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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. 1836/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 16/10/2023, promossa con atto di citazione da
P.I. e C.F. ) con sede in Rovigo (RO) in Via L. Einaudi n. 42, Parte_1 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t. Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Milia Parte_2
(C.F. ; pec: fax: 085.4515310) e dall'Avv. C.F._1 Email_1
Isabella Scorrano (C.F. ; pec: fax C.F._2 Email_2
085.4515310), entrambi del Foro di Pescara, presso il cui studio, sito in Pescara alla Via
Gioacchino da Fiore, n. 15, è elettivamente domiciliata. I difensori dichiarano di voler ricevere ogni notificazione e comunicazione ai rispettivi indirizzi pec.
Appellante/convenuta in primo grado contro in concordato, (P.I. e C.F. ), con sede in Roma, alla Via Giulio CP_1 P.IVA_2
Vincenzo Bona n. 65, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dr. CP_2
società soggetta a direzione e coordinamento di Astaldi S.p.a., rappresentata e
[...]
difesa, in via anche disgiunta tra loro, dagli Avv.ti. Paolo Biavati (C.F. C.F._3
pec: fax 051.269476), Michele Renato Email_3
(C.F. pec: fax: C.F._4 Email_4
051.269476), entrambi del Foro di Bologna, nel cui Studio in Bologna, Piazza Galileo, n. 4 elegge domicilio, così come elegge domicilio presso gli indirizzi pec dei professionisti.
Appellata/ attrice in primo grado
e nei confronti di
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., e CP_3 P.IVA_3 Controparte_4
[... (C.F. ), in persona del l.r.p.t., entrambe con sede in Rovigo, in Via L. Einaudi n. P.IVA_4
42, rappresentate e difese dall'Avv. Carolina D'Antuono (C.F. pec: C.F._5
del Foro di Pescara, con studio in Pescara alla Via Email_5
Gioacchino Da Fiore, n. 15 ed elettivamente domiciliate presso l'indirizzo pec del procuratore costituito.
Appellate/convenute in primo grado
* * *
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 801/2023 del Tribunale di Rovigo, sez. civile, a definizione della causa civile RG 835/2020, depositata il 21/09/2023 e notificata in data
11/10/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante/convenuta in primo grado:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis:
-nel merito:
-in via principale, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere l'appello per tutti i motivi dedotti e respingere integralmente le domande proposte dall'appellata dinanzi al Tribunale di Rovigo. Con conseguente declaratoria di illegittimità della condanna. Il tutto con vittoria di spese, compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
-per l'effetto, atteso che la in esecuzione della sentenza appellata, vista Parte_1
l'ordinanza del 15 gennaio 2024 di rigetto dell'istanza inibitoria, ha provveduto a corrispondere alla complessivi Euro 375.747,82, a mezzo bonifico del 6 CP_1
febbraio 2024, condannare quest'ultima alla restituzione dell'importo ricevuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal pagamento e sino al soddisfo.”
Per parte appellata/attrice in primo grado:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni diversa istanza disattesa,
Nel merito
A) respingere l'appello principale proposto da per i motivi di fatto e di Parte_1
diritto esposti in comparsa di costituzione e risposta, nonché respingere le conclusioni formulate da e nella propria comparsa di costituzione e CP_3 CP_4
risposta, e per l'effetto confermare, integralmente e in ogni suo capo, la sentenza del
Tribunale di Rovigo n. 801/2023, pubblicata in data 21 settembre 2023, con tutte le condanne ivi indicate, a carico di Parte_1
-2- In ogni caso
B) con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parti appellate/convenute in primo grado:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza, respingere integralmente le domande proposte dall'appellata dinanzi al Tribunale di CP_1
Rovigo. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.”
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione (d'ora in avanti anche solo in concordato ha CP_1
convenuto in giudizio avanti il tribunale di Rovigo (d'ora in avanti anche solo Parte_1
), e chiedendo la condanna di al Pt_1 CP_3 Controparte_4 Pt_1
rendimento del conto relativo alla gestione di due contratti di appalto e al pagamento delle somme ancora dovute all'attrice, anche a titolo di restituzione degli importi pagati a favore dei suoi creditori concordatari, in violazione delle norme sui pagamenti dei debiti concorsuali.
In particolare, ha dedotto che:
- in data 01.03.2016 avevano costituito un CP_5 Controparte_6
Raggruppamento Temporaneo per concorrere all'assegnazione di due Controparte_7
appalti affidati da relativi alle attività integrate di manutenzione ordinaria, CP_8
straordinaria e del servizio di energia, presso i complessi immobiliari delle stazioni ferroviarie facenti parte di Centostazioni S.p.a.;
- le società sopra menzionate si aggiudicavano due appalti per i lotti 3 e 4. Quindi procedevano alla formalizzazione di due ATI (uno per ciascun appalto), affidando il ruolo di mandataria a , che veniva incaricata, fra l'altro, di incassare e gestire le somme Pt_1
dovute dalla stazione appaltante. Le società facenti parte dell'ATI avevano quindi costituito due società consortili e , per realizzare le lavorazioni previste nel CP_3 CP_4
contratto;
- i soci consorziati venivano poi remunerati per le prestazioni attraverso un compenso definito dai Comitati Tecnici delle società consortili;
- i mezzi finanziari per far fronte alle lavorazioni degli appalti venivano forniti dagli stessi soci consorziati, ribaltando in favore delle due società consortili i compensi che essi ottenevano dalla stazione appaltante: la mandataria - per il ruolo rivestito - doveva utilizzare i compensi
-3- ottenuti dalla stazione appaltante, ivi compresi quelli di pertinenza delle mandanti, per finanziare le società consortili che tali lavorazioni eseguivano (a mezzo delle strutture, delle risorse e delle maestranze messi a disposizione da soci).
L'attrice ha lamentato la mancata rendicontazione, da parte di : - degli importi Pt_1
incassati dalla stazione appaltante tra i quali quelli di spettanza all'attrice; - delle penali applicate dalla stazione appaltante;
- delle somme versate alle società consortili anche per conto della mandante il tutto considerando sia il periodo precedente al deposito della domanda di concordato preventivo sia quello successivo. ha altresì dedotto l'illegittimo pagamento, da parte della mandataria, di somme in favore delle consorziate, per crediti antecedenti al 05.11.2018, giorno in cui aveva depositato domanda di concordato preventivo, circostanza della quale aveva notiziato le controparti, con diffida a a non procedere ai pagamenti dei crediti concordatari, Pt_1
sottoposti a falcidia. Ha chiesto, pertanto, la restituzione delle somme di sua spettanza.
2. Si è costituita in giudizio (nelle more ammessa in concordato preventivo), Parte_1
contestando gli addebiti dell'attrice e chiedendo il rigetto delle domande nei suoi confronti proposte.
3. Si sono costituite in causa anche e rilevando che nei CP_3 Controparte_4
loro confronti non veniva formulata alcuna domanda e chiedendo comunque il rigetto delle domande dell'attrice.
4. Il Tribunale di Rovigo, con sentenza n. 801/2023 del 21.09.2023 ha pronunciato il seguente dispositivo:
“- Accerta che i dati contabili alla data del 31.12.2020, come riportati in parte motiva, sono corretti in quanto condivisi da tutte le parti.
- Condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro Parte_1
339.766,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
- Condanna al pagamento in favore dell'attrice della metà delle spese di lite Parte_1
del presente giudizio, che si liquidano per l'intero in euro 22.457,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge ed euro 545,00 per spese non imponibili.
- Compensa integralmente le spese di lite tra in concordato e le convenute CP_1
e ” CP_3 Controparte_4
5. Avverso tale pronuncia ha proposto appello affidato ai seguenti motivi. Parte_1
5.1. Con il primo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 111, co 6
Cost.; 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. e la nullità della sentenza per omessa
-4- motivazione e/o motivazione apparente.
5.1.1. In particolare, deduce che il giudice avrebbe affermato l'applicabilità del c.d.
“automatic stay” ai crediti vantati dalle consortili (ed in particolare da nei CP_3
confronti di e sorti anteriormente all'apertura della procedura concordataria CP_1
senza in alcun modo considerare: (i) le argomentazioni difensive dell'appellante, (ii)
l'interpretazione sistematica delle disposizioni contrattuali in essere tra le parti (iii) e senza effettuare valutazioni sull'apparente antinomia esistente tra l'art. 169 bis l. fall. e il divieto di cui all'art. 168, c. 1, l. fall., con conseguente motivazione insufficiente/apparente tale da determinare nullità della sentenza.
5.1.2. Parte appellante evidenzia, al riguardo, di aver documentato in corso di giudizio il versamento dell'importo di € 379.766,00 in favore della consortile CP_3
conformemente alla regola dell'automatica prosecuzione dei rapporti contrattuali pendenti di cui all'art. 169 l. fall., dando concreta esecuzione alle previsioni contrattuali in forza delle quali le era stato attribuito il ruolo di capofila mandataria munita di mandato irrevocabile all'incasso nei confronti della Stazione Appaltante e dell'art. 8 del regolamento del R.T.I.
