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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/04/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R . G . 4 4 9 0 / 2 0 2 3
T R I B U N A L E D I T R E V I S O
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dato atto che l'udienza del 24/04/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.; esaminato il fascicolo;
viste le note scritte;
considerato che
non è intervenuto alcun bonario componimento della controversia, nonostante i plurimi termini difensivi allo scopo concessi, in aggiunta al fatto che le parti hanno espletato gli incombenti ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dovendosi pertanto procedersi alla definizione della controversia;
autorizza la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti dalle parti, da intendersi sostitutive degli incombenti ex artt. 281 sexies c.p.c., attesa la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c.; dispone come da successiva sentenza, emessa ai sensi dei sopra citati articoli e sottoscritta digitalmente,
con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice dott. Marco Saran
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4490 del 2023, promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
DEL GIUDICE RIZZARDO
contro
(c.f. ), con l'avv. SCOTTA CHIARA Controparte_1 C.F._1
* * *
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile;
CONCLUSIONI:
- per parte ricorrente, come da memoria del 20 novembre 2024, ovvero:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversaria istanza, eccezione e domanda disat-tesa e rigettata, anche in via istruttoria ed incidentale:
- nel rito, in via principale: confermare, per le ragioni esposte in atti, la correttezza del rito instaurato
dalla ricorrente;
- nel rito, in subordine: nella denegata ipotesi in cui questo Giudice non dovesse ritenere corretto il rito azionato dalla ricorrente, assumere ogni e più opportuno provvedimento per disporre la conversione e/o il mutamento del presente rito “semplificato” in quello locatizio o, in subordine, in quello ordinario;
- nel rito, in ogni caso: dare atto che tra le parti è intervenuto tentativo di mediazione, nonché tentativo di conciliazione giudiziale, ma che entrambi hanno avuto esito negativo per fatto e colpa della sig.ra
tenendo conto di un tan-to ai fini della decisione del giudizio e della Controparte_1
regolamentazione delle spese;
2 - nel merito, in via principale: accertata e dichiarata l'assenza di valido titolo in capo alla resistente per
occupare l'immobile de quo, ordinare alla sig.ra di provvedere all'immediata Controparte_1
riconsegna del bene immobile occupato sine titulo a in persona del suo legale rappresentante. Parte_1
Per l'effetto, condannare la sig.ra al risarcimento di tutti danni subiti e subendi Controparte_1
dalla Società ricorrente, da quantificarsi: in principalità: nella misura complessiva di € 32.800,00 oltre IVA (€ 800,00 al mese oltre IVA dal mese di maggio 2021 al mese di settembre 2024) – o, ex art. 281-sexies c.p.c. (e quin-di € 21.200,00 per i mesi da maggio 2021 ad aprile 2023);
in subordine: nella diversa misura da liquidarsi in via equitativa.
Quanto sopra, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
- in ogni caso: con vittoria di competenze e spese, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella
misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si rimette a questo G.I. l'opportunità di condannare di controparte, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata”; si riportano altresì le conclusioni in ordine all'eccezione di improcedibilità del giudizio:
“Si insiste dunque affinché vengano accolte le conclusioni così come precisate da nella prima Parte_1
memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. dd. 20.11.2024 (da intendersi quivi integralmente trascritte) e nello specifico: in principalità affinché venga dichiarata la correttezza del rito instaurato dalla ricorrente e, giacché la
causa è matura per la decisione, la stessa venga decisa a norma di quanto prescritto dal combinato disposto dagli artt. 281 terdecies e sexies c.p.c., con accoglimento delle conclusioni rassegnate da Pt_1
[...]
in subordine, nella denegata ipotesi in cui questo Giudice non dovesse ritenere corretto il rito azionato, affinché venga assunto ogni e più opportuno provvedimento per disporre la conversione e/o il mutamento del presente rito “semplificato” in quello locatizio o, in subordine, in quello ordinario, con ogni ulteriore provvedimento di legge ai fini della prosecuzione e decisione.”
