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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Laura Petitti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 364 dell'anno 2024 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a Bolzano in [...] Parte_1 C.F._1
07/04/1977, con il patrocinio dell'avv. Caterina Mirto (PEC
[...]
Email_1
attore
CONTRO
(C.F. ), nata a Palermo (PA) in [...]- CP_1 C.F._2 ta 20/12/1984, con il patrocinio dell'avv. Giulio Musumeci (PEC
[...]
Email_2
convenuta
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALER- MO interveniente necessario
OGGETTO: Esecutorietà sentenza AC TA nullità di matrimonio (L. 121/85)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte attrice:
«Chiede all'Ill.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza, ec- cezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda, di dichiara-
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 6 re, ai sensi dell'art. 67 della legge n. 218 del 1995, l'efficacia nella Repub- blica italiana della sentenza del Tribunale resa in data 21\12\2023 dichia- rata esecutiva in data 15 luglio 2024. Conseguentemente, emanare sentenza ove ordinare all'ufficiale dello sta- to civile del comune di Palermo di trascrivere nell'archivio dello stato civile di cui all'art. 10.1 d.P.R. n. 396 del 2000, ai sensi dell'art. 63.2, lett. g), del d.P.R. ult. cit., l'emananda sentenza e la sentenza di cui si chiede in questa sede l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento in Italia. Salvo ogni altro diritto azione e ragione e con condanna alle spese e ai compensi di lite in caso di opposizione.»
Conclusioni per la parte convenuta:
« - ritenere e dichiarare l'inefficacia nella Repubblica Italiana della senten- za emessa il 21/12/2023 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Paler- mitano, munita di decreto di esecutività della Segnatura Apostolica della Città del Vaticano del 15/07/2024;
- conseguentemente, rigettare l'istanza di delibazione avversa;
- in subordine ed in via riconvenzionale, nella denegata e non temuta ipo- tesi di accoglimento della domanda avversa, ritenere e dichiarare che la signora ha diritto a pretendere dal signor CP_1 Parte_1
l'indennità ex art. 129 bis c.c.;
- per l'effetto, condannare il signor a corrispondere in Parte_1 favore della signora il pagamento della congrua indennità CP_1 ex art. 129 bis c.c., da liquidare in via equitativa. Con vittoria di spese e di compensi del presente giudizio da liquidare ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. ed integr.. »
Il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 6/6/2024, ha convenuto dinanzi a Parte_1 questa Corte , chiedendo che fosse dichiarata l'efficacia CP_1 nella Repubblica italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico di Pa- lermo resa in data 21/12/2023 dichiarata esecutiva in data 15 luglio 2024, con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio da loro contratto a Palermo il 5/12/2015.
2. Con comparsa del 23/12/2024 si è costituita nel presente giudizio la convenuta, opponendosi all'accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti e chiedendo, in via subordinata e riconvenzionale, la con- danna dell'attore a corrisponderle l'indennità prevista dall'art. 129 bis cod. civ.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 6 3. Il Procuratore Generale, cui è stata ritualmente comunicata la penden- za del giudizio, ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda principale.
4. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni dinanzi al Consigliere Istruttore all'udienza del 27/3/2025, dichiarando di rinunciare al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. E' noto che, ai sensi dell'art. 8, n. 2, del c.d. nuovo accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando sia accertato che:
a) il giudice ecclesiastico è competente a conoscere della causa in quanto il matrimonio è stato celebrato in conformità dell'art. 8 del predetto accordo (e cioè secondo le norme del diritto ca- nonico);
b) nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assi- curato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
6. Nella specie, trattandosi di matrimonio concordatario celebrato a Pa- lermo e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, ri- correva senz'altro la competenza del Tribunale Ecclesiastico, che ha, altre- sì, emesso la sentenza delibanda al termine di un processo in cui è stato garantito il contraddittorio e rispettato il diritto di difesa di entrambe le parti, giacché l'odierna resistente risulta essere stata citata in giudizio, ma non risulta aver provveduto a costituirsi.
7. La sentenza della cui delibazione si discute ha dichiarato la nullità del matrimonio canonico contratto dalle parti il 5/12/2015 «per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente da parte dell'attore a norma del can. 1095 n. 2 del C.d.C.».
8. La resistente ha eccepito la contrarietà all'ordine pubblico interno ita- liano della predetta sentenza, alla luce del fatto che la convivenza tra i co- niugi è durata più di tre anni e dell'incolpevole affidamento serbato dalla
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 6 stessa sulla validità del vincolo contratto.
9. Al riguardo, con sentenza n. 16379 del 2014, le Sezioni Unite della Cor- te di Cassazione hanno affermato che «la convivenza "come coniugi", qua- le elemento essenziale del "matrimonio-rapporto", ove protrattasi per al- meno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, già affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sen- tenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del "matrimonio-atto".»