5.1.3. Sul punto, sostiene la valenza di principio generale di diritto positivo della regola di prosecuzione dei contratti in esecuzione al momento dell'apertura della procedura concordataria, in assenza di adozione di un provvedimento di loro sospensione e/o scioglimento.
Inoltre, afferma che il pagamento effettuato dalla debba essere considerato Parte_1
un “atto dovuto”, avendo l'appellante dato esecuzione ad una frazione di prestazione, avente causa e titolo collocati temporalmente prima dell'apertura della procedura, ma nell'ambito di un rapporto mai interrotto, bensì proseguito in costanza di concordato, in ragione dell'unità della sua causa, della mancata revoca del mandato di incasso e del mancato scioglimento del R.T.I., il cui regolamento ha previsto l'obbligo di versamento diretto, in favore delle consortili, delle somme percepite dalla Stazione Appaltante.
In definitiva, contesta la valenza assoluta del divieto di cui all'art. 168 l. fall., essendo opponibile il rapporto contrattuale del concordato, ed afferma che i pagamenti verso le consortili sono stati indispensabili al fine di evitare la sospensione dei pagamenti delle commesse da parte della Stazione Appaltante, con conseguente irreversibile dissesto delle imprese comprese nel R.T.I.
5.2. Con il secondo motivo d'appello deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 111, co. 6 Cost.; 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e la nullità della
-5- sentenza per contraddittorietà della motivazione.
5.2.1. Nella specie, sostiene l'esistenza di una contraddizione nella motivazione, nella parte in cui - pur riconoscendo l'esistenza dell'obbligo in capo alla , ai sensi Pt_1
dell'art. 8 della scrittura privata del 1° marzo 2016, di versamento diretto alle società consortili delle somme percepite dalla Stazione Appaltante, nonché riconoscendo il mancato mutamento dell'originario R.T.I. (per non aver la mai manifestato la volontà CP_1
di sciogliersi dallo stesso) e l'assenza di revoca del mandato all'incasso – ha, nondimeno, concluso nel senso della prevalenza dei “rapporti economici” sussistenti tra parte attrice e consortili, in virtù dei quali ha ritenuto doverosa l'applicazione del regime concordatario, senza fornire una adeguata motivazione a supporto di tale conclusione.
5.3. Con il terzo motivo d'appello lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116
c.p.c. L'appellante ritiene che siano state travisate le considerazioni svolte dalle società consortili, le cui dichiarazioni non valevano a dimostrare la loro consapevolezza circa l'assoggettabilità a falcidia dei crediti sorti anteriormente al concordato, avendo, per converso, le consortili sostenuto la loro estraneità al giudizio, fornendo una ricostruzione dei fatti conforme a quella in tesi della Parte_1
5.4. L'appellante ha formulato inoltre istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
6. Si sono costituite in giudizio, con comparsa di risposta del 07.11.2023, e CP_3
Controparte_4
6.1. Preliminarmente, osservano la non necessarietà della loro chiamata in giudizio, essendo a conoscenza dei dati relativi all'attività di rendicontazione – che ritengono svolta correttamente - dalla Controparte_9
. Sulla domanda di condanna della alla restituzione delle somme Parte_1
corrisposte in favore di esse consorziate per crediti maturati nei confronti della sorti CP_1
anteriormente al deposito della domanda di concordato, si associano a quanto dedotto dall'appellante.
In particolare, evidenziano che il richiamo al contenuto della pec del 13 giugno 2019, ove si dava atto della natura concorsuale del credito di è stato effettuato nelle premesse in fatto, al fine di fornire al Giudice una ricostruzione completa della vicenda. Tuttavia, a tale risultanza avrebbe dovuto essere attribuito il valore di mera ricostruzione contabile, prodromica ai successivi e doverosi approfondimenti che hanno condotto successivamente le società consortili a convincersi della legittimità dell'operato della
-6- e della correttezza dei pagamenti disposti, in ragione dell'applicazione del Pt_1
principio di automatica prosecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le parti.
7. Con comparsa di risposta del 27.11.2023, si è costituita in concordato, CP_1
contestando la fondatezza dei motivi di appello proposti ex adverso.
7.1.1. In relazione al primo e secondo motivo d'appello, afferma la correttezza dell'applicazione del principio di “cristallizzazione dei crediti e debiti” nel caso in esame.
In particolare, sostiene che la pronuncia della Cassazione n. 2556/2023, richiamata dagli appellanti, abbia escluso l'operatività di tale principio, solo in ragione della presenza di un espresso patto di compensazione. Nel caso de quo, stante l'inesistenza di alcun patto di compensazione nella scrittura del 1° marzo 2016 e negli atti costitutivi di R.T.I. relativi ai lotti 3 e 4, il principio di cristallizzazione dei crediti e debiti non troverebbe alcuna ragione per non essere applicato. Sotto altro profilo, ostiente l'inesistenza di alcuna forma di compensazione essendo il rapporto di debito intercorrente tra ed essendo, CP_3
per converso, intercorrente tra il rapporto di credito. Evidenzia che il debito Pt_1
ei confronti è sorto anteriormente alla procedura di concordato, mentre il CP_3
pagamento effettuato dalla nei confronti della , con somme di spettanza Pt_1 CP_3
di è avvenuto successivamente al deposito della domanda concordato. Per tale ragione, in ogni caso, non sarebbe ammissibile una compensazione, in quanto non rispettosa dei requisiti previsti dall'art. 56 l.fall., richiamato dall'art. 169 l.fall., ovverosia la preesistenza del debito e credito da estinguere.
7.1.2. Sotto altro profilo afferma l'irrilevanza dello scioglimento/sospensione del contratto, dovendosi in ogni caso applicare il divieto di pagamento dei debiti anteriori anche con riguardo ai contratti pendenti. In proposito, argomenta che tale divieto discenderebbe dalla corretta applicazione degli artt. 168, 169, 182 quinquies l. fall., nonché degli artt. 44 e 45
l.fall., finalizzati a tutelare le legittime ragioni della massa creditoria. Dal divieto di pagamento dei crediti ritiene discendere la nullità del pagamento soggetto al divieto e, inoltre, lo stesso si applicherebbe anche per i pagamenti eseguiti dal mandatario. Infine, la pendenza di un contratto non sarebbe sufficiente a superare il divieto di pagare debiti sorti antecedentemente alla domanda di concordato, essendo altrimenti inutilizzabile nella pratica lo strumento concordatario nelle ipotesi di continuità aziendale ed essendo altrimenti superflua la disciplina di cui all'art. 182 quinquies l.fall. che deroga, ma eccezionalmente in riferimento a circoscritte e determinate ipotesi, al divieto, richiedendo peraltro un apposito provvedimento autorizzatorio del tribunale.
-7- 7.1.3. Parte appellata sostiene, inoltre, la frazionabilità delle prestazioni derivanti dai contratti pendenti (contratto di mandato e contratti consortili), con conseguente applicazione del divieto di pagamento dei crediti anteriori. In tesi, sia in relazione al mandato, che ai contratti sociali consortili, le prestazioni sarebbero frazionabili, permettendo l'individuazione di “quote” di debito aventi origine anteriore al 5 novembre
2018, che possono essere soddisfatte solo in via concordataria (con applicazione della falcidia) e di “quote” di debito con origine posteriore che potranno essere soddisfatte integralmente, in presenza dei presupposti di cui all'art. 111, ultimo comma, l.fall.
7.2. Parte appellata deduce poi l'infondatezza del terzo motivo di appello, sostenendo che l'entità e la natura concordataria dei debiti di pagati da alla consortile Pt_1
erano state espressamente ammesse e riconosciute dalla stessa appellante in CP_3
forza delle note scritte del 30 settembre 2021 e che il tribunale ha verificato tale riconoscimento sia con provvedimento del 25 novembre 2021, che nella sentenza.
7.3. Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'istanza inibitoria.
8. Con ordinanza del 15.01.2024, la Corte d'Appello ha rigettato l'istanza inibitoria.
9. Con nota scritta per l'udienza del 21 marzo 2024, ha precisato di aver Parte_1
provveduto, in esecuzione della sentenza appellata e vista l'ordinanza di rigetto dell'inibitoria, a corrispondere alla complessivi € 375.747,82 a mezzo bonifico CP_1
del 6 febbraio 2024, dandone documentale evidenza. Quindi ha insistito per l'accoglimento dei motivi di gravame e delle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo, stante l'intervenuto pagamento della somma predetta, la condanna della alla restituzione di quanto CP_1
versato.
10. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del giorno 26.06.2025.
In diritto.-
1. I dati di fatto rilevanti sono pacifici in causa.
L'esistenza dell'ati, il ruolo di i rapporti con la stazione appaltante e con le due Pt_1
società consortili, la perdurante efficacia dei rapporti contrattuali, in assenza di richieste di sospensione-scioglimento, l'avvenuta erogazione da parte della stazione appaltante di somme per € 339.776,00 relative a lavori di spettanza di osì come il debito di questa verso la società consortile a titolo di “ribaltamento costi” e la sua anteriorità al deposito della domanda di c.p. Da ultimo è incontestato in causa che abbia riversato alla Pt_1
società consortile la somma di € 339.776,00 di cui sopra.