- per parte resistente:
“In via preliminare: in primis, rilevata l'incompatibilità della materia locatizia con le forme del rito semplificato di cognizione dichiarare l'improcedibilità del giudizio e la sua estinzione;
3 in subordine disporre la conversione del rito in quello speciale preposto alla materia locatizia, assegnando
il termine per il deposito di memoria integrativa ex art. 426 cpc ovvero, ove ritenuto, disporsi il mutamento del rito in rito ordinario con l'adozione di ogni conseguente provvedimento.
Nel merito in principalità: rigettarsi le domande avversarie in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in
ogni caso accertato l'avvenuto pagamento da parte della resistente della somma di Euro 31.900 alla locatrice, accertata e dichiarata altresì per le ragioni esposte in atti, la nullità del contratto di locazione intercorso tra le parti, dichiararsi la riconduzione dello stesso al tipo della locazione abitativa ordinaria con formula di durata 4 + 4 ed, inoltre, determinato il corretto ammontare del canone di locazione secondo
i parametri previsti dagli accordi territoriali per i contratti a canone convenzionato o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, dichiararsi la compensazione di quanto già versato dalla convenuta in corso del rapporto locatizio con quanto risulterà effettivamente dovuto per i canoni come rideterminati
nell'importo, per tutto il corso della locazione nonché con quanto risultasse altrimenti dovuto a titolo indennitario/ risarcitorio alla locatrice;
In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, accertarsi e dichiararsi che, comunque, in esecuzione del contratto la sig.ra ha già versato la somma di Euro 31.900,00 CP_1
per canoni di locazione e, previa la rideterminazione dei canoni secondo gli indicati criteri, dichiararsi la compensazione tra la predetta somma e quanto, eventualmente, risultasse dovuto a controparte e per i titoli risarcitori/indennitari vantati in causa e per i canoni versati e da versare. Vinte le spese.
In via istruttoria: si intendono espressamente reiterate in questa sede anche tutte le istanze istruttorie
formulate di cui si chiede il completo accoglimento.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 4 agosto 2024, ha agito nei confronti di Parte_1
, lamentando l'occupazione sine titulo di immobile di proprietà sito Controparte_1
in ad opera della resistente, con richiesta di emissione di ordine di immediata riconsegna del bene immobile occupato, oltre che di condanna al risarcimento di tutti danni subiti e subendi dalla Società ricorrente, quantificati in € 800,00 mensili - oltre IVA - o comunque secondo diversa misura da liquidarsi in via equitativa.
La ricorrente ha precisato: a) di essere società che opera nel settore immobiliare, occupandosi della locazione turistica per brevi periodi di tempo di appartamenti ammobiliati di sua proprietà, denominati “Antares Apartments” e costituenti il “Residence Antares”, situati in via
4 Virgilio n. 3, a Preganziol (TV); b) che, alla fine del 2018, faceva ingresso in uno degli appartamenti del Residence Antares la resistente, la quale rappresentava la volontà di pernottare per un breve periodo di tempo;
c) che veniva assegnato alla resistente l'appartamento sito all'interno n. 19, nonché consegnate le chiavi di accesso;
d) che, al termine del periodo concordato di due mesi, la resistente non liberava i locali, nonostante le ripetute richieste, in quanto in attesa di reperire altra soluzione abitativa.
La resistente si è costituita in giudizio, a seguito di provvedimento di rinnovazione della vocatio in ius, eccependo l'inammissibilità del ricorso, oltre che contestando nel merito quanto ex adverso
chiesto, formulando plurime eccezioni di nullità del rapporto intercorso, nonché dando conto di aver corrisposto alla ricorrente (indebitamente) la non trascurabile somma di € 1.100,00 mensili per 29 mesi, per ragioni di mera convenienza fiscale della ricorrente stessa.
