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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/12/2024, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 363/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
PAOLO RAMPINI PRESIDENTE
SARA POZZETTI GIUDICE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 363/2023
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. COSENTINO GIUSEPPINA e dall'avv. COSENTINO CARMELO
( ) in forza di procura C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACIALE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“per : disporsi a carico del signor , giusta ordinanza presidenziale del 19.5.23 Parte_1 CP_1
l'obbligo di corrispondersi in favore della signora un assegno divorzile nella misura di Parte_1 euro 200 mensili oltre rivalutazione Istat, entro il 30 di ogni mese, e pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in essere tra le parti. “
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in il 20/10/1984 . CP_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di (atto n. CP_2
38, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno ).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio è nata una figlia, nata il [...] Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 29.5.2013 omologata dal Tribunale di ASTI in data 9.7.2013.
Con ricorso depositato il 6.2.23 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre confermarsi l'obbligo statuito in fase di separazione in capo al marito di versare alla moglie la somma mensile di 200 euro mensili in caso di necessità dovuta alle gravi patologie da cui essa ricorrente è affetta.
Avanti al Presidente del Tribunale, la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione.
Il Presidente, con ordinanza del 19.5.24 disponeva il passaggio alla fase istruttoria, nonché prevedendo un assegno di € 200 a favore del coniuge.
Avanti al G.I. nominato, la parte attrice si costituiva ed richiamava le difese formulate nel ricorso chiedendo confermarsi l'ordinanza presidenziale, la parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con l'acquisizione dei documenti all'udienza del
4.6.24 parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55.
E' provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulla domanda di assegno divorzile
Nel proprio atto introduttivo parte ricorrente - premesso di aver pattuito in sede di separazione consensuale l'obbligo in capo al marito di versare alla moglie la somma di € 200,00 mensili, in caso di malattia grave della Sig.ra - ha allegato che qualche anno fa le veniva diagnosticata una Parte_1 patologia oncologica per la quale deve sottoporsi a controlli periodici, di essere affetta da osteoporosi e costretta su una sedia a rotelle avendo subito l'amputazione della gamba dx, e di godere del solo contributo pensionistico di invalidità pari a circa € 650,00 mensili oltre all'indennità di accompagnamento.
Unitamente al ricorso è stata allegata documentazione medica da cui risulta che la stessa ha subito l'amputazione di arto inferiore nel 2000, nonché intervento chirurgico per carcinoma con successiva terapia oncologica e necessità di frequenti controlli, e risulta affetta da osteoporosi conclamata.
pagina 2 di 3 La ricorrente, pur allegando documentazione in ordine alle sue patologie, nonché in ordine alle prestazioni assistenziali e previdenziali di cui è beneficiaria, pensione di invalidità e indennità di accompagnamento, non ha fornito alcun elemento, né in punto allegazione né in punto prova, in ordine all'inadeguatezza dei mezzi economici di essa ricorrente per conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (o comunque nello stato di separazione).
Ne consegue che non risulta assolto l'onere della prova né quanto alla funzione assistenziale dell'assegno, non potendosi tale dato evincere di per sé dall'essere beneficiaria la ricorrente di pensione sociale e indennità di accompagnamento, né quanto alla funzione compensativo perequativa, non avendo la ricorrente dedotto alcun elemento in ordine alla sussistenza di tale presupposto.
La domanda di assegno divorzile deve pertanto essere rigettata.
In ragione della natura della causa, della mancata costituzione di parte resistente e del rigetto delle domande come sopra indicato, le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , Parte_1 Controparte_1 trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Rigetta la domanda di assegno divorzile ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di di provvedere alle incombenze di legge;
CP_2 spese di lite irripetibili
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di ASTI in data 13/06/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO PAOLO RAMPINI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
PAOLO RAMPINI PRESIDENTE
SARA POZZETTI GIUDICE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 363/2023
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. COSENTINO GIUSEPPINA e dall'avv. COSENTINO CARMELO
( ) in forza di procura C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACIALE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“per : disporsi a carico del signor , giusta ordinanza presidenziale del 19.5.23 Parte_1 CP_1
l'obbligo di corrispondersi in favore della signora un assegno divorzile nella misura di Parte_1 euro 200 mensili oltre rivalutazione Istat, entro il 30 di ogni mese, e pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in essere tra le parti. “
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in il 20/10/1984 . CP_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di (atto n. CP_2
38, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno ).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio è nata una figlia, nata il [...] Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 29.5.2013 omologata dal Tribunale di ASTI in data 9.7.2013.
Con ricorso depositato il 6.2.23 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre confermarsi l'obbligo statuito in fase di separazione in capo al marito di versare alla moglie la somma mensile di 200 euro mensili in caso di necessità dovuta alle gravi patologie da cui essa ricorrente è affetta.
Avanti al Presidente del Tribunale, la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione.
Il Presidente, con ordinanza del 19.5.24 disponeva il passaggio alla fase istruttoria, nonché prevedendo un assegno di € 200 a favore del coniuge.
Avanti al G.I. nominato, la parte attrice si costituiva ed richiamava le difese formulate nel ricorso chiedendo confermarsi l'ordinanza presidenziale, la parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con l'acquisizione dei documenti all'udienza del
4.6.24 parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55.
E' provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulla domanda di assegno divorzile
Nel proprio atto introduttivo parte ricorrente - premesso di aver pattuito in sede di separazione consensuale l'obbligo in capo al marito di versare alla moglie la somma di € 200,00 mensili, in caso di malattia grave della Sig.ra - ha allegato che qualche anno fa le veniva diagnosticata una Parte_1 patologia oncologica per la quale deve sottoporsi a controlli periodici, di essere affetta da osteoporosi e costretta su una sedia a rotelle avendo subito l'amputazione della gamba dx, e di godere del solo contributo pensionistico di invalidità pari a circa € 650,00 mensili oltre all'indennità di accompagnamento.
Unitamente al ricorso è stata allegata documentazione medica da cui risulta che la stessa ha subito l'amputazione di arto inferiore nel 2000, nonché intervento chirurgico per carcinoma con successiva terapia oncologica e necessità di frequenti controlli, e risulta affetta da osteoporosi conclamata.
pagina 2 di 3 La ricorrente, pur allegando documentazione in ordine alle sue patologie, nonché in ordine alle prestazioni assistenziali e previdenziali di cui è beneficiaria, pensione di invalidità e indennità di accompagnamento, non ha fornito alcun elemento, né in punto allegazione né in punto prova, in ordine all'inadeguatezza dei mezzi economici di essa ricorrente per conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (o comunque nello stato di separazione).
Ne consegue che non risulta assolto l'onere della prova né quanto alla funzione assistenziale dell'assegno, non potendosi tale dato evincere di per sé dall'essere beneficiaria la ricorrente di pensione sociale e indennità di accompagnamento, né quanto alla funzione compensativo perequativa, non avendo la ricorrente dedotto alcun elemento in ordine alla sussistenza di tale presupposto.
La domanda di assegno divorzile deve pertanto essere rigettata.
In ragione della natura della causa, della mancata costituzione di parte resistente e del rigetto delle domande come sopra indicato, le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , Parte_1 Controparte_1 trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Rigetta la domanda di assegno divorzile ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di di provvedere alle incombenze di legge;
CP_2 spese di lite irripetibili
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di ASTI in data 13/06/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO PAOLO RAMPINI
pagina 3 di 3