2. Le contrapposte tesi delle parti si incentrano principalmente sulla assoggettabilità o meno
-8- del debito della erso la società consortile al divieto di pagamento di debiti anteriori conseguente al deposito della domanda di concordato preventivo.
3. I primi due motivi di appello che, per la connessione delle questioni con gli stessi sollevate, possono trovare una congiunta trattazione, sono infondati.
4. Mette conto innanzi tutto premettere che l'eventuale vizio motivazionale della sentenza di primo grado, pure veicolato con i primi due motivi di appello, ove si denuncia la nullità della sentenza “per omessa motivazione e/o per motivazione apparente” (primo motivo) ovvero
“per contraddittorietà della motivazione” (secondo motivo), non rientrando fra quelli che, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. comportano la rimessione al primo giudice, ha come conseguenza che in questa sede occorre porvi rimedio, essendo la corte chiamata a pronunciarsi nel merito della domanda, integrando o correggendo, se del caso, la motivazione del tribunale.
In tale chiarita prospettiva eventuali lacune della motivazione del tribunale devono intendersi colmate con le argomentazioni di cui in appresso.
5. È opportuno prendere le mosse dal tema della compensazione, pure agitato nei motivi in rassegna.
5.1. In proposito è priva di pregio la tesi dell'appellante che richiama la continuazione del rapporto contrattuale anche dopo l'ammissione della società l concordato preventivo e invoca la giurisprudenza in tema di opponibilità alla società in concordato preventivo del diritto della banca, in caso di “linee di credito autoliquidanti”, di compensare il suo debito nei confronti del cliente di restituzione della rimessa proveniente dal terzo con il suo credito per la relativa anticipazione. La continuazione del rapporto e la regola della c.d. cristallizzazione dei crediti si pongono, in effetti, su piani diversi e la prima non implica per ciò solo la deroga alla seconda, come si avrà modo in prosieguo di specificare.
5.2. La mera circostanza che il rapporto sia proseguito non autorizza il pagamento di debiti dell'imprenditore in concordato anteriori all'ammissione alla procedura, tanto è vero che – proprio nel caso delle linee autoliquidanti cui si richiama l'appellante – si è pervenuti a riconoscere il diritto della banca di operare la compensazione con il proprio credito anteriore soltanto in ragione della verifica dell'esistenza di un specifico patto di compensazione stipulato ante concordato, in presenza di rapporti di debito e credito con titoli anteriori pure all'apertura del concordato.
5.3. Nel caso di specie, come puntualmente rileva la difesa della parte appellata, è certo che non vi è alcun “patto di compensazione” in forza del quale possa ritenersi Pt_1
legittimata a operare la invocata “compensazione”, ma – a ben vedere – neppure ricorre un
-9- rapporto di debito-credito fra la e Pt_1
5.4. Il tema della compensazione non risulta invero pertinente a questo contendere nel quale non ricorrono i presupposti per addivenire ad una compensazione, la quale presuppone che due soggetti siano, in virtù di distinti rapporti giuridici, reciprocamente debitori e creditori.
Va infatti rilevato che il debito di come notato dalla difesa dell'appellata, è verso la società consortile (debito di erso la consortile per quello che le parti chiamano “ribalto costi”), mentre il credito di verso e trova origine nell'incasso da parte di Pt_1
questa, in nome e per conto dell'appellata, di corrispettivi erogati dalla stazione appaltante per lavori di spettanza della Ne risultano del tutto fuori gioco i principi invocati dalla parte appellante.
6. Occorre dunque verificare l'esistenza e l'ampiezza del divieto di pagamento dei debiti anteriori al deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo.
6.1. Che per i debiti dell'imprenditore anteriori al deposito del ricorso per concordato preventivo viga, di regola, il divieto di pagamento è assunto che si è ritenuto di ricavare assai pianamente dalla previsione dell'art. 168 l.fall.
6.2. Occorre peraltro tener presente (non solo e non tanto l'art. 168 l.fall., dal quale, come detto, in passato era correntemente desunto il divieto di pagamento di debiti anteriori, ma) il quarto comma dell'art. 182 quinquies l.fall. Tale disposizione ammette, con riguardo ai concordati preventivi cc.dd. in continuità, l'adempimento da parte del debitore in c.p. di debiti precedenti. La espressa previsione della possibilità – a certe condizioni – di debiti precedenti unicamente con riguardo all'ipotesi di concordato in continuità rende ardua una interpretazione che in via di analogia conduca a estendere tale possibilità anche agli altri modelli di concordato.
6.3. Da tale espressa e specifica previsione normativa è coerentemente desumibile che il pagamento dei debiti anteriori, in tutti i casi in cui non ricorra il caso del c.p. con continuità aziendale non è consentito, così come è inibito financo nei concordati in continuità per debiti non facenti capo a fornitori “strategici” e comunque sempre previa autorizzazione del tribunale.
6.4. Da questa stessa disposizione normativa può altresì desumersi che la circostanza della continuazione o meno del rapporto contrattuale non è di per sé decisiva al fine di ritenere ammissibile o meno il pagamento dei crediti sorti ante concordato, in quanto si tratta di ipotesi relativa proprio alla continuazione del rapporto per il quale è eccezionalmente prevista la facoltà per il debitore di essere autorizzato al pagamento.
-10- 6.5. Nelle altre figure di concordato (diverse cioè da quello in continuità) può pervenirsi, alla luce delle previsioni degli artt. 167 e 182 quinquies l.fall., a ritenere che il pagamento di debiti anteriori pur in via generale vietato, possa venire autorizzato dal giudice laddove costui ritenga che si tratti di pagamento che assolva al miglior interesse della collettività dei creditori. In ogni caso, si richiede il previo provvedimento autorizzatorio da parte del tribunale o del giudice delegato: il pagamento di debiti anteriori non autorizzato (oltre a implicare eventualmente le conseguenze stabilite nell'art. 173 l.fall.) non può che risultare come “atto non legalmente compiuto” e quindi inefficace, suscettibile di essere accertato tale su domanda dell'imprenditore come nella specie.
6.6. Tale ricostruzione risulta in linea con l'orientamento di legittimità affermatosi già nel regime previgente alla riforma del 2012 della legge fallimentare. La s. Corte aveva infatti affermato che i pagamenti di crediti sorti anteriormente all'ammissione al c.p. dovevano ritenersi inefficaci quando eccedessero l'ordinaria amministrazione in mancanza dell'espressa autorizzazione del giudice delegato, anche se relativi a rapporti di appalto la cui prosecuzione fosse stata autorizzata dagli organi della procedura (cfr. Cass. 13759/2007;
Cass. 578/2007).
6.7. Alla stregua della ricostruzione operata va pertanto ritenuta la vigenza del generale divieto di pagamento dei debiti anteriori, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dall'art. 182 quinquies l.fall. e da quelle ricavabili ex artt. 167 e 182 quinquies l.fall., previa autorizzazione da parte del giudice.
6.8. Il punto è ricordato anche nella motivazione di Cass. 35794/2023 che, nel ritenere atto di ordinaria amministrazione, come tale non bisognoso di autorizzazione, il pagamento di una fornitura eseguita nel corso della procedura di concordato preventivo ha cura di precisare che l'insegnamento ricavabile da Cass. 578/2007 (indicata come 578/2077) “è riferito soprattutto a pagamenti relativi a debiti derivanti da contratti pendenti (e non da singole forniture) ma sorti anteriormente all'inizio della procedura”.
6.9. Ciò premesso in via generale e volendo calare le indicate direttive emergenti dalla analisi normativa e dagli insegnamenti giurisprudenziale alla concreta fattispecie sottoposta a questa corte, occorre rilevare che, a quanto consta, non avendo le parti depositato l'intero ricorso (risultano depositati il provvedimento di ammissione al c.p. con riserva sub doc. 11, due decreti del tribunale di Roma di “nulla osta” ai pagamenti sub docc. 19 e 20, e un estratto, anzi un'unica pagina, del piano concordatario sub doc. 23), il concordato preventivo presentato da risulterebbe sì in continuità, ma senza alcuna istanza di
-11- pagamento relativa alla posizione debitoria verso quali “fornitori Parte_3
strategici” né è stato nemmeno allegato che una autorizzazione al pagamento sia stata rilasciata, ma invero neppure richiesta, al riguardo.