Nel corso del giudizio, il Giudice ha quindi formulato la seguente proposta di conciliazione:
“(…) considerato che la resistente ha da ultimo eccepito l'improcedibilità del giudizio, assumendo
l'inapplicabilità dell'art. 426 c.p.c. ai giudizi ordinari proposti nelle forme del c.d. procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e seguenti c.p.c.;
considerato che la ricorrente ha replicato diffusamente, producendo ulteriore documentazione, senza in verità chiedere espressamente una formale autorizzazione ex art. 281 duodecies c.p.c., ritenuto nondimeno di autorizzare tale produzione, da ritenersi implicita richiesta di concessione di termine per memorie ex art. 281 duodecies ultimo comma c.p.c.;
considerato che va garantito il contraddittorio;
osservato, infine, che ove la controversia verta in materia propriamente locatizia (cfr. doc. 8, fascicolo di parte ricorrente) appare effettivamente controversa la possibilità di procedere al mutamento del rito da
semplificato a locatizio;
ritenuto nondimeno di formulare sin d'ora alle parti una proposta di conciliazione, al fine di evitare alle stesse l'alea della prosecuzione e consentire una definizione integrale del contenzioso;
p.t.m.
invita le parti - impregiudicata ogni successiva e più ampia valutazione, anche di natura istruttoria - a considerare sin d'ora l'opportunità di una conciliazione nei seguenti termini: a) previsione a carico della
resistente di un corrispettivo di € 500,00 mensili per il periodo da febbraio 2019 a dicembre 2024 (totale
5 € 34.500,00), con conseguente versamento a favore della ricorrente di € 4.800,00 complessivi (somma
ottenuta detraendo dalla cifra di € 34.500,00, per come sopra calcolata, la maggior somma mensile che risulterebbe mensilmente versata dalla resistente da febbraio 2019 ad aprile 2021); b) rilascio dei locali entro il 31 ottobre 2024; b) dichiarazione di nulla altro avere a che pretendere reciprocamente con riguardo
alle domande e ai fatti per cui è causa;
c) spese del giudizio compensate;
assegna in difetto di accordo i termini per le memorie ex art. 281 duodecies c.p.c., con decorrenza dal 1 novembre
2024 (primo giorno compreso e da conteggiarsi);
fissa
l'udienza del 16 gennaio 2025, alle ore 10.00, per verificare l'eventuale bonario componimento della controversia e, in difetto, per gli opportuni provvedimenti sulla prosecuzione (…)”.
Non è stato possibile addivenire al bonario componimento della controversia, nonostante la disponibilità manifestata dalla ricorrente, in quanto la resistente ha da ultimo dato conto di non avere la disponibilità economica per far fronte al predetto - e pur limitato – esborso prospettato ex art. 185 bis c.p.c., nonché di essere in attesa di fare ingresso presso un immobile concessole in locazione agevolata, ad opera dell'ente pubblico competente.
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione.
E' stato da ultimo assegnato termine per note ex art. 127 ter c.p.c.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni, non essendo intervenuto alcun bonario componimento, nonostante i plurimi termini difensivi allo scopo concessi, oltre che avendo le parti hanno espletato gli incombenti ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
La causa passa quindi direttamente in decisione ai sensi dei citati articoli, con pronuncia effettuata a seguito del deposito di note difensive autorizzate, da intendersi sostitutive rispetto alla discussione.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda proposta è inammissibile, per i motivi che si vanno ad esporre.
Il ricorso ha infatti ad oggetto una controversia di natura locatizia, rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 447 bis c.p.c.
6 Tale disciplina, infatti, si applica a qualsiasi domanda geneticamente collegata ad un rapporto di natura locatizia, quale risulta quella per cui è causa in quanto è stato prodotto dalla ricorrente un contratto di locazione turistica sottoscritto tra le parti e datato 19 dicembre 2018 (cfr. doc. 8, fascicolo della ricorrente).
