall'avv. Rodolfo Romito, con domicilio digitale PEC Email_2
- appellato –
Oggetto: appello avverso la sentenza definitiva n.367/2021 del Tribunale di
Padova – sezione Lavoro
In punto: lavoro dipendente da privato - retribuzione.
Causa trattata all'udienza del 9 gennaio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
1. dichiararsi la nullità, l'annullabilità e/o comunque revocarsi il Decreto
Ingiuntivo (n.DI: 1240/19 – n.RG: 2455/19) emesso dal Giudice del Lavoro
Tribunale di Padova in data 25/11/2019, munito di FE in data 03/12/2019, dichiarando non sussistenti per i motivi tutti già esposti i presupposti per la sua emissione e comunque dichiarandosi che nulla deve la società
in persona Parte_1
del l.r.p.t., con sede in Loreggia (PD), via Loreggiola n.27 C.F.
al sig. , nato il [...] P.IVA_1 Controparte_1
a Bucarest (Romania) C.F. e residente in [...]C.F._1
(PD), via Molino n.23/9 per tutti i motivi indicati in atti e per i titoli in essi fatti valere, ed anche in relazione all'accoglimento dell'eccezione di inadempimento.
2. Accertarsi e dichiararsi la legittima compensazione operata dalla società appellante sui crediti retributivi maturati dall'appellato lavoratore, quanto ai crediti vantati dall'appellante stessa per i danni alla stessa cagionati dall'appellato stesso.
NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE:
3. Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento agli obblighi contrattuali di diligenza, perizia e prudenza posti in essere dall'appellato lavoratore in
pag. 2/11 occasione dei fatti del 08/08/2017 e del 09/09/2017 ed esposti in atti.
4. Accertarsi e dichiararsi che l'ammontare dei danni cagionati dall'appellato lavoratore all'appellante società in occasione dei fatti del
08/08/2017 e del 09/09/2017 ed esposti in atti ammontano a complessivi €
1.327,53, salvo diversa maggiore stima.
5. Condannarsi il sig. , nato il Controparte_1
08/07/1980 a Bucarest (Romania) (C.F. ) e residente C.F._1
in Fontaniva (PD), via Molino n.23/9 a risarcire, in via contrattuale ed extracontrattuale, alla società Parte_1
in persona del l.r.p.t., tutti i danni ad essa provocata
[...]
in relazione ai fatti di cui in narrativa, pari ad € 1.327,53, o in quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, anche per effetto di valutazione equitativa;
6. In caso di ritenuta sussistenza di crediti in favore del sig.
[...]
, compensarsi l'importo che risultasse a questi Controparte_1
dovuto con quanto il sig. verrà Controparte_1
condannato a corrispondere alla società Parte_1
in persona del l.r.p.t.,, con condanna di
[...]
questi a versare alla società Parte_1
in persona del l.r.p.t. il maggior importo che
[...]
risultasse a questa dovuta, una volta operata la richiesta compensazione.
In via istruttoria…”
Conclusioni per parte appellata : “In Controparte_1
via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello spiegato a' sensi dell'art. 348 ter cpc per violazione dei requisiti di forma di cui all'art. 342
C.P.C., per omessa deduzione dei profili “argomentativo” e di “causalità”.
pag. 3/11 Nel merito in via principale: per tutte le ragioni indicate nel presente atto, dichiarare il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto e la conferma della sentenza di primo grado e per l'effetto del decreto ingiuntivo opposto N. 1240/2019 del 26.11.19 del Trib. di Padova - Sez.
Lav. (riconoscendosi, perciò che alcun risarcimento dei danni era/è dovuto alla ricorrente e che, conseguentemente è illegittima la trattenuta dalla medesima operata sulla busta paga di settembre 2017 intestata al resistente) Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui sia accolto in parte o in toto il gravame, e accertato come dovuto qualsivoglia importo a titolo di risarcimento del danno a favore dell'opponente, limitare tale importo alla sola somme di cui sia fornita la prova della riconducibilità all'opposto e, comunque, ridurlo in ragione della partecipazione colposa concorrente della soc. appellante.