7. Resterebbe da vagliare il tema della stretta funzionalità del pagamento alla finalità del concordato e la sua rispondenza al miglior interesse del ceto creditorio, tale per cui il pagamento possa ritenersi un atto di ordinaria amministrazione, ma si tratta di questione non dedotta da , la quale non ha neppure allegato una tale ipotesi. L'unica Pt_1
deduzione che, astrattamente, potrebbe avvicinarsi alla tematica accennata, è stata affacciata, peraltro a quanto consta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale in primo grado, e attiene alla circostanza che il mancato pagamento alle società consortili da parte sua avrebbe potuto indurre la committente “dinanzi alle certe inadempienze che vi sarebbero state nei confronti dei terzi subappaltatori, sospendere i pagamenti delle commesse … determinando il fallimento delle consortili ed il dissesto delle società costituenti il raggruppamento”. In proposito, oltre la già segnalata mancata allegazione circa la natura di ordinaria amministrazione del pagamento in discorso, va evidenziato che si tratta di circostanza introdotta in giudizio tardivamente e, inoltre, non può non rilevarsi come si tratti di deduzione rimasta comunque su di un piano spiccatamente congetturale e priva di ogni effettivo riscontro, tale da non consentire in alcun modo di appurare il carattere meramente “ordinario” dell'atto di amministrazione ai sensi dell'art. 167 l.fall. e la conseguente non necessità dell'autorizzazione da parte del tribunale.
8. Ciò posto, le ulteriori questioni sollevate dalla controversia attengono alla possibilità di scindere le prestazioni (e i correlativi rapporti di debito-credito) in modo tale da poter identificare i crediti effettivamente sorti anteriormente al concordato preventivo e il correlativo corrispettivo. e alla circostanza che, nel caso di specie, il pagamento è stato effettuato da un terzo ( e non direttamente dal debitore in c.p. ( Parte_1
9. Quanto a tale secondo aspetto – essere stato cioè il pagamento effettuato da un terzo – non si rinvengono nell'appello specifiche doglianze, onde si tratta di questione in questa sede preclusa. Va rimarcato che il tribunale non ha avuto dubbio sull'estensione del divieto di pagamento dei debiti anteriori anche alla mandataria dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo e che non ha svolto alcun motivo di appello relativamente Pt_1
alla valenza del divieto di pagamento di debiti anteriori nei confronti del mandatario dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo. Non è stata in altri termini sottoposta a censura la statuizione del tribunale sotto il profilo che essa ha riconosciuto operante il
-12- divieto anche con riguardo a chi ( ) non è ma un terzo, incaricato Pt_1
dall'imprenditore ammesso al c.p. Il che, come detto, preclude una diversa valutazione di tale questione.
Nonostante ciò, a – in ogni caso – argomentato la necessaria (a suo avviso) estensione del divieto anche nei confronti dei terzi (v. comparsa di risposta, paragrafo 32 ss.), richiamando giurisprudenza di merito e assumendo che “La giurisprudenza è netta, quindi, nel sottolineare come il divieto di pagamento ex art. 168 L.F. non è -ovviamente- limitato al solo debitore in concordato, ma deve estendersi anche alla mandataria (oltre che alla
Stazione appaltante) che incassa dalla prima le somme di pertinenza della mandante in concordato”. In coerenza con la mancata impugnazione del punto della sentenza nel quale il tribunale ha ritenuto di applicare il divieto alla mandataria, la parte appellante non ha svolto alcuna argomentazione in proposito, incentrando la sua linea difensiva sulla continuazione del rapporto contrattuale e sulla perdurante vigenza dei patti in forza dei quali essa era obbligata al pagamento. Si tratta, pertanto, di questione che la corte non ritiene censibile in questa sede, siccome preclusa dalla mancata impugnazione sul punto.
10. In merito alla “frazionabilità” delle prestazioni va ricordato che, in ipotesi di contratti di durata, per i quali la corrispettività delle prestazioni non sia frazionabile, al subentro nel contratto consegue che i debiti contratti prima della domanda di concordato vada riconosciuta la prededucibilità. Laddove, invece, le prestazioni del contratto di durata siano frazionabili, il debito pregresso, in assenza di autorizzazione da parte del giudice, non può essere soddisfatto.
11. In proposito la difesa di ichiama l'insegnamento di Cass. 21981/2012, e si tratta di un richiamo pertinente, in quanto il precedente invocato si riferisce a una fattispecie concreta analoga alla presente. In quell'occasione la s. Corte ha espressamente qualificato in termini di divisibilità le prestazioni del mandato, operando la suddivisione fra i crediti/debiti intervenuti ante procedura e quelli post: «Il credito insinuato non trova titolo nei contratti d'appalto stipulati dall'ATI con l'azienda milanese, ma nel mandato conferito alla capogruppo dalle imprese partecipanti all'ATI: non v'è dubbio, infatti, che, pagando a la committente abbia adempiuto alle CP_10 proprie obbligazioni anche nei confronti di tali imprese e che per contro, contestualmente al pagamento, sia sorto in capo alla mandataria l'obbligo di versare alle mandanti le somme riscosse in loro nome e per loro conto. 4.5) Limitatamente alla somma di L. 61.521.084, il corrispondente diritto di credito di
perciò venuto ad esistenza anteriormente alla data in cui enne posta in A.S.; e, Parte_4 CP_10 non ponendosi alcuna questione di indivisibilità delle prestazioni dovute dal mandatario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di mandato non ne ha fatto venir meno la natura di credito concorsuale. 4.6)
-13- Per la medesima ragione, però, al residuo credito insinuato, riscosso in nome e per conto della mandante dal Straordinario, e dunque derivante da un'obbligazione sorta in capo alla procedura, va CP_11 riconosciuta natura di credito di massa, da soddisfare in prededuzione».
12. Nel caso qui di interesse possono individuarsi con certezza sia i crediti della mandante che sorgono a seguito dei pagamenti da parte della stazione appaltante alla mandataria sia i debiti dei soci verso le società consortili a titolo di “ribaltamento costi”, come del resto è agevolmente desumibile proprio dalla resa del conto da parte della mandataria, sulla quale non si è riferito in quanto questione non fatta oggetto di appello, ma che restituisce la agevole computabilità delle varie partite di debito-credito. È la stessa appellante, del resto,
a dedurre espressamente di aver “dato esecuzione a una (frazione di) prestazione, avente causa e titolo collocati temporalmente prima dell'apertura della procedura” (appello, pag.
9).
13. D'altronde non sussiste alcun effettivo dubbio sulla natura “concordataria” e cioè anteriore al c.p. del debito di erso la società consortile, così come è certo che la somma di €
339.776,00 afferisce a un credito di erso per prestazioni anteriori al deposito Pt_1
della domanda di concordato.
14. Vale in proposito ricordare che, accedendo all'invito di la quale in sede di memoria datata 20 settembre 2021 aveva dedotto che « ha proceduto ad estinguere debiti Pt_1
di ante 5 novembre 2018, nei confronti di con versamenti effettuati dopo il CP_3
5 novembre 2018, per € 339.766,00» (cfr. pag. 3 ALL. E NBI) – è stata la stessa a Pt_1
dare atto di «condividere e confermare gli importi di cui al punto 2 della memoria autorizzata, in quanto coerenti con quelli da tempo trasmessi all'attrice» (cfr. ALL. F NBI).
15. Il dato trova conferma nel tenore della difesa assunta dalle società consortili in primo grado, avendo esse, come notato a pagina 7 della sentenza appellata, riconosciuto nella comparsa di risposta che “è sussistente il (…) credito di Euro 339.470,67 avente natura concordataria che sarà quindi assoggettato alle previsioni del piano” (cfr. pag. 10 comparsa di costituzione e risposta).
16. Il rilievo offre l'occasione per ritenere l'inconsistenza anche del terzo motivo di appello, incentrato sulla ipotizzata erroneità del rilievo attribuito dal tribunale alla consapevolezza della natura concordataria da parte delle società consortili. Si è già evidenziato al punto
9.4. che risulta in causa la pacifica natura concordataria del credito delle consortili verso e ciò sulla base dell'atteggio difensivo della stessa , oltre che dalle risultanze Pt_1
delle evidenze documentali prodotte in causa. E tanto è sufficiente ai fini dell'accoglimento
-14- della domanda, non essendo neppure dirimente scendere a indagare la consapevolezza o meno della natura concordataria in capo alle creditrici.
17. In definitiva, l'appello è privo di fondamento e va respinto, con conferma dell'impugnata sentenza.
18. Le spese processuali di devono seguire la soccombenza della parte appellante e CP_1
vanno poste a suo integrale carico, mentre le spese di e CP_3 Controparte_4
vanno dichiarate compensate, in ragione della posizione processuali di tali società, nei cui confronti non è stata proposta alcuna domanda.
19. Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 260.001 a € 520.000), in ragione delle attività difensive espletate nel presente grado e dato atto del mancato deposito di nota spese.
20. Va dato atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
PER QUESTI MOTIVI
1. definendo l'appello proposto da avverso la sentenza n. 801/2023 del Parte_1
tribunale di Rovigo, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_1
rifondere a in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese CP_1
processuali da questa sostenute e che liquida in € 14.239,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
3. dichiara compensate le spese di e Controparte_3 Controparte_13
4. dà atto della sussistenza a carico di del presupposto Parte_1
procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 17 luglio 2025.
