Articolo 17 della Legge 29 novembre 1984, n. 798
Articolo 16Articolo 18
Versione
4 dicembre 1984
Art. 17.
Allo scopo di favorire il risanamento e il riequilibrio della gestione pubblica dello scalo portuale e' concesso al Provveditorato al torto di Venezia un contributo straordinario di lire 21 miliardi, di cui lire 8 miliardi nell'esercizio 1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 6 miliardi nell'esercizio 1986.
L'erogazione dei contributi avviene sulla scorta di piani finanziari finalizzati al riequilibrio e rilancio delle attivita' del porto, predisposti da parte del Provveditorato ed approvati dal Ministro della marina mercantile.
Entrata in vigore il 4 dicembre 1984