Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1359/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 6.2.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1359/2022 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanna Contestabile e Giandomenico Parte_1
Lombardo,
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Duilio D'Anna, Controparte_1
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro,
ha chiesto che venisse accertato, per il periodo dal gennaio 2011 al 5.1.2019, che tra lei Parte_2
e o la figlia citata in proprio e nella qualità di erede, fosse CP_2 Controparte_1
intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata.
La ricorrente ha allegato, in fatto:
di aver iniziato a svolgere l' attività lavorativa di badante presso l'abitazione sita in Giugliano (NA) alla
Via Oasi Cuore n. 142 da gennaio 2011 allo 05.01.2019, con l'orario di lavoro indicato in ricorso (da gennaio 2011 al 2014 due volte a settimana dalle ore 08:00 alle ore 13:30; dal 2014 allo 05.01.2019 tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 14:00. Solo il mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 10:00);
di aver ad Agosto prestato lavoro diurno e notturno per 15 giorni continuativi;
che, nell'espletamento dei suddetti compiti, era stata soggetta alle puntuali e specifiche direttive Con impartite dalla che le imponeva le modalità di esecuzione della sua prestazione Controparte_1
e che controllava altresì il lavoro svolto ed alla quale la ricorrente rendeva altresì conto del proprio operato e alla quale doveva giustificare eventuali assenze;
di essersi sempre occupata della assistenza di nonché delle pulizie dell'abitazione; CP_2
di essere stata sempre retribuita dalla con una somma di € 400,00 al mese versata in CP_1
contanti;
di non aver mai percepito il compenso per festività, per 13^ mensilità, né i relativi ratei;
che, in data 05.01.2019, l'istante aveva cessato di prestare la propria attività lavorativa, previo congruo preavviso;
che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, non aveva percepito nulla a titolo di trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso, la ricorrente, si è lamentata che le somme che aveva percepito durante il predetto rapporto di lavoro subordinato erano state inferiori rispetto a quelle effettivamente dovutele e, pertanto, ha concluso chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di euro 42.563,69, oltre accessori come per legge e conseguente regolarizzazione e spese di lite.
Con la sentenza n. 5720/2021, pubblicata in data 14.12.2021, il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, h a rigettato il ricorso per mancata prova del vincolo della subordinazione.
Preliminarmente la pronuncia ha ritenuto tardiva la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi della e ha limitato, quindi, la domanda all'accertamento del CP_2
rapporto di lavoro con la in proprio e non quale erede. Dopo aver esaminato le CP_1 risultanze istruttorie, il giudice di prime cure ha ritenuto che non fossero emerse le caratteristiche proprie del rapporto di lavoro subordinato;
non sarebbe, cioè, emerso il potere direttivo, gerarchico e disciplinare, né sarebbero stati acclarati indizi rivelatori del rapporto subordinato come gli orari fissi e predeterminati e le mansioni.
Con atto di appello ha impugnato la predetta sentenza lamentando l'errata Parte_1
valutazione delle deposizioni testimoniali.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
Il fascicolo è s t at o assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell'intero ruolo a decorrere dal 9
g i u g n o 2023), con udienza già fissata per l'11.7.2024, rinviata d'ufficio all'udienza del 6.2.2025, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter. All'odierna udienza, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato perché non è stata provata la subordinazione.
Secondo quanto ripetutamente affermato dal giudice di legittimità "requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo" (v. fra le altre
Cass. 6 aprile 2017, n. 8883, Cass. 21 novembre 2001, n. 14664; Cass. 12 settembre 2003, n. 13448;
Cass. 6 giugno 2002, n. 8254; Cass. 4 aprile 2001, n. 5036; Cass. 3 aprile 2000, n. 4036; Cass. 16 gennaio 1996, n. 326, nonchè da ultimo Cass. 4 maggio 2011, n. 9808). Elemento indefettibile - quindi
- del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo) - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.
Orbene dalla istruttoria espletata non è emersa la prova della eterodirezione, né del dovere di rispetto degli orari di lavoro e di una frequenza lavorativa.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure i testimoni escussi non hanno descritto i tratti di un lavoro eterodiretto. Non hanno riferito di ordini o direttive.
Gli informatori introdotti dalla ricorrente hanno riferito circostanze del relato inidonee a fornire prova delle allegazioni.
Il teste ha riferito direttamente solo che lo stesso diverse volte accompagnava la ricorrente a Tes_1 casa della precisando, però, di non esservi mai entrato e che, quindi, l'atteggiarsi concreto CP_1
del rapporto di lavoro gli è stato riferito dalla Pt_1
Allo stesso modo il teste ha riportato circostanze de relato e ha sottolineato di non essersi mai Tes_2
recato a casa della convenuta.
Di contro i testimoni introdotti dalla convenuta hanno confermato la ricostruzione della CP_1
circa la natura occasionale della prestazione di lavoro senza vincoli di subordinazione.
Per tali ragioni l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con
D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n.228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidandole complessivamente in euro
3.473,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovute, con distrazione;
Da' atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con
D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n.228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 6.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott. Vincenza Totaro