Il presidente est. Guido Santoro
-15-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 16/10/2023, promossa con atto di citazione da
P.I. e C.F. ) con sede in Rovigo (RO) in Via L. Einaudi n. 42, Parte_1 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t. Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Milia Parte_2
(C.F. ; pec: fax: 085.4515310) e dall'Avv. C.F._1 Email_1
Isabella Scorrano (C.F. ; pec: fax C.F._2 Email_2
085.4515310), entrambi del Foro di Pescara, presso il cui studio, sito in Pescara alla Via
Gioacchino da Fiore, n. 15, è elettivamente domiciliata. I difensori dichiarano di voler ricevere ogni notificazione e comunicazione ai rispettivi indirizzi pec.
Appellante/convenuta in primo grado contro in concordato, (P.I. e C.F. ), con sede in Roma, alla Via Giulio CP_1 P.IVA_2
Vincenzo Bona n. 65, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dr. CP_2
società soggetta a direzione e coordinamento di Astaldi S.p.a., rappresentata e
[...]
difesa, in via anche disgiunta tra loro, dagli Avv.ti. Paolo Biavati (C.F. C.F._3
pec: fax 051.269476), Michele Renato Email_3
(C.F. pec: fax: C.F._4 Email_4
051.269476), entrambi del Foro di Bologna, nel cui Studio in Bologna, Piazza Galileo, n. 4 elegge domicilio, così come elegge domicilio presso gli indirizzi pec dei professionisti.
Appellata/ attrice in primo grado
e nei confronti di
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., e CP_3 P.IVA_3 Controparte_4
[... (C.F. ), in persona del l.r.p.t., entrambe con sede in Rovigo, in Via L. Einaudi n. P.IVA_4
42, rappresentate e difese dall'Avv. Carolina D'Antuono (C.F. pec: C.F._5
del Foro di Pescara, con studio in Pescara alla Via Email_5
Gioacchino Da Fiore, n. 15 ed elettivamente domiciliate presso l'indirizzo pec del procuratore costituito.
Appellate/convenute in primo grado
* * *
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 801/2023 del Tribunale di Rovigo, sez. civile, a definizione della causa civile RG 835/2020, depositata il 21/09/2023 e notificata in data
11/10/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante/convenuta in primo grado:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis:
-nel merito:
-in via principale, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere l'appello per tutti i motivi dedotti e respingere integralmente le domande proposte dall'appellata dinanzi al Tribunale di Rovigo. Con conseguente declaratoria di illegittimità della condanna. Il tutto con vittoria di spese, compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
-per l'effetto, atteso che la in esecuzione della sentenza appellata, vista Parte_1
l'ordinanza del 15 gennaio 2024 di rigetto dell'istanza inibitoria, ha provveduto a corrispondere alla complessivi Euro 375.747,82, a mezzo bonifico del 6 CP_1
febbraio 2024, condannare quest'ultima alla restituzione dell'importo ricevuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal pagamento e sino al soddisfo.”
Per parte appellata/attrice in primo grado:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni diversa istanza disattesa,
Nel merito
A) respingere l'appello principale proposto da per i motivi di fatto e di Parte_1
diritto esposti in comparsa di costituzione e risposta, nonché respingere le conclusioni formulate da e nella propria comparsa di costituzione e CP_3 CP_4
risposta, e per l'effetto confermare, integralmente e in ogni suo capo, la sentenza del
Tribunale di Rovigo n. 801/2023, pubblicata in data 21 settembre 2023, con tutte le condanne ivi indicate, a carico di Parte_1
-2- In ogni caso
B) con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parti appellate/convenute in primo grado:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza, respingere integralmente le domande proposte dall'appellata dinanzi al Tribunale di CP_1
Rovigo. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.”
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione (d'ora in avanti anche solo in concordato ha CP_1
convenuto in giudizio avanti il tribunale di Rovigo (d'ora in avanti anche solo Parte_1
), e chiedendo la condanna di al Pt_1 CP_3 Controparte_4 Pt_1
rendimento del conto relativo alla gestione di due contratti di appalto e al pagamento delle somme ancora dovute all'attrice, anche a titolo di restituzione degli importi pagati a favore dei suoi creditori concordatari, in violazione delle norme sui pagamenti dei debiti concorsuali.
In particolare, ha dedotto che:
- in data 01.03.2016 avevano costituito un CP_5 Controparte_6
Raggruppamento Temporaneo per concorrere all'assegnazione di due Controparte_7
appalti affidati da relativi alle attività integrate di manutenzione ordinaria, CP_8
straordinaria e del servizio di energia, presso i complessi immobiliari delle stazioni ferroviarie facenti parte di Centostazioni S.p.a.;
- le società sopra menzionate si aggiudicavano due appalti per i lotti 3 e 4. Quindi procedevano alla formalizzazione di due ATI (uno per ciascun appalto), affidando il ruolo di mandataria a , che veniva incaricata, fra l'altro, di incassare e gestire le somme Pt_1
dovute dalla stazione appaltante. Le società facenti parte dell'ATI avevano quindi costituito due società consortili e , per realizzare le lavorazioni previste nel CP_3 CP_4
contratto;
- i soci consorziati venivano poi remunerati per le prestazioni attraverso un compenso definito dai Comitati Tecnici delle società consortili;
- i mezzi finanziari per far fronte alle lavorazioni degli appalti venivano forniti dagli stessi soci consorziati, ribaltando in favore delle due società consortili i compensi che essi ottenevano dalla stazione appaltante: la mandataria - per il ruolo rivestito - doveva utilizzare i compensi
-3- ottenuti dalla stazione appaltante, ivi compresi quelli di pertinenza delle mandanti, per finanziare le società consortili che tali lavorazioni eseguivano (a mezzo delle strutture, delle risorse e delle maestranze messi a disposizione da soci).
L'attrice ha lamentato la mancata rendicontazione, da parte di : - degli importi Pt_1
incassati dalla stazione appaltante tra i quali quelli di spettanza all'attrice; - delle penali applicate dalla stazione appaltante;
- delle somme versate alle società consortili anche per conto della mandante il tutto considerando sia il periodo precedente al deposito della domanda di concordato preventivo sia quello successivo. ha altresì dedotto l'illegittimo pagamento, da parte della mandataria, di somme in favore delle consorziate, per crediti antecedenti al 05.11.2018, giorno in cui aveva depositato domanda di concordato preventivo, circostanza della quale aveva notiziato le controparti, con diffida a a non procedere ai pagamenti dei crediti concordatari, Pt_1
sottoposti a falcidia. Ha chiesto, pertanto, la restituzione delle somme di sua spettanza.
2. Si è costituita in giudizio (nelle more ammessa in concordato preventivo), Parte_1
contestando gli addebiti dell'attrice e chiedendo il rigetto delle domande nei suoi confronti proposte.
3. Si sono costituite in causa anche e rilevando che nei CP_3 Controparte_4
loro confronti non veniva formulata alcuna domanda e chiedendo comunque il rigetto delle domande dell'attrice.
4. Il Tribunale di Rovigo, con sentenza n. 801/2023 del 21.09.2023 ha pronunciato il seguente dispositivo:
“- Accerta che i dati contabili alla data del 31.12.2020, come riportati in parte motiva, sono corretti in quanto condivisi da tutte le parti.
- Condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro Parte_1
339.766,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
- Condanna al pagamento in favore dell'attrice della metà delle spese di lite Parte_1
del presente giudizio, che si liquidano per l'intero in euro 22.457,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge ed euro 545,00 per spese non imponibili.
- Compensa integralmente le spese di lite tra in concordato e le convenute CP_1
e ” CP_3 Controparte_4
5. Avverso tale pronuncia ha proposto appello affidato ai seguenti motivi. Parte_1
5.1. Con il primo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 111, co 6
Cost.; 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. e la nullità della sentenza per omessa
-4- motivazione e/o motivazione apparente.
5.1.1. In particolare, deduce che il giudice avrebbe affermato l'applicabilità del c.d.
“automatic stay” ai crediti vantati dalle consortili (ed in particolare da nei CP_3
confronti di e sorti anteriormente all'apertura della procedura concordataria CP_1
senza in alcun modo considerare: (i) le argomentazioni difensive dell'appellante, (ii)
l'interpretazione sistematica delle disposizioni contrattuali in essere tra le parti (iii) e senza effettuare valutazioni sull'apparente antinomia esistente tra l'art. 169 bis l. fall. e il divieto di cui all'art. 168, c. 1, l. fall., con conseguente motivazione insufficiente/apparente tale da determinare nullità della sentenza.
5.1.2. Parte appellante evidenzia, al riguardo, di aver documentato in corso di giudizio il versamento dell'importo di € 379.766,00 in favore della consortile CP_3
conformemente alla regola dell'automatica prosecuzione dei rapporti contrattuali pendenti di cui all'art. 169 l. fall., dando concreta esecuzione alle previsioni contrattuali in forza delle quali le era stato attribuito il ruolo di capofila mandataria munita di mandato irrevocabile all'incasso nei confronti della Stazione Appaltante e dell'art. 8 del regolamento del R.T.I.
