Sentenza 2 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/05/2025, n. 4598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4598 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04598/2025REG.PROV.COLL.
N. 09510/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9510 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio eletto presso il suo studio in Orzivecchi, viale Stazione 9;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 17280/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Enzo Bernardini, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno appellante, per la sussistenza di un pregiudizio penale in materia di stupefacenti (art. 73, co. 1 D.P.R. 309/1990).
2. Il Tar, adito dall’interessato, ha respinto il gravame perché infondato, in quanto:
- relativamente all’arresto per coltivazione, distribuzione e commercio stupefacenti “ l’Amministrazione lo ha legittimamente preso in considerazione al momento di assumere la decisione sulla domanda di cittadinanza (presentata in data 13 febbraio 2015), in quanto ricadente appieno nel c.d. “periodo decennale di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dell’agognato status, incluso quello dell’irreprensibilità della condotta”;
….Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone, infatti, l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda infatti su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario ”.
3. L’appellante deduce l’erroneità della sentenza, considerando che “ Sottolinea altresì il Tar, in maniera che la scrivente difesa ritiene non esatta, che il fatto di reato sarebbe ricaduto a pieno nel “periodo decennale di osservazione” e come il ricorrente non avrebbe nella maniera più assoluta rappresentato elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, rappresenterebbe una condizione del tutto ordinaria.
Nessuna parola è stata inoltre spesa in relazione a quanto la difesa ha rappresentato nell’ambito del procedimento di prime cure, ovvero che il ricorrente, per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio, era andato assolto con sentenza emessa in data 17.12.2009 dal Tribunale di Prato e di come, mentre la restante ipotesi di detenzione lieve, era stata dichiarata estinta per intervenuta prescrizione con sentenza emessa dalla Corte di Cassazione IV sezione in data 13.6.2014 ( doc.n. 2,3).
Evidente pertanto la assoluta carenza di istruttoria da parte dell’Amministrazione resistente, che in data 5.6.2019 aveva emesso un provvedimento di diniego della cittadinanza italiana, sebbene il ricorrente fosse persona ormai del tutto incensurata….
.. gli Uffici non hanno tenuto in nessun conto gli altri elementi utili alla definizione della personalità del Sig. -OMISSIS-, ad essi peraltro noti in quanto allegati alla domanda, quali la regolarità della attività lavorativa svolta, la permanenza regolare in Italia, il curriculum vitae e l'irreprensibilità della condotta del medesimo, il quale risulta non aver mai riportato alcuna condanna penale (vedi doc. n. 3). ”.
3.1. Con successivi depositi, la parte insiste per l’accoglimento dell’appello, censurando il comportamento dell’Amministrazione ed evidenziando che il reato, posto a base del diniego era già estinto per prescrizione prima dell’emanazione del provvedimento e che, peraltro, era decorso il termine decennale “ di osservazione ” senza che l’appellante abbia commesso altri illeciti penali.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito con atto di mero stile.
5. L’istanza cautelare, prodotta dall’appellante è stata respinta con ordinanza n. 102/2025:
“ Ritenuto che, ad una valutazione propria della presente fase, sotto il profilo del fumus le censure dedotte dal ricorrente meritano un’adeguata analisi nella sede di merito, la cui udienza viene fissata con il presente provvedimento;
Considerato che, sotto l’aspetto del periculum, si deve escludere la sussistenza di un danno grave e irreparabile, tenuto anche conto della rapida fissazione dell’udienza pubblica ”.
6. All’udienza pubblica del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Come da giurisprudenza consolidata, il provvedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un atto squisitamente discrezionale di “ alta amministrazione ”, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “ status illesae dignitatis ” (morale e civile) di chi chiede la cittadinanza (Cons. St., sez. I, 20 gennaio 1993, n. 1878/94; 12 aprile 1995, n. 1834/91; 26 agosto 1998, n. 1108/96; 3 marzo 1999, n. 29/99; sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657; 25 agosto 2016, n. 3696).
1.1. Si tratta, quindi, di un provvedimento fondato su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. St., Sez. III, 13 novembre 2018, n. 6374; 27 febbraio 2019, n. 1390), da cui consegue che l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’amministrazione ritenga che lo straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. St., sez. III, n. 334/2025, n. 2913/2025, n. 3101/2025, n. 5516/2024; n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019).
1.2 Ne consegue che nella valutazione articolata che spetta all’Amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano. Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l’assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini.
1.3. Il sindacato del giudice su tale valutazione discrezionale deve quindi fondarsi anche sulla verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e sull’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica e ragionevole e sulla coerenza dei fatti presi a fondamento dall’Amministrazione con la ratio del potere attribuitole ( ex plurimis , Cons. St., sez. III, n. 10373/2024).
2. Ciò posto, nel caso in esame sebbene il provvedimento impugnato si fondi su un unico precedente penale, e sebbene lo stesso sia stato in prosieguo estinto, ciò nondimeno lo straniero non ha un diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza ai sensi della l. 5 febbraio 1992, n. 91.
3. Invero, tra le motivazioni poste a base del diniego impugnato, emerge un giudizio di non compiuta integrazione dell’appellante nel tessuto sociale, con una valutazione autonoma, rispetto alla vicenda penalistica, della condotta relativa alla detenzione di stupefacenti. Si tratta di un apprezzamento di merito amministrativo non solo immune da vizi di legittimità ma anche del tutto ragionevole e proporzionato, atteso il grave vulnus sociale e sanitario arrecato dalla detenzione e commercio di stupefacenti, sicché ben si giustifica un giudizio di non perfetta integrazione sociale nei confronti di soggetto autore di siffatte condotte.
4. Ne deriva che, nei limiti del già citato sindacato estrinseco consentito al giudice in questo tipo di procedimenti, non appaiono sussistenti i vizi lamentati dal ricorrente, apparendo recessive le circostanze afferenti al suo radicamento in Italia, radicamento che può essere altrimenti tutelato attraverso il conseguimento di titoli di soggiorno.
5. Ne segue il rigetto dell’appello.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di altre persone fisiche menzionate nella decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO