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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 19.3.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20/2024 R.G., promossa
DA
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ERRANTE FELICE JUNIOR
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DI MARIA GIOVANNA
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - collaboratore professionale sanitario con qualifica di infermiere in Parte_1 forza presso l'ASP di - ha lamentato di essere esposta giornalmente a rischio CP_1 radiologico a causa delle mansioni espletate presso l'U.O. di Radiologia dell'Ospedale di
Castelvetrano; per l'effetto, ha contestato il mancato pagamento dell'indennità di rischio radiologico e del congedo aggiuntivo non goduto di giorni 15 di ferie c.d. biologiche.
La lavoratrice, in particolare, ha formulato le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare che la ricorrente è esposta, fin dall'8.4.2022 sino a tutt'oggi, abitualmente al rischio Parte_1 radiologico, in ragione dell'attività lavorativa (infermiere professionale) svolta presso l'U.O. di Radiologia del P.O. Vittorio Emanuele II di Castelvetrano;
-conseguentemente ritenere e dichiarare l' in persona del Commissario e legale CP_2 rappresentante pro-tempore, tenuta a corrispondere alla signora la somma di €2.169,09 a Parte_1 titolo di indennità lorda per rischio radiologico dalla mensilità di novembre 2021 a quella di dicembre
2023 e comunque fino alla data di cessazione del rischio;
1 -ulteriormente ritenere e dichiarare l' in persona del Commissario e legale CP_2 rappresentante pro-tempore, tenuta a corrispondere alla signora la somma di €1.931,21 a Parte_1 titolo di indennità sostitutiva lorda per il mancato godimento del riposo biologico dal mese di novembre
2021 al mese di dicembre 2023 e comunque fino alla data di cessazione del rischio;
-per gli effetti condannare l' in persona del Commissario e legale rappresentante pro- CP_2 tempore, al pagamento in favore della signora della complessiva somma di €4.100,30, o in Parte_1 quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di liquidare in via equitativa ex art.1226 codice civile, oltre interessi dei singoli crediti e rivalutazione monetaria dal dovuto e fino alla data di cessazione del rischio.
2. L' con memoria depositata in data Controparte_1
04.03.2024, ha contestato variamente la domanda attorea, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
3. La causa - istruita con la documentazione prodotta dalle parti, con l'escussione di testi e con l'espletamento di una consulenza tecnica – è stata decisa all'odierna udienza.
4. In diritto, occorre preliminarmente evidenziare che l'indennità di rischio da radiazioni prevista dall'art. 1 della l. n. 460 del 1988 spetta in maniera automatica e nella misura più elevata - unitamente alle connesse provvidenze del congedo biologico, della sorveglianza dosimetrica e delle visite periodiche di controllo - al personale medico e tecnico di radiologia per il quale sussiste una presunzione assoluta di esposizione a rischio, inerente alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita;
al contrario, ricade sui lavoratori che non appartengono al settore radiologico e ne domandano l'attribuzione l'onere di dimostrare l'esposizione non occasionale, né temporanea, a rischio analogo, in base ai criteri tecnici dettati dal d.lgs. n. 230 del 1995 (cfr. tra le tante Cass. n. 14836 del 2018).
Anche da ultimo la Cassazione ha precisato (Cass. civ. n. 32394 del 2021) che “l'indennità di rischio radiologico, presupponendo la condizione dell'effettiva esposizione al rischio connesso all'esercizio non occasionale, né temporaneo di determinate mansioni, può essere riconosciuta, indipendentemente dalla qualifica rivestita, in relazione alle peculiari posizioni di quei lavoratori che si trovano esposti, per intensità
e continuità, a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia (cfr. Corte cost. n. 342 del 1992), restando il relativo accertamento rimesso al giudice del merito”. Si è infatti chiarito (cfr. Cass. n.
17116 del 2015 e 12432 del 2018) che, al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia per il quale soltanto opera la presunzione assoluta di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 460 del 1988, l'indennità di rischio radiologico presuppone la sussistenza del rischio effettivo di un'esposizione non occasionale, né temporanea, analoga a quella del personale di radiologia;
pertanto, il lavoratore che richieda detta indennità ed il congedo aggiuntivo ha l'onere di provare in giudizio l'esposizione qualificata in base ai criteri tecnici previsti dal
2 d.lgs. n. 230 del 1995, ovvero lo svolgimento abituale dell'attività professionale in zona controllata e l'assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta. Si intende per zona controllata ai sensi del D.P.R. n. 185 del 1964, art. 9, lett. e), il luogo in cui esiste una sorgente di radiazione ionizzante e in cui persone esposte possono ricevere una dose di radiazione superiore e 1,5 rem all'anno, quest'ultima unità di misura sostituita, ex D.Lgs. n.
230 del 1995, e poi D.Lgs. n. 241 del 2000, dal sievert, equivalente a 100 rem.
In definitiva, per il personale nei cui confronti non opera la presunzione ex lege di sussistenza del rischio radiologico non è sufficiente accertare solo la professionalità dell'esposizione e la permanenza in zona controllata, ma si deve accertare, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 384 del 1990, la “concreta possibilità di superamento delle dosi massime ammissibili di esposizione”. Occorre accertare, cioè, che per le particolari modalità dell'esposizione, per la tipologia degli strumenti di prevenzione e per l'intensità delle radiazioni, sussiste nei fatti un
“rischio da radiazioni”, inteso quale superamento delle dosi normativamente stabilite.
Ciò chiarito in termini generali, si ritiene che nella specie non sia stata raggiunta simile prova.
Dall'espletamento della prova testimoniale non sono emersi elementi per ritenere che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa “in zona controllata” per un numero significativo di giorni e di ore;
i testi, infatti, hanno solo riferito che la ricorrente era solita prestare attività nella diversa “zona sorvegliata” ovvero la zona “immediatamente antecedente
l'apparecchiatura che emette le radiazioni vere e proprie dalla quale ci distanzia il vetro piombato” (cfr. teste ). Tes_1
In particolare, il teste ha riferito che la ricorrente “durante l'esame, si trova Tes_2 nella zona sorvegliata in attesa dell'esame stesso (…) l'erogazione di radiazioni termina una volta terminato l'esame”; anche il teste ha ribadito che “la ricorrente è presente nella zona Tes_3 comandi durante l'esame”, precisando che “la zona comandi è la c.d. zona sorvegliata, la quale si differenzia dalla zona controllata. Quest'ultima è dove c'è la tac”.
Difetta dunque la prova: a) dell'abituale presenza in zona controllata della ricorrente durante l'utilizzo dell'apparecchiatura che emette le radiazioni ionizzanti;
b) che la frequentazione della zona controllata da parte della ricorrente sia avvenuta in coincidenza con l'utilizzo dell'apparecchiatura da ultimo citata e che ciò abbia determinato un'effettiva esposizione a radiazioni ionizzanti.
Non vi è allegazione e prova, da ultimo, che nella zona ove era presente la ricorrente durante l'esame (zona c.d. sorvegliata) vi era il concreto rischio di superamento delle dosi massime ammissibili di esposizioni.
Tanto basta per escludere la fondatezza del ricorso.
3 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo, rigetta il ricorso e condanna
[...]
a rifondere nei confronti della parte resistente le spese processuali, che liquida in Pt_1 complessivi € 2.695,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, CAP ed IVA come per legge.
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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