5.1.3. Sul punto, sostiene la valenza di principio generale di diritto positivo della regola di prosecuzione dei contratti in esecuzione al momento dell'apertura della procedura concordataria, in assenza di adozione di un provvedimento di loro sospensione e/o scioglimento.
Inoltre, afferma che il pagamento effettuato dalla debba essere considerato Parte_1
un “atto dovuto”, avendo l'appellante dato esecuzione ad una frazione di prestazione, avente causa e titolo collocati temporalmente prima dell'apertura della procedura, ma nell'ambito di un rapporto mai interrotto, bensì proseguito in costanza di concordato, in ragione dell'unità della sua causa, della mancata revoca del mandato di incasso e del mancato scioglimento del R.T.I., il cui regolamento ha previsto l'obbligo di versamento diretto, in favore delle consortili, delle somme percepite dalla Stazione Appaltante.
In definitiva, contesta la valenza assoluta del divieto di cui all'art. 168 l. fall., essendo opponibile il rapporto contrattuale del concordato, ed afferma che i pagamenti verso le consortili sono stati indispensabili al fine di evitare la sospensione dei pagamenti delle commesse da parte della Stazione Appaltante, con conseguente irreversibile dissesto delle imprese comprese nel R.T.I.
5.2. Con il secondo motivo d'appello deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 111, co. 6 Cost.; 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e la nullità della
-5- sentenza per contraddittorietà della motivazione.
5.2.1. Nella specie, sostiene l'esistenza di una contraddizione nella motivazione, nella parte in cui - pur riconoscendo l'esistenza dell'obbligo in capo alla , ai sensi Pt_1
dell'art. 8 della scrittura privata del 1° marzo 2016, di versamento diretto alle società consortili delle somme percepite dalla Stazione Appaltante, nonché riconoscendo il mancato mutamento dell'originario R.T.I. (per non aver la mai manifestato la volontà CP_1
di sciogliersi dallo stesso) e l'assenza di revoca del mandato all'incasso – ha, nondimeno, concluso nel senso della prevalenza dei “rapporti economici” sussistenti tra parte attrice e consortili, in virtù dei quali ha ritenuto doverosa l'applicazione del regime concordatario, senza fornire una adeguata motivazione a supporto di tale conclusione.
5.3. Con il terzo motivo d'appello lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116
c.p.c. L'appellante ritiene che siano state travisate le considerazioni svolte dalle società consortili, le cui dichiarazioni non valevano a dimostrare la loro consapevolezza circa l'assoggettabilità a falcidia dei crediti sorti anteriormente al concordato, avendo, per converso, le consortili sostenuto la loro estraneità al giudizio, fornendo una ricostruzione dei fatti conforme a quella in tesi della Parte_1
5.4. L'appellante ha formulato inoltre istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
6. Si sono costituite in giudizio, con comparsa di risposta del 07.11.2023, e CP_3
Controparte_4
6.1. Preliminarmente, osservano la non necessarietà della loro chiamata in giudizio, essendo a conoscenza dei dati relativi all'attività di rendicontazione – che ritengono svolta correttamente - dalla Controparte_9
. Sulla domanda di condanna della alla restituzione delle somme Parte_1
corrisposte in favore di esse consorziate per crediti maturati nei confronti della sorti CP_1
anteriormente al deposito della domanda di concordato, si associano a quanto dedotto dall'appellante.
In particolare, evidenziano che il richiamo al contenuto della pec del 13 giugno 2019, ove si dava atto della natura concorsuale del credito di è stato effettuato nelle premesse in fatto, al fine di fornire al Giudice una ricostruzione completa della vicenda. Tuttavia, a tale risultanza avrebbe dovuto essere attribuito il valore di mera ricostruzione contabile, prodromica ai successivi e doverosi approfondimenti che hanno condotto successivamente le società consortili a convincersi della legittimità dell'operato della
-6- e della correttezza dei pagamenti disposti, in ragione dell'applicazione del Pt_1
principio di automatica prosecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le parti.
7. Con comparsa di risposta del 27.11.2023, si è costituita in concordato, CP_1
contestando la fondatezza dei motivi di appello proposti ex adverso.
7.1.1. In relazione al primo e secondo motivo d'appello, afferma la correttezza dell'applicazione del principio di “cristallizzazione dei crediti e debiti” nel caso in esame.
In particolare, sostiene che la pronuncia della Cassazione n. 2556/2023, richiamata dagli appellanti, abbia escluso l'operatività di tale principio, solo in ragione della presenza di un espresso patto di compensazione. Nel caso de quo, stante l'inesistenza di alcun patto di compensazione nella scrittura del 1° marzo 2016 e negli atti costitutivi di R.T.I. relativi ai lotti 3 e 4, il principio di cristallizzazione dei crediti e debiti non troverebbe alcuna ragione per non essere applicato. Sotto altro profilo, ostiente l'inesistenza di alcuna forma di compensazione essendo il rapporto di debito intercorrente tra ed essendo, CP_3
per converso, intercorrente tra il rapporto di credito. Evidenzia che il debito Pt_1
ei confronti è sorto anteriormente alla procedura di concordato, mentre il CP_3
pagamento effettuato dalla nei confronti della , con somme di spettanza Pt_1 CP_3
di è avvenuto successivamente al deposito della domanda concordato. Per tale ragione, in ogni caso, non sarebbe ammissibile una compensazione, in quanto non rispettosa dei requisiti previsti dall'art. 56 l.fall., richiamato dall'art. 169 l.fall., ovverosia la preesistenza del debito e credito da estinguere.
7.1.2. Sotto altro profilo afferma l'irrilevanza dello scioglimento/sospensione del contratto, dovendosi in ogni caso applicare il divieto di pagamento dei debiti anteriori anche con riguardo ai contratti pendenti. In proposito, argomenta che tale divieto discenderebbe dalla corretta applicazione degli artt. 168, 169, 182 quinquies l. fall., nonché degli artt. 44 e 45
l.fall., finalizzati a tutelare le legittime ragioni della massa creditoria. Dal divieto di pagamento dei crediti ritiene discendere la nullità del pagamento soggetto al divieto e, inoltre, lo stesso si applicherebbe anche per i pagamenti eseguiti dal mandatario. Infine, la pendenza di un contratto non sarebbe sufficiente a superare il divieto di pagare debiti sorti antecedentemente alla domanda di concordato, essendo altrimenti inutilizzabile nella pratica lo strumento concordatario nelle ipotesi di continuità aziendale ed essendo altrimenti superflua la disciplina di cui all'art. 182 quinquies l.fall. che deroga, ma eccezionalmente in riferimento a circoscritte e determinate ipotesi, al divieto, richiedendo peraltro un apposito provvedimento autorizzatorio del tribunale.
-7- 7.1.3. Parte appellata sostiene, inoltre, la frazionabilità delle prestazioni derivanti dai contratti pendenti (contratto di mandato e contratti consortili), con conseguente applicazione del divieto di pagamento dei crediti anteriori. In tesi, sia in relazione al mandato, che ai contratti sociali consortili, le prestazioni sarebbero frazionabili, permettendo l'individuazione di “quote” di debito aventi origine anteriore al 5 novembre
2018, che possono essere soddisfatte solo in via concordataria (con applicazione della falcidia) e di “quote” di debito con origine posteriore che potranno essere soddisfatte integralmente, in presenza dei presupposti di cui all'art. 111, ultimo comma, l.fall.
7.2. Parte appellata deduce poi l'infondatezza del terzo motivo di appello, sostenendo che l'entità e la natura concordataria dei debiti di pagati da alla consortile Pt_1
erano state espressamente ammesse e riconosciute dalla stessa appellante in CP_3
forza delle note scritte del 30 settembre 2021 e che il tribunale ha verificato tale riconoscimento sia con provvedimento del 25 novembre 2021, che nella sentenza.
7.3. Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'istanza inibitoria.
8. Con ordinanza del 15.01.2024, la Corte d'Appello ha rigettato l'istanza inibitoria.
9. Con nota scritta per l'udienza del 21 marzo 2024, ha precisato di aver Parte_1
provveduto, in esecuzione della sentenza appellata e vista l'ordinanza di rigetto dell'inibitoria, a corrispondere alla complessivi € 375.747,82 a mezzo bonifico CP_1
del 6 febbraio 2024, dandone documentale evidenza. Quindi ha insistito per l'accoglimento dei motivi di gravame e delle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo, stante l'intervenuto pagamento della somma predetta, la condanna della alla restituzione di quanto CP_1
versato.
10. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del giorno 26.06.2025.
In diritto.-
1. I dati di fatto rilevanti sono pacifici in causa.
L'esistenza dell'ati, il ruolo di i rapporti con la stazione appaltante e con le due Pt_1
società consortili, la perdurante efficacia dei rapporti contrattuali, in assenza di richieste di sospensione-scioglimento, l'avvenuta erogazione da parte della stazione appaltante di somme per € 339.776,00 relative a lavori di spettanza di osì come il debito di questa verso la società consortile a titolo di “ribaltamento costi” e la sua anteriorità al deposito della domanda di c.p. Da ultimo è incontestato in causa che abbia riversato alla Pt_1
società consortile la somma di € 339.776,00 di cui sopra.