In via istruttoria…”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 3 agosto 2021 la
[...]
ha impugnato la sentenza n.367/2021 del Parte_1
giudice del lavoro del Tribunale di Padova con la quale ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e a precetto di della società appellante per il pagamento di €.1.327,23 del signor CP_1
Con memoria deposita il 13 gennaio 2023 si è costituito il signor CP_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, dopo un triplice rinvio per ragioni di carattere organizzativo, è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
pag. 4/11 Motivi della decisione
1) La controversia è insorta in ragione della pretesa dell'odierno appellato di ottenere la corresponsione della quota residua delle competenze di fine rapporto intercorso tra le parti dall'1 agosto al 15 settembre 2017.
Pacifica la debenza e la misura del trattamento non corrisposto, la società aveva giustificato il suo mancato pagamento in ragione della trattenuta operata sulla busta paga di settembre a titolo di ristoro per i danni provocati a seguito di un'errata manovra del mezzo condotto nell'ambito della prestazione lavorativa (esercitando il lavoratore le mansioni di autista) sia al automezzo aziendale sia al manufatto dell'impresa cliente presso il quale l'appellato si era recato per delle consegne;
la trattenuta era operata anche in relazione alla sanzione amministrativa a carico della società per violazione al codice della strada accertata in occasione della conduzione del mezzo aziendale da parte dello stesso lavoratore.
2) Con la sentenza appellata il primo giudice ha rilevato che l'addebito era stato operato, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, con comunicazione via pec del 31 gennaio 2018 e che i fatti costitutivi sarebbero stati esplicitati solo in sede di costituzione in giudizio. Ha ritenuto, quindi, che a mente della previsione del contratto collettivo di riferimento, che all'art.32 lett. B imponeva al datore di lavoro, intenzionato a richiedere il risarcimento del danno per condotte tenute dal lavoratore, la preventiva contestazione disciplinare della condotta causativa dello stesso, specificando l'entità del danno, fosse preclusa la pretesa risarcitoria. Ha richiamato in questa stessa prospettiva la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. n.13369 del 2009).
pag. 5/11 Con specifico riguardo alla situazione di causa ha osservato che la società cliente aveva già denunciato i danni subiti dall'automezzo aziendale in data
28 agosto 2017, per cui la datrice di lavoro avrebbe avuto modo di procedere a mente della citata disciplina contrattuale.
Ha concluso osservando che tale violazione della disciplina contrattuale era contraria ai principi di buona fede e correttezza contrattuali impedendo di affermare la relazione causale tra la condotta e l'asserito danno.
3) Appella la sentenza a società in ragione dei seguenti motivi.
Col primo contesta la applicabilità al caso di specie della disciplina contrattuale richiamata dal giudice padovano. Rileva, infatti, che il lavoratore si era dimesso il 15 settembre per cui i termini per l'invio della contestazione disciplinare - da trasmettere tassativamente al lavoratore entro 20 giorni dalla data di conoscenza della condotta addebitabile, dell'8 agosto – non potevano essere rispettati avendo avuto conoscenza dei danni solo in data 28 agosto, per cui lo spatium deliberandi per attivare il procedimento disciplinare si sarebbe consumato solo il 17 settembre, quindi, dopo l'effetto delle dimissioni.
Con il secondo motivo, relativo, invece, alla sanzione amministrativa puntualizza che il verbale relativo le era stato notificato solo in data 10 ottobre 2017, quindi, in un momento ampiamente successivo alla cessazione del rapporto lavorativo. Sul punto il giudice aveva omesso di pronunciarsi per cui è invocato l'intervento del giudice d'appello.
4) L'impugnazione merita limitato accoglimento con riguardo al motivo di appello relativo all'omessa pronuncia.
pag. 6/11 Va premesso, in linea generale, che è inibito al datore di lavoro operare in via di “autotutela” per conseguire il risarcimento di pretesi danni in assenza di una prova circa la liquidità e certezza del credito.
Va posta, quindi, la questione circa la possibilità per il datore di lavoro di esercitare la pretesa risarcitoria secondo la regola contrattuale.
Al riguardo va rammentato che l'art.32 lett. b) del c.c.n.l. del settore
Trasporti e Logistica prevede: “l'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno”.