10. Nel caso in esame la convenuta ha formalmente eccepito la contrarie- tà all'ordine pubblico della chiesta delibazione, rilevando di aver convissu- to con il dalla data del matrimonio (5/12/2015) sino al 23/9/2020 e Pt_1 di aver generato con lo stesso il figlio , nato nel 2017. Persona_1
11. A fronte di ciò, l'attore ha rilevato che nel caso in esame sussistereb- bero i presupposti per discostarsi dal principio precedentemente richia- mato, rilevando che la convivenza tra i coniugi, pur essendo un elemento essenziale del “matrimonio-rapporto”, non sarebbe ostativa alla deliba- zione della sentenza canonica per vizi genetici del “matrimonio-atto” pre- sidiati da nullità anche nell'ordinamento italiano.
12. La giurisprudenza di legittimità citata dall'attore a sostegno della pro- pria richiesta risulta, tuttavia, inconferente nel caso di specie. In particolar modo, la Corte di Cassazione ha chiarito che «la prolungata convivenza come coniugi, dopo il matrimonio, non può rilevare come limite generale per la delibazione di sentenze ecclesiastiche che abbiano accertato ipotesi di nullità del matrimonio previste come tali anche dall'ordinamento italia- no, senza termini di decadenza o fattispecie di sanatoria, o con limiti tutt'affatto distinti dalla protratta convivenza in sé. Codeste situazioni, per quanto corrispondenti a quelle eventualmente ritenute dall'ordinamento canonico, non possono tradurre la protratta convivenza in un limite (di or- dine pubblico) che l'ordinamento nazionale non prevede neppure quanto alle fattispecie interamente disciplinate al proprio interno.» (così Cass. n. 17910 del 2022).
13. In altre parole, l'orientamento invocato dall'attore evidenzia che non vi è un contrasto con l'ordine pubblico interno ogniqualvolta il vizio che ha comportato la declaratoria di nullità da parte del Tribunale ecclesiastico sia sovrapponibile con uno dei vizi che, secondo l'ordinamento italiano, possono determinare la declaratoria di nullità del matrimonio a prescin-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 6 dere dalla durata della convivenza, come nel caso di errore essenziale avente a oggetto le qualità personali del coniuge che siano state da quest'ultimo dolosamente taciute o occultate.
14. Nel caso in esame, tuttavia, la sentenza ecclesiastica ha dichiarato la nullità del matrimonio tra le parti per via del fatto che il non Pt_1 avrebbe prestato liberamente il proprio consenso non perché costretto, ma perché «dall'esame delle dichiarazioni rese dall'attore e dal contributo fornito dalla documentazione depositata relativa al procedimento di sepa- razione, si apprende, in tutta evidenza, lo stato confusionale e immaturo in cui versava l'attore all'epoca in cui decise di contrarre nozze con la con- venuta, stato emotivo dovuto alla sua personalità immatura che gli hanno impedito di razionalizzare concretamente la scelta di contrarre matrimo- nio».
15. Le circostanze di fatto poste a fondamento della decisione adottata dal Tribunale Ecclesiastico, pur essendo idonee a determinare la nullità del matrimonio secondo il canone 1095 n. 2 codex iuris canonici, non ap- paiono tali da essere sussumibili nella analoga fattispecie prevista dall'art. 120 cod. civ., giacché l'immaturità e lo stato confusionale accertati non appaiono sovrapponibili alla condizione di incapacità di intendere e di vo- lere richiesta dall'ordinamento giuridico italiano.
16. Al riguardo va richiamata, piuttosto, la giurisprudenza di legittimità, a mente della quale «ai fini della delibazione delle sentenze ecclesiastiche, la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ai sensi dell'art. 120 c.c., il quale, ai sensi della ricordata disposizione, non è, tuttavia, integrato dalla mera deficien- za caratteriale o immaturità del coniuge, testimoniata dalla mancata va- lutazione della rilevanza dell'indissolubilità del matrimonio concordatario, in quanto l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non si traduce in un deficit psichico, ossia in un vero stato patolo- gico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente. Spetta, peraltro, alla cor- te d'appello, quale giudice della delibazione, il controllo sulla circostanza se i vizi, come riscontrati dalla sentenza del tribunale ecclesiastico, si in- quadrino in una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall'or- dinamento italiano.» (Cass., n. 28307 del 2023).
17. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la domanda proposta non può trovare accoglimento.
18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014,
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 6 in euro 3.500 (di cui euro 1.030 per studio, euro 710 per fase introduttiva ed euro 1760 per fase decisionale) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con citazione del 6/6/2024; CP_1
• condanna l'attore al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta, che liquida in euro 3.500, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 09/10/2025 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere estensore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 6
SENTENZA nella causa iscritta al n. 364 dell'anno 2024 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a Bolzano in [...] Parte_1 C.F._1
07/04/1977, con il patrocinio dell'avv. Caterina Mirto (PEC
[...]