2. Le contrapposte tesi delle parti si incentrano principalmente sulla assoggettabilità o meno
-8- del debito della erso la società consortile al divieto di pagamento di debiti anteriori conseguente al deposito della domanda di concordato preventivo.
3. I primi due motivi di appello che, per la connessione delle questioni con gli stessi sollevate, possono trovare una congiunta trattazione, sono infondati.
4. Mette conto innanzi tutto premettere che l'eventuale vizio motivazionale della sentenza di primo grado, pure veicolato con i primi due motivi di appello, ove si denuncia la nullità della sentenza “per omessa motivazione e/o per motivazione apparente” (primo motivo) ovvero
“per contraddittorietà della motivazione” (secondo motivo), non rientrando fra quelli che, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. comportano la rimessione al primo giudice, ha come conseguenza che in questa sede occorre porvi rimedio, essendo la corte chiamata a pronunciarsi nel merito della domanda, integrando o correggendo, se del caso, la motivazione del tribunale.
In tale chiarita prospettiva eventuali lacune della motivazione del tribunale devono intendersi colmate con le argomentazioni di cui in appresso.
5. È opportuno prendere le mosse dal tema della compensazione, pure agitato nei motivi in rassegna.
5.1. In proposito è priva di pregio la tesi dell'appellante che richiama la continuazione del rapporto contrattuale anche dopo l'ammissione della società l concordato preventivo e invoca la giurisprudenza in tema di opponibilità alla società in concordato preventivo del diritto della banca, in caso di “linee di credito autoliquidanti”, di compensare il suo debito nei confronti del cliente di restituzione della rimessa proveniente dal terzo con il suo credito per la relativa anticipazione. La continuazione del rapporto e la regola della c.d. cristallizzazione dei crediti si pongono, in effetti, su piani diversi e la prima non implica per ciò solo la deroga alla seconda, come si avrà modo in prosieguo di specificare.
5.2. La mera circostanza che il rapporto sia proseguito non autorizza il pagamento di debiti dell'imprenditore in concordato anteriori all'ammissione alla procedura, tanto è vero che – proprio nel caso delle linee autoliquidanti cui si richiama l'appellante – si è pervenuti a riconoscere il diritto della banca di operare la compensazione con il proprio credito anteriore soltanto in ragione della verifica dell'esistenza di un specifico patto di compensazione stipulato ante concordato, in presenza di rapporti di debito e credito con titoli anteriori pure all'apertura del concordato.
5.3. Nel caso di specie, come puntualmente rileva la difesa della parte appellata, è certo che non vi è alcun “patto di compensazione” in forza del quale possa ritenersi Pt_1
legittimata a operare la invocata “compensazione”, ma – a ben vedere – neppure ricorre un
-9- rapporto di debito-credito fra la e Pt_1
5.4. Il tema della compensazione non risulta invero pertinente a questo contendere nel quale non ricorrono i presupposti per addivenire ad una compensazione, la quale presuppone che due soggetti siano, in virtù di distinti rapporti giuridici, reciprocamente debitori e creditori.
Va infatti rilevato che il debito di come notato dalla difesa dell'appellata, è verso la società consortile (debito di erso la consortile per quello che le parti chiamano “ribalto costi”), mentre il credito di verso e trova origine nell'incasso da parte di Pt_1
questa, in nome e per conto dell'appellata, di corrispettivi erogati dalla stazione appaltante per lavori di spettanza della Ne risultano del tutto fuori gioco i principi invocati dalla parte appellante.
6. Occorre dunque verificare l'esistenza e l'ampiezza del divieto di pagamento dei debiti anteriori al deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo.
6.1. Che per i debiti dell'imprenditore anteriori al deposito del ricorso per concordato preventivo viga, di regola, il divieto di pagamento è assunto che si è ritenuto di ricavare assai pianamente dalla previsione dell'art. 168 l.fall.
6.2. Occorre peraltro tener presente (non solo e non tanto l'art. 168 l.fall., dal quale, come detto, in passato era correntemente desunto il divieto di pagamento di debiti anteriori, ma) il quarto comma dell'art. 182 quinquies l.fall. Tale disposizione ammette, con riguardo ai concordati preventivi cc.dd. in continuità, l'adempimento da parte del debitore in c.p. di debiti precedenti. La espressa previsione della possibilità – a certe condizioni – di debiti precedenti unicamente con riguardo all'ipotesi di concordato in continuità rende ardua una interpretazione che in via di analogia conduca a estendere tale possibilità anche agli altri modelli di concordato.
6.3. Da tale espressa e specifica previsione normativa è coerentemente desumibile che il pagamento dei debiti anteriori, in tutti i casi in cui non ricorra il caso del c.p. con continuità aziendale non è consentito, così come è inibito financo nei concordati in continuità per debiti non facenti capo a fornitori “strategici” e comunque sempre previa autorizzazione del tribunale.
6.4. Da questa stessa disposizione normativa può altresì desumersi che la circostanza della continuazione o meno del rapporto contrattuale non è di per sé decisiva al fine di ritenere ammissibile o meno il pagamento dei crediti sorti ante concordato, in quanto si tratta di ipotesi relativa proprio alla continuazione del rapporto per il quale è eccezionalmente prevista la facoltà per il debitore di essere autorizzato al pagamento.
-10- 6.5. Nelle altre figure di concordato (diverse cioè da quello in continuità) può pervenirsi, alla luce delle previsioni degli artt. 167 e 182 quinquies l.fall., a ritenere che il pagamento di debiti anteriori pur in via generale vietato, possa venire autorizzato dal giudice laddove costui ritenga che si tratti di pagamento che assolva al miglior interesse della collettività dei creditori. In ogni caso, si richiede il previo provvedimento autorizzatorio da parte del tribunale o del giudice delegato: il pagamento di debiti anteriori non autorizzato (oltre a implicare eventualmente le conseguenze stabilite nell'art. 173 l.fall.) non può che risultare come “atto non legalmente compiuto” e quindi inefficace, suscettibile di essere accertato tale su domanda dell'imprenditore come nella specie.
6.6. Tale ricostruzione risulta in linea con l'orientamento di legittimità affermatosi già nel regime previgente alla riforma del 2012 della legge fallimentare. La s. Corte aveva infatti affermato che i pagamenti di crediti sorti anteriormente all'ammissione al c.p. dovevano ritenersi inefficaci quando eccedessero l'ordinaria amministrazione in mancanza dell'espressa autorizzazione del giudice delegato, anche se relativi a rapporti di appalto la cui prosecuzione fosse stata autorizzata dagli organi della procedura (cfr. Cass. 13759/2007;
Cass. 578/2007).
6.7. Alla stregua della ricostruzione operata va pertanto ritenuta la vigenza del generale divieto di pagamento dei debiti anteriori, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dall'art. 182 quinquies l.fall. e da quelle ricavabili ex artt. 167 e 182 quinquies l.fall., previa autorizzazione da parte del giudice.
6.8. Il punto è ricordato anche nella motivazione di Cass. 35794/2023 che, nel ritenere atto di ordinaria amministrazione, come tale non bisognoso di autorizzazione, il pagamento di una fornitura eseguita nel corso della procedura di concordato preventivo ha cura di precisare che l'insegnamento ricavabile da Cass. 578/2007 (indicata come 578/2077) “è riferito soprattutto a pagamenti relativi a debiti derivanti da contratti pendenti (e non da singole forniture) ma sorti anteriormente all'inizio della procedura”.
6.9. Ciò premesso in via generale e volendo calare le indicate direttive emergenti dalla analisi normativa e dagli insegnamenti giurisprudenziale alla concreta fattispecie sottoposta a questa corte, occorre rilevare che, a quanto consta, non avendo le parti depositato l'intero ricorso (risultano depositati il provvedimento di ammissione al c.p. con riserva sub doc. 11, due decreti del tribunale di Roma di “nulla osta” ai pagamenti sub docc. 19 e 20, e un estratto, anzi un'unica pagina, del piano concordatario sub doc. 23), il concordato preventivo presentato da risulterebbe sì in continuità, ma senza alcuna istanza di
-11- pagamento relativa alla posizione debitoria verso quali “fornitori Parte_3
strategici” né è stato nemmeno allegato che una autorizzazione al pagamento sia stata rilasciata, ma invero neppure richiesta, al riguardo.