Nel caso di specie la società opponente aveva allegato in primo grado che tale facoltà le era precluso dall'essere ignara, al momento in cui le sarebbe stato consentito di procedere a mente della previsione contrattuale, della causazione del danno, essendo stata comunicata la richiesta risarcitoria del cliente solo in data 28 agosto ed avendo verificato l'esistenza anche del danno al proprio veicolo sono in tale contesto, quando ormai il termine per attivarsi sarebbe stato precluso dalle dimissioni del lavoratore.
L'argomento, per quanto suggestivo, non è ritenuto fondato, in primo luogo non viene spiegato come sia stato possibile che un mezzo aziendale dall' 8 agosto al giorno 28 non sia mai stato oggetto di una verifica circa le proprie condizioni, pur essendo un bene aziendale, come tale nella disponibilità e sotto la custodia della proprietà.
Anche non volendo ritenere deciso l'argomento, va rilevato, in secondo luogo, che per sua stessa ammissione, la società si era attivata per verificare l'entità del danno già il 2 settembre 2017 (data di rilascio del preventivo),
pag. 7/11 per cui da quella data, in assenza di diverse spiegazioni circa l' attribuibilità dell'evento al lavoratore, ben avrebbe potuto attivare il procedimento disciplinare in un momento in cui le dimissioni del lavoratore costituivano un fatto di là da venire.
Il procedimento, quindi, poteva concludersi in tempo utile, potendo esercitare il potere punitivo disciplinare in un momento anteriore alla data del giorno 151 e, non avendo proceduto, deve ritenersi preclusa l'azione risarcitoria condizionata all'utile congiunto esperimento del procedimento disciplinare e della richiesta risarcitoria.
In tale prospettiva la circostanza che il termine per irrogare la sanzione disciplinare non si fosse ancora consumato all'atto delle dimissioni non rileva, attenendo ad un momento meramente interno al potere dispositivo del datore di lavoro in assenza di circostanze impeditive che ne inibissero l'esercizio.
La pronuncia richiamata (Tribunale di Ravenna del 29 settembre 2020) non affronta la specifica questione dell'effetto preclusivo determinatosi dalla mancata attivazione del procedimento disciplinare a mente della previsione contrattuale ora in commento, limitandosi ad affermare, in mancanza di applicazione di tale disposizione, il principio di carattere generale, pacifico, circa l'esperibilità dell'azione risarcitoria, che soffre una deroga proprio in ragione del dettato dell'art.32 del c.c.n.l..
In tale senso argomentando a contrario si richiama la pronuncia di legittimità (Sentenza n.18564 del 2014) che, nel rigettare il ricorso in cui si pag. 8/11 discuteva dell'applicabilità dell'art.32 (nella formulazione omologa del contratto del 2000), ha fatto leva sul carattere decisivo della ricostruzione compiuta dal giudice di merito in ordine alla non conoscibilità dell'evento danno prima della cessazione del rapporto e, conseguentemente dalla possibilità di esercitare l'azione risarcitoria2. In linea con tali conclusioni si era già espressa più risalente giurisprudenza di legittimità in fattispecie assimilabile: “Con riguardo al dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato la cui inosservanza comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, deve ritenersi legittima la clausola collettiva che subordini la possibilità del datore di lavoro di proporre l'azione risarcitoria alla preventiva adozione di un provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore inadempiente
(fattispecie relativa alla previsione contenuta nell'art. 31 del c.c.n.l. del settore autotrasporti).” (Sez. L, Sentenza n. 4083 del 21/03/2002, Rv.