L'alveo di applicazione dell'art. 447 bis c.p.c. non risulta infatti limitato alla cognizione delle controversie in materia di locazioni ad uso abitativo. Diversa conclusione non può essere tratta,
a differenza di quanto sostenuto, neppure ove si consideri quanto disposto dall'art. 1 della legge
431 / 98, posto che detta previsione normativa si limita a specificare che alle locazioni c.d.
turistiche non si applica parte della normativa speciale di cui alla legge precitata, senza che ciò abbia alcuna incidenza in ordine al rito applicabile alle controversie aventi ad oggetto tali tipologie di contratti (ovvero, come detto, quello di cui all'art. 447 bis c.p.c.).
Ne deriva, come rilevato anche d'ufficio, l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto nelle forme del rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c.
Va infatti a tal riguardo richiamata la precedente e condivisibile giurisprudenza in tema di inammissibilità del rito sommario di cognizione, ove introdotto con riferimento a controversie assoggettate al rito lavoro ex art. 447 bis c.p.c., non essendo possibile procedere a mutamento del rito, facendo così salva la domanda.
Va infatti considerato che:
a) il richiamo espresso dell'art. 281 duodecies c.p.c. all'art. 183 c.p.c., per le ipotesi di istruzione non sommaria della causa, connesso alla mancanza di un analogo richiamo anche all'art. 420
c.p.c., preclude la possibilità di mutare il rito anche per le cause soggette al rito del lavoro;
b) la funzione di celerità del rito semplificato di cognizione, che rappresenta la ratio della sua introduzione nell'ordinamento giuridico, è configurabile solo rispetto al rito ordinario di cognizione e non anche con riguardo al rito del lavoro (che presenta già - di per sé - caratteri di sommarietà e celerità rispetto ai quali il rito ex art. 281 decies c.p.c. non rappresenta un'alternativa);
c) l'art. 171 bis c.p.c. prevede la possibilità di mutare il rito e passare al rito sommario solo con riferimento al rito ordinario, senza alcun richiamo al c.d. rito del lavoro.
7 In ragione di quanto sin qui esposto, i due riti devono ritenersi incompatibili, avendo il legislatore voluto prevedere il rito ex art. 281 decies c.p.c. (e, prima di esso, quello ex art. 702 bis c.p.c.) come alternativo al solo rito ordinario di cognizione.
In ragione della sopra evidenziata incompatibilità del rito locatizio con il rito semplificato di cognizione, la domanda erroneamente proposta ex art. 281 decies c.p.c. va dichiarata inammissibile, non essendo prevista la possibilità di mutamento del rito, ex art. 426 c.p.c., se non a fronte di controversia proposte nelle “forme ordinarie”.
Nella fattispecie, infatti, il rito dovrebbe mutarsi in locatizio, ma tale mutamento è appunto precluso dalla lettera della norma, con richiamo in senso conforme a condivisibile giurisprudenza di merito (cfr. Corte d'Appello di Reggio Calabria del 1 marzo 2012, banca dati de jure) oltre che recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione 18990 / 23 – banca dati de
jure).
Ogni ulteriore valutazione risulta assorbita, in ragione della pronuncia in rito di cui sopra, con l'evidenza che ogni questione di merito verrà eventualmente esaminata nelle sedi a ciò deputate, ove permanga interesse all'introduzione di un ulteriore giudizio all'esito del (dedotto)
imminente spontaneo rilascio dell'immobile per cui è causa ad opera della resistente.
2. Sussistono nondimeno i requisiti per una compensazione integrale delle spese di lite, in ragione dell'assenza di precedenti esattamente in termini, in quanto quelli precitati non risultano emessi con riguardo al rito semplificato di cognizione di recente introduzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) dichiara il ricorso proposto ex art. 281 decies c.p.c. inammissibile;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 24/04/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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