7. Resterebbe da vagliare il tema della stretta funzionalità del pagamento alla finalità del concordato e la sua rispondenza al miglior interesse del ceto creditorio, tale per cui il pagamento possa ritenersi un atto di ordinaria amministrazione, ma si tratta di questione non dedotta da , la quale non ha neppure allegato una tale ipotesi. L'unica Pt_1
deduzione che, astrattamente, potrebbe avvicinarsi alla tematica accennata, è stata affacciata, peraltro a quanto consta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale in primo grado, e attiene alla circostanza che il mancato pagamento alle società consortili da parte sua avrebbe potuto indurre la committente “dinanzi alle certe inadempienze che vi sarebbero state nei confronti dei terzi subappaltatori, sospendere i pagamenti delle commesse … determinando il fallimento delle consortili ed il dissesto delle società costituenti il raggruppamento”. In proposito, oltre la già segnalata mancata allegazione circa la natura di ordinaria amministrazione del pagamento in discorso, va evidenziato che si tratta di circostanza introdotta in giudizio tardivamente e, inoltre, non può non rilevarsi come si tratti di deduzione rimasta comunque su di un piano spiccatamente congetturale e priva di ogni effettivo riscontro, tale da non consentire in alcun modo di appurare il carattere meramente “ordinario” dell'atto di amministrazione ai sensi dell'art. 167 l.fall. e la conseguente non necessità dell'autorizzazione da parte del tribunale.
8. Ciò posto, le ulteriori questioni sollevate dalla controversia attengono alla possibilità di scindere le prestazioni (e i correlativi rapporti di debito-credito) in modo tale da poter identificare i crediti effettivamente sorti anteriormente al concordato preventivo e il correlativo corrispettivo. e alla circostanza che, nel caso di specie, il pagamento è stato effettuato da un terzo ( e non direttamente dal debitore in c.p. ( Parte_1
9. Quanto a tale secondo aspetto – essere stato cioè il pagamento effettuato da un terzo – non si rinvengono nell'appello specifiche doglianze, onde si tratta di questione in questa sede preclusa. Va rimarcato che il tribunale non ha avuto dubbio sull'estensione del divieto di pagamento dei debiti anteriori anche alla mandataria dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo e che non ha svolto alcun motivo di appello relativamente Pt_1
alla valenza del divieto di pagamento di debiti anteriori nei confronti del mandatario dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo. Non è stata in altri termini sottoposta a censura la statuizione del tribunale sotto il profilo che essa ha riconosciuto operante il
-12- divieto anche con riguardo a chi ( ) non è ma un terzo, incaricato Pt_1
dall'imprenditore ammesso al c.p. Il che, come detto, preclude una diversa valutazione di tale questione.
Nonostante ciò, a – in ogni caso – argomentato la necessaria (a suo avviso) estensione del divieto anche nei confronti dei terzi (v. comparsa di risposta, paragrafo 32 ss.), richiamando giurisprudenza di merito e assumendo che “La giurisprudenza è netta, quindi, nel sottolineare come il divieto di pagamento ex art. 168 L.F. non è -ovviamente- limitato al solo debitore in concordato, ma deve estendersi anche alla mandataria (oltre che alla
Stazione appaltante) che incassa dalla prima le somme di pertinenza della mandante in concordato”. In coerenza con la mancata impugnazione del punto della sentenza nel quale il tribunale ha ritenuto di applicare il divieto alla mandataria, la parte appellante non ha svolto alcuna argomentazione in proposito, incentrando la sua linea difensiva sulla continuazione del rapporto contrattuale e sulla perdurante vigenza dei patti in forza dei quali essa era obbligata al pagamento. Si tratta, pertanto, di questione che la corte non ritiene censibile in questa sede, siccome preclusa dalla mancata impugnazione sul punto.
10. In merito alla “frazionabilità” delle prestazioni va ricordato che, in ipotesi di contratti di durata, per i quali la corrispettività delle prestazioni non sia frazionabile, al subentro nel contratto consegue che i debiti contratti prima della domanda di concordato vada riconosciuta la prededucibilità. Laddove, invece, le prestazioni del contratto di durata siano frazionabili, il debito pregresso, in assenza di autorizzazione da parte del giudice, non può essere soddisfatto.
11. In proposito la difesa di ichiama l'insegnamento di Cass. 21981/2012, e si tratta di un richiamo pertinente, in quanto il precedente invocato si riferisce a una fattispecie concreta analoga alla presente. In quell'occasione la s. Corte ha espressamente qualificato in termini di divisibilità le prestazioni del mandato, operando la suddivisione fra i crediti/debiti intervenuti ante procedura e quelli post: «Il credito insinuato non trova titolo nei contratti d'appalto stipulati dall'ATI con l'azienda milanese, ma nel mandato conferito alla capogruppo dalle imprese partecipanti all'ATI: non v'è dubbio, infatti, che, pagando a la committente abbia adempiuto alle CP_10 proprie obbligazioni anche nei confronti di tali imprese e che per contro, contestualmente al pagamento, sia sorto in capo alla mandataria l'obbligo di versare alle mandanti le somme riscosse in loro nome e per loro conto. 4.5) Limitatamente alla somma di L. 61.521.084, il corrispondente diritto di credito di
perciò venuto ad esistenza anteriormente alla data in cui enne posta in A.S.; e, Parte_4 CP_10 non ponendosi alcuna questione di indivisibilità delle prestazioni dovute dal mandatario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di mandato non ne ha fatto venir meno la natura di credito concorsuale. 4.6)
-13- Per la medesima ragione, però, al residuo credito insinuato, riscosso in nome e per conto della mandante dal Straordinario, e dunque derivante da un'obbligazione sorta in capo alla procedura, va CP_11 riconosciuta natura di credito di massa, da soddisfare in prededuzione».
12. Nel caso qui di interesse possono individuarsi con certezza sia i crediti della mandante che sorgono a seguito dei pagamenti da parte della stazione appaltante alla mandataria sia i debiti dei soci verso le società consortili a titolo di “ribaltamento costi”, come del resto è agevolmente desumibile proprio dalla resa del conto da parte della mandataria, sulla quale non si è riferito in quanto questione non fatta oggetto di appello, ma che restituisce la agevole computabilità delle varie partite di debito-credito. È la stessa appellante, del resto,
a dedurre espressamente di aver “dato esecuzione a una (frazione di) prestazione, avente causa e titolo collocati temporalmente prima dell'apertura della procedura” (appello, pag.
9).
13. D'altronde non sussiste alcun effettivo dubbio sulla natura “concordataria” e cioè anteriore al c.p. del debito di erso la società consortile, così come è certo che la somma di €
339.776,00 afferisce a un credito di erso per prestazioni anteriori al deposito Pt_1
della domanda di concordato.
14. Vale in proposito ricordare che, accedendo all'invito di la quale in sede di memoria datata 20 settembre 2021 aveva dedotto che « ha proceduto ad estinguere debiti Pt_1
di ante 5 novembre 2018, nei confronti di con versamenti effettuati dopo il CP_3
5 novembre 2018, per € 339.766,00» (cfr. pag. 3 ALL. E NBI) – è stata la stessa a Pt_1
dare atto di «condividere e confermare gli importi di cui al punto 2 della memoria autorizzata, in quanto coerenti con quelli da tempo trasmessi all'attrice» (cfr. ALL. F NBI).
15. Il dato trova conferma nel tenore della difesa assunta dalle società consortili in primo grado, avendo esse, come notato a pagina 7 della sentenza appellata, riconosciuto nella comparsa di risposta che “è sussistente il (…) credito di Euro 339.470,67 avente natura concordataria che sarà quindi assoggettato alle previsioni del piano” (cfr. pag. 10 comparsa di costituzione e risposta).
16. Il rilievo offre l'occasione per ritenere l'inconsistenza anche del terzo motivo di appello, incentrato sulla ipotizzata erroneità del rilievo attribuito dal tribunale alla consapevolezza della natura concordataria da parte delle società consortili. Si è già evidenziato al punto
9.4. che risulta in causa la pacifica natura concordataria del credito delle consortili verso e ciò sulla base dell'atteggio difensivo della stessa , oltre che dalle risultanze Pt_1
delle evidenze documentali prodotte in causa. E tanto è sufficiente ai fini dell'accoglimento
-14- della domanda, non essendo neppure dirimente scendere a indagare la consapevolezza o meno della natura concordataria in capo alle creditrici.
17. In definitiva, l'appello è privo di fondamento e va respinto, con conferma dell'impugnata sentenza.
18. Le spese processuali di devono seguire la soccombenza della parte appellante e CP_1
vanno poste a suo integrale carico, mentre le spese di e CP_3 Controparte_4
vanno dichiarate compensate, in ragione della posizione processuali di tali società, nei cui confronti non è stata proposta alcuna domanda.
19. Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 260.001 a € 520.000), in ragione delle attività difensive espletate nel presente grado e dato atto del mancato deposito di nota spese.
20. Va dato atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
PER QUESTI MOTIVI
1. definendo l'appello proposto da avverso la sentenza n. 801/2023 del Parte_1
tribunale di Rovigo, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_1
rifondere a in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese CP_1
processuali da questa sostenute e che liquida in € 14.239,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
3. dichiara compensate le spese di e Controparte_3 Controparte_13
4. dà atto della sussistenza a carico di del presupposto Parte_1
procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 17 luglio 2025.
Il presidente est. Guido Santoro
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