553188 - 013). 2 In motivazione: “L'accertamento del danno e della sua entità, secondo la ricostruzione effettuata in sentenza, è avvenuto, con riferimento alla sua obiettiva conoscibilità, in epoca successiva alla conclusione del periodo di prova per esito negativo della stessa, e, rispetto a tale contesto temporale, il ricorrente si limita a prospettare la violazione di norma contrattuale prescindendo dai dati temporali, che, al contrario, assumono rilevanza decisiva ai fini della valutazione della necessità di far precedere la richiesta risarcitoria da una contestazione disciplinare. Ed invero, l'inadempimento del lavoratore non si pone in un contesto lavorativo nel cui ambito sia configurabile come violazione degli obblighi connessi alla prestazione lavorativa, ma come evento imputabile a colpa per la non corretta osservanza dei doveri di custodia del mezzo affidatogli, che è idonea a determinare le conseguenze risarcitorie in favore della parte danneggiata. I rilievi che mirano a ricondurre temporalmente l'evento e le sue conseguenze nell'ambito del rapporto lavorativo, per farne discendere la necessità di contestazione preventiva dell'addebito, mirano nella sostanza a sollecitare una rivisitazione del merito, e non risultano pertinenti rispetto ad una deduzione di vizio di violazione di norma contrattuale e coerenti con la prospettazione anzidetta.” 3 In motivazione: “Il fatto che la legge non condizioni la domanda di risarcimento dei danni all'adempimento di particolari oneri, non significa, peraltro, che le garanzie del lavoratore non possano essere arricchite dalla contrattazione collettiva con lo stabilire più restrittive modalità di ricorso a tale rimedio da parte del datore di lavoro. Se, infatti, l'autonomia negoziale non trova ragione di protezione nel caso in cui si ponga esplicitamente contro la prescrizione di una norma imperativa ovvero contenga discipline aggiuntive che si risolvano in una negazione dei suoi oggetti di tutela, è invece certamente rimesso alla volontà delle parti di regolare i propri contrapposti interessi nel senso di rafforzare il precetto contenuto in una norma di legge inderogabile o di stabilire cautele ed assetti non previsti ma non configgenti con la norma stessa (vedi, in motivazione, Cass. 21 marzo 1994 n. 2663, 21 luglio 1992 n.
pag. 9/11 5) Diverso esito, in ragione dei medesimi principi ora enunciati, ha la pretesa risarcitoria in relazione alla violazione del codice della strada.
Posto che si tratta di accertamento pacificamente intervenuto in un momento successivo alla cessazione del rapporto e che non sono in discussione la conduzione del mezzo da parte del lavoratore, la contestazione della violazione ed il suo pagamento. Né è pertinente l'argomento dell'appellato secondo cui a seguito della contestazione doveva essere messo in condizioni di “confutar(la)”: in questa sede va rimarcato che non è in discussione l'accertamento, ma la responsabilità per un evento antigiuridico e colposo addebitabile al lavoratore, provato in base a quanto ora valorizzato, in assenza di prova contraria, nemmeno offerta dall'appellato.
6) Si deve ritenere, in conclusione, che la pretesa risarcitoria debba essere riconosciuta limitatamente ad €.92,53 con conseguente condanna al pagamento dell'importo capitale maggiorato degli interessi legali dalla data di avvenuto pagamento (17 novembre 2017) della violazione al saldo.
7) Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale dell'appellante all'esito del doppio grado di giudizio e si liquidando nella misura già determinata con la sentenza impugnata quanto al primo grado e, in rapporto al valore di causa nel minimo, tenuto conto dell'esame di un'unica questione avente carattere risolutivo della controversia, in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 13 agosto 2022
8773). Ne discende che nessun contrasto con la disciplina dell'art. 1218 cod. civ. è rinvenibile, in linea di principio, in una disposizione contrattuale nella quale si esprima la volontà di scelta del datore di lavoro di limitare le proprie possibilità di opzione tra le due concorrenti tutele (quella risarcitoria di diritto comune e quella disciplinare), nel senso di subordinare la possibilità di azionare il diritto al risarcimento del danno derivato da un comportamento asseritamente inadempiente del lavoratore alla preventiva adozione di un provvedimento disciplinare nei suoi confronti.”
pag. 10/11
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in Controparte_1
favore della della somma di Parte_1
€.92,53 oltre gli interessi dalla domanda al saldo;
- condanna l' appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio nella misura già liquidata dal primo giudice e quelle del presente grado di giudizio in favore di parte appellata liquidate in €.962,00 oltre iva, cpa e al rimborso forfetario ex lege con distrazione in favore dell'avvocato
Rodolfo Romito dichiaratosi antistatario.