Email_1
attore
CONTRO
(C.F. ), nata a Palermo (PA) in [...]- CP_1 C.F._2 ta 20/12/1984, con il patrocinio dell'avv. Giulio Musumeci (PEC
[...]
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convenuta
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALER- MO interveniente necessario
OGGETTO: Esecutorietà sentenza AC TA nullità di matrimonio (L. 121/85)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte attrice:
«Chiede all'Ill.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza, ec- cezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda, di dichiara-
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 6 re, ai sensi dell'art. 67 della legge n. 218 del 1995, l'efficacia nella Repub- blica italiana della sentenza del Tribunale resa in data 21\12\2023 dichia- rata esecutiva in data 15 luglio 2024. Conseguentemente, emanare sentenza ove ordinare all'ufficiale dello sta- to civile del comune di Palermo di trascrivere nell'archivio dello stato civile di cui all'art. 10.1 d.P.R. n. 396 del 2000, ai sensi dell'art. 63.2, lett. g), del d.P.R. ult. cit., l'emananda sentenza e la sentenza di cui si chiede in questa sede l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento in Italia. Salvo ogni altro diritto azione e ragione e con condanna alle spese e ai compensi di lite in caso di opposizione.»
Conclusioni per la parte convenuta:
« - ritenere e dichiarare l'inefficacia nella Repubblica Italiana della senten- za emessa il 21/12/2023 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Paler- mitano, munita di decreto di esecutività della Segnatura Apostolica della Città del Vaticano del 15/07/2024;
- conseguentemente, rigettare l'istanza di delibazione avversa;
- in subordine ed in via riconvenzionale, nella denegata e non temuta ipo- tesi di accoglimento della domanda avversa, ritenere e dichiarare che la signora ha diritto a pretendere dal signor CP_1 Parte_1
l'indennità ex art. 129 bis c.c.;
- per l'effetto, condannare il signor a corrispondere in Parte_1 favore della signora il pagamento della congrua indennità CP_1 ex art. 129 bis c.c., da liquidare in via equitativa. Con vittoria di spese e di compensi del presente giudizio da liquidare ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. ed integr.. »
Il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 6/6/2024, ha convenuto dinanzi a Parte_1 questa Corte , chiedendo che fosse dichiarata l'efficacia CP_1 nella Repubblica italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico di Pa- lermo resa in data 21/12/2023 dichiarata esecutiva in data 15 luglio 2024, con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio da loro contratto a Palermo il 5/12/2015.
2. Con comparsa del 23/12/2024 si è costituita nel presente giudizio la convenuta, opponendosi all'accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti e chiedendo, in via subordinata e riconvenzionale, la con- danna dell'attore a corrisponderle l'indennità prevista dall'art. 129 bis cod. civ.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 6 3. Il Procuratore Generale, cui è stata ritualmente comunicata la penden- za del giudizio, ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda principale.
4. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni dinanzi al Consigliere Istruttore all'udienza del 27/3/2025, dichiarando di rinunciare al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. E' noto che, ai sensi dell'art. 8, n. 2, del c.d. nuovo accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando sia accertato che:
a) il giudice ecclesiastico è competente a conoscere della causa in quanto il matrimonio è stato celebrato in conformità dell'art. 8 del predetto accordo (e cioè secondo le norme del diritto ca- nonico);
b) nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assi- curato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
6. Nella specie, trattandosi di matrimonio concordatario celebrato a Pa- lermo e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, ri- correva senz'altro la competenza del Tribunale Ecclesiastico, che ha, altre- sì, emesso la sentenza delibanda al termine di un processo in cui è stato garantito il contraddittorio e rispettato il diritto di difesa di entrambe le parti, giacché l'odierna resistente risulta essere stata citata in giudizio, ma non risulta aver provveduto a costituirsi.
7. La sentenza della cui delibazione si discute ha dichiarato la nullità del matrimonio canonico contratto dalle parti il 5/12/2015 «per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente da parte dell'attore a norma del can. 1095 n. 2 del C.d.C.».
8. La resistente ha eccepito la contrarietà all'ordine pubblico interno ita- liano della predetta sentenza, alla luce del fatto che la convivenza tra i co- niugi è durata più di tre anni e dell'incolpevole affidamento serbato dalla
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 6 stessa sulla validità del vincolo contratto.
9. Al riguardo, con sentenza n. 16379 del 2014, le Sezioni Unite della Cor- te di Cassazione hanno affermato che «la convivenza "come coniugi", qua- le elemento essenziale del "matrimonio-rapporto", ove protrattasi per al- meno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, già affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sen- tenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del "matrimonio-atto".»