Venezia, 9 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art.32 lett. B) ai commi 7 e 8 prevede: “
7. Il lavoratore, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
8. La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall'impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal precedente comma 7.”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 03 agosto 2021 da
(C.F. Parte_1
) in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Pablo Bottega, con domicilio digitale PEC
Email_1
- appellante - contro
(C.F.: , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso giusta procura speciale allegato telematicamente in calce alla memoria di costituzione dall'avv. Rodolfo Romito, con domicilio digitale PEC Email_2
- appellato –
Oggetto: appello avverso la sentenza definitiva n.367/2021 del Tribunale di
Padova – sezione Lavoro
In punto: lavoro dipendente da privato - retribuzione.
Causa trattata all'udienza del 9 gennaio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
1. dichiararsi la nullità, l'annullabilità e/o comunque revocarsi il Decreto
Ingiuntivo (n.DI: 1240/19 – n.RG: 2455/19) emesso dal Giudice del Lavoro
Tribunale di Padova in data 25/11/2019, munito di FE in data 03/12/2019, dichiarando non sussistenti per i motivi tutti già esposti i presupposti per la sua emissione e comunque dichiarandosi che nulla deve la società
in persona Parte_1
del l.r.p.t., con sede in Loreggia (PD), via Loreggiola n.27 C.F.
al sig. , nato il [...] P.IVA_1 Controparte_1
a Bucarest (Romania) C.F. e residente in [...]C.F._1
(PD), via Molino n.23/9 per tutti i motivi indicati in atti e per i titoli in essi fatti valere, ed anche in relazione all'accoglimento dell'eccezione di inadempimento.
2. Accertarsi e dichiararsi la legittima compensazione operata dalla società appellante sui crediti retributivi maturati dall'appellato lavoratore, quanto ai crediti vantati dall'appellante stessa per i danni alla stessa cagionati dall'appellato stesso.
NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE:
3. Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento agli obblighi contrattuali di diligenza, perizia e prudenza posti in essere dall'appellato lavoratore in
pag. 2/11 occasione dei fatti del 08/08/2017 e del 09/09/2017 ed esposti in atti.
4. Accertarsi e dichiararsi che l'ammontare dei danni cagionati dall'appellato lavoratore all'appellante società in occasione dei fatti del
08/08/2017 e del 09/09/2017 ed esposti in atti ammontano a complessivi €
1.327,53, salvo diversa maggiore stima.
5. Condannarsi il sig. , nato il Controparte_1
08/07/1980 a Bucarest (Romania) (C.F. ) e residente C.F._1
in Fontaniva (PD), via Molino n.23/9 a risarcire, in via contrattuale ed extracontrattuale, alla società Parte_1
in persona del l.r.p.t., tutti i danni ad essa provocata
[...]
in relazione ai fatti di cui in narrativa, pari ad € 1.327,53, o in quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, anche per effetto di valutazione equitativa;
6. In caso di ritenuta sussistenza di crediti in favore del sig.
[...]
, compensarsi l'importo che risultasse a questi Controparte_1
dovuto con quanto il sig. verrà Controparte_1
condannato a corrispondere alla società Parte_1
in persona del l.r.p.t.,, con condanna di
[...]
questi a versare alla società Parte_1
in persona del l.r.p.t. il maggior importo che
[...]
risultasse a questa dovuta, una volta operata la richiesta compensazione.
In via istruttoria…”
Conclusioni per parte appellata : “In Controparte_1
via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello spiegato a' sensi dell'art. 348 ter cpc per violazione dei requisiti di forma di cui all'art. 342
C.P.C., per omessa deduzione dei profili “argomentativo” e di “causalità”.
pag. 3/11 Nel merito in via principale: per tutte le ragioni indicate nel presente atto, dichiarare il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto e la conferma della sentenza di primo grado e per l'effetto del decreto ingiuntivo opposto N. 1240/2019 del 26.11.19 del Trib. di Padova - Sez.
Lav. (riconoscendosi, perciò che alcun risarcimento dei danni era/è dovuto alla ricorrente e che, conseguentemente è illegittima la trattenuta dalla medesima operata sulla busta paga di settembre 2017 intestata al resistente) Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui sia accolto in parte o in toto il gravame, e accertato come dovuto qualsivoglia importo a titolo di risarcimento del danno a favore dell'opponente, limitare tale importo alla sola somme di cui sia fornita la prova della riconducibilità all'opposto e, comunque, ridurlo in ragione della partecipazione colposa concorrente della soc. appellante.
In via istruttoria…”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 3 agosto 2021 la
[...]
ha impugnato la sentenza n.367/2021 del Parte_1
giudice del lavoro del Tribunale di Padova con la quale ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e a precetto di della società appellante per il pagamento di €.1.327,23 del signor CP_1
Con memoria deposita il 13 gennaio 2023 si è costituito il signor CP_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, dopo un triplice rinvio per ragioni di carattere organizzativo, è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
pag. 4/11 Motivi della decisione
1) La controversia è insorta in ragione della pretesa dell'odierno appellato di ottenere la corresponsione della quota residua delle competenze di fine rapporto intercorso tra le parti dall'1 agosto al 15 settembre 2017.
Pacifica la debenza e la misura del trattamento non corrisposto, la società aveva giustificato il suo mancato pagamento in ragione della trattenuta operata sulla busta paga di settembre a titolo di ristoro per i danni provocati a seguito di un'errata manovra del mezzo condotto nell'ambito della prestazione lavorativa (esercitando il lavoratore le mansioni di autista) sia al automezzo aziendale sia al manufatto dell'impresa cliente presso il quale l'appellato si era recato per delle consegne;
la trattenuta era operata anche in relazione alla sanzione amministrativa a carico della società per violazione al codice della strada accertata in occasione della conduzione del mezzo aziendale da parte dello stesso lavoratore.
2) Con la sentenza appellata il primo giudice ha rilevato che l'addebito era stato operato, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, con comunicazione via pec del 31 gennaio 2018 e che i fatti costitutivi sarebbero stati esplicitati solo in sede di costituzione in giudizio. Ha ritenuto, quindi, che a mente della previsione del contratto collettivo di riferimento, che all'art.32 lett. B imponeva al datore di lavoro, intenzionato a richiedere il risarcimento del danno per condotte tenute dal lavoratore, la preventiva contestazione disciplinare della condotta causativa dello stesso, specificando l'entità del danno, fosse preclusa la pretesa risarcitoria. Ha richiamato in questa stessa prospettiva la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. n.13369 del 2009).
pag. 5/11 Con specifico riguardo alla situazione di causa ha osservato che la società cliente aveva già denunciato i danni subiti dall'automezzo aziendale in data
28 agosto 2017, per cui la datrice di lavoro avrebbe avuto modo di procedere a mente della citata disciplina contrattuale.
Ha concluso osservando che tale violazione della disciplina contrattuale era contraria ai principi di buona fede e correttezza contrattuali impedendo di affermare la relazione causale tra la condotta e l'asserito danno.
3) Appella la sentenza a società in ragione dei seguenti motivi.
Col primo contesta la applicabilità al caso di specie della disciplina contrattuale richiamata dal giudice padovano. Rileva, infatti, che il lavoratore si era dimesso il 15 settembre per cui i termini per l'invio della contestazione disciplinare - da trasmettere tassativamente al lavoratore entro 20 giorni dalla data di conoscenza della condotta addebitabile, dell'8 agosto – non potevano essere rispettati avendo avuto conoscenza dei danni solo in data 28 agosto, per cui lo spatium deliberandi per attivare il procedimento disciplinare si sarebbe consumato solo il 17 settembre, quindi, dopo l'effetto delle dimissioni.
Con il secondo motivo, relativo, invece, alla sanzione amministrativa puntualizza che il verbale relativo le era stato notificato solo in data 10 ottobre 2017, quindi, in un momento ampiamente successivo alla cessazione del rapporto lavorativo. Sul punto il giudice aveva omesso di pronunciarsi per cui è invocato l'intervento del giudice d'appello.
4) L'impugnazione merita limitato accoglimento con riguardo al motivo di appello relativo all'omessa pronuncia.
pag. 6/11 Va premesso, in linea generale, che è inibito al datore di lavoro operare in via di “autotutela” per conseguire il risarcimento di pretesi danni in assenza di una prova circa la liquidità e certezza del credito.
Va posta, quindi, la questione circa la possibilità per il datore di lavoro di esercitare la pretesa risarcitoria secondo la regola contrattuale.
Al riguardo va rammentato che l'art.32 lett. b) del c.c.n.l. del settore
Trasporti e Logistica prevede: “l'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno”.