10. Nel caso in esame la convenuta ha formalmente eccepito la contrarie- tà all'ordine pubblico della chiesta delibazione, rilevando di aver convissu- to con il dalla data del matrimonio (5/12/2015) sino al 23/9/2020 e Pt_1 di aver generato con lo stesso il figlio , nato nel 2017. Persona_1
11. A fronte di ciò, l'attore ha rilevato che nel caso in esame sussistereb- bero i presupposti per discostarsi dal principio precedentemente richia- mato, rilevando che la convivenza tra i coniugi, pur essendo un elemento essenziale del “matrimonio-rapporto”, non sarebbe ostativa alla deliba- zione della sentenza canonica per vizi genetici del “matrimonio-atto” pre- sidiati da nullità anche nell'ordinamento italiano.
12. La giurisprudenza di legittimità citata dall'attore a sostegno della pro- pria richiesta risulta, tuttavia, inconferente nel caso di specie. In particolar modo, la Corte di Cassazione ha chiarito che «la prolungata convivenza come coniugi, dopo il matrimonio, non può rilevare come limite generale per la delibazione di sentenze ecclesiastiche che abbiano accertato ipotesi di nullità del matrimonio previste come tali anche dall'ordinamento italia- no, senza termini di decadenza o fattispecie di sanatoria, o con limiti tutt'affatto distinti dalla protratta convivenza in sé. Codeste situazioni, per quanto corrispondenti a quelle eventualmente ritenute dall'ordinamento canonico, non possono tradurre la protratta convivenza in un limite (di or- dine pubblico) che l'ordinamento nazionale non prevede neppure quanto alle fattispecie interamente disciplinate al proprio interno.» (così Cass. n. 17910 del 2022).
13. In altre parole, l'orientamento invocato dall'attore evidenzia che non vi è un contrasto con l'ordine pubblico interno ogniqualvolta il vizio che ha comportato la declaratoria di nullità da parte del Tribunale ecclesiastico sia sovrapponibile con uno dei vizi che, secondo l'ordinamento italiano, possono determinare la declaratoria di nullità del matrimonio a prescin-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 6 dere dalla durata della convivenza, come nel caso di errore essenziale avente a oggetto le qualità personali del coniuge che siano state da quest'ultimo dolosamente taciute o occultate.
14. Nel caso in esame, tuttavia, la sentenza ecclesiastica ha dichiarato la nullità del matrimonio tra le parti per via del fatto che il non Pt_1 avrebbe prestato liberamente il proprio consenso non perché costretto, ma perché «dall'esame delle dichiarazioni rese dall'attore e dal contributo fornito dalla documentazione depositata relativa al procedimento di sepa- razione, si apprende, in tutta evidenza, lo stato confusionale e immaturo in cui versava l'attore all'epoca in cui decise di contrarre nozze con la con- venuta, stato emotivo dovuto alla sua personalità immatura che gli hanno impedito di razionalizzare concretamente la scelta di contrarre matrimo- nio».
15. Le circostanze di fatto poste a fondamento della decisione adottata dal Tribunale Ecclesiastico, pur essendo idonee a determinare la nullità del matrimonio secondo il canone 1095 n. 2 codex iuris canonici, non ap- paiono tali da essere sussumibili nella analoga fattispecie prevista dall'art. 120 cod. civ., giacché l'immaturità e lo stato confusionale accertati non appaiono sovrapponibili alla condizione di incapacità di intendere e di vo- lere richiesta dall'ordinamento giuridico italiano.
16. Al riguardo va richiamata, piuttosto, la giurisprudenza di legittimità, a mente della quale «ai fini della delibazione delle sentenze ecclesiastiche, la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ai sensi dell'art. 120 c.c., il quale, ai sensi della ricordata disposizione, non è, tuttavia, integrato dalla mera deficien- za caratteriale o immaturità del coniuge, testimoniata dalla mancata va- lutazione della rilevanza dell'indissolubilità del matrimonio concordatario, in quanto l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non si traduce in un deficit psichico, ossia in un vero stato patolo- gico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente. Spetta, peraltro, alla cor- te d'appello, quale giudice della delibazione, il controllo sulla circostanza se i vizi, come riscontrati dalla sentenza del tribunale ecclesiastico, si in- quadrino in una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall'or- dinamento italiano.» (Cass., n. 28307 del 2023).
17. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la domanda proposta non può trovare accoglimento.
18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014,
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 6 in euro 3.500 (di cui euro 1.030 per studio, euro 710 per fase introduttiva ed euro 1760 per fase decisionale) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con citazione del 6/6/2024; CP_1
• condanna l'attore al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta, che liquida in euro 3.500, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 09/10/2025 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere estensore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 6