Nel caso di specie la società opponente aveva allegato in primo grado che tale facoltà le era precluso dall'essere ignara, al momento in cui le sarebbe stato consentito di procedere a mente della previsione contrattuale, della causazione del danno, essendo stata comunicata la richiesta risarcitoria del cliente solo in data 28 agosto ed avendo verificato l'esistenza anche del danno al proprio veicolo sono in tale contesto, quando ormai il termine per attivarsi sarebbe stato precluso dalle dimissioni del lavoratore.
L'argomento, per quanto suggestivo, non è ritenuto fondato, in primo luogo non viene spiegato come sia stato possibile che un mezzo aziendale dall' 8 agosto al giorno 28 non sia mai stato oggetto di una verifica circa le proprie condizioni, pur essendo un bene aziendale, come tale nella disponibilità e sotto la custodia della proprietà.
Anche non volendo ritenere deciso l'argomento, va rilevato, in secondo luogo, che per sua stessa ammissione, la società si era attivata per verificare l'entità del danno già il 2 settembre 2017 (data di rilascio del preventivo),
pag. 7/11 per cui da quella data, in assenza di diverse spiegazioni circa l' attribuibilità dell'evento al lavoratore, ben avrebbe potuto attivare il procedimento disciplinare in un momento in cui le dimissioni del lavoratore costituivano un fatto di là da venire.
Il procedimento, quindi, poteva concludersi in tempo utile, potendo esercitare il potere punitivo disciplinare in un momento anteriore alla data del giorno 151 e, non avendo proceduto, deve ritenersi preclusa l'azione risarcitoria condizionata all'utile congiunto esperimento del procedimento disciplinare e della richiesta risarcitoria.
In tale prospettiva la circostanza che il termine per irrogare la sanzione disciplinare non si fosse ancora consumato all'atto delle dimissioni non rileva, attenendo ad un momento meramente interno al potere dispositivo del datore di lavoro in assenza di circostanze impeditive che ne inibissero l'esercizio.
La pronuncia richiamata (Tribunale di Ravenna del 29 settembre 2020) non affronta la specifica questione dell'effetto preclusivo determinatosi dalla mancata attivazione del procedimento disciplinare a mente della previsione contrattuale ora in commento, limitandosi ad affermare, in mancanza di applicazione di tale disposizione, il principio di carattere generale, pacifico, circa l'esperibilità dell'azione risarcitoria, che soffre una deroga proprio in ragione del dettato dell'art.32 del c.c.n.l..
In tale senso argomentando a contrario si richiama la pronuncia di legittimità (Sentenza n.18564 del 2014) che, nel rigettare il ricorso in cui si pag. 8/11 discuteva dell'applicabilità dell'art.32 (nella formulazione omologa del contratto del 2000), ha fatto leva sul carattere decisivo della ricostruzione compiuta dal giudice di merito in ordine alla non conoscibilità dell'evento danno prima della cessazione del rapporto e, conseguentemente dalla possibilità di esercitare l'azione risarcitoria2. In linea con tali conclusioni si era già espressa più risalente giurisprudenza di legittimità in fattispecie assimilabile: “Con riguardo al dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato la cui inosservanza comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, deve ritenersi legittima la clausola collettiva che subordini la possibilità del datore di lavoro di proporre l'azione risarcitoria alla preventiva adozione di un provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore inadempiente
(fattispecie relativa alla previsione contenuta nell'art. 31 del c.c.n.l. del settore autotrasporti).” (Sez. L, Sentenza n. 4083 del 21/03/2002, Rv.
553188 - 013). 2 In motivazione: “L'accertamento del danno e della sua entità, secondo la ricostruzione effettuata in sentenza, è avvenuto, con riferimento alla sua obiettiva conoscibilità, in epoca successiva alla conclusione del periodo di prova per esito negativo della stessa, e, rispetto a tale contesto temporale, il ricorrente si limita a prospettare la violazione di norma contrattuale prescindendo dai dati temporali, che, al contrario, assumono rilevanza decisiva ai fini della valutazione della necessità di far precedere la richiesta risarcitoria da una contestazione disciplinare. Ed invero, l'inadempimento del lavoratore non si pone in un contesto lavorativo nel cui ambito sia configurabile come violazione degli obblighi connessi alla prestazione lavorativa, ma come evento imputabile a colpa per la non corretta osservanza dei doveri di custodia del mezzo affidatogli, che è idonea a determinare le conseguenze risarcitorie in favore della parte danneggiata. I rilievi che mirano a ricondurre temporalmente l'evento e le sue conseguenze nell'ambito del rapporto lavorativo, per farne discendere la necessità di contestazione preventiva dell'addebito, mirano nella sostanza a sollecitare una rivisitazione del merito, e non risultano pertinenti rispetto ad una deduzione di vizio di violazione di norma contrattuale e coerenti con la prospettazione anzidetta.” 3 In motivazione: “Il fatto che la legge non condizioni la domanda di risarcimento dei danni all'adempimento di particolari oneri, non significa, peraltro, che le garanzie del lavoratore non possano essere arricchite dalla contrattazione collettiva con lo stabilire più restrittive modalità di ricorso a tale rimedio da parte del datore di lavoro. Se, infatti, l'autonomia negoziale non trova ragione di protezione nel caso in cui si ponga esplicitamente contro la prescrizione di una norma imperativa ovvero contenga discipline aggiuntive che si risolvano in una negazione dei suoi oggetti di tutela, è invece certamente rimesso alla volontà delle parti di regolare i propri contrapposti interessi nel senso di rafforzare il precetto contenuto in una norma di legge inderogabile o di stabilire cautele ed assetti non previsti ma non configgenti con la norma stessa (vedi, in motivazione, Cass. 21 marzo 1994 n. 2663, 21 luglio 1992 n.
pag. 9/11 5) Diverso esito, in ragione dei medesimi principi ora enunciati, ha la pretesa risarcitoria in relazione alla violazione del codice della strada.
Posto che si tratta di accertamento pacificamente intervenuto in un momento successivo alla cessazione del rapporto e che non sono in discussione la conduzione del mezzo da parte del lavoratore, la contestazione della violazione ed il suo pagamento. Né è pertinente l'argomento dell'appellato secondo cui a seguito della contestazione doveva essere messo in condizioni di “confutar(la)”: in questa sede va rimarcato che non è in discussione l'accertamento, ma la responsabilità per un evento antigiuridico e colposo addebitabile al lavoratore, provato in base a quanto ora valorizzato, in assenza di prova contraria, nemmeno offerta dall'appellato.
6) Si deve ritenere, in conclusione, che la pretesa risarcitoria debba essere riconosciuta limitatamente ad €.92,53 con conseguente condanna al pagamento dell'importo capitale maggiorato degli interessi legali dalla data di avvenuto pagamento (17 novembre 2017) della violazione al saldo.
7) Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale dell'appellante all'esito del doppio grado di giudizio e si liquidando nella misura già determinata con la sentenza impugnata quanto al primo grado e, in rapporto al valore di causa nel minimo, tenuto conto dell'esame di un'unica questione avente carattere risolutivo della controversia, in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 13 agosto 2022
8773). Ne discende che nessun contrasto con la disciplina dell'art. 1218 cod. civ. è rinvenibile, in linea di principio, in una disposizione contrattuale nella quale si esprima la volontà di scelta del datore di lavoro di limitare le proprie possibilità di opzione tra le due concorrenti tutele (quella risarcitoria di diritto comune e quella disciplinare), nel senso di subordinare la possibilità di azionare il diritto al risarcimento del danno derivato da un comportamento asseritamente inadempiente del lavoratore alla preventiva adozione di un provvedimento disciplinare nei suoi confronti.”
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p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in Controparte_1
favore della della somma di Parte_1
€.92,53 oltre gli interessi dalla domanda al saldo;
- condanna l' appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio nella misura già liquidata dal primo giudice e quelle del presente grado di giudizio in favore di parte appellata liquidate in €.962,00 oltre iva, cpa e al rimborso forfetario ex lege con distrazione in favore dell'avvocato
Rodolfo Romito dichiaratosi antistatario.
Venezia, 9 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art.32 lett. B) ai commi 7 e 8 prevede: “
7. Il lavoratore, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
8. La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall'impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal precedente comma 7.”